CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2015
404.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 MARZO 2015

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.
Atto n. 142.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 marzo 2015.

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  Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, non essendovi rilievi in ordine alla compatibilità del provvedimento con la normativa dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 marzo 2015.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che include tra le premesse i rilievi emersi nel dibattito svoltosi ieri.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, da conto, in sintesi, della organizzazione delle autorità di vigilanza sul settore assicurativo nei principali Paesi europei, rilevando come – sulla base di tali dati, che ha depositato presso la segreteria della Commissione e che sono a disposizione dei colleghi interessati – in nessuno dei principali Paesi europei le competenze in materia risulterebbero attribuite ad un organismo unico.
  Segnala quindi che la legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), che contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/138/CE, non reca specifici criteri di delega, ma rimanda ai principi e criteri direttivi generali contenuti nell'articolo 1 della Legge medesima. Tale disposizione stabilisce che gli atti di recepimento delle direttive dell'UE non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Si tratta di un principio che occorrerà tenere presente nella valutazione dello schema di decreto in esame.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

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  Paolo TANCREDI (AP), relatore, ribadisce il rilievo del provvedimento in esame, che merita adeguato approfondimento. Si riserva di formulare la prossima settimana una proposta di parere, anche alla luce degli elementi di riflessione che i colleghi vorranno proporre.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
COM(2015)46 final.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, ricorda che l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI) è uno strumento finanziario per il sostegno dei giovani disoccupati e dei NEET (i giovani che non risultano né in fase di istruzione e formazione né in cerca di lavoro e, quindi, non sono registrati presso gli uffici di collocamento), rivolto agli Stati membri con un tasso di disoccupazione giovanile al di sopra del 25 per cento nel 2012 (quindi, Italia compresa).
  A livello europeo, la disoccupazione giovanile resta a livelli molto elevati, ma mostra segni di miglioramento. Nel dicembre 2014 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) nell'UE-28 era pari al 21,4 per cento, (in calo rispetto al 23,1 per cento del dicembre 2013) e nell'area euro al 23,0 per cento (23,9 per cento nel dicembre 2013).
  Tuttavia, i livelli di disoccupazione giovanile sono influenzati anche dalle caratteristiche strutturali dei mercati del lavoro, come ad esempio i costi di assunzione o gli investimenti in politiche attive del mercato del lavoro, oltre che dalla qualità dei sistemi di istruzione e di formazione. Questo, in particolare, è il terreno dove, ad avviso delle istituzioni europee, si può intervenire a livello unionale come stimolo all'adozione da parte degli Stati membri di politiche attive e di riforma, soprattutto per agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro. Rimane il problema di raggiungere i giovani che non risultano né in fase di istruzione e formazione né in cerca di lavoro (e, quindi, non sono registrati presso gli uffici di collocamento), i cosiddetti NEET.
  La percentuale di giovani (15-29 anni) disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) è rimasta elevata nel 2013, anche se quasi il 70 per cento dei giovani nell'UE frequentava la scuola nel primo trimestre del 2014. In molti Stati membri le percentuali di NEET sono molto al di sopra dei livelli più bassi registrati dal 2008 e sono ancora vicine ai limiti superiori (per esempio, in Italia).
  I valori medi per l'UE e per la zona euro sono diminuiti solo di poco, lasciando immutata una chiara divergenza all'interno dell'Unione europea, con i valori più elevati di NEET che sono aumentati progressivamente durante tutti gli anni della crisi.
  I tassi di NEET delle donne sono leggermente più alti di quelli degli uomini: nel 2013 sono stati, rispettivamente, del 13,2 per cento e del 12,7 per cento (per un totale del 13,0 per cento). Pag. 147
  La gravità del fenomeno ha indotto la UE ad aumentare significativamente le risorse finanziarie a disposizioni degli Stati membri. Lo strumento principale destinato al finanziamento di sistemi e strutture nell'ambito delle politiche degli Stati membri, con il concorso finanziario degli stessi (cofinanziamento), è il Fondo sociale europeo. Esso, con una dotazione pari a circa 10 miliardi di euro annui, finanzia progetti locali, regionali e nazionali in materia di occupazione in Europa. In particolare, almeno 6,4 miliardi di euro sono destinati al sostegno dell'avvio dei programmi di attuazione della Garanzia per i giovani nei singoli Stati membri. Ulteriori 3 miliardi di euro, invece, sono destinati al finanziamento dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI – Youth Employment Initiative).
  L'iniziativa si concentra sulla necessità di integrare i giovani nel mercato del lavoro. I finanziamenti del programma sono pari a 3 miliardi di euro nel biennio 2014- 2015 a valere su una specifica evidenza contabile nell'ambito del Fondo sociale europeo cui si aggiungono ulteriori 3 miliardi di euro provenienti dal FSE stesso.
  I finanziamenti della YEI sono destinati direttamente ai giovani (a differenza di quelli del FSE, che sono destinati a sistemi e strutture) e le modalità di programmazione possono assumere la veste di un programma operativo specifico, di un asse prioritario specifico o essere parte di uno o più assi prioritari. In particolare, i finanziamenti possono essere usati per sostenere, tra l'altro, le seguenti attività:
   una prima esperienza lavorativa;
   offerta di tirocini e apprendistati;
   offerta di istruzione e formazione permanente;
   sostegno all'avvio di imprese per i giovani imprenditori;
   programmi della seconda opportunità per coloro che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
   incentivi mirati ai salari e alle assunzioni.

