CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 15 maggio 2015
446.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 15 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.
C. 2994-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2015, ed avvia l'esame delle proposte emendative relative agli articoli da 1 a 7 del disegno di legge in titolo, contenute nel fascicolo n. 1, prima parte, trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, fa presente quanto segue:
   all'articolo 1 appare necessario prevedere che le finalità perseguite dalle istituzioni scolastiche siano realizzate nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 26, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili;
   all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, appare necessario puntualizzare che i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, posto che l'attuale formulazione della disposizione potrebbe risultare incompatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
   all'articolo 2, comma 3, in considerazione dei nuovi obiettivi formativi individuati nel corso dell'esame in sede referente, nonché di quanto risulta dalla relazione tecnica riferita all'Atto Camera 2994, appare necessario prevedere che le Pag. 6istituzioni scolastiche perseguiranno tali obiettivi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 2, comma 4, appare necessario precisare che le convenzioni con i centri musicali di lingua slovena possono essere sottoscritte dalle scuole senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 2, comma 5, appare necessario precisare che l'affidamento ai docenti, da parte delle istituzioni scolastiche, del coordinamento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 2, comma 10, appare necessario precisare, nel nuovo testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che l'individuazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario da parte del Piano triennale dell'offerta formativa avvenga nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;
   all'articolo 2, comma 10, che sostituisce l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, appare necessario prevedere che l'attuazione delle disposizioni concernenti gli insegnamenti e le discipline da coprire nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa debba avere luogo nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 26, comma 1, del presente provvedimento;
   all'articolo 2, comma 11, appare necessario precisare che la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione alla parità di genere, della prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni debba avvenire nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 93 del 2013;
   all'articolo 2, comma 16, dovrebbe essere valutata l'opportunità di reintrodurre il ricorso alla fornitura di appositi servizi per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, posto che la mancanza di tale previsione potrebbe rendere più rigido il reclutamento del relativo personale e potrebbe ridurre il tasso di sostituibilità del personale docente, anche nei casi di necessità di supplenze;
   all'articolo 2, comma 18, appare necessario precisare che le attività educative previste nei periodi di sospensione dell'attività didattica hanno carattere eventuale e devono, comunque, essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 3, comma 6, appare necessario prevedere che le attività e i progetti di orientamento, nonché di accesso al lavoro, debbano essere sviluppati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 4, appare necessario introdurre, dopo il comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita ai commi 2 e 3, in materia di alternanza scuola lavoro;
   all'articolo 4, comma 9, appare necessario eliminare il riferimento al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, posto che, in caso contrario, potrebbero essere applicabili i benefici fiscali previsti dal richiamato comma anche in favore delle imprese presso cui si svolge l'alternanza scuola lavoro, fermo restando che l'istituzione del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro dovrebbe avvenire, analogamente a quanto accaduto per la sezione speciale del registro delle imprese per le start up innovative di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 6, comma 3, lettera e), dovrebbe essere valutata l'opportunità di Pag. 7prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti tecnici superiori, oltre ad un regime contabile e a uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale, anche la revisione amministrativo-contabile della gestione;
   all'articolo 6, comma 4, appare necessario precisare che le linee guida concernenti i percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile sono emanate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 7, comma 4, appare necessario prevedere, come mera facoltà, l'individuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di docenti cui affidare il coordinamento delle attività previste dal comma 2 del medesimo articolo, precisando che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 8, comma 3, appare necessario precisare che il riparto della dotazione organica tra le regioni, in ogni caso, non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e deve avvenire nel rispetto della dotazione organica assegnata, prevedendo altresì che il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;
