CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Mauro GUERRA (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'ulteriore emendamento 9.900 della Commissione, volto a prevedere l'esclusione del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dall'istituendo ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa – ampliativa dell'ambito di esclusione previsto dal principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega in materia di dirigenza pubblica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), del provvedimento in esame – non sembra comunque presentare profili Pag. 70problematici dal punto di vista finanziario. Alla luce di ciò, propone di esprimere sulla citata proposta emendativa nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
C. 3201 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché una nota, concernente il tema specifico della deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, redatta dal Dipartimento delle finanze (vedi allegato), evidenziando come tale documentazione rechi puntuali risposte alle richieste di chiarimento complessivamente formulate dal relatore nel corso della precedente seduta.
  In particolare, sulla base della documentazione testé richiamata, fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 23, comma 4, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, è stata effettuata sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con specifico riferimento alle spese da sostenere per l'aggiornamento dei sistemi hardware e software. Rileva, inoltre, che gli oneri per l'istituzione del citato registro graveranno sull'esercizio 2015, in quanto, benché l'articolo 23, comma 4, differisca l'efficacia delle disposizioni relative al medesimo registro, sarà comunque necessario, nel frattempo, predisporre gli adeguamenti informatici necessari.
  Ritiene altresì necessario precisare, all'articolo 13, comma 2, che gli interventi informatici di manutenzione e di funzionamento sono quelli concernenti il medesimo portale delle vendite pubbliche previsto dalla norma.
  Riguardo all'onere derivante dall'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, prevista dall'articolo 14, comma 4, osserva che esso è stato quantificato mediante l'utilizzo di parametri comunicati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati sulla base di interventi già realizzati.
  Con riferimento alla stima degli effetti finanziari derivanti dal regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti di enti crediti e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 16, segnala che il procedimento di quantificazione seguito è quello illustrato dettagliatamente nell'apposita nota del 15 luglio 2015 in precedenza richiamata, predisposta dal Dipartimento delle finanze.
  Rileva, altresì, che la proroga degli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, contenuta all'articolo 18 del provvedimento in esame, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, giacché, come evidenziato dalla relazione tecnica, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, tenuto conto sia del fatto che si Pag. 71sarebbe dovuto comunque procedere alla sostituzione del predetto personale, sia delle complessive previsioni elaborate in sede di predisposizione del decreto-legge n. 90 del 2014, sia della gradualità prevista dalla proroga stessa e dai limiti ivi stabiliti.
  Evidenzia, inoltre, la necessità, da un lato, di precisare, all'articolo 19, comma 2, che la spesa autorizzata di 1 milione di euro a decorrere dal 2018 ha carattere annuale, dall'altro, di specificare, all'articolo 21, la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità di personale da acquisire, pari a 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017, alla luce sia della clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), sia dei dati contenuti nella relazione tecnica. Al riguardo fa presente che la relazione tecnica, con riferimento al citato inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di 2.000 unità complessive di personale proveniente da enti di area vasta, quantifica gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle risorse, già previste a legislazione vigente nell'ambito del fondo per l'efficienza della giustizia, per far fronte alla spesa per redditi da lavoro.
  Chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 21 utilizza il termine «acquisizione» per fare riferimento alla specifica procedura di mobilità ivi prevista, volta al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di personale amministrativo proveniente da enti di area vasta e che ai dipendenti trasferiti ai sensi del medesimo articolo 21 sarà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione della giustizia.
  Assicura, altresì, che l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, previsto dalla clausola di copertura finanziaria recata dall'articolo 22, comma 1, del provvedimento in esame, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In relazione all'articolo 22, comma 2, fa presente che le risorse del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non utilizzate possono essere impiegate, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, esclusivamente nell'anno di riferimento, per interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario nonché, in mancanza di risorse, per l'attribuzione di borse di studio per la partecipazione a stage formativi presso gli uffici giudiziari. Precisa, infine, che le modalità di utilizzo delle risorse residue del citato Fondo saranno tali da garantire la coerenza con l'impatto sui saldi già stimato in relazione alla destinazione delle risorse originariamente prevista.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3201 Governo, recante DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 23, comma 4, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, è stata effettuata sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con specifico riferimento alle spese da sostenere per l'aggiornamento dei sistemi hardware e software;Pag. 72
    gli oneri per l'istituzione del citato registro graveranno sull'esercizio 2015, in quanto, benché l'articolo 23, comma 4, differisca l'efficacia delle disposizioni relative al medesimo registro, sarà comunque necessario, nel frattempo, predisporre gli adeguamenti informatici necessari;
    all'articolo 13, comma 2, appare necessario precisare che gli interventi informatici di manutenzione e di funzionamento sono quelli concernenti il medesimo portale delle vendite pubbliche previsto dalla norma;
    l'onere derivante dall'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, prevista dall'articolo 14, comma 4, è stato quantificato mediante l'utilizzo di parametri comunicati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati sulla base di interventi già realizzati;
    il procedimento di quantificazione seguito per la stima degli effetti finanziari derivanti dal regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti di enti crediti e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 16, è quello illustrato dettagliatamente nell'apposita nota del 15 luglio 2015, predisposta dal Dipartimento delle finanze;
    all'articolo 18, la proroga degli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, giacché, come evidenziato dalla relazione tecnica, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, tenuto conto sia del fatto che si sarebbe dovuto comunque procedere alla sostituzione del predetto personale, sia delle complessive previsioni elaborate in sede di predisposizione del decreto-legge n. 90 del 2014, sia della gradualità prevista dalla proroga stessa e dai limiti ivi stabiliti;
    all'articolo 19, comma 2, appare necessario precisare che la spesa autorizzata di 1 milione di euro a decorrere dal 2018 ha carattere annuale;
    all'articolo 21, appare necessario specificare la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità di personale da acquisire, pari a 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017, alla luce sia della clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), sia dei dati contenuti nella relazione tecnica;
    la relazione tecnica, con riferimento al citato inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di 2.000 unità complessive di personale proveniente da enti di area vasta, quantifica gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle risorse, già previste a legislazione vigente nell'ambito del fondo per l'efficienza della giustizia, per far fronte alla spesa per redditi da lavoro;
    all'articolo 21, si utilizza il termine «acquisizione» per fare riferimento alla specifica procedura di mobilità ivi prevista, volta al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di personale amministrativo proveniente da enti di area vasta;
    ai dipendenti trasferiti ai sensi dell'articolo 21 sarà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione della giustizia;
    all'articolo 22, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
    all'articolo 22, comma 2, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non utilizzate, possono essere impiegate, in conformità a Pag. 73quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, esclusivamente nell'anno di riferimento, per interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario nonché, in mancanza di risorse, per l'attribuzione di borse di studio per la partecipazione a stage formativi presso gli uffici giudiziari;
    le modalità di utilizzo delle risorse residue del citato Fondo saranno tali da garantire la coerenza con l'impatto sui saldi già stimato in relazione alla destinazione delle risorse originariamente prevista,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016.;
   all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: e di euro 1 milione aggiungere la seguente: annui;
   all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: di area vasta, aggiungere le seguenti: di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017,;
   all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: possono essere annualmente destinate con le seguenti: resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario,».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità.
