CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

  La seduta comincia alle 14.45

Seguito esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, avverte che la Giunta prosegue oggi l'esame dei ricorsi ed esposti agli atti della Giunta, preliminare alla fase di verifica dei poteri su base nazionale, che si concluderà con l'esame della relazione nazionale, avviato nella seduta del 9 aprile scorso.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, ricorda che è rimasta da esaminare una serie di ricorsi, che fanno seguito a esposti inviati all'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione e da questa trasmessi alla Camera, presentati da Manuela Di Centa (candidata prima dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia), Massimo Donadi (candidato primo dei non eletti della lista Centro Democratico nella circoscrizione Umbria), Gavino Manca (candidato primo dei non eletti della lista Partito Democratico nella circoscrizione Sardegna), Arcangelo Sannicandro (candidato primo dei non eletti della lista Sinistra Ecologia Libertà nella circoscrizione Puglia, peraltro successivamente proclamato deputato a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare dell'onorevole Nichi Vendola), e Sonia Pellizzari (candidata che segue immediatamente Arcangelo Sannicandro nella lista Sinistra Ecologia Libertà nella circoscrizione Puglia). Fa presente che questi ricorsi sono accomunati dal fatto di contestare la proclamazione dei deputati Walter Verini per la lista Partito Democratico nella Circoscrizione Umbria, Roberto Marti per la lista Il Popolo della Libertà nella Circoscrizione Puglia, Paolo Vella per la lista Il Popolo della Libertà nella Circoscrizione Sardegna, Roberto Capelli per la lista Centro Democratico nella Circoscrizione Sardegna, e Florian Kronbichler per la lista Sinistra Ecologia Libertà nella Circoscrizione Trentino-Alto Adige, per errata interpretazione e conseguente errata applicazione dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione dei criteri per la compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste che risultino eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste che risultino deficitarie nel numero dei seggi assegnati.
  Fa presente che oltre a tali ricorsi, era stato presentato un ulteriore ricorso, di analogo tenore, da parte di Sabrina De Pag. 4Camillis (candidata prima dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Molise), che lo ha successivamente ritirato.
  Per inquadrare correttamente la portata dei predetti ricorsi, reputa necessario fornire, sia pure sinteticamente, una ricostruzione degli adempimenti e delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste su base nazionale e nelle diverse circoscrizioni.
  A seguito delle elezioni del 24-25 febbraio 2013, in applicazione della legge elettorale vigente (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), l'Ufficio elettorale centrale nazionale (UCN), ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, ha proceduto preliminarmente ad accertare quali coalizioni di liste e singole liste non collegate fossero ammesse al riparto dei seggi, individuando le cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione elettorale. L'UCN ha proceduto quindi a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, nonché le cifre elettorali circoscrizionali e la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Determinata la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, nonché la cifra elettorale nazionale delle singole liste ammesse al riparto dei seggi, l'UCN ha proceduto a stabilire il numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste e alle singole liste ammesse al riparto, dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire (ottenendo così il quoziente elettorale nazionale), e dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale (prendendo quindi nota dei quozienti interi nonché dei resti). Constatato che il totale dei quozienti interi era inferiore a 617 e, precisamente, constatato che fra il predetto numero ed il totale dei quozienti interi, che era di 615, si aveva una differenza di 2, che rappresentava il numero dei seggi che restavano da attribuire, l'UCN ha proceduto alla loro assegnazione in favore delle coalizioni di liste che avevano maggiori resti, e individuato conseguentemente il primo riparto complessivo dei seggi tra le varie coalizioni di liste e singole liste. L'UCN, tenute presenti le cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e delle singole liste, ha poi accertato la coalizione di liste che aveva riportato la maggiore cifra elettorale nazionale (coalizione Bersani). L'UCN ha proceduto quindi ad individuare nell'ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto nazionale dei seggi, le liste tra le quali ripartire i seggi assegnati. L'UCN, constatato che il totale dei seggi conseguiti dalla coalizione di liste vincente (coalizione Bersani) era di 192, e quindi inferiore a 340, ha assegnato alla coalizione stessa 148 seggi aggiuntivi, corrispondenti quindi alla differenza tra 340 e i 192 seggi già ottenuti, necessari al raggiungimento del suddetto numero di 340 seggi.
