CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2015
403.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, Fragomeli, aveva illustrato il contenuto del provvedimento; rammenta altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è stato già fissato alle ore 9,30 di domani, mercoledì 11 marzo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
Atto n. 146.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta direttiva Solvency II) (Atto n. 146).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/138/CE, essa armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno. Essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee contano di sviluppare il sistema «Solvency II», il quale costituisce un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione, al fine di conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi.
  Il sistema Solvency II rivisita la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio (risk based), secondo il quale le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, tenendo conto anche dei rischi dal lato dell'attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa (approccio total balance sheet), gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente. Le imprese potranno determinare il proprio requisito di capitale attraverso l'utilizzo di un modello interno, previa approvazione dell'Autorità di Vigilanza.
  La direttiva ha dunque segnato un cambiamento radicale nelle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali (maggiormente basati su tutti i rischi effettivamente assunti dall'impresa o dal gruppo nello svolgimento dell'attività) e ha disposto, oltre a una vigilanza più coordinata sui gruppi, il rafforzamento dei poteri dell'autorità nel cui Paese è stabilita la compagnia capogruppo.
  La direttiva Solvency II è basata su tre «pilastri», a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi:
   requisiti patrimoniali quantitativi (primo pilastro);
   requisiti qualitativi: governance, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro);
   requisiti informativi a fini di vigilanza e di trasparenza nei confronti del mercato (terzo pilastro).

  In base all'articolo 4 della direttiva il nuovo regime non si applica alle imprese di assicurazioni che presentano un incasso annuo di premi lordi contabilizzati pari a 5 milioni di euro o per le quali il totale delle riserve tecniche, a lordo degli importi recuperabili dalla riassicurazione, non supera 25 milioni di euro. Alcune imprese di assicurazione saranno, quindi, fuori dall'ambito applicativo in funzione dell'ammontare dei premi, del valore delle riserve tecniche o del tipo di business intrapreso.
  La direttiva 2009/138/CE, in particolare, reca disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE (Capo II) e norme specifiche, di natura sostanziale, per l'assicurazione e riassicurazione (Titolo II); essa rafforza inoltre la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi (Titolo III) e dispone circa il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta (Titolo IV). Pag. 25
  Per quanto riguarda la governance delle società di assicurazione e i criteri di valutazione a fini di vigilanza, la direttiva impone di rivedere il quadro dei controlli societari delineato dall'attuale quadro normativo nazionale, evitando la moltiplicazione di figure con incarichi simili.
  A tal fine la direttiva prevede:
   1) la costituzione obbligatoria, nell'ambito del sistema di governance dell'impresa, di una funzione attuariale con compiti che oggi sono attribuiti per una parte molto significativa all'attuario incaricato, per il ramo vita e RC auto;
   2) criteri di valutazione a fini di vigilanza (market consistent) diversi da quelli del bilancio di esercizio, mentre nel framework nazionale previgente le due valutazioni coincidevano.

  Per quanto concerne invece i requisiti patrimoniali, la direttiva fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la soglia minima di fondi propri necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di governance.
  La direttiva prevede il calcolo di un duplice livello di requisiti patrimoniali: il requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement – SCR) e il requisito patrimoniale minimo (Minimum Capital Requirement – MCR).
  Ai sensi dell'articolo 100 della direttiva gli Stati membri devono prescrivere alle imprese di assicurazione e riassicurazione di detenere fondi propri tali da garantire il possesso del cosiddetto requisito patrimoniale di solvibilità. In base all'articolo 103 della direttiva tale requisito è calcolato, all'inizio, con una formula standard prevista dalla direttiva, ed è pari alla somma dei seguenti elementi:
   a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base (articolo 104);
   b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo (articolo 107);
   c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (articolo 108).

  Secondo l'articolo 101 il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui è esposta un'impresa e deve comprendere sia l'attività esistente sia quelle che si prevede di attivare nell'anno successivo. Ove il livello del requisito scenda al di sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.
  Ai sensi dell'articolo 128 gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo, da calcolare in modo assoluto e con procedure semplificate, al fine di garantirne la possibilità di revisione; tale requisito è soggetto ad un calcolo frequente (tre mesi, ai sensi dell'articolo 129).
  L'articolo 131 prevede, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non adegui l'importo dei fondi propri al requisito patrimoniale minimo entro il 31 ottobre 2013, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  Il termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE era originariamente fissato al 31 ottobre 2012, mentre il termine di applicazione delle norme ivi contenute e di abrogazione della normativa previgente (cosiddetta Solvency I) era stabilito al 1o novembre 2012; tali termini sono stati spostati, una prima volta dalla direttiva 2012/23/UE, rispettivamente al 30 giugno 2013 al 1o gennaio 2014 e quindi ulteriormente posticipati al 31 marzo 2015 e al 1o gennaio 2016 dalla direttiva 2013/58/UE, a causa del protrarsi del negoziato sulle cosiddette misure anticicliche nell'ambito della direttiva Omnibus II, la quale intende tenere conto della nuova architettura di vigilanza europea e in particolare dell'istituzione dell'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Pag. 26Authority); delle nuove procedure legislative previste dal Trattato di Lisbona, tra cui la possibilità per la Commissione europea di emanare atti delegati e standard tecnici (direttamente applicabili); della necessità di introdurre misure per fare fronte al problema della volatilità di breve termine sui requisiti di capitale e sui fondi propri.
  In tale contesto ricorda che il 30 novembre 2014 l'EIOPA ha reso noti i risultati degli stress test effettuati, in stretto raccordo con le autorità nazionali di vigilanza (per l'Italia, l'IVASS), su un vasto campione di assicurazioni europee, il quale ha coinvolto compagnie e gruppi che rappresentano il 55 per cento del mercato europeo e, per quanto riguarda l'Italia, il 60 per cento del mercato nazionale. Tale esercizio, finalizzato a mettere in luce fattori di robustezza o di vulnerabilità del settore assicurativo, è basato sul regime regolatorio Solvency II, non ancora in vigore e di cui è stata utilizzata per l'esercizio una versione non completa.
  In particolare sono stati costruiti uno scenario di base in cui si sono ricalcolati i requisiti di capitale secondo le future regole di Solvency II e due esercizi di stress: il primo esercizio, definito Core, è basato su due ipotesi: 1) che il mercato sia colpito da shock finanziari di varia natura e forte intensità (caduta dei corsi azionari, aumento dello spread sui titoli governativi e sulle obbligazioni corporate); 2) che si produca un brusco peggioramento dei fattori di rischio specifici del settore assicurativo, sia nel comparto «vita» (ad esempio, riscatti di massa), sia in quello «danni» (ad esempio, catastrofi naturali). Il secondo esercizio, definito Low Yield, si fonda su due ipotesi: una di tipo «giapponese», con livelli persistentemente bassi dei tassi d'interesse su tutte le scadenze, e l'altra che assume una marcata inversione della curva dei tassi, con quelli a breve scadenza più alti di quelli a lunga.
  Il requisito di capitale è stato calcolato sulla base della cosiddetta «formula standard» prevista da Solvency II, senza prendere in considerazione l'uso di «modelli interni» o di «parametri specifici» per la valutazione dei rischi, che sono pure previsti da Solvency II e che commisurano il requisito di capitale all'effettivo profilo di rischio delle assicurazioni.
  Dai risultati di tale esercizio emerge come il sistema italiano risulti sufficiente capitalizzato nella prospettiva di Solvency II: sotto stress, essa diviene lievemente più bassa della media europea nello scenario Core, è invece più alta nello scenario «giapponese» low yield.
  Nello scenario di base tutti i soggetti italiani coinvolti nell'esercizio soddisfano i futuri requisiti di capitale imposti da Solvency II, contro l'86 per cento nell'intero campione europeo.
  Nell'ipotesi più severa di shock finanziari del Core Stress Test metà dei soggetti italiani continuerebbero a soddisfare i requisiti di capitale di Solvency II (il 56 per cento nell'intero campione europeo). Nell'ipotesi del Low Yield Stress Test l'83 per cento delle imprese nazionali continuerebbero a soddisfare il requisito patrimoniale (il 76 per cento nell'intero campione europeo), anche in forza di un miglior allineamento sia della durata finanziaria sia del rendimento fra attività e passività di bilancio.
  Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale apporta un'ampia serie di modifiche sostanziali al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, esso si compone di due articoli, di cui il primo suddiviso in 219 commi, ed è stato predisposto ai sensi della delega recata dalla legge n. 154 del 2014, la quale non detta in materia specifici principi e criteri direttivi, limitandosi a rinviare alle procedure, princìpi e criteri direttivi generali contenuti nella legge n. 234 del 2012.
  Il termine per l'esercizio della delega, in forza del combinato disposto delle previsioni in merito stabilite dalla predetta legge n. 154 e dalla legge n. 234 del 2012, cui la prima legge fa riferimento, scadrà il 30 aprile 2015.
  Sintetizzando le singole disposizioni, i commi da 1 a 10 dell'articolo 1 dello Pag. 27schema di decreto recano modifiche al Titolo I del CAP, recante le disposizioni generali.
  In tale contesto l'articolo 1 del CAP è stato integrato con le definizioni connesse al nuovo regime, in attuazione degli articoli 13 e 212 della direttiva 2009/138/CE.
  All'articolo 3 del CAP viene integrato il primo periodo, per chiarire, in attuazione dell'articolo 27 della citata direttiva 2009/138, che l'obiettivo primario della vigilanza è rappresentato dalla adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto. Tale obiettivo deve intendersi in senso ampio ed è perseguito attraverso i controlli sulla sana e prudente gestione delle imprese (vigilanza microprudenziale) e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese nei confronti del consumatori (condotta di mercato) realizzata dall'IVASS. Ulteriore obiettivo, subordinato a quello principale, è la vigilanza macroprudenziale sulla stabilità del sistema e dei mercati finanziari.
  In tale ambito la CONSOB ha segnalato per le vie brevi come tali modifiche innovino profondamente l'assetto di competenze attualmente vigente tra l'IVASS e la CONSOB, e rafforzino i poteri dell'IVASS, che viene individuata come l'Autorità unica competente su tutto il settore assicurativo, senza tener conto del principio della ripartizione della vigilanza per finalità. Ciò renderebbe, a giudizio della CONSOB meno agevole l'individuazione di spazi residui in cui innestare i poteri della CONSOB stessa in materia di offerta e distribuzione di prodotti assicurativi previsti dal TUF e volti alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti: a tale riguardo la CONSOB evidenzia quindi l'opportunità, anche in considerazione delle tendenze evolutive in atto in ambito sovranazionale, di salvaguardare adeguatamente le competenze della stessa CONSOB, per i profili di stretta pertinenza di tale Autorità.
  È inserito un nuovo articolo 3-bis, il quale individua i principi generali della vigilanza, che dovrà essere prospettica e basata sui rischi e dovrà sostanziarsi in una combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco. I requisiti stabiliti dal codice devono essere applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà tener conto della convergenza degli strumenti e delle pratiche di vigilanza comunitarie; a tal fine esso partecipa all'attività dell'Autorità europea per le assicurazioni (EIOPA) e si conforma alle sue linee guida e raccomandazioni.
  L'articolo 5 è modificato prevedendo che l'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, deve tener conto del potenziale impatto dei propri interventi sulla stabilità dei sistemi finanziari e degli effetti prociclici delle proprie decisioni in periodi di turbolenza eccezionali sui mercati finanziari.
  L'articolo 7, in tema di reclami, è modificato nel senso di non prevedere più il richiamo ai principi del giusto procedimento nella procedura che deve essere adottata dall'IVASS con regolamento.
  L'articolo 9 è modificato nel senso di eliminare il richiamo al Presidente dell'ISVAP (ora sostituito dall'IVASS) quale soggetto che emana i regolamenti adottati dall'Istituto.
  In merito segnala come il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, nel novellare il predetto articolo 9, richiami erroneamente il comma 1, in luogo del richiamo al comma 2 del medesimo articolo 9.
  È inoltre inserito un nuovo articolo 9-bis, relativo alla trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza, il quale rafforza gli attuali obblighi prevedendo, tra l'altro, la pubblicazione sul sito dei metodi di vigilanza, della normativa assicurativa di recepimento della direttiva e delle modalità di esercizio delle opzioni, in modo da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.
  L'articolo 10, relativo alla disciplina del segreto d'ufficio è modificato e integrato. Pag. 28
  Sono altresì inseriti nel CAP i nuovi articoli 10-bis e 10-ter, i quali disciplinano rispettivamente l'utilizzo delle informazioni riservate e lo scambio di informazioni con le altre autorità dell'Unione europea.
  I commi da 11 a 23 dello schema modificano invece il Titolo II del CAP, relativo all'accesso all'attività assicurativa.
  In tale ambito l'articolo 14 del CAP è modificato per includere nei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione: il possesso di fondi propri sufficienti a coprire i nuovi requisiti patrimoniali (requisiti patrimoniali minimi: 2,5 miliardi di euro per le imprese di assicurazioni danni; 3,7 miliardi di euro per le imprese di assicurazione vita); la prova effettiva che l'impresa sarà in grado di rispettare le disposizioni in materia di governo societario; la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche da parte dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti.
  È inserito un nuovo articolo 14-bis, il quale introduce disposizioni specifiche relative al contenuto del programma di attività che l'impresa deve presentare all'IVASS per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.
  L'articolo 15 è modificato per assicurare la sussistenza dei nuovi requisiti richiesti nel caso in cui l'impresa chieda l'autorizzazione all'estensione ad altri rami.
  Nell'ambito degli articoli 17, 19 e 21 sono apportate alcune modifiche di coordinamento.
  Nell'articolo 23 viene inserito un nuovo comma 1-bis, che qualifica come esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento – anche in assenza di succursali o sedi secondarie – qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente, ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa.
  Agli articoli da 24 a 29 sono apportate modifiche di coordinamento. In tale contesto segnala come, per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano l'attività assicurativa nei rami vita o danni in Italia in regime di stabilimento, le modifiche recate all'articolo 28 rideterminino alcuni requisiti (da fissare con regolamento IVASS): investimenti in Italia pari alla metà dei fondi propri di base ammissibile necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo; deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari almeno a un quarto (in luogo della metà, prevista dalla legislazione vigente) dell'importo minimo.
  I commi da 23 a 33 modificano il Titolo III del CAP, relativo all'esercizio dell'attività assicurativa, inserendo nel Capo I, relativo alle disposizioni generali, la Sezione I, che disciplina le responsabilità del consiglio di amministrazione, e la Sezione II (la cui rubrica è introdotta dal comma 202 dello schema), relativa al sistema di governo societario.
  In dettaglio, la nuova Sezione I del CAP è composta dal nuovo articolo 29-bis, il quale attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa assicurativa la responsabilità ultima per la costituzione di un'efficace sistema di governo societario. Le norme del codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione si applicano anche al consiglio di gestione per le imprese che applicano il sistema duale.
  Per quanto riguarda la nuova Sezione I del CAP, attraverso le modifiche apportate all'articolo 30 viene disposto che l'impresa assicurativa si doti di un sistema di governo societario sottoposto a revisione interna periodica, proporzionato alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività e idoneo a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Sono previsti alcuni elementi organizzativi necessari, tra cui l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.Pag. 29
  In merito a tale ultima formulazione rileva come essa riprenda il considerando 33 della direttiva, ma come non risulti chiara la portata normativa della disposizione.
  Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 30-bis, che disciplina il sistema di gestione dei rischi, di cui ciascuna impresa assicurativa si deve dotare, il quale comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi. L'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni, può rivolgersi esclusivamente a un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito certificata. Si specifica che l'impresa, tuttavia, non può affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario, ma deve verificarne l'idoneità nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando, ove possibile e praticabile, analisi supplementari.
  Il nuovo articolo 30-ter prevede che, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi, l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità.
  Il nuovo articolo 30-quater prescrive l'adozione di un sistema di controllo interno che comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
  Il nuovo articolo 30-quinquies prevede che ciascuna impresa istituisca una efficace funzione di revisione interna e ne garantisca l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
  Il nuovo articolo 30-sexies introduce, invece, la funzione attuariale, quale nuova quarta funzione chiave nel sistema di governo societario alla quale è affidato un ruolo centrale in particolare nella valutazione delle riserve tecniche. Di conseguenza sono abrogati gli articoli 31 e 34, che attualmente disciplinano le funzioni dell'attuario incaricato dell'impresa rispettivamente per i rami vita e per i rami RC auto, in quanto le funzioni sono assorbite dai compiti che rientrano nella funzione attuariale, peraltro esercitata con riguardo a tutti i rami vita e danni.
  Per quanto riguarda i requisiti di professionalità, la norma prevede che la funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge n. 194 del 1942, ovvero da soggetti che dispongono di:
   a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
   b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

  In merito osserva come non sembri essere disciplinata l'attestazione dei requisiti previsti in alternativa all'iscrizione nell'albo professionale: al riguardo rileva l'opportunità di affidarne l'individuazione a una normativa secondaria.
  Il nuovo articolo 30-septies attribuisce la piena responsabilità per l'attività esternalizzata all'impresa di assicurazione che si avvale di un fornitore esterno e introduce specifici obblighi nel caso di esternalizzazione di funzioni o di attività assicurative essenziali e importanti con particolare riferimento all'adozione di ogni misura idonea a garantire l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'IVASS, accesso alle informazioni e ai locali del fornitore del servizio.
  Il nuovo articolo 30-octies contiene requisiti organizzativi specifici per il ramo assistenza, attualmente previsti dall'articolo, 30, comma 3, del CAP, il quale è a sua volta sostituito dal comma 25 dell'articolo 1 dello schema di decreto.