Atto n. 176.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 7 e comma 9, della legge n. 183 del 2014, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità. Osserva che il provvedimento in esame si compone di 43 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione Pag. 74tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, in materia di collocamento mirato, con riferimento alla lettera e), che promuove l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di obbligo di inserimento per i datori di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti pubblici. Per quanto attiene agli adempimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici, derivanti dalle linee guida definite ai sensi delle disposizioni in esame, reputa necessaria una conferma circa la sostenibilità degli stessi da parte di soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che all'attuazione dell'articolo 1 si provvede, non solo nell'ambito delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 2, in materia di collocamento dei disabili, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 3 a 13, in materia di diritto al lavoro per i disabili e collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti, con riferimento alle modifiche apportate alle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, osserva che tali previsioni non appaiono incidere sull'onere complessivo previsto a legislazione vigente, essendo lo stesso ricompreso nell'ambito di un limite di spesa. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare attesa la previsione dell'immediata sospensione dell'incentivo in caso di insufficienza delle risorse, nonché della sostenibilità dell'adeguamento delle strutture informatiche in capo all'INPS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, come specificato nella relazione tecnica.
  Prende altresì atto dell'invarianza finanziaria delle norme riguardanti l'istituzione, all'interno della Banca dati politiche attive e passive, di un'apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato, nonché della selezione mediante chiamata con avviso pubblico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), alla luce dei chiarimenti esposti nella relazione tecnica.
  Riguardo ai possibili adempimenti aggiuntivi in capo all'INPS, ritiene che andrebbe acquisita conferma che gli stessi siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 10, che novella l'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, modifica, a decorrere dal 1o gennaio successivo all'entrata in vigore del provvedimento, le modalità di concessione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori disabili, prevedendone l'erogazione mediante conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro all'INPS. L'incentivo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili.
  Al riguardo, segnala che le dotazioni del Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili (capitolo 3892 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del quale è previsto l'utilizzo, a decorrere dal 2016, per la concessione di incentivi ai datori di lavoro che assumo lavoratori disabili, sono state incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2015. Tali risorse ammontano a 21.910.107 euro per il 2015 e a 21.915,742 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Segnala inoltre che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo Pag. 75presenta, per l'anno 2015, una disponibilità di competenza pari all'intero stanziamento di bilancio per lo stesso anno.
  Dal punto di vista formale si osserva che al comma 2 dell'articolo 10 sarebbe opportuno specificare che i commi 1 e 1-bis ai quali si fa riferimento sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal presente provvedimento.
  In merito all'articolo 14, relativo al deposito dei contratti aziendali e territoriali, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 15, relativo al Libro unico del lavoro, rileva che la relazione tecnica individua costi, sia pur di ridotto ammontare, connessi alla predisposizione dell'infrastruttura tecnologica per il libro unico del lavoro (LUL). Non sono peraltro indicate le risorse con cui far fronte ai predetti costi, verosimilmente nel presupposto che ai medesimi si provveda con le ordinarie disponibilità di bilancio. In proposito ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva esistenza di tali disponibilità.
  In merito all'articolo 16, relativo alla modalità telematica per le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, osserva di non aver nulla da osservare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che all'attuazione dell'articolo 16 si provvede, non solo nell'ambito delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 17, relativo alle banche dati in materia di politiche del lavoro, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale i costi relativi al Fascicolo dell'azienda sono ricompresi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, trattandosi di uno sviluppo del sistema informatico già programmato e finanziato. Reputa peraltro utile acquisire i dati relativi ai costi previsti e al loro sviluppo temporale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che all'attuazione dell'articolo 17 si provvede, non solo nell'ambito delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 18, recante l'abrogazione dell'autorizzazione per l'impiego di lavoratori italiani all'estero, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Sull'articolo 19, relativo al collocamento della gente di mare, non ha nulla da osservare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 20, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento alla modifica della composizione del Comitato di cui al comma 1, lettere b) e c), non ha osservazioni da formulare considerato che ai relativi componenti non spetta, in base alla normativa vigente, alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. In merito alla altre disposizioni, tenuto conto che sia il testo sia la relazione tecnica dispongono che le attività previste debbano essere svolte ad invarianza di oneri, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le medesime attività possono essere svolte nell'ambito delle risorse già esistenti.
  In merito all'articolo 21, in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non ha nulla da osservare, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica in merito ai servizi telematici già utilizzati dalle strutture interessate e nel presupposto – su cui appare utile una conferma – che i soggetti pubblici interessati (INPS e INAIL) possano far fronte ad eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 22, recante disposizioni sanzionatorie, all'articolo 23, in materia di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo, all'articolo 24, in Pag. 76materia di cessione dei riposi e delle ferie, all'articolo 25, in materia di esenzioni dalla reperibilità, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 26, in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica, ovvero che gli adempimenti vengono garantiti attraverso l'utilizzo di risorse già esistenti e comunque nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 7 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che all'attuazione dell'articolo 26 si provvede, non solo nell'ambito delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento agli articoli da 27 a 43, recanti disposizioni in materia di pari opportunità, reputa necessaria una conferma riguardo alla sostenibilità per gli enti territoriali delle spese connesse alle indennità delle consigliere per la parità. Riguardo agli oneri relativi alle spese di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dall'articolo 35 del provvedimento in esame, non formula osservazioni essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 35 sostituisce, tra l'altro, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006, relativo al Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge n. 144 del 1999, è finanziato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con risorse assegnate nell'ambito delle disponibilità del Fondo sociale occupazione e formazione, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità.
  Ciò premesso, evidenzia che il Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità (capitolo 3971 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 risulta privo di stanziamenti per tutti gli anni del triennio 2015-2017, mentre per l'esercizio finanziario 2014 era stato rifinanziato, nella misura di 500.000 euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, dall'articolo 1, comma 218, della legge di stabilità per il 2014. Segnala altresì che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo 3971 presenta, per l'anno 2015, una variazione della disponibilità di competenza di 63.497 euro sul piano di gestione 91 relativo alla reiscrizione dei residui passivi perenti.