  Rispetto alla disciplina generale che regola il finanziamento di altri fondi recata dal regolamento n. 1303/2013 (Fondo sociale di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), per l'erogazione delle risorse della YEI sono previste disposizioni speciali, in base alle quali l'importo totale dei finanziamenti è impegnato (in anticipo) per i primi due anni del periodo di programmazione.
  Inoltre, diversamente dai finanziamenti di altri fondi, le risorse della YEI possono essere impiegate con riferimento a spese a decorrere dal 1o settembre 2013 e, soprattutto, non è necessario il cofinanziamento nazionale.
  Nonostante tali accorgimenti, introdotti per fare fronte nella maniera più tempestiva possibile alla situazione particolarmente grave della disoccupazione giovanile, a giudizio della Commissione europea i risultati non sono stati quelli sperati. I principali ostacoli individuati nel primo anno di esperienza consistono, in primo luogo, nel processo negoziale in corso sui programmi operativi e l'introduzione delle rispettive modalità di attuazione negli Stati membri, la limitata efficienza delle autorità nazionali nonché l'insufficienza del prefinanziamento.
  Per quanto riguarda la YEI, i livelli di prefinanziamento iniziale, versato immediatamente all'atto dell'adozione del programma operativo, ammontano all'1 per cento del contributo dell'UE al programma operativo (1,5 per cento per gli Stati membri che beneficiano di un'assistenza finanziaria). Gli ulteriori finanziamenti (pagamenti intermedi) sono effettuati sulla base delle spese certificate già sostenute dai beneficiari e rimborsate dallo Stato membro. Nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri hanno evidenziato l'insufficienza del prefinanziamento iniziale e dei pagamenti intermedi.Pag. 148
  La proposta in esame, introducendo l'articolo aggiuntivo 22-bis nel regolamento n. 1304/2013, dispone:
   l'aumento dall'1 al 30 per cento dell'importo del prefinanziamento iniziale delle risorse destinate ai programmi operativi sostenuti dalla YEI per il 2015 (paragrafo 1);
   le modalità del calcolo del prefinanziamento supplementare, al netto degli importi versati a titolo di dotazione specifica per la YEI al programma specifico (paragrafo 2);
   l'obbligo a carico degli Stati membri di rimborsare il prefinanziamento supplementare qualora le richieste di pagamento intermedie, presentate dodici mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, non ammontino ad almeno il 50 per cento del prefinanziamento supplementare medesimo (paragrafo 3).

  Le modifiche al regolamento proposte dalla Commissione mirano quindi a garantire una più rapida messa a disposizione dei finanziamenti, portando le risorse immediatamente utilizzabili per l'avvio dei progetti operativi ad un ammontare pari a circa un miliardo di euro. Per gli anni successivi non sono introdotte modifiche.
  Tali risorse, nel 2015, si aggiungono pertanto all'ammontare del prefinanziamento iniziale versato a titolo del FSE a programmi operativi che attuano la YEI e la previsione dell'eventuale rimborso appare volta ad accelerare le procedure nazionali di spesa, senza peraltro incidere sul profilo finanziario globale delle dotazioni nazionali già stabilito. Come precisato nella relazione illustrativa, infatti, la maggiore necessità di stanziamenti di pagamento per il prefinanziamento iniziale supplementare nel 2015 sarà totalmente coperta dagli stanziamenti del bilancio 2015 per la dotazione specifica della YEI; di conseguenza, ad avviso della Commissione, la proposta non dovrebbe comportare alcun accumulo di pagamenti arretrati nel periodo 2014-2020.
  Segnala in conclusione che, con particolare riferimento all'Italia (destinataria di finanziamenti complessivi a titolo di YEI pari a 567 milioni di euro), dovendosi riferire a piani operativi già in atto, eventuali ritardi nell'attuazione del Piano nazionale pregiudicherebbero anche l'accesso ai prefinanziamenti (con il regolamento in esame, l'ammontare delle risorse a disposizione a titolo di prefinanziamento passerebbe dai circa 5,5 milioni di euro ricevuti nel 2014 a circa 170 milioni di euro nel 2015). Dai dati relativi all'attuazione del Piano nazionale sembrerebbe che i nuovi fondi potrebbero essere difficilmente impegnati e tantomeno spesi.
  Occorrerà quindi acquisire dal Governo elementi di valutazione utili a verificare se l'Italia si trovi nelle condizioni, di diritto e di fatto, di potersi avvalere fruttuosamente di tali finanziamenti, stante il rischio che eventuali ritardi comporterebbero l'obbligo di restituire i prefinanziamenti, a vantaggio di altri paesi.
  Alla luce di quanto evidenziato propone un approfondimento sul provvedimento in esame, acquisendo dal Governo – in sede congiunta con la Commissione competente per materia – ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione.

  Adriana GALGANO (SCpI) condivide la proposta avanzata dalla relatrice.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

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AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.

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