CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2015
471.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 55

SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che le Commissioni riunite II e XII iniziano, nella seduta odierna, l'esame delle proposte di legge «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» (C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori), che sono state riassegnate, su nostra richiesta, in sede referente alle Commissioni riunite II e XII.
  Ricorda, altresì, che le proposte di legge C. 1986 Campana, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori erano state assegnate alla II Commissione ed era già stato avviato l'esame, mentre le proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato e C. 2408 Iori erano state assegnate alla XII Commissione.
  Da, quindi, la parola ai deputati Beni, relatore per la XII Commissione, e Campana, relatrice per la II Commissione, per lo svolgimento delle relazioni.

  Paolo BENI (PD), relatore per la XII Commissione, ricorda che le Commissioni riunite XII e II sono chiamate ad esaminare la proposta di legge C. 3139 recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», già approvata dal Senato, e le proposte di legge abbinate C.1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, tutte finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento alla tutela dei minori.
  Nell'ordinamento giuridico italiano non ci sono norme specifiche in questa Pag. 56materia e tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti, tanto sul piano civilistico quanto su quello penale. Ma la necessità di uno specifico provvedimento legislativo in materia di bullismo e cyberbullismo emerge dalla constatazione del forte incremento che questo fenomeno ha avuto negli ultimi anni, fino ad assumere la dimensione di un rilevante problema sociale, come dimostrano anche recenti tragici fatti di cronaca. Problema su cui influisce in modo determinante la diffusione dell'uso dei dispositivi telematici e dell'accesso ad internet da parte dei giovanissimi, con la conseguenza che la rete e in particolare i social media divengono oggi l'ambiente in cui più frequentemente si verificano i comportamenti di molestia e di aggressione tipici del bullismo.
  Com’è noto, il termine bullismo definisce un disturbo delle relazioni che si manifesta attraverso l'oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo da parte di una persona più potente nei confronti di un'altra percepita come più debole. Il fenomeno investe tanto i comportamenti del persecutore quanto quelli della vittima, ma anche quelli degli spettatori degli episodi di bullismo, che col loro atteggiamento possono contribuire ad incoraggiarli.
  La presunta superiorità del bullo risiede solitamente nel maggior potere che può esibire grazie all'età, alla forza, alla statura, al sesso o alla popolarità di cui gode nel gruppo di coetanei, mentre la vittima è quasi sempre una figura vulnerabile, spesso considerata come diversa nel gruppo di appartenenza, vuoi per l'aspetto fisico, o per la timidezza, l'orientamento sessuale o l'abbigliamento non conforme.
  Osserva che vittime del bullismo sono spesso adolescenti su cui gravano stereotipi e pregiudizi discriminatori ancora largamente presenti nella nostra società. Non a caso molti dei fenomeni di devianza giovanile che sfociano in azioni di bullismo scaturiscono dalla disinformazione e dai pregiudizi nei confronti dei ragazzi con disabilità, visti come «diversi» più facilmente da irridere o molestare. Ad esempio i ragazzi con disturbi di autismo, per la loro mancanza di abilità sociali e per il loro comportamento spesso «bizzarro», sono fra le vittime più frequenti dei bulli.
  Solitamente la vittima si sente isolata, ha paura di denunciare e raccontare gli episodi subiti perché teme rappresaglie e vendette, e manifesta il proprio disagio con sintomi fisici e psicologici. Cerca ogni modalità per evitare l'incontro coi propri aguzzini, spesso accampa scuse per non andare a scuola, talvolta arriva ad abbandonare lo studio. A lungo andare mostra un calo di autostima, sintomi di insicurezza patologica, ha problemi di relazione e manifesta disturbi di ansia e depressione. Nei casi più gravi può anche arrivare a comportamenti autolesionisti fino anche al tentativo di suicidio. Vale la pena ricordare che il suicidio è la seconda causa di morte fra i giovanissimi, dopo gli incidenti stradali.
  Oltre a manifestarsi in modo diretto con episodi di aggressione fisica e verbale il bullismo può dar luogo a comportamenti meno evidenti e per certi versi ancor più pericolosi, come quelli che mirano ad isolare ed emarginare socialmente la vittima prescelta nell'ambito di un determinato gruppo di coetanei.
  Ma il fenomeno può anche spostarsi dal piano delle relazioni reali a quello della dimensione virtuale, e in questo caso si verifica ciò che definiamo cyberbullismo: l'utilizzo della rete e dei social network per intimorire, molestare, aggredire con sms, e-mail, messaggi in chat, o con la diffusione di immagini e video minacciosi, offensivi o non rispettosi della riservatezza della vittima.
  Fa presente che quando gli atti di bullismo diventano cyberbullismo possono produrre conseguenze ancora più gravi, per diversi motivi. Anzitutto perché l'assenza di dimensione spazio temporale tipica dell'ambiente internet consente al bullo di insinuarsi nella vita della sua vittima senza soluzione di continuità, a qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualunque luogo si trovi. Pag. 57
  Il secondo motivo è che la moltitudine degli utenti della rete amplia a dismisura il pubblico che assiste all'umiliazione della vittima. La conseguenza – per fare un esempio – è che allo studente vittima del bullo non è più sufficiente chiedere di cambiare classe per non essere preso di mira, perché con la rete non avrebbe comunque scampo. La vittima del bullismo on line ha la sensazione di essere condannata a vivere permanentemente in un acquario in cui tutti la vedono e la possono deridere.
