CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2015
384.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e XI)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato «Green New Deal italiano» contro la recessione e la disoccupazione.
C. 1965 Airaudo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Giorgio AIRAUDO (SEL), relatore per la XI Commissione, richiamando quanto evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, fa notare preliminarmente che la proposta, muovendo dal presupposto che sia l'occupazione a generare sviluppo e non il contrario, prevede la creazione diretta di posti di lavoro da parte dello Stato, mirando a contrastare in maniera strutturale la disoccupazione, a fronte dei suoi elevati costi sociali ed economici, che, secondo quanto si evidenzia nella medesima relazione illustrativa, incidono direttamente sul PIL in misura molto maggiore del costo degli interventi per il sostegno del reddito dei disoccupati. La proposta di legge, inoltre, persegue l'obiettivo di contribuire a trasformare il modello produttivo predominante, orientando i flussi di manodopera verso settori ad alta intensità di lavoro e di immediata utilità sociale, nonché verso attività che le macchine, per motivi tecnici o per ragioni di costo, difficilmente potranno sostituire. Passando a esaminare il contenuto specifico dell'articolato, rileva che l'articolo 1 prevede la realizzazione, ad opera dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato Green New Deal italiano, diretto ad un incremento dell'occupazione attraverso la creazione di un milione e mezzo di posti di lavoro. Il programma, che si sarebbe dovuto realizzare nel triennio 2014-2016, è finalizzato in particolare ad interventi urgenti nei settori della protezione del territorio, del diritto alla casa, della valorizzazione del patrimonio scolastico, storico, Pag. 36artistico, architettonico e archeologico, nonché del diritto a un ambiente sano. Fa notare che l'articolo 2 dispone che il Green New Deal sia realizzato da tutte le amministrazioni dello Stato e dagli enti locali per operare interventi in diversi settori, tra cui, in particolare, la protezione del territorio, la bonifica e la riqualificazione ambientale, l'incremento dell'efficienza energetica, la messa in sicurezza e la valorizzazione di edifici scolastici, ospedali, asili nido pubblici, nonché il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico. Rileva che gli articoli 3 e 4 disciplinano l'istituzione, la composizione e i compiti dell'Agenzia nazionale per il Green New Deal, che svolge funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo, controllo e coordinamento della realizzazione del programma. Fa poi presente che l'articolo 5, che verrà illustrato dalla relatrice per la VIII Commissione, disciplina la procedura da seguire per l'approvazione dei progetti, il loro contenuto, nonché i criteri da seguire nella loro predisposizione, mentre l'articolo 6 dispone che per la realizzazione dei progetti l'assunzione del personale è effettuata dalle direzioni regionali o territoriali del lavoro tra soggetti iscritti ai centri per l'impiego con reddito annuale lordo inferiore o pari a 8.000 euro – a parità di condizioni, devono essere preferiti i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numeri 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 –, nonché tra beneficiari di ammortizzatori sociali. Tale norma prevede che l'assunzione avviene con contratto a tempo determinato, al quale si applica il CCNL di riferimento, in modo da assicurare, anche con contratti successivi e per la realizzazione di più progetti, che l'impiego duri non meno di 12 e non più di 36 mesi, per la durata della realizzazione del progetto e per un monte ore massimo pari a 35 ore settimanali o 140 mensili. Ai soggetti assunti è fatto divieto di svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo. Osserva che l'articolo 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei beni strumentali, delle attrezzature, dei mezzi meccanici e delle apparecchiature inutilizzate o sottoutilizzate in dotazione alle Forze armate, di polizia o ad ogni altra amministrazione dello Stato, che sono messi a disposizione per la realizzazione dei progetti, nonché delle modalità per la loro cessione in comodato d'uso, disponendo che anche le regioni e gli altri enti locali siano tenuti ad adottare identico provvedimento sui beni di loro proprietà. Rileva che il successivo articolo 8 prevede che il personale assunto ai sensi del precedente articolo 6 – ad eccezione dei soggetti già in possesso dei requisiti necessari e di quanti hanno già frequentato corsi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – sia obbligato a partecipare ad attività di formazione, alle quali provvedono i centri per l'impiego. Fa notare che l'articolo 9 dispone che, nella scelta dei progetti da finanziare, venga data priorità a quelli la cui elaborazione sia stata maggiormente partecipata dai cittadini e per i quali gli stessi possano esercitare un controllo sulle assunzioni e sulla realizzazione, anche grazie al monitoraggio al quale deve essere soggetta ogni fase del progetto e alla costituzione di un collegio arbitrale per la valutazione delle irregolarità segnalate. Nel rinviare, per quanto riguarda l'articolo 10 alla relazione della relatrice per la VIII Commissione, fa notare che l'articolo 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per finanziare il programma in oggetto, con una dotazione pari a 16 miliardi 739 milioni di euro in tre anni. Nove milioni di euro per il triennio 2014-2016 sono destinati al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 3. Le risorse del Fondo potranno essere integrate da contributi a carico degli enti territoriali per i progetti ricadenti sui rispettivi territori. Osserva che l'articolo 12 definisce, al comma 1, la misura della partecipazione di regioni, province autonome ed enti locali al finanziamento dei progetti da essi stessi presentati, negli importi indicati nella tabella allegata alla proposta di legge, prevedendo che la società Cassa depositi e prestiti Spa istituisca un Fondo per lo sviluppo sostenibile Pag. 37e l'occupazione, alimentato da risorse proprie e tramite l'emissione di obbligazioni, finalizzato al finanziamento tramite prestiti a tassi agevolati dei progetti di cui al provvedimento in esame. Viene altresì autorizzata una dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura complessiva di 54.810 milioni, destinando il complesso di tali risorse esclusivamente al finanziamento di interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e per l'occupazione. Segnala che l'articolo 13 prevede l'esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, per il triennio 2014-2016, delle spese in conto capitale riferite ai progetti del Green New Deal italiano presentati dagli enti territoriali, per un importo pari a 1.300 milioni di euro annui. Ai fini del riparto del beneficio, gli enti locali e le regioni sono tenuti a comunicare all'Agenzia nazionale per il Green New Deal italiano gli importi degli spazi finanziari di cui necessitano; sulla base delle richieste, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad individuare gli importi da escludere dal patto di stabilità. Evidenzia, quindi, che l'articolo 14 prevede lo stanziamento di finanziamenti ulteriori per il Green New Deal italiano attraverso l'incremento delle risorse a disposizione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, per la messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici, per il miglioramento dell'efficienza energetica. Fa presente che l'articolo 15 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta in esame, indicati dal comma 1 pari a circa 9 miliardi per il 2014, a circa 10 miliardi per il 2015 e a circa 9,7 miliardi per il 2016, cui si provvede con le risorse derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi 2 e successivi. In proposito, si prevedono, tra l'altro, la riduzione dei regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, norme di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni di aumento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria (dal 20 al 23 per cento) e la modifica – in via transitoria nelle more dell'adozione di una normativa europea – della disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax), nonché l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota della cosiddetta Robin Hood Tax. Segnala, peraltro, che l'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha già disposto l'aumento dal 20 al 26 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria. Sono previste, inoltre, la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento della partecipazione italiana ai programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, la soppressione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM, nonché la riduzione delle autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori della linea ferroviaria Torino-Lione.
  Svolgendo talune considerazioni conclusive, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti una occasione importante per avviare una discussione di merito circa l'elaborazione di un piano concreto di contrasto alla disoccupazione, che si fondi su un'idea di mobilitazione di risorse pubbliche da parte dello Stato – che assumerebbe il ruolo di datore di lavoro «di ultima istanza» – in vista della creazione di posti di lavoro stabili. Fa notare che l'impostazione concettuale del provvedimento fa riferimento ad idee diffuse nella società civile, in ambito europeo, nonché tra gli esperti del settore e i sociologi, tra i quali cita il professor Luciano Gallino. Auspica, pertanto, che su tale tematica si svolga un approfondito dibattito, partendo dall'analisi della profonda inadeguatezza delle politiche per il lavoro, basate per lo più sulla previsione di incentivi economici e finanziari – messe finora in campo dai Governi.

  Stella BIANCHI (PD), relatore per la VIII Commissione, nel ringraziare il relatore Airaudo per la presentazione del provvedimento in esame, sottolinea come Pag. 38esso individua una direttrice fondamentale di sviluppo economico del Paese, quale quella dello sviluppo sostenibile. Esprime tuttavia perplessità sullo strumento previsto per perseguire tale sviluppo, che individua nello Stato una sorta di datore di lavoro «di ultima istanza», ritenendo invece opportuna una riflessione maggiore sulla politica di incentivazione dei settori coinvolti in tale ambito.
  Con riferimento alle disposizioni di stretta competenza dell'VIII Commissione (articoli 5 e 10), segnala che l'articolo 5 disciplina la procedura da seguire per l'approvazione dei progetti funzionali all'attuazione del Green New Deal, il contenuto dei progetti medesimi, nonché i criteri da seguire nella loro predisposizione. Tali progetti devono essere redatti secondo precise indicazioni tecniche, in modo da evidenziare i costi dell'impresa, il numero dei lavoratori che si intende impiegare, nonché le attrezzature e gli strumenti necessari. Essi sono valutati dalle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle disposizioni generali dettate dall'Agenzia nazionale, dovendosi dare priorità, a parità di costo, a quelli che prevedono una maggiore intensità di lavoro. I progetti, inoltre, prima della loro definitiva approvazione, sempre che non vengano rigettati per mancanza assoluta dei requisiti tecnici e di fattibilità, possono essere integrati sulla base delle indicazioni formulate dai soggetti valutatori e, una volta approvati, possono essere effettivamente finanziati. Possono infine essere previste, nell'ambito dei progetti stessi, forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 10 disciplina l'appaltabilità ad imprese private dei progetti, nonché le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, indicando, quale particolare condizioni di esecuzione, l'assunzione con contratto a tempo determinato per la durata dell'appalto o a tempo indeterminato, di almeno il 50 per cento del personale necessario tra i soggetti di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, classificabili come lavoratori «svantaggiati» o molto «svantaggiati» ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008. La riserva di manodopera nei bandi di appalto sarebbe pertanto conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 dell'articolo 10 prevede tuttavia che, nel caso in cui alcune delle categorie di personale di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, non rientrassero nella definizione di lavoratore «svantaggiato», il Governo italiano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, acquisisce la valutazione di compatibilità di tali appalti dalla Commissione europea. Il comma 4 dell'articolo 10 prevede, infine, che l'assunzione del predetto personale deve comportare un aumento netto dell'occupazione dell'impresa, che non deve aver proceduto a licenziamenti nei sei mesi precedenti la partecipazione all'appalto del progetto.

