CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
C. 1460-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e che il provvedimento reca, inoltre, una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione medesima, una delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniere) e modifiche alle norme in materia di estradizione per l'estero, con particolare riferimento al termine per la consegna e alla durata massima delle misure coercitive.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 30 della Convenzione e agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, recanti Ratifica della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, rileva che andrebbe acquisita una stima degli effetti finanziari delle norme della Convenzione, nonché l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.
  In merito all'articolo 3 della proposta di legge, recante Delega in materia di cooperazione giudiziaria per l'attuazione della Convenzione, considerato che gran parte dei criteri direttivi previsti dall'articolo in esame riguardano materie analoghe a quelle disciplinate dalle norme della Convenzione in precedenza richiamate, ribadisce quanto già osservato circa la necessità di acquisire una stima degli effetti finanziari di tali previsioni nonché l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.
  Con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 della proposta di legge, recante Delega al Governo in materia di estradizione, prende atto che – secondo quanto previsto dal testo e ribadito dalla relazione tecnica – agli eventuali effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 4 in esame si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia apprestando le necessarie risorse finanziarie nell'ambito dei medesimi decreti legislativi ovvero nell'ambito di appositi provvedimenti legislativi che dovrebbero entrare in vigore preliminarmente o contestualmente alle norme che comportano nuovi o maggiori oneri. Tale metodologia viene adottata, come sottolineato dalla relazione tecnica, tenuto conto della complessità della materia trattata. Ciò premesso, rileva che la stessa relazione tecnica evidenzia la possibilità di utilizzare, per il finanziamento delle attività previste dal medesimo articolo 4, le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per la copertura delle leggi di ratifica, già in vigore, in materia di assistenza giudiziaria. Appare utile chiarire se tali disponibilità siano ritenute sufficienti per assicurare il finanziamento delle attività e degli adempimenti previsti dall'articolo 4. Infatti, dal punto di vista applicativo le previsioni contenute nell'articolo 4 appaiono di portata generale, mentre le richiamate leggi di ratifica attengono a specifici rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Stati firmatari.Pag. 35
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che la Convenzione oggetto della presente ratifica appare suscettibile di produrre i propri effetti, ai sensi dell'articolo 27 della stessa, a prescindere dall'esercizio della delega di cui all'articolo 3 del provvedimento. Ciò posto, ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che la Convenzione non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potendosi rinviare la verifica in merito alla neutralità finanziaria della Convenzione esclusivamente all'atto dell'adozione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3. Nel caso in cui venga resa tale assicurazione, si dovrebbe comunque estendere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, anche all'attuazione della Convenzione in esame e alla connessa delega legislativa, di cui all'articolo 3.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia (vedi allegato 1), illustrandone il contenuto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C.1460 e abb.-A, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione;
   premesso che:
    la Convenzione oggetto della presente ratifica appare suscettibile di produrre i propri effetti, ai sensi dell'articolo 27 della stessa, a prescindere dall'esercizio della delega di cui all'articolo 3 del provvedimento;
    sotto il profilo finanziario, appare pertanto necessario verificare che l'attuazione della Convenzione non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potendosi rinviare tale verifica esclusivamente all'atto dell'adozione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui si assicura che:
    fin dalla entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione in esame, di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, gli adempimenti ad essa connessi potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività in materia di cooperazione giudiziaria, che già istituzionalmente vengono svolte da questa amministrazione;
    dall'esercizio della delega per la compiuta attuazione della Convenzione, di cui all'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
    rilevata pertanto la necessità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, anche all'attuazione della Convenzione in esame, e alla connessa delega legislativa, di cui all'articolo 3, estendendola prudenzialmente all'intero aggregato della pubblica amministrazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti,;
   All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede Pag. 36mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. In relazione alle proposte emendative contenute in detto fascicolo, propone di esprimere nulla osta in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe.
