CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 aprile 2015
417.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
Pag. 3

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 1o aprile 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente e relatore, fa presente che nella seduta odierna la Giunta avvia, di fatto, la fase di verifica dei poteri su base nazionale, che si concluderà con l'esame della relazione nazionale.
  Osserva che, prima di passare a tale fase, si rende peraltro opportuno esaminare i ricorsi ed esposti agli atti della Giunta, tenendo presente che le determinazioni che la Giunta prenderà in riferimento agli stessi sono in grado di influenzare anche le conclusioni relative proprio alla relazione nazionale.
  Sarà, dunque, innanzitutto in questo ambito che potranno essere oggetto di specifica valutazione da parte della Giunta anche i diversi profili critici della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 che sono stati oggetto di un primo specifico approfondimento istruttorio informale svoltosi nelle scorse settimane, durante il quale diversi autorevoli esperti hanno avuto modo di apportare il proprio prezioso contributo sul punto.
  Ricorda che sono agli atti della Giunta, con riferimento alle operazioni elettorali svoltesi sul territorio nazionale, i seguenti ricorsi ed esposti:
   a) tre esposti, tutti relativi a questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale, da parte di:
    Giovanni Vaccaro (cittadino elettore), volto a richiedere «l'ineleggibilità e la decadenza dei deputati e senatori eletti, per l'incostituzionalità delle leggi elettorali che hanno portato alla loro elezione», previa sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il procedimento elettorale;
    Giuseppe Mariani (cittadino elettore), volto a richiedere il parziale annullamento del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione e dei verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali, nonché a richiedere che la Giunta delle elezioni sottoponga alla Consulta la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia riportato il maggior numero di Pag. 4voti validi in assenza di una soglia minima per l'attribuzione di tale premio;
    Antonio Longo (in qualità di presidente del Movimento difesa del cittadino e come cittadino elettore), volto a richiedere che la Giunta delle elezioni, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione della legittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di assegnazione di un premio di maggioranza alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia riportato il maggior numero di voti validi indipendentemente dalla percentuale rappresentata da tali voti, proceda alla riassegnazione dei seggi senza applicazione delle disposizioni medesime (tale richiesta è stata reiterata dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, in nome di Antonio Longo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014).
  Evidenzia nuovamente che questi ricorsi sono accomunati dal fatto di contestare la legittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale, in primo luogo quelle relative al premio di maggioranza. Da tale contestazione discendeva la richiesta alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate dinanzi alla Corte costituzionale, e di apportare le conseguenti correzioni ai risultati elettorali ed alle proclamazioni che dagli stessi erano scaturite.
   b) Una serie di esposti volti a contestare le modalità di ripartizione ed assegnazione dei seggi in talune Circoscrizioni. Si tratta in particolare degli esposti presentati da: Ruggero Fittajoli (candidato primo dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione Marche), con particolare riferimento a quanto avvenuto nella Circoscrizione Marche; Marco Di Stefano (candidato primo dei non eletti della lista Partito Democratico nella Circoscrizione Lazio 1, peraltro successivamente proclamato deputato in subentro), con particolare riferimento al numero dei seggi spettanti alla coalizione di appartenenza e alle modalità di distribuzione dei seggi fra le liste che la compongono nella circoscrizione Lazio 1; Maurizio Paniz (candidato primo dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella Circoscrizione Veneto 2), con particolare riferimento alle modalità di distribuzione dei seggi fra le liste che compongono la coalizione di appartenenza nella circoscrizione Veneto 2; Federico Massa, Ludovico Vico, Vincenzo Lavarra e Adalisa Campanelli (candidati, rispettivamente, primo, secondo, terzo e quinto dei non eletti della lista Partito Democratico nella Circoscrizione Puglia; peraltro Federico Massa e Ludovico Vico sono stati successivamente proclamati deputati in subentro), nonché da Adriano Tolomeo (in qualità di rappresentante dell'Unione regionale del Partito Democratico della Puglia), con particolare riferimento al numero dei seggi spettanti alla coalizione di appartenenza e alle modalità di distribuzione dei seggi fra le liste che la compongono nella circoscrizione Puglia; Diego Bottacin (coordinatore della campagna elettorale per Scelta Civica Veneto), volto a contestare le modalità di attribuzione dei seggi nella circoscrizione Veneto 1.
   c) Una serie di ricorsi, che fanno seguito a esposti inviati all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione e da questa trasmessi alla Camera, presentati da Manuela Di Centa (candidata prima dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia), Massimo Donadi (candidato primo dei non eletti della lista Centro Democratico nella circoscrizione Umbria), Gavino Manca (candidato primo dei non eletti della lista Partito Democratico nella circoscrizione Sardegna), Arcangelo Sannicandro (candidato primo dei non eletti della lista Sinistra Ecologia Libertà nella circoscrizione Puglia, peraltro successivamente proclamato deputato a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare dell'onorevole Nichi Vendola), e Sonia Pellizzari (candidata che segue immediatamente Arcangelo Sannicandro nella lista Sinistra Ecologia Libertà nella circoscrizione Puglia). Osserva che questi ricorsi sono accomunati dal fatto di Pag. 5contestare la proclamazione dei deputati Walter Verini per la lista Partito Democratico nella Circoscrizione Umbria, Roberto Marti per la lista Il Popolo della Libertà nella Circoscrizione Puglia, Paolo Vella per la lista Il Popolo della Libertà nella Circoscrizione Sardegna, Roberto Capelli per la lista Centro Democratico nella Circoscrizione Sardegna, e Florian Kronbichler per la lista Sinistra Ecologia Libertà nella Circoscrizione Trentino-Alto Adige, per errata interpretazione e conseguente errata applicazione dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione dei criteri per la compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste che risultino eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste che risultino deficitarie nel numero dei seggi assegnati. Oltre a tali ricorsi, era stato presentato un ulteriore ricorso, di analogo tenore, da parte da Sabrina De Camillis (candidata prima dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Molise), che lo ha successivamente ritirato.
   d) Un reclamo da parte di Salvatore Gabriele Pasquale Rubbino e Alessandro Murtas (in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante del Movimento Nazional Popolare Cattolico Fratelli d'Italia e di coordinatore del medesimo Movimento nella regione Lazio), volto a contestare l'esclusione del contrassegno del Movimento Nazional Popolare Cattolico Fratelli d'Italia dalle elezioni del 24-25 febbraio 2013 e, conseguentemente, la proclamazione dei deputati eletti nelle liste «Fratelli d'Italia – Centrodestra Nazionale».
   e) Quattordici ricorsi, sottoscritti da Emanuele Alcidi, Gennaro Amiranda, Marco Bono, Vincenzo Antonio D'Iglio, Michele Labriola, Filippo Giovanni Marasco, Sebastiano Moretto, Alberto Borelli, Cosmo Bottiglieri, Leonardo Brunetta, Ruggero Fittaioli, Antonio Pizzuti Piccoli, Paolo Ricci e Serena Smerilli, candidati primi dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it, rispettivamente, nelle circoscrizioni Campania 1, Lombardia 1, Lombardia 2, Campania 2, Basilicata, Umbria, Puglia, Lombardia 3, Molise, Veneto 2, Marche, Lazio 1, Liguria e Abruzzo. I predetti ricorsi, di analogo tenore, contestano le proclamazioni effettuate il 25 giugno 2014, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di undici deputati eletti al Parlamento europeo, chiedendo alla Giunta di correggere i risultati elettorali e di procedere all'accertamento dei subentranti ai deputati cessati sulla base della normativa elettorale risultante al netto delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.
  Sono stati presentati cinque ulteriori ricorsi, con motivazioni ed argomentazioni analoghe a quelle contenute nei precedenti ricorsi, da parte di Sebastiano Moretto, Antonio Pizzuti Piccoli, Leonardo Brunetta, Cosmo Bottiglieri e Michele Labriola, candidati primi dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it nelle circoscrizione Puglia, Lazio 1, Veneto 2, Molise e Basilicata, che contestano le proclamazioni effettuate il 9 luglio 2014, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di due deputati che hanno optato per la carica di sindaco.

  Passa, quindi, all'esame dei ricorsi ed esposti, a partire da quelli che contestavano la legittimità della legge elettorale a firma, rispettivamente, di Giovanni Vaccaro (cittadino elettore), Giuseppe Mariani (cittadino elettore), e Antonio Longo (in qualità di presidente del Movimento difesa del cittadino e come cittadino elettore). Rammenta che tale ultimo esposto è stato reiterato dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, in nome del medesimo Antonio Longo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. Dalla contestazione della legittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale – comune a questi tre esposti – discendeva la richiesta alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate dinanzi alla Corte costituzionale, e di apportare le conseguenti correzioni ai risultati Pag. 6elettorali ed alle proclamazioni che dagli stessi erano scaturite.