  Ritiene che vada pure considerato il fatto che l'anonimato della rete, oltre a rendere più difficile risalire all'identità del molestatore, contribuisce a indebolire ulteriormente le sue remore morali e favorisce meccanismi di disinibizione. Inoltre la mancanza di contatto diretto con la vittima fa sì che il cyber bullo, a differenza del bullo tradizionale, non abbia un immediato feedback delle conseguenze delle sue aggressioni.
  L'allarme per le conseguenze della crescente diffusione di episodi di cyberbullismo viene confermato dall'indagine realizzata da Ipsos per Save the Children nel 2013 con questionari compilati da ragazzi di età compresa fra 12 e 17 anni. I due terzi dei minori italiani vedono infatti nel cyberbullismo la principale minaccia del proprio tempo, più della droga o del pericolo di subire molestie da un adulto, e ne percepiscono il nesso con alcuni tragici fatti di cronaca. Il 38 per cento di loro è convinto che il cyberbullismo possa arrivare a compromettere il rendimento scolastico, il 65 per cento ritiene che esserne vittima eroda irrimediabilmente la volontà di aggregazione e comporti serie conseguenze psicologiche come la depressione.
  Il problema assume notevole rilevanza sociale visto che, sempre secondo la medesima indagine, con la diffusione di smartphone e tablet fra gli adolescenti gran parte di essi sono connessi in ogni momento della giornata e da ogni luogo. Il loro utilizzo della rete è legato prevalentemente alle relazioni sociali (il 70 per cento usa Whatsapp, l'86 per cento Facebook, il 33 per cento Twitter). Questi ragazzi hanno a disposizione uno strumento con grandi risorse ma nella maggior parte dei casi non sono stati preparati ad usarlo correttamente (il 67 per cento dice di avere imparato da solo ad utilizzarlo). Sono piuttosto informati sulle regole di internet ma non si preoccupano molto di rispettarle e sottovalutano i rischi della rete: il 44 per cento invia propri dati personali come nome della scuola o indirizzo di casa a gruppi virtuali frequentati anche da persone che non conosce, il 38 per cento si da appuntamento con qualcuno conosciuto in rete, il 28 per cento invia a questi gruppi video o foto a sfondo sessuale.
  Dati che dimostrano come, se da un lato i nuovi media rappresentano una grande opportunità per la crescita personale e formativa che dovrebbe essere garantita a tutti gli adolescenti, dall'altro sarebbe necessario fornire a questi ragazzi un'adeguata formazione al corretto utilizzo dei dispositivi e all'uso critico della rete. Non a caso tutte le proposte di legge in esame – oltre ad affrontare il tema sotto il profilo delle conseguenze sul piano civilistico e su quello penale dei comportamenti di bullismo e cyberbullismo e prevedere misure in merito ai relativi regimi sanzionatori – dedicano particolare attenzione alle azioni di prevenzione e contrasto da porre in atto attraverso attività educative e formative, soprattutto in ambito scolastico.
  Per una efficace prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo servono infatti azioni mirate della scuola rivolte agli studenti e alle loro famiglie. Il rapporto fra scuola e famiglia può essere determinante per contrastare i pregiudizi che alimentano il bullismo e promuovere un atteggiamento mentale che consideri la diversità come ricchezza, educhi all'accettazione dell'altro, al senso di comunità e alla responsabilità collettiva.
  Fondamentale è anche puntare sul protagonismo delle studentesse e degli studenti, che devono essere i primi attori di una efficace azione di contrasto e prevenzione del bullismo, in coerenza con quanto affermato nello Statuto degli studenti e Pag. 58delle studentesse della scuola secondaria, che definisce la scuola come comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale informata ai valori democratici, in cui ciascuno, con pari dignità nella diversità dei ruoli, opera per il raggiungimento degli obbiettivi condivisi. Sul ruolo della scuola insistono tutte le proposte di legge che il Parlamento sta esaminando.
  Prima di entrare nel merito delle misure di prevenzione e degli interventi in ambito scolastico disposti dalle singole proposte di legge, fa presente che occorre ricordare che tutte le proposte contengono negli articoli iniziali disposizioni, sostanzialmente convergenti e in alcuni casi perfettamente coincidenti, volte a definire il fenomeno del bullismo e a individuare le finalità delle proposte medesime.
  Entrando nel merito delle singole proposte di legge, ricorda che l'articolo 3 della proposta C. 3139 e l'articolo 4 della proposta di legge C. 2408 prevedono la redazione di un piano d'azione integrato per la prevenzione ed il contrasto del bullismo anche informatico da parte di un tavolo tecnico appositamente istituito. Le due disposizioni hanno un contenuto pressoché identico, salvo limitate differenze che evidenzierò.
  Il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (la proposta di legge C. 2408 lo estende anche al bullismo) viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, senza oneri per la finanza pubblica.
  Al tavolo è prevista la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, del lavoro, della giustizia, dello sviluppo economico, della salute, dell'ANCI, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni coinvolte nel Safer Internet Italia, programma realizzato in collaborazione con l'Unione Europea. Tale programma promuove l'utilizzo sicuro di internet e delle nuove tecnologie online, con particolare attenzione nei confronti dei bambini, e si propone di contrastare i contenuti illegali o indesiderati dagli utenti.
  La proposta di legge C. 3139 prevede che al tavolo prendano parte anche rappresentanze sia delle associazioni studentesche e dei genitori, che delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Solo la proposta di legge C. 3139 prevede espressamente che ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non sia corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  Il tavolo tecnico (il cui coordinamento, è affidato dalla proposta di legge C. 3139 al MIUR) è chiamato a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia.