C. 1335-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo nella seduta del 19 maggio 2015, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda, inoltre, che, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha in quella sede disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento. Rammenta, altresì, che la Commissione giustizia, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha tuttavia concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 19 maggio 2015, senza apportare ad esso ulteriori modifiche. Nel precisare che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 19 maggio 2015.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal Ministero della giustizia e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), contenente i chiarimenti in ordine alle richieste formulate dal relatore nella citata seduta del 19 maggio scorso.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1335 e abb.-A, recante Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il compimento, con modalità telematiche, delle attività processuali introdotte dall'articolo 2, nonché la predisposizione delle conseguenti modifiche dei sistemi informativi richiamate all'articolo 5, comma 1, potranno aver luogo nell'ambito Pag. 37delle ordinarie risorse attualmente disponibili sui capitoli 1501 e 7203 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per altro recentemente integrati per complessivi 19,5 milioni di euro, con decreto del Ministro della giustizia del 12 maggio 2015, attraverso la ripartizione delle risorse rivenienti dal Fondo unico giustizia;
    ulteriori eventuali esigenze finanziarie potranno essere soddisfatte nell'ambito del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, previsto all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, che stanzia risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare anche al completamento del processo telematico;
    le disposizioni in materia di proponibilità della domanda davanti alle sezioni specializzate in materia d'impresa non sono suscettibili di determinare effetti negativi, anche dal punto di vista dell'organizzazione degli uffici giudiziari interessati, già disciplinati dalla norma istitutiva del tribunale delle imprese di cui al decreto-legge n. 1 del 2012;
    il possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato, prevista all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, la cui misura è raddoppiata, potrebbe determinare effetti di maggior gettito per l'erario, sebbene allo stato non ancora quantificabile,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, comunica che, nella giornata odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Riguardo alle proposte emendative contenute in detto fascicolo sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Colletti 1.153, volta a prevedere l'esperibilità dell'azione di classe anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   Colletti 1.0150, volta ad escludere le azioni di classe dall'applicazione della vigente disposizione secondo cui il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la neutralità finanziaria della proposta emendativa, considerato che, trattandosi di nuove fattispecie di azioni giurisdizionali, l'articolo aggiuntivo in esame dovrebbe comportare una mera rinuncia a maggior gettito;
   Santelli 2.06, volta ad abrogare il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 198 del 2009, ai sensi del quale il ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti, posti in essere dai citati soggetti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Santelli 2.010, volta ad abrogare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 198 del 2009, ai sensi del quale la concreta applicazione del citato decreto legislativo, in materia di ricorso per l'efficienza delle Pag. 38pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, nei confronti dei predetti soggetti, è determinata, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ferma rimanendo la necessità di acquisire comunque l'avviso del Governo, propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 1.153 e Santelli 2.06 e 2.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, invece, nulla osta sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.0150, posto che la citata proposta emendativa comporta una rinuncia ad un maggior gettito non scontato nei tendenziali di finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Vincenzo CASO (M5S) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario formulato sull'emendamento Colletti 1.153, alla luce del fatto che l'esperibilità dell'azione di classe anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni potrebbe determinare l'assunzione da parte di queste ultime di condotte maggiormente responsabili ed efficienti nei confronti dei cittadini, tali da comportare un significativo beneficio anche sotto il profilo dei costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni medesime.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, pur riconoscendo la bontà politica sottesa alla formulazione dell'emendamento Colletti 1.153, ricorda che in occasione dell'esame in sede consultiva dei provvedimenti presso la Commissione bilancio il Governo è tenuto a pronunciarsi esclusivamente sulle implicazioni di carattere finanziario degli stessi. Ciò premesso, conferma il parere contrario sull'emendamento Colletti 1.153, in quanto evidentemente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Laura CASTELLI (M5S) ritiene che gli obiettivi perseguiti dall'emendamento Colletti 1.153, in quanto concernenti il riconoscimento di un giusto diritto in capo ai cittadini, meriterebbero comunque di essere accolti, all'uopo prevedendo lo stanziamento di specifiche risorse ovvero l'istituzione di appositi fondi.

  Bruno TABACCI (PI-CD) concorda con il sottosegretario Baretta circa i limiti ben definiti entro i quali la Commissione bilancio è tenuta ad esercitare le proprie specifiche competenze nel corso dell'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, nel convenire con la considerazione da ultimo richiamata dal deputato Tabacci, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.153 e sugli articoli aggiuntivi 2.06 e 2.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
C. 1092-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 gennaio 2015, che in tale occasione ha sul medesimo espresso parere favorevole. Avverte, inoltre, che, avendo in data 4 febbraio 2015 la Commissione di merito concluso l'esame del provvedimento senza apportare allo stesso alcuna modifica, rimane fermo il parere favorevole già espresso sul testo del provvedimento nella menzionata seduta del 20 gennaio 2015.
  Comunica, quindi, che nella giornata odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative in esso contenute, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Luigi Gallo 1.1, 1.3, 1.2 e 1.6, volte a prevedere che gli oneri del provvedimento si producano in anni pari, mentre l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono riferite ad anni dispari;
   Luigi Gallo 1.7, 1.8 e 1.9, che posticipano la data nella quale verrà concesso il contributo straordinario una tantum, senza adeguare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria recate dall'articolo 4;
   Luigi Gallo 4.1, modifica l'autorizzazione di spesa e la conseguente copertura degli oneri del provvedimento, fissandole a decorrere dal 2020, senza tuttavia modificare l'articolo 1, dal quale discendono oneri a partire dal 2015.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Su tale ultimo punto, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
Nuovo testo C. 1899.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione in sede referente, reca una modifica all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale e non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli da 1 a 3, che disciplinano i certificati di credito fiscale per interventi di ristrutturazione, ritiene che, in merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a consentire una verifica della congruità dell'onere complessivo indicato dall'articolo 3. A suo giudizio, tali informazioni dovrebbero riguardare, in particolare, i seguenti profili:
   la procedura in esame – che permette ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale – potrebbe determinare effetti negativi di gettito per le ipotesi in cui, in base alla legislazione vigente, i contribuenti non fruiscano della detrazione fiscale, non avendo «capienza» ai fini IRPEF. Infatti, il comma 5 dell'articolo 1, capoverso «Articolo 16-ter», prevede espressamente la possibilità per i soggetti che nell'anno precedente risultino privi di capienza fiscale di «richiedere un unico certificato a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro». In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo;
   con riferimento, invece, ai soggetti che in base alla normativa vigente risulterebbero «capienti», le disposizioni possono considerarsi prive di effetti finanziari nel caso in cui non vengano modificati la misura e i termini per la fruizione del beneficio previste dal comma 7 dell'articolo 16-bis del TUIR, nel testo vigente (dieci rate annuali di pari importo). In proposito rileva che tali modalità temporali vengono espressamente richiamate con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di credito da parte del soggetto scontante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto con riferimento ai soggetti «capienti» la proposta non sembrerebbe determinare effetti di gettito. Anche a tal proposito considera peraltro utile acquisire una conferma dal Governo;
   con riferimento all'istituzione di un registro da parte dell'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso «Articolo 16-ter», comma 2, in assenza di un'espressa clausola di neutralità finanziaria che chiarisca che agli oneri derivanti dall'istituzione e tenuta del registro medesimo si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene che andrebbe chiarito se le esigenze di spesa connesse all'istituzione del registro risultino considerate nell'ambito della stima dell'onere complessivo indicato dall'articolo 3.