   all'articolo 8, comma 4, appare necessario inserire una clausola di neutralità finanziaria che assicuri che la determinazione dell'ampiezza degli ambiti territoriali di riferimento dei ruoli del personale docente non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 8, comma 7, appare necessario precisare che gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   all'articolo 8, comma 8, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che le linee guida riguardanti i principi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete siano emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   all'articolo 8, comma 14, appare necessario sopprimere la previsione secondo cui sia il numero dei posti comuni, sia quello per il potenziamento dell'offerta formativa sono separati e distinti dall'organico regionale complessivo;
   all'articolo 9, comma 2, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'affidamento di incarichi a docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, i percorsi formativi e le competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire non siano un requisito necessario, ma un elemento che può essere valutato dal dirigente scolastico;
   all'articolo 9, comma 5, appare necessario precisare che l'individuazione da parte del dirigente scolastico dei docenti che lo coadiuvano nelle attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   all'articolo 9, comma 9, appare necessario precisare che alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo ivi previste si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997;
   all'articolo 9, comma 16, concernente le attività del Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici, appare necessario collegare l'attribuzione di incarichi temporanei per funzioni ispettive ai limiti di organico previsti a legislazione vigente e alla spesa autorizzata dal medesimo comma 16; Pag. 8
   all'articolo 10, comma 7, appare necessario prevedere che non possano essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria in relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni;
   all'articolo 12, comma 1, appare necessario precisare che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di cinquecento euro annui, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3;
   all'articolo 13, comma 4, che novella l'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, appare necessario prevedere che l'istituzione del comitato per la valutazione dei docenti debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 16, comma 8, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che il previsto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto, tra l'altro, ad incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche, debba anche ricomprendere il principio dell'armonizzazione dei sistemi contabili, nonché la disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati;
   all'articolo 17, comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, appare necessario sopprimere il riferimento al termine del 30 novembre 2016 per l'emanazione sia del decreto di riparto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia del decreto del medesimo Ministro che stabilisce i criteri di riparto, posto che, entro tale termine, potrebbero non essere disponibili i dati relativi alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, atteso che il termine ultimo per la trasmissione delle dichiarazioni modello UNICO è fissato al 30 ottobre di ciascun anno;
   all'articolo 20, comma 1, appare necessario prevedere, da un lato, che l'avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali concernenti la realizzazione di scuole innovative sia rivolto non solamente a professionisti, ma anche ad altri soggetti interessati, al fine di evitare un incremento dei costi di progettazione, dall'altro, che la Commissione di esperti individui i progetti che beneficiano dei finanziamenti sulla base delle risorse di cui al comma 3;
   all'articolo 21, comma 1, appare necessario che l'affidamento all'Osservatorio per l'edilizia scolastica anche di compiti di diffusione della cultura della sicurezza debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 21, comma 7, appare necessario prevedere che il termine per la rendicontazione dei lavori eseguiti con le economie di spesa derivanti dai ribassi d'asta non debba comunque spirare successivamente al 31 dicembre 2015, al fine di escluderne la scadenza nell'esercizio successivo, prevedendo comunque il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non rendicontate nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso;
   all'articolo 21, comma 16, appare necessario incrementare l'autorizzazione di spesa concernente la concessione di mutui per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, di 10 milioni di euro a partire dal 2016, anziché a partire dal 2015, in coerenza con quanto previsto dalla copertura finanziaria di cui all'articolo 26, comma 3;
   all'articolo 22, comma 3, dovrebbe essere valutata l'opportunità, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziate, di definire un ordine di priorità tra gli interventi sugli edifici scolastici conseguenti alle indagini diagnostiche effettuate ai sensi del comma 1 e quelli conseguenti alle indagini effettuate tra il 2009 e il 2011;
   all'articolo 26, comma 3, appare necessario precisare che gli oneri relativi all'articolo 13 si riferiscono al solo comma 1.