  Inoltre, il nuovo testo dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006 prevede altresì che per il solo anno 2015, la copertura delle spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità sia a carico, nel limite di 140.000 euro, delle risorse dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 2015. La norma da ultimo citata prevede, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, che una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sia destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Ciò posto, in relazione al diverso utilizzo delle risorse dianzi citate reputa necessario che il Governo chiarisca le ragioni del disallineamento temporale tra le spese in esame, per l'anno 2015, e la relativa copertura finanziaria, concernente il triennio 2016-2018, e, in ogni caso, assicuri che tale copertura non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 36, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità Pag. 77finanziaria di cui al comma 3 del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 198 del 2006, specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che dallo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 19 «non devono derivare» nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Atto n. 177.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Ricorda che l'articolo 1, comma 12, della legge n. 183 del 2014 dispone che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma prevede inoltre l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, nel caso di decreti attuativi che determinino effetti onerosi non compensati al loro interno, tali decreti devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le relative risorse finanziarie.
  Ricorda in proposito che la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 2014, ha istituito – all'articolo 1, comma 107 – un Fondo appositamente destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. La dotazione del Fondo in base alla legge n. 190 del 2014 è pari a 2.200 milioni di euro per ciascun esercizio del biennio 2015-2016 e pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  Segnala che una quota del predetto Fondo concorre alla compensazione di una parte degli oneri determinati dallo schema di decreto in esame.
  Fa inoltre presente che il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della complessiva neutralità finanziaria del provvedimento, dovuta alla compensatività degli effetti finanziari di segno opposto determinati dallo schema di decreto legislativo. Su tali aspetti rinvia alle indicazioni di dettaglio contenute nella stessa relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 3, che disciplinano la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le norme in esame appaiono volte a definire la cornice generale relativa alla definizione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
  Riguardo all'articolo 4, evidenzia che la norma prevede l'istituzione – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili Pag. 78a legislazione vigente (comma 1). L'Agenzia subentra nelle funzioni della direzione generale per le politiche attive del Ministero del lavoro, di cui si dispone contestualmente la soppressione (comma 5) ed in parte in quelle dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui si prevede la riorganizzazione. È demandata a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei beni, dei rapporti contrattuali in corso e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'ISFOL all'Agenzia (comma 9).
  Il quadro di riassetto organizzativo delle politiche attive del lavoro è inoltre caratterizzato dalla previsione di una gestione commissariale, da parte del presidente di ANPAL, della società Italia Lavoro SpA, da condurre «in un'ottica di convergenza con le finalità e le funzioni dell'ANPAL» (comma 13).
  Ciò premesso, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica non pone a confronto dati quantitativi relativi, da un lato, agli oneri (logistici, di personale e di funzionamento) connessi alla costituzione del nuovo organismo e dall'altro, ai risparmi derivanti dalla soppressione di strutture che operano nel medesimo ambito. Tale schema di raffronto risulterebbe necessario al fine di verificare su basi quantitative l'ipotesi di complessiva invarianza finanziaria della riorganizzazione prevista.
  Inoltre, alla luce di quanto rappresentato nella relazione tecnica e al fine di verificare il predetto vincolo di neutralità finanziaria previsto dalle norme, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili:
   la determinazione dell'organico dell'Agenzia (comma 5) appare definita dalla relazione tecnica in funzione dei dati riferibili agli assetti di diritto così come delineati a normativa vigente, considerando, tra l'altro, esclusivamente le posizioni dirigenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza fornire dati che consentano di verificare la previsione d'invarianza con riferimento agli assetti organici di fatto esistenti presso tutti gli organismi oggetto di soppressione o di riorganizzazione. La richiesta di chiarimenti appare opportuna anche considerato che, tra i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge di delega, all'articolo 1, comma 3, lettera l), si fa espresso riferimento alla «determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima»;
   con riguardo ad una nuova struttura di vigilanza dell'Agenzia, per la cui costituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fa rinvio ad un successivo DPCM di organizzazione, osserva che non sono forniti dati in merito all'assetto organizzativo e funzionale della struttura (comma 11);
   in merito alla gestione commissariale della società Italia lavoro SpA, evidenzia che non appare chiara la finalizzazione di tale gestione (riorganizzazione o soppressione). Mentre, infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede che la società sia parte della Rete dei servizi per le politiche del lavoro in via provvisoria fino al suo programmato scioglimento, l'articolo 4, comma 17, prevede che l'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, possa stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con alcuni soggetti, tra i quali la stessa società Italia lavoro SpA. Un chiarimento appare opportuno anche con riguardo alla destinazione del personale della società in caso di scioglimento della stessa.

  Ritiene infine opportuno un chiarimento in merito alle modalità con cui si provvederà alla gestione dei profili logistici (commi 8 e 9) connessi all'istituzione della nuova Agenzia. La relazione tecnica, infatti, non fornisce dati ed elementi di valutazione in merito alla movimentazione delle dotazioni umane e strumentali interessate dalla riorganizzazione dei servizi Pag. 79delle politiche attive determinata dalla costituzione dell'ANPAL.
  Riguardo all'articolo 5, che riguarda le risorse finanziarie dell'ANPAL, considera necessario acquisire un quadro di dettaglio delle risorse individuate dalla norma quali fonti di finanziamento dell'ANPAL a decorrere dal 2016 ed effettivamente disponibili – in quanto non destinate ad altre finalità previste dalla vigente normativa – per far fronte alle esigenze di spesa dell'Agenzia con riferimento al generale riordino delle funzioni in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive.
  In merito agli articoli da 6 a 10, che riguardano gli organi e le attribuzioni dell'ANPAL e dell'ISFOL, evidenzia preliminarmente che, per far fronte agli oneri connessi alla costituzione degli organi di direzione e controllo dell'ANPAL, quantificati in complessivi 290.000 euro annui a decorrere dal 2016, la norma prevede la copertura con i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale del Ministero del lavoro e dell'ISFOL – senza reintegrazione con nuove assunzioni ai sensi di quanto consentito dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 – e dalla diminuzione del contributo dell'ISFOL derivante dalla riduzione del consiglio di amministrazione dello stesso istituto. I risparmi sono quantificati in complessivi euro 330.387,66 per il 2016 e in euro 577.475,64 per il 2017. Sul punto evidenzia che gli elementi forniti dalla relazione tecnica indicano il quadro delle cessazioni di personale ed il corrispondente dato finanziario per il solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali – cessazione di 2 unità delle aree funzionali, con un risparmio di euro 48.587,38 per il 2016 – e con riferimento al solo periodo 2015/2016, mentre per il periodo 2016/2017 la relazione tecnica fornisce un dato finanziario identico a quello relativo al periodo precedente. Con riguardo alle cessazioni relative all'ISFOL, la relazione tecnica fornisce i dati finanziari dei risparmi derivanti dalle mancate assunzioni ma non riporta il dato relativo alle connesse cessazioni di personale. Su tali aspetti ritiene opportuno un chiarimento del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno riformulare l'articolo 6, comma 4, terzo periodo, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che i membri del Consiglio di vigilanza, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche attive e delle istituzioni del mercato del lavoro, fermo restando il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza non percepiscono «alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato».