  Enrico BORGHI (PD) ringrazia il deputato Airaudo e il gruppo SEL per la presentazione della proposta di legge in esame, che consente di entrare nel merito di una serie di questioni che il suo gruppo ritiene di fondamentale importanza. Nell'evidenziare che alcune di tali questioni sono oggetto del «collegato ambientale» alla legge di stabilità 2014, attualmente all'esame del Senato, fa notare come altre potrebbero trovare collocazione all'interno del provvedimento «Green Act» preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche in tale prospettiva invita a valutare l'opportunità di un'audizione del professor Gallino.

  Serena PELLEGRINO (SEL) ritiene che la proposta di legge in esame richiami uno dei principi ritenuti fondamentali del suo gruppo, considerato che la creazione di posti di lavoro non può prescindere dalla tutela e dalla valorizzazione delle risorse ambientali. Auspica, pertanto, una convergenza del Governo sul contenuto del provvedimento.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), pur dichiarando di condividere l'impostazione di fondo della proposta di legge, che Pag. 39sembra muovere dal presupposto – da sempre condiviso dal gruppo M5S – della necessità di creare posti di lavoro in settori più concorrenziali, si riserva una valutazione degli specifici contenuti della proposta medesima.

  Claudio COMINARDI (M5S) ritiene che l'iniziativa legislativa in esame presenti aspetti di assoluto interesse, dal momento che propone la realizzazione di un intervento di sistema, basato su una programmazione a lungo termine, evocando interventi di carattere trasversale, che vanno dalla materia del lavoro a quella ambientale. Ritiene, quindi, che il suo esame possa rappresentare l'occasione per avviare una riflessione approfondita al fine di individuare i settori potenzialmente più propizi alla creazione di nuovi posti di lavoro. Ricorda, infatti, che autorevoli studi dimostrano come le grandi opere infrastrutturali hanno un impatto sull'occupazione inferiore ad interventi di minore dimensione. Ritiene, in questo contesto, auspicabili interventi capaci di coniugare l'esigenza di intraprendere azioni volte alla tutela del territorio e all'ammodernamento delle infrastrutture del Paese con finalità sociali ed occupazionali. Conclusivamente, auspica che vi siano le condizioni per un dibattito adeguato sul provvedimento, che possa portare alla definizione di un testo efficace ed equilibrato.

  Cesare DAMIANO, presidente, ritiene che le Commissioni, nel definire le modalità di prosecuzione dell’iter di esame del provvedimento, potranno valutare la possibilità di deliberare lo svolgimento di un ciclo di audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.