CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 maggio 2015
447.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di azione di classe.
Nuovo testo C. 1335 Bonafede.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rileva che il provvedimento in esame modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall'articolo 140-bis.
  In particolare, il provvedimento mira a potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela che si può ottenere.
  A tal fine, la proposta sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, delineando tre distinte fasi della procedura (decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti). Viene confermata la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema opt-in, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in Pag. 29essere una condotta processuale attiva di adesione al processo) e si aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull’opt-out) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe.
  La proposta di legge in esame innova inoltre la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe e i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta «quota lite», e prevede infine un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, stabilendo che i passaggi essenziali della procedura (atto di citazione, ordinanza che decide dell'ammissibilità, sentenza che accoglie l'azione e apre la procedura di adesione) devono essere pubblicati su un apposito portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.
  La proposta consta di 4 articoli.
  L'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-bis – 840-sexiesdecies).
  In particolare, l'articolo 840-bis c.p.c. definisce il campo d'applicazione dell'azione eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» (ma non ad «interessi collettivi»), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti. L'azione è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno (la tutela inibitoria è disciplinata invece dall'articolo 840-sexiesdecies, al quale si rinvia). Se viene presentata un'azione di classe, il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-undecies c.p.c. (intervento di terzo, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione).
  L'articolo 840-ter c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. L'atto di citazione deve essere notificato anche al PM, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'ordinanza.
  L'articolo 840-quater c.p.c. disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La decisione nel merito sull'azione di classe preclude la possibilità di proporre, in relazione ai medesimi fatti, altre azioni di classe, a meno che non intendano far valere diritti che non potevano essere fatti valere in precedenza.
  Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c. disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti, nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto; al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione. Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-septies c.p.c. che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore.
  La fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto Pag. 30al pagamento delle somme dovute agli aderenti è disciplinata dall'articolo 840-octies c.p.c.
  Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-duodecies c.p.c.). Se il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-terdecies c.p.c.).
  La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-quinquiesdecies c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.
  L'articolo 840-novies c.p.c. disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore. È una sorta di quota lite, in quanto il compenso è una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo alcuni scaglioni.
  Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.
  L'articolo 840-quaterdecies disciplina gli accordi transattivi, prevedendo che fino alla decisione nel merito della controversia, il tribunale può formulare una proposta di conciliazione alle parti, e che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti.
  Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'articolo 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale «chiunque abbia interesse» può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse.
  L'articolo 1-bis interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo – peraltro formato dal solo articolo 196-bis – dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal Portale dei servizi telematici del ministero della giustizia.
  L'articolo 1-ter modifica il TU in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.
  L'articolo 1-quater contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2 della proposta dispone in ordine all'entrata in vigore differita e norma transitoria, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla riforma. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-bis del Codice del consumo.
  L'articolo 3 abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.
  Ai fini dell'espressione del parere circa la compatibilità del provvedimento con il diritto dell'Unione europea, richiama la Raccomandazione della Commissione UE Pag. 31dell'11 giugno 2013 relativa a princìpi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione. Il documento definisce una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione. Obiettivo della raccomandazione è garantire un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri.
  Tra i principi specifici che i sistemi nazionali dovrebbero rispettare, in base alla Raccomandazione, segnalo le disposizioni contenute alla sezione V, che al paragrafo 21 prevede che «la parte ricorrente dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio (principio dell'adesione, o opt-in). Qualunque eccezione a tale principio, ex lege o prevista mediante provvedimento del giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia». Inoltre, sullo stesso tema, il paragrafo 23 delle Raccomandazioni prevede che «le persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio nella stessa situazione di danno collettivo dovrebbero poter aderire alla parte ricorrente in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia.».
