CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2015
390.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale (n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20) nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 14).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 gennaio 2015.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione introduttiva della collega Garavini e che, avendone fatta richiesta, nella seduta odierna avrà luogo l'audizione dell'interessato.

  (Viene introdotto Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti).

  Dopo che Ignazio LA RUSSA, Presidente, e Laura GARAVINI (PD), relatore, hanno sinteticamente esposto i fatti oggetto del procedimento penale ed il relativo iter, Amedeo CICCANTI precisa che nelle sue dichiarazioni non ha in alcun modo inteso appellare come «mafioso» Vittorio Sgarbi. Come si desume dal loro tenore letterale, esse sono strettamente legate alla vicenda dello scioglimento del comune di Salemi per infiltrazioni mafiose. Risulta, dunque, oggettivo il coinvolgimento di colui che, al tempo, svolgeva le funzioni di sindaco di quel comune, in una vicenda la cui gravità è descritta in modo ufficiale nel decreto del Ministro dell'interno, peraltro da lui prodotto nell'ambito della sua difesa processuale. Con l'occasione, produce in questa sede anche la relazione, in merito, del prefetto di Trapani (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2012).
  Ricorda, inoltre, di aver espresso le proprie opinioni nel corso di un'iniziativa del proprio partito: la sua critica riguardava una manifestazione di natura privata svolta nel comune di San Benedetto del Tronto, cui aveva partecipato il sindaco, nella quale riteneva assolutamente inopportuno che fosse invitato – per le ragioni suddette – lo stesso Vittorio Sgarbi.Pag. 4
  Per i profili concernenti l'operatività della prerogativa costituzionale da lui invocata, ricorda alcuni suoi atti parlamentari tipici che testimoniano il suo impegno politico di contrasto al fenomeno mafioso. Si riferisce, in particolare, alla proposta di legge n. 992 della XVI legislatura, di cui era cofirmatario, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa. Inoltre, unitamente ad altri colleghi del suo Gruppo, ha presentato una interpellanza urgente (la n. 2-01155 del 12 luglio 2011) e una interrogazione a risposta immediata (la n. 3-02588 del 6 novembre 2012), entrambe riferite all'azione di contrasto del fenomeno mafioso e di rafforzamento degli istituti di sequestro e confisca dei beni della criminalità organizzata.

  Maino MARCHI (PD) chiede delucidazioni in ordine ai contenuti dell'iniziativa legislativa richiamata.

  Amedeo CICCANTI precisa che il progetto di legge era finalizzato a rafforzare l'efficacia delle misure normative al tempo vigenti in tema di scioglimento di quei consigli comunali e provinciali in cui la criminalità organizzata assume il controllo delle attività amministrative. In particolare, inaspriva le sanzioni e interveniva sul sistema degli appalti, della gestione dei beni sequestrati, dei poteri di controllo del prefetto e dell'ineleggibilità dei componenti dei consigli. Si tratta di tematiche connesse in modo evidente alle posizioni critiche da lui espresse nelle occasioni che hanno poi costituito oggetto del giudizio penale.
  Conclusivamente, invita la Giunta a valutare l'anomalia, da lui già evidenziata in una nota trasmessa al presidente La Russa, di una ordinanza del tutto priva di motivazione, quale risulta essere quella relativa al caso di specie. Il Giudice per le indagini preliminari, senza giustificare le ragioni per le quali ritiene di aderire all'istanza della procura della Repubblica di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, si limita ad investire la Camera di tale deliberazione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, osserva preliminarmente che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 fissa come presupposti per l'adozione dell'ordinanza con cui si trasmettono gli atti alla Camera competente l'eccezione di parte e il non accoglimento della medesima. Non sussiste, dunque, alcun obbligo per il giudice che non sia quello di sospendere il procedimento. Né la Giunta è chiamata a verificare se vi sia un'adeguata motivazione o a decidere sulla base delle ragioni addotte dal magistrato in sede di ordinanza. Al contrario, come si è verificato anche di recente, l'Istituzione parlamentare si attiva in caso di violazione degli obblighi di trasmissione degli atti e di conseguente sospensione del procedimento.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che le argomentazioni del presidente trovino conferma anche nella previsione del citato articolo 3, secondo cui il magistrato può, anche d'ufficio, ritenere applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione al caso oggetto della sua cognizione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, invita il collega Ciccanti a valutare l'opportunità di esperire un tentativo di conciliazione con Vittorio Sgarbi, che – anche in ragione delle esperienze personali di quest'ultimo e della sua frequentazione delle aule giudiziarie spesso nella veste opposta rispetto a quella attuale – potrebbe evitare il prosieguo dell'esame presso la Giunta. Ricorda, infatti, che in questa sede non si svolge alcuna valutazione di merito, ma si concentra il giudizio esclusivamente sulla sussistenza del nesso tra la funzione parlamentare e le opinioni espresse.

