CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 15 luglio 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 14.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'8 luglio 2015.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come si fosse stabilito di concludere l'esame della domanda di autorizzazione in oggetto entro la metà del mese corrente. Oggi, pertanto, la Giunta dovrà deliberare su una proposta del relatore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore.

  Matteo BRAGANTINI (Misto), relatore, osserva come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
  Per quanto concerne la descrizione del fatto imputato a Nicola Cosentino (per il delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale), lo svolgimento del processo penale pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché la struttura ed il contenuto dell'ordinanza trasmessa alla Camera, si riporta alla relazione introduttiva illustrata nella seduta del 24 giugno 2015, osservando come l'interessato non abbia apportato ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli risultanti dagli atti trasmessi dal Tribunale richiedente, non avendo ritenuto di fornire alla Giunta i chiarimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento.
  Ricorda, pertanto, che – come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale – che esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'indagato, e che le valutazioni dell'organo parlamentare devono concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria Pag. 8per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
  Quanto alla natura casuale o meno delle intercettazioni, occorre ribadire la peculiarità del caso di specie.
  Infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha acquisito i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Nicola Cosentino, ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale (tale disposizione stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza).
  Delle stesse intercettazioni, peraltro, il Tribunale di Roma ha già richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo nello specifico processo penale innanzi ad esso pendente: la Camera dei deputati ha infatti deliberato di concedere l'autorizzazione nella seduta del 27 novembre 2013, ritenendo quindi sussistente, tra l'altro, lo specifico requisito della natura «causale» delle intercettazioni (vedi Doc. IV n. 2 e Doc. IV n. 2-A).
  Dunque, oggi viene nuovamente richiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse intercettazioni, ma da un'Autorità giudiziaria diversa da quella che le ha disposte ed al fine di utilizzarle in un diverso processo penale, nel quale sono state acquisite ai sensi dell'articolo 270 c.p.p.
  Ciò premesso, evidenzia come il requisito della natura casuale delle intercettazioni debba essere necessariamente valutato con riferimento alla direzione assunta dall'attività investigativa svolta dal soggetto che ha disposto ed eseguito le operazioni di captazione (cioè dall'Autorità giudiziaria di Roma), e non con riferimento all'Autorità giudiziaria richiedente (che si è limitata ad acquisirne i risultati da un diverso processo). Perciò si può ritenere che la Camera, allorché ha autorizzato il Tribunale di Roma all'utilizzo delle intercettazioni in questione, con la deliberazione del 27 novembre 2013, abbia già valutato che l'obiettivo dell'atto di indagine non era Nicola Cosentino, all'epoca deputato, e si sia già sostanzialmente pronunciata nel senso di riconoscere la natura casuale delle intercettazioni.
  Pertanto, ritiene che la specifica questione possa considerarsi già definita e che la Giunta, per un principio di coerenza delle proprie deliberazioni e di rispetto del ne bis in idem, debba dare per acquisita la natura casuale delle intercettazioni in questione.
  L'esame della Giunta dovrà, allora, focalizzarsi sulla valutazione della sussistenza dell'ulteriore presupposto della «necessità» processuale, da effettuare con riferimento allo specifico contesto fattuale e probatorio che caratterizza il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
  Sul versante della necessità probatoria, requisito richiesto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, la Corte Costituzionale ha precisato che la Camera alla quale appartiene (o apparteneva) il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare – e che l'asserita necessità dell'atto sia motivata in termini di «non implausibilità». La Corte ha, inoltre, delineato con chiarezza i limiti del potere di valutazione della Giunta e della Camera, laddove ha affermato che la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale «necessità» spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale è peraltro tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di «apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale». La norma in esame, dunque, non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali Pag. 9già valutati dall'autorità giudiziaria, ma consente alla Camera di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa (si vedano, in particolare, le sentenze n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013).
  L'ordinanza in esame, per come motivata, appare conforme ai predetti principi e criteri enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
  Per quanto concerne la coerenza con l'impianto accusatorio, ricorda come, secondo la formulazione dell'imputazione, Nicola Cosentino intrecciasse rapporti con il «clan dei casalesi» «nella prospettiva dello scambio “voti contro favori” – infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidato (...)». Inoltre «contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato – in particolare concretizzato attraverso (...) il Consorzio CE4 e gli altri consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati – a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito (...)». Il Collegio evidenzia, quindi, come una parte dei risultati delle intercettazioni evidenzi «i rapporti tra il Cosentino e Pasquale Lombardi e, indubbiamente, tali rapporti non possono considerarsi estranei ai temi oggetto di imputazione, tenuto conto che il Lombardi fu componente del C.d.A. del Consorzio CE4».
  Non tutti i risultati delle intercettazioni, peraltro, attengono specificamente ai fatti oggetto di imputazione: alcuni riguardano fatti dei quali, secondo le disposizioni generali in materia di prova, il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione della pena. Si tratta, segnatamente, di quei fatti dai quali è possibile desumere la capacità a delinquere del soggetto.