  Da un raffronto tra i principi sopra richiamati e le disposizioni contenute all'articolo 840-quinquies c.p.c. relativo all'adesione all'azione di classe nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio, sembra emergere la necessità di un approfondimento circa la compatibilità del termine per l'adesione ivi previsto (non oltre 180 giorni dalla sentenza che accoglie l'azione) con il principio europeo che consente l'adesione della parte ricorrente in qualunque momento, ma «prima che sia resa la pronuncia definitiva». Si tratterebbe eventualmente di spostare il termine per l'adesione sino al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che sul provvedimento la Commissione dovrà esprimersi entro la seduta già convocata per domani, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).
Atto n. 159.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/34/UE.
  La direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012 (cosiddetta direttiva RECAST) ha provveduto al riordino delle direttive in materia di trasporto ferroviario che, a partire dagli anni Novanta, hanno dato avvio a un processo di liberalizzazione del settore, in particolare attraverso l'introduzione Pag. 32di un crescente grado di separazione tra gestione delle rete ed esercizio dell'attività di trasporto. Si tratta, in particolare, delle direttive 1991/440/CEE, 1995/18/CE e 2001/14/CE.
  I principali aspetti di novità della direttiva 2012/34/UE rispetto alle direttive oggetto di rifusione concernono in primo luogo il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e la costituzione di una rete europea dei regolatori; in particolare l'articolo 55 rafforza le caratteristiche di indipendenza dell'organismo di regolamentazione prevedendo che «ciascuno Stato membro istituisca un organismo di regolamentazione unico per il settore ferroviario» e che questo «sia un'autorità indipendente che sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro ente pubblico o privato». Inoltre, la direttiva prevede la pubblicazione del prospetto informativo di rete da parte del gestore dell'infrastruttura in almeno due lingue ufficiali dell'Unione europea e la sua disponibilità gratuita in formato elettronico sul portale internet del gestore dell'infrastruttura, nonché la sua accessibilità mediante un portale internet comune a tutti i gestori dell'infrastruttura ferroviaria degli Stati membri (articolo 27). Infine, la direttiva richiede la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale (articolo 8).
  Ricorda che il recepimento della direttiva è previsto dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013, allegato B) e che il termine per il relativo recepimento scade il prossimo 16 giugno 2015.
  Prima di procedere all'illustrazione dello schema di decreto legislativo, segnala che in materia ferroviaria sono pendenti nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione:
   la procedura di infrazione 2008/2097 – allo stadio di messa in mora ex articolo 260 TFUE – relativa alla non corretta attuazione delle direttive del Primo pacchetto ferroviario UE, recepite con decreto legislativo n. 188 del 2003, nell'ambito della quale la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11), ha condannato l'Italia per non aver garantito al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI SpA) sufficiente indipendenza gestionale nella determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura e per aver impedito all'organismo di regolamentazione del settore ferroviario (Autorità dei trasporti) di esercitare il controllo sul sistema di imposizione dei diritti previsti dalla direttiva 2001/14/CE;
   la procedura di infrazione n. 2012/2213 – allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 del TFUE – per non corretta applicazione della normativa dell'UE sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare, la Commissione europea contesta all'Italia il trasferimento da RFI Spa a Trenitalia e a FS logistica di svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico; la mancata pubblicazione da parte di FS Logistica, responsabile della fornitura di servizi di trasporto merci a livello nazionale, della propria contabilità; l'assenza nei conti di Trenitalia degli importi specifici dei diversi contratti stipulati con lo Stato italiano e con le diverse Regioni e province autonome per il servizio di trasporto pubblico di persone.

  Passando all'esame del contenuto, segnala che lo schema di decreto recepisce le misure indicate nella direttiva con riferimento al rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali (articoli 37 e 38), alla pubblicazione del prospetto informativo di rete (articolo 14), e alla pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale (articolo 1, comma 7).
  Nel recepire la direttiva lo schema di decreto in esame sostituisce integralmente, con alcune novità, il decreto legislativo n. 188/2003. In particolare, riproduce, con Pag. 33alcune innovazioni, il quadro normativo vigente in materia di gestione dell'infrastruttura ferroviaria; contratto di programma e licenza per le imprese e accesso all'infrastruttura.