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  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2994-A, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti e le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 – prima parte, relative agli articoli da 1 a 7;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 1 appare necessario prevedere che le finalità perseguite dalle istituzioni scolastiche siano realizzate nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 26, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili;
    all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, appare necessario puntualizzare che i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, posto che l'attuale formulazione della disposizione potrebbe risultare incompatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
    all'articolo 2, comma 3, in considerazione dei nuovi obiettivi formativi individuati nel corso dell'esame in sede referente, nonché di quanto risulta dalla relazione tecnica riferita all'Atto Camera 2994, appare necessario prevedere che le istituzioni scolastiche perseguiranno tali obiettivi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 2, comma 4, appare necessario precisare che le convenzioni con i centri musicali di lingua slovena possono essere sottoscritte dalle scuole senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 2, comma 5, appare necessario precisare che l'affidamento ai docenti, da parte delle istituzioni scolastiche, del coordinamento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 2, comma 10, appare necessario precisare, nel nuovo testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che l'individuazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario da parte del Piano triennale dell'offerta formativa avvenga nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;
    all'articolo 2, comma 10, che sostituisce l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, appare necessario prevedere che l'attuazione delle disposizioni concernenti gli insegnamenti e le discipline da coprire nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa debba avere luogo nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 26, comma 1, del presente provvedimento;
    all'articolo 2, comma 11, appare necessario precisare che la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione alla parità di genere, della prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni debba avvenire nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 93 del 2013;
    all'articolo 2, comma 16, dovrebbe essere valutata l'opportunità di reintrodurre il ricorso alla fornitura di appositi servizi per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, posto che la mancanza di tale previsione potrebbe rendere più rigido il reclutamento del relativo personale e potrebbe ridurre il tasso di sostituibilità del personale docente, anche nei casi di necessità di supplenze;
    all'articolo 2, comma 18, appare necessario precisare che le attività educative previste nei periodi di sospensione Pag. 10dell'attività didattica hanno carattere eventuale e devono, comunque, essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 3, comma 6, appare necessario prevedere che le attività e i progetti di orientamento, nonché di accesso al lavoro, debbano essere sviluppati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, appare necessario introdurre, dopo il comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita ai commi 2 e 3, in materia di alternanza scuola lavoro;
    all'articolo 4, comma 9, appare necessario eliminare il riferimento al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, posto che, in caso contrario, potrebbero essere applicabili i benefici fiscali previsti dal richiamato comma anche in favore delle imprese presso cui si svolge l'alternanza scuola lavoro, fermo restando che l'istituzione del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro dovrebbe avvenire, analogamente a quanto accaduto per la sezione speciale del registro delle imprese per le start up innovative di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 6, comma 3, lettera e), dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti tecnici superiori, oltre ad un regime contabile e a uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale, anche la revisione amministrativo-contabile della gestione;
    all'articolo 6, comma 4, appare necessario precisare che le linee guida concernenti i percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile sono emanate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 7, comma 4, appare necessario prevedere, come mera facoltà, l'individuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di docenti cui affidare il coordinamento delle attività previste dal comma 2 del medesimo articolo, precisando che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 8, comma 3, appare necessario precisare che il riparto della dotazione organica tra le regioni, in ogni caso, non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e deve avvenire nel rispetto della dotazione organica assegnata, prevedendo altresì che il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;
