CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 166

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo rinviato il 4 giugno 2015.

  Ilaria CAPUA, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva presentato una proposta di parere favorevole.

  Gianluca VACCA (M5S) chiede se nel parere del relatore siano previste osservazioni.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, risponde negativamente, confermando la sua proposta Pag. 167di parere favorevole presentata nella scorsa seduta.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) annuncia l'astensione del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.
C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ilaria CAPUA, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Gianna MALISANI (PD), relatrice, osserva che, come inquadramento storico, può essere utile ricordare che all'inizio del secolo XX vi furono notevoli progressi nelle relazioni italo russe. Nel 1955 furono stabiliti rapporti con l'ENI. Nel 1969 l'Italia, prima fra i Paesi occidentali, concluse con l'URSS un contratto a lungo termine per le forniture di gas. Accanto alle ordinarie relazioni diplomatiche, negli anni compresi tra il 1950 e il 1990 circa, è stata attiva anche una collaborazione culturale molto proficua tramite l'Associazione Italia – URSS, che ha consentito non solo la reciproca conoscenza della letteratura e dell'arte nei due Paesi, ma anche considerevoli operazioni di recupero e conservazione documentale filmografica. Aggiunge che una nuova fase nei rapporti tra la Federazione Russa e l'Italia ebbe inizio con la visita a Roma il 19 e 20 dicembre 1991 del Presidente della Russia Boris Eltsin. Il 23 dicembre 1991 l'Italia riconobbe la Russia quale soggetto di diritto internazionale a pieno titolo e quale Stato legittimo successore dell'URSS.
  Rileva poi che, attualmente, l'Italia è uno dei partner europei più vicini alla Federazione Russa, con la quale esiste – ed è sempre in crescita – una intensa cooperazione bilaterale in tutti i campi. I due Stati hanno inoltre un intenso dialogo politico e cooperano attivamente in diverse organizzazioni internazionali. Dal 2000 opera la Grande Commissione interparlamentare italo-russa, che ha già tenuto undici incontri, l'ultimo dei quali si è svolto a Roma il 27 ottobre 2010. Aggiunge che ciò significa che oggi ci troviamo a ratificare un accordo che è figlio di un percorso durato secoli e di relazioni economiche e culturali che costituiscono lo scenario più ampio entro cui l'Accordo si inserisce.
  Venendo al disegno di legge n. 1924, presentato dal Ministro degli Esteri Bonino il 30 dicembre 2013, ricorda che questo consiste in un atto di ratifica e di esecuzione dell'Accordo del 3 dicembre 2009 tra Italia e Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio. Esso è finalizzato a disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese.
  Osserva quindi che la nuova intesa colma una lacuna e sostituisce un accordo del 1998, ormai obsoleto, consentendo agli studenti di una delle due Parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente.
  Rammenta dunque che la cooperazione culturale tra Italia e Federazione russa è Pag. 168attualmente disciplinata dall'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione (firmato il 10 febbraio 1998 a Roma e ratificato ai sensi della legge n. 515 del 21 dicembre 1999) all'entrata in vigore del quale (25 luglio 2000) hanno cessato di essere validi l'Accordo culturale del 1960 e l'Accordo di collaborazione culturale del 19 dicembre 1991.
  Con riferimento, in particolare, allo studio della lingua italiana nella Federazione russa nel sito web dell'Ambasciata d'Italia a Mosca viene riportato che, quanto al settore universitario, si opera attraverso gli Istituti Italiani di Cultura di Mosca e San Pietroburgo, in ordine ai quali viene segnalato l'incremento dell'affluenza ai corsi di lingua da entrambi offerti, che è passata da 1.100 iscritti nel 2007 a 2.300 nel 2010, 2.870 nel 2013 raggiungendo, nel 2014, quota 3.430.