  I nuovi articoli da 30-novies a 35-ter del CAP prevedono che l'impresa effettui Pag. 30un'analisi sul rischio di tariffazione ai fini del corretto calcolo delle riserve per tutti i rami secondo un principio di proporzionalità.
  In tale ambito il nuovo articolo 30-novies prevede una relazione tecnica per ciascuna nuova tariffa da conservare presso l'impresa, la quale può essere chiamata a trasmetterla, su richiesta, all'IVASS, cui è attribuito il potere di determinare con regolamento i contenuti della relazione tecnica e la disciplina degli obblighi di trasmissione.
  L'articolo 32, comma 1, del CAP è modificato inserendo il riferimento alla solvibilità di lungo termine, mentre la relazione prevista al comma 3 è stata spostata nel nuovo articolo 30-novies.
  I commi 1, 2, 4 e 6 dell'articolo 33 del CAP, in materia di tasso di interesse massimo garantibile nei contratti assicurazione vita, sono abrogati in quanto incompatibili con le nuove disposizioni di Solvency II. I commi 3 e 5 del medesimo articolo 33 sono invece mantenuti, in quanto sanciscono principi di sana e prudente gestione in linea con le disposizioni degli articoli 3 e 9 del CAP. Si è aggiunto, rispetto alla precedente formulazione, un riferimento alle politiche di investimento e di governance dell'impresa ed inoltre è stato ripreso il principio di coerenza monetaria già previsto al comma 5.
  Nell'ambito dello stesso articolo 33 del CAP è inserito un nuovo comma 5-bis, il quale prevede che l'IVASS possa determinare limitazioni alle basi tecniche tariffarie ed al tasso di interesse massimo garantibile nei contratti vita, quale presidio tecnico di tutela a fini macroprudenziali.
  Il nuovo articolo 35-bis disciplina la relazione sulle riserve tecniche, che deve essere trasmessa obbligatoriamente alla società di revisione ed all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS, il quale, anche in questo caso, ha un potere regolamentare.
  Il nuovo articolo 35-ter ripropone, adattandolo al contesto Solvency II, quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di tariffe e riserve (D.M 99/2006) per le imprese che esercitano i rami RC auto e RC natanti (rischi di tariffazione e di riservazione).
  Il nuovo articolo 35-quater (che costituisce il nuovo Capo I-bis del CAP) prevede che la valutazione degli attivi e del passivi a fini di solvibilità sia effettuata a valori di mercato. Ai fini della valutazione delle passività l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.
  I commi da 35 a 37 modificano le previsioni del CAP in materia di riserve tecniche.
  In tale ambito sono inseriti i nuovi articoli da 36-bis a 36-terdecies, i quali disciplinano i dettagli tecnici per la costituzione e per il calcolo delle riserve tecniche a fini prudenziali di solvibilità. Conseguentemente, l'articolo 36 in materia di riserve tecniche dei rami vita è abrogato.
  Le nuove previsioni introdotte innovano profondamente, in attuazione della direttiva, la normativa sulle riserve tecniche, prevedendo accantonamenti tecnici sufficienti a far fronte agli impegni assicurativi e rassicurativi.
  I principi e le metodologie statistico-attuariali alla base del calcolo delle riserve tecniche vengono armonizzati in tutta l'Unione europea per ottenere una migliore comparabilità e trasparenza. Il calcolo delle riserve tecniche deve essere coerente con la valutazione delle attività e delle altre passività, in linea con il mercato e con gli sviluppi internazionali in materia di contabilità e di vigilanza.
  In particolare i nuovi articoli da 36-quater a 36-octies disciplinano gli aspetti tecnici concernenti le misure relative alle garanzie a lungo termine introdotte nel quadro della direttiva Omnibus II allo scopo di eliminare la volatilità artificiale e garantire che gli assicuratori possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile.
  A tal fine, il nuovo articolo 36-bis dispone che l'impresa deve costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte a ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, Pag. 31degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
  Ai sensi del nuovo articolo 36-bis, comma 2, il valore delle riserve tecniche deve pertanto corrispondere all'importo che un'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente i suoi diritti e le sue obbligazioni contrattuali ad un'altra impresa.
  Il nuovo articolo 36-ter disciplina il calcolo delle riserve tecniche. Per i rischi la cui valutazione è direttamente desumibile dal mercato, le riserve sono pari al valore degli strumenti finanziari di copertura che è possibile acquistare sul mercato. Altrimenti le riserve si calcolano sommando la migliore stima di tutti i futuri flussi di cassa (in entrata e in uscita) associati alle obbligazioni per tutta la durata del contratto (comprese anche le partecipazioni discrezionali agli utili) con il margine di rischio che rappresenta il costo aggiuntivo per detenere il capitale necessario a sostenere le obbligazioni contrattuali (per la determinazione del margine di rischio deve essere utilizzato il metodo del costo del capitale).
  I nuovi articoli da 36-quater a 36-octies disciplinano la determinazione della cosiddetta pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio quale base del calcolo delle riserve tecniche.
  Vengono quindi definiti gli aggiustamenti di congruità (matching adjustment) e i relativi meccanismi di calcolo, gli aggiustamenti per la volatilità (volatility adjustment, e le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA che l'impresa può utilizzare in sede di calcolo della migliore stima dei predetti aggiustamenti.
  Il nuovo articolo 36-novies indica gli altri elementi che l'impresa deve prendere in considerazione per il calcolo delle riserve tecniche, quali le spese per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi, l'inflazione ed i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, prevedendo anche, in via generale, la segmentazione degli impegni in gruppi di rischio omogenei e per linee di attività.
  Il nuovo articolo 36-decies stabilisce che l'impresa debba tener conto per il calcolo delle riserve tecniche anche del valore delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali, incluse le estinzioni anticipate ed i riscatti.
  Il nuovo articolo 36-undecies prevede che nel calcolo delle riserve tecniche siano inclusi sia gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, sia le perdite derivanti dall'inadempimento della controparte.
  Ai sensi del nuovo articolo 36-duodecies l'impresa garantisce l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche potendo utilizzare, laddove ciò non sia possibile, adeguate approssimazioni per il calcolo della migliore stima. L'impresa garantisce, inoltre, che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente raffrontate con i dati tratti dall'esperienza e, laddove emerga uno scostamento sistematico tra tali dati ed il calcolo della migliore stima, l'impresa stessa è tenuta ad effettuare gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate.
  Il nuovo articolo 36-terdecies attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche e, nel caso in cui non siano conformi alle disposizioni vigenti, di incrementarne l'importo fino all'ammontare previsto.
  Il vigente articolo 37, contenente la vigente disciplina delle riserve tecniche dei rami danni, è abrogato, mentre il vigente articolo 37-bis, relativo alle riserve tecniche del lavoro indiretto è modificato per renderlo coerente con le nuove disposizioni degli articoli precedenti.
  I commi da 38 a 48 incidono sulla disciplina generale del CAP in materia di investimenti, inserendo nel Titolo III dello stesso CAP uno specifico Capo II-bis.
  In tale ambito, ai sensi del nuovo articolo 37-ter tutti gli investimenti di un'impresa di assicurazione sono soggetti al principio della persona prudente. Le imprese devono attenersi nella politica degli investimenti a copertura dei requisiti Pag. 32patrimoniali e delle riserve tecniche a tale principio e, di conseguenza, sono aboliti i limiti massimi stabiliti dalla previgente normativa per gli attivi a copertura delle riserve tecniche.
  In particolare, viene previsto che l'impresa investa tutti gli attivi in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. Gli investimenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.
  Gli investimenti in strumenti finanziari derivati devono essere volti a ridurre i rischi o ad agevolare un'efficace gestione del portafoglio. Gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato devono essere mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali. Gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono determinare un'eccessiva concentrazione di rischi.
  È previsto inoltre che gli attivi possono essere localizzati anche al di fuori dell'Unione europea, purché ne venga assicurata comunque la disponibilità. L'obbligo di localizzazione degli attivi in Italia viene conservato per il solo caso in cui gli attivi consistano in crediti verso riassicuratori aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Qualora l'IVASS non abbia esercitato il potere di richiedere all'impresa cedente di localizzare in Italia attivi di importo corrispondente ai crediti verso riassicuratori, può richiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.
  Le modifiche all'articolo 38 riguardano gli attivi a copertura delle riserve tecniche, in considerazione anche della destinazione esclusiva a favore degli assicurati e degli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative in caso di liquidazione dell'impresa di assicurazione. È previsto, infatti, che essi siano adeguati alla natura ed alla durata delle passività assicurative e riassicurative. In caso di conflitto di interesse, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa deve garantire che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.
  Gli articoli 39 e 40, in materia di valutazione delle attività patrimoniali e regole sulla congruenza, sono abrogati.
  Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 41 circa i limiti agli investimenti relativi ai contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. Limiti potranno essere stabiliti con regolamento dell'IVASS ai tipi di attività o ai valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica.
  Le disposizioni dell'articolo 42 sono modificate, facendovi confluire norme già esistenti concernenti il registro degli attivi a copertura.
  Parte dell'articolo 42-bis e l'articolo 42-ter sono abrogati, in quanto la nuova normativa in materia di riserve tecniche ha carattere generale e non prevede regole specifiche per il lavoro diretto e indiretto.
  Sono altresì abrogati gli articoli 44 e 44-bis, concernenti il margine di solvibilità.
  I commi 49 e 50 modificano la disciplina del CAP, in materia di fondi propri.
  In tale ambito nel Capo IV relativo al margine di solvibilità, del medesimo CAP è introdotta una nuova Sezione I, relativa alla determinazione dei fondi propri: si Pag. 33tratta degli elementi patrimoniali che l'impresa deve possedere per la copertura dei requisiti patrimoniali. I nuovi articoli concernenti i fondi propri degli assicuratori per coprire i requisiti patrimoniali sostituiscono quelli relativi agli elementi costitutivi del margine di solvibilità. In particolare sono previste due categorie di fondi propri: quelli di base e quelli accessori. Per l'utilizzo di questi ultimi è prevista l'autorizzazione dell'IVASS.
  Nel quadro della predetta nuova Sezione I la nozione di fondi propri e la distinzione tra fondi propri di base e fondi propri accessori sono contenute rispettivamente nei nuovi articoli 44-ter, 44-quater e 44-quinquies. Quest'ultimo articolo, al comma 5, in conformità alla direttiva, attribuisce all'IVASS il potere di autorizzare gli importi da destinare a ciascun elemento dei fondi propri accessori.
  Sempre nella nuova Sezione I del Capo IV è inoltre introdotto il nuovo articolo 44-sexies, che regola i fondi propri relativi a contratti con partecipazione agli utili (cosidetto surplus funds).
  Ancora nel Capo IV del CAP è altresì introdotta una Sezione II, costituita dai nuovi articoli da 44-septies a 44-decies, i quali recano le norme in materia di classificazione e ammissibilità dei fondi propri.
  I commi da 51 a 55 introducono nel CAP un nuovo Capo IV-bis (composto degli articoli da 45-bis a 51), al fine di disciplinare i nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità e un nuovo Capo IV-ter, concernente l'informativa e il processo di controllo prudenziale.
  In tale ambito la Sezione I del nuovo Capo IV-bis contiene disposizioni generali.
  In particolare, il nuovo articolo 45-bis dispone che l'impresa deve detenere fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità che potrà essere calcolato utilizzando la formula standard (comune a livello europeo) o attraverso un modello interno.
  Ai sensi del nuovo articolo 45-ter, comma 4, il requisito patrimoniale di solvibilità, che l'impresa deve calcolare e comunicare all'autorità di vigilanza almeno annualmente, corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa ed equivale ad un valore di rischio calibrato ad un livello di confidenza del 99,5 per cento su un periodo di un anno. In pratica il requisito patrimoniale di solvibilità consiste nel capitale economico che un'impresa deve detenere al fine di limitare la probabilità di rovina ad 1 su 200 anni.
  Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, il requisito copre esclusivamente le perdite inattese. Nel suo calcolo l'impresa tiene conto delle dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, a condizione che il requisito patrimoniale di solvibilità rifletta adeguatamente il rischio credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.
  Nel calcolo del requisito patrimoniale in base alla formula standard, sono presi in considerazione almeno i seguenti moduli di rischio:
   rischio di sottoscrizione (per l'assicurazione danni, vita e malattia);
   rischio di mercato;
   rischio di credito;
   rischio operativo.

  Il nuovo articolo 45-quater stabilisce che l'impresa calcoli il requisito patrimoniale di solvibilità almeno una volta all'anno comunicandolo all'IVASS. Laddove il profilo di rischio si discosti in modo significativo dalle ipotesi sottese all'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato, l'impresa deve ricalcolarlo immediatamente provvedendo a comunicarlo all'IVASS. Inoltre, la norma attribuisce all'lVASS il potere di chiedere il ricalcolo del requisito patrimoniale di solvibilità qualora il profilo di rischio dell'impresa sia cambiato in modo significativo dalla Pag. 34data in cui è stato comunicato l'ultimo requisito.
  In base al nuovo articolo 45-ter, comma 2, il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calcolato sulla base del principio di continuità aziendale e, nella sua calibrazione, devono essere presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui l'impresa è esposta.
  La Sezione II del nuovo Capo IV-bis è dedicata alla formula standard. In tale contesto il nuovo articolo 45-quinquies dispone che il requisito patrimoniale di solvibilità con formula standard sia pari alla somma algebrica del requisito patrimoniale di solvibilità di base, del requisito patrimoniale per il rischio operativo e dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.
  La struttura del requisito patrimoniale di solvibilità di base è delineata dal nuovo articolo 45-sexies, che enuclea i moduli di rischi individuali. Con riferimento specifico al calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, danni e malattia, il nuovo articolo introduce la possibilità per l'impresa di richiedere all'IVASS l'autorizzazione a sostituire, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa, calibrati sulla base dei dati interni o dei dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni dell'impresa.
  Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base sono definite dal nuovo articolo 45-septies, il quale individua i moduli di rischio ed i relativi sottomoduli a cui l'impresa deve far riferimento per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base specificando per ciascuno di essi i rischi che essi riflettono.
  Il nuovo articolo 45-octies introduce una disciplina specifica per il calcolo del sottomodulo azionario, stabilendo che esso debba prevedere un aggiustamento simmetrico al fabbisogno di capitale applicato per coprire il rischio derivante dalle variazioni del livello dei prezzi azionari e che, in ogni caso, non possa tradursi nell'applicazione di un fabbisogno di capitale proprio inferiore o superiore al 10 per cento rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.
  Il nuovo articolo 45-novies introduce regole specifiche per il calcolo del sottomodulo del rischio azionario per l'impresa autorizzata all'esercizio dei rami vita che fornisce alternativamente:
   a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali;
   b) prestazioni pensionistiche erogate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i contraenti godano della deduzione fiscale sui premi.

  Il nuovo articolo 45-decies definisce il requisito patrimoniale per il rischio operativo come il requisito che copre i rischi operativi non coperti dai moduli di rischi individuali. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo deve garantire che nella sua calibrazione siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui l'impresa è esposta e deve coprire sia l'attività futura (i rischi che l'impresa prevede di sottoscrivere nel corso dei dodici mesi successivi), sia l'attività in corso coprendo per quest'ultima esclusivamente le perdite inattese. Per i contratti vita in cui gli assicurati sopportano in tutto o in parte il rischio di investimento, la norma prevede che il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tenga conto delle spese annuali sostenute in relazione a tali contratti, mentre per le altre operazioni assicurative e riassicurative che non entrano in tale categoria il requisito patrimoniale per il rischio operativo non deve superare il 30 per cento del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali contratti.
  Il nuovo articolo 45-undecies disciplina il terzo elemento della formula standard (di cui al citato nuovo articolo 45-quinquies), disponendo che, ai fini dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite, le riserve tecniche e le imposte differite, o una combinazione delle due, possono essere ridotte per riflettere la Pag. 35compensazione potenziale di perdite inattese. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi.
  Il nuovo articolo 45-duodecies, al fine di contemperare l'esigenza di praticità con la necessità di riflettere l'effettiva sensibilità ai rischi dell'impresa, prevede delle semplificazioni della formula in relazione alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi, cioè la possibilità che l'impresa utilizzi per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità la formula standard semplificata con riferimento ad un sottomodulo o ad un modulo di rischio specifico quando l'applicazione della formula standard non riflette in modo adeguato e proporzionato i rischi a cui l'impresa è esposta.
  Il nuovo articolo 45-terdecies, nell'ipotesi in cui la formula standard non rispecchi il profilo di rischio dell'impresa, attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa medesima di sostituire un sottogruppo di parametri con parametri specifici per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.
  L'articolo 46 del CAP, relativo alla quota di garanzia, è abrogato.
  La Sezione III del nuovo Capo IV-bis è dedicata all'utilizzo di modelli interni. In particolare, del nuovo Capo IV-bis il nuovo articolo 46-bis prevede che le imprese possono chiedere all'IVASS di poter utilizzare modelli interni, anche parziali, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'IVASS ha, inoltre, il potere di imporre alle imprese che utilizzano la formula standard di dotarsi di un modello interno qualora la formula standard non rifletta il reale profilo di rischio dell'impresa. L'impresa può applicare il modello interno parziale a tutta l'attività o soltanto ad uno o più settori di attività rilevanti. Dopo l'approvazione del modello interno l'IVASS può richiedere all'impresa di fornire una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato applicando la formula standard.