  Considera che la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte nei termini indicati, quindi in riferimento agli specifici profili relativi all'attribuzione del premio di maggioranza e ai c.d. «listoni bloccati», sia di fatto superata, avendo la Corte già valutato e deciso sulla legittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge elettorale con la sentenza n. 1 del 2014. Naturalmente, le richieste di merito recate da questi stessi esposti, simili a quelle di numerosi degli altri ricorsi tempestivamente presentati, relative alla richiesta di apportare le conseguenti correzioni ai risultati elettorali ed alle proclamazioni che dagli stessi erano scaturite dovranno ora essere valutate alla luce delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale e delle conseguenze giuridiche che esse comportano.
  Ritiene indubbio che, proprio in riferimento innanzitutto a quanto concerne questi tre esposti, la Giunta sia necessariamente chiamata a svolgere una meditata riflessione sulla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, e sui possibili effetti giuridici della stessa in relazione alle attività di verifica di competenza della Giunta medesima.
  Reputa che i contenuti essenziali della sentenza siano ben noti e, quindi, che sia sufficiente, in questa sede, richiamarli sinteticamente. Con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge elettorale che prevedevano da un lato, l'attribuzione di un premio di maggioranza consistente, tanto alla Camera quanto al Senato (sebbene nel primo caso a livello nazionale e nel secondo caso a livello regionale), nell'assegnazione di un numero di seggi superiore alla maggioranza assoluta di quelli in palio (340 su 630 seggi totali alla Camera e il 55 per cento dei seggi regionali al Senato) alla lista o alla coalizione di liste che avesse ottenuto la maggioranza relativa dei voti, senza peraltro richiedere a tal fine il raggiungimento nemmeno di una qualsivoglia soglia minima di consensi elettorali, dall'altro l'impossibilità per gli elettori, anche in questo caso tanto per l'elezione della Camera quanto per quella del Senato, di esprimere almeno un voto di preferenza rispetto allo sterminato numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. Nella citata sentenza la Corte costituzionale si è anche soffermata (in particolare al punto 7 del considerato in diritto), in modo invero alquanto sbrigativo e per certi versi ambiguo, anche su taluni aspetti relativi alla portata (in particolare sotto il profilo temporale) di quella stessa pronuncia.
  Ricorda che la Giunta, al fine di potersi correttamente pronunciare sulle decisioni che è chiamata a prendere, ha ritenuto di avvalersi di un primo apporto di diversi esperti, e lo ha fatto proprio perché le questioni legate alla portata giuridica della sentenza n. 1 del 2014 della Consulta presentano una enorme complessità.
  Valuta che le decisioni che la Giunta è chiamata a prendere, anche in riferimento agli esposti e ai ricorsi in esame, richiedano innanzitutto di dare risposta ad alcune non semplici questioni puramente tecniche, che riguardano la portata della sentenza citata e la legittimità della normativa che siamo in questa sede chiamati ad applicare.
  Ricorda che il preliminare approfondimento istruttorio svolto nelle scorse settimane dalla Giunta si è concentrato principalmente proprio su questi aspetti, con particolare riferimento al rapporto fra il dispositivo della sentenza e le sue motivazioni, al concetto di definitività dei rapporti giuridici e ai conseguenti riflessi sulla verifica dei poteri e sulla procedura di convalida dei deputati, nonché ai profili relativi ai subentri in corso di legislatura.
