CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2015
460.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Sulla richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che è stata assegnata alla Giunta la domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 4283/2013 RGNR).
  La domanda riguarda dichiarazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva «Porta a Porta» il 12 gennaio 2012.
  Poiché sulla base di tali dichiarazioni è stato avviato un procedimento penale per diffamazione nei confronti dell'onorevole Crosetto, quest'ultimo ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.
  Del merito della questione d'insindacabilità la Giunta si occuperà a tempo debito.
  Ritiene, infatti, necessario evidenziare in via preliminare quanto emerge dai documenti attualmente a disposizione della Giunta in ordine allo sviluppo della vicenda processuale.
  Risulta infatti che, pur essendo stata eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, il giudice dell'udienza preliminare non abbia proceduto a sospendere il procedimento né a trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, ma abbia invece disposto con decreto il rinvio a giudizio dell'onorevole Crosetto, fissando l'udienza del 14 aprile 2016.
  Dunque, non risulta essere stato applicato quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2013.
  Ricorda che, una volta sollevata l'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la legge consente al magistrato la sola scelta tra due percorsi alternativi: se accoglie l'eccezione, deve procedere con sentenza a norma dell'articolo 129 del codice Pag. 4di procedura penale (ovvero disporre l'archiviazione ex articolo 409 del medesimo codice, se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari); se ritiene di non accogliere l'eccezione, deve provvedere senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente gli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. In questo secondo caso il procedimento è sospeso fino alla deliberazione parlamentare e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.
  Nel caso di specie il giudice – che non si è pronunciato espressamente sul rigetto dell'eccezione – non risulta avere provveduto con ordinanza né alla trasmissione degli atti alla Camera né alla sospensione del procedimento. Risulta, invece, che, pur essendo stata sollevata l'eccezione d'insindacabilità, il giudice abbia disposto direttamente con decreto il rinvio a giudizio dell'onorevole Crosetto.
  Quest'ultimo, pertanto, ha esercitato la facoltà – ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 – di attivarsi presentando l'istanza concernente l'applicazione dell'insindacabilità. Di tale iniziativa l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa è stata informata dalla stessa Presidenza della Camera.
  Quanto alle argomentazioni giuridiche poste alla base del rilievo procedurale, richiama i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione originato da un caso in cui l'autorità giudiziaria – a fronte dell'eccezione di insindacabilità sollevata dal deputato interessato – aveva proseguito il giudizio civile, prima rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e, poi, assegnando la causa a sentenza.
  La Corte – adita in sede di conflitto di attribuzioni dalla Camera dei deputati dopo aver deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato interessato – ha affermato che: «dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140. Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti di rinvio dell'udienza (...), nonché il provvedimento di trattenimento in causa». Inoltre, «la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato ».
  Giova ricordare, inoltre, che l'obbligo di sospendere il procedimento in caso di mancato accoglimento dell'eccezione, sancito in modo esplicito dalla legge, risponde al principio di economia procedurale: infatti, ogni ulteriore attività processuale sarebbe posta in essere inutilmente ove la Camera riconoscesse l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione al caso concreto, determinando l'estinzione del procedimento.
 Non è questa, evidentemente, la sede per valutare la regolarità degli atti giudiziari.
  Non si tratta, tuttavia, della prima volta che la Giunta si trova di fronte all'esigenza di ribadire, in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza, la ratio delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, finalizzate a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché il dovere del puntuale rispetto delle stesse, al fine di garantire il coordinamento istituzionale e la leale collaborazione fra i poteri dello Stato coinvolti, evidenziando – tra l'altro – come gli atti posti in essere dopo la formulazione dell'eccezione di insindacabilità siano viziati dal mancato rispetto delle procedure dettate dalla legge a tutela delle prerogative Pag. 5parlamentari (vedi sedute della Giunta del 30 settembre, 14 ottobre, 28 ottobre, 13 novembre e 3 dicembre 2014).
  Nel citato precedente, il rilievo di carattere procedurale mosso dalla Giunta, anch'esso fondato sulla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, è stato condiviso dall'autorità giudiziaria, che è intervenuta sanando l'omissione del giudice di prime cure, dopo un'interlocuzione che ha consentito alla Giunta medesima di acquisire elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento in questione.
  Deve peraltro ricordare come nell'ambito del dibattito svoltosi presso la Giunta fosse stata anche prospettata la possibilità di evidenziare tale anomalia procedurale, con riserva di farne oggetto di apposita segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. In considerazione del rapporto di fattiva e leale cooperazione instauratosi con l'autorità giudiziaria, si è però ritenuto preferibile informare – per sua opportuna conoscenza – la Presidenza della Camera, trattandosi di questione che concerne l'effettivo esercizio di prerogative parlamentari.
  Tanto premesso, propone che la Giunta – in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza in materia di insindacabilità – debba acquisire dal Tribunale di Roma elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento penale n. 4283/2013 RGNR, con particolare riguardo alla elevazione della eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed alla eventuale inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