  Il nuovo articolo 46-ter individua i criteri e le condizioni per l'approvazione da parte dell'IVASS dei modelli interni parziali, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza di un'adeguata motivazione relativa all'ambito di applicazione del modello interno, di una piena integrazione tra modello interno parziale e formula standard, nonché di un'effettiva rispondenza al profilo di rischio dell'impresa.
  Ai sensi del nuovo articolo 46-quater le modifiche al modello interno parziale o completo devono essere specificate nella politica approvata dall'IVASS nel procedimento di autorizzazione del modello interno e devono conformarsi a tale politica. L'adozione di modifiche alla politica e di modifiche rilevanti al modello interno è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'IVASS.
  Il nuovo articolo 46-quinquies attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa la funzione di approvazione della richiesta di autorizzazione delle modifiche rilevanti del modello interno nonché la predisposizione di sistemi atti a garantire il funzionamento adeguato e continuativo del medesimo modello interno.
  Il nuovo articolo 46-sexies vieta il ritorno alla formula standard per l'impresa autorizzata all'adozione di un modello interno parziale o completo, salvo che sussistano circostanze motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.
  Se il modello interno non soddisfa più i requisiti previsti per la sua adozione, l'impresa, ai sensi del nuovo articolo 46-septies, è tenuta a presentare tempestivamente all'IVASS un piano per il ripristino della conformità o a dimostrare che tale non conformità è irrilevante. In ogni caso, se tale piano di ripristino non è attuato, l'IVASS può imporre all'impresa di calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard. Pag. 36
  Il nuovo articolo 46-octies attribuisce all'IVASS il potere di chiedere all'impresa di adottare un modello interno laddove il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard sia inappropriato rispetto al profilo di rischio dell'impresa medesima.
  Ai sensi del nuovo articolo 46-novies l'impresa deve dimostrare, da un lato, l'effettivo utilizzo del modello interno e la sua centralità nel sistema di governo societario, con particolare riferimento alla gestione dei rischi nonché ai processi decisionali e di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, e, dall'altro, la coerenza della frequenza del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite il modello interno con la frequenza con cui tale modello è utilizzato nell'ambito del sistema di governo societario. Infine, la norma attribuisce al consiglio di amministrazione la responsabilità di garantire la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno assicurandone l'appropriatezza rispetto al profilo di rischio dell'impresa.
  Il nuovo articolo 46-decies prevede che l'impresa sia tenuta a garantire l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza, l'aggiornamento almeno annuale dei dati statistici ed attuariali nonché la pertinenza, l'adeguatezza e l'applicabilità dei metodi statistico-attuariali utilizzati per la predisposizione del modello interno.
  Il nuovo articolo 46-undecies individua gli standard di calibrazione, prevedendo la possibilità che il modello interno tenga conto di un periodo di tempo o di una misura di rischio diversi da quelli fissati dall'articolo 45-ter, commi 3 e 4, purché il livello di protezione per gli assicurati e tutti gli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative sia equivalente. La disposizione, nel prevedere che l'impresa derivi il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio (ai sensi dell'articolo 45-ter, commi 3 e 4) prevede, altresì, che ove ciò non sia possibile l'IVASS possa autorizzare l'impresa ad utilizzare approssimazioni nel processo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a condizione che i contraenti e i beneficiari possano godere di un livello di tutela equivalente. Inoltre, l'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.
  Ai sensi del nuovo articolo 46-duodecies l'impresa è tenuta ad esaminare almeno una volta all'anno le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori della propria attività ed a dimostrare, altresì, che la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno sia in grado di spiegare le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite deve riflettere il profilo di rischio dell'impresa.
  Il nuovo articolo 46-terdecies disciplina gli standard di convalida del modello interno adottato dall'impresa, mentre l'articolo 46-quaterdecies individua gli standard di documentazione che l'impresa deve rispettare nel modello interno utilizzato.
  Il nuovo articolo 46-quinquiesdecies impone all'impresa di osservare i requisiti previsti per l'adozione di un modello interno anche nell'ipotesi in cui l'impresa si avvalga di un modello o di dati provenienti da terzi.
  La Sezione IV del nuovo Titolo III del CAP (composta dei nuovi articoli 47-bis e 47-ter), disciplina il requisito patrimoniale minimo, che rappresenta la soglia patrimoniale minima al di sotto della quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attività. Raggiunta tale soglia, pertanto, scattano i provvedimenti più stringenti da parte dell'IVASS essendo il rischio giunto ad un livello inaccettabile. Nello specifico Pag. 37il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo fa entrare in azione la revoca dell'autorizzazione.
  Ai sensi del nuovo articolo 47-bis l'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale minimo.
  Il nuovo articolo 47-ter stabilisce che il requisito patrimoniale minimo sia calcolato in maniera chiara, semplice e verificabile e che sia calibrato ad un livello di confidenza pari all'85 per cento su un periodo di un anno. In ogni caso, sono fissate delle soglie minime (cosiddetto livello minimo assoluto) per il requisito patrimoniale minimo, distinte per assicurazione vita (3,7 milioni di euro), assicurazione danni (2,5 milioni di euro) ed esercizio congiunto dei rami vita e danni (6,2 milioni di euro).
  Il requisito patrimoniale minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
  Fatto salvo il livello minimo assoluto, il requisito patrimoniale minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25 per cento) né superare il quarantacinque per cento (45 per cento) del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa.
  Il nuovo Capo IV-ter del CAP, come ricordato in precedenza, disciplina i requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio.
  In particolare, ai sensi del nuovo articolo 47-quater del CAP le imprese saranno tenute ad inviare all'IVASS informazioni che consentano di analizzare il sistema di governo societario, l'attività esercitata, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte le imprese e la corretta gestione dei rischi stessi, la struttura patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione del capitale.
  In conformità alla direttiva Omnibus II è previsto che l'IVASS possa esonerare o concedere limiti all'obbligo di trasmissione delle informazioni con scadenza inferiore all'anno o dagli obblighi di informativa analitica. Non possono essere concessi esoneri alle imprese che fanno parte di un gruppo, a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. La norma specifica che possono essere concessi esoneri dall'obbligo di fornire informazioni analitiche alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale.
  Il nuovo articolo 47-quinquies regolamenta il processo di controllo prudenziale dell'lVASS sulle condizioni di esercizio delle imprese che include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell'impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attività. In caso di deficienze o carenze riscontrate nel quadro del processo di controllo prudenziale, l'IVASS ha il potere di adottare le misure più appropriate.
  Il nuovo articolo 47-sexies prevede che, all'esito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in circostanze eccezionali, può imporre con provvedimento motivato una maggiorazione del capitale dell'impresa al ricorrere di predeterminate condizioni riguardanti il risultato cui si è giunti attraverso l'applicazione della formula standard o del modello interno in relazione al profilo di rischio dell'impresa nel caso in cui il sistema di governo societario differisce in modo significativo da come dovrebbe essere sulla base dell'applicazione del quadro regolamentare.
  Il nuovo articolo 47-septies stabilisce l'obbligo di pubblicazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. I contenuti devono essere tali da fornire un'adeguata informativa sulla situazione di solvibilità ai terzi. Pag. 38
  Il nuovo articolo 47-octies disciplina i casi in cui l'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubbliche determinate informazioni.
  Il nuovo articolo 47-novies riguarda gli aggiornamenti e le informazioni facoltative aggiuntive.
  Il nuovo articolo 47-decies prevede che la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.
  L'articolo 47-undecies elenca le informazioni che annualmente l'IVASS deve comunicare all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
  Nell'ambito del Capo V del CAP, riguardante la disciplina applicabile alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, in base alla quale la sede secondaria è tenuta a calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità ed un requisito patrimoniale minimo per l'attività esercitata sul territorio di uno Stato membro ed a costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni ed a darvi adeguata copertura, i commi da 56 a 60 novellano gli articoli 48 e 49 e inseriscono il nuovo articolo 48-bis, oltre a riformulare gli articoli 50 (concernente il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo) e 51 (relativo alle agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri).
  La disciplina di dettaglio applicabile a dette sedi secondarie sarà oggetto di linee-guida in corso di predisposizione da parte dell'EIOPA, pertanto all'IVASS è stato attribuito il potere di dettare con regolamento disposizioni per il concreto esercizio dell'attività.
  I commi da 61 a 66 modificano il Titolo IV del CAP, che disciplina le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici escluse dal regime Solvency II.
  In tale ambito viene inserito un nuovo articolo 51-ter, in base al quale sono qualificate imprese di assicurazioni locali quelle imprese che in un determinato arco temporale non superano specifici parametri relativi all'incasso dei premi, al totale delle riserve tecniche e che non svolgono attività nei rami responsabilità, credito e cauzione ed attività riassicurativa superiore a determinate soglie. A tali imprese, escluse dal regime Solvency II a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna. Le imprese locali (con incasso di premi lordi annui non superiore a 5 milioni di euro e riserve tecniche non superiori a 25 milioni di euro) sono iscritte in una sezione particolare dell'albo delle imprese di assicurazione e non possono esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi.