  Considera altresì opportuno un chiarimento circa la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso «Articolo 16-ter», commi 10 e 11, che, da un lato, prevede la mancata iscrizione di specifiche componenti positive di reddito connesse alle operazioni di sconto, e, dall'altro, dispone in merito alla non deducibilità degli interessi passivi afferenti alle medesime operazioni. Andrebbero in proposito esplicitati i relativi effetti di gettito rispetto alla vigente normativa.
  Ritiene opportuno inoltre acquisire la valutazione del Governo riguardo agli eventuali riflessi della procedura prevista sulla base dei criteri di contabilità europea, con particolare riferimento ai rapporti tra i soggetti scontanti creditori – istituti bancari o intermediari finanziari – e l'Agenzia delle Entrate.
  Infine, per quanto attiene alla disposizione di copertura di cui all'articolo 3, comma 2, che fa riferimento alle maggiori Pag. 41entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'imposta di bollo, rileva che la stima sembrerebbe in linea con le quantificazioni riportate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2014. In proposito, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, rileva che gli oneri derivanti dall'introduzione dei certificati di credito fiscale quale nuova modalità di godimento delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, poiché non appaiono delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso, segnala l'opportunità di riformulare la norma di copertura finanziaria nel senso di indicare che gli oneri sono «valutati in» anziché «pari a», come attualmente stabilito dal testo in esame. Sul punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Ritiene inoltre opportuno integrare l'articolo 3, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
  In merito all'articolo 4, che riguarda la deducibilità del costo degli impianti fotovoltaici, rileva che la disposizione, rendendo deducibile il costo sostenuto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto, appare suscettibile di determinare effetti finanziari, non considerati dalla disposizione di copertura qualora gli impianti in questione possano essere qualificati anche come beni immobili. Sul punto ritiene opportuno quindi acquisire dati ed elementi di valutazione del Governo.
  Considera, inoltre, opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ad eventuali riflessi finanziari anche con riferimento alle modifiche relative agli obblighi di iscrizione al catasto per gli impianti fotovoltaici.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD), considerata la rilevanza, anche sotto lo specifico profilo finanziario, delle questioni affrontate dal testo in esame nonché l'ampiezza dei rilievi testé formulati dal relatore, ritiene necessaria la predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di una apposita relazione tecnica sul provvedimento.

  Girolamo PISANO (M5S) osserva come sul provvedimento in esame siano già stati acquisiti nel corso dell'esame presso la Commissione di merito elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate, anche per quel che concerne le implicazioni di carattere finanziario. Segnala, inoltre, come le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in sede referente attengano essenzialmente ad aspetti di carattere procedurale, come tali ininfluenti ai fini della quantificazione degli oneri e della individuazione della relativa copertura finanziaria. Con specifico riferimento alla quantificazione degli oneri, precisa che alla stessa si è proceduto utilizzando parametri e stime analoghi a quelli già impiegati, anche ad opera del Governo, in occasione del varo di provvedimenti che in passato hanno istituito o prorogato misure volte a consentire, a vario titolo, la detrazione fiscale delle spese connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Osserva, altresì, come la previsione di un certificato di credito fiscale, nei termini prospettati dal provvedimento, risulta accompagnata da un insieme di garanzie e delimitata entro limiti ben circoscritti, rappresentati ad esempio dalla necessità che il beneficiario del certificato di credito disponga di una «capienza» pari ad almeno un decimo dell'importo complessivamente agevolato ovvero dalla possibilità per l'Agenzia delle entrate di rivalersi sul soggetto che abbia beneficiato del suddetto certificato, ciò anche al fine di scoraggiare il compimento di illeciti. Evidenzia quindi la portata del tutto positiva del provvedimento, che è sostanzialmente finalizzato all'introduzione di incentivi in favore della Pag. 42ripresa dell'economia reale del Paese. Auspica, pertanto, che la Commissione bilancio possa svolgere sulle problematiche recate dal testo una discussione quanto più possibile approfondita.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ricordare come la materia recata dal provvedimento sia stata più volte oggetto in passato di ampia discussione nonché di specifici interventi normativi, assicura che su tale tematica vi è da parte del Governo un atteggiamento di sostanziale apertura e favore, che tuttavia non può prescindere da talune oggettive difficoltà di ordine giuridico, connesse anche all'attuale quadro normativo europeo. In tale contesto, ritiene che la richiesta da lui in precedenza avanzata di acquisire sul provvedimento una specifica relazione tecnica derivi dalla constatazione che le disposizioni recate dal provvedimento medesimo necessitano di una previa, positiva verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, laddove in mancanza di tale fondamentale elemento non sarebbe possibile pervenire all'espressione da parte del Governo di un parere favorevole sul testo del provvedimento stesso, ciò tanto più in considerazione del fatto che gli elementi istruttori acquisiti nel corso dell'esame presso la Commissione di merito non appaiono sufficienti a risolvere le criticità tuttora esistenti dal punto di vista finanziario nonché i profili di legittimità giuridica dell'intervento prospettato.