  Per quanto riguarda gli articoli 11 e 28, comma 1, lettera a), che prevedono l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri con riferimento alla norma in esame, ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale potrà essere effettivamente svolta, nei termini definiti dall'articolo, nell'ambito delle risorse esistenti e, quindi, in condizioni di neutralità finanziaria. Ciò, in particolare, tenuto conto che l'articolo 28 qualifica gli adempimenti previsti dall'articolo 11 come livelli essenziali delle prestazioni.
  In merito all'articolo 12, che reca norme sull'accreditamento dei servizi per l'impiego privati, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la neutralità finanziaria dell'istituzione, da parte dell'ANPAL, dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e dell'interconnessione del medesimo albo con il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.
  Riguardo all'articolo 14, che disciplina il coordinamento dei sistemi informativi e il fascicolo elettronico del lavoratore, prende atto che, come espressamente disposto dalla norma, ai componenti del Comitato, previsto al fine di garantire Pag. 80l'interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro, non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti. Ritiene opportuna comunque la conferma che al funzionamento e alle attività del Comitato, nonché al rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore e all'interconnessione sistematica delle banche dati, si possa fare fronte senza ulteriori oneri. In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno riformulare il comma 5 in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti del Comitato – istituito al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse – non spetti «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato».
  Per quanto riguarda gli articoli 15 e 16, che recano norme sull'albo nazionale degli enti accreditati di formazione e monitoraggio, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la condizione di neutralità finanziaria delle norme, con particolare riferimento ai compiti affidati all'ANPAL per la gestione dell'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome (articolo 15) e per l'organizzazione di banche dati informatizzate pubbliche anonime, utilizzabili a scopo di ricerca scientifica (articolo 16, comma 4).
  In merito ai profili di copertura finanziaria considera opportuno riformulare l'articolo 15, comma 7, recante la clausola di invarianza finanziaria, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che «dall'attuazione delle disposizioni del presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Anche con riferimento all'articolo 16, comma 5, ritiene opportuno riformulare il dettato della clausola di invarianza in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che «all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  In merito agli articoli 18 e 28, comma 1, lettera b), che recano norme sui servizi e sulle misure di politica attiva del lavoro, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri, ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione atti a confermare che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, potrà essere effettivamente svolto, nei termini definiti dall'articolo, in condizione di neutralità finanziaria. Tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che le attività in questione costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.
  Per quanto riguarda gli articoli 19, 20 e 28, comma 1, lettera c), che disciplinano lo stato di disoccupazione e il patto di servizio personalizzato, rileva che le norme in esame introducono una nuova definizione di stato di disoccupazione, che – alla luce di quanto previsto dalla disciplina in materia di Patto di servizio – appaiono volte a consentire il collegamento tra l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito e la disponibilità dei soggetti interessati alla verifica periodica dello stato di disoccupazione, nonché allo svolgimento di specifiche attività e all'accettazione di offerte di lavoro congrue. In proposito, per quanto riguarda gli effetti finanziari connessi a tali disposizioni, rinvia a quanto osservato relativamente ai successivi articoli 21 e 22. Per quanto attiene agli adempimenti relativi a soggetti pubblici (centri per l'impiego, ANPAL, altre amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 19, comma 8), che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, ritiene necessario acquisire conferma che i medesimi possano effettivamente essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione Pag. 81vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Riguardo agli articoli 21 e 22, che prevedono meccanismi di condizionalità relativi ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, rileva che le norme in esame introducono una serie di obblighi a carico dei beneficiari delle prestazioni, la cui mancata osservanza comporta l'applicazione di sanzioni, che vanno da una decurtazione delle prestazioni alla revoca delle stesse. Peraltro, viene previsto che le somme non erogate a tale titolo siano destinate per metà al Fondo per le politiche attive e per metà alle strutture regionali che hanno emesso i provvedimenti di riduzione o di revoca. Le suddette previsioni, quindi, non appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica. Per quanto attiene agli adempimenti a carico di soggetti pubblici (ANPAL, centri per l'impiego, INPS e altre amministrazioni interessate), ritiene necessario acquisire conferma che ai medesimi si possa effettivamente far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito agli articoli 23, 24 e 28, comma 1, lettera d), che prevedono un assegno di ricollocazione, rileva che le norme in esame istituiscono – nei limiti delle disponibilità assegnate per le finalità in esame alla regione o provincia autonoma di residenza – un assegno di ricollocazione, graduato in funzione del profilo di occupabilità, destinato ai disoccupati da oltre sei mesi e spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati. Al finanziamento dell'assegno concorrono il Fondo per le politiche attive del lavoro e le risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, previa definizione – da parte del Ministero del lavoro e delle regioni – di un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi europei. I relativi oneri dovrebbero quindi configurarsi come limiti di spesa, al momento non determinati nel quantum, dovendosi attendere il riscontro delle risorse effettivamente disponibili. In proposito, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'effettiva riconducibilità delle prestazioni in esame entro limiti massimi complessivi di spesa, anche in considerazione della ridotta prevedibilità degli eventi che comportano l'insorgere, o il prolungarsi oltre i sei mesi, dello stato di disoccupazione, con conseguente difficoltà di prevedere una ripartizione ex ante, in base al numero dei potenziali beneficiari, delle risorse disponibili per l'erogazione dell'assegno. Per quanto riguarda la fonte di finanziamento costituita dalla riduzione dell'incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori in regime di ASpI, dal 50 al 20 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, rileva che tale misura non comporta effetti per la finanza pubblica, atteso che l'INPS riversa i maggiori risparmi all'ANPAL per il finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro. Per quanto attiene agli adempimenti a carico di soggetti pubblici (ANPAL, centri per l'impiego, INPS e altre amministrazioni interessate), ritiene necessario acquisire conferma che al loro svolgimento si possa far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione che le disposizioni in esame costituiscono livelli essenziali di prestazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 24 , comma 1, prevede l'utilizzo del Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 (capitolo 2233 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per concorrere al finanziamento dell'assegno di ricollocazione. Fa presente che il predetto Fondo, come rifinanziato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, reca per il 2015 una disponibilità di competenza pari a 50.619.746 euro e per il 2016 uno stanziamento di bilancio pari a 20 milioni di euro. Tuttavia, la disposizione in esame Pag. 82non indica quanta parte del citato Fondo per le politiche attive del lavoro e quanta parte delle risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali debba essere destinata al finanziamento dell'assegno di ricollocazione. In proposito, considera pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di escludere una sovrapposizione rispetto ad interventi già programmati a valere sulle richiamate fonti di finanziamento.
