CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2015
448.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, segnala come la Commissione debba esprimere il parere sul provvedimento entro oggi, in quanto la Commissione Giustizia ne concluderà l'esame in sede referente nella stessa giornata odierna.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1335 Bonafede, adottata come testo base, recante disposizioni in materia di azione di classe, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 3017 Gitti.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, che ora si compone di sei articoli, segnala come l'articolo 1 introduca nel libro IV del codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis, composto dai nuovi articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, al fine di regolare l'azione di classe.
  In generale evidenzia come l'intervento legislativo intenda potenziare lo strumento dell'azione di classe, allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo (vale a dire dei soggetti che possono utilizzare questa azione), attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, sia dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere. Pag. 52
  A tal fine, la proposta:
   sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, al fine di consentire l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili;
   introduce incentivi economici all'utilizzo dell'azione, in particolare sostenendo l'attività di coloro che propongono l'azione di classe.

  Fa quindi presente come le previsioni del provvedimento si caratterizzino per il fatto che le adesioni da parte dei portatori di diritti omogenei, come tali componenti della classe, devono essere esplicite ed intervenire nella fase iniziale del giudizio di classe, secondo il sistema denominato in dottrina con l'espressione «opt-in» e vuole indicare che la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione e, quindi, in sostanza, si basa sulla partecipazione volontaria al processo.
  A questo sistema si contrappone l'altro, denominato «opt-out», tipico della tradizione anglosassone e di quella statunitense in particolare, che si basa sul principio opposto, in base al quale la sentenza che definisce il giudizio spiega effetti per legge nei confronti di tutti coloro che hanno diritti omogenei a quelli fatti valere in giudizio da uno o più attori, tranne che per coloro che – prima che sia pronunciata la sentenza stessa – hanno dichiarato di non volerne profittare.
  In merito rileva come il sistema dell’opt-in, già adottato dalle disposizioni vigenti (di cui all'articolo 140-bis del Codice del consumo), risulti più in armonia con il principio costituzionale del diritto di difesa, con la tradizione giuridica continentale e con la raccomandazione UE dell'11 giugno 2013, che espressamente invita gli Stati a non contrassegnare l'azione di classe secondo il regime dell’opt-out.
  Il provvedimento mantiene fermo l'impianto dell’opt-in già previsto nell'attuale citato articolo 140-bis del Codice del consumo, apportando opportuni correttivi diretti a risolvere le criticità sinora evidenziate in sede di applicazione del predetto articolo 140-bis.
  In particolare, evidenzia come la fase di adesione all'azione di classe da parte dei titolari di diritti omogenei venga prevista anche in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di accoglimento della medesima azione di classe. Questo correttivo rappresenta un forte incentivo all'adesione, perché il giudice con la sentenza indica le condizioni che devono sussistere perché il titolare del diritto omogeneo possa aderire all'azione di classe e quindi essere inserito nella classe. In altri termini, l'adesione all'azione di classe può non avvenire «al buio» e, anzi, ciascun soggetto è in grado di prevedere se e in che misura gli verrà riconosciuto il diritto fatto valere.
  Passando a una sintetica illustrazione delle singole disposizioni del testo elaborato dalla II Commissione, ai sensi del nuovo articolo 840-bis, comma 1, del codice di procedura civile, l'azione di classe sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei», da parte di associazioni e comitati che si propongono lo scopo di tutelare i medesimi diritti, nonché da ciascun componente della classe.
  Il secondo comma del nuovo articolo 840-bis, individua i destinatari dell'azione di classe in imprese e enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
  Ai sensi del terzo comma rimane comunque salvo il diritto all'azione individuale, mentre il quarto comma esclude l'intervento dei terzi.
  Il quinto comma regolamenta l'ipotesi in cui, a causa di accordi transattivi o conciliativi intervenuti, vengano del tutto meno le parti attrici originarie, prevedendo in tal caso che gli aderenti all'azione abbiano un termine non inferire a 45 giorni per proseguire la causa, al fine di non disperdere l'attività processuale già Pag. 53compiuta. In mancanza di prosecuzione, il procedimento è dichiarato estinto dal tribunale.
  Illustra quindi il nuovo articolo 840-ter del codice di procedura civile, il quale stabilisce al primo comma che la domanda per l'azione di classe sia proposta alla sezione specializzata in materia di impresa e che il relativo atto di citazione sia notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
  Al fine di assicurare la piena informazione dei potenziali aderenti, i commi secondo e quinto prevedono che l'atto di citazione e la sentenza che accoglie l'azione di classe, apre la procedura di adesione e detta le modalità dell'adesione stessa siano pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
  Il terzo e il settimo comma stabiliscono, sulla falsariga del procedimento di verificazione del passivo dei crediti nella procedura fallimentare, che l'ammissibilità dell'azione di classe è valutata dal tribunale con ordinanza, reclamabile in Corte d'appello e successivamente in Corte di Cassazione.
