CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, osserva come il decreto-legge in esame rechi disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. La Commissione giustizia è chiamata ad esprimersi sulle disposizioni sanzionatorie.
  In particolare, l'articolo 2, che contiene disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, al comma 3 prevede delle sanzioni. Pag. 28
  Tale comma interviene per dare attuazione a quanto segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'opportunità di aumentare, per rendere maggiormente dissuasivi i comportamenti illeciti, l'entità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Vengono, a tal fine, modificati i commi 5 e 6 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012. aumentando: a) le sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti la forma scritta e l'indicazione della durata, delle quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento (comma 1 articolo 62). La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui minimo passa da 516 a 1.000 euro ed il cui massimo passa da 20.000 a 40.000 (lett. A), che modifica il comma 5 dell'articolo 62); b) le sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi a condotte commerciali sleali (comma 2 dell'articolo 62) modificate in modo che il minimo non sia più 516 euro ma 3.000 euro ed il massimo preveda una sanzione di 50.000 euro al posto degli attuali 3.000 euro (lett. b).
  Nota che le violazioni cui sembra far riferimento la norma paiono essere quelle introdotte dal comma 2 dell'articolo in esame, che non è formulato come novella all'articolo 62. Una volta convertito il decreto-legge, potrebbe risultare particolarmente difficile porre in relazione quanto disposto dalla lettera d), che modifica il comma 9 dell'articolo 62, e quanto disposto dal comma 2 che manterrebbe come riferimento normativo il decreto-legge in esame.
  Altre disposizioni sanzionatorie si trovano al comma 6 dell'articolo 3 che ha per oggetto disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo.
  L'articolo 3 detta disposizioni per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali.
  Il comma 1 interviene sulle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero caseario, prevedendo che per il loro riconoscimento è sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore.
  Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento può riguardare una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero-caseario (o comunque una per ciascun prodotto o gruppi di prodotti del medesimo settore).
  Il comma 3 prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole valevoli erga omnes anche se non sono membri della stessa organizzazione. Tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera; gli stessi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
  Il comma 4 prevede che, per un periodo limitato, può essere disposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale interessata che abbia ottenuto il riconoscimento, l'estensione delle regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche, salvo che lo statuto disponga percentuali più elevate. Il Ministero ha due mesi di tempo per decidere sulla domanda (tre mesi nel caso in cui di presunzione dei requisiti di rappresentatività per mancata manifesta opposizione delle organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici); in mancanza di decisione espressa la domanda si intende rigettata.
  Il comma 5 prevede che per decidere sulla richiesta di estensione delle regole, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività che saranno valutati dal Pag. 29Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera (non risulta, in tal caso, chiaro il riferimento a ciascuna filiera poiché le disposizioni sembrano riguardare esclusivamente la filiera del latte), tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali si quali è destinata applicarsi la regola dell'estensione. Il comma 6 ribadisce l'estensione erga omnes (a tutti gli operatori del settore) delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale secondo le modalità previste nei commi precedenti, prevedendo che in caso di violazione l'operatore economico è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. L'entità della sanzione sarà calcolata tenendo conto del valore dei contratti stipulati. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari è incaricato della vigilanza delle disposizioni in esame e dell'irrogazione delle sanzioni. Gli introiti delle sanzioni saranno destinati a finanziare iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Atto n. 166.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, osserva come lo schema di decreto legislativo sia finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, consentendo al Governo di adottare le norme necessarie per il recepimento, nel diritto interno, della decisione quadro 20061783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
  Si tratta, quindi, di un ulteriore passo in avanti nell'ambito del reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali di Stati membri dell'Unione. Nel caso specifico si affronta il principio del reciproco riconoscimento nella materia delle «decisioni di confisca», secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2 paragrafo 1 lettera c) della decisione quadro) per il quale «la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene».
  Come è espressamente sottolineato nella relazione di accompagnamento allo schema in esame, «tale precisazione costituisce strumento indispensabile per orientare l'interprete nella comprensione dello schema e, soprattutto, degli ulteriori provvedimento comunitari in materia di confisca, blocco e sequestro recepiti o non ancora attuati nel nostro ordinamento».
  Ricorda che il tema della cooperazione giudiziaria è complessivamente affrontato Pag. 30anche dalla proposta di legge 1460-A, approvata ieri dall'Assemblea, concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione». In particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), nel delegare il Governo a riformare il libro XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere) del codice di procedura penale, fa riferimento al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere. Lo stesso articolo prevede poi principi e criteri direttivi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero (lett. c) e in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea (lett. d). Occorrerà verificare come questo principio si intersechi con il provvedimento in esame.
  Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, questo è costituito da 17 articoli, si compone di quattro capi: il capo I (articoli 1 e 2), dedicato alle disposizioni generali; il capo II (articoli da 3 a 9), relativo alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri stati membri; il capo III (articoli da 10 a 12), concernente la materia della esecuzione di decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri; il capo IV (articoli da 13 a 17), contenente le disposizioni finali.