  Il piano comprende altresì la redazione di un codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet. Il codice deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio con il compito di identificare procedure e formati standard per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in Internet e di adottare un marchio di qualità da attribuire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e, in ogni caso, ai produttori di dispositivi elettronici che aderiscono ai progetti elaborati dal tavolo tecnico, in base alle modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra.
  Anche per i soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio la proposta di legge C. 3139 stabilisce che non sia prevista la corresponsione di alcun compenso o emolumento comunque determinato. La medesima proposta dispone inoltre che con il piano di azione integrato devono essere stabilite iniziative di informazione Pag. 59e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo sono rivolte ai cittadini.
  Le proposte di legge C. 3139 e C. 2408, rispettivamente agli articoli 4 e 6, prevedono inoltre che il Miur emani linee di orientamento (o linee guida) per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico nelle scuole. Secondo la prima disposizione, più dettagliata, le linee di orientamento devono prevedere: la formazione del personale scolastico; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un sistema di governance efficace diretto dal MIUR.
  A questo proposito ritiene opportuno ricordare che il Miur ha già diffuso nello scorso mese di aprile un documento contenente «Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo», realizzato con il contributo degli Enti afferenti all'Advisory Board del Safer Internet Centre per l'Italia (il programma del Miur a cui facevo poc'anzi riferimento).
  In parziale analogia con le proposte precedenti l'articolo 8 della proposta Iori C. 2670 stabilisce in capo agli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo istituiti dalla direttiva Miur del 2007 il compito, nell'ambito delle proprie strategie operative, di elaborare azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto, anche con riferimento al cyberbullismo, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali (comma 1).
  Osserva che il comma 3 dell'articolo 4 della proposta C. 3139 e il comma 4 dell'articolo 6 della proposta C. 2408 prevedono, con alcune differenze, che gli uffici scolastici regionali promuovano la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di contrasto al bullismo di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con altri soggetti.
  Il comma 5 dell'articolo 6 della proposta di legge C. 2408, il comma 5 dell'articolo 4 della proposta di legge C. 2670 e il comma 1 dell'articolo 8 della proposta di legge C. 2435 stabiliscono, con alcune differenze, l'inserimento nei programmi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia, di specifici percorsi didattici al fine di educare gli studenti alla consapevolezza dei rischi legati a internet e al suo corretto utilizzo, nonché per promuovere strumenti atti a prevenire e contrastare il bullismo informatico. La proposta di legge C. 3139, prevede (comma 5 articolo 6), sempre nell'ambito dell'autonomia, attività di controllo sull'incidenza di atti di bullismo.
  Segnala in particolare che la proposta di legge C. 2435 Brambilla, all'articolo 8, dispone che il Ministro dell'istruzione, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, promuove attraverso specifici percorsi didattici: l'educazione digitale finalizzata a sensibilizzare e a responsabilizzare i minori per un uso corretto della rete Internet mirando, in particolare, alla realizzazione di uno specifico programma volto alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del bullismo informatico; l'educazione alla sessualità, attraverso il rafforzamento dei percorsi didattici già previsti con lo scopo di sensibilizzare, informare e formare gli studenti a un modello culturale corretto di sessualità e di affettività; in particolare si prevedono azioni di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della discriminazione di genere.
  Rileva che il Ministro dell'istruzione, a tale scopo, promuove l'istituzione di corsi di formazione del personale scolastico della scuola primaria e secondaria finalizzati all'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche. Promuove inoltre l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di referenti per l'educazione digitale e per l'educazione alla sessualità preposti a sollecitare misure educative per gli scopi prefissati (comma 3).
  Le proposte di legge C. 2670, C. 2408 e C. 3139 dispongono che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomini fra i docenti un referente con il compito di monitoraggio e coordinamento Pag. 60delle misure di prevenzione e contrasto del bullismo informatico. Le prime due proposte di legge testé citate prevedono inoltre specifiche iniziative per il contrasto dell'istigazione al suicidio col coinvolgimento del Ministero dell'Interno, degli istituti scolastici e dei servizi socio-sanitari del territorio.
  Le proposte di legge C. 3139, C. 2435 e C. 2408 prevedono la programmazione di specifiche attività di formazione degli insegnanti sulla prevenzione del cyberbullismo ma anche sull'educazione digitale e sull'uso corretto e consapevole della rete. Infatti una efficace azione di contrasto del bullismo informatico presuppone la capacità di operare con un'adeguata conoscenza tanto dei contenuti tecnologici della rete quanto dei risvolti psico-pedagogici del fenomeno.
  Segnala altresì che tutte le proposte di legge, ad eccezione di quella approvata dal Senato, recano un articolo (articolo 6 della 1986, articolo 9 della 2408, articolo 5 della 2435 e articolo 9 della 2670) che disciplina il comportamento che devono tenere i dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di bullismo. In tutti i casi è prevista in tempi rapidi una comunicazione alla famiglia dei soggetti coinvolti a cui far seguire, secondo le proposte di legge C. 2408 e C. 2670, previa valutazione della gravità e della reiterazione della condotta, incontri con figure professionali in grado di promuovere percorsi di assistenza alle vittime e di rieducazione degli autori di atti di bullismo.