  In tale ambito segnala il quarto comma, il quale prevede che la domanda è dichiarata inammissibile nei seguenti casi:
   a) quando è manifestamente infondata;
   b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
   d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

  Il nuovo articolo 840-quater regola il caso di pluralità di azioni classe, stabilendo, al primo comma, che le azioni proposte presso il medesimo ufficio giudiziario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto sino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter sono riunite.
  In base al terzo comma quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ovvero quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto, fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel predetto termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza ovvero, nel caso di accoglimento, nel termine per l'adesione all'azione di classe fissato dal nuovo articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).
  Il nuovo articolo 840-quinquies disciplina il procedimento dinanzi al tribunale, prevedendo innanzitutto, al primo comma, che con l'ordinanza di ammissione dell'azione, il tribunale fissi un termine per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.
  Il secondo comma stabilisce inoltre che il tribunale procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio, mentre il quarto comma specifica che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto, il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Il nuovo articolo 840-sexies indica il contenuto della sentenza di accoglimento dell'azione, con la quale:
   a) si provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
   b) si accerta che il convenuto ha leso diritti individuali omogenei;
   c) si definiscono i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per la inclusione nella classe dei soggetti portatori di diritti omogenei;Pag. 54
   d) si stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova dei diritti individuali;
   e) si fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei, nonché per la eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito;
   f) si nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
   g) si nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, il quale acquisisce il titolo di pubblico ufficiale e può in ogni momento essere revocato con decreto del giudice delegato;
   h) si determina l'importo da versare, a pena di inefficacia dell'adesione, da parte di ciascun aderente a titolo di fondo spese, importo di cui il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione.

  In tale contesto segnala come, ai sensi del secondo comma, la sentenza sia pubblicata sull'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
  Il nuovo articolo 840-septies regola le modalità di adesione all'azione di classe, che avviene mediante domanda da presentare, anche senza il ministero di un difensore, nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici del Ministro della giustizia.
  Tale domanda deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui chiede di aderire;
   b) i dati identificativi dell'aderente;
   c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
   d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
   e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
   f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
   g) un'attestazione circa la veridicità dei dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti;
   h) il conferimento al rappresentante comune del potere di rappresentarlo e di compiere nel suo interesse tutti gli atti relativi al diritto individuale omogeneo;
   i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;
   j) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.

  Illustra quindi il nuovo articolo 840-octies, il quale stabilisce al primo comma che entro novanta giorni dalla scadenza del termine di adesione all'azione di classe il convenuto debba depositare una memoria contenente le sue difese; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto entro il predetto termine si hanno per non contestati.
  In base al secondo comma il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
  Il terzo comma specifica che nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
  Ai sensi del quinto comma il giudice delegato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a Pag. 55titolo di risarcimento o di restituzione, con decreto che costituisce titolo esecutivo.
  Il nuovo articolo 840-novies disciplina le spese del procedimento, prevedendo che il tribunale, nel caso di accoglimento della domanda di adesione, condanni il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. La norma quantifica l'ammontare del compenso in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva, nonché in ragione delle spese sostenute e documentate.
  Tale ammontare inoltre può essere aumentato o ridotto, sulla base di taluni criteri quali: la complessità dell'incarico; la qualità dell'opera prestata; la sollecitudine con cui sono state condotte le attività; il numero degli aderenti.
  Inoltre, ai sensi del sesto comma, con il medesimo decreto di accoglimento, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione, riconosciuto a titolo di compenso premiale. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
  Con riferimento al nuovo articolo 840-decies, segnala come esso regoli l'impugnazione della sentenza, prevedendo al primo comma che i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione siano anch'essi pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
  Il secondo comma stabilisce che il ricorso in cassazione decade decorsi tre mesi dalla pubblicazione della sentenza e che entro due mesi dalla scadenza di tale termine senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito all'azione possono proporre atto di impugnazione.
  Il nuovo articolo 840-undecies regola l'impugnazione contro il decreto con cui è stata decisa la domanda di adesione, stabilendo che il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati delle parti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il terzo comma specifica i contenuti obbligatori del ricorso, che, ai sensi del quinto comma, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
  Il settimo comma specifica che in tale fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.
  Il nuovo articolo 840-duodecies regola il caso in cui il debitore provveda spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di accoglimento della domanda di adesione all'azione, prevedendo al primo comma che le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza, e vincolato all'ordine del giudice.
