CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 maggio 2015
450.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
Pag. 4

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Atto n. 164.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), relatrice, illustrando il provvedimento anche a nome del relatore per la Commissione Giustizia, Bazoli, rileva come le Commissioni siano chiamate a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (Atto n. 164).
  Innanzitutto ricorda che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea per l'anno 2013) che ha conferito al Governo il compito di adottare, entro il termine del 4 settembre 2015 (ovvero due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2013), decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data del 4 settembre 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2013), per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative direttamente applicabili.Pag. 5
  I criteri specifici di delega in materia sono dettati dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012. In particolare sono previste sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
  È altresì prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L'entità delle sanzioni è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.
  Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 (che stabiliscono il divieto di procedere alla confisca se le cose interessate appartengono a persona estranea al reato ovvero all'illecito amministrativo, e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa).
  Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 14 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012.
  Con riferimento al quadro normativo in cui si inserisce lo schema di decreto, rileva come il legislatore europeo abbia inteso costituire un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro attraverso la creazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA – Single Euro Payments Area), mirante a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione.
  Con la costituzione della SEPA sono stati introdotti standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni per trattare in modo integrato i pagamenti, per facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti, con un ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro.
  In tale contesto la direttiva 2007/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti, di cui la SEPA è un elemento fondamentale. In Italia la direttiva è stata attuata con il decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha introdotto nell'ordinamento italiano, inserendo i nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 la figura degli istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento.
  Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, ha introdotto Pag. 6misure per promuovere il sistema SEPA, quali l'estensione all'addebito diretto transfrontaliero del principio della parità delle commissioni e la raggiungibilità per gli addebiti diretti.
  Successivamente, con il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 è stata resa cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), assicurando che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e gli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP) migrino ai bonifici ed agli addebiti diretti paneuropei alle medesime condizioni, in linea con i medesimi requisiti.
  In particolare, l'articolo 1 del predetto regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero nei casi in cui l'unico prestatore di servizi di pagamento (PSP) interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione.
  L'articolo 4 del citato regolamento n. 260, il quale contiene le regole di base per garantire l'interoperabilità tecnica tra i prestatori di servizi di pagamento nell'esecuzione delle operazioni di bonifico e addebito diretto. A tale scopo, gli schemi paneuropei adottati dai PSP, devono:
   avere le stesse regole per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, sia transfrontaliere sia puramente nazionali;
   essere utilizzati da PSP che rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e che costituiscono la maggioranza dei PSP all'interno dell'Unione.

  Tali condizioni sono entrate in vigore a partire dal 1o febbraio 2014, con alcune specifiche deroghe.
  Fa presente come, in origine, entro la stessa data del 1o febbraio 2014 i bonifici e gli addebiti avrebbero dovuto essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici specificamente stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (scadenza posta dal successivo articolo 6). Dal momento che le norme sono entrate in vigore il 31 marzo 2012, l'UE ha concesso ai partecipanti al mercato due anni di tempo per adeguare le loro procedure di pagamento ai requisiti SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti.
  Al riguardo ricorda che tuttavia, in considerazione del basso ritmo di migrazione registrato per i bonifici in alcuni Stati membri e per gli addebiti diretti nella maggior parte degli Stati membri, il regolamento UE n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 ha autorizzato i prestatori di servizi di pagamento, per un periodo di tempo limitato, a continuare il trattamento delle operazioni di pagamento mediante i sistemi tradizionali; in particolare è stato posticipato di sei mesi, dal 1o febbraio al 1o agosto 2014, il termine per l'uniformazione del trattamento di bonifici e addebiti diretti SEPA. Di conseguenza, il regolamento del 2014 ha inciso anche sui profili sanzionatori, sospendendone l'applicazione fino al 1o agosto 2014.
  L'articolo 11 del regolamento n. 260/2012 ha previsto per gli Stati membri l'obbligo di stabilire, entro il 1o febbraio 2013, le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e le misure necessarie per garantirne l'applicazione, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, obbligando gli Stati membri anche a notificare tali norme e misure alla Commissione entro il 1o agosto 2013 e notificare senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse. In tale ambito viene specificato che le sanzioni non si applicano ai consumatori.