  Le proposte di legge C. 2670 e C. 2408 prevedono, rispettivamente all'articolo 10 e all'articolo 12, che la Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Miur e l'AGCOM, predisponga periodiche campagne informative di sensibilizzazione e prevenzione sul cyberbullismo. Le campagne sono avviate in conformità del Piano di azione integrato presentato dal tavolo tecnico istituito presso la stessa Presidenza del Consiglio. Tutte le proposte in esame prevedono infine che gli istituti scolastici adottino iniziative per il coinvolgimento nelle attività di sensibilizzazione delle famiglie, delle associazioni e degli attori sociali in un clima di partecipazione collaborativa di tutti i soggetti del territorio.

  Micaela CAMPANA (PD), relatrice per la II Commissione, preliminarmente rileva che la competenza della Commissione Giustizia in materia di bullismo si concentra principalmente sui profili repressivi del fenomeno.
  Sull'esigenza – anzi, la necessità – di intervenire legislativamente su questo grave fenomeno si è già soffermato il relatore per la XII Commissione. Proprio in considerazione di questa necessità, la Commissione Giustizia ha avviato il 29 maggio 2014 l'esame della proposta di legge C. 1986 Campana, alla quale sono state poi abbinate le proposte C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori.
  In occasione della relazione alla Commissione Giustizia ebbi modo di evidenziare l'opportunità di affrontare il fenomeno del bullismo (considerato in tutte le sue manifestazioni, tra le quali quella informatica ha oramai assunto dimensioni intollerabili) sotto diversi profili. Da un lato, vi è il profilo preventivo che è evidentemente fondamentale, dall'altro, vi è il profilo repressivo-punitivo che è altrettanto importante se si vuole contrastare realmente il bullismo. Sarebbe un grave errore avere un approccio al tema del contrasto del bullismo concentrandosi esclusivamente solo su uno di questi profili. Come sarebbe un errore demandare al solo legislatore il compito di porre rimedio a questo gravissimo fenomeno. Occorre, ad esempio, mettere assieme le esperienze positive sul territorio di contrasto al bullismo, che ora sono scollegate le une dalle altre, e far dialogare diverse istituzioni.
  Pertanto, se è vero che la prevenzione è fondamentale, è vero anche che la repressione deve essere conforme alla particolare struttura del fenomeno che si vuole contrastare. Su quest'ultimo punto non vi è una completa condivisione, come dimostra, ad esempio, il testo approvato dal Senato, che affronta il fenomeno sotto l'aspetto preventivo senza prevedere specifiche sanzioni. Pag. 61
  A questo proposito è opportuno fare un chiarimento: la mancanza di specifiche disposizioni sanzionatorie in materia di bullismo non comporta l'impossibilità di punire condotte ad esso riconducibili.
  Il bullismo fa attualmente riferimento a una serie di condotte in gran parte riconducibili a fattispecie di reato punite dal codice penale o da leggi speciali. Senza pretesa di esaustività si tratta prevalentemente delle seguenti: – violenza privata (articolo 610 c.p.), – percosse (articolo 581 c.p.) – lesioni (articolo 582 c.p.), – molestie (articolo 660 c.p.) – minaccia (articolo 612 c.p.), – stalking (articolo 612-bis c.p.), – furto (articolo 624 c.p.), – estorsione (articolo 629 c.p.), – danneggiamento di cose altrui (articolo 635 c.p.) – ingiuria (articolo 594 c.p.), – diffamazione (articolo 595 c.p.), – sostituzione di persona (articolo 494 c.p.) – furto d'identità digitale (articolo 640-ter c.p.), – trattamento illecito di dati (articolo 167, decreto legislativo n. 196 del 2003, Codice della privacy). Costituendo prevalentemente illeciti a forma libera – che quindi si consumano con diversi mezzi o modalità – in assenza di un inquadramento normativo specifico, la giurisprudenza ha fondato numerose pronunce di condanna per atti di bullismo sulle fattispecie penali già esistenti. In giurisprudenza, il bullismo è stato anche considerato come circostanza aggravante di altro reato utilizzando la circostanza aggravate dai futili motivi.
  Tuttavia, la peculiarità della condotta illecita, specie con riferimento a quella commessa attraverso mezzi informatici, è tale da richiedere una risposta sanzionatoria specifica che sia modulata sulla particolare lesività della condotta stessa. Dal punto di vista della politica criminale, la scelta di introdurre un reato specifico che punisca il bullismo non è diversa da quella che si è fatta quando si è stabilito di introdurre nell'ordinamento italiano il delitto di tortura (la proposta di legge si trova al momento in terza lettura presso il Senato). Anche in questo caso, la condotta del torturatore è comunque già riconducibile a diverse figure di reato, che verrebbero poi meglio specificate attraverso diverse circostanze aggravanti, ma nonostante ciò la particolarità di questa condotta è apparsa tale da richiedere una fattispecie penale specifica.
  Una volta ravvisata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento una nuova disposizione sanzionatoria, per di più di natura penale, si pone la questione della definizione della condotta di colui che compie atti di bullismo. Si pone la questione della definizione.
  Sebbene sia stato inquadrato in vario modo da numerosi studi, anche in ambito internazionale, non esiste una definizione legislativa di bullismo. L'esigenza di definire legislativamente il fenomeno non è sentito unicamente in relazione alla previsione di un nuovo reato, tanto è vero che anche le proposte di legge in esame che non contengono norme penali danno comunque una definizione del fenomeno.
  È un tema che potrebbe apparire meno importante, rispetto alle grandi questioni che in queste aule ci troviamo ad affrontare, eppure i dati ci mostrano che aumentano le vittime di bullismo e cyber bullismo, spesso con effetti tragici.
  Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014, le vittime di prepotenze online sono state 345, contro le 190 del 2013, e il reato più diffuso è il furto di identità nei social network (114 casi denunciati nel 2014, 23 nel 2013). La Polizia Postale registra un trend in ascesa dei reati che riguardano l'uso del web e sono numerosi i ragazzi autori inconsapevoli di reato. Secondo stime generali ci dice la Polizia i casi reali «potrebbero essere 5-6 volte superiori» rispetto a quelli denunciati.
  Dai dati delle denunce emerge che nel 2014 le vittime di stalking via web sono state 6, quelle per diffamazione online 73. A denunciare ingiurie via email, via social network e via telefono sono stati 45 ragazzi, a denunciare minacce 50. Le vittime di molestie invece sono state 30, quelle di diffusione e divulgazione di materiale pedopornografico 27.
  Vi è la certezza che l'aumento delle denunce sia dovuto ad un aumento della consapevolezza dei minori e dei genitori. Negli ultimi anni l'impegno e la sensibilizzazione Pag. 62al tema del bullismo e cyber bullismo hanno svolto un ruolo primario nella presa di coscienza del mezzo.
  Rileva che Internet è un grandissimo strumento di conoscenza, socializzazione, interazione. Purtroppo come tutte le grandi novità nasconde i suoi lati oscuri, ai quali non ci siamo approcciati con i giusti avvertimenti. Abbiamo rincorso la tecnologia, abbiamo studiato le risposte solo quando i problemi, le truffe e le violenze aveva già prodotto i primi danni.
  Lo stesso avviene per gli adolescenti che rispetto al mezzo informatico mostrano una predisposizione naturale che per molto tempo ha fatto si che gestissero questo spazio in totale autonomia e senza una supervisione e ammonizione da parte degli adulti di riferimento meno adusi ai rischi della piazza virtuale rispetto a quelli della piazza reale.
  Su 15.268 ragazzi intervistati dal portale Skuola.net per la campagna educativa itinerante «Una vita da social» della Polizia Postale e delle Comunicazioni, ben 1 su 3 si è dichiarato vittima di episodi di bullismo o di cyberbullismo. La fascia d'età più esposta si conferma quella compresa tra i 14 ed i 17 anni, dove i «bullizzati» sono quasi 2 su 5. Questi sono alcuni numeri della ricerca svolta dal portale per conto della Polizia di Stato, che certifica anche la crescita di bulli in rosa: 1 vittima su 3 denuncia la presenza femminile tra gli aggressori.
  Dalla ricerca emerge anche che i bulli agiscono soprattutto in gruppo (nel 72 per cento dei casi) e tendono a preferire vittime dello stesso sesso. Episodi di bullismo online colpiscono in misura maggiore rispetto alla media le femmine rispetto ai maschi, ma anche gli intervistati nella fascia d'età compresa tra gli 11 ed i 13 anni.
  Dai dati emerge una certa difficoltà per le vittime a parlare degli atti di bullismo subiti: 1 su 3 non ne parla con nessuno. Il motivo è soprattutto la vergogna (30 per cento) seguito dall'esigenza provata di farsi giustizia da soli (24 per cento), anche se sono soprattutto i maschi ad ammettere di essersi «vendicati» nei confronti del bullo.
  Fa presente che fra i 14 ed i 17 anni cresce la percentuale di vittime nel silenzio, mentre tra gli 11 ed i 13 anni si registra una maggiore propensione a confidarsi con gli adulti di riferimento (genitori, professori, ecc). In media il 42 per cento delle vittime di bullismo si confida con i genitori. Neanche chi ha assistito ad atti di bullismo ama parlarne. Uno su 4 è rimasto in silenzio. Il motivo, confessa il 44 per cento, di questa «omertà» è molto semplice: «mi hanno insegnato a farmi i fatti miei».
  È un campanello d'allarme che il legislatore non può ignorare, soprattutto quando dopo violenze perpetrate i nostri giovani decidono di togliersi la vita o cadono in stati di depressione.
  Carolina, Andrea, Simon sono solo alcune delle vittime del bullismo 2.0
  Sottolinea, quindi, che loro rappresentano una sconfitta del sistema educativo e lo sprone a fare qualcosa di concreto per la prevenzione ma anche per la repressione degli atti di violenza perpetrati.
  In questi due anni, oltre a seguire il percorso legislativo delle proposte depositate in Parlamento ho avuto modo di partecipare a centinaia di incontri sul tema, incontrando migliaia di studenti. Con me spesso sedevano al tavolo dei relatori esponenti della Polizia Postale e delle associazioni come telefono azzurro che seguono il fenomeno da vicino. Più di una volta abbiamo visto i ragazzi aprirsi in queste circostanze, mostrando un disagio taciuto fino a quel momento. Altre volte li abbiamo visti avvicinarsi al termine degli appuntamenti per informarsi e confidarsi in cerca di aiuto o anche solo di un consiglio. Ha voluto dare un nome a questo percorso per dare a ciascuno la possibilità di riconoscersi in un progetto, in una idea. Don Peppe Diana a Casal di Principe ripeteva ai suoi giovani che l'etica libera la bellezza. E credo che la conoscenza delle regole libera la bellezza dei nostri giovani da scherzi e soprusi che non sono percepiti come tali. #bellimanonbulli è il nome della campagna, ma è allo stesso tempo un invito e un'affermazione. Perché i nostri adolescenti hanno un potenziale Pag. 63che spesso rimane inascoltato e che vogliamo invece mettere in primo piano.