  In tale contesto il secondo comma prevede che il rappresentante comune depositi con la massima sollecitudine un piano di riparto delle somme tra gli aderenti all'azione e che il giudice delegato ordini il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente. Il rappresentante comune è inoltre tenuto, ai sensi del quinto comma, a depositare la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
  Il nuovo articolo 840-terdecies prevede, sulla base del modello statunitense, che l'esecuzione del provvedimento esecutivo con cui si accertano i crediti dei vari aderenti alla classe sia promossa esclusivamente dal rappresentante comune, consentendo in tal modo di ridurre drasticamente Pag. 56i costi necessari per l'esecuzione, atteso che soprattutto la fase esecutiva è condizionata dalla polverizzazione dei crediti, il più delle volte di entità tale da non rendere conveniente un'esecuzione individuale.
  Il nuovo articolo 840-quaterdecies regola gli eventuali accordi transattivi, prevedendo al primo comma che il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa, inserita sull'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è a sua volta inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler profittare dell'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
  Inoltre i commi da secondo a settimo prevedono che, dopo la sentenza di accoglimento dell'azione di classe, il rappresentante comune possa stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva. Ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
  In base all'ottavo comma l'accordo transattivo autorizzato dal giudice e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora l'attore aderisca a tale accordo transattivo, esso costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
  Il nuovo articolo 840-quinquiesdecies disciplina la chiusura della procedura di adesione all'azione di classe, la quale è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato quando:
   a) le ripartizioni delle somme agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
   b) nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

  Fa quindi presente che, in tal caso, ai sensi del terzo comma gli aderenti all'azione riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
  Il nuovo articolo 840-sexiesdecies disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale viene chiesto al tribunale di ordinare la cessazione o la non reiterazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. Si tratta di uno strumento di tutela preventivo, volto a impedire o quanto meno a far cessare il comportamento lesivo.
  Ai sensi dei commi terzo e quarto l'azione, per la quale il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici, si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa ed è autonoma rispetto all'azione per il risarcimento del danno.
  In base al settimo e all'ottavo comma il giudice può ordinare alla parte soccombente di adottare le misure più opportune a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, nonché di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  La nuova normativa supera l'azione inibitoria attualmente prevista dagli articoli 139 e 140 del Codice del consumo, in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che vengono pertanto abrogati dall'articolo 3.
  In tale contesto segnala come l'articolo 1-bis della proposta di legge, al fine di regolare le comunicazioni giudiziarie concernenti l'azione di classe, integri le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile inserendovi un nuovo TitoloV-bis, Pag. 57costituito dal nuovo articolo 196-bis, ai sensi del quale tutte le comunicazioni a cura della cancelleria in materia di azione di classe previste dal nuovo titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente all'azione, applicando le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
  È previsto inoltre che il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia invii all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del predetto titolo VIII-bis prevedono la pubblicazione.
  L'articolo 1-ter stabilisce che le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di loro uso si applicano anche alle attestazioni (relative alla veridicità dei dati e fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti per l'adesione all'azione di classe) previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge.
  L'articolo 1-quater reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 2 regola l'entrata in vigore del provvedimento, che è fissata dal comma 1 decorsi sei mesi dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, onde consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.
  Il comma 2 reca una disposizione di carattere transitorio, specificando che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge si applica la disciplina vigente prima della sua entrata in vigore.
  In sintesi rileva come le singole norme del provvedimento abbiano natura eminentemente processuale e procedurale, non rientrando quindi sotto questo aspetto negli ambiti di competenza della Commissione Finanze; sottolinea come attenga invece ai profili di interesse della VI Commissione il fatto che lo strumento di tutela predisposto dall'intervento legislativo riguarda anche alcuni settori fondamentali, quali quelli creditizio, finanziario e assicurativo, compresi nella competenza della Commissione stessa.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato), ricordando come essa sia stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione già nella giornata di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3055, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
  In linea generale rileva come l'Accordo intenda fornire un quadro di sostegno, attraverso la creazione di un'area di libero scambio, al consolidamento delle intense relazioni commerciali bilaterali tra gli Pag. 58Stati membri dell'Unione europea e la Corea del Sud, che vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane.
  In tale ambito, fa presente come la creazione della zona di libero scambio comporterà, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, grazie alla rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), all'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari, nonché all'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile.
