CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 51/2015 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guido GALPERTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo che si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1° aprile 2014-31 marzo 2015).
  È richiesta la prestazione da parte del produttore di fideiussione bancaria a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Le domande per accedere alla rateizzazione devono essere presentate ad Agea entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, che per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute ai sensi della normativa vigente, è ammessa la compensazione anche a favore delle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile; al comma 2, che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possono avere durata inferiore ai 12 mesi e che ISMEA è chiamata ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo; al comma 3, l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 che ha regolato i rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari (obbligo di Pag. 97forma scritta, indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna), vietando comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale. Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; e vengono fatti confluire gli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.
  L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).
  Il comma 1 prevede che può essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero-caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 20 per cento. Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. I requisiti sono quelli stabiliti dalla normativa europea. Può essere riconosciuta una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore. Qualora vengano presentate più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. È possibile da parte delle organizzazioni interprofessionali associare, con funzione consultiva, le organizzazioni che rappresentano i consumatori, gli imprenditori ed i lavoratori agricoli, anche al fine di acquisire un parere sugli atti vincolanti che le stesse organizzazioni possono adottare. Il comma 3 autorizza le OI a chiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, valevoli anche per coloro che non sono iscritti ma ai quali si applicano le regole valevoli erga omnes, di cui al comma successivo. Tali contributi non hanno natura di prelievo fiscale e sono regolati dalle norme del diritto privato. Il comma 4 prevede che, secondo quanto disposto dal nuovo regolamento europeo n. 1308 del 2013, sia possibile richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dall'OI siano estese anche ai non iscritti. Tali regole devono essere state adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime si applicano. Il comma 5 dispone che, per concedere l'applicabilità erga omnes delle regole adottate dalle OI, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente; sono presunti se la regola oggetto di richiesta di estensione non riscontra l'opposizione di altre organizzazioni; in tal caso esse devono dimostrare di rappresentare più di un terzo degli operatori economici. Il comma 6 dispone che in caso di violazione delle disposizioni in esame si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, definita in ragione del valore dei contratti stipulati. Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, carni, uova); in tal caso l'OI deve avere una rappresentatività pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore. Il comma 8 dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra OI dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.
  L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. La copertura finanziaria è disposta riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.
  L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi Pag. 98compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile e per il ripristino delle strutture aziendali; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza). Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.
  L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. Per il futuro, le politiche in materia di servizi idrici per l'agricoltura vengano gestite dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 7 reca, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.
  Osserva che, per quanto riguarda le quote latte, la finalità delle disposizioni in esame è di accompagnare l'uscita delle imprese agricole da un regime protetto a una liberalizzazione del settore. Le misure previste, peraltro, sono condivise dalle imprese interessate, ma generalmente contrastate dall'industria agroalimentare.
  Si riserva di quindi di presentare nella giornata di domani la sua proposta di parere, dichiarando sin d'ora la propria disponibilità ad accogliere eventuali contributi dei colleghi.

  Luigi TARANTO (PD) osserva che, come già anticipato dal relatore, le disposizioni in esame sono volte a prevedere un sistema di transizione alla liberalizzazione del sistema delle quote latte. Tuttavia, all'articolo 2 manca un esplicito riferimento al carattere di transitorietà delle disposizioni in esame. Al comma 2 dell'articolo 2 vi è infatti la disposizione che prevede la durata minima del contratto in 12 mesi, ma non ne è esplicitamente prevista la durata transitoria. Ritiene che la disposizione abbia un evidente impatto sull'autonomina contrattuale dei soggetti interessati. La norma, peraltro, è sottoposta a una preventiva notifica in sede comunitaria. Medesima considerazione può essere fatta per la disposizione recata dall'articolo 2, comma 3, in relazione all'elaborazione di Ismea su base mensile del costo medio di produzione del latte crudo. Ricorda che l'Autorità antitrust ha avuto modo di sottolineare quanto sia ardua questa operazione che, in via di principio, introduce elementi lesivi di un corretto sviluppo della concorrenza, tant’è che – come ha rilevato la medesima Autorità – tutto ciò può apparire plausibile all'interno di un corretto meccanismo di transizione che non sembra essere esplicitamente previsto nel provvedimento in esame.
  Con riferimento all'articolo 3, rileva che vi è una straordinaria intensificazione dell'apparato sanzionatorio non soltanto con riferimento alla filiera del latte, ma all'intero spettro delle attività agroalimentari. Riterrebbe pertanto necessario proporre alla Commissione di merito una riflessione circa l'opportunità di un equilibrato temperamento dell'inasprimento delle sanzioni. Ritiene tuttavia più preoccupanti le disposizioni recate dall'articolo 2 ai commi 2 e 3.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 giugno 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.