CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 luglio 2015
485.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 20 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 17.45.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative pronunciati nella seduta del 16 luglio scorso.
  Al riguardo le Presidenze, dopo aver valutato i motivi di ricorso, nonché dopo un ulteriore approfondimento dei contenuti delle proposte emendative oggetto dei ricorsi stessi, ritengono di poter rivedere alcuni dei giudizi di inammissibilità pronunciati.
  In particolare, per quanto riguarda le proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia le Presidenze ritengono di poter rivedere il giudizio sulle seguenti proposte emendative:
   Colletti 14.3 e 14.4, i quali, nel prevedere norme in materia di composizione del Consiglio dell'IVASS, nonché cause di incompatibilità, emolumenti e durata del mandato dei suoi componenti, appaiono congruenti con le finalità complessive del provvedimento, e in particolare con la ratio dell'articolo 14; conseguentemente, per omogeneità di trattamento, deve essere riammessa la lettera f) degli emendamenti Baldassarre 15.5 e 15.6, relativa alla composizione della COVIP, mentre rimangono inammissibili le lettere b) e c) dei medesimi emendamenti 15.5 e 15.6; ricorda peraltro che i medesimi emendamenti 15.5 e 15.6 sono comunque inammissibili per carenza di compensazione;
   Lombardi 15.08, il quale, nel prevedere che il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni Pag. 4adottate oltre che, dalla COVIP, anche dall'autorità anticorruzione, appare orientato a rafforzare la tutela del consumatore, coerentemente con gli obiettivi del provvedimento;
   Lombardi 15.09, il quale, nello stabilire che le SGR le quali gestiscono convenzioni con i fondi pensione non abbiano condannati nei loro CdA, appare orientato a rafforzare la tutela del consumatore, coerentemente con gli obiettivi del provvedimento;
   Guidesi 24.03, il quale, nel ridurre il livello dei tassi bancari oltre i quali gli stessi si considerano usurari, reca una previsione di maggior tutela per i consumatori, coerentemente con gli obiettivi del provvedimento;
   Abrignani 26.01, il quale, nell'estendere ai tributaristi la possibilità di presentare in via telematica le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP, appare congruente con le finalità del provvedimento di estendere la concorrenza in taluni settori professionali;
   Abrignani 26.02, il quale, nell'estendere a tutti gli intermediari telematici già autorizzati dall'Agenzia delle entrate la possibilità di rilasciare i visti di conformità previsti ai fini della compensazione dei crediti d'imposta, appare congruente con le finalità del provvedimento di estendere la concorrenza in taluni settori professionali;
   Abrignani 26.03, il quale, nel prevedere che possano prestare assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie anche i tributaristi, in presenza di taluni requisiti, appare congruente con le finalità del provvedimento di estendere la concorrenza in taluni settori professionali;
   Abrignani 26.05, il quale, nel prevedere che anche i tributaristi, dotati di particolare qualificazione, possano autenticare la procura speciale per la rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari, appare congruente con le finalità del provvedimento di estendere la concorrenza in taluni settori professionali;
   Paglia 28.05, il quale, nel prevedere che anche i tributaristi, dotati di particolare qualificazione, possano autenticare la procura speciale per la rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari, appare congruente con le finalità del provvedimento di estendere la concorrenza in taluni settori professionali;
   Polidori 28.016, in quanto la previsione, ivi contenuta, di escludere la partecipazione di banche e intermediari finanziari dalle società di intermediazione immobiliare appare indirizzata a evitare l'insorgere di forme di concentrazione verticale nel settore delle compravendite immobiliari, coerentemente con le finalità di tutela della concorrenza perseguite dal provvedimento;
   Abrignani 31.014, il quale, estendendo ai tributaristi la possibilità di prestare assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, appare congruente con le finalità del provvedimento di estendere la concorrenza in taluni settori professionali: per omogeneità di trattamento devono pertanto considerarsi ammissibili anche gli identici Marco Di Maio 31.06, Pagano 31.09, Senaldi 31.012, Rizzetto 31.013;
   Fantinati 32.037 e 32.038, i quali, nel rafforzare la normativa per il contrasto alle fallaci indicazioni nell'uso dei marchi, persegue una finalità di tutela del consumatore che appare congruente con gli obiettivi del provvedimento;
   Vignali 32.077, il quale, nel consentire al farmacista iscritto all'albo di effettuare determinate prestazioni in farmacia o presso il domicilio del paziente, appare congruente con le finalità del provvedimento di estendere la concorrenza in taluni settori professionali; conseguentemente, per omogeneità di trattamento, deve considerarsi ammissibile anche l'identico emendamento Donati 32.049;
   Abrignani 32.0124, il quale, ampliando la tipologia di servizi e attività che possono essere offerti alla clientela nell'ambito delle strutture ricettive, nonché Pag. 5ampliando la possibilità di utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio installate in strutture ricettive, appare congruente con le finalità del provvedimento di estendere la concorrenza in taluni settori;
   Abrignani 32.0126, limitatamente al comma 4 del nuovo articolo 32-bis, laddove si introduce una previsione volta a tutelare i consumatori per quanto riguarda l'utilizzo delle insegne e delle altre forme di comunicazione nel settore ricettivo: per omogeneità di trattamento devono pertanto considerarsi ammissibili anche gli identici Gebhard 32.05 e Prodani 32.083, sempre limitatamente al comma 4 del nuovo articolo 32-bis.