  Ricorda inoltre che la fase negoziale dell'Accordo ha avuto origine in un Memorandum d'intenti italo-russo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato nel contesto del Vertice bilaterale tenutosi a Roma il 5 novembre 2003. Successivi studi comparati dei sistemi di istruzione, finalizzati all'individuazione dei titoli di livello formativo paragonabili, hanno condotto alla predisposizione di un primo progetto di accordo, elaborato dalla parte russa sulla base delle consultazioni tenutesi a Mosca il 7 e 8 settembre 2005 e formalizzato il 7 aprile 2006; tale versione è stata sottoposta a riscrittura tenendo conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano, finalizzate ad assicurare sia la massima coerenza nella comparazione tra i due sistemi universitari, sia chiarezza ed uniformità nell'uso della terminologia tecnico-giuridica. Un nuovo progetto di accordo, sottoposto alla parte italiana nel novembre 2007, veniva ulteriormente rivisto e inviato all'ambasciata della Federazione russa. La versione definitiva dell'Accordo è stata firmata a Roma, come già ricordato, il 3 dicembre 2009.
  Sottolinea quindi che la ratifica favorirà, in ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei, nonché un'ulteriore diffusione della lingua italiana: in questi ultimi anni si è infatti registrato un significativo incremento dello studio dell'italiano: attualmente vi sono 1.500 studenti russi iscritti nelle nostre università e sono attivi 423 accordi di collaborazione tra università italiane e russe.
  A questo proposito, ricorda l'iniziativa di formazione – attiva da 4 anni – «Studiare in Italia», che si svolge a Mosca, Kazan e a San Pietroburgo e nel cui ambito le università ed i centri di specializzazione del nostro Paese hanno la possibilità di stabilire un contatto diretto col pubblico russo, e gli studenti russi possono confrontarsi contemporaneamente con le più prestigiose istituzioni formative italiane.
  Evidenzia poi che nell'Accordo, al preambolo, che sottolinea il valore della mobilità accademica e dei rapporti interuniversitari bilaterali anche ai fini del consolidamento di uno spazio formativo europeo comune, seguono sei articoli: il primo esplicita la finalità principale dell'Accordo e impegna le parti a scambiarsi l'elenco dei titoli di studio oggetto del riconoscimento legale – elenco che sarebbe bene rendere noto; il secondo riporta la corrispondenza tra i titoli oggetto dell'Accordo, precisando che l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio è di competenza delle singole istituzioni universitarie, che hanno la facoltà di richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o di utilizzare i crediti ottenuti ai fini dell'abbreviazione del periodo di formazione; il terzo estende tale competenza e facoltà alle certificazioni relative ai periodi di studio non completati presso le istituzioni accademiche di una parte, e che si intenda proseguire nelle istituzioni accademiche dell'altra parte; il quarto stabilisce che il possesso Pag. 169dei titoli di studio di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non esime il titolare dall'osservanza dei requisiti di accesso alle istituzioni accademiche né alle eventuali verifiche della conoscenza della lingua ufficiale della parte ricevente; il quinto, sul modello di altri analoghi accordi, istituisce una Commissione mista di esperti incaricata di esaminare e chiarire gli argomenti connessi con l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo e di proporre modifiche al testo in esito ad interventi legislativi nel settore dell'istruzione eventualmente intervenuti in ciascuno degli Stati parte; il sesto stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la sua ratifica (comma 1). L'accordo ha durata di cinque anni ed è rinnovabile automaticamente per termini quinquennali (comma 2). Ciascuna parte può denunciare l'Accordo, con cessazione della validità del medesimo a sei mesi dalla ricezione della notifica in forma scritta (comma 3). I termini di applicabilità delle disposizioni dell'Accordo in caso di cessazione del medesimo sono indicati dal comma 4 del medesimo articolo 6.
  Aggiunge che il disegno di legge A.C. 1924 di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in euro 1.580 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2015 (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che, con riferimento alle spese di missione di cui all'articolo 5 dell'Accordo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede poi che Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2. Il comma 4 dello stesso articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Considerato che la Russia ha già ratificato l'accordo nell'aprile 2010, auspica una rapida approvazione del provvedimento, che si inserisce in un clima di decisa ripresa delle relazioni italo-russe.
  Alla luce delle considerazioni svolte, propone quindi l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Laura COCCIA (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto, assegnato alla III Commissione in sede referente, si inserisce a pieno titolo nell'ambito delle iniziative di politica estera dell'Unione europea, le quali constano di tre fasi: il vicinato; l'accordo di associazione consistente nella cooperazione rafforzata; il negoziato di accessione. Il disegno di legge in esame rientra, pertanto, tra gli accordi di cui al secondo punto indicato, recando la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione che l'Ucraina ha concluso a Bruxelles, il 27 giugno 2014, con l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri.
