CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 200

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 14.

Biodiversità agraria e alimentare.
S. 1728 Governo.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul disegno di legge S. 1728 recante disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
  In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il progetto di legge in oggetto in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con cinque osservazioni, due delle quali recepite dalla Commissione in sede referente ed una nel corso dell'esame del progetto di legge in Assemblea.
  In sintesi, il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione Pag. 201della biodiversità agraria e alimentare, al fine di definire in questa materia principi e criteri generali valevoli su tutto il territorio, e le modalità di coordinamento con i sistemi regionali.
  Va infatti detto che in numerosi casi le regioni hanno previsto con proprie leggi – in attuazione della disciplina internazionale ed europea sulla materia – una rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione della biodiversità.
  In particolare, il Sistema nazionale è costituito dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella quale sono iscritte tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica che sono a rischio di estinzione o di erosione genetica. È importante sottolineare che nell'Anagrafe nazionale sono inserite di diritto le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali istituiti dalle regioni e dalle province autonome o dai libri genealogici e dai registri anagrafici. Infatti molte regioni hanno già provveduto ad istituire proprie anagrafi, variamente denominate.
  Del sistema nazionale fa poi parte la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome. La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma (corredo genetico) e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica.
  Ancora, del Sistema fanno parte il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare e il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire, tra l'altro, il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare. Del Comitato fanno parte anche sei rappresentanti delle regioni, individuati, come richiesto dalla Commissione nel parere in precedenza espresso, dalle regioni stesse in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Il testo reca infine tutta una serie di disposizioni volte, a vario titolo, a valorizzare e a trasmettere le conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare – anche mediante l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno, attraverso la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, con la promozione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare e mediante la promozione di progetti presso le scuole – e a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.

  Passando ad illustrare la proposta di parere, sottopone alla Commissione il parere approvato in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera nelle parti in cui esso risulta ancora attuale, considerato che ben tre dei cinque rilievi allora espressi sono stati recepiti.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2015.

Pag. 202

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella riunione dell'11 febbraio scorso, osserva che le disposizioni recate dal provvedimento non presentano profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, posto che l'intervento legislativo appare incidere su ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, pur condividendo i contenuti della proposta di parere presentata dal relatore, osserva come non si possa ignorare che l'intervento legislativo, seppur indirettamente, incida anche sulla disciplina dell'esercizio del credito a livello regionale.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Roberto RUTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera sul disegno di legge C. 2894, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2015, che introduce misure speciali per la società ILVA e prevede interventi di bonifica, riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, con particolare attenzione alle emergenze industriali, storiche e culturali.
  In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in oggetto in occasione del suo esame al Senato, esprimendo su di esso parere favorevole con tre osservazioni, le quali non sono state recepite.
  Rammenta poi che, come noto, l'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto è stata oggetto di numerosi interventi normativi, con decreto-legge, negli ultimi anni. Da ultimo, prima del provvedimento in esame, è intervenuto il decreto-legge n. 61 del 2013, che disciplina – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
  In particolare, quel provvedimento ha previsto, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, la nomina di un comitato di tre esperti, con il compito di proporre al Ministro competente il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il quale deve prevedere le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Il medesimo decreto ha stabilito che entro trenta giorni dall'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, il commissario straordinario debba predisporre il Piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.
  Venendo al decreto-legge in esame, fa presente che l'articolo 1 – modificato durante l'esame al Senato – estende le procedure previste dall'amministrazione straordinaria per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali anche alle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, introducendo a tal fine una Pag. 203serie di modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta legge Marzano).
  L'articolo 2, ai commi da 1 a 6, 7, 8 e da 9 a 11 reca disposizioni specificamente applicabili a ILVA S.p.a., prevedendo, tra l'altro, che l'amministrazione straordinaria faccia cessare il commissariamento straordinario deliberato nel 2013.
  In particolare, l'articolo 2, comma 2, disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale 24 aprile 2013. In concreto il comma stabilisce che i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal citato decreto e precisa che il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. I commi da 3 a 5 definiscono e disciplinano la procedura per l'attuazione del «piano ambientale» nonché il relativo monitoraggio a fini di rendicontazione alle Camere, mentre il comma 6 introduce – alle condizioni specificate – una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati.
  Il comma 7 stabilisce che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta.
  Il comma 11, infine, consente all'impresa commissariata ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di accedere alle procedure per la riconversione industriale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale norma prevede che il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza, possano stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale (SIN), individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e di preservare le matrici ambientali non contaminate.