  Riguardo all'articolo 25, che disciplina l'offerta di lavoro congrua, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, avendo la norma portata essenzialmente definitoria.
  Per quanto riguarda gli articoli 26 e 28, comma 1, lettera e), che recano norme sull'utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, rileva che le norme sono volte a disciplinare l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno del reddito, i quali possono essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti delle collettività. Ritiene opportuno chiarire se a fronte di tali prestazioni debba essere corrisposta una retribuzione e su quali soggetti gravino i relativi oneri, inclusi quelli connessi ai profili assicurativi. Tali chiarimenti appaiono necessari anche tenuto conto che l'articolo 28 qualifica gli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 come livelli essenziali delle prestazioni. Per quanto attiene alle attività svolte da lavoratori disoccupati con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato (comma 5), è prevista invece la corresponsione di un assegno pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore. In tal caso, non appare chiaro se per i suddetti lavoratori sia comunque prescritto il requisito di ricevere trattamenti di integrazione al reddito. Ciò premesso, prende atto che gli oneri – ivi compresi quelli assicurativi – sono a carico delle amministrazioni regionali o provinciali stipulanti e che le disposizioni configurano facoltà per le predette amministrazioni. Con riferimento al riconoscimento d'ufficio per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno limitato ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, considera necessaria una conferma che dalle disposizioni in esame non discendano oneri relativi a contribuzione figurativa, corrisposti da amministrazioni pubbliche, come attualmente previsto dall'articolo 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991.
  In merito all'articolo 27, sul collocamento della gente di mare, al fine di verificare la portata finanziaria della norma, ritiene che andrebbero precisate le singole disposizioni del provvedimento da applicare ai lavoratori in questione e andrebbe chiarito il ruolo delle Capitanerie di porto al fine di escludere aggravi amministrativi e funzionali per i medesimi soggetti.
  Per quanto riguarda gli articoli 29 e 32, comma 5, che riordinano gli incentivi all'occupazione, rileva che con le norme in esame vengono abrogate disposizioni vigenti e le risorse rese così disponibili vengono destinate ad una nuova finalità di carattere generale consistente nel finanziamento di politiche attive del lavoro. Le somme autorizzate dalle disposizioni vigenti sono attualmente finalizzate al finanziamento di incentivi per le assunzioni di giovani ed al finanziamento di progetti di formazione. Osserva quindi che, in linea di principio, la neutralità finanziaria delle norme in esame appare subordinata ai seguenti presupposti:
   le precedenti e le nuove finalizzazioni devono risultare allineate sia sotto il profilo quantitativo (entità degli oneri) sia sotto il profilo della corrispondenza temporale (annualità degli oneri);
   le nuove finalizzazioni non devono incidere su spese già previste a valere sulle medesime risorse (in caso contrario, infatti, si potrebbe determinare la necessità di rifinanziare la medesima autorizzazione).

  Riguardo al primo profilo (coerenza quantitativa e temporale fra le precedenti Pag. 83e le nuove finalizzazioni di spesa), osserva preliminarmente che gli effetti finanziari di una delle due norme oggetto di abrogazione (l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013) si esauriscono nel 2016, mentre quelli derivanti dall'altra norma (articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000) appaiono di carattere permanente. In proposito ritiene quindi che andrebbe chiarito se anche la nuova destinazione di dette risorse dovrà avere le medesime caratteristiche di durata. Osserva inoltre che:
   con riferimento alle risorse rese disponibili dall'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (incentivi alle assunzioni), gli oneri derivanti dall'applicazione di tali incentivi alle regioni del Mezzogiorno sono stati a suo tempo contabilizzati soltanto ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Pertanto, al fine di escludere possibili effetti negativi per il saldo del bilancio dello Stato, la spesa relativa alla nuova finalizzazione in esame («finanziamento di politiche attive del lavoro») dovrebbe risultare utilizzabile solo se compatibile con i predetti effetti sui saldi. In proposito considera necessario acquisire una valutazione del Governo;
   con riferimento alle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000, osserva che sia la finalizzazione vigente (finanziamenti per progetti di formazione dei lavoratori) sia quella prevista dal testo in esame (finanziamento di politiche attive del lavoro) presuppongono, come precisato da entrambe le norme, l'utilizzo di disponibilità presenti nel Fondo sociale per occupazione e formazione. Ciò appare implicare la coerenza degli effetti sui saldi fra la precedente finalizzazione e la nuova prevista dal testo in esame. In proposito ritiene comunque opportuno acquisire una conferma del Governo, tenuto anche conto che l'articolo 32, comma 6, lettera c), dello schema di decreto in esame utilizza per finalità di copertura una quota delle risorse destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2;
   il testo e la relazione tecnica quantificano la quota delle risorse che si renderanno disponibili con l'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000 (progetti di formazione), ma non quantificano le disponibilità conseguenti all'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (incentivi alle assunzioni). Poiché le assunzioni incentivabili in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2015 (termine già scaduto), mentre gli incentivi possono essere corrisposti per un periodo massimo di dodici mesi (cioè fino al 30 giugno 2016), ritiene opportuno acquisire dal Governo i dati relativi all'effettivo utilizzo al 30 giugno 2015 degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013.

  Riguardo al secondo profilo (accertamento di fabbisogni di spesa ancora in essere), osserva che il testo fa esplicitamente salvi gli effetti in corso di una delle due norme oggetto di abrogazione, ossia l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, in materia di incentivi alle nuove assunzioni. Per tale norma si prevede infatti la «completa fruizione degli incentivi spettanti». Non si dispone altrettanto per l'altra norma oggetto di abrogazione (articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000, in materia di finanziamento dei progetti di formazione), rispetto alla quale andrebbe quindi escluso che le nuove finalizzazioni previste dal testo possano pregiudicare l'esecuzione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Tenuto conto – infine – che le norme in esame abrogano integralmente l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, andrebbe escluso che possano determinarsi effetti finanziari, non considerati dal testo e dalla relazione tecnica, in relazione all'abrogazione dei commi 15 e 18 di detto articolo. In base a tali norme, infatti, le regioni e le province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo per le nuove assunzioni. Ritiene necessaria quindi la conferma che – nel caso in cui l'abrogazione andasse ad incidere Pag. 84su procedure di finanziamento in corso – le relative risorse resterebbero nella disponibilità delle regioni e delle province autonome titolari dell'iniziativa.
  Per quanto riguarda l'articolo 30, comma 1, che reca disposizioni sul repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, rinvia a quanto in precedenza osservato in ordine agli oneri di funzionamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (articoli da 4 a 9 dello schema di decreto in esame).
  In merito agli articoli 30, commi da 2 a 4, e 31, che prevedono principi generali di fruizione degli incentivi, osserva che, per effetto dell'articolo 30, comma 4, la fruizione degli incentivi economici all'occupazione dovrà avvenire di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali. È presumibile che, in attuazione di tale previsione, lo Stato trasferisca agli enti previdenziali il corrispettivo degli incentivi oggetto di finanziamento. Premessa la necessità di una conferma in ordine a tale ricostruzione, ritiene comunque necessario acquisire elementi volti ad escludere che, in sede applicativa, possano determinarsi effetti di cassa non previsti, per il bilancio dello Stato o per gli enti previdenziali interessati, nell'ambito della predetta regolazione dei rapporti finanziari.
  In merito all'articolo 32, che prevede incentivi per il contratto di apprendistato, con riferimento al comma 1, ritiene opportuno acquisire talune precisazioni in ordine ai profili applicativi della norma. In particolare, andrebbe chiarito se gli incentivi continuino ad applicarsi anche dopo il termine del 31 dicembre 2016, indicato dal testo, e se gli incentivi riguardino anche i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, qualora la decorrenza del rapporto abbia luogo da tale data o successivamente.
  Con riferimento al comma 3, al fine di escludere effetti negativi di cassa considera opportuno chiarire il profilo temporale delle erogazioni previste per l'utilizzo delle risorse aggiuntive destinate alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Infatti, da una parte la norma attribuisce le risorse incrementali agli anni finanziari 2015 e 2016, dall'altra destina le relative somme al finanziamento dei percorsi formativi da svolgersi negli anni 2015/2016 e 2016/2017. Non è chiaro, quindi, se possano determinarsi oneri non coperti nell'anno finanziario 2017.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 6 e 7, fa preliminarmente presente che la norma in commento distingue gli oneri oggetto di copertura finanziaria in due differenti tipologie di spesa:
   gli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1997, da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – configurati quale limite massimo di spesa;
   gli oneri – di cui ai commi 1 e 2, derivanti dal riconoscimento, a titolo sperimentale, di incentivi in favore dei datori per assunzioni mediante contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – qualificati in termini di mera previsione e valutati in 0,5 milioni di euro per il 2015, 6,2 milioni di euro per il 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per il 2019 e 0,1 milioni di euro per il 2020.

  Ciò premesso, la disposizione in esame provvede alla copertura complessiva dei sopra citati oneri attraverso le seguenti modalità:
   mediante riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro Pag. 85e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2015;
   mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2016;
   mediante riduzione delle risorse destinate al piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3, del presente schema di decreto, per un importo pari a 7,5 milioni di euro per il 2015, 13,2 milioni di euro per il 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per il 2019 e 0,1 milioni di euro per il 2020.

  Con riferimento alla prima delle modalità di copertura elencate, prende atto dell'asseverazione contenuta nella relazione tecnica circa la sussistenza sul citato Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive delle occorrenti risorse finanziarie, sia in termini di saldo netto da finanziare sia di indebitamento netto. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva capienza del Fondo medesimo, ciò alla luce non solo del suo ripetuto utilizzo, in particolare a copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti attuativi della legge n. 183 del 2014 di riforma del mercato del lavoro, ma anche della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai sensi della quale è stato disposto in via preventiva l'accantonamento di un importo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dal suddetto decreto legislativo a valere sulle disponibilità del Fondo in questione. Va peraltro ricordato che l'articolo 42, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali attualmente all'esame delle Camere (atto del Governo n. 179) dispone l'incremento del citato Fondo per 25,6 milioni di euro nell'anno 2015, 191,1 milioni di euro nell'anno 2016, 592,5 milioni di euro nell'anno 2017, 713,2 milioni di euro nell'anno 2018, 845,3 milioni di euro nell'anno 2019, 868,2 milioni di euro nell'anno 2020, 856,5 milioni di euro nell'anno 2021, 852,8 milioni di euro nell'anno 2022, 846,7 milioni di euro nell'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura elencata, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'impiego del Fondo sociale per occupazione e formazione sia suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Con riferimento, infine, alla terza modalità di copertura, fa presente che gli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3, dello schema di decreto, destinati ad affluire su un apposito piano gestionale da istituire presso il Fondo sociale per occupazione e formazione, finalizzato al finanziamento di politiche attive del lavoro, comprendono tanto le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative all'incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori ricadenti in determinate fattispecie [lettera a)], quanto quelle conseguenti all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 53 del 2000, concernente il finanziamento da parte delle regioni di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori [lettera b)]. A tale riguardo, segnala tuttavia che, mentre l'importo delle risorse di cui alla lettera b) dell'articolo 29, comma 3, è puntualmente ricavabile alla luce di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 32, il testo dello schema di decreto e la relazione tecnica non recano una quantificazione delle risorse di cui Pag. 86alla lettera a) del medesimo articolo 29, comma 3. Ciò considerato, sul punto ritiene opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo.
  Sul piano formale, considera altresì opportuno modificare il comma 6 dell'articolo 32 nel senso di riformulare le lettere a) e b) del comma medesimo, recanti la quantificazione degli oneri, quale parte integrante dell'alinea del suddetto comma 6, al fine di evitare sovrapposizioni con le successive lettere a) e b) del medesimo comma 6, recanti le modalità di copertura finanziaria dei predetti oneri. Sotto il profilo della coerenza formale del testo segnala, altresì, una discrasia nella attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 32, dal momento che esso indica quali disposizioni onerose oggetto di copertura finanziaria i soli commi 1 e 3 del citato articolo 32, laddove tanto la quantificazione degli oneri valutati operata dalla lettera b) del medesimo comma 6 quanto il monitoraggio degli effetti finanziari ai fini della eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al successivo comma 7, primo periodo, richiamano espressamente anche il comma 2 del medesimo articolo 32.
  Con riferimento all'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 7 – che affida, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la rideterminazione con proprio decreto dei benefici contributivi di cui al comma 1 – rileva l'opportunità, dal momento che la legge delega non indica una precisa misura di decontribuzione, di riformulare la disposizione di cui al citato comma 1 come limite massimo di decontribuzione, in modo da consentire al decreto del Ministro, in caso di sforamento rispetto alle previsioni di spesa, di poterne disporre la riduzione. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 33, che prevede abrogazioni di norme, osserva che andrebbero meglio precisate le implicazioni finanziarie delle abrogazioni in esame, tenuto conto che alcune di esse riguardano la destinazione di risorse stanziate a legislazione vigente per determinate finalità previste dalle norme.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro.
