CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 9.55.

DL 3/2015: Riforma banche popolari e investimenti.
S. 1813 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato il parere, per i profili di propria competenza, sul decreto-legge n. 3 del 2015, modificato dalla Camera, che reca misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
  In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento allorché esso si trovava all'attenzione della Camera, esprimendo su di esso, per i profili di competenza, parere favorevole senza né condizioni né osservazioni.
  Il decreto-legge è stato ampiamente modificato in sede parlamentare. Non mutano però gli ambiti competenziali ai quali le disposizioni appaiono riconducibili: si tratta, in particolare, delle materie «tutela del risparmio» e «ordinamento civile», che, l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  In estrema sintesi, il decreto-legge, che si compone di 13 articoli, contiene un complesso di interventi che investono la materia delle attività produttive e imprenditoriali, Pag. 165avendo riguardo sia alle imprese private (con particolare riferimento alla raccolta dei loro mezzi di finanziamento, mediante capitale proprio e di terzi, nonché a finanziamenti e agevolazioni pubbliche) sia all'attività creditizia (con l'introduzione, in particolare, di una riforma delle banche popolari, della portabilità e della confrontabilità dei conti correnti e della possibilità per la SACE di esercitare il credito diretto).
  In particolare, l'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni), con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. Inoltre, a seguito delle modifiche approvate in sede parlamentare, gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari in Spa possono prevedere, per un periodo non più lungo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, limiti all'esercizio del diritto di voto in una misura minima del 5 per cento.
  Per le anzidette finalità, l'articolo modifica in più punti il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB), che, agli articoli da 28 a 32, contiene la disciplina delle banche popolari.
  In proposito, si rammenta che le banche popolari sono istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, cui si applica una disciplina che reca taluni elementi di peculiarità rispetto a quella riferita agli enti aventi natura giuridica di S.p.A.: in particolare, ai sensi dell'articolo 30 del TUB, vige, per tali istituti, il principio del voto capitario, il limite al possesso di azioni della banca, la previsione di un numero minimo di soci e l'istituto del gradimento. L'articolo 31 del TUB attribuisce infine alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema.
  Le banche popolari si distinguono poi dalle banche di credito cooperativo – succedute alle casse rurali e artigiane – in quanto, pur essendo costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, ad esse non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (noto come legge Basevi), in materia di cooperazione.
  L'articolo 2, interamente sostituito dalla Camera, reca disposizioni in materia di trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto pagamento, anticipando i contenuti della direttiva n. 2014/92/UE, sulla portabilità dei conti di pagamento. Rispetto al testo originario, in luogo dell'obbligo di risarcimento del cliente in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei conti di pagamento, si prevede un obbligo di indennizzo.
  L'articolo 2-bis, inserito dalla Camera, anticipando i contenuti della medesima direttiva n. 2014/92/UE, sulla portabilità dei conti di pagamento, reca agevolazioni per i consumatori nell'apertura di conti correnti o di pagamento transfrontalieri.
  L'articolo 3, anch'esso ampiamente modificato in sede parlamentare, reca una nuova disciplina dell'esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, affidando Pag. 166tale compito a Cassa depositi e prestiti S.p.A. che potrà svolgere l'attività creditizia direttamente o tramite la SACE S.p.A.
  L'articolo 4, anch'esso ampiamente modificato dalla Camera, reca la definizione di «piccole e medie imprese innovative», aventi la forma di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, stabilendo che esse potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati dalla legislazione vigente alle startup innovative. La disposizione stabilisce a tal fine i requisiti, la procedura di iscrizione nel registro delle imprese e la disciplina applicabile all'attività societaria.
  L'articolo 5, anch'esso modificato dalla Camera, interviene a modificare il cosiddetto «patent box», cioè il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo e dalla cessione di opere dell'ingegno, recentemente introdotto con la legge di stabilità.
  L'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europei, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella white list (articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti.
  L'articolo 7, modificato in sede parlamentare, dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, allo scopo di conseguire la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.
  L'articolo 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, interviene in materia di garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria.
  L'articolo 8 modifica il vigente meccanismo operante per i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. «nuova legge Sabatini»). La modifica consiste nella previsione del ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti.
  Il comma 2-bis estende poi l'operatività del Fondo di garanzia alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.
  L'articolo 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di potenziarne l'operatività.
  Infine, l'articolo 8-ter, inserito anch'esso in sede parlamentare, è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi, ovvero creditrici per le medesime causali, connesse al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società, che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, tra le quali rientra l'Ilva S.p.A.
  Da ultimo, l'articolo 9 dispone infine in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 10.05.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione dei professori Antonio D'Atena, Giacomo D'Amico e Antonio Francesco Vitale.

(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi i temi dell'audizione, ringraziando per la loro presenza i professori Antonio D'Atena, Giacomo D'Amico e Antonio Francesco Vitale.

  Antonio D'ATENA, Giacomo D'AMICO e Antonio Francesco VITALE, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia i professori per le loro utili relazioni. Invita quindi ad intervenire i parlamentari che lo desiderino.

  Intervengono quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande i senatori Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Manuela SERRA (M5S), nonché il deputato Florian KRONBICHLER (SEL).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni, invita i professori a rispondere ai quesiti posti.

  Antonio D'ATENA, Giacomo D'AMICO e Antonio Francesco VITALE rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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