  Le audizioni hanno confermato la complessità della questioni connesse alla verifica dei poteri a seguito della sentenza della Corte, contribuendo sostanzialmente a evidenziare la percorribilità di quelli che schematizzando possono essere indicati come due principali filoni di linee interpretative della sentenza n. 1 del 2014:
   il primo filone interpretativo concentra la propria attenzione sul dispositivo Pag. 7della sentenza e sugli effetti che da esso scaturirebbero alla luce della tradizionale giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione alla definitività dei rapporti giuridici: in questa prospettiva, la sentenza della Corte risulterebbe chiara nel dispositivo ma illogica (e contraddittoria rispetto ad altri principi e norme dell'ordinamento) in alcune parti delle sue motivazioni. Pertanto, al di là di quanto affermato dalla Corte, l'esito delle elezioni non potrebbe considerarsi cristallizzato, essendo ancora pendente la fase di verifica dei poteri, nonché il giudizio su alcuni ricorsi presentati alla Giunta nelle modalità e nei tempi prescritti, in cui, tanto in riferimento alla prima quanto ai secondi, la Giunta non potrebbe applicare norme dichiarate incostituzionali;
   il secondo filone interpretativo mette in stretta connessione dispositivo e motivazioni della sentenza, ritenendo che l'uno e le altre costituiscano un sistema organico che consente di affrontare e risolvere positivamente le problematiche connesse alla fase di verifica dei poteri: in questa ottica la sentenza della Corte avrebbe una sua coerenza complessiva, dispositivo e motivazioni si integrerebbero e si completerebbero reciprocamente. Pertanto, le elezioni costituirebbero un fatto «compiuto», e la Giunta, pur in sede di verifica dei poteri, non sarebbe chiamata ad applicare oggi norme dichiarate incostituzionali.

  Per quanto riguarda la prima linea interpretativa – cui ha aderito, pur se con valutazioni non sempre coincidenti, la netta maggioranza dei costituzionalisti intervenuti – nel corso delle audizioni è stato evidenziato come le norme dichiarate incostituzionali cessino di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che gli effetti di quest'ultima devono estendersi retroattivamente a tutti i rapporti non ancora esauriti. Alla luce di ciò, le argomentazioni contenute nella sentenza, ossia che la stessa produrrà i suoi effetti in occasione delle future consultazioni elettorali e che le elezioni del 2013 costituiscono un fatto concluso – essendosi il processo di composizione delle Camere compiuto con la proclamazione degli eletti – sono state oggetto di rilievi critici. Da un lato, infatti, si è evidenziata la singolarità di quella che costituirebbe una dichiarazione di illegittimità costituzionale a efficacia differita nel tempo, tipologia che ha dubbia cittadinanza nel nostro ordinamento. Dall'altro si è rilevato che, ove si considerassero esauriti con la proclamazione i rapporti giuridici connessi all'elezione dei parlamentari, verrebbe sostanzialmente meno la stessa funzione di verifica dei poteri attribuita dalla Costituzione alle Camere, che non potrebbero intervenire sulle decisioni assunte dagli uffici centrali circoscrizionali – organi di natura amministrativa, ancorché collocati presso uffici giudiziari –, con ciò privando peraltro di tutela anche le posizioni soggettive dei candidati che intendessero eventualmente contestare l'elezione di un parlamentare.
  Oltre a queste argomentazioni, in alcune delle audizioni è emersa un'ulteriore considerazione. Quand'anche si volesse accedere all'argomentazione della Corte costituzionale circa gli effetti delle proclamazioni, essa non potrebbe comunque certamente in ogni caso valere per i subentri in corso di legislatura, dal momento che, in tali casi, la proclamazione interviene in data successiva alla pubblicazione della sentenza n. 1 del 2014; pertanto in questi casi, sicuramente, non potrebbe ritenersi che i relativi rapporti giuridici siano esauriti.
  Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, gli auditi hanno prospettato varie ipotesi operative: da quella, estrema, di considerare illegittimi tutti i 617 deputati eletti nelle circoscrizioni plurinominali del territorio nazionale (in ragione del combinato disposto della pronunzia di illegittimità costituzionale delle norme relative al premio di maggioranza e di quelle che non prevedevano la possibilità di esprimere almeno una preferenza); a quella maggiormente condivisa di un'applicazione della sentenza della Corte con riferimento Pag. 8ai profili relativi all'annullamento del premio di maggioranza; a quella di tenere ferme le proclamazioni originarie e di prevedere un intervento esclusivamente sui subentri effettuati in corso di legislatura, successivamente alla pubblicazione della sentenza; a quella, infine, di non procedere alla proclamazione dei subentranti a fronte delle dimissioni, o delle cessazioni per altro motivo, dal mandato parlamentare intervenute in corso di legislatura.