Atto n. 179.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, rileva che il provvedimento interviene sulla disciplina degli strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali).
  Ricorda che lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
  Rammenta che l'articolo 1, comma 12, della legge n. 183 del 2014 dispone che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma prevede inoltre l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in Pag. 87base al quale, nel caso di decreti attuativi che determinino effetti onerosi non compensati al loro interno, tali decreti devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le relative risorse finanziarie.
  Ricorda in proposito che la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha istituito – all'articolo 1, comma 107 – un Fondo appositamente destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive la cui dotazione, in base alla legge n. 190 del 2014 è pari a 2.200 milioni di euro ciascun esercizio del biennio 2015-2016 e pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  Segnala che una quota del predetto Fondo concorre alla compensazione di una parte degli oneri determinati dalla schema di decreto in esame e che, inoltre, alcune norme del provvedimento in esame rifinanziano il medesimo Fondo.
  Rileva poi che il provvedimento si compone di 44 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  Con riguardo agli articoli da 1 a 25, recanti norme in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), evidenzia che la quantificazione degli effetti finanziari a regime, connessi alla revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali recata dalle norme in esame, appare corretta sulla base dei dati e dei parametri indicati dalla relazione tecnica. Per quanto attiene all'impatto nei primi anni di applicazione, osserva che la relazione tecnica segnala che le stime tengono conto dell'applicazione in via amministrativa e della disciplina transitoria di cui agli articoli 41 e 43. Non sono peraltro esplicitate le ipotesi ed i parametri sottostanti la stima dell'impatto delle norme nella fase transitoria. In merito giudica utile un chiarimento.
  Circa gli articoli da 26 a 40, l'articolo 43, comma 5, e l'articolo 44, comma 1, lettera o) e comma 2, lettera d), concernenti i Fondi di solidarietà, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà. Per quanto attiene ai Fondi di solidarietà bilaterali, che sono chiamati per regolamento a garantire l'equilibrio di bilancio e che non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità, essi sono finanziati secondo una contribuzione ordinaria ripartita tra datori di lavoro e lavoratori e, in caso di erogazione dell'assegno ordinario o di solidarietà, si prevede un contributo addizionale a carico del datore di lavoro. Pertanto, dal momento che i medesimi Fondi provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Le disposizioni citate, inoltre, prevedono che il Fondo di solidarietà residuale, costituito presso l'INPS, assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Inoltre a decorrere dal 2016, l'accesso al Fondo è esteso ai lavoratori alle dipendenze di imprese con più di cinque dipendenti si prevede la modifica e l'introduzione di nuove aliquote contributive nonché di nuove prestazioni, autorizzate dalla struttura territoriale INPS competente. Alle prestazioni erogate dal Fondo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite. Ciò premesso, prende atto della simulazione operata nella relazione tecnica per la verifica della sostenibilità del meccanismo di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni, anche con riferimento agli esercizi dal 2016 al 2021 durante i quali sono previste deroghe al limite stabilito dall'articolo 29, comma 4, in base al quale le prestazioni a carico del Fondo sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi volontari dovuti dalle singole aziende. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dell'INPS, ritiene utile acquisire conferma che gli stessi possano Pag. 88essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 41, riguardante i trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione riguardo alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale, di cui al comma 3, atteso che i relativi oneri sono configurati come limiti di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dispone un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione – ai fini di cui all'articolo 41, comma 3 – di 90 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018. Al riguardo, fa presente che, come precisato dalla relazione tecnica, il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione comporta maggiori oneri per 90 milioni di euro per l'anno 2017 e per 100 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare, per 54 milioni di euro per l'anno 2017 e per 60 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di indebitamento netto. A tali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente schema di decreto, che destina al Fondo in parola i risparmi di spesa derivanti dal Titolo I concernente i trattamenti di integrazione salariale.
  Con riferimento all'utilizzo del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, prende atto dell'asseverazione contenuta nella relazione tecnica circa la sussistenza sul Fondo medesimo delle occorrenti risorse finanziarie, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto. Sul punto, considera comunque opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva capienza del Fondo medesimo, ciò alla luce non solo del suo ripetuto utilizzo, in particolare a copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti attuativi della legge n. 183 del 2014 di riforma del mercato del lavoro, ma anche della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai sensi della quale è stato disposto in via preventiva l'accantonamento di un importo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dal suddetto decreto legislativo a valere sulle disponibilità del Fondo in questione.
  In ordine all'articolo 42, comma 2, concernente la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rendono permanenti i benefici di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che erano limitati, in base a quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 25 del medesimo decreto, al solo 2015.
  Ricorda che la relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 80 del 2015 aveva precisato, per talune delle citate norme, che le stime degli oneri scontavano una ridotta applicazione dei benefici nel 2015. Per altre disposizioni, invece, la relazione tecnica non esplicitava tale ponderazione degli effetti sulla base del periodo effettivo di applicazione dei medesimi benefici nel 2015.
  Ciò premesso, con riferimento alle norme in materia di congedi parentali appare verificata – alla luce delle predette stime – la differenza tra gli effetti relativi al 2015 previsti nella precedente relazione tecnica e quegli ascritti al 2016 sulla base della relazione tecnica in esame.
  Per gli altri benefici, alla luce delle stime fornite dalla relazione tecnica in esame, dovrebbe intendersi che l'onere considerato per il 2015 dalla relazione tecnica allegata al medesimo decreto legislativo n. 80 del 2015 già consideri l'applicazione dei benefici per un intero esercizio finanziario. In proposito appare utile una conferma.
  Con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, che disciplina il congedo per le donne vittime di Pag. 89violenza di genere, la relativa relazione tecnica aveva previsto un onere di euro 5.054.000, considerando non soltanto la ridotta operatività nell'esercizio 2015 (un semestre), ma anche – come esplicitato da una Nota tecnica – ulteriori vincoli che inducevano a limitare l'applicazione effettiva del beneficio nel 2015. Ritiene che andrebbe verificato se tali vincoli sussistano anche negli esercizi successivi e se quindi possa considerarsi prudenziale il mero raddoppio, indicato dalla relazione tecnica in esame, dell'onere già previsto per il 2015.
