CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2015
385.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU.
S. 1749 Governo.

(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 4 febbraio 2015.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, osserva che il decreto-legge all'esame, nell'individuare nuovi criteri di imposizione fiscale dei terreni agricoli, pur avendo il pregio di dare ordine ad una materia nella quale, anche a seguito di alcune pronunce della magistratura amministrativa in via cautelare, si riscontravano notevoli incertezze applicative, introduce tuttavia una normativa per molti aspetti iniqua poiché unicamente basata su una classificazione dei comuni nei quali ricadono i fondi agricoli in ragione della loro altitudine.
  In particolare, rileva che il nuovo regime sottopone a imposizione fiscale terreni ubicati in zone, quali, a mero titolo esemplificativo, le isole minori o i comuni spopolati che – a suo avviso ragionevolmente – la normativa previgente esentava dal pagamento dell'imposta municipale propria. Né può sottacere che l'elenco ISTAT cui il decreto-legge rinvia richiederebbe di essere aggiornato.
  Formula conseguentemente una proposta di parere favorevole con una condizione nella quale si evidenzia la necessità che il sistema impositivo gravante sui fondi agricoli sia ricondotto ad equità e sia basato sulla reale capacità contributiva dei terreni agricoli (vedi allegato 1).

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), condividendo le considerazioni svolte dalla Pag. 11relatrice, riterrebbe tuttavia opportuno inserire nel parere un più preciso riferimento alle categorie dei fondi agricoli che dovrebbero beneficiare del regime di esenzione dall'IMU, con particolare riferimento al profilo soggettivo dei conduttori degli stessi. A tale ultimo proposito, intende in particolare riferirsi ai fondi coltivati dai piccoli coloni nonché alle forme associative di conduzione dei terreni agricoli.