  Per quanto concerne la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, che in Italia prevede una situazione di separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio, alla quale si è accompagnata la separazione societaria della rete, l'articolo 11 dello schema conferma la separazione contabile e dei bilanci delle attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nonché l'obbligo di fornire anche la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività. L'articolo 13 specifica che l'accesso delle imprese ferroviarie agli impianti di servizio quali stazioni passeggeri, scali merci, centri di manutenzione, impianti e attrezzature di soccorso a condizioni eque e trasparenti è effettuato da operatori privati (la normativa vigente fa invece riferimento allo svolgimento di tali servizi da parte del Gestore). È inoltre esclusa per le imprese ferroviarie la possibilità di accesso ai centri di manutenzione pesante per i treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.
  Per quanto concerne il contratto di programma, l'articolo 15 dello schema conferma l'affidamento a tale strumento dei rapporti tra concessionario e concedente, elevando però il periodo di durata del contratto da triennale a quinquennale.
  Per lo svolgimento del servizio del trasporto ferroviario passeggeri, lo schema inserisce la previsione della licenza nazionale specifica per il trasporto passeggeri nazionale, che si affianca a quella generale, valevole su tutto il territorio UE (articoli 3, 7, 8 e 9). L'articolo 8 indica inoltre i requisiti di onorabilità e finanziari necessari per il rilascio della licenza. In materia di accesso alla rete, l'articolo 12 conferma la possibilità di imporre limitazioni, per il trasporto nazionale passeggeri, ivi compreso il tratto nazionale di percorsi internazionali, nel diritto di far salire o scendere passeggeri quando si rischi di compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Tale accertamento è rimesso all'Autorità dei trasporti. L'articolo 12 riproduce anche disposizioni vigenti in merito all'introduzione di un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei trasporti passeggeri su linea di alta velocità per servizi non effettuati nell'ambito del contratto di servizio pubblico, ribadendo l'esigenza di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione della disposizione e introducendo la previsione di un parere sullo stesso dell'Autorità dei trasporti.
  Ai fini del parere sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, segnala che rispetto alla normativa vigente (decreto legislativo n. 188/2003, come integrato dal decreto-legge n. 69/2013), l'articolo 17 dello schema di decreto, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia UE, rafforza l'autonomia del gestore della Rete nell'individuazione del canone. Infatti se la normativa vigente prevede che il canone sia determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che approva la proposta del gestore, la disposizione dello schema prevede che il canone sia determinato autonomamente dal gestore, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità dei trasporti.
  Segnala che analoga modifica è contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge europea 2014 (C. 2977), anch'esso volto alla definizione della procedura di infrazione n. 2008/2097.
  Rispetto alla disposizione del disegno di legge europea, la disposizione in commento prevede però un parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Autorità dei trasporti ai fini dell'individuazione dei criteri per la determinazione del canone.
  Ricorda che il Governo ha proposto la soppressione dell'articolo 10 del disegno di legge europea 2014, motivata dalla presenza Pag. 34di analoga norma nello schema di decreto in esame. Ritiene pertanto opportuno che il Governo assicuri l'idoneità della disposizione contenuta all'articolo 17 dello schema di decreto, rispetto alla formulazione proposta nel disegno di legge europea 2014, a definire il contenzioso con la Commissione europea in tema di controllo spettante all'Autorità dei Trasporti sul sistema di imposizione dei diritti (procedura n. 2008/2097).
  Inoltre, non appare evidente se le disposizioni dell'articolo 11 dello schema di decreto siano idonee a superare gli specifici rilievi avanzati nella procedura di infrazione n. 2012/2213 relativa alla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria.
  Ritiene che le questioni richiamate meritino adeguato approfondimento, anche alla luce del parere che la Commissione Trasporti esprimerà nella giornata di domani sull'emendamento del Governo soppressivo dell'articolo 10 della Legge europea.