  L'UCN ha poi proceduto a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto nazionale. A tal fine ha in primo luogo determinato il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste, diverse dalla coalizione di liste o singola lista vincente, ammesse al riparto nazionale; ha quindi diviso il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste di minoranza per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza, ed ha poi diviso la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista di minoranza ammesse al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale di minoranza. Constatato che il totale dei quozienti interi così risultante era inferiore a 277 e, precisamente, constatato che fra il predetto numero ed il totale dei quozienti interi, che era di 275, si aveva una differenza di 2, che rappresentava il numero dei seggi che restavano da attribuire, Pag. 5ha proceduto alla loro assegnazione in favore delle coalizioni di liste o singole liste ammesse al riparto che avevano maggiori resti, e individuato conseguentemente il riparto definitivo dei seggi tra le varie coalizioni di liste e singole liste di minoranza.
  L'UCN ha successivamente proceduto all'assegnazione dei seggi alle liste facenti parte delle coalizioni in base alla cifra elettorale nazionale delle liste ammesse. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, ha diviso il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi già assegnati alla coalizione (che nel caso della coalizione vincente è pari a 340), ottenendo un quoziente; ha diviso la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente così determinato, ottenendo i quozienti interi, nonché i resti delle divisioni; constatato che il totale dei quozienti interi così risultante era inferiore al numero dei seggi da ripartire, ha assegnato i seggi che restavano ancora da attribuire alle liste che avevano ottenuto i maggiori resti e determinato, infine, il totale dei seggi. L'Ufficio ha poi accertato, per ciascuna coalizione di liste, il numero complessivo dei seggi assegnati alle liste della coalizione stessa ammesse al riparto.
  L'UCN, dopo aver determinato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista delle coalizioni, nonché quelli spettanti alle singole liste, ha proceduto alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste. A tal fine, per ogni circoscrizione l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha diviso il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste di ciascuna coalizione o delle singole liste, per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza nel caso della coalizione di liste vincente, o per il quoziente elettorale nazionale di minoranza nel caso delle altre coalizioni di liste o singole liste, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione o alla singola lista; ha moltiplicato ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e diviso il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo, in tal modo, i quozienti di attribuzione, prendendo nota della parte intera di detti quozienti, che rappresentava il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista, nonché delle parti decimali di detti quozienti; constatato che il totale dei quozienti interi per alcune circoscrizioni era risultato inferiore al numero dei seggi spettanti, ha assegnato i seggi che restavano ancora da attribuire alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali del quoziente di attribuzione erano maggiori, e determinato, infine, il totale dei seggi. Successivamente, l'UCN ha accertato se i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste o singola lista in tutte le circoscrizioni corrispondevano al numero dei seggi determinati con il riparto nazionale. Essendovi differenze di seggi, l'UCN ha proceduto alla compensazione dei seggi stessi, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista con il maggior numero di seggi eccedenti, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, ed assegnando tali seggi eccedenti alla coalizione di liste deficitaria, alla quale era stato assegnato, in sede di distribuzione a livello circoscrizionale, un numero di seggi inferiore a quello spettante con il riparto nazionale.