  Matteo BRAGANTINI (Misto) dichiara di condividere pienamente la proposta del Presidente La Russa, ritenendo che la Giunta non debba deliberare in materia di insindacabilità senza avere verificato in via preliminare l'eventuale violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Sottolinea come una simile violazione costituirebbe un fatto di estrema gravità.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) condivide anch'egli la proposta del Presidente. Ritiene infatti che la Giunta, allo stato, non possa decidere sul merito della questione di insindacabilità, dovendo preliminarmente rivendicare le prerogative costituzionali ove risultasse palese che il magistrato non abbia rispettato le procedure dettate dalla legge a tutela delle prerogative medesime.

  Anna ROSSOMANDO (PD) condivide la proposta del Presidente, ritenendo che il percorso più lineare sia quello di acquisire, in primo luogo, elementi documentali che consentano di ricostruire l'iter processuale con riferimento al rispetto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Considera doverosa tale valutazione preliminare da parte della Giunta, in considerazione del suo ruolo e delle sue competenze.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta approva la proposta del Presidente.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come nel citato precedente la Presidenza della Camera sia stata informata – per sua opportuna conoscenza – solo all'esito delle verifiche effettuate dalla Giunta sulla documentazione fornita dall'autorità giudiziaria. Ritiene, tuttavia, che sia utile una riflessione sull'opportunità di informare sin d'ora la Presidenza della Camera in merito all'iniziativa istruttoria assunta dalla Giunta, trattandosi di questione estremamente delicata che, riguardando il rispetto della legge n. 140 del 2003, attiene ai rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo in tema di prerogative parlamentari. Concordando la Giunta, rinvia dunque alla prossima seduta il seguito del dibattito.

Sugli ulteriori documenti assegnati alla Giunta nel corso della XVII legislatura.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta del 22 aprile scorso è stata effettuata una ricognizione delle richieste Pag. 6ed istanze di insindacabilità assegnate alla Giunta nel corso della corrente legislatura, anche al fine di valutare lo stato dei relativi procedimenti giudiziari e verificare la permanenza dell'interesse ad una pronuncia parlamentare.
   Quanto al giudizio penale concernente l'onorevole Ciccanti, instaurato presso il Tribunale di Ascoli Piceno su querela di Vittorio Sgarbi, avverto che l'interessato ha fatto pervenire alla Giunta copia del verbale di remissione di querela e del verbale di accettazione della remissione. Dispone, pertanto, la cancellazione dall'ordine del giorno della Giunta della relativa richiesta di deliberazione.
  Risulta, inoltre, pendente l'istanza avanzata dal senatore Di Biagio, già oggetto di esame da parte della Giunta nella scorsa legislatura. In quella sede, si era preso atto dell'esperimento di un tentativo di conciliazione con il querelante, on. Maurizio Turco.
   Nella seduta del 22 aprile ha invitato l'onorevole Rossomando ad assumere le iniziative necessarie per verificare con l'interessato lo stato del procedimento e l'opportunità di un nuovo esame da parte della Giunta.
   Dà quindi la parola all'onorevole Rossomando.

   Anna ROSSOMANDO (PD) riferisce di avere contattato direttamente l'onorevole Di Biagio, il quale ha ricordato di avere espresso formale rincrescimento per l'accaduto senza che a ciò sia seguita alcuna iniziativa da parte del querelante. Ha invitato, pertanto, l'interessato a verificare, tramite il suo legale, la disponibilità dell'onorevole Turco ad una soluzione bonaria. Si riserva di informare la Giunta sugli esiti della vicenda.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva che sono altresì pendenti due istanze riferite a procedimenti penali nei confronti del collega Cirielli e dell'onorevole Ciccioli.
  L'onorevole Cirielli ha comunicato che il giudizio che lo riguarda risulta estinto in seguito a remissione della querela, riservandosi di trasmettere alla Giunta la relativa documentazione.
  Il legale dell'onorevole Ciccioli ha invece comunicato che sono in corso contatti con il legale del querelante per verificare la disponibilità ad una soluzione conciliativa, riservandosi di informare la Giunta dello sviluppo della vicenda.

  La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI