CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2015
448.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, già approvato dal Senato. Il predetto Accordo, che si articola in 15 capi, risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio. Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'Unione europea nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane.
  Segnala che l'Accordo di libero scambio in esame è stato approvato dal Parlamento europeo il 17 febbraio 2011 e ratificato dal Parlamento coreano il 14 maggio dello stesso anno. Esso, inoltre, è stato ratificato da tutti i Paesi membri dell'Unione europea, ad eccezione dell'Italia.
  Relativamente ai contenuti dell'Accordo, fa presente che si soffermerà sulle disposizioni concernenti i profili di stretto interesse della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto attiene alle restanti parti dell'Accordo.
  In particolare, rileva che il Capo 1 (articoli 1.1 e 1.2) è dedicato all'individuazione degli obiettivi dell'intesa e alle definizioni ricorrenti nel testo. Gli obiettivi consistono nella liberalizzazione del commercio delle merci, in conformità a quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994, nella liberalizzazione del commercio di servizi e dei flussi di investimento, Pag. 72secondo quanto previsto dall'articolo V del GATS. A tal fine, le parti si impegnano a rimuovere gli ostacoli agli scambi, a promuovere la concorrenza, a liberalizzare su base reciproca il mercato degli appalti pubblici, ad assicurare adeguata protezione ai diritti di proprietà intellettuale e a favorire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.
  Il Capo 9 (articoli 9.1-9.3) è dedicato agli appalti pubblici. L'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall'Agreement on Public Procurement (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. L'articolo 9.2 dispone che i contratti di costruzione, gestione e cessione (build-operate-transfer, BOT) siano disciplinati dall'Allegato 9. È inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro «Appalti pubblici» (articolo 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici, oltre a provvedere allo scambio di informazioni.
  Il Capo 13 (articoli 13.1-13.16) reca disposizioni disciplina in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Ai sensi dell'articolo 13.1, la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (articoli 13.3-13.7). In tale contesto, in particolare, con l'articolo 13.6, vengono promossi il commercio e gli investimenti diretti esteri in materia di beni, servizi tecnologie ambientali, energia rinnovabile, prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, merci con un marchio di qualità ecologica, valutando anche la rimozione degli ostacoli non tariffari; le parti, inoltre, si impegnano a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi quelli che implicano la responsabilità sociale delle imprese e fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico. Con l'articolo 13.8 le parti si impegnano a tenere in debito conto le conoscenze scientifiche, mentre il successivo articolo 13.9 riguarda la trasparenza. Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un «forum della società civile» finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (articoli 13.12-13.13). Ai sensi dell'articolo 13.14, sono previste consultazioni a livello governativo su ogni questione di comune interesse attinente al Capo in esame; a fronte della necessità di un supplemento di esame può essere chiesta la convocazione del Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile (istituito ai sensi dell'articolo 15.2 par. 1-Comitati specializzati), che si attiverà per il conseguimento di una soluzione concordata tra le parti; se necessario potrà essere incaricato della questione il gruppo di esperti indipendenti che le parti sono tenute ad istituire all'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 13.15).
  Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo medesimo, valutati nella misura di 23.820 a decorrere dal 2015; l'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito che seguirà.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.