    all'articolo 8, comma 4, appare necessario inserire una clausola di neutralità finanziaria che assicuri che la determinazione dell'ampiezza degli ambiti territoriali di riferimento dei ruoli del personale docente non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 8, comma 7, appare necessario precisare che gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    all'articolo 8, comma 8, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che le linee guida riguardanti i principi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete siano emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    all'articolo 8, comma 14, appare necessario sopprimere la previsione secondo cui sia il numero dei posti comuni, Pag. 11sia quello per il potenziamento dell'offerta formativa sono separati e distinti dall'organico regionale complessivo;
    all'articolo 9, comma 2, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'affidamento di incarichi a docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, i percorsi formativi e le competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire non siano un requisito necessario, ma un elemento che può essere valutato dal dirigente scolastico;
    all'articolo 9, comma 5, appare necessario precisare che l'individuazione da parte del dirigente scolastico dei docenti che lo coadiuvano nelle attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    all'articolo 9, comma 9, appare necessario precisare che alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo ivi previste si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997;
    all'articolo 9, comma 16, concernente le attività del Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici, appare necessario collegare l'attribuzione di incarichi temporanei per funzioni ispettive ai limiti di organico previsti a legislazione vigente e alla spesa autorizzata dal medesimo comma 16;
    all'articolo 10, comma 7, appare necessario prevedere che non possano essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria in relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni;
    all'articolo 12, comma 1, appare necessario precisare che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di cinquecento euro annui, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3;
    all'articolo 13, comma 4, che novella l'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, appare necessario prevedere che l'istituzione del comitato per la valutazione dei docenti debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 16, comma 8, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che il previsto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto, tra l'altro, ad incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche, debba anche ricomprendere il principio dell'armonizzazione dei sistemi contabili, nonché la disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati;
    all'articolo 17, comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, appare necessario sopprimere il riferimento al termine del 30 novembre 2016 per l'emanazione sia del decreto di riparto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia del decreto del medesimo Ministro che stabilisce i criteri di riparto, posto che, entro tale termine, potrebbero non essere disponibili i dati relativi alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, atteso che il termine ultimo per la trasmissione delle dichiarazioni modello UNICO è fissato al 30 ottobre di ciascun anno;
    all'articolo 20, comma 1, appare necessario prevedere, da un lato, che l'avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali concernenti la realizzazione di scuole innovative sia rivolto non solamente a professionisti, ma anche ad altri soggetti interessati, al fine di evitare un incremento dei costi di progettazione, dall'altro, che la Commissione di esperti individui i progetti che beneficiano dei finanziamenti sulla base delle risorse di cui al comma 3;
    all'articolo 21, comma 1, appare necessario che l'affidamento all'Osservatorio Pag. 12per l'edilizia scolastica anche di compiti di diffusione della cultura della sicurezza debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 21, comma 7, appare necessario prevedere che il termine per la rendicontazione dei lavori eseguiti con le economie di spesa derivanti dai ribassi d'asta non debba comunque spirare successivamente al 31 dicembre 2015, al fine di escluderne la scadenza nell'esercizio successivo, prevedendo comunque il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non rendicontate nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso;
    all'articolo 21, comma 16, appare necessario incrementare l'autorizzazione di spesa concernente la concessione di mutui per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, di 10 milioni di euro a partire dal 2016, anziché a partire dal 2015, in coerenza con quanto previsto dalla copertura finanziaria di cui all'articolo 26, comma 3;
    all'articolo 22, comma 3, dovrebbe essere valutata l'opportunità, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziate, di definire un ordine di priorità tra gli interventi sugli edifici scolastici conseguenti alle indagini diagnostiche effettuate ai sensi del comma 1 e quelli conseguenti alle indagini effettuate tra il 2009 e il 2011;
    all'articolo 26, comma 3, appare necessario precisare che gli oneri relativi all'articolo 13 si riferiscono al solo comma 1;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: collegiali e la con le seguenti: collegiali e la loro organizzazione è orientata alla.

  Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: sono assicurati con le seguenti: sono perseguiti.

  Conseguentemente all'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Alle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 26, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
   all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: Tutti;
   all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti:, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: possono sottoscrivere aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: possono prevedere aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 2, comma 10, capoverso Art. 3, comma 3, dopo le parole: del personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserire le seguenti: nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;
   all'articolo 2, dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge;
   all'articolo 2, comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto dei Pag. 13limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013;
   all'articolo 2, comma 18, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 3, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del precedente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'attuazione delle disposizioni ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 con le seguenti: i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: sono emanate aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 7, comma 4, sostituire la parola: individuano con le seguenti: possono individuare.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 8, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: si tiene conto aggiungere le seguenti: , senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata,;

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: il riparto considera altresì aggiungere le seguenti:, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata,;

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.;
   all'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 8, comma 7, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 8, comma 14, sopprimere le seguenti parole: e, ai sensi delle disposizioni vigenti, è separato e distinto dall'organico regionale complessivo;
   all'articolo 9, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;
   all'articolo 9, comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: Alle attività di Pag. 14formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.;
   all'articolo 9, comma 16, sostituire le parole da: possono essere attribuiti incarichi temporanei fino alla fine del comma con le seguenti: per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.;
   all'articolo 10, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.;
   all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituita inserire le seguenti:, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3,;
   all'articolo 13, comma 4, capoverso articolo 11, comma 1, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 17, comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: da emanare entro il 30 novembre 2016;
   all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: rivolto ai professionisti con le seguenti: rivolto ai soggetti interessati ivi inclusi i professionisti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 20, comma 1, sostituire le parole: i beneficiari sulla base delle risorse con le seguenti: i progetti che beneficiano dei finanziamenti sulla base delle risorse di cui al comma 2,;
   all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: sono attribuiti aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 21, comma 7, primo periodo, dopo le parole: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma;
   all'articolo 21, sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 10, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016»;Pag. 15
   all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole: commi 3 e 5, 13, con le seguenti: commi 3 e 5, 13, comma 1;
  e con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 2, comma 16, si valuti l'opportunità di ripristinare la previsione del ricorso alla fornitura di appositi servizi per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;
   all'articolo 6, comma 3, lettera e), si valuti l'opportunità di prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti tecnici superiori, oltre ad un regime contabile e a uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale, anche la revisione amministrativo-contabile della gestione;
   all'articolo 8, comma 8, si valuti l'opportunità di prevedere che le linee guida riguardanti i principi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete siano emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'affidamento di incarichi a docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, i percorsi formativi e le competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire non sia un requisito necessario, ma un elemento che può essere valutato dal dirigente scolastico;
   all'articolo 16, comma 8, si valuti l'opportunità di precisare che il previsto decreto debba anche ricomprendere il principio dell'armonizzazione dei sistemi contabili, nonché la disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati;
   all'articolo 22, comma 3, si valuti l'opportunità, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziate, di definire un ordine di priorità tra gli interventi sugli edifici scolastici conseguenti alle indagini diagnostiche effettuate ai sensi del comma 1 e quelli conseguenti alle indagini effettuate tra il 2009 e il 2011».

  Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in considerazione del fatto che essa prevede l'introduzione di un elevato numero di clausole di invarianza finanziaria che potrebbero di fatto vanificare l'effettiva realizzazione degli interventi prospettati dal provvedimento in esame. Lamenta inoltre l'assenza, tra le disposizioni del disegno di legge, di misure finalizzate alla predisposizione di un efficace sistema di controlli e di sanzioni rispetto alle responsabilità, anche sotto il profilo della gestione delle pubbliche risorse, che dovessero sorgere in capo ai dirigenti scolastici, paventando il rischio che le conseguenze di eventuali sforamenti rispetto agli impegni finanziari ed alle previsioni di spesa contenuti nel disegno di legge medesimo possano ricadere, come di consueto, a carico dei contribuenti e minare l'equilibrio complessivo del bilancio pubblico.

  Maino MARCHI (PD), apprezzando il puntuale lavoro svolto dal relatore e dal Governo in merito alle implicazioni finanziarie del provvedimento in esame, ritiene che la proposta di parere testé formulata, pur salvaguardando l'impianto complessivo della riforma del sistema scolastico anche alla luce delle modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, fornisca adeguate rassicurazioni, mediante la previsione di specifiche condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine al sostanziale rispetto della cornice finanziaria entro cui la riforma stessa dovrà trovare piena attuazione. Ciò premesso, richiama tuttavia l'attenzione dei colleghi sul fatto che con la presente riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione il Governo e la sua maggioranza parlamentare hanno assunto un impegno assai rilevante, destinando al sistema scolastico ingenti risorse pari a un miliardo di euro per l'anno 2015 e a 3 miliardi di euro Pag. 16a decorrere dal 2016, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge di stabilità 2015. Ritiene, infine, che le misure previste dal provvedimento, a differenza di quanto sostenuto dal deputato Palese, chiariscano e rafforzino i compiti e le responsabilità, anche dal punto di vista della corretta gestione del pubblico denaro, riconosciute in capo ai dirigenti scolastici.