  Girolamo PISANO (M5S), pur nella consapevolezza che il problema centrale attenga alla revisione delle attuali regole europee di contabilizzazione del debito pubblico, auspica che il Governo possa farsi da tramite presso le istituzioni comunitarie affinché anche tale specifica questione costituisca oggetto di rinnovata riflessione.

  Maino MARCHI (PD), relatore, manifesta apprezzamento nei confronti del provvedimento, invitando ad approfondirne l'esame facendo tesoro di quanto emerso nel corso dell’iter presso la Commissione finanze. Riguardo alle problematiche connesse alle regole europee in materia di contabilizzazione del debito pubblico, sottolinea come tali regole potrebbero costituire un serio impedimento all'approvazione della proposta in esame, come emerso anche in relazione ad altri provvedimenti esaminati dalla Commissione bilancio. Concorda infine con il rappresentante del Governo in merito all'opportunità di richiedere una relazione tecnica.

  La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera pertanto la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di dieci giorni.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nel rilevare preliminarmente la rilevanza del provvedimento in titolo, volto tra l'altro ad assicurare un sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, comprese anche quelle ricadenti nel territorio della regione Toscana, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante norme urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.Pag. 43
  Con riferimento all'articolo 1, recante rateizzazione del prelievo supplementare sul latte bovino, osserva che il nuovo utilizzo – previsto dal comma 5 – del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie appare suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente per le risorse del medesimo Fondo. Tale effetto di accelerazione sembrerebbe desumibile dal meccanismo di finanziamento previsto dal testo, posto in relazione con la normativa vigente in materia di pagamenti della politica agricola comune (PAC). Infatti, per compensare i minori versamenti del prelievo dovuto dall'Italia, conseguenti alle rateizzazioni in esame, la Commissione europea pratica una equivalente decurtazione delle quote del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) destinate all'Italia. L'AGEA, tuttavia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, provvede ugualmente ai pagamenti dovuti per la PAC e, a tal fine, fa ricorso alle anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Quest'ultimo sarà successivamente reintegrato, dalla stessa AGEA, utilizzando i versamenti dovuti dai produttori alle scadenze previste dal testo (settembre 2016 e settembre 2017). In sintesi, mentre l'esborso a copertura degli oneri, ossia l'anticipazione a valere sulle risorse del Fondo, avverrebbe nel 2015, la reintegrazione delle risorse anticipate avverrebbe alle scadenze previste dal testo per la rateizzazione, ossia nel 2016 e nel 2017. Riguardo ai possibili effetti di cassa derivanti da tale meccanismo, e ai conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo. A tal fine andrebbe altresì precisato se – come sembrerebbe desumibile dal testo, che tuttavia non reca un'esplicita indicazione in tal senso – la compensazione effettuata dalla Commissione europea tramite la decurtazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia avverrà integralmente nel 2015.
  Con riferimento alla stima degli effetti finanziari delle norme in esame, osserva che essa è basata essenzialmente – come indicato dalla relazione tecnica – sui quantitativi di latte che, nella campagna di produzione aprile 2014-marzo 2015, hanno superato la quota nazionale consentita. Moltiplicando tali quantitativi per l'importo unitario del prelievo si ottiene l'onere complessivo, equivalente – come detto – alla decurtazione finanziaria che la Commissione europea praticherà sulle risorse destinate all'Italia. Pur prendendo atto che la relazione tecnica sottolinea la prudenzialità delle stime in essa contenute, ritiene che andrebbe valutato se la formulazione adottata dal comma 5, ossia il riferimento all'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie «nel limite complessivo» di 40 milioni di euro nel 2015, risulti compatibile con alcuni parametri utilizzati ai fini della valutazione dell'onere, che presentano margini di variabilità, suscettibili di influenzare l'impatto finanziario della rateizzazione. Fa riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti: il prelievo oggetto di compensazione viene arrotondato, nella relazione tecnica, alla cifra di 40 milioni di euro, mentre il calcolo indicato dalla stessa relazione tecnica porterebbe ad un importo più elevato, pari a circa 41,9 milioni di euro; in base al testo, la quantificazione riguarda un periodo di produzione di dodici mesi (aprile 2014-marzo 2015), mentre le stime contenute nella relazione tecnica utilizzano dati di produzione limitati a dieci mesi (aprile 2014-gennaio 2015), presumibilmente per la mancanza di rilevazioni più aggiornate; dalla stessa relazione tecnica si evince che restano indefiniti, nell'ambito del procedimento di calcolo, due fattori che potrebbero peraltro ridurre gli effetti finanziari della rateizzazione: il numero dei soggetti che non accederanno alla rateizzazione o perché debitori di importi al di sotto della soglia indicata dal testo, pari a 5.000 euro, o perché non riterranno di attivare la procedura per altri motivi. Sugli aspetti richiamati andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 5, osserva che la disposizione prevede che agli effetti finanziari Pag. 44derivanti dalla rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato relativo alla campagna 2014-2015 si provveda, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per il 2015, mediante anticipazione delle somme spettanti ad AGEA a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie relative all'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013, fermo restando il successivo reintegro del Fondo medesimo da parte di AGEA in misura equivalente alle anticipazioni effettuate. Ciò posto, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla conformità, nel caso di specie, dell'utilizzo del citato Fondo di rotazione rispetto alle finalità e alle procedure concernenti il successivo reintegro al Fondo stesso delle somme eventualmente anticipate, così come delineate dalla citata norma di autorizzazione. Ricorda che le somme da versare al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» (capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), ammontano a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2015, a 4,45 miliardi di euro nell'anno 2016 e a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2017.