  I commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2, introdotti al Senato, autorizzano la regione Puglia ad effettuare interventi di potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, al fine di assicurare adeguati livelli della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, riferita in particolare alle malattie infantili.
  Con l'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, si introducono poi misure di sostegno alle imprese fornitrici delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, mediante l'accesso al Fondo di garanzia.
  L'articolo 3, comma 1, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, consente all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.a. di utilizzare le somme sequestrate per emettere obbligazioni. Le somme recuperate da ILVA attraverso l'emissione delle obbligazioni dovranno costituire un patrimonio separato della società, da utilizzare esclusivamente per gli interventi di risanamento ambientale.
  Il comma 1-ter dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'organo commissariale di ILVA Pag. 204S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.
  Il comma 5-bis dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, destina poi fino a 10 milioni di euro ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.
  L'articolo 4, modificato al Senato, modifica il decreto-legge n. 101 del 2013, sancendo l'approvazione ex lege delle proposte di definizione delle misure presentate dal sub-commissario in ordine alla modalità di costruzione e gestione delle discariche – localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.a. – per rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi e alle relative misure di compensazione ambientale, nonché alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA. Al riguardo, segnala che il testo originario del decreto affidava la definizione delle misure di compensazione ambientale ad un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati.
  In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, fa poi presente che con l'articolo 5 si stabilisce che l'attuazione degli interventi riguardanti detta area sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011. Il contratto è sottoscritto dai soggetti che compongono il tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto, che ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere, nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, assorbendo le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso le amministrazioni centrali, regionali e locali. Al tavolo partecipano – oltre ai rappresentanti del Governo nazionale e ad altri soggetti – anche tre rappresentanti della regione Puglia, un rappresentante della provincia di Taranto, del comune di Taranto e dei comuni dell'area di Taranto.
  L'articolo 6 dispone che il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, di cui al decreto-legge n. 129 del 2012, sia incaricato di predisporre – tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo di cui al precedente articolo – un sistema di misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, attraverso un programma volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché a mitigare le relative criticità che ostacolano la competitività delle imprese del territorio tarantino.
  Il comma 4-bis dell'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi in favore dell'area di Taranto, possa definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi aziendale e adottare tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa.
  L'articolo 7 dispone che i poteri del commissario straordinario del porto di Taranto, nominato nel 2012, siano estesi a tutte le opere e agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto, affinché l'infrastruttura risponda agli standard competitivi dell'area mediterranea. Al fine di garantire un'accelerazione e una semplificazione nella realizzazione di tali opere, l'acquisizione degli atti di assenso sia degli enti locali e regionali, sia dei Ministeri e di altri enti competenti deve essere completata entro trenta giorni dalla richiesta del commissario Pag. 205straordinario. Decorso inutilmente il termine, gli atti si intendono resi in senso favorevole.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che il Comune di Taranto, a integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città, adotti un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, nonché per l'eventuale valorizzazione di immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che dovrà successivamente essere trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'acquisizione degli atti di assenso di competenza.
  Inoltre, al comma 3, prevede che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, predispongano un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto.
  Infine, l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Conclusivamente, posto che, in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, la Commissione aveva espresso parere favorevole con tre osservazioni, che appaiono ancora attuali, formula una proposta di parere che, oltre a recare un nuovo rilievo vertente sulle parti del decreto-legge modificate dal Senato, riprende i contenuti del parere già approvato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni.
S. 1678 Governo.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Lavori pubblici del Senato il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge S. 1678, che reca una delega al Governo per il recepimento di tre direttive europee di riordino della normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di appalti. Si tratta, in particolare, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e della direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti «settori speciali» (acqua, energia, trasporti e servizi postali).
  Prima di illustrare i contenuti del disegno di legge all'esame, reputa opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale in ordine al riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia dei contratti pubblici.
  In proposito, fa presente che, come noto, l'articolo 117 della Costituzione, nel testo precedente la riforma del 2001, contemplava la materia dei lavori pubblici «di interesse regionale» tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente. L'articolo 117 della Costituzione nel testo oggi vigente non menziona invece espressamente la materia dei lavori, servizi e forniture tra gli ambiti oggetto di potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.