  Amedeo CICCANTI ribadisce di aver espresso opinioni legate su un piano oggettivo e soggettivo al suo impegno politico, peraltro esplicitatosi in atti parlamentari tipici, e di non aver inteso in alcun modo rivolgere specifiche accuse a nessuno, se non legate ad un dato meramente oggettivo quale era lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Salemi.Pag. 5
  In ragione di tale convincimento, non ha ritenuto di assumere iniziative volte a ottenere il ritiro della querela.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, specifica che il suo invito ad una composizione bonaria della lite risponde esclusivamente all'esigenza di evitare un procedimento parlamentare in cui – non assumendo alcun rilievo la natura non offensiva delle espressioni, ovvero la loro rilevanza penale, di cui egli stesso dubita – l'esito dipende esclusivamente dal riconoscimento del loro legame con le funzioni parlamentari, nell'accezione, ormai consolidata, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  (Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sul conflitto d'attribuzioni di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 286 del 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che la Presidenza della Camera, con lettera del 26 gennaio 2015, ha richiesto alla Giunta elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione elevato dal Tribunale di Prato e dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 286 del 2014.
  Il termine per la costituzione della Camera dei deputati nel giudizio scadrà il prossimo 14 marzo.
  Il conflitto riguarda la deliberazione parlamentare del 28 novembre 2012 con cui l'Assemblea ha approvato la proposta della Giunta di dichiarare che ai fatti oggetto del procedimento civile intentato dal SIOR (Sistema integrato degli ospedali regionali) nei confronti del senatore Lucio Barani, deputato all'epoca dei fatti (di cui al doc. IV-quater, n. 23 – XVI legislatura) sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Ricorda che, nella XVI legislatura, la Giunta per le autorizzazioni e l'Assemblea si sono pronunciate – con votazione a maggioranza e l'astensione del PD – nel senso della insindacabilità.
  Nella relazione della Giunta – oltre ad evidenziare l'analogia con l'altro procedimento riguardante Barani, concluso anch'esso con la delibera di insindacabilità – si evocano specifiche attività parlamentari idonee a supportare il nesso funzionale con le dichiarazioni extra moenia. In primo luogo, in qualità di membro della Commissione monocamerale d'inchiesta sugli errori in campo sanitario, il parlamentare ha avuto un vivace scambio di battute in occasione dell'audizione di Enrico Rossi, in qualità di assessore della Regione Toscana e di coordinatore degli assessori regionali alla sanità, svoltasi il 17 novembre 2009; sempre in qualità di componente della citata Commissione egli ha svolto una dichiarazione di voto sulla relazione approvata dalla medesima Commissione il 15 febbraio 2012. In precedenza, il 13 ottobre 2010, l'allora deputato Barani aveva presentato un'interrogazione (la 3585) nella quale sollevava il problema del deficit della ASL di Massa e Carrara, poi svolta in nella seduta della Commissione affari sociali del successivo 14 ottobre 2010.
  Nella relazione della Giunta si evidenzia che «in chiave decisiva, occorre riferire che il 12 aprile 2011, il deputato Barani depositava presso varie procure della Repubblica della Toscana e poi anche presso la predetta Commissione d'inchiesta un esposto – acquisito agli atti dell'inchiesta parlamentare medesima in cui denunziava quelle che sono a suo avviso le criticità e le opacità della gestione del SIOR e – proprio nelle pagine dell'esposto – ipotizza la possibilità di infiltrazioni mafiose.
  Pur non essendo un atto parlamentare tipico, l'atto depositato presso gli uffici della Pag. 6Commissione d'inchiesta – per sottoporlo all'attenzione del suo presidente e della Commissione nel suo insieme – è certamente un atto parlamentare c.d. atipico, idoneo a offrire la copertura dell'insindacabilità parlamentare. In tal senso la giurisprudenza costituzionale è assai chiara, a partire dalla sentenza n. 219 del 2003 e poi con le sentenze 298 del 2004 e 223 del 2005».

  Con ordinanza del 17 dicembre 2014 il Tribunale di Prato ha sollevato conflitto di attribuzione ritenendo che nella specie non risulta provato il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e gli atti indicati dalla Camera dei deputati.
  Le motivazioni sono così sintetizzabili.
  La mera comunicazione «per conoscenza» al Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta di un esposto inviato a più Procure della Repubblica non può costituire un atto, sebbene atipico, della funzione parlamentare; inoltre non tutte le dichiarazioni contestate all'on. Barani sono successive alla data di comunicazione dell'esposto. In più, il testo dell'interrogazione corrisponde solo parzialmente alle dichiarazioni extra moenia.
  Non può riconoscersi il nesso funzionale, per il notevole periodo di tempo intercorso, tra le dichiarazioni contestate (risalenti al marzo e al maggio del 2011) e la discussione della relazione della Commissione (5 febbraio 2012), né può assumere rilevanza – per la genericità di quanto affermato – quanto dichiarato nel corso dell'audizione di Enrico Rossi.
  Evidenzia, infine, che i fatti all'origine del procedimento civile sono, per alcuni tratti, assimilabili a quelli relativi ad un diverso giudizio anch'esso riguardante Barani e pendente dinanzi alla Corte costituzionale, in cui la Camera si è costituita.
  Nel preannunciare che essa sarà posta in votazione nella prossima seduta, ritiene comunque utile formulare fin d'ora la sua proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati.
  È una proposta ispirata al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire alla Presidenza propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – sia opportuno che la Giunta stessa si pronunci sempre per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea. È suo convincimento, infatti, che solo partecipando al giudizio la Camera possa rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte di poter disporre di tali elementi nel momento in cui è chiamata a decidere sul conflitto.
  Pur prendendo atto che, in questa legislatura, si è invece ritenuto di valutare nel merito le ragioni della costituzione in giudizio della Camera dei deputati nel caso di specie, reputa la sua posizione più coerente con la funzione che la Giunta è chiamata a svolgere in questo ambito.
  Come preannunciato, il seguito è dunque rinviato ad una prossima seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI