CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2015
481.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 163

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.05

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Miriam COMINELLI (PD), relatrice, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, attualmente all'esame in sede referente della II Commissione. Fa presente che il decreto-legge, composto da 24 articoli, interviene in materia di procedure concorsuali (Titolo I); procedure esecutive (Titolo II); misure fiscali (Titolo III); efficienza della giustizia e processo telematico (Titolo IV). Inoltre, il Titolo V detta una specifica disciplina transitoria. In particolare, sono previste disposizioni che introducono: facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo, prevedendo che le relative richieste di finanziamento siano assistite dal beneficio della prededuzione; maggiore competitività nel concordato preventivo, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore; un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti; un'azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata; più stringenti requisiti per i curatori nel fallimento, nonché la possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione; una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo; una serie di novità in materia di esecuzione forzata con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la Pag. 164degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive); disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap; modifiche della disciplina del processo civile telematico. Ricorda, inoltre, che specifiche disposizioni riguardano la proroga della permanenza in servizio dei magistrati ordinari, l'abrogazione della prevista riorganizzazione territoriale dei TAR nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata del contenuto del provvedimento d'urgenza in esame, segnala, quale disposizione di interesse della VIII Commissione, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 che integra il contenuto dell'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che, nell'espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell'esperto nominato dal giudice. La citata lettera e) aggiunge al suddetto articolo 173-bis, tra l'altro, la previsione che, nella relazione di stima, debba risultare: in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (presentazione della domanda entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o si procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della legge), ovvero dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (presentazione della domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni del decreto emesso dall'autorità giudiziaria), specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà e comunque successivamente alla trasmissione delle modifiche che dovessero essere apportare al testo del decreto-legge dalla Commissione Giustizia, fra le quali potrebbero figurare le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (cosiddetto decreto-legge «Ilva-Fincantieri»), attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite VIII e X. Fa quindi presente che le disposizioni del richiamato articolo 3 sembrerebbero essere riprodotte in un emendamento del Governo presentato presso la Commissione di merito.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.