CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2015
464.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo Felice DE ROSA.

  La seduta comincia alle 11.40.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo). Ricorda, preliminarmente, che tale disegno di legge, presentato al Parlamento nel mese di luglio del 2014, a chiusura di una consultazione pubblica lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini, è collegato alla manovra di finanza pubblica ed è stato approvato dal Senato il 30 aprile 2015. Esso è composto da 18 articoli, che contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge, toccando tutti gli aspetti della pubblica amministrazione, al fine di renderla più democratica, più semplice e più competente.
  Dà quindi conto delle disposizioni di stretta competenza e di interesse della Commissione, rinviando per un'analisi più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I numerosi principi e criteri direttivi sono volti principalmente ad assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi. Essi prevedono, in particolare, la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione di modelli di Pag. 64istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale; la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici; la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza; la revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; l'introduzione di strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
  L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo il nuovo istituto generale del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi, sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. La disciplina si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; in tal caso il termine è di 60 giorni. Con riferimento a tale ipotesi, non sembrerebbe possibile l'intervento del Presidente del Consiglio.
  L'articolo 4 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro un anno, per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività-SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, autorizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.
  L'articolo 5, interamente riformulato nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche ai poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dalla legge n. 241 del 1990, che reca i principi generali del procedimento amministrativo. Nello specifico, il comma 1, lettera a), interviene sulla possibilità per l'amministrazione di esercitare i poteri generali di autotutela, in caso di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), disciplinata ai sensi dell'articolo 19 della legge richiamata, e già oggetto di una recente modifica ad opera del decreto-legge n. 133 del 2014 (articolo 25, comma 1, lettera b-bis). La riformulazione dei commi 3 e 4 del citato articolo 19, proposta dall'articolo in esame, introduce alcune novità, che appaiono finalizzate a delimitare con maggiore precisione i poteri di cui l'amministrazione dispone nei confronti dei privati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di regolarizzazione, stabilisce che l'amministrazione competente invita il privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, qualora sia possibile, mediante un atto motivato, con il quale sono prescritte le misure necessarie e si dispone la sospensione dell'attività intrapresa. Rispetto al testo attuale dell'articolo 19, comma 3, la fattispecie è più chiaramente definita, esplicitando l'obbligo di motivare l'invito a sanare e di indicare al privato le misure da adottare, nonché l'effetto sospensivo sull'attività soggetta a SCIA. Resta confermato che il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a 30 giorni. Si specifica, però, che, decorso il termine senza che le misure siano state adottate, l'attività s'intende vietata. Decorso il termine (pari a 60 giorni o a 30 nella SCIA edilizia) per l'adozione dei provvedimenti di inibitoria (di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo Pag. 6519), l'amministrazione può comunque adottare i provvedimenti previsti dal comma 3. La possibilità di agire in tal senso è tuttavia condizionata dalla ricorrenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge. È, inoltre, eliminata la possibilità per l'amministrazione, prevista dalla normativa vigente, decorso il termine di 60 giorni (30 per la SCIA edilizia), di revocare ovvero procedere all'annullamento d'ufficio, in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Infine, viene soppressa la disposizione (comma 3, ultimo periodo) che prevede la possibilità per l'amministrazione di adottare sempre e in ogni tempo i provvedimenti inibitori in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci. Tuttavia, tale ipotesi è contestualmente generalizzata, con alcune significative differenze, nell'ambito della disciplina dell'annullamento d'ufficio, ai sensi della successiva lettera c) del comma 1 dell'articolo. Il comma 1, lettera b), introduce alcune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 241 del 1990. Con una modifica di carattere prevalentemente formale, si sostituisce, al primo comma, il termine «denuncia» con quello di «segnalazione», adeguando così il richiamo all'articolo 19 della legge che, a partire dal 2010, disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della denuncia di inizio attività (DIA). La seconda modifica consiste nell'abrogazione dell'intero comma 2 dell'articolo 21, il quale dispone che «le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità da esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente». La disposizione abrogata equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la posizione del privato che ha agito senza il titolo richiesto dalla legge a quella del privato che ha avviato l'attività avvalendosi di un procedimento semplificato (SCIA o silenzio assenso) in contrasto con la normativa vigente. Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 21-nonies, della legge n. 241 del 1990, che disciplina l'istituto dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi. La disposizione interviene innanzitutto sulla specificazione del termine entro il quale l'amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-nonies. Attualmente, la disposizione prevede il limite temporale del «termine ragionevole», ossia un parametro indeterminato ed elastico che lascia all'amministrazione il compito di individuarlo in concreto, in considerazione degli interessi coinvolti. La modifica introduce, invece, un termine ultimo per l'annullamento, stabilendo che non deve essere comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado. Tale vincolo temporale è introdotto solo per i casi di annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Inoltre, è inserito un nuovo comma 2-bis all'articolo 21-nonies, che prevede un'eccezione al rispetto del limite temporale che si intende introdurre. In particolare, la disposizione prescrive che possono essere annullati anche dopo diciotto mesi dall'adozione i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In tal caso, è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da ultimo, il comma 2 dell'articolo in esame abroga la disposizione contenuta nella legge finanziaria Pag. 66per il 2005 (articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004), che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche. La norma, inoltre, prevede che «l'annullamento di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante». Di interesse della Commissione risulta inoltre l'articolo 6 che reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013) e alla inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39 del 2013). Il termine per l'esercizio della delega è di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190, l'articolo 6 introduce quattro ulteriori principi. Due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lettere a) e c)). Gli altri due