CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2015
464.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 giugno 2015.— Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 10.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI) relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sul disegno di legge C. 3134, recante conversione in legge del decreto-legge n. 65 del 2015, «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR».
  Il decreto-legge all'esame si compone di otto articoli e reca disposizioni urgenti in Pag. 151materia pensionistica e di ammortizzatori sociali, nonché una norma volta a rivedere la disciplina degli adempimenti e delle garanzie connessi all'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015.
  Come è noto, l'intervento normativo si è in primo luogo reso necessario in relazione a quanto previsto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni in materia di mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici individuate, nell'ambito della cosiddetta manovra «Salva Italia», dal comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
  Venendo all'articolato, l'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di «dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale».
  Si enunciano così, nell'articolo 1, comma 1, alinea, i principi ispiratori del decreto, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 24, comma 25, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», con riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 36, primo comma (principio della sufficienza della retribuzione) e 38, secondo comma (principio dell'adeguatezza della retribuzione) della Costituzione.
  La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nello stesso tempo, ha dichiarato non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 25, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione per ragioni sostanziali, in quanto la disposizione annullata non rivestiva natura tributaria (punto 4 del Considerato in diritto) e ha ritenuto inammissibile un'ulteriore questione di legittimità costituzionale – che prospettava una possibile violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in riferimento all'articolo 117 della Costituzione) – per ragioni procedurali, in quanto la relativa ordinanza di rimessione non era sufficientemente argomentata (punto 3 del Considerato in diritto).
  Inoltre la sentenza, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formatasi su provvedimenti di analogo tenore, evidenzia che non ogni intervento del legislatore sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni è costituzionalmente illegittimo; in particolare, essa indica alcuni princìpi e criteri che debbono circoscrivere e limitare la discrezionalità del legislatore, senza tuttavia finire per annullarla. Infatti: «Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve “dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). [...] Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare [...]. Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le Pag. 152sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali» (punto 8 del Considerato in diritto).
  Secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 del decreto-legge in esame «detta una disciplina volta a ricondurre nell'alveo dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza la riperequazione del trattamento pensionistico» nell'ambito dei parametri costituzionali cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; la relazione dà quindi dettagliatamente conto delle ragioni alla base dell'intervento legislativo; il bilanciamento fra valori costituzionali perseguito dal legislatore è ribadito, altresì, esplicitamente nel corpo stesso del testo normativo, all'articolo 1, comma 1, alinea.
  Venendo alle successive disposizioni del decreto, l'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga.
  L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.
  L'articolo 4 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
  L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.
  L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1o del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).
  L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito (si sostituisce il privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico bancario, che impone una serie di obblighi, con il privilegio generale di cui all'articolo 2751-bis, n. 1) del codice civile) ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale.
  L'articolo 8 dispone infine l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale.
  Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, precisa che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono principalmente riconducibili alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel cui ambito, come più volte ribadito la Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 50 del 2005), è ricompresa «la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento».

  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizione di corpo e tessuti post mortem.
S. 1534, approvato dalla Camera.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 12a Commissione del Senato sul disegno di legge S. 1534, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a Pag. 153fini di studio e di ricerca scientifica», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Binetti; Grassi ed altri e Dorina Bianchi.
  Il provvedimento disciplina la disposizione post mortem del corpo e dei tessuti umani a fini di studio e di ricerca scientifica.
  Attualmente, in mancanza di una normativa specifica, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il cui Capo VI (articoli 40-43) tratta del rilascio di cadaveri a scopo di studio. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano a loro volta su una norma del 1933, vale a dire l'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo prevede che siano riservati all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti entro il sesto grado o a cura di confraternite o sodalizi e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali, esclusi i suicidi, che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (cioè fino al sesto grado). Ai sensi del regolamento citato, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche può avvenire in ogni caso solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria (articoli 8-10). I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti i cui corpi sono messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di essi lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca negli istituti anatomici o nei musei anatomici debitamente autorizzati o presso altri istituti universitari e ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.
  L'ordinamento non prevede attualmente norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla disposizione del proprio corpo post mortem a fini di ricerca scientifica e di studio. Il profilo della manifestazione di volontà è infatti disciplinato soltanto limitatamente alla donazione post mortem di organi e tessuti a fini di trapianto: a ciò provvede, in particolare, la legge 1o aprile 1999, n. 91.
  Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto la disposizione a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame. L'articolo in oggetto stabilisce inoltre che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem deve informarsi ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, e che tale utilizzo deve avvenire con modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. Il comma 4 – in tale contesto – detta una nuova disposizione, di carattere più operativo, sancendo che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca.
  L'articolo 2 incarica il Ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza dei contenuti delle disposizioni all'esame. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.
  L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla disposizione del Pag. 154proprio corpo e dei tessuti post mortem, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione (revocabile) redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con riferimento alla vigente normativa in tema di donazione degli organi (legge n. 91 del 1999). Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, costituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7, comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (1o aprile 1999, n. 91). Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, che deve a sua volta comunicarla all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo.
  L'articolo 4 prevede che la conservazione e l'utilizzazione delle salme per le finalità di cui al disegno di legge in esame avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità individuate dal ministro della salute, di concerto con il ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, quali centri di riferimento per queste attività.
  L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.
  L'articolo 6 chiarisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento anzidetti.
  L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute, con il concerto di altri ministri e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a due anni. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge.
  L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria delle già menzionate spese per il trasporto della salma e per la tumulazione o la cremazione, di cui all'articolo 5; per queste spese vengono stanziati 2 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2014.
  L'articolo 9, infine, abroga il citato articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
  Ricorda infine che la Commissione per le questioni regionali si è già pronunciata sul provvedimento all'esame allorché esso si trovava all'attenzione della XII Commissione della Camera in sede referente.
  In tale circostanza, la Commissione aveva espresso parere favorevole con tre condizioni, una delle quali è stata interamente e la seconda parzialmente recepita dalla Commissione di merito.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni e un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
S. 1458, approvato dalla Camera.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI, relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato il parere, per i profili di propria competenza, sul testo del disegno di legge S. 1458, d'iniziativa del deputato Realacci, approvato dalla Camera.
  Il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.
  L'ISPRA è stato istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 ed è nato dall'accorpamento di vari enti operanti nel campo della protezione dell'ambiente, tra cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che era stata istituita con il decreto-legge n. 496 del 1993. Lo stesso decreto-legge del 1993 aveva previsto che le regioni e le province autonome istituissero con proprie leggi agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, chiamate a collaborare con l'ANPA.
  Il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» è chiamato ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i quali – secondo la definizione del testo – rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni (ossia gli standard qualitativi e quantitativi di attività) da garantire su tutto il territorio nazionale in materia di ambiente (articolo 2, comma 1, lettera e)), anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria (articolo 9, comma 1).
  Come noto, l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  Il provvedimento in esame specifica che l'attuazione dei LEPTA deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa qui proposta, anche delle leggi regionali e provinciali in materia.
  Il Sistema nazionale è preposto a numerose attività, tra cui quelle di monitoraggio dello stato dell'ambiente; di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; di ricerca; di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi; di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche aventi funzioni amministrative in materia ambientale; di collaborazione nella predisposizione di programmi di educazione ambientale; di partecipazione ai sistemi nazionali e regionali di protezione civile.
  La disciplina dell'ISPRA viene modificata in alcuni aspetti. Innanzitutto, l'Istituto – che oggi è qualificato come ente pubblico di ricerca – perde la connotazione primaria di ente di ricerca, per il resto conservando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia (tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, e ora anche di ricerca). È confermata la sua sottoposizione alla vigilanza del ministro dell'ambiente. Viene previsto che i componenti dei suoi organi (già individuati, in base all'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123) durino in carica per quattro anni e possano essere rinnovati per un solo mandato. Sono rivisti i requisiti per la nomina a direttore generale dell'ISPRA.
  Nel nuovo ruolo previsto dal testo in esame, l'ISPRA esercita funzioni di indirizzo Pag. 156e coordinamento tecnico del Sistema nazionale. Tali funzioni sono svolte «con il contributo e la partecipazione sistematica di tutte le componenti del sistema» (articolo 6, comma 1, alinea) e sono «finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale». Viene precisato che sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome e che il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema – e quindi anche delle agenzie regionali e provinciali – alle attività di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA avvengono nell'ambito del Consiglio del Sistema nazionale (previsto dall'articolo 13). Questo è un organo presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA stesso. Il Consiglio esprime il proprio «parere vincolante» su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema nazionale.
  Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, l'ISPRA svolge l'istruttoria ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale che il Sistema è tenuto a garantire. Ai sensi dell'articolo 9, i LEPTA – che fissano gli standard funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali (ossia delle agenzie regionali e provinciali) – sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sono aggiornati al massimo ogni cinque anni. Il Sistema nazionale è tenuto, nella pianificazione delle proprie attività, a prevedere prioritariamente il raggiungimento dei LEPTA.
  Sempre nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, l'ISPRA, tra l'altro, definisce le procedure ufficiali relative alle specifiche attività che svolge a supporto o in collaborazione con le agenzie nel territorio di competenza delle agenzie stesse; regola l'esecuzione di controlli tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati ambientali; definisce metodologie per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei dati stessi; promuove e coordina la rete nazionale dei laboratori; sviluppa e gestisce il sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; si occupa della carta geologica nazionale e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, dell'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (articolo 6).
  Inoltre, l'ISPRA adotta – con il «concorso» delle agenzie regionali – norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia – oltre che di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione ambientale – anche di coordinamento del Sistema nazionale stesso (articolo 4, comma 4).
  L'ISPRA predispone poi il Programma triennale delle attività del Sistema nazionale, con il quale sono individuate le principali linee di intervento per assicurare sull'intero territorio nazionale il raggiungimento dei LEPTA. Il Programma – che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie regionali e provinciali – è adottato previo «parere vincolante» del Consiglio del Sistema nazionale (articolo 10, comma 1) e previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2).
  Ancora, l'ISPRA realizza e gestisce il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), che si avvale di poli territoriali costituiti dai punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie regionali e provinciali. SINA, PFR e SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET. La rete SINANET è alimentata con dati trasmessi, tra l'altro, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici (articolo 11).
  Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati (articolo 12).
  È poi prevista l'adozione di un regolamento che stabilisca le modalità di individuazione Pag. 157del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito del controllo esercitato dal Sistema nazionale, nonché il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Il regolamento è predisposto dall'ISPRA, con il contributo delle agenzie, ed è emanato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14).
  Il provvedimento rivede anche la disciplina delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 7). In particolare, si prevede: a) che debbano essere persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; b) che la disciplina della loro struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività sia dettata da leggi delle regioni e delle province autonome, nel rispetto però dei LEPTA (sui quali è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e tenendo conto del Programma triennale delle attività (sul quale è previsto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni); c) che il loro direttore generale debba possedere i requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8); d) che devono svolgere le attività necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori; e) che possano svolgere attività ulteriori rispetto a quelle previste dai LEPTA e dal Piano triennale, e in particolare che possano svolgere – sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni – anche attività soggette a tariffa in favore di soggetti pubblici o privati (le tariffe sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).
  Le agenzie – come detto – sono state istituite dal decreto-legge n. 496 del 1993, prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Questo aveva rinviato la loro disciplina alle leggi regionali e provinciali, limitandosi a stabilire alcuni principi: in particolare, che le agenzie dovessero avere autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.
  L'articolo 16 prevede che l'ISPRA e le agenzie svolgano le proprie funzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e per lo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle diverse tipologie di valutazione ambientale sono poi poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del ministro dell'ambiente. Con decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità per l'assegnazione alle agenzie regionali degli introiti in questione (articolo 15).
  L'articolo 16 reca disposizioni in materia di assunzione del personale e di acquisizione di beni e servizi strumentali e prevede infine che la legge entri in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione e che le regioni e le province autonome debbano in questo termine recepire le disposizioni della stessa. Analogamente, l'articolo 7 prevede che le regioni e le province autonome dispongano di 180 giorni per apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto della nuova disciplina.
  Ricorda infine che la Commissione per le questioni regionali si è già pronunciata sul provvedimento all'esame allorché esso si trovava all'attenzione della VIII Commissione della Camera in sede referente.
  In tale circostanza, la Commissione aveva espresso parere favorevole con due condizioni e due osservazioni. Le due condizioni sono state interamente recepite, mentre una delle osservazioni è stata parzialmente recepita dalla Commissione di merito.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.50.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 11.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione del Presidente e dei componenti la Commissione paritetica della Regione siciliana, Antonio La Spina, Ida Angela Nicotra e Giuseppe Verde.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Ida Angela NICOTRA, componente della Commissione paritetica della Regione siciliana, Antonio La SPINA, presidente della Commissione paritetica della Regione siciliana, e Giuseppe VERDE, componente della Commissione paritetica della Regione siciliana, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti per la loro relazione.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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