  L'articolo 12 del richiamato regolamento n. 260/2012 prevede inoltre che gli Stati membri istituiscano adeguate e efficaci procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale o che designino, entro il 1o febbraio 2013, a tale scopo organismi esistenti o, se del caso, nuovi organismi, al fine di garantire la possibilità di ricorso in caso di inesatta applicazione del regolamento o in caso di controversie tra utenti Pag. 7e prestatori di servizi di pagamenti concernenti i relativi diritti e gli obblighi.
  Al riguardo rammenta che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 40 del 2010, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, prima di procedere innanzi all'autorità giudiziaria deve essere esperito il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato dall'articolo 128-bis del TUB. In attuazione di tale disposizione, nel 2009 è stato istituito l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con Delibera del 29 luglio 2008, ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento alla Banca d'Italia, la quale ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 11 del 2010, per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal richiamato articolo 128-bis del TUB, per le controversie individuate dalle norme attuative del medesimo articolo. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.
  Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 9 articoli, esso reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute in due sopra richiamati regolamenti dell'Unione europea:
   il regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;
   il regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

  Evidenzia innanzitutto, in linea generale, come, rispetto all'attuale sistema sanzionatorio, anche al fine di adeguarsi all'orientamento comunitario prevalente, in forza delle previsioni dello schema di decreto le disposizioni sanzionatorie non saranno più applicate ai soggetti che svolgono funzioni apicali nei PSP, ai dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento o ai soggetti che vi svolgono funzioni di controllo, bensì nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, in quanto le fattispecie in questione non sono direttamente riconducibili a responsabilità di singoli soggetti ma attinenti a scelte «strategiche» di posizionamento del PSP.
  Per quanto riguarda il contenuto specifico delle singole disposizioni, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2, al comma 1, chiarisce che si applicano alcune definizioni mutuate dal citato regolamento 260/2012.
  In particolare:
   ai sensi della lettera a) viene richiamata la vigente definizione di prestatore di servizi di pagamento (PSP);
   ai sensi della lettera b) viene chiarito che per «sistema di pagamento di importo rilevante» si intende un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;
   ai sensi della lettera c) con la nozione di «sistema di pagamento al dettaglio» viene inteso un sistema di pagamento, Pag. 8diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di importo contenuto e di bassa priorità.

  L'articolo 2, comma 2, lettera d), dello schema definisce poi il «gestore o gestore ufficiale» come la società o l'ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi.
  In base alla lettera e) del medesimo comma 2, per «partecipante a un sistema di pagamento» si intende una società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio, assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.
  In merito ricorda, in via generale, che ogni sistema di pagamento opera sulla base di regole condivise che consentono al gestore di fornire a tutti i partecipanti servizi di scambio, compensazione e regolamento dei pagamenti aventi determinate caratteristiche; il gestore si occupa della disciplina del sistema definendo regole di accesso e di esclusione, standard tecnici di colloquio, regole operative: in alcuni casi possono essere anche previste sanzioni per il caso di inosservanza delle regole, stabilite dal gestore e accettate dai partecipanti, atte a renderle più coercitive. Il gestore, di regola, è una società o un ente e, nella maggior parte dei casi, è un soggetto autonomo e distinto dai partecipanti. Può essere un soggetto privato o pubblico; in quest'ultimo caso si tratta generalmente di una banca centrale. Lo strumento per la definizione delle regole è contrattuale: il gestore sottoscrive contratti bilaterali con tutti gli aderenti; nel caso in cui l'operatività del sistema preveda l'interazione con altre infrastrutture (siano esse piattaforme tecnologiche o altri sistemi di regolamento), il gestore stipula contratti con gli altri gestori interessati, il cui contenuto viene richiamato nelle regole di operatività del sistema e vincola tutti i partecipanti.
  L'articolo 3, al comma 1, stabilisce le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5 (paragrafi 1, 2, 3, 6, 7, 8) e dall'articolo 6 (paragrafi 1, 2, 3) nonché dall'articolo 8 del regolamento n. 260 del 2012.
  In particolare, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, per le violazioni delle citate norme, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
  Con riferimento alle condotte sanzionate, fa presente come, per quanto riguarda il richiamato articolo 3 del regolamento n. 260 del 2012, si tratti della violazione delle previsioni in materia di raggiungibilità, ai sensi delle quali il PSP di un pagatore o di un debitore deve essere raggiungibile rispettivamente per un bonifico nazionale e per un addebito diretto nazionale conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea: tale obbligo comporta la responsabilità del prestatore di aderire ad un sistema transfrontaliero.
  Per quanto riguarda invece l'articolo 5 del regolamento n. 260 del 2012, si tratta:
   al paragrafo 1, della violazione delle norme che pongono i requisiti che i PSP devono rispettare per effettuare operazioni di bonifico e di addebito diretto;
   al paragrafo 2, della violazione degli obblighi di carattere informativo per i PSP che effettuano bonifici;
   al paragrafo 3, della violazione degli obblighi di carattere informativo per i PSP che effettuano addebiti diretti;
   al paragrafo 6, della violazione degli obblighi di verifica del PSP di ciascun pagatore, nel caso di operazioni di addebito diretto secondo l'importo e la periodicità concordati nel mandato;
   al paragrafo 7, della violazione della disposizione ai sensi della quale, dopo il 1o agosto 2014 (come modificato dal regolamento (UE) n. 248 del 2014), per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non possono richiedere agli utenti di indicare il Pag. 9BIC (codice d'identificazione bancaria) del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario;
   al paragrafo 8, della violazione delle norme che prevedono che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitino commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, o che determinano un addebito diretto.

  Con riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 260 del 2012, specifica quindi come si tratti della violazione dei termini per la migrazione agli standard SEPA per gli addebiti diretti e i bonifici diretti mentre, per quanto concerne l'articolo 8 del regolamento n. 260 del 2012, si tratta della violazione di norme in tema di commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto, le quali prevedono l'abolizione della MIF, ossia della commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP, stabilendo, in luogo del precedente sistema secondo cui la banca del creditore retrocedeva una parte delle commissioni alla banca del debitore sulla base di un accordo tra banche, l'applicazione della tariffa share, per cui ognuno paga la sua commissione e sono vietati i predetti meccanismi.
  Il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto stabilisce le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 260 del 2012, prevedendo che nei confronti del gestore di un sistema di pagamento al dettaglio si applichi, in tali casi, una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.
  Ricorda come il paragrafo 2 del richiamato articolo 4 preveda che il gestore o, in sua assenza, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all'interno dell'UE, garantiscano l'interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell'ambito dell'Unione Europea mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei e non adottino regole commerciali che limitino l'interoperabilità, mentre il paragrafo 3 sancisce che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non deve essere ostacolato da impedimenti tecnici.
  Il comma 3 dell'articolo 3 dello schema prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, possa essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del TUB, il quale attribuisce alla Banca d'Italia la sorveglianza sul sistema dei pagamenti.
  Il comma 4 dell'articolo 3 dello schema stabilisce, nel caso di violazione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 260 del 2012, l'applicazione dell'articolo 27 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
  In merito ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 9 del regolamento n. 260 del 2012, il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione Europea non specifica in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente alle norme del regolamento stesso. Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non deve specificare lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile.
  Al riguardo, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che la previsione si riferisce sostanzialmente alle ipotesi in cui, illegittimamente, sia imposta l'apertura di un conto nel Paese dell'operatore.
  Rammenta inoltre che il richiamato articolo 27 del Codice del consumo attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito, Pag. 10d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e di eliminarne gli effetti. A tal fine l'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In merito, il codice del consumo attribuisce specifici obblighi informativi in capo al soggetto che esercita tali pratiche commerciali scorrette, con l'eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme sulle informazioni o sugli obblighi connessi all'avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
  Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. È prevista anche una misura minima della sanzione nei casi più gravi. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette, nonché nel caso di mancato rispetto degli impegni a porre fine all'infrazione, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
  Illustra quindi l'articolo 4 dello schema, il quale stabilisce le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento n. 924/2009, salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato; tale disposizione assorbe il contenuto del decreto legislativo n. 3 del 2011.
  In merito rileva come la disposizione non sanzioni (come invece attualmente previsto dal decreto legislativo n. 3 del 2011) le sole «gravi violazioni» delle norme regolamentari europee, ma qualsiasi violazione (dunque anche non grave); resta sempre salva l'ipotesi in cui i fatti sanzionati costituiscano reato.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 dello schema indica la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza degli obblighi stabiliti a carico dei PSP dall'articolo 3 del regolamento n. 924/2009, stabilendola da un minimo di 50.000 euro e a un massimo di 150.000 euro.
  Rammenta che il citato articolo 3 del regolamento n. 924/2009 concerne le commissioni per i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali corrispondenti, prevedendo in particolare che le commissioni applicate da un prestatore a un utente per pagamenti transfrontalieri siano uguali a quelle applicate per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta. Per valutare il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il PSP deve preventivamente individuare il pagamento nazionale corrispondente.