  Con la nota sentenza 303/2003, la Corte costituzionale ha affermato che la mancata inclusione dei lavori pubblici nell'elencazione dell'articolo 117 della Costituzione non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni, ma che si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, qualificandosi a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e, pertanto, possono di volta in volta essere ascritti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ovvero alla potestà legislativa concorrente.
  In questo quadro, l'articolo 4 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo Pag. 206n. 163 del 2006) ha successivamente delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa esclusiva (comma 3) e concorrente (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture.
  Il suddetto riparto di competenze è stato poi chiarito nella sua portata effettiva dalle sentenze della Corte costituzionale 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, che, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, le sentenze 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012) hanno ricondotto a titoli di competenza esclusiva statale sia la disciplina dell'affidamento del contratto sia la disciplina della sua esecuzione.
  La Corte ha riconosciuto, infatti, l'inderogabilità con legge regionale sia delle disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano la procedura di evidenza pubblica (con particolare riferimento alle norme che disciplinano le procedure di gara e, in particolare, a quelle che regolamentano la qualificazione e la selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento e ai criteri di aggiudicazione), sia di quelle concernenti l'attuazione del rapporto contrattuale, chiarendo altresì che la distinzione tra contratti «sopra e sotto-soglia» non costituisce un elemento di differenziazione ai fini della individuazione del livello di competenza statale o regionale.
  In relazione a tali aspetti, dunque, le Regioni, non possono in nessun caso prevedere una disciplina diversa da quella statale, neppure quando si tratti di disciplinare la propria attività contrattuale, destinata a svolgersi su materie oggetto della competenza regionale residuale.
  Nell'evoluzione legislativa della materia e nell'interpretazione giurisprudenziale della stessa, gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono dunque i soli profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale (sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2011). A ciò si aggiunge la possibilità per le Regioni di introdurre norme produttive di «effetti proconcorrenziali», a condizione che i suddetti effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 2009).
  Passa dunque ad illustrare i contenuti del provvedimento, osservando, in primo luogo, che la finalità dello stesso è più ampia del mero recepimento delle direttive. Infatti, come chiarito nella relazione illustrativa, «il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici».
  In particolare, fa presente che il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, al comma 1 contiene la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per l'attuazione delle tre direttive europee, la quale dovrà avvenire sia in base ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia in base ai principi e criteri direttivi specifici contenuti nel medesimo comma 1.
  Tra i principi e i criteri specifici di delega, segnala anzitutto la lettera a) del comma 1, che ribadisce il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, secondo un'impostazione normativa ormai consolidata a livello europeo (cosiddetto divieto di goldplating) ed espressamente sancita anche nel diritto italiano (ad esempio dall'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge 28 novembre 2005, n. 246).
  La successiva lettera b) prevede la compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni», recante le norme in Pag. 207materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di concessione di lavori e servizi, disciplinate dalle tre direttive, che dovrà anche garantire l'effettivo coordinamento con le altre disposizioni normative in vigore nelle stesse materie.
  La lettera c) pone il principio della razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzato a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, mentre la successiva lettera d), dispone la semplificazione e l'armonizzazione del medesimo quadro normativo, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche allo scopo di evitare il ricorso a regimi derogatori della disciplina ordinaria.
  La successiva lettera e) introduce il principio della trasparenza e della pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, mentre la lettera f), intervenendo sulle procedure di qualificazione alle procedure, fissa il criterio della riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.
  La lettera g) introduce i principi della razionalizzazione delle procedure di spesa delle stazioni appaltanti, del contenimento dei tempi e della piena verificabilità dei flussi finanziari, mentre la lettera h) prevede la razionalizzazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo.
  La lettera i) introduce un principio direttivo in materia di revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, sulla base di criteri di omogeneità e trasparenza, con la contestuale introduzione di misure di premialità legate a criteri «reputazionali» basati su parametri oggettivi e misurabili e sull'accertamento del rispetto dei contratti eseguiti.
  La successiva lettera l) reca il principio della razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, mentre la lettera m) stabilisce il miglioramento delle condizioni di accesso delle piccole e medie imprese e delle imprese di nuova costituzione al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni.
  La lettera n), con specifico riguardo alle concessioni, pone, come criterio di delega, la disciplina organica della materia e l'individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea.
  La lettera o) introduce poi il principio della trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni. Infine, la lettera p) stabilisce l'espressa abrogazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, e l'introduzione di un apposito regime transitorio.