  Per quel che concerne le proposte emendative dichiarate inammissibili sotto il profilo della copertura le Presidenze ritengono di poter rivedere il giudizio sulle seguenti proposte emendative:
   Boccadutri 22.020, il quale può considerarsi ammissibile nel presupposto che – come evidenziato dal proponente – per un mero refuso non sia stato indicato nella proposta che la ritenuta di cui al comma 2 è versata a titolo di acconto: è necessario pertanto riformulare l'emendamento precisando tale circostanza, al fine di chiarire che i redditi in questione restano sottoposti ad aliquota ordinaria;
   Fantinati 32.039 e 32.040, i quali coprono minori entrate IRAP con risparmi derivanti da riduzioni di trasferimenti alle imprese, sia di parte corrente sia di conto capitale, possono considerarsi ammissibili in questa sede, salvo successiva verifica dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti utilizzati; resta peraltro confermata l'inammissibilità per estraneità di materia delle predette proposte emendative;
   Baroni 32.056 e Silvia Giordano 32.061, tenuto conto delle motivazioni addotte dai proponenti e considerato altresì che la relazione tecnica, pur evidenziando effetti di risparmio collegati all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, non ascriveva tali effetti espressamente al secondo periodo del medesimo comma, su cui intervengono le proposte emendative, né scontava i medesimi effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

  Le Presidenze confermano invece i giudizi di inammissibilità per materia e per i profili di copertura sulle restanti proposte emendative oggetto di ricorso.
  Segnala inoltre che gli identici articoli aggiuntivi Di Gioia 17.06 e Prodani 17.08, volti a modificare l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore, in relazione alle modalità di riconoscimento del compenso per l'utilizzo di fonogrammi, nonché a rendere irrinunciabile tale compenso per gli artisti interpreti o esecutori, i quali risultano identici agli articoli aggiuntivi Vignali 25.01 e Bonomo 31.010, già dichiarati inammissibili per estraneità di materia, devono considerarsi anch'essi inammissibili per estraneità di materia.
  Avverte quindi che i relatori hanno presentato le proposte emendative 7.97, 19.22, 22.28, 24.011, 26.38, 27.5, 27.6, 29.19, 32.75 e 32.0135 (vedi allegato), le quali sono ammissibili e per le quali il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 18 di mercoledì 22 luglio prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 23 luglio.

  La seduta termina alle 17.50.

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