  Il comma 2 dell'articolo 4 indica invece la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento Pag. 11n. 924/2009, stabilendola da un minimo di 10.000 a un massimo di 100.000 euro.
  Ricorda che il richiamato articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 924/2009 obbliga il prestatore di servizi di pagamento a comunicare, se applicabile, all'utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, se necessario, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce tali informazioni senza alcun addebito.
  Il paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 924/2009 consente al prestatore di servizi di pagamento di applicare commissioni supplementari, se l'utilizzatore di servizi di pagamento chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, conformemente al regolamento n. 260/2012, il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi e sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto inoltre a informare l'utilizzatore dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.
  In tale ambito ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 262/2012, dal 1o febbraio 2016, per le operazioni di pagamento transfrontaliere i PSP non richiedono agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario: pertanto la previsione troverebbe applicazione solo nel periodo transitorio.
  Il comma 3 dell'articolo 4 dello schema reca le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 924/2009, stabilendo in tali casi l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.
  Ricorda che il richiamato articolo 7 del regolamento 924/2009 riguarda le ipotesi di applicazione di una commissione interbancaria multilaterale; se si applica tale costo o un'altra remunerazione concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un'operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2009, la commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1o febbraio 2017. Se una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata è ridotta o soppressa prima del 1o febbraio 2017, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data.
  Ove esista un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un'operazione nazionale di addebito diretto, le suddette norme sulle commissioni non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto è stata eseguita prima del 1o febbraio 2017.
  L'articolo 4, comma 4, dello schema prevede che, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai già illustrati commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi del già citato articolo 146, comma 2, del TUB.
  L'articolo 5 dello schema al comma 1 individua la Banca d'Italia quale Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, specificando che a tali sanzioni si applica la procedura contenuta nell'articolo 145 del TUB, la quale regola l'adozione del provvedimento motivato di irrogazione delle sanzioni, la pubblicazione del provvedimento e le modalità di opposizione, nonché le procedure di riscossione delle sanzioni.Pag. 12
  La disposizione fa salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni dell'articolo 3, comma 4, dello schema connesse alla scorrettezza della pratica commerciale.
  Il comma 2 dell'articolo 5 chiarisce che, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente deve tenere in considerazione, in particolare, le seguenti circostanze:
   a) la gravità e durata della violazione;
   b) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
   c) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
   d) i pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
   e) le precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
   f) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

  Illustra quindi l'articolo 6, il quale disciplina la procedura di presentazione di esposti alla Banca d'Italia nel caso di violazione del regolamento n. 924/2009 e del regolamento n. 260/2012 da parte di un prestatore di servizi di pagamento, prevedendo in tal caso l'applicazione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010.
  Pertanto, in forza di tale rinvio, nel caso di violazione delle predette norme europee e della conseguente normativa interna, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire l'autorità giudiziaria e i soggetti proponenti dovranno essere informati dell'esistenza di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie.
  L'articolo 7 disciplina il ricorso stragiudiziale per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dai regolamenti n. 260/2012 e n. 924/2009, prevedendo in tal caso l'applicazione dell'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 11 del 2010.
  Pertanto, in forza di tale rinvio, per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale, restando in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di risoluzione devono prevedere forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.
  L'articolo 8 reca le norme transitorie e finali, prevedendo innanzitutto, al comma 1, che le norme introdotte dallo schema si applichino alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  Il comma 2 chiarisce che alle violazioni anteriori a tale data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 3 del 2011, il quale stabilisce attualmente le sanzioni amministrative per la violazione del regolamento n. 924/2009.
  Ai sensi del comma 3 per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981, recante i principi generali per l'applicazione delle sanzioni non penali.
  Il comma 4 regola la data di entrata in vigore del decreto legislativo, fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 9 contiene la clausola di salvaguardia, in base alla quale l'applicazione del provvedimento non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati Pag. 13provvedono all'attuazione delle sue norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea l'esigenza di valutare la congruenza delle norme in materia di sanzioni recate dallo schema di decreto in esame con le modifiche al sistema sanzionatorio previste dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva CRD IV (Capital Requirements Directive), recentemente esaminato dalla Commissione Finanze, al fine di evitare che in tale ambito si possano creare eventuali conflitti normativi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.