CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
C. 3210 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, nell'illustrare i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, si sofferma sulla consistente stratificazione normativa che ormai caratterizza il codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di definizione dei rifiuti, una stratificazione che il provvedimento in esame, all'articolo 1, aggrava con un'ulteriore novella all'articolo 183 del codice, con l'effetto di determinare incertezza negli operatori e nei cittadini. Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 3210 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge si compone di quattro articoli e reca un contenuto omogeneo volto a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa attraverso l'uniforme applicazione delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti e della disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, nonché, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale interessati da provvedimenti giudiziari di sequestro di beni, attraverso l'adozione di un piano a salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro; Pag. 4
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole stratificazione normativa, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici; in particolare, l'articolo 1 novella in più punti l'articolo 183 del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. codice ambientale), il quale, nel corso dei nove anni di vigenza, è stato integralmente sostituito prima dall'articolo 2, comma 20, del decreto legislativo n. 4/2008 e poi dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 205/2010; inoltre, al comma 1 di tale articolo la lettera f) è stata già modificata dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 101/2013 e la lettera bb) è stata già modificata dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 e dall'articolo 52, comma 2-ter, lettera a) del decreto-legge n. 83/2012;
   il comma 1 dell'articolo 3 opera una modifica non testuale di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207/2012, integrando le circostanze nelle quali l'esercizio dell'attività di impresa in stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito da provvedimenti di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria (infatti il decreto-legge n. 207/2012 consente, a determinate condizioni, la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale in presenza di provvedimenti di sequestro connessi all'autorizzazione integrata ambientale mentre la disposizione in commento estende tale possibilità a provvedimenti di sequestro riguardanti “ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori”); occorre pertanto procedere ad una riformulazione della disposizione in termini di modifica testuale del citato articolo 1, comma 4, in coerenza con quanto richiesto dalla circolare sulla formulazione dei testi normativi del 2001;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   i commi 3 e 4 dell'articolo 3 non appaiono di univoca interpretazione con riferimento agli effetti della predisposizione, nel termine perentorio di trenta giorni, da parte dell'impresa proprietaria di stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, del piano di misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro; in particolare, al comma 3, non risulta chiaro se la semplice comunicazione del piano all'autorità giudiziaria (per la quale peraltro non è invece previsto alcun termine) sia sufficiente per ottenere il dissequestro dell'impianto, come pure sembrerebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione, ovvero sia necessario un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria; al comma 4 non risulta chiaro se sia prevista o meno una qualche forma di approvazione del piano da parte delle autorità chiamate a monitorarne l'attuazione (comando provinciale dei vigili del fuoco e uffici ASL e INAIL competenti per territorio), poiché la disposizione prevede solamente che il piano sia «trasmesso» a tali autorità;
   il disegno di legge di conversione non è corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR), senza che, per quest'ultima, nella relazione illustrativa si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del DPCM n. 170/2008;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   si provveda ad una riformulazione del comma 1 dell'articolo 3 nei termini di una modifica esplicita, e non implicita come nel testo attuale, dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207/2012.

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  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una riformulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 al fine di precisare, con riferimento agli aspetti richiamati in premessa, gli effetti della predisposizione, da parte dell'impresa proprietaria di stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, del piano di misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
T.U. 2607 e abb.

(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIORGIS, relatore, nell'illustrare i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, rileva che il progetto di legge delega risulta caratterizzato, in coerenza purtroppo con numerosi precedenti, da una significativa indeterminatezza dei princìpi e criteri direttivi di delega e dalla mancanza di attenzione alla corretta gerarchia tra le diverse fonti normative. A tale ultimo proposito richiama il comma 4 dell'articolo 1 che, nella sua attuale formulazione, rischia di determinare una «legificazione» di fonti di natura secondaria, in contraddizione con lo sforzo di delegificazione che dovrebbe rappresentare uno degli elementi di una corretta politica di semplificazione normativa. Auspica pertanto che il relatore del provvedimento presso la Commissione di merito recepisca, con appositi emendamenti, le condizioni contenute nella proposta di parere al fine di superare i profili problematici del provvedimento. Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il Testo unificato C. 2607 e abb. e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il provvedimento è omogeneo, concernendo il riordino del sistema nazionale della protezione civile;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 alcuni princìpi e criteri direttivi di delega finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra, in particolare, alle lettere a), b), e), g) del comma 2 e alle lettere b), c), d) del comma 3; inoltre la lettera d) del comma 3, che prevede l’“adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori” appare di incerta portata applicativa, dal momento che gli indirizzi giurisprudenziali richiamati potrebbero risultare non univoci;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   la lettera a) del comma 3 attribuisce una facoltà di opzione al legislatore delegato, consentendogli, a fini di semplificazione normativa, di seguire uno specifico metodo di redazione dei decreti legislativi, indicato nella lettera medesima, “o, in alternativa o in aggiunta” rispetto a tale metodo, di elaborare una tavola di raffronto; al riguardo si segnala che in un obiter dictum la Corte costituzionale ha rilevato che: “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);Pag. 6
   appare di non chiara portata normativa la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 che rimette a decreti legislativi di attuazione della delega (e quindi ad una fonte di rango primario) l'individuazione dei criteri per l'adozione di iniziative di ricognizione, modifica e integrazione dei provvedimenti di attuazione (e quindi di fonti di rango secondario) in materia di protezione civile “con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri” chiamate a definire gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 343/2001; appare peraltro in contraddizione con la natura della delega legislativa l'affidamento dell'individuazione di criteri di riordino di un ambito normativo – sia pure, come si è detto, di rango secondario – ai decreti legislativi, e non alla legge di delega;
   al comma 6 dell'articolo 1 andrebbe approfondita, in assenza di precedenti in tal senso, la ratio della previsione dell'obbligo di presentare una relazione motivata alle Camere per procedere all'adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi; appare inoltre ultronea, perché riferita ad aspetti endoprocedimentali, la previsione che la relazione sia presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   si provveda ad una riformulazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, facendo venire meno la facoltà di opzione attualmente attribuita al legislatore delegato;
   si provveda ad una riformulazione del comma 4 dell'articolo 1 al fine di chiarirne, con riferimento agli aspetti segnalati in premessa, la portata normativa.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare i princìpi e criteri direttivi richiamati in premessa che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 6 dell'articolo 1.»

  Aniello FORMISANO, presidente, nel convenire sulla necessità di una maggiore attenzione alla definizione, nei progetti di legge delega, di princìpi e criteri direttivi di chiaro contenuto e circoscritti, in modo da contribuire alla semplificazione della legislazione e non alla sua ipertrofia e alla sua disordinata stratificazione, concorda sulla necessità di un'attenta valutazione da parte del relatore del provvedimento presso la Commissione di merito delle criticità del provvedimento segnalate dalla proposta di parere.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.50.