  La seconda linea interpretativa, sostenuta sostanzialmente solo da due dei setti esperti auditi, come già accennato, evidenzia come la decisione assunta dalla Corte costituzionale, nel dispositivo della sentenza e nelle sue motivazioni, costituisca un sistema organico tale da assicurare sia la legittimità della composizione delle attuali Camere, in quanto organi costituzionali – secondo un principio di continuità dello Stato – sia la legittimità di tutti gli atti che le Camere abbiano adottato o adotteranno nel corso della legislatura. Anche sulla base del solo dispositivo della sentenza, peraltro, non si porrebbe alcun problema circa la definitività dei rapporti giuridici all'esame della Giunta, in particolare delle proclamazioni effettuate dagli Uffici centrali circoscrizionali. Secondo questa linea interpretativa, infatti, l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dalla Corte (specificamente dell'articolo 83, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) è avvenuta ad opera dell'Ufficio centrale nazionale nella fase immediatamente successiva alla consultazione elettorale – ben prima, quindi, che intervenisse la sentenza n. 1 del 2014 – e la Giunta non è chiamata ad applicare nuovamente tali norme in sede di verifica dei poteri. Spetta alla Giunta non l'attribuzione dei seggi o la conseguente proclamazione degli eletti, bensì il vaglio dei titoli di ammissione dei componenti della Camera, da effettuare alla luce della normativa vigente al momento della loro proclamazione e non sulla base di una normativa – quella risultante dalla sentenza della Corte costituzionale – formatasi nel frattempo.
  Da quanto detto appare evidente che, in conformità con questa seconda linea interpretativa, l'esito delle elezioni del 2013 dovrebbe restare quello sancito nel verbale dell'Ufficio centrale nazionale e nelle proclamazioni effettuate dagli Uffici centrali circoscrizionali – fatte salve le ulteriori verifiche materiali che troveranno la loro formalizzazione nella relazione nazionale vera e propria – in quanto il compito della Giunta sarebbe limitato alla verifica della correttezza, sia giuridica che fattuale, di quanto avvenuto nel febbraio – marzo 2013 in base alla legge allora vigente (e sulla base del principio tempus regit actum), ed essa non sarebbe in alcun modo chiamata ad applicare oggi le norme dichiarate incostituzionali.
  Considera che questa succinta ricostruzione sia utile perché, in relazione all'esame dei ricorsi e degli esposti presentati, così come alle generali e ordinarie attività proprie della Giunta che investono anche la verifica dei poteri su base nazionale, la Giunta è chiamata in definitiva ad assumere innanzitutto un orientamento sulla portata, soprattutto temporale, degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. La Giunta è, infatti, chiamata a pronunciarsi sia specificatamente rispetto ai ricorsi presentati, quanto più in generale in tema di verifica dei poteri, ma non può farlo prescindendo dal disposto dell'intervenuta sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale proprio sulla disciplina che la Giunta è chiamata ad applicare. A tal fine, la Giunta ha ritenuto di avvalersi di un primo apporto di diversi esperti in materia, e lo ha fatto perché le questioni sopra esposte presentano una enorme complessità. Tale complessità deriva, non tanto e non solo dalla sensibilità politica della materia, quanto piuttosto dai problemi tecnici connessi, in particolare, alla ambigua, e per certi versi sibillina, sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, soprattutto, come più volte ribadito, per quanto riguarda la portata, sotto il profilo temporale, dei suoi effetti. Non a caso il dibattito non solo politico, ma anche dottrinale su questa pronuncia è stato, e resta, più vivo che mai.Pag. 9
  Intende quindi ribadire che la decisione che la Giunta è chiamata a prendere investe dunque complesse questioni puramente tecniche prima ancora che politiche, che riguardano la portata della sentenza citata e la legittimità della normativa che siamo in questa sede chiamati ad applicare. Da questo punto di vista, non può non rimarcare come la maggioranza degli esperti auditi – cinque contro due – abbia avuto modo di osservare che nel procedere alla verifica dei poteri su base nazionale, e a maggior ragione nel decidere sui ricorsi pendenti, la Giunta non possa continuare ad applicare le norme dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 1 del 2014. Le ragioni e le conseguenze pratiche prospettate dagli esperti auditi in riferimento a questa impostazione, che ribadisce essere stata quella avallata dalla maggioranza di essi, sono state parzialmente differenti a seconda delle loro singole specifiche ricostruzioni sistematiche (dando, ad esempio, in alcuni casi un maggiore accento alla mancata precettività degli obiter dicta delle sentenze della Corte piuttosto che alla portata del concetto di «rapporti esauriti» in altri, così come prospettando o meno uno specifico sistema di riattribuzione dei seggi distribuiti grazie al premio di maggioranza); ritiene, però, preminente sottolineare che essi sono pressoché unanimemente concordi nel sostenere che la Giunta nel procedere all'espletamento delle sue funzioni – essendo chiamata ad applicare regole giuridiche – non può in alcun caso applicare norme che sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, e precipuamente quelle relative all'attribuzione del premio di maggioranza.