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, recante contratti e condizioni per la cessione del latte, rileva che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere che dalle norme in esame possa derivare un'accelerazione della spesa non scontata nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente. Fa riferimento, in particolare, al comma 3, lettera d), e al comma 4, che estendono le possibilità di utilizzo sia degli introiti delle sanzioni sia delle risorse del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario. Riguardo al comma 2, che attribuisce compiti ulteriori all'ISMEA e al Consiglio per la ricerca in agricoltura, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari dovuta alla circostanza che dette funzioni sono già svolte dai predetti organismi a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, che analoga neutralità finanziaria possa essere associata al comma 3, lettera c), pure in assenza di un'esplicita indicazione della relazione tecnica in tal senso. Ciò in quanto la norma ha carattere facoltativo: essa, infatti, attribuisce all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari la facoltà di segnalare all'Autorità antitrust le violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in agricoltura. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito all'articolo 3, recante riordino della disciplina sulle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero caseario, osserva che le norme in esame prevedono, al comma 3, la possibilità di richiedere agli operatori economici, ancorché non membri dell'organizzazione interprofessionale, contributi obbligatori collegati all'applicazione estesa (comma 4) delle regole interprofessionali. Tale previsione sembra suscettibile di determinare effetti di riduzione del gettito fiscale, tenuto conto che i contributi in esame appaiono obbligatori e deducibili dalla base imponibile delle imprese interessate. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Riguardo al comma 6, recante fra l'altro disposizioni in materia di utilizzo degli introiti da sanzioni, ritiene che andrebbe confermato l'allineamento temporale fra l'acquisizione delle risorse (sanzioni pecuniarie) e il loro utilizzo per finalità di spesa (finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali). Ciò al fine di escludere effetti finanziari non previsti. Andrebbe acquisita, infine, conferma che l'accesso ai fondi pubblici previsto dal comma 3 sia possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 4, recante Disposizioni per il recupero del potenziale produttivo del settore olivicolo-oleario, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Pag. 45
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, osserva che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, di cui al comma 1, con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014. In proposito, segnala che il suddetto Fondo (capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità e che, secondo quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il suo utilizzo non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del Fondo medesimo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto. Su tale ultimo aspetto ritiene comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo. Ricorda che, ai sensi della norma istitutiva, gli stanziamenti del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario iscritti nel bilancio dello Stato ammontano a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
  In merito all'articolo 5, recante accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole, ritiene che andrebbe chiarito se gli effetti di cassa derivanti dall'utilizzo delle risorse indicate dal testo (Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, Fondo per il rilancio del settore lattiero caseario, Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole) risultino coerenti con le previsioni scontate a legislazione vigente. Tale chiarimento appare opportuno, in particolare, per il Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, considerato che: alla norma in base alla quale il Fondo è stato a suo tempo costituito (articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014) non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi; il Fondo ha natura di conto capitale e, conseguentemente, potrebbe scontare effetti di cassa più distribuiti nel tempo rispetto a quelli derivanti dal nuovo utilizzo previsto dall'articolo 5, comma 3, in esame, che consente – fra l'altro – l'erogazione di contributi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, osserva che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'integrazione, in misura pari a 1 milione di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, si provveda, per l'annualità 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, e, per l'annualità 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014. Nel rinviare, per quanto concerne la copertura effettuata a valere sul Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, alle considerazioni già svolte in riferimento all'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento, fa presente che il Fondo di conto capitale utilizzato con finalità di copertura per l'anno 2016 (capitolo 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità, come affermato anche nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame. Sul punto ritiene opportuno acquisire un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse del Pag. 46citato Fondo di conto capitale non pregiudichi gli interventi già programmati a legislazione vigente, anche in considerazione delle particolari finalità a cui lo stesso è destinato. Andrebbe, peraltro, acquisita una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla disposizione in commento, sia da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi.