  È inoltre introdotto il nuovo articolo 51-quater, che demanda a un regolamento IVASS le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del CAP applicabili a dette imprese. Il regime particolare, tuttavia, cessa di applicarsi qualora l'impresa desideri essere ricompresa nel regime di Solvency II o nel caso in cui l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche è prevedibile che superi entro i cinque anni successivi gli importi che ne avevano determinato l'esclusione.
  Viene novellato l'articolo 52 del CAP, il quale continua a disciplinare le mutue assicuratrici di piccolissime dimensioni. Modificando l'articolo 53, le «particolari mutue assicuratrici» sono iscritte in una apposita sezione dell'albo delle imprese di assicurazione. Attraverso una modifica all'articolo 56 con regolamento IVASS è disciplinato il regime applicabile, inclusa la disciplina sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali (in precedenza assegnata al MISE dall'articolo 54, abrogato dal comma 64 dell'articolo 1 dello schema di decreto).
  I commi da 67 a 89 apportano modifiche al Titolo V, relativo all'accesso all'attività di riassicurazione e al Titolo VI, concernente l'esercizio dell'attività di riassicurazione, del CAP. Tale attività di riassicurazione (la cui definizione prevista all'articolo 57 è stata soppressa: accettazione di rischi ceduti da un'impresa di Pag. 39assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione) è riservata alle imprese di riassicurazione.
  In quest'ambito gli articoli 59 e 59-bis sono riformulati per estendere all'impresa di riassicurazione le disposizioni introdotte per le imprese di assicurazione in materia di requisiti patrimoniali di solvibilità, di sistema di governo societario, di programma di attività e di requisiti dì onorabilità e di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti all'interno dell'impresa. L'ammontare dei fondi propri richiesto in sede di autorizzazione non può essere inferiore a 3,6 milioni di euro, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive per le quali non può essere inferiore a 1,2 milioni di euro.
  A tale riguardo ricorda che un'impresa di riassicurazione captive è un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive: articolo 1, lett. cc-bis).
  L'articolo 57-bis è modificato per permettere la costituzione in Italia di società veicolo in ambito assicurativo. L'IVASS è chiamato a determinare le condizioni di accesso e di esercizio di tali società con regolamento in conformità alla normativa europea.
  L'articolo 63 è sostituito per estendere all'impresa di riassicurazione le disposizioni in materia di sistema di governo societario previste per l'impresa di assicurazione.
  Gli articoli 62, 64 e 65 sono modificati per allinearli alle nuove norme in materia di requisiti patrimoniali e di riserve tecniche, mentre sono introdotte specifiche disposizioni (i nuovi articoli 63-bis e 64-bis), rispettivamente per quanto concerne i criteri di valutazione e i principi riguardanti gli investimenti.
  Viene inoltre modificato l'articolo 66-septies, attribuendo all'IVASS specifici poteri finalizzati a verificare che l'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite sia in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività e che adotti adeguati processi e procedure di reportistica.
  In merito rammenta che i contratti finite sono contratti su misura – noti anche come trasferimento alternativo dei rischi (ART) – solitamente più complessi dei tradizionali contratti di riassicurazione, nei quali la prestazione massima del riassicuratore è limitata.
  I commi da 90 a 98 apportano una serie di modifiche di natura per lo più terminologica (derivanti dalla necessità di assicurare la coerenza con talune modifiche apportate nelle nuove definizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto) al Titolo VII del CAP, che disciplina unicamente gli aspetti riguardanti gli assetti proprietari, mentre la disciplina di gruppo assicurativo è stata inserita più organicamente nel Titolo XV.
  In tale ambito l'articolo 76 è riformulato introducendo il requisito del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza già previsti per gli esponenti aziendali ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa. Gli stessi requisiti sono poi estesi dall'articolo 210-ter (introdotto nel CVAP dal comma 149 dell'articolo 1 dello schema) ai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle imprese di partecipazione assicurativa e nelle imprese di partecipazione finanziaria mista. Inoltre è introdotto l'obbligo per l'impresa di assicurazione, di riassicurazione, di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista di comunicare all'IVASS ogni variazione o sostituzione per sopravvenuta carenza dei requisiti di esponenti aziendali o di soggetti responsabili di funzioni rilevanti. In tale contesto viene confermato in capo al Ministero per lo sviluppo economico Pag. 40il potere di disciplinare i dettagli sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali ed i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti. Ciò in linea con quanto previsto per la Banca d'Italia nel TUB, come modificato dallo schema di decreto (Atto n. 147) di recepimento della Direttiva cosiddetta CRD IV, attualmente anch'esso all'esame della Commissione Finanze.
  Le modifiche agli articoli da 79 a 81 del CAP sono tese a semplificare alcuni adempimenti amministrativi e ad aumentare la convergenza con la normativa bancaria nazionale.
  In dettaglio, la modifica all'articolo 79 persegue le finalità di:
   a) prevedere le fattispecie dell'autorizzazione e della comunicazione preventiva, riservando alla normativa secondaria l'individuazione di condizioni, criteri e parametri quantitativi e qualitativi per identificare quali operazioni siano soggette ad autorizzazione preventiva e quali a comunicazione preventiva: tale approccio è più simile a quello generale recato nel TUB in materia di partecipazioni detenibili, che attua un significativo rimando alla normativa secondaria, anche in relazione ai poteri attivabili dall'IVASS; in conseguenza di tale modifica l'articolo 80 del TUB è abrogato;
   b) fare riferimento anche alle partecipazioni detenute dalle imprese capogruppo che non siano imprese di assicurazione coerentemente con le modifiche intervenute per il recepimento della direttiva 2011/89/UE sui conglomerati finanziari ad opera del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.

  Il Capo IV Titolo VII, relativo al gruppo assicurativo, è abrogato dal comma 208 dell'articolo 1 dello schema di decreto e le norme sono rifluite nel Titolo XV per costituire una disciplina unitaria sui gruppi.
  I commi da 99 a 109 modificano alcune previsioni del Titolo VIII del CAP In relazione alle disposizioni sul bilancio e sui registri contabili, che non sono oggetto di armonizzazione in Solvency II.
  In particolare le disposizioni dell'articolo 88, comma 2, sul bilancio delle sedi secondarie di Stati terzi sono confluite nel Titolo III, nel Capo relativo e l'articolo 90 è integrato per prevedere in capo all'IVASS il potere di regolamentare le modalità di calcolo delle poste di bilancio (ivi incluse le riserve tecniche), in coerenza con il dettato del decreto legislativo n. 173 del 1997 di recepimento della Direttiva 91/674 sulla contabilità delle imprese di assicurazione e dalle relative disposizioni secondarie di attuazione.
  Il comma 110 modifica, nell'ambito del Titolo IX del CAP, relativo agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, l'articolo 117, prevedendo che l'IVASS, con proprio regolamento, possa elevare il limite minimo della capacità finanziaria documentata con fideiussione bancaria, al ricorrere del quale alcuni intermediari (agenti, mediatori, banche e Poste) sono esentati dall'obbligo di separazione patrimoniale dei premi ricevuti e delle somme destinate ai risarcimenti.
  Sebbene la direttiva Solvency II non rechi modifiche alla disciplina dell'assicurazione della RC auto, il comma 111 apporta alcune al Titolo X del CAP, relativo alla predetta assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, conseguenti alla necessità di aggiornare il CAP in seguito alla legge istitutiva dell'IVASS che ha attribuito alla CONSAP le competenze relative all'attività peritale ed al Centro Informazioni.
  Il comma 112 integra il Titolo XI del CAP, recante disposizioni relative a particolari operazioni assicurative.
  In tale ambito è inserito nel CAP il nuovo articolo 162-bis, il quale prevede che i coassicuratori comunitari determinino l'ammontare delle riserve tecniche secondo le norme previste dallo Stato membro di origine, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato. Tuttavia, l'ammontare di tali riserve tecniche deve essere almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.Pag. 41
  È inoltre introdotto il nuovo articolo 162-ter, il quale richiede alle imprese aventi sede legale in Italia che operano in coassicurazione comunitaria di mantenere dati statistici relativi alle operazioni comunitarie a cui partecipano nonché agli Stati membri coinvolti.
  Nell'ambito del Titolo XIII del CAP, relativo alla trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato, il comma 113 modifica l'articolo 185, comma 2, prevedendo, in conformità alla direttiva Solvency II, che la nota informativa contenga anche il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.
  A tale proposito la CONSOB ha segnalato per le vie brevi come il predetto articolo 185 del CAP si riferisca a tutti i prodotti assicurativi, inclusi quelli per i quali è previsto l'assoggettamento alla disciplina dell'offerta al pubblico di cui al TUF e l'applicazione degli schemi di prospetto informativo di cui al Regolamento sugli Emittenti emanato dalla CONSOB, rilevando come l'estensione anche ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario genererebbe un conflitto con le corrispondenti norme del TUF e del predetto Regolamento Emittenti.