  Segnala, in proposito, come la terza Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea presentata dalla Commissione europea, evidenzi come, dopo tre anni di attuazione dell'Accordo, il bilancio generale sia chiaramente positivo soprattutto per l'UE. Le esportazioni di merci verso la Corea sono infatti aumentate del 35 per cento, passando da 30,6 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti l'attuazione dell'accordo di libero scambio a 41,4 miliardi di euro nel terzo anno di attuazione. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti dall'UE verso la Corea, interamente o parzialmente liberalizzate dall'accordo, sono aumentate più delle esportazioni complessive, vale a dire rispettivamente del 46 per cento e del 37 per cento. Nel complesso i 7,6 miliardi di euro di deficit commerciale con la Corea si sono trasformati in un avanzo commerciale di 3,6 miliardi di euro a favore dell'UE nel corso del terzo anno di attuazione.
  L'Accordo costituisce inoltre il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato finora dall'Unione Europea con un Paese terzo e rappresenta il primo accordo del genere conforme alla strategia «Global Europe: competing in the world», volta ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee, nonché la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei princìpi Organizzazione mondiale del commercio.
  Inoltre l'Accordo completa il quadro istituzionale delle relazioni tra Unione europea e Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea – Corea, che è stato concluso contestualmente all'Accordo di cui viene proposta la ratifica.
  Passa quindi a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, che si articola in 15 capi: il Capo I, relativo agli obiettivi e definizioni generali, si compone degli articoli 1.1 e 1.2, che individuano gli obiettivi dell'Accordo e recano le definizioni ricorrenti nel testo.
  Gli obiettivi consistono nella liberalizzazione del commercio delle merci, nella liberalizzazione del commercio di servizi e dei flussi di investimento, prevedendosi a tale fine l'impegno delle Parti contraenti a rimuovere gli ostacoli agli scambi, a promuovere la concorrenza, a liberalizzare su base reciproca il mercato degli appalti pubblici, ad assicurare adeguata protezione ai diritti di proprietà intellettuale e favorire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.
  Il Capo 2, relativo al trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci, è costituito dagli articoli da 2.1 a 2.17.
  In tale ambito è prevista la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala, in particolare, l'articolo 2.5, il quale indica Pag. 59la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le Parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (istituito ai sensi dell'articolo 15.2, paragrafo 1, dell'Accordo) per valutare se accelerare o estendere il processo.
  In tale ambito l'articolo 2.6 vieta di aumentare l'aliquota di dazi esistenti o imporne di nuovi, mentre, quanto ai contingenti tariffari, l'articolo 2.7 rinvia all'Allegato 2-A.
  In materia di misure non tariffarie, segnala l'articolo 2.8, il quale accorda alle merci il trattamento nazionale, mentre l'articolo 2.9 vieta i divieti o le restrizioni delle importazioni e delle esportazioni.
  Ai sensi dell'articolo 2.16 il già menzionato Comitato per il commercio di merci, che è composto da rappresentanti delle Parti, si riunisce per esaminare ogni questione attinente al Capo 2, mentre l'articolo 2.17 prevede che, allo scopo di contrastare le irregolarità e le frodi nel settore doganale, le Parti effettuino la più ampia cooperazione amministrativa, indispensabile per attuare e controllare il trattamento preferenziale disciplinato dall'intesa.
  Illustra quindi il Capo 3, che riguarda le misure di difesa commerciale e comprende gli articoli da 3.1 a 3.15.
  Al riguardo l'articolo 3.1 prevede la possibilità che le Parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle Parti che produce merci simili o concorrenti. In base all'articolo 3.3 tali misure si applicano solo per il periodo necessario a riparare il danno subito e per facilitare il ripristino delle condizioni iniziali e in ogni caso per un periodo massimo di due anni, prorogabili di altri due. Ai sensi dell'articolo 3.4 la Parte che applica una misura di salvaguardia commerciale è tenuta a concordare con l'altra parte una compensazione. Quanto alle misure di salvaguardia globali, l'articolo 3.7 dispone che la Parte la quale ricorra all'adozione di una misura di salvaguardia deve avere un interesse sostanziale nel settore, vale a dire deve essere stata, negli ultimi tre anni, uno dei cinque maggiori fornitori della merce di cui si tratta, in termini di volume o di valore assoluto.
  L'articolo 3.8 precisa che i dazi antidumping ed anti-sovvenzione debbano essere introdotti secondo procedure eque e trasparenti. Secondo il dettato dell'articolo 3.10 l'istituzione di un dazio antidumping o compensativo deve inoltre essere decisa dalle Parti tenendo nella dovuta considerazione gli interessi pubblici. In tale contesto l'articolo 3.16 prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro «Cooperazione in materia di difesa commerciale» incaricato di controllare il rispetto della disciplina recata dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali.
  Il Capo 4, composto degli articoli da 4.1 a 4.10, riguarda gli ostacoli tecnici al commercio.