  Per quanto concerne l'articolo 6, recante razionalizzazione delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, osserva che – secondo quanto previsto dal testo e confermato dalla relazione tecnica – la chiusura della gestione commissariale dovrebbe avvenire a parità di effetti finanziari, tenuto conto che le risorse già attribuite al commissario vengono ora riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle funzioni trasferite. In proposito andrebbe tuttavia chiarito, a suo avviso, se il rientro del personale negli uffici e negli enti di provenienza possa incidere sulle dotazioni organiche delle strutture interessate, per esempio determinando posizioni soprannumerarie; se le risultanze del bilancio di chiusura, nonché la «definizione delle residue fasi liquidatorie» (incluso il contenzioso ex Agensud) possano essere riassorbite nella gestione finanziaria del Ministero senza determinare squilibri non previsti a legislazione vigente, anche con riferimento alle eventuali passività in essere. In proposito ritiene necessario acquisire elementi di valutazione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3), contenente i chiarimenti relativi alle questioni evidenziate dal relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, al fine di valutare attentamente la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno disporre un breve rinvio dell'esame in vista dell'elaborazione di una proposta di parere sul testo del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
Nuovo testo C. 2977.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 maggio 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Pier Paolo BARETTA, in relazione ai chiarimenti richiesti, evidenzia quanto segue:
   le modifiche introdotte alla disciplina in materia di contributo per la fornitura di reti pubbliche di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), non determinano una riduzione del gettito stimato con riferimento al testo originario del provvedimento;
   i contributi a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale, rispettivamente per le attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre Pag. 47e per l'utilizzo di frequenze radio-elettriche per i collegamenti in ponte radio, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, essendo destinati alla copertura dei costi amministrativi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   le modifiche introdotte all'articolo 8, in materia di affidamento di servizi pubblici locali, appaiono idonee ad evitare sanzioni connesse alle procedure di infrazione da cui originano le disposizioni contenute nel medesimo articolo 8;
   la soppressione dell'articolo 10 del testo originario del provvedimento, in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria, non determina oneri connessi alla procedura di infrazione in corso, giacché i contenuti del citato articolo sono confluiti nello schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva n. 2012/34, che istituisce uno spazio ferroviario unico (atto n. 159), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti;
   le modifiche apportate, nel corso dell'esame in sede referente, alle disposizioni in materia di patente di guida, di cui all'articolo 10 del nuovo testo del provvedimento, risultano compatibili con la normativa europea di settore;
   la modifica alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE, di cui all'articolo 12, non determina effetti di gettito, posto che la citata disciplina interessa esclusivamente soggetti passivi IVA intermedi;
   la ricognizione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di anni 18, di cui all'articolo 16, sarà effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che trattasi di attività conoscitiva che sarà compiuta principalmente attraverso riunioni nel corso delle quali saranno sentite le associazione degli armatori e dei marittimi;
   l'applicazione della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione per lavoro svolto presso organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 17, non determina l'erogazione anticipata di trattamenti di fine rapporto;
   gli oneri derivanti dal citato articolo 17 possono essere considerati in senso lato funzionali all'adempimento di obblighi internazionali e, in quanto tali, imputabili all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   all'articolo 17, appare necessario imputare all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un onere a regime, a decorrere dall'ultimo anno del triennio 2015-2017, corrispondente all'onere annuale massimo di 4.070.000 euro, valutando l'opportunità di destinare le maggiori risorse di copertura che ne conseguono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
   la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al predetto articolo 17 appare correttamente formulata, in considerazione sia dell'esiguità degli oneri da coprire sia delle risorse disponibili sui fondi oggetto della clausola stessa;
   il finanziamento del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica disposto dall'articolo 24 appare privo di idonea copertura finanziaria, giacché le disponibilità esistenti sul fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 non appaiono sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione in esame per l'anno 2015, in considerazione sia delle scelte già operate dal legislatore e dal CIPE a valere sulle risorse 2014-2020 sia dell'assegnazione della somma di 66 milioni di euro per l'anno 2015, recentemente disposta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), per gli interventi di bonifica di 18 discariche oggetto di specifica procedura di infrazione;Pag. 48
   all'articolo 28, recante l'istituzione del fondo per il recepimento della normativa europea – come già evidenziato nel parere reso dalla Commissione bilancio in data 6 maggio 2015 – appare necessario precisare, sia nella disposizione che istituisce il nuovo fondo, sia nella relativa autorizzazione di spesa, che gli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016 hanno carattere annuale;
   all'articolo 29, che prevede l'istituzione del segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
   all'articolo 30, appare necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria, escludendo dal suo ambito di applicazione gli articoli 17 e 28 introdotti nel corso dell'esame in sede referente, posto che i citati articoli comportano nuovi o maggiori oneri oggetto di apposita copertura finanziaria.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2977 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le modifiche introdotte alla disciplina in materia di contributo per la fornitura di reti pubbliche di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), non determinano una riduzione del gettito stimato con riferimento al testo originario del provvedimento;
    i contributi a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale, rispettivamente per le attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radio-elettriche per i collegamenti in ponte radio, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, essendo destinati alla copertura dei costi amministrativi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica;
    le modifiche introdotte all'articolo 8, in materia di affidamento di servizi pubblici locali, appaiono idonee ad evitare sanzioni connesse alle procedure di infrazione da cui originano le disposizioni contenute nel medesimo articolo 8;
    la soppressione dell'articolo 10 del testo originario del provvedimento, in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria, non determina oneri connessi alla procedura di infrazione in corso, giacché i contenuti del citato articolo sono confluiti nello schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva n. 2012/34, che istituisce uno spazio ferroviario unico (atto n. 159), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti;
    le modifiche apportate, nel corso dell'esame in sede referente, alle disposizioni in materia di patente di guida, di cui all'articolo 10 del nuovo testo del provvedimento, risultano compatibili con la normativa europea di settore;
    la modifica alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE, di cui all'articolo 12, non determina effetti di gettito, posto che la citata disciplina interessa esclusivamente soggetti passivi IVA intermedi;
    la ricognizione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di anni 18, di cui all'articolo 16, sarà effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che trattasi di attività conoscitiva che sarà compiuta principalmente attraverso riunioni nel corso delle quali saranno sentite le associazione degli armatori e dei marittimi;Pag. 49