  Paolo TANCREDI (AP) condivide l'opportunità di un approfondimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11; l'articolo 17 dello schema di decreto sembra infatti, ad una prima lettura, rispondere ai rilievi della procedura di infrazione, anche se differisce per alcuni aspetti dall'articolo 10 della Legge europea. Si tratta a suo avviso di una questione di merito, che non attiene alla adeguatezza delle disposizioni a risolvere le contestazioni mosse dalla Commissione europea.

  Michele BORDO, presidente, segnala che sull'atto è in corso un ciclo di audizioni presso la Commissione Trasporti. In particolare domani, alle ore 13.45, si svolgerà una audizione informale di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (NTV).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 160.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
  Il provvedimento è adottato in attuazione della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» (legge 7 ottobre 2014, n. 154).
  La direttiva 2013/29/UE, oggetto di recepimento, stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato.
  La direttiva è composta di 50 articoli e 5 allegati.
  Più in particolare il Capo I disciplina l'ambito di applicazione ed elenca una serie di definizioni. Inoltre regola la libera circolazione dei prodotti pirotecnici, prevede una classificazione degli articoli pirotecnici distinti in fuochi pirotecnici; articoli pirotecnici teatrali; altri articoli pirotecnici. Infine prevede limiti di età e Pag. 35limiti legati alle conoscenze specialistiche dei fruitori.
  Il Capo II riguarda gli obblighi dei fabbricanti e dei distributori.
  Il Capo III disciplina la conformità degli articoli pirotecnici.
  Il Capo IV riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità, mentre il Capo V riguarda la sorveglianza del mercato di prodotti pirotecnici.
  Il Capo VI riguarda le competenze di esecuzione e, infine, il Capo VII prevede disposizioni transitorie e finali e le sanzioni.
  I cinque allegati forniscono informazioni dettagliate su requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, dichiarazione di non conformità e infine, sulla direttiva abrogata e le successive modifiche.
  È stabilito che gli Stati membri adottino entro il 30 giugno 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni di recepimento si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.
  La stessa direttiva 2013/29/UE evidenzia la necessità della «rifusione» della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, considerate le sostanziali modificazioni avute negli anni recenti. Tale direttiva è stata già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176.
  Lo schema di provvedimento dispone dunque l'abrogazione del citato decreto n. 58 del 2010 a decorrere dalla sua entrata in vigore, riprendendone, ove necessario, i relativi contenuti.
  Quanto allo schema di decreto legislativo si compone di 36 articoli, contenuti in 6 Capi: Capo I (Disposizioni generali) contenente gli articoli dall'1 al 5; Capo II (Obblighi degli operatori economici) contenente gli articoli dal 6 al 15; Capo III (Conformità degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 16 al 19; Capo IV (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) contenente gli articoli dal 20 al 28; Capo V (Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 29 al 32; Capo VI (Disposizioni transitorie e finali) contenente gli articoli dal 33 al 36. Il provvedimento reca, infine, 4 Allegati tecnici, di cui 3 mutuati direttamente dalla direttiva 2013/29/UE.
  Darà conto in estrema sintesi dei contenuti del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento agli articoli pirotecnici, riprendendo l'oggetto e l'ambito di applicazione indicato dagli articoli 1 e 2 della direttiva.
  L'articolo 2 reca le definizioni, anch'esse riprese dall'articolo 3 della direttiva.
  L'articolo 3 riporta la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, articolata in 4 categorie ordinarie e 4 categorie specifiche, come individuate dall'articolo 6 delle direttiva.
  L'articolo 4 disciplina l'autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche, prevedendo altresì alcuni provvedimenti regolamentari di attuazione.
  L'articolo 5 prevede specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente, in base all'articolo 7 della direttiva, e, per gli articoli maggiormente rischiosi di nulla osta o licenza del questore o licenza di porto d'armi.
  L'articolo 6 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, in conformità con l'articolo 8 della direttiva.
  L'articolo 7, sulla tracciabilità, richiama gli obblighi, in capo ai fabbricanti ed ai fini della tracciabilità, di etichettatura dei prodotti con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformità dei prodotti medesimi.
  Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente l'etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per Pag. 36i veicoli e degli articoli pirotecnici per i veicoli, in conformità con gli articoli 10 e 11 della direttiva.
  L'articolo 10 prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, sulla base dell'articolo 12 della direttiva.
  L'articolo 11 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori di articoli pirotecnici, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo l'articolo 13 della direttiva.
  L'articolo 12 dispone che l'importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame, riprendendo l'articolo 14 della direttiva.
  L'articolo 13 stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare, agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza, qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro o a cui abbiano fornito articoli pirotecnici, nonché l'obbligo di conservazione, per un determinato periodo di tempo, di tali informazioni, riprendendo l'articolo 14 della direttiva.
  L'articolo 14 riprende le disposizioni della normativa vigente sulla comunicazione al Prefetto – in luogo dell'autorizzazione – per le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti intracomunitari di articoli pirotecnici marcati CE.
  L'articolo 15 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.
  In conformità con la direttiva, l'articolo 16 stabilisce il principio della presunzione di conformità, secondo cui gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I del decreto in esame.
  L'articolo 17 indica le procedure di valutazione della conformità applicabili, distinguendo tra articoli pirotecnici prodotti in serie e articoli da realizzare in produzione unica.
  L'articolo 18 prevede specifiche indicazioni circa la dichiarazione di conformità UE che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
  L'articolo 19 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della marcatura CE prevista dalla direttiva di riferimento.
  L'articolo 20 disciplina le procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici che si stabiliscono nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. La direttiva prevede che gli Stati membri individuino una autorità nazionale di notifica con il compito appunto di comunicare alla Commissione gli organismi di valutazione autorizzati. Tale autorità è individuata dallo schema in esame nel Ministero dello sviluppo economico che garantisce il possesso le prescrizioni di imparzialità indicate nell'articolo 23 della direttiva. L'articolo 22 della direttiva prevede che l'attività di valutazione sia svolta dalla stessa autorità di notifica oppure da un organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che disciplina in generale l'accreditamento e la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Il legislatore delegato ha scelto questa seconda ipotesi, soluzione indicata come preferibile in quanto più trasparente, nel considerando n. 38 della direttiva, e ha stabilito che il certificato di accreditamento sia rilasciato da ACCREDIA, l'ente nazionale unico di accreditamento istituito nel 2009 in attuazione del citato regolamento n. 765.
  L'articolo 21 prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero Pag. 37dello sviluppo economico, qualora si accerti che un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell'Unione europea.
  L'articolo 22 reca i requisiti che devono rispettare gli organismi notificati (ossia gli organismi di valutazione di conformità di cui all'articolo 20) per conseguire l'autorizzazione del Capo della Polizia e la notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea.
  L'articolo 23 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il controllo degli organismi notificati, il quale, a tal fine, si avvale, senza oneri, dell'ente nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA).
  L'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame.
  L'articolo 25 stabilisce, conformemente all'articolo 27 della direttiva, gli obblighi degli organismi notificati in caso di subappalto di compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure di ricorso ad un'affiliata.
  L'articolo 26, che riproduce pressoché testualmente l'articolo 33 della direttiva, disciplina le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici.
  L'articolo 27, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva, stabilisce una serie di obblighi informativi a carico degli organismi notificati.
  L'articolo 28 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di garantire la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo settoriale nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione europea (articolo 37 della direttiva).
  L'articolo 29 attua l'articolo 38 della direttiva che prevede, in generale, l'adozione da parte di ciascuno Stato membro delle misure opportune per la vigilanza sull'immissione nel mercato dei prodotti pirotecnici.
  L'articolo 30 riporta, in linea con l'articolo 39 della direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.
  L'articolo 31, ai sensi dell'articolo 41 della direttiva, dispone, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto adotta nel caso in cui un articolo pirotecnico, seppure conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.