  Gianni MELILLA (SEL) esprime preoccupazione per il fatto che il nostro Paese destina alla scuola italiana, già oggetto nel corso degli anni precedenti di ripetute riduzioni nell'assegnazione delle risorse, una quota di PIL pari solo al 3,7 per cento, rispetto ad una media europea che si attesta su un livello pari all'incirca al doppio. Come se tale dato non fosse già di per sé allarmante, rileva che il Documento di economia e finanza 2015 ha previsto per il 2020 un'ulteriore riduzione degli stanziamenti, attribuendo al sistema scolastico una quota di PIL pari al 3,5 per cento. Sottolinea quindi come la drammatica condizione in cui versa oramai il sistema scolastico italiano ed il progressivo impoverimento culturale che ne caratterizza le sue componenti essenziali appaiano suscettibili di ingenerare anche fenomeni di sperequazione sociale, dal momento che molte famiglie, non potendo più sostenere i costi aggiuntivi ad esse richiesti per il corretto funzionamento degli istituti scolastici, si trovano spesso costrette ad indirizzare i propri figli verso istituti scolastici di livello inferiore.

  Vega COLONNESE (M5S), nel concordare con le valutazioni svolte dal deputato Melilla sui costi aggiuntivi cui sono oramai chiamate le famiglie italiane al fine di contribuire al finanziamento delle basilari esigenze di funzionamento del sistema scolastico italiano nonché sul progressivo decadimento del livello di formazione del corpo docente e degli studenti, esprime talune preoccupazioni in ordine all'accresciuta discrezionalità che il provvedimento attribuisce alla figura del dirigente scolastico. Ritiene, inoltre, che debba prestarsi la dovuta attenzione alle manifestazioni di diffuso malessere con le quali ampi settori della società italiana, anche non strettamente collegati al mondo della scuola, hanno accolto il progetto di riforma varato dall'attuale Governo, come peraltro dimostrato recentemente dalle proteste contro i test INVALSI e dal minacciato blocco degli scrutini da parte del personale docente.

  Paolo TANCREDI (AP) rileva anzitutto come il provvedimento in esame, diversamente da quanto accaduto in passato, destini cospicue risorse al mondo della scuola, consentendo di migliorare nel complesso il livello dell'offerta formativa e di valorizzare la responsabilità ed i compiti dei dirigenti scolastici. Osserva, inoltre, come le clausole di neutralità finanziaria contenute nella proposta di parere del relatore corrispondano all'esigenza di salvaguardare, come chiarito nella seduta odierna anche dalla rappresentante del Governo, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Alla luce di tali considerazioni, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che l'introduzione delle clausole di neutralità di fatto vanificherà la realizzazione degli obiettivi di riforma del sistema scolastico perseguiti dal provvedimento in esame. In tale contesto, pone altresì l'accento sul fatto che una parte del personale docente, meglio nota come «quota 96», risulti ancora in attesa di ottenere il giusto riconoscimento delle proprie legittime aspettative per quanto riguarda l'accesso al pensionamento, ciò nonostante l'attuale Presidente del Consiglio si fosse pubblicamente impegnato per la ricerca di una soluzione adeguata al problema.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ferma rimanendo la possibilità di prevedere in futuro interventi ancora più rilevanti in tale fondamentale settore nella vita del Paese, evidenzia tuttavia come, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli Pag. 17anni passati, l'articolo 1, comma 4, della legge di stabilità 2015 ha destinato al sistema scolastico, come già ricordato da taluni colleghi, ingenti stanziamenti, pari a un miliardo di euro per il 2015 e a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2016.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso la prima parte del fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative in esso contenute, riferite agli articoli da 1 a 7 del provvedimento, fa preliminarmente presente che la maggior parte delle stesse – di cui viene riportata, tra parentesi, anche la numerazione originaria – corrisponde a proposte emendative già presentate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. Ciò premesso, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:
   Chimienti 2.128 (ex 0.2.2000.22), che richiama il rapporto di un docente ogni due alunni disabili come valore medio, in conformità al decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che tale valore sia rispettato in ogni classe. Osserva che la proposta medesima, indicando tale parametro in termini vincolanti, appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi privi di copertura finanziaria;
   Altieri 4.33, che prevede che il dirigente scolastico, ai fini dell'individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, si avvalga di una commissione costituita da docenti referenti, senza tuttavia provvedere alla copertura dei relativi oneri finanziari;
   Centemero 6.5 (ex 0.4.02.4), che, prevedendo un incremento della dotazione organica in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati, è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi privi di copertura finanziaria;
   Palese 6.01 (ex 3.01), che prevede il rafforzamento dei poli tecnici professionali, stabilendo che ai relativi oneri possano concorrere le risorse rinvenite dai fondi strutturali e di investimento 2014-2020, dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche economiche, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di azione e coesione, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri medesimi;
   Vacca 7.02 (ex 5.01004), che autorizza la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2015 e di 11,4 milioni di euro per il 2016 per la realizzazione di un programma di didattica integrativa, provvedendo alla relativa copertura anche mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale tuttavia non reca, per il 2015, le necessarie disponibilità.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Chimienti 1.2 (ex 1.3) e Marzana 1.34 (ex 0.1.2000.8), che provvedono alla copertura dei relativi oneri, a vario titolo quantificati, mediante l'abrogazione di talune disposizioni della legislazione vigente che prevedono trasferimenti in favore delle imprese. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria individuata;
   Pannarale 1.3, che estende l'ambito delle finalità di cui al comma 1 da realizzare nell'ambito delle previsioni recate dal presente disegno di legge. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque farsi fronte nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti della dotazione organica dell'autonomia Pag. 18di cui all'articolo 26, comma 1, del presente provvedimento e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili;
   Chimienti 2.66, che è volta ad includere, tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari, il raggiungimento entro l'anno scolastico 2017-2018 di un numero massimo di 22 alunni per classe. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Luigi Gallo 2.195, che prevede che l'insegnamento della lingua inglese sia attivato sin dalla scuola dell'infanzia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Chimienti 2.215, che prevede che l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità sia assicurato anche attraverso l'istituzione di una specifica classe di concorso sul sostegno. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come peraltro previsto dal comma 20 dell'articolo 2 cui fa riferimento la proposta emendativa in esame;
   Caparini 2.75 (ex 2.247), Costantino 2.82 (ex 2.306) e 2.04 (ex 2.04), Luigi Gallo 4.39 (ex 17.07) e Simonetti 7.7 (ex 5.1002), che provvedono alla copertura dei relativi oneri, a vario titolo quantificati, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di uno o più Ministeri. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria proposta;
   Simonetti 2.166 (ex 2.239), che provvede alla copertura dei relativi oneri, a vario titolo quantificati, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria proposta;
   Bruno Bossio 3.26, che istituisce, tra l'altro, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, l'insegnamento denominato educazione alla parità di genere quale percorso formativo autonomo e prevede la predisposizione di appositi percorsi formativi per il personale docente da impegnare nel predetto insegnamento, nell'ambito delle risorse disponibili. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7 del provvedimento, contenute nella prima parte del fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti Chimienti 2.128 (ex 0.2.2000.22), Altieri 4.33, Centemero 6.5 (ex 0.4.02.4), Palese 6.01 (ex 3.01) e Vacca 7.02 (ex 5.01004) nonché sulle restanti proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7 del provvedimento, contenute nella parte prima del fascicolo n. 1.

  Rocco PALESE (FI-PdL) chiede alla rappresentante del Governo di rivedere il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Pag. 19a sua firma 6.01 (ex 3.01), volto a consentire l'effettivo utilizzo delle risorse allocate sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020, ciò tanto più in ragione dei gravi limiti mostrati in passato in relazione all'impiego delle predette risorse.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) invita la rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso, in particolare, sugli emendamenti Chimienti 2.66 e 2.215 e Luigi Gallo 2.195, che a suo avviso risultano correttamente formulati tanto sul piano della quantificazione degli oneri quanto su quello della relativa copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare il parere contrario in precedenza formulato sugli emendamenti richiamati dal relatore, anche in ragione dell'assenza di relazione tecnica, segnala che l'articolo aggiuntivo Palese 6.01 (ex 3.01), facendo esplicito riferimento alla presenza di oneri derivanti dall'attuazione delle misure in tema di rafforzamento dei poli tecnici professionali, risulta privo della necessaria quantificazione degli oneri medesimi.