  Quanto alla rilevanza nel processo de quo anche di tali ulteriori risultati delle intercettazioni, nella motivazione si richiamano gli articoli 187 del codice di procedura penale e 133 del codice penale. In base alla prima disposizione, sono oggetto di prova non solo i fatti che attengono all'imputazione, ma anche quelli che si riferiscono alla determinazione della pena. L'articolo 133 c.p. consente poi di chiarire quali siano i fatti che ineriscono alla determinazione della pena: stabilisce infatti che, nell'esercizio del potere discrezionale relativo alla determinazione della pena, il giudice deve tenere conto anche della capacità a delinquere del soggetto desunta, tra l'altro, dalla condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato. Dunque, dal combinato disposto delle due disposizioni, risulta che sono oggetto di prova anche quei fatti (diversi dal fatto-reato, ma) antecedenti, contemporanei o successivi al fatto-reato, che devono essere tenuti in considerazione da giudice ai fini della determinazione della pena, in quanto indici rivelatori della capacità a delinquere.
  Quanto alla legittimità dell'acquisizione anche di tali risultati delle intercettazioni ex articolo 270 c.p.p., la motivazione richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento è ammissibile non solo quando detti risultati attengano propriamente al fatto-reato, ma anche quando riguardino, tra gli altri, i fatti relativi alla determinazione della pena.
  Il Collegio evidenzia, perciò, come «le risultanze delle intercettazioni in questione mettono in luce la condotta dell'imputato in un contesto comunque illecito, sebbene diverso da quello relativo alle vicende oggetto dell'imputazione, e, pertanto, non possono ritenersi manifestamente superflue o irrilevanti nell'ambito del presente procedimento, poiché offrono elementi di valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p.».
  Nell'indicare gli specifici fatti rilevanti ai fini della determinazione della pena, nell'ordinanza si sottolinea che nel processo pendente innanzi al Tribunale di Roma, Nicola Cosentino «è imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata Pag. 10violenza privata ai danni di Caldoro Stefano in relazione alla vicenda relativa alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell'anno 2010. Con riferimento a tale vicenda l'ammissibilità della prova richiesta dal PM nei sensi sopra indicati appare conseguentemente evidente». Inoltre, «elementi di valutazione rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p. si ricavano anche dalle intercettazioni che riguardano l'altra vicenda, che il PM indica come il “tentativo di aggiustamento” della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 7.11.2009 (...)».
  Il Collegio conclude nel senso di ritenere le intercettazioni «indispensabili» ai sensi dell'articolo 270 c.p.p., poiché «la prova non può essere altrimenti acquisita se non utilizzando le intercettazioni di cui trattasi. Ciò deve ritenersi nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete risultanze delle intercettazioni che hanno rivelato fatti in precedenza del tutto ignoti all'A.G.». E, quindi, anche nel senso che «il presupposto della “necessità” del mezzo di prova rappresenta un minus rispetto a quello della “indispensabilità” di cui all'articolo 270 c.p.p. e, pertanto, è da ritenersi senz'altro ricorrente nei sensi sopra indicati».
  Ciò premesso, ritiene che il Tribunale richiedente, nel rispetto dei principi e criteri enunciati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, abbia indicato le specifiche emergenze probatorie disponibili ed abbia motivato, in modo plausibile, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare, ponendo la Giunta nelle condizioni di apprezzare compiutamente i requisiti di legalità costituzionale dell'ordinanza e la sua coerenza con l'impianto accusatorio.
  Per queste ragioni è orientato a proporre la concessione dell'autorizzazione.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene opportuno evidenziare quanto ricordato dal relatore in merito alla circostanza che la Giunta si sia già espressa sulla richiesta del Tribunale di Roma all'utilizzo delle stesse intercettazioni con riferimento ad altro procedimento penale, dovendo ora la Giunta valutare la natura casuale delle medesime intercettazioni e la necessità del loro utilizzo in relazione ad un diverso procedimento.
  Per quanto concerne la natura casuale delle intercettazioni, ribadisce l'orientamento già manifestato dal Gruppo del Partito Democratico in occasione della precedente richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale di Roma, osservando come non vi siano elementi che possano condurre ad una valutazione diversa rispetto a quella già assunta a suo tempo.
  Con riferimento all'aspetto riguardante la necessità del loro utilizzo, reputa opportuno svolgere alcune considerazioni, trattandosi di un contesto nuovo e non assimilabile a quello preso in considerazione in occasione della precedente richiesta. Reputa che l'aspetto della necessità debba essere vagliato, in via preliminare, rispetto alle norme del codice penale e del codice di procedura penale e in tale prospettiva, a suo giudizio, le intercettazioni sono pacificamente acquisibili e utilizzabili ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale.
  Inoltre, l'aspetto della necessità deve essere valutato sotto il profilo della non pretestuosità della richiesta con riferimento all'indicazione degli elementi di prova ed alla coerenza della motivazione. In particolare, il provvedimento deve indicare le «emergenze probatorie» e motivare il collegamento tra le stesse e il thema probandum. A tale riguardo, rileva che entrambi questi requisiti sono soddisfatti in quanto risultano compiutamente presenti nell'ordinanza. Sul punto richiama peraltro anche la giurisprudenza costituzionale, la quale ha precisato che l'asserita necessità dell'atto investigativo sia motivata in termini di «non implausibilità».
  Alla luce delle considerazioni svolte, osserva come la Giunta sia chiamata a pronunciarsi sull'utilizzazione del mezzo Pag. 11di prova e non debba spingersi oltre, fino ad addentrarsi nella valutazione della prova.
  In conclusione, nel rilevare come il Tribunale abbia fornito delle motivazioni coerenti e adeguatamente argomentate in merito al requisito dell'indispensabilità dell'utilizzo delle intercettazione, al fine dell'acquisizione del mezzo di prova a sostegno della tesi accusatoria, annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta dell'onorevole Bragantini.

