CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2015
374.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 260

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, il disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 15 articoli, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Finanze alcune disposizioni recate dagli articoli 1, 3, 10 e 12.
  In particolare, illustra il comma 8 dell'articolo 1, il quale proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha autorizzato le predette Agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. In origine era previsto che i concorsi dovessero essere completati entro il 31 dicembre 2013. Nelle more dell'espletamento di dette procedure le Agenzie possono attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
  A tale riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per il completamento delle richiamate Pag. 261procedure concorsuali, prorogando contestualmente gli incarichi già attribuiti. Il predetto comma 14 stabilisce inoltre, con previsione non modificata dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che le medesime procedure devono essere indette entro il 30 giugno 2014. In forza di tali previsioni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale n. 146599 R.U. del 17 dicembre 2013, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda fascia. Avverso tale bando di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti e nell'ambito dei quali sono state accolte le istanze cautelari di sospensiva prodotte dai ricorrenti. L'Agenzia delle entrate ha a sua volta bandito un concorso pubblico con decreto direttoriale n. 65107 del 6 maggio 2014. Anche tale bando è stato impugnato, con contestuale richiesta di sospensiva.
  Passa quindi a illustrare il comma 2 dell'articolo 3 il quale, attraverso una modifica del comma 7-septies dell'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «decreto Sblocca-Italia»). In particolare la norma proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito web del Ministero dello sviluppo economico; viene previsto che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora «disponibili» per l'intervento.
  Segnala inoltre l'articolo 10, comma 2, che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore), che era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014.
  In merito rammenta che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 ha disposto l'applicazione di un'aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.
  In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 del medesimo articolo 3-bis stabilisce che per l'anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12 per cento.
  Ricorda che tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, inizialmente prevista dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012, era stata inizialmente prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2013 e successivamente dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 150 del 2013 sino al 30 giugno 2014.
  Il comma 3 dell'articolo 10 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo. In tali ipotesi si deroga infatti ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: per le Pag. 262predette finalità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.
  In merito ricorda che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto una deroga temporanea alla normativa civilistica in materia di garanzie per quanto riguarda i finanziamenti della Banca d'Italia per esigenze di liquidità delle banche. In particolare, qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, in deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi stabiliti dagli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (di cui agli articoli 1, lettera q), e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 170 del 2004). In tale ipotesi, ai fini dell'opponibilità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione. La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012; successivamente la proroga è stata estesa al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 e, da ultimo, detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 150 del 2013.
  Il comma 4 del medesimo articolo 10 posticipa dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione europea, per consentire l'emanazione del regolamento necessario affinché le SGR che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
  Al riguardo rammenta che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), come modificato dal citato decreto legislativo n. 44 del 2014, un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato), deve, tra l'altro, determinare i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani con riguardo all'oggetto dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, all'eventuale durata minima e massima, nonché alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. La proroga disposta dal comma 4 è necessaria per completare l’iter di emanazione del predetto regolamento, in mancanza del quale i gestori italiani di fondi alternativi non possono adeguarsi alle disposizioni della direttiva AIFMD entro il 31 dicembre 2014.
  Segnala inoltre che l'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge n. 91 del 2014 aveva già posticipato al 31 dicembre 2014 l'originario termine del 22 luglio 2014 previsto dal citato decreto legislativo n. 44 del 2014, che ha recepito la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD – Alternative Investment Fund Managers Directive).
  Il comma 7 dell'articolo 10 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle Pag. 263amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. In particolare la norma estende al 2015 quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale ha disposto il «blocco» per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche nonché dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.
  Rileva quindi come il comma 8 dell'articolo 10 differisca dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  In merito ricorda che l'articolo 1, comma 612, della legge n. 147 del 2013 aveva già differito il predetto termine dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che il comma 613 dell'articolo 1 della medesima legge n. 147 del 2013 prevede che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.
  Il comma 9 del citato articolo 10 sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 disposti in attuazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento. I predetti aumenti di accisa sono sostituiti dalla destinazione, a tale scopo, di parte delle risorse che deriveranno dall'introduzione dalle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 (cosiddetta voluntary disclosure). Ove l'andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, la disposizione del comma 9 prevede la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, con aumento degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016.
  In merito ricorda che il decreto-legge n. 102 del 2013, oltre ad abolire la prima rata dell'IMU 2013 sulle abitazioni principali e riordinare le agevolazioni su altre tipologie immobiliari, ha recato interventi di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. A copertura degli oneri finanziari derivanti dalle norme così introdotte sono state tra l'altro destinate (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 102) le maggiori entrate derivanti:
   dalle norme di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi;
   dal pagamento dei debiti pregressi delle P.A.

  Il comma 4 dell'articolo 15 dello stesso decreto-legge n. 102 ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di monitorare le richiamate maggiori entrate; qualora da tale monitoraggio fosse emerso un andamento tale da non raggiungere gli obiettivi di maggior gettito, il MEF avrebbe dovuto emanare un decreto col quale fosse stabilito l'aumento della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, nonché l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi ed anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. Detto monitoraggio ha evidenziato un andamento Pag. 264tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati di maggior gettito per complessivi 645 milioni di euro per l'anno 2013. In particolare, le maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 102 del 2013 introitate sull'apposita contabilità speciale di tesoreria sono state pari a circa euro 340 milioni, a fronte della prevista somma di 600 milioni di euro. Inoltre, l'ammontare delle maggiori entrate IVA attribuibili al pagamento dei debiti pregressi delle P.A. locali, disposta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 102, incassato nel 2013 è risultato pari a circa 540 milioni di euro, a fronte dei previsti 925 milioni di euro. All'esito di detto monitoraggio è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, che ha attivato la clausola di salvaguardia recata dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102, incrementando l'acconto IRES e IRAP di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, nonché affidando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'aumento delle accise sui carburanti dal 1o gennaio 2015. Tale decreto ministeriale ha rinviato a un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli la definizione dell'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (benzina e sulla benzina con piombo e gasolio usato come carburante) tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.
  Segnala altresì come l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, alla lettera a) posticipi al 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, prevista dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014.
  In merito rammenta che l'articolo 22 del citato decreto-legge n. 66 ha modificato la normativa relativa alla determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, introducendo il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Nel corso dell'esame parlamentare l'efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall'anno finanziario in corso (2014), è stata posticipata a decorrere dall'anno 2015. Limitatamente al 2014 si applica una disciplina transitoria, prevista dal comma 1-bis del citato articolo 22, che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno); fino ad un certo limite trova applicazione il precedente regime basato sul reddito agrario legato alla base catastale; oltre tale livello trova applicazione il coefficiente di redditività del 25 per cento sull'ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Conseguentemente la lettera b) del comma 1 prevede che anche per il 2015 continua ad applicarsi l'appena descritta disciplina transitoria. Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1, quantificate in 10,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 3,5 milioni di euro nell'anno 2016, cui si fa fronte mediante prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del decreto-legge non attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, illustra l'articolo 1, il quale Pag. 265prevede, al comma 1, la proroga al 31 dicembre 2015 del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche. In particolare, la lettera a) proroga ulteriormente al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca. La lettera b) proroga ulteriormente al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici, in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013. Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015.
  I commi 3 e 4 prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.
  Il comma 5 dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b), e comma 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta. La disposizione fa comunque salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.
  Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato.
  Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento e con scadenza entro il 31 marzo 2015, stipulati dall'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. Dall'attuazione del comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati.
  Il comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco stabilito in materia, limitatamente ai profili professionali specialistici.
  Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni che, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedono, rispettivamente, che la spesa per tale personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e la non applicazione della disposizione secondo cui possono essere collocate in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale.
  Il comma 11 proroga, fino al 30 giugno 2015, la disposizione che consente al dirigente a tal fine delegato di effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI – UNIRE, la cui soppressione è stata disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, con cui la struttura e le competenze Pag. 266di gestione dell'ippica sono state assorbite nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Il comma 12 affronta il tema dei cosiddetti «precari della giustizia» (rileva come si tratti di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari), posticipando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 la data di conclusione dei periodi di perfezionamento concessi a coloro che avevano già completato un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. La norma specifica che agli oneri legati al prolungamento di due mesi del periodo di perfezionamento si farà fronte ricorrendo alle risorse del Fondo Unico Giustizia.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale interviene sulla disciplina del processo amministrativo; in particolare, la lettera a) interviene sul procedimento per la soppressione di alcune sezioni distaccate di TAR, prorogando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale il Governo deve, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presentare una relazione sull'organizzazione dei TAR (comprensiva di costi, personale, carichi di lavoro) e un conseguente piano di riorganizzazione, che individui eventualmente anche sedi da sopprimere. La lettera b) interviene sulla normativa del processo amministrativo telematico, al fine di prorogare dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2015 il termine a decorrere dal quale sarà obbligatorio procedere alla sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.
  L'articolo 3, al comma 1 proroga dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVBT). Inoltre la disposizione proroga dal 1o luglio 2015 al 1o gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia. Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari tra i soggetti che esercitano l'attività televisiva.
  A tale proposito ricorda che tale divieto impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
  Rileva inoltre come l'articolo 4, comma 1, proroghi per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste per lo scioglimento dei consigli degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Il comma 2 proroga fino al 30 aprile 2015 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse nonché di agevolare il flusso Pag. 267dei pagamenti in favore delle imprese, mentre il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.
  Il comma 5 dispone che le province le quali alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. mentre il comma 6, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, proroga ulteriormente, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il richiamato contingente è altresì posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.
  Passa quindi all'articolo 5, che proroga dal 31 marzo 2015 al 30 giugno 2015 il termine entro cui gli impegni relativi agli interventi previsti nei progetti presentati in materia dai comuni devono essere giuridicamente vincolanti, termine che i comuni stessi devono rispettare per ottenere il finanziamento dei progetti per l'attrattività turistica, articolati in uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati, anche in vista dell'EXPO 2015.
  L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015 il termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), oltre a prorogare dal 30 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2015 al 31 ottobre 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013. Il comma 3, alla lettera a) estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi in denaro previsti in favore di tali studenti. La lettera b) estende invece agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle medesime istituzioni AFAM.
  Il comma 4 differisce ulteriormente, dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, oltre a differire, dal 30 giugno 2014 al 28 febbraio 2015, il termine per l'affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Al contempo, la norma dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per l'affidamento dei medesimi lavori a valere sulle risorse assegnate dal CIPE.
  Segnala come il comma 6 proroghi dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.
  L'articolo 7, al comma 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione e accreditamento richieste.Pag. 268
  Illustra quindi il comma 2, il quale reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione della Croce Rossa. Sostanzialmente, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016. Conseguentemente, dal 1o gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, la CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. La disposizione proroga altresì dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla data del 1o gennaio 2016. Conseguentemente, slittano di un anno anche tutti i termini fissati dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di patrimonio e di personale della CRI.
  Il comma 3 proroga dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il termine entro cui deve essere effettuata la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista), mentre il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.
  Con riferimento all'articolo 8, fa presente che esso, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui deve essere emanato il regolamento attuativo della disposizione di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 in materia di noleggio con conducente e regolamentazione dei taxi. Tale ultima disposizione ha previsto, per il noleggio con conducente, specifici requisiti quali una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. Inoltre, in forza della previsione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, il predetto regolamento dovrà contenere anche una generale revisione dei principi fondamentali in materia di autotrasporto pubblico non di linea (taxi).
  Il comma 2 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «decreto Sblocca Italia») per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere a cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'articolo 3 del medesimo decreto a valere sul Fondo cosiddetto «sblocca cantieri». In particolare il termine secondo cui la cantierabilità degli interventi deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, è prorogato al 28 febbraio 2015, mentre i termini per l'appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono prorogati, rispettivamente, al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015.
  Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 la disciplina che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo, mentre il comma 4 proroga fino al 31 marzo 2015 il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi su strade affidate alla gestione della medesima società.
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a disciplinare la revisione delle macchine agricole. Conseguentemente la norma proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale il decreto ministeriale dovrà prevedere la revisione obbligatoria delle Pag. 269macchine agricole in circolazione in ragione della loro vetustà con precedenza per quelle immatricolate prima del 1o gennaio 2009.
  Il comma 6 proroga al 30 giugno 2015 il termine, già fissato al 31 dicembre 2014, per l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica costituito da più autoscuole consorziate.
  Il comma 7 prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «decreto-legge Sblocca Italia») e non più entro sessanta giorni, come in precedenza previsto.
  Il comma 8 proroga fino al 30 giugno 2015 la disciplina transitoria in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
  Il comma 9 proroga fino al 31 dicembre 2015 la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute, mentre il comma 10 proroga i termini per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. In base ai nuovi termini, entro il 30 giugno 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014) i concessionari dovranno sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre 2015 (anziché il 31 agosto 2015) dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo o una nuova convenzione unitaria.
  Illustra l'articolo 9, il quale, al comma 1, proroga fino al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Il comma 2 proroga al 28 febbraio 2015 il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale, previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).
  Passa quindi a illustrare il comma 3, che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI (rileva come si tratti degli adempimenti e degli obblighi disciplinati dal testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito la direttiva 2008/98 sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato decreto legislativo n. 152). Relativamente alle sanzioni, viene specificato che le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2015, mentre le altre sanzioni relative al SISTRI non si applicano per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2015.
  Il comma 4 proroga al 28 febbraio 2015 il termine per l'attivabilità della procedura Pag. 270di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
  L'articolo 10, comma 1, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, mentre il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di qualsiasi indennità corrisposta dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
  Il comma 6 prevede la proroga, sino a tutto il 2015, delle misure di contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Tale spesa non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011, salvo che l'acquisto di tali beni per un importo superiore sia funzionale alla riduzione delle altre spese connesse alla conduzione degli immobili. È prevista una deroga qualora l'acquisto di mobili e arredi sia destinato all'uso scolastico o ai servizi all'infanzia.
  I commi 10 e 11 prorogano la possibilità, per le amministrazioni statali, di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. In particolare, il comma 10 estende agli esercizi finanziari 2015 e 2016 l'applicazione della norma prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, che consente – con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti – di effettuare variazioni compensative di sola cassa tra i capitoli di ciascuno stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti. Inoltre la previsione estende all'anno 2016, e al relativo bilancio pluriennale, l'applicazione della disposizione prevista in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, che consente di rimodulare, con legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, assicurandone apposita evidenza, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa, determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti programmati. Il comma 11 estende fino all'esercizio finanziario 2016 la facoltà, prevista per le Amministrazioni centrali, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, già prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013 e poi estesa al 2014 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 150 del 2013.
  Il comma 12 integra con specifiche previsioni, relative il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 che prevede, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. In particolare, viene previsto che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano a tale riduzione, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versamento Pag. 271all'entrata del bilancio dello Stato di tali somme è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.
  Con riferimento all'articolo 11, esso, al comma 1, consente l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
  Il comma 2 prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
  L'articolo 13 differisce ulteriormente, dal 1o gennaio 2015) al 1o gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche. Agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede nell'ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.
  Illustra quindi l'articolo 14, in base al quale, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015 attraverso le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
  L'articolo 15 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.