  Fa presente come in tale contesto la CONSOB evidenzi quindi l'opportunità, anche in considerazione delle tendenze evolutive in atto in ambito sovranazionale, di salvaguardare adeguatamente le competenze della stessa CONSOB, per i profili di stretta pertinenza di tale Autorità.
  I commi da 114 a 129 intervengono sul Titolo XIV del CAP, in materia di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari.
  In tale ambito è introdotto un nuovo articolo 187-bis, il quale statuisce che i poteri di vigilanza devono essere esercitati in modo tempestivo e proporzionato.
  Inoltre viene riformulata la lettera a) dell'articolo 188, comma 1, per includere nel novero dei soggetti che l'IVASS può convocare anche coloro che sono titolari di funzioni fondamentali all'interno dell'impresa.
  Nell'ambito dei poteri di intervento dell'IVASS, in analogia a quanto previsto nel settore bancario (seguendo indicazioni formulate dal Fondo monetario internazionale) è stato aggiunto quello di adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:
   a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
   b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
   c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
   d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
   e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società.

  A tale proposito la CONSOB ha segnalato per le vie brevi come l'attribuzione all'IVASS del potere di adottare misure preventive o correttive nei confronti delle imprese di assicurazione, ivi inclusi poteri di product intervention, renderebbe necessario prevedere di attribuire analoghi poteri alla CONSOB per i profili di stretta competenza di tale Autorità in materia di prodotti di investimento assicurativi, così come delineati dal TUF, al fine di garantire il riparto di competenze tra le autorità nazionali in modo coerente con l'assetto normativo, basato sulla suddivisione delle competenze per finalità.
  Inoltre è introdotto il nuovo articolo 190-bis, recante la disciplina delle comunicazioni all'IVASS da parte delle imprese di dati ed informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche e studi relativi al mercato assicurativo e degli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate in regime stabilimento e in libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto da Omnibus II.
  L'articolo 191, comma 1, è riformulato per fare salva la potestà regolamentare Pag. 42attribuita al governo e al Ministero dello sviluppo economico e per includere i riferimenti alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. È stato conseguentemente integrato l'elenco delle materie rispetto all'attuale formulazione, per accogliere le nuove funzioni.
  L'articolo 192, comma 2, è integrato per ricomprendere nell'ambito della vigilanza tutti gli aspetti di primo, secondo e terzo pilastro.
  L'articolo 197 è modificato per includere nell'obbligo di comunicazione delle variazioni al programma di attività anche le eventuali modifiche dei responsabili di funzioni rilevanti all'interno dell'impresa.
  Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, in materia di trasferimento del portafoglio nonché di fusione e scissione di imprese di assicurazione e riassicurazione, sono riformulati per allinearne il contenuto alla nuova disciplina in materia di solvibilità dell'impresa, con particolare riferimento al possesso di fondi propri ammissibili per la copertura dei requisiti patrimoniali di solvibilità.
  I commi da 130 a 144 intervengono sul Capo IV del Titolo XIV del CAP, relativo alla cooperazione con le altre autorità di vigilanza la Commissione europea e l'EIOPA.
  Tale Capo è diviso in tre Sezioni e viene sostanzialmente modificato per dare attuazione ad alcune norme discendenti dalla direttiva Solvency II. In particolare le previsioni comunitarie dettano criteri per l'individuazione dell'autorità di vigilanza di gruppo, per l'individuazione delle funzioni alla stessa assegnate, per il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza del gruppo (struttura preordinata a garantire il coordinamento del processo decisionale nell'ambito della vigilanza di gruppo), nonché per la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza delle società del gruppo anche di Stati terzi, al fine di esercitare un'azione di vigilanza efficace sulle entità del gruppo.
  In dettaglio, viene introdotto nel CAP un nuovo articolo 203-bis, il quale disciplina la cooperazione e lo scambio di informazioni dell'IVASS con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare sia i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane con società veicolo comunitarie o per verificare i contratti conclusi con società veicolo italiane da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione comunitarie.
  Nell'articolo 205 sono inseriti i nuovi commi 1-bis e 2-bis, i quali rafforzano gli obblighi di cooperazione prevedendo che, qualora all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di procedere all'ispezione in loco della sede secondaria di un'impresa di assicurazione o riassicurazione operante in regime di stabilimento in Italia ovvero in un altro stato membro, la questione possa essere rinviata all'EIOPA.
  È introdotto inoltre un nuovo articolo 205-bis, il quale prevede, nell'ambito delle funzioni ed attività esternalizzate dalle imprese italiane, che, qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali dello stesso e ciò non gli sia di fatto consentito, la questione possa essere rinviata all'EIOPA.
  Sono abrogati gli articoli 206 e 207, che attualmente disciplinano la cooperazione tra autorità di vigilanza ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare.
  Viene altresì inserito un nuovo articolo 206-bis, il quale, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, prevede la costituzione di un Collegio delle autorità di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo. Anche l'EIOPA fa parte del suddetto Collegio, il quale rappresenta una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza sul gruppo.
  Tale Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità siano effettivamente applicate al fine di promuovere la Pag. 43convergenza delle rispettive decisioni e attività. Ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'EIOPA, qualora ritenga che l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempia ai compiti e non assolva ai poteri ad essa assegnati o se riscontri che; membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta.
  Rileva come venga poi introdotto un nuovo articolo 206-ter, con cui si stabilisce che l'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'EIOPA. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'EIOPA e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.
  Il nuovo articolo 207-bis prevede che, nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborino strettamente tra loro, comunicando senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Qualora un'autorità di vigilanza non comunichi informazioni pertinenti oppure sia stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA.
  Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo qualora vengono a conoscenza di una grave violazione del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione (anche nel caso del gruppo).
  Il nuovo articolo 207-ter prevede che le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione, si consultino nell'ambito del Collegio delle autorità di vigilanza in ordine a eventuali modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedano l'autorizzazione delle autorità di vigilanza o in merito all'eventuale decisione di estensione del periodo di risanamento o anche sulle principali sanzioni o misure da adottare. Un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può anche decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione.
  Il nuovo articolo 207-quater prevede la collaborazione tra Autorità di vigilanza intersettoriali quando nei gruppi sono presenti enti creditizi o imprese di investimento.
  Il nuovo articolo 207-quinquies, in tema di segreto professionale e riservatezza, rimanda alla disciplina sul segreto d'ufficio di cui agli articoli 10 e 10-bis del CAP.
  Il nuovo articolo 207-sexies individua i casi in cui l'IVASS può essere designata autorità di vigilanza sul gruppo mentre il nuovo articolo 207-septies ne disciplina le funzioni.
  Il nuovo articolo 207-octies disciplina la cooperazione tra autorità al fine della concessione dell'autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sulla base del modello interno di gruppo.
  Sono poi introdotti gli articoli 208-bis e 208-ter: il primo regola i casi di comunicazione all'EIOPA del numero e dei casi di rifiuto delle autorizzazioni, mentre il secondo disciplina la cooperazione sulla coassicurazione comunitaria.
  I commi da 145 a 158 modificano il Titolo XV del CAP, in materia di vigilanza Pag. 44delle imprese assicurative e riassicurative appartenenti ad un gruppo, relativamente alla quale la direttiva Solvency II tende a considerare (ai sensi degli articoli 213 e 214 della direttiva stessa) il gruppo assicurativo come un'unica entità soggetta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sul gruppo cui vengono attribuiti compiti decisionali e di coordinamento dell'attività di vigilanza.
  Tale quadro normativo europeo si è innestato nelle previgenti disposizioni nazionali che, modellate sulla disciplina del settore bancario, prevedevano un ruolo peculiare per il gruppo assicurativo e per la sua capogruppo. La modifica al CAP intende, quindi, mantenere la specificità nazionale relativa ai gruppi assicurativi, coordinandola però con il disposto della direttiva Solvency II.
  In tale ambito viene sostituito l'articolo 210 del CAP, prevedendo che l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.
  Con riferimento agli strumenti di vigilanza sul gruppo, sono introdotti nel CAP i nuovi articoli da 215-bis a 216-decies, i quali recano i nuovi strumenti previsti dalla direttiva, quali il sistema di governo societario di gruppo, la valutazione dei rischi e della solvibilità, la vigilanza sulla concentrazione dei rischi e le disposizioni di terzo pilastro, in particolare in materia di informative all'autorità di vigilanza.
  In linea con l'approccio del CAP vigente, a livello di norma primaria sono introdotti i principi generali della disciplina, demandando a regolamenti IVASS la definizione della normativa di dettaglio degli strumenti di vigilanza, anche tenendo conto del disposto delle linee-guida EIOPA in materia.
  Mediante l'introduzione del nuovo articolo 216-sexies, per quanto riguarda la solvibilità di gruppo, che già nel CAP vigente è oggetto di ampia delegificazione, sono mantenute a livello delegificato le previsioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, inserendo nel CAP un aggancio alle previsioni regolamentari in materia.
  Con l'inserimento dei nuovi articoli da 217-bis a 217-septies è interamente sostituito il Capo IV del Titolo XV del CAP, relativo alla verifica della solvibilità corretta, che viene ridenominato «Gestione centralizzata del rischio», il quale riguarda la vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, al verificarsi di determinate condizioni.
  In tale quadro è inoltre inserito nel predetto Titolo XV del CAP un nuovo Capo IV-bis (composto dei nuovi articoli 220-bis e 220-ter), il quale disciplina la vigilanza sul sottogruppo italiano avente una controllante in uno Stato membro, prevedendo in tal caso che l'IVASS applica al sottogruppo nazionale le disposizioni sulla vigilanza di gruppo.
  È altresì inserito nel Titolo XV un nuovo Capo IV-ter (composto dei nuovi articoli da 220-quater a 220-octies), il quale disciplina la vigilanza sul sottogruppo italiano avente una controllante in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea. Anche in questo caso l'IVASS applica al sottogruppo nazionale le disposizioni sulla vigilanza di gruppo, potendo tuttavia stabilire se e quali disposizioni non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane.
  Nell'ambito del nuovo Capo IV-quater del Titolo XV il nuovo articolo 220-decies disciplina gli obblighi di rilevazione e Pag. 45comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie, prevedendo che ciascuna impresa deve dotarsi di procedure per individuarle, dovendo immediatamente comunicarle all'IVASS.
  Il nuovo articolo 226-bis, introdotto dal comma 165 dell'articolo 1 dello schema di decreto, reca i medesimi obblighi di comunicazione in capo alla capogruppo italiana per il caso di deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo.
  I commi da 159 a 183 modificano il Titolo XVI del CAP, concernente le misure di salvaguardia risanamento e liquidazione, prevedendo, nell'articolo 222, relativamente al caso di violazione delle norme sul requisito patrimoniale di solvibilità, che l'impresa assicurativa deve informare immediatamente l'IVASS e deve, entro due mesi, presentare, ai fini dell'approvazione da parte dell'IVASS, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.
  In tale ambito è previsto che, in presenza di situazioni eccezionalmente avverse sui mercati finanziari, l'IVASS può estendere il periodo di tempo massimo per il ripristino dei requisiti di solvibilità. Tale norma, analogamente a quanto previsto nell'articolo 227 del CAP, è stata introdotta in conformità al dettato della direttiva Solvency II, come modificata dalla direttiva Omnibus II.
  Sono quindi introdotti i nuovi articoli 222-bis, 223-bis e 222-ter in caso di violazione delle norme sul requisito patrimoniale minimo, in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa, per il piano di risanamento e per il piano finanziario.
  Nel contesto del Capo VII del citato Titolo XVI, recante disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo, il comma 183 dello schema di decreto apporta solo modifiche strettamente necessarie ad adeguare le norme alle modifiche alla disciplina generale sui gruppi.
  I commi da 184 a 190 intervengono sul Titolo XVIII del CAP, relativo alla disciplina sanzionatoria: in tale contesto non viene modificata la struttura vigente del CAP mentre sono apportate ai relativi gli articoli gli aggiornamenti necessari per tenere conto delle modifiche recate dalla direttiva Solvency II. In tale ambito sono integrate le fattispecie a cui, in caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310 del CAP. Si tratta, in particolare della disciplina in tema di:
   fondi propri;
   calcolo delle riserve tecniche e delle altre poste per finalità di bilancio individuale;
   violazione delle norme in materia di governance, incluso il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
   violazione delle norme in tema di relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

  È mantenuta la parte sanzionatoria sui periti in quanto è generica e, con piccole modifiche all'articolo 331, si prevede che può essere svolta da CONSAP secondo il trasferimento di competenze avvenuto in sede di istituzione dell'IVASS.
  Nell'articolo 309 è introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per le imprese locali.
  È inoltre modificato l'articolo 312, in coerenza con le disposizioni relative alla vigilanza sui gruppi.
  Lo schema di decreto non interviene invece sugli articoli relativi alla procedura sanzionatoria, anche se molte disposizioni devono ritenersi tacitamente abrogate per effetto della normativa successiva al CAP, quali la legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio).
  I commi da 191 a 219 modificano il Titolo XIX del CAP, relativo alle disposizioni tributarie transitorie e finali.
  In tale ambito, nell'articolo 335, comma 1, la lettera c) è modificata al fine di prevedere il contributo di vigilanza anche in capo alle imprese locali, escluse dall'applicazione di Solvency II. Il comma 5 dello stesso articolo 335 viene sostituto prevedendo il versamento in due rate per agevolare le imprese tenute al pagamento.Pag. 46
  All'articolo 337 sono apportate modifiche per assicurare la coerenza con la legge istitutiva che ha trasferito la vigilanza sui periti alla CONSAP.
  È stato inserito nel Titolo XIX del CAP un nuovo Capo III-bis, il quale recepisce tutte le disposizioni transitorie recate dalla direttiva Omnibus II necessarie per il passaggio al nuovo regime.
  L'articolo 348 è modificato principalmente con riferimento alla disciplina delle imprese assicurative multiramo, la cui disciplina è allineata a quanto richiedono gli articoli 73 e 74 della direttiva.
  Nell'articolo 352 del CAP sono inserite modifiche sia alla normativa nazionale emanata in attuazione della direttiva conglomerati finanziari sia alla normativa in tema di contabilità (di cui al decreto legislativo n. 173 del 1997), volte entrambe ad assicurare il coordinamento tra il CAP novellato e altre norme applicabili al settore assicurativo.
  Segnala inoltre come, ai sensi del principio direttivo di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), richiamato dalla norma di delega di cui alla legge n. 154 del 2014, l'articolo 1 dello schema apporta modifiche di coordinamento tra la normativa recata dal CAP e la disciplina di settore sopravvenuta, al fine di armonizzare il testo consolidato dello stesso CAP.
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire le complesse tematiche affrontate dal provvedimento, al fine di concentrare il dibattito sui principali aspetti affrontati dallo schema di decreto legislativo.

  Daniele PESCO (M5S) suggerisce l'opportunità di procedere ad alcune audizioni, al fine di approfondire le questioni oggetto del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che la decisione circa lo svolgimento di eventuali audizioni potrà essere assunta la prossima settimana, dopo aver preso compiutamente visione dei contenuti del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta precedente la relatrice, Moretto, ha presentato una proposta di parere favorevole; avverte inoltre che il deputato Paglia ha presentato una proposta di parere alternativo (vedi allegato), la quale sarebbe posta in votazione ove fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, conferma la proposta di parere favorevole già formulata nella precedente seduta.

  Daniele PESCO (M5S) chiede che la votazione sulle proposte di parere sia rinviata a giovedì 12 marzo, preannunciando l'intenzione del suo gruppo di formulare una proposta di parere alternativa a quella della relatrice.

  Giovanni PAGLIA (SEL) segnala come, in estrema sintesi, la sua proposta alternativa di parere si fondi sul giudizio Pag. 47fortemente critico del suo gruppo nei confronti degli atti normativi comunitari relativi alla disciplina del rating, che lo schema di decreto legislativo è volto ad attuare, più che su un giudizio contrario nei confronti del recepimento di tali atti operata con lo schema di decreto predisposto dal Governo.

  Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno, sul piano del metodo, procedere alla votazione del parere sullo schema di decreto non oltre la seduta di giovedì prossimo.
  Passando quindi al merito del provvedimento, rileva, a differenza del giudizio negativo espresso in merito dal deputato Paglia, come la direttiva oggetto di recepimento, recando numerose novità su taluni aspetti particolarmente delicati attinenti alla disciplina delle agenzie di rating, costituisca un primo importante passo in avanti dell'Unione europea verso una maggiore regolamentazione dell'assetto e dell'operatività delle agenzie stesse.
  In tale ambito evidenzia come la direttiva stessa costituisca la risposta ad una serie di criticità emerse a seguito delle vicende connesse con la recente crisi finanziaria, che ha reso evidente la necessità di contrastare alcuni comportamenti delle agenzie di rating così da assicurarne indipendenza e imparzialità.
  Nell'esprimere quindi la disponibilità della maggioranza a concedere a tutti i gruppi il tempo necessario per la presentazione di proposte di parere alternative a quella della relatrice, ribadisce l'esigenza che la Commissione concluda entro la settimana in corso l’iter di esame dello schema di decreto, anche al fine di evitare l'accusa di comportamenti inerti o distratti da parte del Parlamento nei confronti di un tema tanto rilevante.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce dell'andamento del dibattito, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di giovedì, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 14.35.

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