principi, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della pubblica amministrazione dei membri del Parlamento (lettera b)) e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lettera d)). L'articolo 7, nel recare i principi e criteri direttivi per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, prevede, alla lettera a), la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. In particolare, è previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare che, in base alla formulazione del testo, è conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma richiede comunque la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite. Infine, segnala l'articolo 15, che reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale. L'esercizio della delega legislativa, da attuare sulla base dei principi e criteri generali indicati all'articolo 12 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, è volta, altresì, alla previsione di una disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico; criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; modalità di tutela degli Pag. 67utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta; una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche; una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, l'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti; una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; una revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. Nell'ambito dei principi e criteri direttivi cui l'articolo fa riferimento, segnala, in particolare, quelli di cui alla lettera c), relativi all'individuazione della disciplina generale dell'organizzazione e della gestione dei servizi idrici. Tale disciplina, oltre a definire i criteri per l'attribuzione di diritti speciali ed esclusivi, dovrà essere fondata sul rispetto dei principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità. Si dovrà altresì provvedere, sulla base di un criterio di delega introdotto nel corso dell'esame al Senato, alla risoluzione delle «antinomie normative» in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 2011, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici (lettera c)). Ricorda, infatti, che con il referendum che si è svolto il 12 e 13 giugno 2011 è stato abrogato l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva posto il principio della gara come regola generale degli affidamenti di servizi. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 e successive modificazioni, in quanto dirette sostanzialmente a reintrodurre la disciplina abrogata dalla volontà popolare col suddetto referendum. Il settore idrico, cui il criterio di delega fa espresso riferimento, è oggetto di specifica disciplina contenuta nel cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), recentemente modificata dall'articolo 7 del decreto legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»). Rileva altresì che, ai fini del riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, è opportuno tenere conto della nuova disciplina in materia di concessioni di servizi contenuta nella direttiva 2014/23/UE, che dovrà essere recepita attraverso l'attuazione della delega in corso di esame parlamentare (A.S. 1678) e che reca principi e criteri direttivi che riguardano proprio le concessioni di servizi e le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva. Tra i principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 15 del disegno di legge, segnala altresì quello di cui alla lettera i), concernente la revisione delle discipline settoriali ai fini del coordinamento con la disciplina generale. In proposito, rammenta che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 609) ha specificato che l'ambito di applicazione della disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici locali e, più in generale, delle disposizioni in materia di servizi a rete di rilevanza economica, ricomprende anche il settore dei rifiuti urbani ed i settori (energia elettrica, gas, sistema idrico, trasporti) sottoposti alla regolazione da parte di un'Autorità indipendente, salvo deroghe espresse. Sulla materia incidono le nuove direttive 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (cosiddetti settori speciali), che modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore flessibilità Pag. 68delle procedure, nonché di avvicinare la disciplina dei settori «speciali» a quella dei settori classici.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in discussione, all'esito dei rilievi che dovessero eventualmente essere formulati nel corso del dibattito.

  Massimo Felice DE ROSA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Al riguardo, ricorda che le relazioni tra l'Unione europea e la Moldova, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998, hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'Accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli standard normativi europei in tutti i campi.
  Osserva che, come evidenziato dalla relazione introduttiva al provvedimento, nella terminologia europea la definizione di «area di libero scambio ampia e approfondita» allude rispettivamente all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile, nonché di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Moldova. Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali, quali: la condivisione di valori e principi (democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sviluppo sostenibile ed economia di mercato); una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; la realizzazione di uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza, con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; la cooperazione in 28 settori chiave. Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldova e 4 protocolli riguardanti, rispettivamente, la definizione della nozione di «prodotti originari», i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea. Relativamente ai profili di stretto interesse dell'VIII Commissione, rilevano anzitutto le disposizioni contenute nel Titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), che contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, tra i quali l'ambiente (Capo 16), le iniziative in materia di clima (Capo 17), e la protezione civile (Capo 22). Con particolare riferimento alle politiche Pag. 69in materia di ambiente, la cooperazione ha come obiettivi (articolo 87) la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali, nonché la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale e mondiale riguardanti, tra l'altro, la governance ambientale, la qualità dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento industriale e i rischi industriali, l'ecoinnovazione. Di interesse della Commissione risultano altresì le disposizioni di cui al Titolo V (Scambi e questioni commerciali), tra le quali, in particolare, quelle in materia di appalti pubblici (Capo 8) e di commercio e sviluppo sostenibile (Capo 13). Relativamente alla materia degli appalti, le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si pongono come obiettivo quello di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei rispettivi mercati; a tal fine, è disposto il progressivo ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova in materia di appalti pubblici all’acquis dell'Unione europea in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla realizzazione di un sistema di appalti pubblici efficiente, fondato sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nell'ambito dell'Unione medesima (articolo 268).
  Nel passare, infine, all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo; l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento; l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in discussione all'esito degli eventuali rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Massimo Felice DE ROSA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.