  L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e le definizioni, dando attuazione, nell'ordinamento interno, alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione quadro. In particolare, vengono stabilite le nozioni «decisione di confisca», «bene» e «provento». Con riferimento alla nozione di «decisione di confisca» si precisa che per questa intende un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni (articolo 9 comma 1 lettera c) della legge di delegazione europea).
  L'articolo 2 designa le autorità competenti, individuando: nel Ministro della giustizia il responsabile della ricezione e della trasmissione delle decisioni di confisca e di ogni informazione pertinente. L'intervento del Ministro non è obbligatorio ma eventuale, potendo le autorità giudiziarie agire direttamente, senza intermediazione, con il solo obbligo di informare l'autorità di governo «anche a fini statistici». La disposizione dà così attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere e), f) e g) della delega; nella Corte d'appello territorialmente competente (individuata dal successivo articolo 4), l'autorità preposta agli adempimenti esecutivi nella procedura passiva, ovvero quanto una decisione di confisca deve essere riconosciuta e eseguita in Italia; la Corte d'appello può ricevere la decisione direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, dovendo in entrambi i casi provvedere «senza indugio». La Corte competente è quella del luogo dove si trovano i beni da confiscare, ovvero quella del luogo ove l'interessato dispone di beni o di un reddito; nel pubblico ministero competente (individuato dal successivo articolo 10), l'autorità preposta, nella procedura attiva, a trasmettere ad altro Stato membro la decisione di confisca da eseguire sul suo territorio; il PM trasmetterà la decisione e il certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione.
  Il Capo II disciplina la procedura passiva, ovvero la procedura che devono seguire le autorità italiane quando una decisione di confisca è emessa da altro Stato Pag. 31membro e deve essere eseguita in Italia. L'articolo 3, in particolare, riporta l'elenco dei reati per i quali le autorità italiane non devono verificare la doppia incriminabilità, ma solo accertare che il reato per il quale si procede sia punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni nello Stato che richiede la misura. L'elenco, come richiesto dalla norma di delega, è mutuato da quello contenuto nell'articolo 6 della decisione quadro (v. sopra). In tutti gli altri casi la Corte d'appello dovrà verificare che i fatti per i quali si procede all'estero siano qualificati come reati anche nel nostro ordinamento, salva l'eccezione – richiesta dalla norma di delega – per le condotte in materia di tasse, imposte o dogana, rispetto alle quali anche l'assenza di una disciplina italiana analoga non pregiudica l'esecuzione della decisione di confisca. L'articolo 4 chiarisce che la Corte d'appello competente è quella: del luogo dove si trovano i beni da confiscare, o in alternativa del luogo ove l'interessato dispone di beni o di un reddito, o in alternativa del luogo ove l'interessato risiede (o ha la propria sede sociale), o in alternativa del luogo ove si trova il bene di maggior valore, in caso di beni dislocati in diverse zone, o in alternativa di Roma, se è impossibile determinare la Corte d'appello competente in base ai suddetti criteri. Se dell'esecuzione è investita una Corte d'appello incompetente, questa dovrà rilevare la propria incompetenza e trasmettere gli atti alla Corte competente, dandone informazione all'autorità di emissione ad al Ministro della giustizia. Questa disposizione dà attuazione alla lettera h) della norma di delega.
  L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento della decisione e la sua esecuzione. In particolare, la disposizione prevede l'applicazione del rito camerale in Corte d'appello e che la sentenza di riconoscimento sia poi trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la stessa Corte. Quando la confisca abbia ad oggetto beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale, nel procedimento deve essere coinvolto anche il Ministro dei beni e delle attività culturali.
  L'articolo 6 disciplina i casi in cui la Corte d'appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca. Lo schema di decreto legislativo riprende i contenuti della legge delega (in particolare le ipotesi disciplinate dalla lett. n), ai quali aggiunge il rifiuto quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca. Si segnala, inoltre, che l'ipotesi di rifiuto per mancata partecipazione dell'interessato al procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, pur non previsto dalla legge delega, è prevista, con formulazione pressoché identica, dall'articolo 8 della decisione quadro. L'articolo 7, in attuazione del principio di delega di cui alla lettera p), individua i motivi che giustificano un rinvio dell'esecuzione della confisca: il provvedimento è stato impugnato in Cassazione; il bene è già oggetto di confisca in Italia; l'esecuzione potrebbe pregiudicare un procedimento penale in corso (rinvio per max 6 mesi); la confisca riguarda una somma di denaro che, per la simultanea esecuzione in più Stati, potrebbe superare il valore da confiscare. Il mezzo di impugnazione della sentenza con la quale la Corte d'appello riconosce la decisione di confisca e dispone di darle esecuzione è individuato dall'articolo 8 nel ricorso per cassazione. Possono promuoverlo, entro 10 giorni dalla sentenza, il procuratore generale presso la Corte d'appello, l'interessato e il terzo intestatario dei beni da confiscare. Tra i motivi di impugnazione, in ottemperanza alla lettera m) della delega, non può essere incluso il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione della confisca; la Suprema Corte deve decidere entro 30 giorni. A chiusura di questo capo, l'articolo 9 disciplina il concorso di decisioni di confisca in attuazione dell'articolo 11 della decisione quadro, rimettendo alla Corte d'appello la decisione su quale richiesta Pag. 32eseguire, tendendo conto della gravità del reato, del luogo di commissione e delle date delle rispettive decisioni.