    l'applicazione della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione per lavoro svolto presso organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 17, non determina l'erogazione anticipata di trattamenti di fine rapporto;
    gli oneri derivanti dal citato articolo 17 possono essere considerati in senso lato funzionali all'adempimento di obblighi internazionali e, in quanto tali, imputabili all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    all'articolo 17, appare necessario imputare all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un onere a regime, a decorrere dall'ultimo anno del triennio 2015-2017, corrispondente all'onere annuale massimo di 4.070.000 euro, valutando l'opportunità di destinare le maggiori risorse di copertura che ne conseguono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
    la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al predetto articolo 17 appare correttamente formulata, in considerazione sia dell'esiguità degli oneri da coprire sia delle risorse disponibili sui fondi oggetto della clausola stessa;
    il finanziamento del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica disposto dall'articolo 24 appare privo di idonea copertura finanziaria, giacché le disponibilità esistenti sul fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 non appaiono sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione in esame per l'anno 2015, in considerazione sia delle scelte già operate dal legislatore e dal CIPE a valere sulle risorse 2014-2020 sia dell'assegnazione della somma di 66 milioni di euro per l'anno 2015, recentemente disposta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), per gli interventi di bonifica di 18 discariche oggetto di specifica procedura di infrazione;
    all'articolo 28, recante l'istituzione del fondo per il recepimento della normativa europea – come già evidenziato nel parere reso dalla Commissione bilancio in data 6 maggio 2015 – appare necessario precisare, sia nella disposizione che istituisce il nuovo fondo, sia nella relativa autorizzazione di spesa, che gli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016 hanno carattere annuale;
    all'articolo 29, che prevede l'istituzione del segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
    all'articolo 30, appare necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria, escludendo dal suo ambito di applicazione gli articoli 17 e 28 introdotti nel corso dell'esame in sede referente, posto che i citati articoli comportano nuovi o maggiori oneri oggetto di apposita copertura finanziaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 17, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti:, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   sopprimere l'articolo 24;Pag. 50
   all'articolo 28, comma 1, dopo le parole:
di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

   Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 28, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 30, dopo le parole: Dall'attuazione della presente legge aggiungere le seguenti:, ad esclusione degli articoli 17 e 28,;

  e con la seguente osservazione:
   Si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 17, comma 9, che le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del medesimo comma 9, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 160.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. A tal fine è abrogato il vigente decreto legislativo n. 58 del 2010 a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Pur considerando che l'articolo 35 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti in ordine ad alcune norme che appaiono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario. In primo luogo, in merito ai programmi di formazione necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di articoli pirotecnici (articolo 4, commi 1 e 2), evidenzia che le modalità attuative per Pag. 51lo svolgimento dei predetti corsi saranno definite con decreto del Ministero dell'interno. Rileva come la relazione tecnica precisi che, trattandosi di competenza regionale, le stesse regioni provvederanno a stabilire le relative tariffe per lo svolgimento dei corsi di formazione, i cui costi sono a carico dei richiedenti. Tale previsione, indicata dalla relazione tecnica, non è peraltro contenuta nel testo del provvedimento. Ritiene che andrebbe quindi confermato che, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, i corsi saranno svolti dalle regioni sulla base di tariffe dalle stesse stabilite a copertura dei costi, con oneri a carico dei soggetti richiedenti. Rileva inoltre che la norma non prevede espressamente che il citato decreto ministeriale, recante le modalità attuative dei corsi, definisca le tariffe da applicare anche nei casi in cui i corsi di formazione siano svolti da pubbliche amministrazioni diverse dalle regioni. In relazione al sistema informatico di raccolta dei dati per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici previsto dall'articolo 15, osserva che, secondo la relazione tecnica, sarà utilizzato un sistema già esistente, le cui spese di manutenzione sono poste a carico del capitolo 2816 concernente il «Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali». Tuttavia, come affermato dalla stessa relazione tecnica, il sistema necessita di una manutenzione evolutiva i cui oneri sono stimati in 200 mila euro. In proposito, fa presente che andrebbe acquisito un chiarimento in merito agli elementi sottostanti tale stima, nonché in merito alla cadenza temporale della spesa indicata e alla disponibilità delle risorse con cui farvi fronte. Con specifico riferimento alla procedura per il rilascio in favore degli «organismi di valutazione della conformità» dell'autorizzazione da parte del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, si rileva che, come precisato dalla relazione tecnica, le tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno per detta attività sono determinate con DM 1o luglio 2003, adottato in attuazione dell'articolo 47, comma 4, della legge n. 52 del 1996, ritiene che andrebbe confermato che tali tariffe siano adeguate a fornire la copertura di tutti i costi relativi alla procedura di autorizzazione prevista dalla norma in esame, in considerazione del fatto che non sembrano essere stati adottati aggiornamenti delle medesime tariffe dal luglio 2003. Segnala, peraltro, che il riferimento al citato articolo 47, cui rinvia la relazione tecnica, già contenuto nel decreto legislativo n. 58 del 2010, ora abrogato, non figura espressamente nel testo del provvedimento in esame. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica precisa che il predetto DM 1o luglio 2003 non contempla i costi relativi all'attività di valutazione della conformità «perché allora come ora tali attività, che non sono poste a carico esclusivamente dell'amministrazione, erano e continuano ad essere in effetti svolte da privati accreditati, in pieno accordo con la normativa europea sia con quella nazionale». Osserva al riguardo che l'articolo 20, comma 2, del provvedimento in esame prevede che l'autorizzazione ad esercitare l'attività di valutazione della conformità possa essere rilasciata a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati. Ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo al fine di verificare le modalità di copertura dei costi delle attività di valutazione della conformità svolte da soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. Inoltre, in considerazione delle numerose attività previste dal provvedimento in esame, non tutte coincidenti con i compiti già previsti dalla vigente normativa, di cui al decreto legislativo n. 58 del 2010, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con specifico riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati, di cui all'articolo 23, rileva che lo stesso prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, senza oneri, dell'ente nazionale Pag. 52italiano di accreditamento, denominato Accredia. La relazione tecnica precisa che l'avvalimento è oggetto di apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e Accredia nel 2011 e che l'articolo 7 della citata Convenzione prevede che, per l'attività di accreditamento, Accredia applichi il proprio tariffario. Al riguardo, segnala che non appare chiaro tale riferimento al citato articolo 7, che riguarda l'attività di accreditamento, tenuto conto che l'articolo 23 in esame riguarda invece il controllo sugli organismi notificati. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se per l'avvalimento di Accredia il Ministero debba sostenere specifici costi ed eventualmente come questi siano determinati e coperti. Considera tale chiarimento necessario tenuto conto che tale attività sembrerebbe ora svolta, in modo gratuito, dal Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'interno.