  Evidenzia, infine, che la relazione tecnica presuppone un incremento degli oneri a decorrere dal 2016 secondo un tasso costante di crescita rispetto al precedente esercizio pari a circa il 2 per cento (presumibilmente riferibile all'inflazione), con la sola eccezione degli effetti riguardanti i benefici di cui agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 80 del 2015, per i quali la percentuale di crescita è caratterizzata da un andamento discontinuo. In proposito giudica necessario acquisire i parametri sottostanti gli incrementi annuali previsti, riferiti alle diverse voci di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma prevede l'estensione del riconoscimento anche agli anni successivi al 2015 dei benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 183 del 2014.
  Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti dall'estensione per gli anni successivi al 2015 del riconoscimento dei benefici in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, valutati in misura crescente in 123 milioni di euro per l'anno 2016 fino a 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.
  La disposizione in esame conferma altresì l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo in presenza di oneri valutati.
  Con riguardo all'articolo 42, commi 3 e 4, relativi alla durata delle prestazioni della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), con riferimento al comma 3, evidenzia che l'onere stimato per il 2018 sembrerebbe inferiore a quello teoricamente rapportabile ad un semestre, presumibilmente in ragione delle ipotesi adottate in merito ai beneficiari e all'inizio del periodo di disoccupazione. In proposito ritiene utile un chiarimento.
  Riguardo al comma 4, in merito al numero dei soggetti che beneficeranno della disposizione, prende atto delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica poste alla base della stima dell'onere indicato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 è volto a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 che, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1o gennaio 2017, ha introdotto il limite massimo di 78 settimane per l'utilizzo di NASpI. A seguito di tale soppressione anche per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1o gennaio 2017 la durata massima del sussidio di disoccupazione corrisponde al numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
  Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti dall'eliminazione del limite massimo di 78 settimane per l'utilizzo di NASpI, a decorrere dall'anno 2018, valutati in misura crescente in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018 fino ad arrivare a 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il Pag. 90lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.
  Trattandosi di oneri valutati, la disposizione reca una apposita clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, in conformità all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del comma in esame.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista, osserva che la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive «di carattere espansivo» (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate) o «di carattere restrittivo» (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare). In mancanza di tale indicazione, come già osservato in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157) e dello schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158), ritiene preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure.
  Ricorda che, in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (decreto legislativo n. 80 del 2015), il Governo non ha recepito la condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera volta alla riformulazione della clausola di salvaguardia nei termini sopra indicati, confermando quindi, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la possibilità di rideterminare i benefici previsti.
  Tutto ciò considerato, fermo restando quanto ricordato in precedenti occasioni in merito alla problematica in esame, anche al fine di evitare una situazione di incertezza a carico dei soggetti destinatari del beneficio, giudica necessario procedere al più presto ad una complessiva revisione della disciplina relativa alle clausole di salvaguardia, di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, anche a seguito di quanto emergerà dall'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, in corso di svolgimento presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato.
  Con riferimento al comma 4, rileva che la norma è volta a migliorare la prestazione NASpI per i lavoratori stagionali del settore del turismo limitatamente agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1o maggio al 31 dicembre 2015, consentendo ai disoccupati, il cui trattamento NASpI calcolato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 sia inferiore a sei mesi, di far valere ai fini del calcolo del numero di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni anche i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della prestazione NASpI che ne deriva non può in ogni caso superare i sei mesi.
  Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti da tale norma, valutati in 30,6 milioni di euro per l'anno 2015 e in 60,3 milioni di euro per l'anno 2016, Pag. 91si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.
  Trattandosi di oneri valutati, la disposizione reca una apposita clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, in conformità all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi dei primi due periodi del comma in esame.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista, rinvia alle osservazioni effettuate con riferimento alla analoga clausola di salvaguardia di cui all'articolo 42, comma 3.
  Circa l'articolo 42, comma 5, riguardante l'assegno di disoccupazione, rileva che le norme in esame prevedono che la concreta erogazione del predetto assegno avvenga nell'ambito di specifici limiti. Pur rilevando che il rifinanziamento del Fondo si configura come limite di spesa, evidenzia che non sono forniti i dati sottostanti la determinazione di tale importo. In proposito non ha comunque osservazioni da formulare, nel presupposto che resti confermato il meccanismo di salvaguardia in base al quale l'INPS riconosce il beneficio applicando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e non prendendo in considerazione ulteriori domande una volta esaurite le risorse a disposizione (come previsto all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015). Su tale aspetto considera utile una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015 sia incrementata di 180 milioni di euro per il 2016, 270 milioni di euro per il 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti da tale norma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come anche rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.
  Sul piano formale osserva che:
   al primo periodo del comma 5 in esame, sarebbe opportuno sostituire le parole: «di 180 milioni di euro nel 2016, di 270 milioni di euro nel 2017, di 170 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro annui dal 2019» con le seguenti: «di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;
   al quarto periodo del comma in esame, sarebbe opportuno sostituire le parole: «pari a 180 milioni di euro nel 2016, 270 milioni di euro nel 2017, 170 milioni di euro nel 2018 e a 200 milioni di Pag. 92euro annui dal 2019» con le seguenti: «pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

  Circa l'articolo 42, comma 6, riguardante il Fondo per le politiche attive del lavoro, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede il rifinanziamento – in via aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – del Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, per 32 milioni di euro per l'anno 2016, 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, 72 milioni di euro per l'anno 2020, 52 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti da tale norma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.
  Con riferimento all'articolo 43, comma 7, relativo al rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure di sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei servizi di call center, da definirsi con decreto interministeriale.
  Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti dalla norma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 (capitolo 2232 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, ha previsto la concessione di un incentivo economico in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste determinate misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.
  La relazione tecnica precisa che sia l'onere derivante dalla norma sia la relativa copertura sono parametrati alle risorse residue presenti nella citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013, provvedendosi conseguentemente alla soppressione della disposizione recante tale autorizzazione di spesa. In proposito rileva che, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, effettivamente la citata autorizzazione di spesa presenta per l'anno 2015 una disponibilità residua di euro 5.286.187.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Gianni MELILLA (SEL) rileva che con i tre schemi di decreto legislativo esaminati nella seduta odierna si realizza un disegno recessivo per il Paese e per i lavoratori italiani. Si registra infatti, a suo parere, una riduzione dei diritti dei lavoratori, in particolare nella materia degli ammortizzatori sociali, per cui le nuove norme che si vogliono introdurre non appaiono in grado di affrontare la crisi occupazionale in atto. Ricordando in proposito Pag. 93le incisive misure di politica attiva del lavoro proposte dal suo gruppo in occasione dell'esame parlamentare del cosiddetto Jobs act, preannuncia la presentazione di proposte di parere alternativo sui suddetti schemi.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

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