  Costituendo prevalentemente illeciti a forma libera – che quindi si consumano con diversi mezzi o modalità – in assenza di un inquadramento normativo specifico, la giurisprudenza ha fondato numerose pronunce di condanna per atti di bullismo sulle fattispecie penali già esistenti.
  Fa presente che la proposta di legge a sua firma mira a tipizzare nel codice i comportamenti considerati atti di bullismo informatico (cyberbullismo) ovvero i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network; la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; l'esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione; le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.
  Sottolinea che il bullismo ed il cyberbullismo non sono reati di evento, ma reati continuati, dove la ripetizione nel tempo ne è elemento caratterizzante.
  Non si vuole certo colpire lo sberleffo dell'età adolescenziale o limitare l'utilizzo del web ai ragazzi, ma la ripetizione nel tempo dell'offesa e la sua veloce diffusione denotano l'accanimento verso la vittima.
  L'idea alla base della proposta di legge è quella che una volta effettuate le azioni volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione, qualora, allora scientemente si mettano in atto simili condotte, non si può rimanere ignoranti di fronte alla legge e alle sue conseguenze.
  Il ruolo educativo della scuola e dei genitori sono alla base di tutte le proposte di legge, ma di fronte ad una giurisprudenza che si appoggia a istituti penali nati per altre circostanze adattandosi di volta in volta, abbiamo il dovere anche per tutelare i nostri minori di dotare gli inquirenti di strumenti specifici.
  Già oggi nei casi più gravi i minori sono stati puniti dai tribunali. Nel 2015 il tribunale dei minorenni di Brescia ha condannato un sedicenne agli arresti domiciliari, con la possibilità di uscire solo per seguire le attività scolastiche. Il ragazzo era stato denunciato dai genitori di un suo compagno al quale infliggeva ogni giorno minacce, aggressioni fisiche e verbali, con estorsione di denaro.
  Si sofferma, quindi, sulle diverse definizioni di bullismo contenute nelle proposte di legge.
  La proposta di legge C. 3139, approvata dal Senato, detta una strategia integrata di contrasto del fenomeno, privilegiando azioni di carattere preventivo e formativo. Pur in assenza di disposizioni sanzionatorie, all'articolo 1 fornisce una definizione del cyberbullismo, fenomeno che si manifesta attraverso una serie di atti di diversa natura, tutti aventi come scopo intenzionale e predominante quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso e la loro messa in ridicolo. Se finalizzati a tale obiettivo ed attuati per via telematica sono atti di cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzate per via telematica; – la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore. Se finalizzati a tale obiettivo ed attuati per via telematica gli atti sono considerati atti di cyberbullismo i seguenti: – qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzate per via telematica; Pag. 64– la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore.
  Il comma 3 definisce quale «gestore del sito Internet» ai fini del provvedimento il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, che sulla rete Internet cura la gestione di un sito. Da questa definizione appaiono esclusi gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca (come Google). Rientrano invece nella definizione di «gestori del sito Internet» tutti i fornitori di contenuti su Internet.
  L'articolo 2 della proposta di legge C. 1986 Campana individua gli atti di bullismo ovvero i comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni; le voci diffamatorie e le false accuse; i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni; le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui.
  L'articolo 3 individua, invece, i comportamenti che debbono essere considerati atti di bullismo informatico (cyberbullismo) ovvero: i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network; la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; l'esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione; le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo di cui all'articolo 2 e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.
  Come la proposta C. 3139, approvata dal Senato, la proposta di legge C. 2408 Iori è priva di profili di rilievo penale, essendo incentrata su azioni di carattere preventivo, educativo e formativo, ma all'articolo 1 fornisce la definizione degli atti di bullismo e di bullismo informatico in danno di un minore. Il primo è definito come qualunque atto, anche solo tentato, di molestia, ingiuria, diffamazione, minaccia o ricatto; aggressione o persecuzione psicologica, anche non integrante reato; diffusione di voci diffamatorie o false accuse; percosse, lesioni, furti o volontario danneggiamento di cose altrui al fine di molestare la vittima, anche non integranti reato; offese aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica o le condizioni personali o sociali della vittima; furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali; istigazione al suicidio o all'autolesionismo, in qualunque forma anche non integrante reato. Il bullismo informatico è inteso, invece, come uno qualunque degli atti sopraindicati perpetrato tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, posta elettronica o social network, nonché la volontaria immissione nella rete internet di immagini, video o altri contenuti multimediali aventi ad oggetto minorenni al fine di offenderne l'onore o il decoro ovvero istigare la commissione di atti di bullismo. Sia per il bullismo che per il bullismo informatico è previsto il tentativo.
  La proposta di legge C. 2435 Brambilla, che prevede azioni di contrasto e prevenzione del bullismo e del bullismo informatico, all'articolo 2 fornisce, al comma 1, la definizione degli atti di bullismo: comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali o sociali della vittima; atti diffamatori e false accuse; furti anche di lieve entità; estorsione; minacce; violenza privata; giochi violenti; esclusione Pag. 65deliberata di un soggetto da un gruppo al fine di provocare un sentimento di emarginazione; lesioni personali volontarie; percosse volontarie; danneggiamento, compreso quello dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente. Il comma 2 definisce, invece, come atti di bullismo informatico la registrazione con telefoni cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione on line degli atti di bullismo di cui al comma 1, compiute senza il consenso della persona offesa, allo scopo di renderli visibili a tutti.