  Venendo alle procedure per l'esercizio della delega, il comma 2 del disegno di legge prevede che, nella fase istruttoria e, quindi, preliminarmente alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordini lo svolgimento delle consultazioni con le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, mentre il comma 3 prevede, oltre all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato e del Consiglio di Stato, anche l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo.Pag. 208
  Il comma 4 disciplina l'esercizio della delega correttiva e integrativa mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, osserva che, pur avendo la Corte costituzionale chiarito che la disciplina della scelta del contraente, in quanto afferente alla materia della «tutela della concorrenza», ricade interamente nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ampi spazi residuano invece alle Regioni nell'ambito della programmazione e della progettazione delle opere, in relazione alle quali lo Stato deve addivenire alle necessarie intese con gli enti interessati. Ritiene dunque che tale aspetto possa essere approfondito dalla Commissione nell'ambito del dibattito che potrà svolgersi nella prossima riunione dell'organo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
S. 1779 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione del relatore onorevole Francesco Ribaudo, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato il parere, per i profili di propria competenza, sul decreto-legge n. 192 del 2014, approvato dalla Camera, che dispone la proroga o il differimento di termini previsti da disposizioni legislative afferenti le più diverse materie. Al riguardo, ricorda che la Commissione, in occasione dell'esame del decreto-legge alla Camera, aveva espresso su di esso parere favorevole senza né osservazioni né condizioni.
  La relazione che intende svolgere si sofferma esclusivamente sulle disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali o comunque di più diretto interesse delle regioni e degli enti locali.
  In particolare, l'articolo 1 del decreto proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche. Il comma 5 dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi di alcune altre disposizioni e per le quali non sia stata presentata richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014: al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che il riferimento è alle province.
  Il comma 6 dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014).
  Il comma 12-bis, inserito dalla Camera, prevede che le Regioni possano procedere alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione, fermi restando i vincoli alla riduzione della spesa per il personale previsti dalla legge finanziaria 2007.
  Il comma 12-ter, introdotto sempre dalla Camera, proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni (di cui all'articolo 14 dell'O.P.C.M. 3891/2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.Pag. 209
  L'articolo 2 interviene sul processo amministrativo, per prorogare due termini introdotti dal decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. In particolare, il decreto agisce sul procedimento per la soppressione di alcune sezioni distaccate di TAR, prorogando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale il Governo deve presentare una relazione sull'organizzazione dei TAR e un conseguente piano di riorganizzazione, che individui eventualmente anche sedi da sopprimere.
  Nel corso dell'esame alla Camera è stato poi introdotto un nuovo comma (1-bis), che riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni nonché alle comunità montane di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del Giudice di pace posto sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi.
  L'articolo 4 reca proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno. In particolare, il comma 1 proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste per lo scioglimento dei consigli degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dal testo unico delle disposizioni sugli enti locali e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Il comma 2 proroga il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
  Il comma 3 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese.
  Il comma 5 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. Tale differimento, rispetto alla data del 30 settembre 2014 prevista a normativa vigente, va ricondotto – come segnala la relazione illustrativa – sia alla riduzione delle risorse derivante dalle misure di contenimento della spesa pubblica dettate dal decreto legge n. 66 del 2014, sia al processo di trasformazione dell'ente provincia in ente di area vasta, sulla base della disciplina recata dalla legge «Delrio» (n. 56 del 2014), che incide negativamente sulle entrate proprie dell'ente stesso.
  I commi 5-bis e 5-ter, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, recano ulteriori disposizioni relative alle province per l'anno 2015, confermando, tra l'altro, l'applicazione dei criteri per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le province di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, e dei criteri adottati nel 2014 per la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna. Il comma 5-ter interviene in materia di riparto tra gli enti delle riduzioni di spesa corrente richieste al comparto delle province e delle città metropolitane dalla legge di stabilità per il 2015, prevedendo che il 90 per cento delle riduzioni di spesa siano a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinari, mentre il restante 10 per cento sia a carico degli enti delle Regioni Sicilia e Sardegna.
  Il comma 5-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame parlamentare, interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto.
  Il comma 6 proroga per il primo trimestre 2015 il ricorso al personale militare e di polizia per il controllo del Pag. 210territorio e in particolare per quello della cosiddetta terra dei fuochi della regione Campania.
  Il comma 6-bis, inserito dalla Camera, differisce al 31 dicembre 2015 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.