  L'articolo 32 disciplina i casi di non conformità formale degli articoli pirotecnici e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale interessa l'operatore economico al fine di far cessare lo stato di non conformità di un determinato prodotto.
  L'articolo 33 prevede specifiche sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame, e va dunque a sostituirsi alla disciplina sanzionatoria per la vendita e la produzione di prodotti pirotecnici in violazione di legge contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 58 del 2010, contestualmente abrogato.
  L'articolo 34 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.
  Segnala infine alla Commissione alcune disposizioni delle quali occorrerà valutare la piena rispondenza alla direttiva di riferimento.
  L'articolo 1, comma 2, lettera g), esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi Pag. 38dell'UE, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione.
  La direttiva prevede in proposito l'esclusione dall'ambito di applicazione per «i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro» (articolo 2, par. 2, lett. g)).
  L'articolo 1, comma 2, lettera h), esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi «sia riportato» la data e la denominazione della fiera nonché la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova. La direttiva richiede invece una «evidente indicazione grafica» che «indichi chiaramente» i predetti elementi.
  All'articolo 22, co. 10, per quanto riguarda il segreto professionale, il legislatore delegato non prevede espressamente che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, par. 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente. Andrebbe quindi chiarito se non è stato espressamente previsto nel testo in esame in quanto già stabilito, in via generale, dalla normativa vigente.
  All'articolo 22, il comma 2 dispone che l'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non viene previsto espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva.
  L'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame. Si tratta di un principio presente nella direttiva che tuttavia appare recepito in maniera non del tutto equivalente: infatti l'articolo 26 della direttiva prevede che la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore «qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse» pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva.
  All'articolo 30 non viene riprodotto il paragrafo 6 dell'articolo 39 della direttiva che obbliga gli Stati membri diversi da quello che ha iniziato la procedura di valutazione dei rischi relativi ad un articolo pirotecnico, a trasmettere le informazioni in loro possesso su quell'articolo agli altri Stati membri e alla Commissione.
  All'articolo 31 sembra omettersi la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici.
  Non risultano inoltre espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare di:
   articolo 6, par. 2, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche;
   articolo 39, par. 6, che pone in capo agli Stati membri (diversi da quello che ha avviato la procedura di cui all'articolo 39) l'obbligo di informare la Commissione di tutti provvedimenti adottati e degli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato;
   articolo 41, par. 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti Pag. 39un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato.

  Si tratta di numerosi aspetti, che richiederanno adeguato approfondimento, anche attraverso le audizioni che si svolgeranno presso la I Commissione.

  Michele BORDO, presidente, segnala infatti che sull'atto si svolgeranno alcune audizioni presso la Commissione Affari costituzionali. In particolare, mercoledì 20 maggio, alle ore 14.15, avrà luogo una audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese spettacoli pirotecnici (ANISP) e dell'Associazione pirotecnica italiana (ASS.PI.I).
  Avverte di aver ricevuto dalle medesime Associazioni, insieme alla Assogiocattoli, una richiesta di incontro, che potrà dunque avere luogo in occasione dell'audizione programmata presso la I Commissione. Le associazioni hanno anche preannunciato l'invio di una nota scritta, che si riserva di mettere a disposizione dei colleghi interessati non appena pervenuta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 445 del 14 maggio 2015, a pagina 169, seconda colonna, dopo la decima riga, aggiungere il seguente periodo: «Michele BORDO, presidente e relatore, avverte, con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 20.02, la cui valutazione compete alla XIV Commissione, che ne ha proposto una nuova formulazione, nella quale sono espunte le disposizioni relative all'abrogazione della procedura di delega legislativa per il recepimento di atti delegati (articolo 31, comma 6), che meritano ulteriore approfondimento. L'articolo aggiuntivo, nella sua nuova formulazione, è contenuto nel fascicolo degli emendamenti ed articoli aggiuntivi in votazione.».
  Alla undicesima riga, prima della parola: «approva», inserire la seguente: «La Commissione».
  Alla undicesima riga, cancellare la parola: «infine».