  La proposta di legge C. 2670 Iori, che detta misure di contrasto e prevenzione del solo cyberbullismo, all'articolo 2 definisce il cyberbullismo: ogni atto commesso tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, rete internet, e-mail e social network, che contenga molestia, minaccia, atti persecutori e atti riconducibili all'estorsione; ingiuria, diffamazione e false accuse; offese aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica e le condizioni personali e sociali della vittima; sostituzione di persona, furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali; istigazione al suicidio o all'autolesionismo. Come norma di chiusura, si prevede che costituisca altresì cyberbullismo la volontaria immissione nella rete internet di immagini in formato elettronico, video o altri contenuti multimediali, al fine di offendere l'onore e il decoro della vittima o istigare la commissione di atti di cui al presente articolo.
  Dopo questa panoramica delle diverse definizioni illustra le disposizioni di natura penale contenute in alcune delle proposte di legge in esame.
  L'articolo 4 della proposta di legge C. 1986 Campana introduce il reato di bullismo e di cyberbullismo: è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con le condotte previste dagli articoli 2 e 3, cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità (comma 1). Si tratterebbe dunque di un reato di evento ovvero di un reato per la cui esistenza è prevista la realizzazione di un determinato effetto esteriore (in questo caso un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità).
  Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, se l'autore del reato è minore di anni 18, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice penale (comma 2).
  Per quanto attiene al risarcimento dei danni, si prevede all'articolo 5 che, qualora, con gli atti previsti dagli articoli 2 e 3, un minore abbia arrecato danni a una struttura scolastica, egli è chiamato a ripararli. Nei casi di danneggiamento grave i genitori o il tutore, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia, sono tenuti alla riparazione economica del danno in solido con l'istituto scolastico.
  La proposta di legge C. 2435 Brambilla prevede all'articolo 3 le conseguenze sanzionatorie degli atti di bullismo e cyberbullismo. Tale articolo è di contenuto analogo a quello dell'articolo 4 della proposta 1986. Infatti, tali atti sono puniti quando da essi derivi un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità. La disposizione in esame aggiunge come conseguenza dell'illecito anche la circostanza che la vittima sia costretta ad alterare le proprie abitudini di vita (comma 1). Il contenuto dei commi 2 e 3 (disciplina applicabile se il bullo o il cyberbullo è un minore di 18 o 14 anni) è identico a quello dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1986: è quindi stabilita, rispettivamente, l'applicazione dell'articolo 98 c.p. e l'adozione di un piano rieducativo scolastico.
  Il comma 4 prevede inoltre, a carico degli autori di atti di bullismo o di cyberbullismo, l'applicabilità delle sanzioni disciplinari previste ai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 (Statuto degli studenti della scuola secondaria) che stabiliscono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il Pag. 66rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 4). Le eventuali impugnazioni sui provvedimenti disciplinari sono proposte ad un organo di garanzia interno della scuola.
  L'articolo 4 reca la disciplina per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dagli atti di bullismo, anche qui in capo ai genitori (o al tutore del minore). Rispetto alla proposta di legge C. 1986, che reca una disposizione analoga (articolo 5), viene previsto il risarcimento in capo agli stessi soggetti anche delle spese eventualmente necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica dei minori offesi.
  La proposta di legge C. 2670 Iori all'articolo 3 prevede che una serie di reati già previsti dal codice penale – e in parte già indicati all'articolo 2 – ove commessi mediante la rete Internet, costituiscano reato di cyberbullismo. Si tratta dei seguenti reati: ingiuria, diffamazione, minacce, estorsione, stalking, sostituzione di persona, trattamento illecito di dati personali e istigazione al suicidio. Le sanzioni rimangono quelle già previste dal codice penale per i reati-base, aumentate fino alla metà se la vittima è un minore (l'aggravante comune di cui all'articolo 61 c.p., primo comma, n. 5, prevede un aumento fino a un terzo). Il richiamo all'articolo 98 riguarda l'imputabilità del minorenne di età superiore a 14 anni cui sia riconosciuta la capacità di intendere e di volere.
  L'articolo 4 stabilisce che, nel procedimento penale per cyberbullismo davanti al tribunale dei minorenni, nel caso in cui non sia possibile il perdono giudiziale, il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o altra misura meno afflittiva, si applichi sempre la messa alla prova del minore.
  Strettamente attinente alle norme di natura penale sono le disposizioni relative l'introduzione dell'ammonimento al minore, prima della denuncia o della querela. È bene chiarire che questo istituto non presuppone l'introduzione del reato di bullismo potendo essere applicato a reati comuni che si connotano per la loro modalità di esecuzione in atti di bullismo. Pertanto, tale istituto viene richiamato anche da quelle proposte di legge che non contengono norme penali.
  L'articolo 6 della proposta di legge C. 3139, approvata dal Senato, riguarda proprio l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking (articolo 612-bis c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto e del carattere lesivo del cyberbullismo. Viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia da parte delle vittime (per ingiuria, diffamazione, minacce o trattamento illecito di dati personali commessi mediante Internet), il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – alla presenza di almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale), potrà convocare il minorenne ultraquattordicenne responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. L'ammonimento cessa di avere effetto al compimento della maggiore età.
  Anche l'articolo 10 della la proposta di legge C. 2408 Iori riguarda la disciplina dell'ammonimento del questore. Si tratta di una disciplina comune a quella dettata dagli artt. 6 della proposta di legge C. 3139 (alla cui descrizione si rinvia), 7 della proposta C. 2435 Brambilla e 5 della proposta C. 2670 Iori. Rispetto alla disciplina della C. 3139, non è prevista l'obbligatoria convocazione del genitore (insieme al minore) da parte del questore nonché la cessazione degli effetti dell'ammonimento al compimento dei 18 anni.