  L'articolo 5 reca la proroga di termini in materia di beni culturali. In particolare l'articolo proroga – a seguito delle modifiche apportate dalla Camera – dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015 il termine che i comuni devono rispettare per ottenere il finanziamento dei progetti per l'attrattività turistica.
  L'articolo 6 reca la proroga di termini in materia di istruzione. In particolare, il comma 4 differisce ulteriormente il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, nonché quello per l'affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali siano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Il nuovo comma 5-bis differisce (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'articolo 18, comma 8-ter-8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 legge n. 98 del 2013).
  Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.
  L'articolo 7 proroga termini in materia sanitaria. In particolare, l'articolo proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione e accreditamento richieste.
  Il comma 2 reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa. Sostanzialmente, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è rinviata di un anno, al 1o gennaio 2016.
  Il comma 3 proroga di un anno, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista).
  Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento, fissate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.
  L'articolo 8 dispone la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 l'emanazione del regolamento attuativo della disposizione di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 in materia di noleggio con conducente e regolamentazione dei taxi. Tale disposizione ha previsto, per il noleggio con conducente, specifici requisiti quali una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. Il regolamento dovrà contenere anche una generale revisione dei principi fondamentali in materia di autotrasporto pubblico non di linea (taxi).
  Il comma 2 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge «sblocca Italia» (n. 133 del 2014) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere elencate dallo stesso decreto cui sono destinati i finanziamenti autorizzati a valere sul Fondo cosiddetto «sblocca cantieri».
  Il comma 3-ter, introdotto dalla Camera, prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione Pag. 211di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1o settembre 2015.
  Il comma 10-bis, anch'esso inserito dalla Camera, interviene invece in materia di sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione.
  L'articolo 9 dispone la proroga di termini in materia ambientale. In particolare l'articolo proroga al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kiloJoule per chilogrammo.
  Il comma 3 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.
  Il comma 4 proroga al 30 settembre 2015, il termine per l'attivabilità della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
  I commi 4-ter e 4-quater, inseriti dalla Camera, differiscono – nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania – al 31 dicembre 2015 il termine della gestione da parte dei comuni della Regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.
  L'articolo 10 dispone la proroga di termini in materia economica e finanziaria. In particolare, il comma 7-bis, inserito durante l'esame parlamentare, interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell'ambito della disciplina del cosiddetto patto verticale incentivato.
  Il comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  Il comma 11-bis, introdotto dalla Camera, posticipa dall'anno 2015 all'anno 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale.
  Con il comma 12-decies, anch'esso introdotto dalla Camera, si estende all'esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune de L'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.
  Il comma 12-duodecies, aggiunto anch'esso in sede parlamentare, è volto a prorogare al 2017 l'aumento al 100 per cento della quota riconosciuta ai comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.
  Il successivo comma 12-terdecies, anch'esso aggiunto in sede parlamentare, è volto a posticipare dal 30 marzo al 30 aprile il termine entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi, al fine di stabilizzare gli effetti negativi che tale gestione determina, sul patto di stabilità interno, per i comuni capofila.
  Nel corso dell'esame parlamentare sono stati poi inseriti all'articolo 10 i commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies, con i quali si interviene sulle sanzioni previste dal Pag. 212comma 462 della legge di stabilità 2013 per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni, in relazione all'anno 2014.
  L'articolo 11 dispone la proroga di termini relativi a interventi emergenziali. Il comma 1 è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
  Il comma 1-ter, introdotto in sede parlamentare, differisce, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine disposto, in via sperimentale, per l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
  Il comma 2 prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
  L'articolo 12 proroga il regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali.
  L'articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
  Durante l'esame del decreto-legge alla Camera è stato aggiunto il comma 1-bis che interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi 418-419) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.
  Infine, l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Tenuto conto che il decreto-legge in oggetto interviene per sua natura su molteplici ambiti materiali senza però recare disposizioni di carattere sostanziale ma al solo scopo di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative ovvero di introdurre regimi transitori, esso non reca alcun profilo problematico in ordine agli ambiti di competenza regionale.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4) nella quale figura, nella parte premissiva, l'auspicio che, in sede di conversione del decreto-legge, il Governo – tenuto conto che l'articolo 10, comma 8, del provvedimento in titolo differisce la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa – individui criteri per disciplinare la ripresa degli adempimenti Pag. 213e dei versamenti dovuti, non eseguiti per effetto della prevista sospensione, secondo modalità e tempi sostenibili, che non penalizzino ulteriormente i soggetti destinatari di tali misure.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

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