  Il Capo III disciplina la procedura attiva, ovvero le modalità attraverso le quali le autorità italiane possono chiedere alle autorità di altro Stato UE di riconoscere ed eseguire la decisione di confisca italiana. Il potere di chiedere il riconoscimento è attribuito dall'articolo 10 al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione o presso il tribunale competente per la misura di prevenzione patrimoniale. Sarà il PM a trasmettere – direttamente o attraverso il Ministro della giustizia – all'autorità dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato; gli articoli 11 e 12 risolvono il problema dell'individuazione dello Stato competente distinguendo a seconda che si debbano apprendere beni specifici o somme di denaro; ricorrendo anche al criterio della residenza abituale del soggetto contro il quale si agisce; disciplinando l'ipotesi di richiesta rivolta a più Stati. Il Capo IV detta le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 13 individua le norme applicabili, che vengono individuate, per quanto non espressamente disciplinato dallo schema di decreto, nel codice di procedura penale. L'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei beni confiscati in Italia sulla base di una decisione di confisca adottata da altro Stato UE (procedura passiva), in attuazione dell'articolo 16 della decisione quadro, prevedendo che: se è recuperata una somma di denaro pari o inferiore a 10 mla euro, la stessa sia interamente versata al Fondo Unico Giustizia (FUG); se è recuperata una somma superiore a 10 mila euro, il 50 per cento sia versato al FUG e la restante metà sia restituita allo Stato di emissione; se è confiscato un bene (mobile o immobile), i proventi della relativa vendita siano versati integralmente al FUG – se la somma ricavata non supera i 10 mila euro) – o ripartiti tra FUG e Stato di emissione – per somme più elevate; se è confiscato un bene che non può essere venduto né trasferito, e comunque un bene aggredito con l'applicazione di poteri estesi di confisca (che consentono la confisca di beni di un soggetto condannato, sul presupposto che essi rappresentino in qualche modo il provento di un'attività illecita), si applicano le disposizioni del Codice antimafia sull'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni confiscati. In base all'ultimo comma dello schema, l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.
  L'articolo 15 riguarda il risarcimento dovuto dallo Stato italiano a seguito dell'esecuzione di una decisione di confisca proveniente da altro Stato UE. La disposizione – analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 della decisione quadro – prevede che la restituzione delle somme versate dall'Italia a titolo di risarcimento sia richiesta dal Ministro della Giustizia allo Stato di emissione, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente allo Stato italiano quale Stato di esecuzione. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono al Fondo Unico Giustizia. Infine, l'articolo 16 salvaguarda eventuali accordi già conclusi tra il nostro Paese e gli altri Stati membri, se riconducibili agli obiettivi della decisione quadro, e l'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.45.

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Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore, onorevole Verini, ha presentato un emendamento (vedi allegato 2).

  Walter VERINI (PD), relatore, illustra il suo emendamento facendo presente che non nasce da qualche particolare e specifico episodio, come paventato da qualcuno, essendo volto piuttosto a venire incontro ad istanze sollevate dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa in termini generali. Si tratta, in particolare, di qualificare come privilegiato il credito, nei confronti della testata giornalista fallita, di colui che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, ha provveduto al pagamento in favore del danneggiato. Si evitano o almeno riducono delle conseguenze gravissime a danno dei giornalisti derivanti dal fallimento della testata Chiede ai gruppi ed al Governo di valutare l'emendamento non solamente sotto il profilo del merito, che a lui sembra incontestabile, ma anche in relazione alla sua formulazione tecnica.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime una serie di perplessità in primo luogo di natura tecnica e sistematica, ritenendo che la disposizione oggetto dell'emendamento dovrebbe essere inserita eventualmente nel codice civile, anziché costituire una norma a sé stante di una legge speciale.
  Sul merito rileva che non è assolutamente condivisibile, qualora si intendesse approvare una disposizione del genere, limitarla ai soli direttori escludendo gli altri giornalisti.
  Inoltre a suo parere, al contrario di quanto previsto nell'emendamento, non si può assolutamente prevedere che la disposizione si applica anche alle procedure in corso.
  Ritiene che si dovrebbe sempre evitare di approvare disposizioni ad personam sia che siano a favore del direttore dell'Unità sia che favoriscano il Presidente del Consiglio.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che in realtà l'emendamento distribuito in seduta ai deputati contiene un errore materiale di battitura laddove non contiene il riferimento anche ai giornalisti oltre che ai direttori responsabili.

  Donatella FERRANTI, presidente, prende atto della precisazione del relatore, e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta) a martedì 9 giugno, alle ore 10. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, in materia di omicidio.
C. 1565 Bianconi.

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