  L'articolo 7 della proposta di legge C. 2435 Brambilla prevede – come l'articolo 6 della citata C. 3139, l'articolo 10 della C. 2108 e l'articolo 5 della C. 2670 – la procedura di ammonimento del minore da parte del questore. Viene qui previsto che la richiesta di ammonimento provenga Pag. 67anche dal dirigente scolastico, previa esposizione dei fatti di bullismo davanti all'autorità di pubblica sicurezza. Rispetto alla disciplina della C. 3139 mancano sia la previsione sulla convocazione obbligatoria del genitore (insieme al minore) da parte del questore sia la previsione che gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
  Anche l'articolo 5 della proposta di legge C. 2670 Iori detta la disciplina dell'ammonimento del questore, analoga a quella già prevista dalle proposte C. 3139, C. 2408 e C. 2435. In questo caso, l'ammonimento può riguardare, tuttavia, i soli minori di età superiore a 14 anni.
  Rientrano nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia anche le disposizioni sull'accesso a una procedura davanti al Garante della privacy a tutela del minore per ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali illeciti.
  L'articolo 2 della proposta di legge C. 3139, approvata dal Senato, istituisce una specifica procedura dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquattordicenne o ai genitori della vittima minorenne di ottenere una tutela rafforzata, volta all'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi su Internet) che garantiscano la dignità del minore oggetto di atti di cyberbullismo.
  La tutela è attivabile anche quando la diffusione non concreti un «trattamento illecito di dati» previsto dall'articolo 167 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) o da altre norme incriminatrici. La richiesta al Garante può essere proposta: – sia quando non sia possibile identificare il titolare del trattamento (o il gestore del sito); – sia quando quest'ultimo, richiesto dall'interessato, non abbia provveduto entro 48 ore all'adozione dei provvedimenti inibitori e prescrittivi. Il Garante, entro 48 ore dalla segnalazione del minore (o del genitore), provvedendo ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), se non invita il titolare ad effettuare il blocco spontaneamente, gli prescrive le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alla legge; in caso di mancato adempimento o anche direttamente, è il Garante a disporre il blocco o a vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto. Analoghe misure possono essere adottate quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per il minore.
  Anche l'articolo 3 della proposta di legge C. 2408 Iori, come le proposte C. 3139 – cui si rinvia per la descrizione – e C. 2435, disciplina la procedura presso il Garante della privacy volta alla tutela della riservatezza del minorenne vittima di cyberbullismo in caso di inerzia del titolare del sito Internet. Legittimato alla presentazione della domanda al Garante è qui il solo genitore (o chi ne fa le veci) del minore, mentre nelle proposte di legge C. 3139, C. 2435 e C. 2670 la legittimazione è anche del minore parte lesa.
  L'articolo 6 della proposta di legge C. 2435 Brambilla riproduce il contenuto dell'articolo 2 delle proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato (cui si fa rinvio per la descrizione) e di disposizioni analoghe delle altre proposte di legge. La disposizione è relativa alla procedura volta a consentire ai genitori, o tutori, di minori vittime di atti di bullismo informatico una tutela rafforzata davanti al Garante per la protezione dei dati personali (diversamente che nella proposta di legge in esame, nella proposta C. 3139, può avanzare la richiesta al Garante anche il minore ultraquattordicenne).
  L'articolo 7 della proposta di legge C. 2670 Iori prevede – come nelle proposte C. 3139, C. 2408 e C. 2435 – il procedimento di tutela del minore presso il Garante della privacy, volto all'oscuramento e alla rimozione da Internet dei dati personali illecitamente immessi.
  Fa presente che funzionali al contrasto del cyberbullismo sono le disposizioni volte a rafforzare la polizia postale la cui Pag. 68attività è di fondamentale importanza per la repressione delle condotte di bullismo realizzate attraverso gli strumenti informatici.
  L'articolo 5 della proposta di legge C. 3139 prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico, che l'articolo 3 della proposta di legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio, sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di Internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro all'anno nel biennio 2015-2016 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet, istituito dalla legge 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  L'articolo 7 della proposta di legge C. 2408 Iori affida alla polizia postale e delle comunicazioni il compito di supportare gli enti locali e le scuole nell'attività informativa nei confronti dei minorenni e le loro famiglie circa i pericoli derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, dall'adescamento e dalla violazione della disciplina a tutela della riservatezza. Alla stessa polizia postale (articolo 11), su richiesta motivata della magistratura, a pena di nullità, sono affidati compiti di contrasto del delitto di istigazione al suicidio (articolo 580 c.p.) commesso mediante l'impiego di strumenti informatici o telematici; si tratta, quindi di delitto come conseguenza di atti di cyberbullismo.
  L'articolo 6 della proposta di legge C. 2670 Iori detta una disciplina analoga a quella in esame prevedendo anche un piano integrato sul territorio promosso dal Ministero dell'interno.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, d'intesa con la presidente Ferranti, ritiene che i lavori delle Commissioni riunite possano proseguire con lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali per inquadrare ulteriormente il complesso fenomeno affrontato dalle proposte di legge in esame.

  Donata LENZI (PD), a nome del suo gruppo, concorda con la proposta del presidente Vargiu sulla modalità di prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite sui provvedimenti in esame.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.