  Con specifico riferimento alle misure limitative della libera circolazione dei prodotti pirotecnici (ritiro o richiamo dal mercato degli articoli) adottate dal prefetto ai sensi dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 30, fa presente che la relazione tecnica precisa che gli oneri gravano sull'operatore economico sia per le operazioni di ritiro sia per quelle di richiamo dal mercato. L'articolo 29, comma 2, lettera d) prevede espressamente che i costi siano posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori limitatamente alle operazioni di richiamo dal mercato (per gli articoli già immessi sul mercato). Pertanto, ritiene che andrebbe confermato che tale previsione sia applicabile anche alle misure di ritiro dal mercato dei prodotti (articoli non ancora immessi sul mercato) adottate dal prefetto di cui agli articoli 29, comma 2, lettera c), e 30. Andrebbe altresì confermata, a suo avviso, l'effettiva copertura integrale delle operazioni in esame a carico degli operatori, assicurando anche l'allineamento temporale tra oneri a carico dei soggetti pubblici e risorse messe a disposizione dei predetti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'articolo 15, con riferimento al capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui la relazione tecnica imputa i costi di manutenzione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, stimati in 200 mila euro annui, fa presente che il citato capitolo reca nell'ambito del bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari a euro 19.167.092 per il 2015 e a euro 18.237.140 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Rileva, in particolare, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, che il predetto capitolo reca, per l'anno 2015, una disponibilità al momento pari a euro 2.727.909. In merito ai costi di manutenzione del sistema informatico ritiene che andrebbe inoltre precisato se gli stessi abbiano carattere annuale, giacché tale indicazione non è contenuta nella relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 29, comma 2, lettera b), con riferimento al capitolo 2624, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui la relazione tecnica imputa i costi di laboratorio inerenti all'analisi dei campioni di prodotti prelevati nell'ambito delle attività di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici, di cui peraltro non viene indicata la stima, fa presente che il citato capitolo reca nell'ambito del bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari a euro 716.131 per il 2015, a euro 19.521 per il 2016 e a euro 19.465 per il 2017. In particolare, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo reca, per l'anno 2015, una disponibilità al momento pari a euro 475.066. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca l'ammontare dei citati costi di laboratorio al fine di poter valutare la congruità dello stanziamento a cui gli stessi vengono imputati.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

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  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).
Atto n. 159.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013). Fa presente che l'analisi tecnico-normativa allegata al testo in esame evidenzia che in materia di trasporto ferroviario risulta aperta la procedura d'infrazione 2008/2097, allo stadio di messa in mora da parte della Corte di Giustizia dell'UE ex articolo 260 TFUE, relativa alla non corretta attuazione delle direttive del Primo Pacchetto Ferroviario UE. Segnala che il testo in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca, all'articolo 44, una clausola di neutralità finanziaria.
  Data l'ampiezza del contenuto normativo del testo in esame, che modifica la disciplina vigente in materia con disposizioni che incidono sui rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nonché sulla definizione dei canoni, sui meccanismi di compensazione a favore del trasporto ferroviario e sui compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ritiene utile che vengano forniti dati ed elementi informativi volti a consentire una verifica dell'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Rileva, in particolare, che tali dati dovrebbero essere idonei a verificare che la fissazione dei canoni e del relativo sovrapprezzo sulla base delle previsioni del provvedimento in esame non determini generi squilibri rispetto ai flussi finanziari attualmente previsti in base alla normativa in essere e al vigente sistema di finanziamento degli oneri del servizio universale di trasporto ferroviario. Infine, in merito all'avvalimento, da parte del Ministero delle infrastrutture, dell'ISTAT e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, andrebbe chiarito, a suo avviso, se tali attività possano essere effettivamente svolte dalle predette strutture ad invarianza di oneri. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 44, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni di carattere finanziario» quella di «Clausola di invarianza finanziaria». Ciò in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

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