  Aggiunge che l'Accordo è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione Pag. 170economica fra Unione europea e Ucraina. In riferimento alle finalità, esso si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: a) una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; b) un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; c) forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti; d) la creazione di un DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'Unione europea. Rileva quindi che l'Accordo si inscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Unione europea nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, ossia la Politica europea di vicinato.
  Aggiunge che l'Accordo entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione: al momento risulta ratificato da 16 Stati: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Regno Unito ed Ungheria.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che espone in sintesi, evidenzia gli aspetti di diretta competenza della VII Commissione – che appaiono limitati tenuto conto dell'ampiezza e della natura delle materie in esso trattate – osservando che il testo dello stesso si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli riguardanti: I. definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa; II. assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.
  Rileva che al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti: a) promozione del graduale ravvicinamento tra le parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e nel rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'Ue e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie; b) costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; c) promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; d) creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione; e) potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; f) creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.
  Specifica quindi che il Titolo I (Princìpi generali), composto dagli articoli 2 e 3, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti ed essenziali dell'Accordo, il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Le Parti riconoscono che il reciproco rapporto si fonda sui princìpi dell'economia di mercato e che per il rafforzamento delle relazioni bilaterali sono essenziali Stato di diritto, buon governo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata Pag. 171transnazionale e al terrorismo, promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace. Il Titolo II (Dialogo politico e riforme, associazione politica, cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza) è costituito dagli articoli 4-13. Il Titolo III (Giustizia, libertà e sicurezza) comprende gli articoli 14-24. Il Titolo IV, rubricato Scambi e questioni commerciali, comprende gli articoli da 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Agreement per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.
  Specifica che il predetto Titolo IV si articola in 15 Capi, dei quali appare di diretto interesse per la VII Commissione il Capo 9, in materia di proprietà intellettuale. Questo è composto di tre sezioni: la sezione 1 (articoli 157-160) contenente le disposizioni generali; la sezione 2 (articolata in 7 sottosezioni) (articoli 161-229) recante le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale; la sezione 3 (articolata in 3 sottosezioni) (articoli 230-251) che presenta norme sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
  Rimandando alla lettura dei predetti articoli, segnala che, per quanto concerne la proprietà intellettuale, la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che Unione europea ed Ucraina si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nonché a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale (articolo 157), i brevetti (articolo 219) e le invenzioni biotecnologiche (articolo 221), applicando i trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio di cui all'allegato I-C (Accordo TRIPS); la Convenzione di Berna in materia di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992.
  Aggiunge che il Titolo V dell'Accordo, rubricato Cooperazione economica e settoriale, comprende gli articoli da 337 a 452 ed è suddiviso in 28 Capi e che d'interesse per la VII Commissione appaiono: il Capo 9 (articoli 374-377), in materia di cooperazione scientifica e tecnologica; il Capo 14 (articoli 389-395) concernente la cosiddetta società dell'informazione; il Capo 15 (articoli 396-398) relativo alla politica audiovisiva; il Capo 23 (articoli 430-436) in materia di istruzione, formazione e gioventù; il Capo 24 (articoli 437-440) relativo alla cultura e, infine, il Capo 25 (articoli 441 e 442) relativo alla cooperazione in materia di sport e attività fisica. Rimando anche qui ai singoli articoli.
  Rileva inoltre che il Titolo VI (articoli 453-459) concerne la cooperazione finanziaria e le disposizioni antifrode e che il Titolo VII (articoli 460-486) reca le disposizioni istituzionali, generali e contiene le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina. Ricorda, in particolare, l'articolo 467 che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri dei rispettivi Parlamenti e l'articolo 481 che prevede che l'Accordo abbia durata illimitata ed entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari del provvedimento, derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in 9.680 euro annui a decorrere dall'anno 2016 (spese non imputabili ad attività connesse alla competenza della VII Commissione) ai quali si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell'articolo 3, disciplina, in particolare, la consueta Pag. 172clausola di salvaguardia per la copertura di oneri che dovessero discostarsi da quelli preventivati.
  Ricorda, poi, che la relazione tecnica annessa al provvedimento chiarisce, in via preliminare, che il funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo stesso, garantite da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea – con particolare riferimento alle spese di missione – sarà assicurato da risorse che gravano sul bilancio comunitario. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Formula quindi la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

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