  In tale ambito l'articolo 4.3 impegna le Parti, al fine di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità; tale cooperazione è inoltre finalizzata a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche mediante la cooperazione scientifica e tecnica, al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche. L'articolo 4.4 impegna inoltre le Parti a far uso delle buone pratiche previste dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (TBT) allegato all'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio, adempiendo gli obblighi in fatto di trasparenza e utilizzando le norme internazionali come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di conformità. Ai sensi dell'articolo 4.9, paragrafo 1, le regolamentazioni Pag. 60tecniche che disciplinano la marcatura e l'etichettatura devono rispettare i principi dell'accordo TBT già citato, i quali stabiliscono che marcatura ed etichettatura non devono creare inutili ostacoli al commercio internazionale; le Parti si impegnano altresì ridurre al minimo gli obblighi in tale settore. L'articolo 4.10 prevede l'istituzione di un meccanismo di coordinamento nella figura di coordinatori TBT incaricati di facilitare l'applicazione delle disposizioni del Capo 4.
  Il Capo 5, che si compone degli articoli da 5.1 a 5.11, contiene misure sanitarie e fitosanitarie.
  Ai sensi dell'articolo 5.1, la cooperazione in tale settore ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, nel contempo tutelando la salute di esseri umani, animali e piante. In base all'articolo 5.4 le Parti si richiamano ai diritti e agli obblighi stabiliti dall'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS). L'articolo 5.5 prevede inoltre lo scambio di informazioni su eventuali misure in grado di incidere sul commercio tra le Parti, in modo da ridurne gli effetti negativi.
  L'articolo 5.10 istituisce nell'ambito dei comitati specializzati un comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, incaricato di definire sia misure e modalità per l'attuazione delle disposizioni del Capo 5, sia procedure più snelle per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale, nonché di discutere i problemi posti dall'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di individuare soluzioni accettabili per le Parti.
  Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala il Capo 6, relativo al regime doganale e alla facilitazione degli scambi commerciali, che comprende gli articoli da 6.1 a 6.16.
  In tale ambito, al fine di perseguire gli obiettivi, indicati dagli articoli 6.1 e 6.2, di facilitare gli scambi commerciali e di promuovere la cooperazione doganale, nonché di adottare procedure doganali semplici e efficienti, gli articoli da 6.3 a 6.8 prevedono lo snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali per gli operatori in possesso di determinati requisiti, la previsione di procedure doganali semplificate, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza.
  Oltre alle disposizioni riguardanti diritti ed oneri, recate dall'articolo 6.9, a quelle sulle ispezioni pre-spedizione recate dall'articolo 6.10, a quelle sull'audit post svincolo e sulla valutazione in dogana di cui agli articoli 6.11 e 6.12, gli articoli 6.13 e 6.14 disciplinano la cooperazione doganale tra le Parti, da realizzarsi attraverso l'armonizzazione dei dati e delle procedure, gli scambi di personale, lo sviluppo di meccanismi di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici, l'assistenza amministrativa reciproca e il coordinamento delle posizioni in tutte le sedi multilaterali.
  In tale contesto, fa presente come, al fine di monitorare la corretta applicazione delle norme poste dal Capo 6, gli articoli 6.15 e 6.16 istituiscano e disciplinino i punti di contatto doganali, attraverso cui risolvere le questioni operative, e il Comitato doganale, cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le Parti; per quanto attiene alle questioni oggetto dell'Accordo il Comitato riferisce al Comitato per il commercio, istituito dall'articolo 15.1, paragrafo 1.
  Illustra quindi il Capo 7, che si compone degli articoli da 7.1 a 7.50 e disciplina il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, realizzando un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle Parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS).
  In tale ambito sono compresi la fornitura transfrontaliera di servizi (disciplinata dagli articoli da 7.4 a 7.8), lo stabilimento di attività economiche nel territorio di una Parte (disciplinato dagli articoli Pag. 61da 7.10 a 7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (disciplinato dagli articoli da 7.17 a 7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione (disciplinati dagli articoli da 7.25 a 7.36), il trasporto marittimo internazionale (disciplinato dall'articolo 7.47) e il commercio elettronico (disciplinato dall'articolo 7.48).
  In tale contesto attengono ai profili di interesse della Commissione Finanze le disposizioni sui servizi finanziari di cui gli articoli da 7.37 a 7.46, che comprendono i servizi assicurativi e di riassicurazione, i servizi bancari e gli altri servizi finanziari, le operazioni sui mercati finanziario e monetario, le gestioni patrimoniali e i servizi di consulenza. Al riguardo vengono disciplinate, ai sensi dell'articolo 7.38, le misure prudenziali che le Parti possono adottare per la tutela degli investitori e la salvaguardia dei sistemi finanziari, e viene valorizzato, all'articolo 7.39, il principio di trasparenza delle regolamentazioni e delle politiche di settore. Viene inoltre stabilito, all'articolo 7.41, il principio dell'accesso paritario dei fornitori di servizi finanziari di una Parte ai sistemi di pagamento e di compensazione dell'altra Parte, viene sancito, all'articolo 7.42, il principio di parità tra gli operatori delle diverse Parti nella fornitura di nuovi servizi finanziari, e si rinvia, all'articolo 7.45, al meccanismo di risoluzione delle controversie recato dal Capo 14 dell'Accordo.
  Ai sensi dell'articolo 7.3 viene istituito il Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico, composto da rappresentanti delle Parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7.
  L'articolo 7.16 impegna le Parti, in vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, a riesaminare, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il quadro giuridico degli investimenti, costituito dal Capo 7 e dagli Allegati 7A e 7C, nonché le condizioni ed il flusso degli investimenti reciproci, impegnandosi ad avviare negoziati volti a superare gli impedimenti eventualmente emergenti dal riesame, che andrà effettuato a cadenza periodica.
  Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 7.24, il quale impegna le Parti ad adoperarsi, «nella misura del possibile», affinché nei rispettivi territori vengano applicati gli standard internazionali – puntualmente enumerati nel testo – in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione ed elusione fiscale.
  Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama il Capo 8, composto dagli articoli da 8.1 a 8.4, i quali disciplinano i pagamenti e i movimenti di capitali.
  In particolare, l'articolo 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le Parti, in conformità allo Statuto del Fondo monetario internazionale.
  L'articolo 8.2 rimuove invece le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel Capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico). L'articolo 8.3 introduce alcune eccezioni a tale principio generale per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico, rispetto delle normative vigenti negli ordinamenti delle Parti e non incompatibili con l'Accordo.
  L'articolo 8.4 prevede inoltre la possibilità di adottare, dandone immediata comunicazione al Comitato per il commercio, misure di salvaguardia per un massimo di sei mesi, nel caso in cui i pagamenti ed i movimenti di capitale causino o rischino di causare difficoltà alla politica monetaria o di cambio.
  Passa a illustrare il Capo 9, che si compone degli articoli da 9.1 a 9.3, dedicato agli appalti pubblici.
  In particolare l'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle Parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale. L'articolo 9.2 dispone che i contratti di costruzione, gestione e cessione (build-operate-Pag. 62transfer, BOT) siano disciplinati dall'Allegato 9. L'articolo 9.3 prevede inoltre l'istituzione di un gruppo di lavoro «Appalti pubblici», con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.
  Il Capo 10, che si compone degli articoli da 10.1 a 10.69, disciplina la proprietà intellettuale, introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina cosiddetta «OMC plus», integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle Parti posti dall'allegato 1C dell'accordo dell'organizzazione mondiale del commercio (TRIPS).
  In tale ambito viene assicurata ampia tutela al diritto d'autore e diritti connessi (disciplinati dagli articoli da 10.5 a 10.14), ai marchi (disciplinati dagli articoli da 10.15 a 10.17), alle indicazioni geografiche (disciplinati dagli articoli da 10.18 a 10.26), ai disegni e modelli (disciplinati dagli articoli da 10.27 a 10.32) ed ai brevetti (disciplinati dagli articoli da 10.33 a 10.38).
  Per quanto riguarda in particolare la tutela della proprietà intellettuale rileva come essa venga garantita attraverso procedure e mezzi di ricorso previsti dal diritto civile delle Parti, ai sensi degli articoli da 10.43 a 10.53, nonché da alcune misure di natura penale ai sensi degli articoli da 10.54 a 10.61 che, obbligatorie a tutela di marchi, diritto d'autore e diritti connessi, possono a discrezione delle Parti essere estese anche a protezione di indicazioni geografiche, disegni e modelli.
  Gli articoli da 10.62 a 10.66 contengono inoltre le disposizioni sulla responsabilità dei fornitori di servizi in linea e gli articoli da 10.67 a 10.69 recano le previsioni in materia di misure alle frontiere, codici di condotta e cooperazione.
  Il Capo 11, che si compone degli articoli da 11.1 a 11.15, contiene le norme in materia di concorrenza.
  In tale ambito segnala come, ai sensi dell'articolo 11.1, le Parti si impegnino ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi.