  L'UCN, sulla base delle eccedenze dei seggi, ha rilevato che l'ordine delle coalizioni di liste o singole liste eccedentarie da seguire per la compensazione dei seggi era il seguente: Coalizione Berlusconi seggi eccedenti 3; Lista Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it seggi eccedenti 2. Successivamente l'UCN, per questa coalizione e per questa lista, ha individuato i dati riguardanti le parti decimali dei quozienti, i seggi a quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, ponendoli in graduatoria crescente delle parti decimali e con l'indicazione della relativa circoscrizione. Quindi, l'UCN, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ha sottratto i seggi eccedenti alla coalizione Berlusconi nelle Pag. 6circoscrizioni nelle quali essa li aveva ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione secondo il loro ordine crescente, e li ha assegnati, nella stessa circoscrizione nel solo caso della Liguria, alla coalizione Bersani che non aveva ottenuto il numero di seggi spettanti e che aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate. Nei casi in cui non è stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione, e cioè nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione Berlusconi sono stati sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione; tali seggi sono stati attribuiti alla coalizione Bersani, deficitaria, nelle circoscrizioni nelle quali essa aveva le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, cioè Sardegna e Umbria. L'UCN ha quindi sottratto i seggi eccedenti alla lista Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it nelle circoscrizioni nelle quali essa li aveva ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li ha assegnati, nella stessa circoscrizione, nei casi della Campania 1 e Marche, alla coalizione Bersani che non aveva ottenuto il numero di seggi spettanti e che aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate. In tal modo, l'UCN ha determinato i seggi complessivi spettanti a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa e definito la loro distribuzione tra le varie circoscrizioni.
  L'UCN ha, quindi, proceduto all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tal fine, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste, l'UCN ha in primo luogo determinato, per ciascuna coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto; ha, quindi, diviso il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto di ciascuna coalizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, ottenendo il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione; ha, poi, diviso la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenendo i quozienti da attribuire a ciascuna lista della coalizione, evidenziando la parte intera di detti quozienti, che rappresentavano il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, nonché le parti decimali di detti quozienti. Constatato che il totale dei quozienti interi era inferiore al numero dei seggi spettanti alla coalizione, ha assegnato i seggi che restavano ancora da attribuire alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti, determinando, infine, il totale dei seggi. Successivamente, l'UCN ha accertato se il numero dei seggi così assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrispondeva al numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto nazionale. Avendo constatato che risultavano differenze numeriche di seggi, l'UCN ha proceduto alla compensazione dei seggi, iniziando dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti, ed assegnando tale seggi eccedenti alle liste deficitarie, cioè alle liste alle quali era stato assegnato, in sede di distribuzione a livello circoscrizionale, un numero di seggi inferiore a quello spettante con il riparto nazionale. L'UCN, sulla base delle eccedenze dei seggi, ha accertato che l'ordine delle liste eccedentarie da seguire per la compensazione dei seggi era il seguente: Lista Il Popolo della libertà seggi eccedenti n. 3; Lista Scelta civica con Monti per l'Italia seggi eccedenti n. 3; Lista Partito democratico seggi eccedenti n. 2; Lista Sinistra ecologia libertà seggi eccedenti n. 1.
  Successivamente, l'UCN, per le liste sopraindicate, e secondo l'ordine in cui sono elencate, ha individuato i dati riguardanti le parti decimali dei quozienti, i seggi a quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, ponendoli in graduatoria crescente delle parti decimali e con l'indicazione della relativa circoscrizione. Quindi, l'UCN, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, Pag. 7ha sottratto i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li aveva ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e li ha assegnati nella stessa circoscrizione alle liste che non avessero ottenuto il numero di seggi spettanti e che avessero parti decimali dei quozienti non utilizzate. Nel caso in cui non sia stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione, i seggi ancora da cedere sono stati sottratti alla lista eccedentaria nelle circoscrizioni nelle quali la stessa lista li aveva ottenuti con le minori parti decimali del quoziente e tali seggi sono stati attribuiti alle liste deficitarie nelle circoscrizioni nelle quali risultavano avere le maggiori parti decimali del quoziente non utilizzate. L'UCN ha quindi individuato, per i seggi sottratti alle liste eccedentarie, la lista deficitaria cui il relativo seggio era assegnato e la relativa circoscrizione di attribuzione. Al termine delle operazioni di compensazione di tutte le liste, l'UCN ha, quindi, determinato la ripartizione finale dei seggi, provvedendo a comunicare agli Uffici centrali circoscrizionali interessati le liste della rispettiva circoscrizione alle quali aveva attribuito seggi.
