CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 gennaio 2015
370.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

  La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Aniello FORMISANO, presidente, preliminarmente rivolge un sentito ringraziamento al collega Marcello TAGLIALATELA che ha presieduto con equilibrio e competenza i lavori del Comitato nel primo turno di presidenza e formula, altresì, i migliori auguri al Vicepresidente Gianluca PINI, che subentrerà nelle funzioni di Presidente per il prossimo turno.

  Gianluca PINI, relatore, introduce l'esame del provvedimento, rilevando innanzitutto che esso presenta gli usuali problemi che costantemente si rilevano nei decreti-legge «milleproroghe», di analogo contenuto, aventi cadenza periodica: osserva, ad esempio, che in numerosi casi vengono ulteriormente prorogate l'efficacia e la vigenza di regimi normativi inizialmente previsti come transitori o temporanei; al riguardo sarebbe auspicabile un'assunzione di responsabilità politica per decidere, una volta per tutte, se le relative norme debbano essere stabilizzate o meno nell'ordinamento.
  Tiene altresì a sottolineare con particolare evidenza che almeno due disposizioni del decreto in esame intervengono per risolvere problemi derivanti da norme di cattiva qualità che, nel corso del 2014, il Comitato aveva segnalato, prefigurando in sede di esame dei relativi provvedimenti la possibilità di difficoltà applicative e interpretative: tali difficoltà si sono poi effettivamente concretizzate, concorrendo appunto a rendere necessari gli odierni correttivi.
  In risposta a una richiesta di chiarimenti di Marilena FABBRI, illustra quindi la portata di alcune previsioni del decreto. Pag. 4
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2803 e rilevato che:
   sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
    il provvedimento, che si compone di quattordici articoli, cui si aggiunge l'articolo 15 che disciplina l'entrata in vigore, reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti «milleproroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. Incidono altresì sull'efficacia temporale di disposizioni vigenti, pur non recando una proroga di termini, i commi 9 (acconti IRES e IRAP e accise) e 12 (società controllate dalla Ferrovie dello Stato Spa) dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 11, che fissa, senza il metodo della novella, il termine entro il quale deve essere completata l'attività del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali in Sardegna interrotte o danneggiate dall'alluvione del novembre 2013;
   sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
    nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Diversi interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 2, 4, 7 e 9, concernenti assunzioni e contratti di lavoro nel settore pubblico; l'articolo 4, commi 1, 3 e 6, concernenti provvedimenti di competenza del ministero dell'interno; l'articolo 9, comma 1, relativo al divieto di conferimento in discarica di rifiuti, nonché ulteriori casi puntualmente individuati nel seguito) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto;
    anche in altri casi il decreto non cura gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente: è il caso dell'articolo 6, comma 3, che nell'estendere all'anno accademico 2014-2015 i premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, non modifica i termini ivi previsti per l'emanazione del bando relativo (comma 1: quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104) e per la comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi (comma 3: 31 marzo 2014); analogamente il caso dell'articolo 7, comma 3, che proroga l'entrata in vigore di un nuovo sistema di remunerazione del farmaco, senza però intervenire sulla previsione in base alla quale il relativo decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
    inoltre il decreto modifica, sia in modo testuale sia implicitamente, disposizioni di recentissima approvazione (ad esempio: l'articolo 1, comma 2, l'articolo 2 e l'articolo 6, commi 1 e 2, incidono sul decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014; l'articolo 3, comma 2, l'articolo 8, commi 2, 7 e 10, e l'articolo 9, comma 4, modificano previsioni introdotte dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014; l'articolo 4, comma 3, l'articolo 10, comma 12, e l'articolo 12, comma 1, incidono sul decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014; l'articolo 6, comma 6, proroga un termine fissato dal decreto-legge n. 58 del 7 aprile 2014), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
    in almeno due circostanze le proroghe di taluni termini – oltre ad incidere, Pag. 5come sopra menzionato, su norme di recente approvazione – sono riferite a disposizioni sulle quali il Comitato aveva formulato specifici rilievi, riscontrando a suo tempo profili di criticità che, ora, contribuiscono a rendere necessario un intervento correttivo. Ciò si riscontra, in particolare:
     a) all'articolo 6, comma 6, il quale proroga il termine per bandire un corso-concorso per dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge n. 58 del 2014: secondo la relazione illustrativa la procedura «è lunga e complessa» e la proroga si è resa necessaria in quanto è ancora in corso il procedimento per l'avvio della procedura concorsuale; il Comitato aveva rilevato la complessità di tale comma osservando in particolare che esso «individua le categorie beneficiarie con una formulazione, particolarmente ostica sul piano grammaticale, che appare idonea a ingenerare equivoci e dubbi interpretativi circa l'effettiva estensione soggettiva» e rimette all'amministrazione senza vincoli o criteri l'individuazione di una riserva di posti, e dunque aveva posto la condizione (poi non recepita) di riformulare la disposizione in modo che risultasse definito in termini univoci l'ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi prevista;
     b) all'articolo 10, comma 12, che modifica l'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 quantificando le somme dovute dal Gruppo Ferrovie dello Stato per il concorso al risanamento delle finanze pubbliche: secondo la relazione illustrativa tale intervento ha il «fine di risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate da Ferrovie dello Stato S.p.a.»; ora, il Comitato, proprio con riferimento al predetto articolo 20 del decreto n. 66, aveva rilevato che il comma 7, nel prevedere l'esclusione di talune società, impiegava «espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo» e aveva formulato un'osservazione richiedendo di valutare l'opportunità di una riformulazione che individuasse in modo più univoco le società così escluse;
   il provvedimento a volte interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa, accrescendo l'instabilità delle normative di riferimento. Così, ad esempio, l'articolo 8, comma 9, incide sull'articolo 357 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, il quale risulta già modificato, in maniera testuale o non testuale, da altri sei decreti-legge, succedutisi negli ultimi tre anni e mezzo: 13 maggio 2011, n. 70; 6 giugno 2012, n. 73; 18 ottobre 2012, n. 179; 21 giugno 2013, n. 69; 30 dicembre 2013, n. 150; 28 marzo 2014, n. 47;
   sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
    il decreto interviene a volte, con efficacia retroattiva, a differire termini già scaduti; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 6, comma 4 (che differisce, con efficacia retroattiva, termini già scaduti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici) e all'articolo 10, comma 8, che differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione di taluni adempimenti fiscali per soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
   il decreto proroga altresì disposizioni di carattere temporaneo, di alcune delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime in quanto, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente anche da numerosi anni. Ad esempio: l'articolo 3, comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2010, per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra tv e giornali di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005; l'articolo 4, comma 1, proroga per l'anno 2015, peraltro in maniera non testuale, l'applicazione delle disposizioni Pag. 6di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, relative all'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che si applicano dal 2005; l'articolo 4, comma 3, relativo al mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, proroga una disciplina a carattere transitorio che avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, delle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004, relative all'istituzione delle tre province); l'articolo 7, comma 4, proroga per il 2015 la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, come determinate dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2012, che a, norma dell'articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012 avrebbero dovuto avere validità fino al 31 dicembre 2014; l'articolo 10, comma 5, proroga il regime transitorio relativo alle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010; l'articolo 10, comma 6, proroga il regime transitorio relativo al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, previsto, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; l'articolo 12, comma 1, posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 66/2014 (lettera a)): conseguentemente, anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria, contenuta nel comma 1-bis del citato articolo 22, che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (lettera b));
    il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime alcune delle quali avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni. In particolare: l'articolo 3, al comma 1, proroga il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi dotati del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre e il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la nuova tecnologia; il medesimo articolo, al comma 2, proroga diversi termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga; l'articolo 4, comma 2, proroga ulteriormente il termine di adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; l'articolo 7, comma 2, reca numerose proroghe incidenti sul procedimento di riorganizzazione della Croce Rossa; l'articolo 8, comma 8, proroga di sei mesi il termine a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa; l'articolo 9, al comma 1, proroga, in maniera non testuale, la decorrenza della disciplina dei rifiuti non ammessi in discarica – disciplina che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1o gennaio 2007 – e, al comma 3, rinvia l'applicazione della disciplina relativa al SISTRI; l'articolo 10, comma 4, proroga ulteriormente, peraltro in maniera non testuale, il termine entro il quale le SGR e gli OICR devono adeguarsi alla disciplina recata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44;
    altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti attuativi o applicativi di Pag. 7norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione. In proposito: l'articolo 7, comma 3, proroga il termine, inizialmente fissato al 1o gennaio 2013, entro il quale il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute; l'articolo 8, al comma 1, differisce il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale avrebbero dovuto essere adottate – entro il 26 maggio 2010 – «urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia»; il medesimo articolo, al comma 4, proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità e dei criteri con i quali vanno corrisposte le somme per le richieste di accesso alle strade gestite dall'ANAS e, al comma 7, amplia il termine entro il quale sono approvati, con decreto ministeriale i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale; l'articolo 10, comma 2, proroga a tutto il 2015 l'applicazione del regime della tassazione della produzione combinata di energia elettrica e calore definito con deliberazione n. 16/98 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale;