  L'articolo 11.3 stabilisce che l'applicazione delle leggi in materia di concorrenza, affidata dalle Parti ad istituzioni ad hoc, deve avvenire nel rispetto dei principi di equità procedurale, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto l'articolo 11.4 specifica che le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi sono soggette al diritto della concorrenza a condizione che non ostacoli la realizzazione dei compiti specifici assegnati.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala come l'articolo 11.5 preveda il riordino dei monopoli di stato di carattere commerciale, onde evitare misure discriminatorie tra persone fisiche o giuridiche delle Parti relativamente allo scambio di merci, prevedendosi comunque che tale previsione non osti alla creazione o al mantenimento di monopoli di Stato.
  L'articolo 11.6 prevede il coordinamento e la cooperazione delle rispettive Autorità garanti della concorrenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, mentre l'articolo 11.7 contempla la possibilità che le Parti avviino consultazioni per raggiungere un'intesa nel caso in cui pratiche commerciali sleali incidano sugli scambi, in assenza di norme specifiche.
  Quanto alle sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 11.9 le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile per eliminare le distorsioni alla concorrenza da loro causate, mentre l'articolo 11.10 vieta le sovvenzioni specifiche, se incidono negativamente sul commercio internazionale tra le Parti. L'articolo 11.2 impegna le Parti a garantire trasparenza nel settore delle sovvenzioni, comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale, tipi e distribuzione settoriale delle sovvenzioni specifiche, oltre a dare indicazioni su obiettivi e beneficiario delle sovvenzioni concesse da uno Stato o da una pubblica amministrazione, nei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa. L'articolo 11.13 Pag. 63consente alle Parti di applicare misure di difesa commerciale o promuovere azioni idonee contro le sovvenzioni concesse dall'altra parte in base a quanto previsto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio. L'articolo 11.14 prevede inoltre che ogni possibile questione in materia di sovvenzioni sia oggetto di costante monitoraggio e verifica e può essere sottoposta al Comitato per il commercio.
  Il Capo 12, che si compone degli articoli da 12.1 a 12.8, riguarda il tema della trasparenza, prevedendo, agli articoli da 12.3 a 12.6, obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare in settori pertinenti agli scambi commerciali tra le Parti ed agli investimenti, con una particolare considerazione per gli operatori economici di piccole dimensioni. Ai sensi degli articoli 12.7 e 12.8 le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, che deve essere resa accessibile a tutti gli operatori in maniera non discriminatoria, richiamando i principi di buona condotta amministrativa.
  Illustra quindi il Capo 13, che si compone degli articoli da 13.1 a 13.16, il quale reca la disciplina in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
  Ai sensi dell'articolo 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine gli articoli da 13.3 a 13.7 sanciscono l'obbligo di rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività. In tale contesto l'articolo 13.6 promuove il commercio e gli investimenti diretti esteri in materia di beni, servizi tecnologie ambientali, energia rinnovabile, prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, merci con un marchio di qualità ecologica, valutando anche la rimozione degli ostacoli non tariffari; le Parti, inoltre, si impegnano a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi quelli che implicano la responsabilità sociale delle imprese e fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico.
  Con l'articolo 13.8 le Parti si impegnano a tenere in debito conto le conoscenze scientifiche, mentre l'articolo 13.9 riguarda la trasparenza. Particolare attenzione è dedicata dagli articoli 13.12 e 13.13 alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un «forum della società civile», finalizzato a instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile.
  L'articolo 13.14 prevede consultazioni a livello governativo su ogni questione di comune interesse attinente al Capo in esame; a fronte della necessità di un supplemento di esame può essere chiesta la convocazione del Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile (istituito ai sensi dell'articolo 15.2, paragrafo 1), che si attiverà per il conseguimento di una soluzione concordata tra le Parti. In base all'articolo 13.15, se necessario potrà essere incaricato della questione il Gruppo di esperti indipendenti che le Parti sono tenute a istituire all'entrata in vigore dell'Accordo.
  Con riferimento al Capo 14, che si compone degli articoli da 14.1 a 14.20, fa presente come esso contenga le norme per la risoluzione delle controversie. In tale contesto illustra l'articolo 14.3, ai sensi del quale le controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo vengono risolte mediante consultazioni, che si svolgono di regola entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, qualora il termine sia scaduto o non si sia giunti ad una soluzione concordata.
  Gli articoli da 14.4 a 14.17 disciplinano la procedura di arbitrato, la quale prevede che la richiesta di arbitrato indichi le misure contestate e le disposizioni dell'Accordo ritenute applicabili e che venga comunicata sia alla parte convenuta, sia al Comitato per il commercio; la procedura arbitrale si conclude quando il collegio Pag. 64arbitrale trasmette il lodo alle Parti e al comitato per il commercio: le Parti dovranno conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e concordare il periodo di tempo necessario per darvi esecuzione.