  Paola CARINELLI (M5S) ricorda di essersi già espressa nel senso della concessione dell'autorizzazione e preannuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni di conversazioni di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti.

  La Giunta approva la proposta con 12 voti favorevoli, 2 contrari ed un astenuto, conferendo altresì al deputato Bragantini il mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 11).
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, come preannunciato nella seduta dell'8 luglio scorso, ricorda che, con nota pervenuta il 2 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 382/11 RGNR – n. 2762/15 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata a questa Giunta.

  Paola CARINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sulla nomina, quale relatore, di un deputato del Gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà, posto che anche l'interessato, nella precedente legislatura, faceva parte del Gruppo del Popolo della Libertà. Chiede quindi al Presidente La Russa di chiarire le ragioni della nomina.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, premesse talune considerazioni sull'appartenenza dell'interessato nella precedente legislatura al Gruppo del Popolo della Libertà, poiché gli risulterebbe che egli sia tra i deputati che sono transitati in altro Gruppo, evidenzia come talvolta la scelta del relatore sia legata a questioni che concernono la composizione della Giunta. Sottolinea infatti come, rispetto all'inizio della legislatura, la Giunta presenti oggi una composizione che non rispecchia più fedelmente gli attuali rapporti numerici fra Gruppi, nonché fra la maggioranza che sostiene il Governo e l'opposizione, così come risultano in Assemblea. Ciò è comunque conforme alle norme regolamentari che presiedono alla costituzione della Giunta ma, di fatto, oggi il numero dei membri della Giunta riconducibili alla maggioranza che sostiene il Governo è proporzionalmente superiore a quello risulta in Assemblea. Dunque, quando il deputato interessato – come nel caso di specie – appartiene all'area non governativa, sono ben pochi i componenti della Giunta ai quali attribuire la funzione di relatore, tenuto anche conto del fatto che l'attuale Presidente della Giunta in genere non ritiene di svolgere tale funzione.
  Chiede quindi al relatore, onorevole Chiarelli, se preferisca illustrare la propria relazione in questa o nella prossima seduta.

  Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), relatore, ritiene che la relazione possa essere illustrata nella prossima seduta.

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  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, nella prossima seduta il collega Chiarelli illustrerà la relazione che introduce l'esame della domanda di autorizzazione,
  Comunica, quindi, che l'interessato, invitato a rendere i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, ha richiesto per iscritto di potere essere audito nella prossima settimana, al fine di poter disporre del tempo necessario alla predisposizione di una memoria, con allegata documentazione, da sottoporre alla valutazione della Giunta. Ha inoltre richiesto, ove possibile, di mostrare alla Giunta un filmato DVD per meglio far comprendere ai componenti della Giunta «la sua totale estraneità ai fatti».
  Concordando la Giunta, non ravvisa ostacoli allo svolgimento dell'audizione nella seduta che sarà convocata per la prossima settimana e ritiene che il DVD contenente il filmato possa essere più utilmente incluso nella documentazione allegata alla memoria della quale l'interessato ha preannunciato il deposito, per essere posto a disposizione dei membri della Giunta che intendessero prenderne visione.
  Ricorda peraltro – come più volte chiarito dalla giurisprudenza costituzionale – che non spetta alla Giunta sostituirsi al giudice nella valutazione della fondatezza dell'imputazione, né il riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, dovendosi essa limitare alla verifica della natura casuale delle intercettazioni e della necessità del loro utilizzo processuale. Non rientra, dunque, negli ambiti di competenza della Giunta accertare se l'interessato sia o meno estraneo ai fatti contestati, costituendo questo il proprium dell'accertamento giurisdizionale che si svolge dinanzi all'Autorità giudiziaria.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sui lavori della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che, con nota pervenuta il 14 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro, nell'ambito del procedimento penale n. 15858/2014 RGNR – n. 2884/2015 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata a questa Giunta (Doc. IV, n. 12).
  Al riguardo, comunica di avere affidato l'incarico di svolgere le funzioni di relatore al deputato Marco Di Lello.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI