CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2015
381.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 67

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame disegno di legge S. 1749, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU.

  La Commissione concorda.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU.
S. 1749 Governo.
(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato sul disegno di legge S. 1749, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2015, che introduce misure urgenti in materia di esenzione IMU.
  Il decreto-legge stabilisce, a decorrere dall'anno 2015, i nuovi criteri di esenzione Pag. 68per l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, già previsti dalla lettera h), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'intervento si è reso necessario per risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che specificava i criteri di determinazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli così come ridefiniti dal decreto-legge n. 66 del 2014, anche alla luce di recenti provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, che ne hanno sospeso l'efficacia.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), e ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT.
  L'anzidetta disposizione si riferisce dunque all'elenco ISTAT emanato appositamente che, rispetto al precedente più restrittivo (per il quale erano esenti solo 1.498 Comuni), prevede l'esenzione per 3.456 Comuni. L'esenzione è invece parziale per 655 Comuni.
  Il successivo comma 2 dell'articolo 1 precisa che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, mentre il comma 3 dispone che i citati criteri di definizione di esenzione dei terreni montani e parzialmente montani siano applicabili anche all'anno d'imposta 2014.
  Il comma 4 dispone che siano in ogni caso esenti nell'anno 2014 i terreni che, in base alla normativa previgente, risultavano tali e che, invece, siano imponibili per effetto dell'applicazione del decreto-legge all'esame. Il comma 4, con norma ricognitiva, prevede l'esenzione, per il solo anno 2014, dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina così come definite dal decreto interministeriale 28 novembre 2014, prevedendo, in relazione ai suddetti terreni, l'emanazione di apposito decreto interministeriale che stabilisca le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni sul cui territorio ricadono i citati terreni.
  Il comma 5 prevede che i contribuenti siano tenuti al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, nell'ammontare definito secondo i criteri applicativi indicati ai precedenti commi da 1 a 4, entro il termine del 10 febbraio 2015.
  Il comma 6 dispone l'abrogazione della normativa previgente, mentre il comma 7 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo, siano operate nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), nelle misure riportate nell'allegato A al provvedimento, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, mentre, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, avvengano in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
  Il comma 8 prevede, per l'anno 2014, che le variazioni compensative di risorse nei confronti dei Comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, siano confermate nella misura di cui all'allegato B al provvedimento Pag. 69all'esame, mentre il comma 9 prevede che i Comuni – in relazione ai quali l'allegato C stabilisce l'entità dei rimborsi ad essi spettanti – siano autorizzati a rettificare gli accertamenti in entrata, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.
  L'articolo 2 abroga le disposizioni fiscali recentemente emanate in favore del settore agricolo ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Tali disposizioni non hanno trovato applicazione in quanto la loro efficacia era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che non è mai pervenuta. Il medesimo articolo reca inoltre le restanti norme di copertura finanziaria del provvedimento.
  Infine, l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto-legge.
  Si riserva di presentare una proposta di parere nelle prossime sedute anche alla luce del dibattito in Commissione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica convenzione Aja protezione minori.
S. 1552 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni riunite 2a e 3a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite 2a e 3a del Senato il parere sul disegno di legge S. 1552, approvato dalla Camera, che reca Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con un'osservazione.
  In sintesi, la Convenzione in esame, risalente al 1996, ma firmata dall'Italia solo nel 2003, è finalizzata all'integrale revisione del testo del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori e mira a superare talune criticità emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che ha provocato un radicale mutamento d'approccio nel diritto internazionale a tutela dell'infanzia.
  La Convenzione e le misure contenute nel disegno di legge, finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale ai principi da essa stabiliti, sono assai innovative e non prive di destare qualche motivo di dubbio sulla loro opportunità – comunque superabile ove si consideri che le misure in oggetto sono finalizzate ad assicurare la tutela del minore – in quanto conferiscono veste giuridica alla cosiddetta kafala, prevista come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici. Tale istituto, previsto dalla legge coranica, è una sorta di affidamento familiare, ancorché sine die, e comporta obblighi di cura del minore in capo ai soggetti affidatari dello stesso.
  A tale riguardo, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale italiana incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione; individua nella Commissione per le adozioni internazionali l'autorità competente ad approvare la proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente; definisce le autorità competenti straniere; definisce il concetto di assistenza legale di un minore.
  Fa poi presente che i successivi articoli 4 e 5 delineano le diverse procedure da Pag. 70seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono, delineando due distinte fattispecie giuridiche assimilabili agli istituti dell'affidamento familiare, nel caso del minore non in stato di abbandono e della tutela, nel caso del minore in stato di abbandono; entrambe le procedure prevedono il coinvolgimento dei servizi sociali o delle ASL.
  Le successive disposizioni specificano le disposizioni della normativa in tema di immigrazione applicabili in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale (articolo 6), individuano l'organo competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dalla Convenzione a tutela della persona e dei beni del minore (articolo 8), novellano le disposizioni penali della legge sulle adozioni internazionali (articolo 9) e novellano la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995 (articolo 10).
  Di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 12 che stabilisce che, con regolamenti di esecuzione della legge (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988), siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5, che, come detto, disciplinano la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono, per effetto dei quali, come accennato, vengono posti una serie di oneri in capo ai servizi sociali e alle aziende sanitarie. A tale riguardo, in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera, la Commissione aveva formulato un'osservazione con la quale si invitavano le Commissioni competenti a prevedere che sui suddetti schemi di regolamenti di esecuzione fosse acquisito il parere della Conferenza unificata.
  Poiché tale rilievo non è stato recepito, ritiene di confermare i contenuti del parere già approvato in occasione della discussione del provvedimento alla Camera. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Gianpiero D'ALIA (AP), presidente, in relazione alla proposta di parere del relatore, ritiene che il rilievo in essa contenuto meriterebbe di essere formulato in termini più incisivi e di assumere la veste di una condizione piuttosto che di una osservazione. Il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 12 del disegno di legge, oltre ad impattare sulle competenze regionali in materia sanitaria e assistenziale, chiama infatti in causa la stessa responsabilità delle Regioni nell'attuazione degli accordi internazionali. Appare dunque doveroso prevedere un coinvolgimento delle Regioni, chiamate a dare concreta applicazione alle misure contenute agli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica, nella parte in cui pongono in capo ai servizi sociali e alle aziende sanitarie compiti e oneri organizzativi.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, ritiene senz'altro condivisibili le considerazioni svolte dal presidente D'Alia che intende quindi accogliere. Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Collegato ambientale – legge stabilità 2014.
S. 1676 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 13a Commissione del Senato il parere sul disegno di legge S. 1676, approvato dalla Camera, che reca Disposizioni in materia Pag. 71ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
  Ricorda che il disegno di legge in esame è stato dal Governo collegato alla legge di stabilità per il 2014, come risulta dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013 e che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con quattro osservazioni, due delle quali recepite dalla Commissione in sede referente.
  Soffermandosi sulle sole disposizioni aventi un più diretto interesse in relazione alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, fa presente che l'articolo 3 destina 35 milioni di euro per il 2015 alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a realizzare sistemi quali il car-pooling, il bike-pooling e il bike-sharing.
  L'articolo 4 interviene sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare. In particolare, prevede che, quando tali tipologie di interventi sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) – nazionale o regionale, – le specifiche autorizzazioni ambientali previste dalla legge siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.
  L'articolo 7 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono rilasciati, su richiesta degli enti locali, in formato open data per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.
  L'articolo 14 prevede l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, nonché di un secondo piano, il Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste dal primo piano.
  L'articolo 15 reca una serie di disposizioni volte a promuovere l'acquisto dei prodotti creati con materiale cosiddetto «post-consumo» (prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate, eccetera). Sono altresì previste misure per incentivare l'utilizzo di materiali post-consumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, nella costruzione o nella ristrutturazione degli edifici scolastici. Tra l'altro si prevede che le regioni adottino specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico. Nelle more dell'adozione delle norme tecniche regionali, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a prevedere nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e per la loro ristrutturazione o costruzione l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. È previsto che in sede di prima applicazione della nuova disciplina le regioni utilizzino le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 del provvedimento in esame.
  L'articolo 18 consente al ministro dell'ambiente di individuare porti marittimi, dotati di siti idonei, in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste e culturali: questo sulla base di accordi di programma stipulati con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le associazioni interessate e il comune competente. Pag. 72
  Il comma 4 dell'articolo 20 modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti – di cui al comma 12 dell'articolo 199 del codice dell'ambiente – prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali in questione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti; sono inoltre elencate le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.
  L'articolo 23 interviene sull'articolo 205 del codice dell'ambiente, che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Le modifiche previste dall'articolo prevedono che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata possa avvenire a livello comunale, in alternativa al livello di ATO; pongono direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa); prevedono che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.
  L'articolo prevede, tra l'altro, che le regioni definiscano con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni comune secondo le Linee guida che dovranno essere definite con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale fine le regioni dovranno individuare i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
  Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all'ecotassa che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi. Questa non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale, destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati ai sensi del già illustrato articolo 15 del provvedimento in esame.
  Infine, viene stabilito che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa debba avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 29 introduce una disciplina per la salvaguardia dell'ambiente rispetto ai rifiuti di prodotti da fumo e alle gomme da masticare, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per i comuni di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare.
  L'articolo 31 ha il fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013) che consentono ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
  L'articolo 34 interviene in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti. La norma precisa che, nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le misure necessarie entro centoventi Pag. 73giorni dall'adozione delle ordinanze, il ministro dell'ambiente diffidi il presidente medesimo a provvedere entro il termine di 60 giorni, anziché «entro un congruo termine», come previsto nella normativa vigente.
  L'articolo 36 consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuino misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione debbano essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.
  L'articolo 39 detta una serie di disposizioni finalizzate alla difesa del suolo, provvedendo in particolare alla riorganizzazione della governance in questo ambito. Tra l'altro si prevede che, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscano l'Autorità di bacino distrettuale, a cui vengono trasferite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del codice dell'ambiente, in materia di difesa del suolo; e che il Ministero dell'ambiente assuma le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. È stata inoltre prevista la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale.
  L'articolo prevede poi un ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che partecipano alla Conferenza istituzionale permanente, l'organo che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino. Tra gli altri, ne fanno parte i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. Della conferenza operativa, poi, è previsto che facciano parte i rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente.
  Sempre l'articolo 39 prevede che, fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, il Ministero dell'ambiente e le regioni stipulino accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate, tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga», per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino.
  L'articolo 40 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico.
  L'articolo 42 istituisce Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, demandando a un apposito decreto del presidente del Consiglio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo.
  L'articolo 46 fa salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, prevedendo che tale regione provveda alle finalità perseguite dal Capo VIII (accesso universale all'acqua) ai sensi del proprio statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
  L'articolo 48 prevede l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.Pag. 74
  L'articolo 49 consente ai comuni e ai loro enti strumentali di individuare appositi spazi presso i centri di raccolta dei rifiuti per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
  L'articolo 50 istituisce presso il Ministero dell'ambiente un Comitato per il capitale naturale, che ha il compito di redigere un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese e di promuovere l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali.
  L'articolo 53 delega il Governo all'introduzione con decreti legislativi di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. È previsto che sui decreti legislativi sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 54 promuove l'istituzione delle aree oil free, vale a dire di aree territoriali nelle quali avviare sperimentazioni per la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree può essere promossa dai comuni interessati, per il tramite di unioni di comuni e di comuni montani. Spetta alla legge regionale definire le modalità di organizzazione delle aree oil free.
  L'articolo 55 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – d'intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza unificata – promuova la costituzione della «Strategia nazionale delle Green Communities», al fine di stabilire un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.
  Le regioni e le province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale.
  L'articolo 56 reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico prevedendo l'acquisizione, sui relativi decreti legislativi, del parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 57 contiene la clausola di salvaguardia a tutela delle prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame che siano in contrasto con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
  In conclusione, sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3), che riprende, nella parte in cui è ancora attuale, il parere già approvato dall'organo in occasione della discussione del provvedimento alla Camera.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che, anche in questo caso, ai rilievi sia conferita una maggiore incisività e che essi assumano la veste di condizioni. Tutti i rilievi formulati sono infatti volti a richiedere il coinvolgimento della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-regioni in sede attuativa di disposizioni che sono suscettibili di impattare anche sull'esercizio di attribuzioni regionali. A tale proposito, richiama la copiosa giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato come il principio di leale collaborazione debba «in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie». In relazione alla disciplina contenuta all'articolo 3, richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1122 e 1123 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevedevano che il decreto interministeriale ivi previsto – e volto a destinare delle risorse del Fondo per la mobilità sostenibile per l'adozione di una serie di misure, tra cui la valorizzazione del car sharing e l'individuazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola – fosse emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Anche allo scopo di Pag. 75scongiurare ulteriore contenzioso tra lo Stato e le Regioni, auspica che il testo all'esame venga opportunamente modificato.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, ritenendo pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal presidente D'Alia, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

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