  Reputa comunque opportuno ricordare che due dei sette esperti hanno prospettato una lettura del tutto differente, secondo la quale la sentenza della Corte costituzionale non avrebbe nessuna incidenza rispetto alle attività di verifica che la Giunta è chiamata a svolgere.
  Sotto un diverso profilo, valuta necessario aggiungere che la maggioranza degli esperti auditi ha altresì suggerito l'opportunità per la Giunta di rivolgersi, ex se o per il tramite della Camera dei deputati (rispetto questo punto entrano in gioco ulteriori questioni tecniche ampiamente dibattute anche in seno alla Giunta), alla Corte costituzionale per definire «a monte» le questioni ancora irrisolte. Le vie prospettate dagli esperti che si potrebbero perseguire a tal fine sono sostanzialmente due: sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte con riguardo alle disposizioni elettorali che riguardano le proclamazioni, ovvero sollevare di fronte ad essa un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato. A sostegno della preferibilità di intraprendere l'una piuttosto che l'altra via gli esperti hanno peraltro avanzato diverse ipotesi. Il minimo comune denominatore di questi contributi è stato però quello di indicare una via al fine di riuscire comunque a giungere ad una pronuncia della Corte sul punto, per addivenire alla preliminare risoluzione del problema creato dalla stessa Consulta in riferimento all'efficacia temporale degli effetti della propria pronuncia, che risulta imprescindibile al fine di addivenire ad una corretta decisione da parte della Giunta.
  Dopo aver ricostruito nei termini sopra esposti il quadro di riferimento rispetto al quale la Giunta è chiamata a pronunciarsi, a partire dalle decisioni sui ricorsi e sugli esposti presentati, valuta – in qualità di relatore, nonché di Presidente della Giunta – come allo stato degli atti non risulti possibile proporre in questa fase la semplice archiviazione degli stessi, non potendo peraltro essere trascurate le descritte argomentazioni avanzate e avallate dalla netta maggioranza degli autorevoli esperti auditi – così come quelle opposte prospettate dagli altri – e non essendo in ogni caso a oggi ancora stata chiarita in modo pacifico l'incidenza che la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale è in grado di avere rispetto alle determinazioni che la Giunta è chiamata ad assumere, in primis appunto rispetto ai ricorsi e agli esposti presentati.
  Considera, da questo punto di vista, peraltro, che gli elementi emersi nel corso del primo approfondimento svolto – e sin Pag. 10qui riassunti sinteticamente – confermino sia la complessità delle problematiche che hanno formato oggetto della sentenza della Corte costituzionale, sia l'esigenza da parte della Giunta di pervenire a una decisione che non si presti a ulteriori polemiche e critiche. Allo stato degli atti pare comunque emergere una possibile differenziazione tra la posizione dei deputati proclamati eletti, e che risulterebbero parimenti eletti secondo la disciplina elettorale attualmente vigente anche al netto dell'applicazione delle norme elettorali relative al premio di maggioranza, e di quella dei deputati proclamati eletti che, viceversa, sono stati proclamati solo in ragione dell'applicazione di queste ultime, e che dunque non risulterebbero eletti qualora dovesse trovare applicazione la disciplina elettorale attualmente vigente al netto delle stesse.
  Pertanto ritiene, in qualità di relatore, che non sussistano allo stato le condizioni per proporre un'archiviazione dei ricorsi e degli esposti presentati in particolare proprio in riferimento a tali proclamazioni (nonché ai relativi subentri) e che la Giunta debba deliberare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del proprio Regolamento, l'apertura di un'istruttoria ad opera di un Comitato di verifica. Valuta indispensabile procedere in tal senso, anche perché in quella sede, a norma del combinato disposto dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 12 del Regolamento della Giunta delle elezioni, risulta garantito il principio del contraddittorio con le parti interessate, dal quale la Giunta non può prescindere in questa fase, sia perché devono essere rispettate le prerogative giuridiche soggettive dei soggetti coinvolti, sia perché l'apporto dei contributi delle parti interessate risulterà utile, per non dire imprescindibile, al fine di una corretta e compiutamente informata presa di posizione sui punti ancora dibattuti da parte della Giunta. A tale organo, composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun gruppo, dovrebbe essere demandato il compito di svolgere le ulteriori necessarie attività istruttorie, volte a definire gli effetti della sentenza della Corte, individuando le parti e i soggetti interessati, con la contestuale verifica della possibilità di una iniziativa della Giunta e/o della Camera finalizzata a promuovere una nuova pronunzia della Corte costituzionale per chiarire il rapporto intercorrente fra proclamazione degli eletti e verifica dei poteri nei termini già succintamente esposti.