  Le procedure di risoluzione delle controversie sono specificate nell'Allegato 14 B. L'Allegato 14 C contiene invece le disposizioni a cui si devono conformare i tre componenti del collegio arbitrale, esperti indipendenti di diritto e commercio internazionale non collegati ai Governi delle Parti ed estratti a sorte da un elenco di 15 soggetti indicati dalle Parti.
  L'articolo 14.19 prevede che le Parti possano ricorrere in via alternativa anche ai meccanismi di soluzione delle controversie previsti in ambito OMC, ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie.
  Il Capo 15, che si compone degli articoli da 15.1 a 15.16, è dedicato alle disposizioni istituzionali, generali e finali.
  Ricorda che, come già richiamato in precedenza, al fine di assicurare il buon funzionamento, l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, nonché per promuoverne gli obiettivi generali e sovrintendere i lavori di tutti i comitati specializzati, l'articolo 15.1 istituisce il Comitato per il commercio, composto da rappresentanti di entrambe le Parti e copresieduto dal ministro coreano per il commercio e del membro della Commissione Ue responsabile per il commercio, o da loro rappresentanti; le riunioni avranno luogo una volta l'anno alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Il Comitato per il commercio riferirà al comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e la Corea relativamente alle sue attività e a quelle dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in base all'intesa, informandolo sulle sue attività e su quelle dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e di altri organi operanti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio.
  L'articolo 15.2, al paragrafo 1 istituisce una serie di comitati specializzati, tra i quali, oltre a quelli sul commercio di merci, sulle misure sanitarie e fitosanitarie, sui servizi, sullo sviluppo sostenibile, sulle zone di perfezionamento passivo, segnala, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, il comitato specializzato sulle questioni doganali, che agisce come comitato di cooperazione doganale.
  In tale ambito il paragrafo 2 prevede che il Comitato per il commercio possa istituire ulteriori comitati specializzati.
  L'articolo 15.3 istituisce invece sette gruppi di lavoro (veicoli a motore, prodotti farmaceutici e dispositivi medici, prodotti chimici, cooperazione sulla difesa commerciale, accordi di mutuo riconoscimento, appalti pubblici, indicazioni geografiche).
  Ai sensi dell'articolo 15.4 il Comitato per il commercio ha la facoltà di prendere decisioni su ogni questione regolata dall'Accordo, il quale è modificabile in forma scritta, secondo quanto indicato dall'articolo 15.5.
  L'articolo 15.6 dispone che le Parti designino dei coordinatori al fine di facilitare la comunicazione e di assicurare l'efficace attuazione dell'Accordo.
  Per quanto riguarda ancora gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 15.7, ai sensi del quale l'Accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del medesimo e non modifica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra la Corea e singoli Stati membri dell'UE. Inoltre viene specificato che le norme dell'Accordo non possono impedire l'applicazione di disposizioni tributarie nazionali che distinguano tra contribuenti in differenti situazioni (in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di investimento di capitali), né l'applicazione di misure per impedire l'elusione o l'evasione fiscali in conformità ad accordi sulle doppie imposizioni o ad altri accordi tributari.
  Le eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti sono regolate dall'articolo 15.8, mentre quelle relative alla sicurezza sono disciplinate dall'articolo 15.9. Pag. 65
  L'articolo 15.10 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo dopo 60 giorni dallo scambio di notifiche scritte sull'adempimento dei rispettivi obblighi ordinamentali; ai sensi del paragrafo 5, l'Accordo è provvisoriamente applicato dal primo giorno dal mese seguente la data in cui Ue e Corea si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure relativamente agli ambiti di esclusiva competenza comunitaria.
  In base all'articolo 15.11 l'Accordo ha durata illimitata ed è denunciabile, in forma scritta, con effetto a sei mesi dalla notifica; inoltre articolo 15.14 precisa che l'Accordo stesso non sostituisce o abroga gli altri accordi conclusi in precedenza con la Corea dagli Stati membri dell'Unione europea o dall'Unione; esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro e fa parte integrante delle relazioni bilaterali come disciplinate da tale intesa.
  L'articolo 15.13 specifica che dell'Accordo fanno parte integrante tre Protocolli (sulla definizione della nozione di «prodotti originari», sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e sulla cooperazione culturale) e relativi Allegati, nonché venticinque Allegati collegati ai relativi capitoli.
  Formula fin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento, auspicando che su di esso la Commissione possa esprimersi nei prossimi giorni.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno consentire l'approfondimento dei contenuti del provvedimento, rinviando quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di giovedì 21 maggio, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 14.20.

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