    alcune disposizioni intervengono inoltre a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio. A titolo esemplificativo, l'articolo 1, ai commi 9 e 10, proroga per l'anno 2015 alcuni regimi derogatori in materia di assunzioni e contratti nel pubblico impiego; l'articolo 4, comma 4, proroga al 30 giugno 2015 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i corsi previsti dal decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009; l'articolo 8, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2015 la disciplina che prevede la corresponsione all'appaltatore di lavori di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo; l'articolo 10, al comma 3, proroga per il 2015, in maniera non testuale, la disciplina derogatoria concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche: lo stesso articolo, al comma 7, proroga il blocco, originariamente previsto per il triennio 2012-2014, dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione per gli immobili condotti da amministrazioni pubbliche e utilizzati a fini istituzionali, e, ai commi 10 e 11, proroga la possibilità di variazioni e rimodulazioni che derogano alle disposizioni in materia di contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009; l'articolo 13 differisce ulteriormente, peraltro in modo non testuale, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche;
    sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
     il decreto-legge, all'articolo 6, comma 5 (che proroga in maniera non testuale un termine in materia di interventi di edilizia scolastica originariamente fissato nella delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014), e all'articolo 8, comma 9 (che proroga una disposizione in materia di attestazioni SOA per i contratti pubblici recata dall'articolo 357 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici), incide – peraltro in via non testuale – su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, Pag. 8non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001];
     l'articolo 10, comma 9, in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la potestà di stabilire «l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008» in misura tale da assicurare la copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa: si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre le medesime garanzie individuate da tale ultima procedura, e della quale, come rilevato in altre circostanze dal Comitato, andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, in assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrazione dei profili quantitativi della prestazione;
   sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   la rubrica dell'articolo 5 (»proroga di termini in materia di beni culturali») dà conto solo parzialmente dell'effettivo contenuto dell'unico comma, il quale invece concerne, più in generale, progetti di accoglienza turistica, basati anche, ma non esclusivamente, sulla valorizzazione di beni culturali;
   l'articolo 1, comma 5, concerne «percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta»: tale definizione abbraccia, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sia le città metropolitane, sia le province, mentre la relazione illustrativa specifica che il riferimento è esclusivamente a queste ultime;
   l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 12, comma 1, lettera a), rinviano alle norme novellanti piuttosto che a quelle novellate, mentre la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 12, lettera e) ) dispone che «quando si intende riferirsi a disposizioni modificate il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante»; inoltre, l'articolo 8, comma 6, nel posticipare l'obbligo di adeguare il parco veicolare delle autoscuole, utilizza una formulazione tortuosa anche perché fa riferimento, anziché direttamente agli articoli 116 e 123 del codice della strada, agli articoli 10 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che li hanno – rispettivamente – novellati, nonché all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, concernente l'entrata in vigore delle sue disposizioni;
   l'articolo 13 differisce, per le federazioni sportive nazionali, l'applicabilità «delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche», con una formulazione generica che è suscettibile di ingenerare dubbi nell'esatta individuazione delle norme che il legislatore intende differire per le federazioni;
   infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'esenzione dall'AIR è stata disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del pertinente regolamento motivandola, tautologicamente, con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e Pag. 996-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 6, e all'articolo 12, comma 1, lettera a), si proceda a modificare direttamente le disposizioni novellate in luogo di quelle che le hanno successivamente modificate;
    sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti subordinate, delle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 8, comma 9, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti subordinate mediante atti aventi la medesima forza;
    con riferimento all'articolo 10, comma 9 (che in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di fissare aumenti tributari a copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa), previa valutazione della rispondenza alle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione, si riconduca tale disposizione alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    all'articolo 13, comma 1, siano individuate puntualmente, o comunque in modo univoco, le norme per le quali è prorogata la possibilità di deroga.

   Il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti;
    si dovrebbe curare, nel senso indicato in premessa, il coordinamento con la normativa vigente delle disposizioni introdotte dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3;
    per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 4, all'articolo 10, commi 5 e 6 nonché all'articolo 12, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    all'articolo 1, comma 5, si dovrebbe valutare se sia necessario modificare il riferimento agli enti di area vasta, il quale appare parzialmente disallineato rispetto all'intento esplicitato dalla relazione illustrativa;
    la rubrica dell'articolo 5 dovrebbe essere riformulata per dare pienamente conto del suo effettivo contenuto.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.55.