  D'altra parte, come anticipato, sulla base di quanto emerso, a suo avviso non sembra che oggetto dell'approfondimento istruttorio debba essere la possibile messa in discussione della convalida della totalità delle proclamazioni avvenute. Ritiene, infatti, che non sussistano particolari dubbi in merito alla possibilità di non contestare la procedura di convalida dei deputati proclamati eletti al netto delle norme dichiarate incostituzionali relative all'attribuzione del premio di maggioranza. Reputa peraltro legittimamente operante per essi, come potenzialmente per tutti i candidati, il criterio residuale dell'ordine di lista che è stato fatto salvo dalla sentenza della Corte costituzionale come operante tutte le volte che non ci siano, o vi sia parità, di preferenze. Ciò in assenza di alcun voto di preferenza espresso per ciascun candidato delle elezioni politiche del febbraio 2013 – proclamato eletto e non – in ragione della disciplina elettorale applicata al momento di quelle elezioni, che successivamente è stata dichiarata costituzionalmente illegittima anche in riferimento alla mancata possibilità per gli elettori di esprimere almeno un voto di preferenza rispetto ai candidati delle sterminate liste elettorali.
  Sotto questo profilo, considera opportuno rimarcare che la circostanza in base alla quale con l'attuale sistema elettorale la totalità delle proclamazioni – con la sola eccezione di quelle relative all'assegnazione dei seggi della circoscrizione estero e di quella singola relativa al collegio uninominale della Valle d'Aosta – sia subordinata alla preliminare effettuazione del calcolo e della distribuzione nazionale dei seggi non costituisce affatto, sul piano teorico, di per sé un elemento preclusivo alla possibile individuazione di quali siano Pag. 11le proclamazioni già effettuate al netto delle norme elettorali dichiarate incostituzionali relative all'attribuzione del premio di maggioranza dal momento che la comparazione fra la totalità delle proclamazioni già effettuate in ragione dell'applicazione (anche) delle norme relative all'attribuzione del premio di maggioranza con la totalità di quelle da effettuarsi qualora si dovessero applicare le norme elettorali vigenti, ad esclusione quindi appunto di quelle relative all'attribuzione del premio di maggioranza, consente di individuare agevolmente e con piena certezza le numerose e specifiche proclamazioni già effettuate rispetto alle quali in ogni caso non sorge alcun dubbio in merito alla loro correttezza e legittimità, e dunque in riferimento alle quali non vi è ragione alcuna di mettere in discussione l’iter di convalida.
  In riferimento a tutte le altre proclamazioni (e ai relativi subentri), cioè quelle effettuate in relazione all'applicazione delle norme relative al premio di maggioranza dichiarate incostituzionali dalla Consulta, ritiene, come più volte ribadito, che all'opposto non sussistano allo stato attuale le condizioni per proporre un'archiviazione dei ricorsi e degli esposti presentati ad esse relativi – anche in riferimento alla più generale attività di verifica relativa a tutte le convalide che questa Giunta sarà chiamata a svolgere – e che quindi la Giunta debba deliberare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni, l'apertura di un'istruttoria ad opera di un Comitato di verifica in riferimento ai profili problematici menzionati e non ancora risolti.
  Per tali motivazioni sottoporrà alla Giunta la proposta – che muove dal presupposto secondo il quale non si presentano ostacoli nella possibilità di proseguire nell’iter di convalida dei deputati proclamati eletti rispetto ai quali non sorge dubbio alcuno rispetto alla legittimità della proclamazione stessa in quanto essi risulterebbero comunque eletti anche in ragione di una eventuale applicazione delle regole elettorali al netto di quelle relative all'applicazione del premio di maggioranza dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale – di apertura di un'istruttoria ad opera di un Comitato di verifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni, relativa in particolare a tutte le altre proclamazioni, avente ad oggetto le ulteriori attività istruttorie esposte in precedenza in relazione alle altre proclamazioni.
  Avverte che in caso di reiezione della suddetta proposta, sottoporrà alla Giunta l'ulteriore proposta di aprire un'istruttoria ad opera di un Comitato di verifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni, avente ad oggetto le ulteriori attività istruttorie esposte in precedenza in relazione alle totalità delle proclamazioni effettuate.
  Riassume quindi il senso delle suddette due proposte sulle quali ritiene necessario che la Giunta si esprima: la prima proposta è finalizzata all'apertura di un'istruttoria per coloro la cui proclamazione è scaturita dalle norme relative all'applicazione del premio di maggioranza dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale; la seconda proposta concerne l'apertura di un'istruttoria con riferimento a tutti i deputati eletti.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) dichiara voto favorevole sulla prima proposta del presidente e relatore, in coerenza con la posizione del suo gruppo che ha sempre espresso perplessità sulla applicazione delle norme relative al premio di maggioranza alla luce della sentenza della Corte costituzionale. Si chiede peraltro se vi siano precedenti di convalida parziale dei deputati.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente e relatore, precisa che la sua proposta non implica una formale convalida di una parte dei deputati, ma si limita ad evidenziare che una significativa quota di essi non sarebbe interessata dall'approfondimento istruttorio demandato al Comitato di verifica.

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  Giuseppe LAURICELLA (PD) fa presente che i deputati del gruppo Partito democratico non possono aderire alla proposta del presidente di differenziare le posizioni di una quota di deputati rispetto a quelle degli altri, dal momento che una simile scelta significherebbe riconoscere la fondatezza di dubbi sulla legittimità della condizione di una parte dei deputati in carica, dubbi che a suo avviso non hanno mai avuto alcuna ragione di esistere. Si riserva comunque di svolgere ulteriori considerazioni e valutazioni nel momento in cui la Giunta entrerà effettivamente nel merito delle questioni connesse alla verifica dei poteri.

  Fabiana DADONE (M5S) concorda con le proposte formulate dal presidente, ritenendo preferibile un ulteriore approfondimento istruttorio che si concentri sulle posizioni dei deputati proclamati in ragione delle norme che prevedevano un premio di maggioranza. Una scelta diversa significherebbe infatti ignorare gli esiti del lavoro istruttorio già svolto dalla Giunta.

  Alessandro PAGANO (AP) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta del presidente non ritenendo possibile procedere a quella che si configurerebbe come una sorta di convalida parziale.

  Nicola STUMPO (PD) esprime anch'egli contrarietà rispetto alla proposta formulata dal presidente, dal momento che accedere alla logica che essa sottende significherebbe aprire la via a una serie pressoché interminabile di ricorsi: come sarebbe infatti possibile procedere alla individuazione inequivoca dei deputati eletti in ragione del premio di maggioranza ? Seguendo questa logica, per paradosso, qualcuno potrebbe sostenere che – ove fosse nel frattempo approvata la nuova legge elettorale – la distribuzione dei seggi dovrebbe avvenire sulla base delle disposizioni da essa recate.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la sua prima proposta di apertura di un'istruttoria ad opera di un Comitato di verifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni, nei termini indicati in precedenza.

  La Giunta respinge a maggioranza.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente e relatore, pone quindi in votazione la ulteriore proposta di apertura un'istruttoria ad opera di un Comitato di verifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni, nei termini precedentemente indicati.

  La Giunta respinge a maggioranza.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, a seguito dell'esito delle votazioni testé svolte rinunzia a svolgere la funzione di relatore nazionale, riservandosi di designare quale relatore su base nazionale un altro componente della Giunta da individuare, con riferimento a criteri oggettivi, a norma dell'articolo 10, comma 3 del Regolamento della Giunta delle elezioni tra i componenti della Giunta che hanno votato contro le proposte odierne.

  Alessandro PAGANO (AP), nell'apprezzare la correttezza istituzionale del presidente, suggerisce di individuare il nuovo relatore nella figura di chi abbia svolto il compito di relatore circoscrizionale con riferimento alla circoscrizione Valle D'Aosta, i cui risultati non incidono sulla ripartizione dei seggi operata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale oggetto di verifica in sede di relazione nazionale.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, prende atto di questo suggerimento, riservandosi di comunicare alla Giunta il nome del nuovo relatore. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale.

  La seduta termina alle 14.55.