  Il senatore Roberto RUTA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Ribaudo e pur condividendo l'impianto complessivo della proposta di parere del relatore, propone che tale proposta sia integrata con l'apposizione di ulteriori osservazioni che evidenzino le condizioni dei fondi agricoli che meriterebbero di essere contemplate al fine di un riparto più equo del carico fiscale gravante sui terreni agricoli. In particolare, ritiene che il parere debba contenere un riferimento alla necessità che, tra i terreni agricoli non soggetti all'imposizione fiscale, siano ricompresi anche i terreni ricadenti nelle zone agricole disagiate o svantaggiate ai sensi della circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle finanze. Deve inoltre a suo avviso emergere con maggiore chiarezza la necessità che si apprestino incisive forme di tutela della piccola proprietà contadina.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), alla luce del dibattito in Commissione, e ritenendo condivisibili le osservazioni dei colleghi, ritiene che la Commissione possa perseguire due strade: specificare la condizione contenuta nella proposta di parere, ovvero aggiungere ad essa una o due osservazioni volte a dare conto delle condizioni che dovrebbero essere considerate al fine di configurare un più equo regime impositivo gravante sui terreni agricoli.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, osserva come dal dibattito sia emersa l'esigenza di dare conto, nel parere, delle diverse condizioni oggettive e soggettive di utilizzo dei fondi agricoli che ne giustificherebbero un trattamento fiscale differenziato, in quanto incidenti sull'effettiva redditività dei fondi. Tale ultimo parametro è infatti da tutti considerato il criterio cui l'imposizione fiscale dovrebbe essere improntata in luogo di quello della mera altitudine del comune nel quale i terreni agricoli sono ubicati. Considerato tuttavia che la normativa statale è, in relazione a taluni aspetti – come, ad esempio, con riferimento alla disciplina delle zone agricole disagiate o svantaggiate – integrata da quella regionale, ed allo scopo di non invadere settori di competenza riservati ad altre Commissioni, non ritiene opportuno che il parere contenga rilievi eccessivamente dettagliati.
  Le considerazioni emerse nel dibattito, che condivide pienamente, potrebbero dunque trovare adeguato spazio nella parte premissiva del parere.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, alla luce del dibattito in Commissione, formula una nuova proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera il parere, per i profili di propria competenza, sul decreto-legge n. 3 del 2015, che reca misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
  In proposito, fa presente che il decreto-legge, che si compone di 9 articoli, contiene Pag. 12un complesso di interventi che investono la materia delle attività produttive e imprenditoriali, avendo riguardo sia alle imprese private (con particolare riferimento alla raccolta dei loro mezzi di finanziamento, mediante capitale proprio e di terzi, nonché a finanziamenti e agevolazioni pubbliche) sia all'attività creditizia (con l'introduzione, in particolare, di una riforma delle banche popolari, della portabilità e della confrontabilità dei conti correnti e della possibilità per la SACE di esercitare il credito diretto).
  In particolare, l'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni), con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto.
  A tal fine, l'articolo modifica in più punti il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB), che, agli articoli da 28 a 32, contiene la disciplina delle banche popolari.
  In proposito, rammenta che le banche popolari sono istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, cui si applica una disciplina che reca taluni elementi di peculiarità rispetto a quella riferita agli enti aventi natura giuridica di S.p.A.: in particolare, ai sensi dell'articolo 30 del TUB, vige, per tali istituti, il principio del voto capitario, il limite al possesso di azioni della banca, la previsione di un numero minimo di soci e l'istituto del gradimento. L'articolo 31 del TUB attribuisce infine alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema.
  Le banche popolari si distinguono poi dalle banche di credito cooperativo – succedute alle casse rurali e artigiane – in quanto, pur essendo costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, ad esse non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (noto come legge Basevi), in materia di cooperazione.
  L'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento, disponendo, in particolare, che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, debbano dare corso al trasferimento senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla direttiva n. 2014/92/UE, che la disposizione in esame recepisce. La disposizione prevede altresì che, in caso di mancato rispetto dei termini, il cliente sia risarcito per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. La disposizione introduce infine ulteriori adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.
  Il successivo articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali. Alla SACE è rimessa la scelta delle modalità operative per l'esercizio del credito, in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata.
  L'articolo 4 introduce invece, nell'ambito del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (articolo 1, comma 5-undecies), la definizione di «piccole e medie imprese innovative», che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni Pag. 13ed incentivi attualmente riservati dalla legislazione vigente alle startup innovative.
  La disposizione in oggetto, al comma 1, stabilisce i requisiti necessari a conseguire la qualifica di piccola e media impresa innovativa, precisando che possono essere considerate innovative le imprese residenti in Italia o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che abbiano l'ultimo bilancio certificato e l'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, non siano in possesso di azioni quotate e non siano iscritte al registro speciale previsto per le startup innovative. Con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo dell'impresa, la norma richiede la presenza di almeno due tra i seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo; personale qualificato; titolarità di privative industriali.
  Il comma 2 prevede l'istituzione di un'apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese, cui è necessaria l'iscrizione per poter accedere alle agevolazioni; i commi 3, 4 e 5 disciplinano la procedura di iscrizione nel registro delle imprese e pongono obblighi informativi in capo alle PMI innovative. I commi 6 e 7 disciplinano il mantenimento o la perdita dei requisiti delle PMI innovative, mentre il comma 9 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore che il decreto legge n. 179 del 2012 prevede per le startup innovative, consistenti in alcune deroghe al diritto societario, in agevolazioni e incentivi fiscali, nell'accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia e nel sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'ICE.
  Il comma 10 estende alle PMI innovative la normativa in materia di raccolta di capitali di rischio prevista per le startup innovative, consentendo che essa avvenga mediante portali on line.
  La disposizione interviene infine, al comma 11, sull'ambito di applicazione della normativa sulle startup innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti, quali le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione che esse dispongano di una sede produttiva o di una filiale in Italia.
  All'articolo 5, il comma 1 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetta patent box), introdotta dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), includendo i marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale ed ampliando il campo di applicazione oggettiva del patent box, con l'inclusione, entro limiti prestabiliti, delle attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in outsourcing e con le società del gruppo.
  I commi 2 e 3 affidano invece alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici.
  L'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europei, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella white list (articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti.Pag. 14
  L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, allo scopo di conseguire la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. La Società in oggetto sostituisce dunque il Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese, istituito dall'articolo 15 del decreto-legge 133/2014 (cosiddetto Sblocca Italia), che era tenuto ad investire in aziende non solo prospetticamente ma anche correntemente in utile.
  L'articolo 8 modifica il vigente meccanismo operante per i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (cosiddetta «nuova legge Sabatini»).
  La modifica consiste nella previsione del ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento.
  A tal fine, il comma 1 estende la possibilità di usufruire dei contributi statali – che coprono parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati – anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti erogati dalle banche e intermediari finanziari che ricorrano a provvista autonoma e non alla provvista presso Cassa depositi e prestiti.
  L'articolo 9 dispone infine in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9. alle 9.15.

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