  Maino MARCHI (PD) osserva che l'articolo aggiuntivo Palese 6.01 (ex 3.01) è privo della necessaria quantificazione degli oneri e che gli emendamenti Chimienti 2.66 e 2.215 e Luigi Gallo 2.195, in precedenza richiamati dal deputato Sorial, appaiono suscettibili di poter determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.34, 2.66, 2.75, 2.82, 2.128, 2.166, 2.195, 2.215, 3.26, 4.33, 4.39, 6.5 e 7.7 e sugli articoli aggiuntivi 2.04, 6.01 e 7.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 – prima parte, riferite agli articoli da 1 a 7.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 15 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone.

  La seduta comincia alle 16.45.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.
C. 2994-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione avvia l'esame delle proposte emendative relative agli articoli da 8 a 9 del disegno di legge in titolo, contenute nel fascicolo n. 1, seconda parte, trasmesso dall'Assemblea, nonché degli emendamenti 3.400, 6.400, 6.401 e dei subemendamenti 0.6.401.1 e 0.6.401.2.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli 8 e 9 del provvedimento, fa preliminarmente presente che la maggior parte delle stesse – di cui si riporta, tra parentesi, anche la numerazione originaria – corrisponde a proposte emendative già presentate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. L'Assemblea ha trasmesso altresì gli emendamenti della Commissione 3.400, 6.400, 6.401 e i subemendamenti 0.6.401.1 e 0.6.401.2 relativi all'emendamento 6.401. Rileva preliminarmente che l'emendamento 6.400, sul quale sin d'ora formula Pag. 20parere favorevole, recepisce la seconda osservazione formulata dalla Commissione nel parere reso nella seduta odierna sul testo del provvedimento.
  Ciò premesso, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti Centemero 9.147, 9.148 e 9.149, che autorizzano il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di determinati soggetti, prevedendo tuttavia una copertura finanziaria solo per il triennio 2016-2018.
  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   6.401 della Commissione, con i subemendamenti Simonetti 0.6.401.1 e Centemero 0.6.401.2, che destina un contributo statale di 1 milione di euro per il 2015 all'ISIA – Istituto superiore per le industrie artistiche e autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2015 e di 3 milioni di euro dal 2016 per la graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che ne avanzano richiesta. Agli oneri derivanti dalla proposta emendativa si provvede, per l'anno 2015, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dei fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativi al bilancio triennale 2015-2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria proposta, relativamente all'adozione del taglio lineare delle spese rimodulabili;
   Labriola 9.16 (ex 7.1017), Giancarlo Giordano 9.202 (ex 8.1080), Pannarale 9.204 (ex 8.01004) e Giancarlo Giordano 9.117 (ex 12.1004), che provvedono alla copertura dei relativi oneri, almeno per quota parte, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero o di alcuni Ministeri. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria proposta;
   Simonetti 9.44, che provvede alla copertura dei relativi oneri, in parte mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, relative alle sole spese rimodulabili, di cui alla tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015, in parte mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria proposta;
   gli identici Pannarale 9.45 e Vacca 9.46, che sopprimono, all'articolo 9, comma 2, la previsione secondo cui il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Taglialatela 9.127 e gli identici Di Lello 9.129, Palmieri 9.130, Di Lello 9.131 e Centemero 9.132, i quali estendono, con la previsione di ulteriori fattispecie, l'ambito dei soggetti da immettere, previo superamento di apposita prova, nei ruoli dei dirigenti scolastici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

  Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, Pag. 21ad esclusione dell'emendamento 6.401 della Commissione e dei relativi subemendamenti Simonetti 0.6.401.1 e Centemero 0.6.401.2, sui quali si riserva di esprimere le proprie valutazioni in un'altra seduta.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2994-A, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti, contenute nel fascicolo 1 – seconda parte, relative agli articoli da 8 a 9 e gli emendamenti 3.400 e 6.400;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 6.400;

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 9.16, 9.44, 9.45, 9.46, 9.117, 9.127, 9.129, 9.130, 9.131, 9.132, 9.147, 9.148, 9.149, 9.202, 9.204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo 1 – seconda parte, riferite agli articoli da 8 a 9 e sull'emendamento 3.400».

  Il sottosegretario Davide FARAONE concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.50.