  Evidenzia, come risulta dalla sintesi testé esposta, che l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste avviene sulla base di un complesso sistema definito dalla legge elettorale nel quale coesistono un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale. La compresenza dei due meccanismi di riparto rende possibili, nelle operazioni di assegnazione dei seggi, dei disallineamenti ai quali si pone rimedio con la previsione di meccanismi di compensazione degli stessi seggi tra le coalizioni di liste o singole liste eccedentarie e deficitarie. Ed è su questo aspetto che si innestano i ricorsi richiamati in precedenza, che contestano l'interpretazione e la conseguente applicazione – ritenute errate – da parte dell'UCN dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con particolare riferimento ai criteri per la compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste che risultino eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste che risultino deficitarie nel numero dei seggi assegnati. Secondi i ricorrenti, infatti, le predette disposizioni prevedono che i seggi vadano tolti alla coalizione (ovvero alla lista) eccedentaria in quelle circoscrizioni nelle quali si verificano congiuntamente due condizioni, ovvero che siano circoscrizioni nelle quali la coalizione o lista eccedentaria abbia eletto un seggio con i resti, procedendo secondo un ordine crescente dei resti, e che siano altresì circoscrizioni nelle quali inoltre la coalizione o lista deficitaria abbia dei resti non utilizzati.
  Pertanto, secondo i ricorrenti, i seggi dovrebbero essere tolti alla coalizione eccedentaria e assegnati a quella deficitaria, fino a quando ciò è possibile, nella stessa circoscrizione. Ciò comporterebbe che se in una circoscrizione si verifica la prima condizione, ma non la seconda, il seggio non dovrebbe essere tolto alla coalizione eccedentaria in quella circoscrizione, come disposto dall'UCN, ma si dovrebbe passare – secondo un ordine crescente dei resti – alla circoscrizione successiva tra quelle nelle quali la lista eccedentaria ha eletto un seggio con i resti. Solo nel caso in cui restino ancora dei seggi da compensare, ma non vi siano più circoscrizioni nelle quali si verifichino congiuntamente entrambe le condizioni, si dovrebbe procedere con l'applicazione dell'ultima parte delle norme in questione che stabilisce un criterio che secondo i ricorrenti, è subordinato e residuale. In tal caso, i seggi vanno sottratti alla lista eccedentaria nelle circoscrizioni dove le sono stati assegnati con i resti più bassi in assoluto e attribuiti alla coalizione deficitaria nelle circoscrizioni dove ha i resti inutilizzati più alti in assoluto. I ricorrenti rilevano che l'interpretazione adottata dall'UCN risulterebbe altresì in contrasto con l'articolo 56, comma quarto, della Costituzione, che stabilisce il criterio per determinare, sulla base della popolazione residente, il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione. Infatti tale interpretazione determina Pag. 8l'assegnazione di un seggio in meno alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Molise e di un seggio in più alle regioni Sardegna e Umbria, laddove – secondo i ricorrenti – allo slittamento di seggi fra circoscrizioni si dovrebbe pervenire solo in via residuale e unicamente qualora non via sia alcuna circoscrizione nella quale possa avvenire la cessione del seggio dalla coalizione eccedentaria a quella deficitaria in applicazione di quello che essi ritengono essere il criterio principale.
  Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ritiene doveroso ricordare che una possibile violazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'interpretazione e applicazione data all'articolo 83, comma 1, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dall'UCN, era stata contestata anche dalla regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva promosso al riguardo un conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'annullamento del verbale del 5 marzo 2013, con il quale, al termine della procedura elettorale, l'UCN aveva assegnato alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia dodici seggi anziché i tredici spettanti sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2014, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni, rilevando che manca nel caso di specie una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita e che comunque la lesione lamentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia sarebbe riconducibile non già all'atto impugnato (il verbale dell'UCN), ma alla norma di legge di cui esso è attuazione (l'articolo 83, comma 1, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).
  Osserva che, per quanto di competenza della Giunta – che è e resta giudice ultimo della regolarità delle operazioni elettorali e della corretta applicazione della normativa elettorale ai fini del riparto e dell'assegnazione dei seggi effettuata dagli uffici elettorali – quest'ultimo aspetto assume grande rilevanza, dal momento che la Corte costituzionale afferma nella sentenza richiamata che «risulta evidente che il verbale del 5 marzo 2013 (è) stato redatto dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione senza alcun margine di autonoma valutazione, ma in puntuale esecuzione dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957». Risulta pertanto confermata, nella sentenza n. 41 del 2014, l'interpretazione e l'applicazione della norma adottate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi a partire dall'anno 2006. Si tratta di una interpretazione della disposizione in questione (ma analoghe considerazioni possono valere con riferimento all'articolo 83, comma 1, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) che fa prevalere, rispetto al principio della salvaguardia assoluta della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni – invocato dai ricorrenti e plausibile in pura linea teorica – un principio di tutela della volontà dell'elettorato espressasi attraverso il voto, che porta a intervenire sui seggi eccedentari nelle circoscrizioni in cui una coalizione (o una lista) ha una parte di quoziente non utilizzata più bassa, avendo conseguito meno voti, per attribuire i seggi corrispondenti nelle circoscrizioni nelle quali un'altra coalizione (o un'altra lista) ha riportato un maggiore consenso, evidenziato da più alti resti. Si tratta di una interpretazione e di un'applicazione della norma che, a suo avviso, risulta assolutamente legittima e coerente con l'impianto complessivo e le finalità della normativa elettorale che ha disciplinato le elezioni del febbraio 2013.
  In conclusione, ritiene che, alla luce degli elementi esposti, i ricorsi in questione risultino non fondati e che la Giunta sia in condizione di definirne l'esito. Propone, pertanto, di archiviare per infondatezza, per le motivazioni indicate in relazione, i ricorsi presentati da Manuela Di Centa, Massimo Donadi, Gavino Manca e Sonia Pellizzari, prendendo altresì atto del venir meno dell'interesse al ricorso per Arcangelo Sannicandro, proclamato nel frattempo deputato e del ritiro Pag. 9del ricorso a suo tempo presentato da parte dell'onorevole Sabrina De Camillis.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione la proposta del relatore di archiviare per infondatezza, per le motivazioni indicate in relazione, i ricorsi presentati da Manuela Di Centa, Massimo Donadi, Gavino Manca e Sonia Pellizzari. La Giunta non sarà chiamata a deliberare sul ricorso presentato da Arcangelo Sannicandro essendo venuta meno in capo al medesimo, proclamato deputato in data 16 aprile 2013, la legittimazione a ricorrere, dal momento che egli non è più titolare dell'interesse personale, diretto e qualificato prescritto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni. La Giunta non sarà altresì chiamata a deliberare sul ricorso presentato dall'onorevole Sabrina De Camillis, e dalla stessa nelle more ritirato.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede che la Giunta proceda a distinte votazioni sui ricorsi in questione al fine di consentire l'espressione di uno specifico orientamento su ciascuno di essi.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, ritiene che questa richiesta possa essere accolta, pur ricordando che i ricorsi vertono su materia analoga.

  La Giunta approva a maggioranza la proposta del relatore di archiviare per infondatezza il ricorso presentato dall'onorevole Manuela Di Centa. Approva quindi all'unanimità, con distinte votazioni, le proposte del relatore di archiviare per infondatezza i ricorsi presentati dall'onorevole Massimo Donadi, dal signor Gavino Manca e dalla signora Sonia Pellizzari.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, fa presente che è così concluso l'esame dei ricorsi ed esposti agli atti della Giunta rilevanti ai fini della predisposizione della relazione nazionale, che il relatore Lattuca sottoporrà all'esame della Giunta nel corso di una prossima seduta.

  La seduta termina alle 15.