CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 gennaio 2015
368.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Luca SANI, presidente comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Mino TARICCO (PD) relatore, rileva che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2014, n. 192, recante proroghe dei termini previsti da disposizioni legislativi, reca talune norme di interesse della XIII Commissione Agricoltura. Fornirà, quindi, una breve sintesi del contenuto del provvedimento, soffermandosi più dettagliatamente sulle norme che interessano il comparto primario.
  I commi da 1 a 5 dell'articolo 1 prorogano una serie disposizioni (già contenute in diversi precedenti interventi legislativi) in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; e degli enti pubblici non economici.
  L'articolo 1, comma 6, dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014 (termine originariamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013).
  L'articolo 1, comma 7, proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali.
  Il comma 8 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il Pag. 47termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.
  Il comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto, limitatamente ai profili professionali specialistici.
  L'articolo 1, comma 10, riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; la disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga secondo la quale la spesa per il personale comandato e fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione e non opera il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente.
  Il comma 11 dell'articolo 1 interessa direttamente la competenza della XIII Commissione Agricoltura in quanto proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 – articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n.147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.
  Ricordo, infatti, che a seguito della soppressione dell'agenzia per lo sviluppo del settore ippico, le relative competenze sono state trasferite in parte al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed in parte all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  In seguito al trasferimento di competenze in esame si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI – UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.11177 del 31 gennaio 2013, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è consentito al segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.
  Successivamente l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, oggetto di proroga con il decreto-legge in esame, ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014.
  La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità ed urgenza della disposizione con la necessità di: garantire la celerità nei pagamenti considerato lo stato di crisi del settore ippico ed i ritardi accumulati nei pagamenti in conseguenza delle operazioni di recupero dei debiti; provvedere all'estinzione del piano di rientro dai debiti ippici 2012 e delle situazioni debitorie maturate dall'ex ASSI – UNIRE sino al 31 dicembre 2012; consentire l'attività di liquidazione delle pendenze ancora in corso quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex ASSI-UNIRE.
  Ricordo, infine, che in materia di riforma del settore ippico, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), prevede, per il rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo Pag. 48e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.
  Il comma 12 dell'articolo 1 differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale coloro – lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati – che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.
  L'articolo 2 del decreto-legge dispone due proroghe di termini in materia di giustizia amministrativa. La lettera a) differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione alla Camere, da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, relazione collegata alla soppressione dei TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Tale soppressione avverrà, a decorrere dal 1o luglio 2015, solo in caso di mancanza di misure attuative del piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali. La lettera b) differisce – dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2015 – l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. La relazione del provvedimento fa risalire la necessità della proroga all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.
  Il comma 1 dell'articolo 3 proroga dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVB-T). Insieme è prorogato dal 1o luglio 2015 al 1o gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia.
  Il comma 2 dell'articolo 3 proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga.
  Il comma 3 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
  Il comma 1 dell'articolo 4 proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure concernenti la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 30 aprile 2015, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994; in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale Pag. 49di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale Interno 16 marzo 2012.
  Il comma 3 dell'articolo 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, da ultimo fissato al 31 dicembre 2014, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 41-bis.
  L'articolo 4, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.
  Il comma 5 dell'articolo 4 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
  Il comma 6 dell'articolo 4 proroga, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3 mila unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
  L'articolo 5 proroga il termine che i comuni con popolazione tra i 5 mila e i 150 mila abitanti, devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal decreto-legge «Destinazione Italia» (n. 145 del 2013) – dei progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell'Expo 2015. Più in particolare, modificando il comma 24, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 145 del 2013, prevede che il termine entro cui gli interventi previsti nei progetti presentati dai comuni diventi giuridicamente vincolante, sia il 30 giugno 2015, invece che il 31 marzo 2015.
  Il comma 1 dell'articolo 6 dispone, la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 settembre 2015 del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) – che, in base al decreto legislativo n. 233 del 1999, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) – e, la proroga (dal 30 marzo 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
  Il comma 2 dell'articolo 6 proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 ottobre 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013.
  Il comma 3 dell'articolo 6, alla lettera a), estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013). La lettera b) estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.
  Il comma 4 dell'articolo 6 differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – il termine per l'affidamento, Pag. 50da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.
  Il comma 5 dell'articolo 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine per l'affidamento dei medesimi lavori, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014).
  Il comma 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011.
  L'articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione richieste. Nello specifico, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per la completa attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.
  L'articolo 7, comma 2, reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa, ad eccezione delle norme riferite ai Comitati locali e provinciale contenute nell'articolo 1-bis.
  L'articolo 7, comma 3, proroga di un anno, spostando dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista).
  L'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, così come determinate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012.
  Il comma 1 dell'articolo 8 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.
  Il comma 2 dell'articolo 8 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge «Sblocca Italia» (decreto-legge n. 133 del 2014) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'articolo 3 del medesimo decreto.
  Il comma 3 dell'articolo 8 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, la disciplina (di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto «Decreto del fare») che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
  Il comma 4 dell'articolo 8 proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS SpA ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi.
  Il comma 5 dell'articolo 8, di interesse diretto della XIII Commissione, differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre Pag. 512014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione.
  L'articolo 8, comma 6, in esame proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire l'entrata in vigore della disposizione che consente alle autoscuole, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. Il termine originario individuato dal decreto-legislativo n. 59 del 2011 era il 19 gennaio 2013.
  Il comma 7 dell'articolo 8 prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto. La legge di conversione in questione (legge n. 164 del 2014) è entrata in vigore l'11 novembre 2014.
  I commi 8 e 9 dell'articolo 8 prorogano di sei mesi, fino al 30 giugno 2015, il termine a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
  Il comma 10 dell'articolo 8 proroga di quattro-sei mesi i termini – stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») – per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali.
  Il comma 1 dell'articolo 9 proroga di 6 mesi, cioè fino al 30 giugno 2015, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Il comma 2 dell'articolo 9 proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).
  Il comma 3 dell'articolo 9, alla lettera a), proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
  Relativamente alle sanzioni, viene specificato (rispettivamente dalle lettere c) e b) del comma in esame) che: quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2015; le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-bis) non si applicano per tutto il 2015.
  Il comma 4 dell'articolo 9 proroga di due mesi, ossia al 28 febbraio 2015, il termine per l'eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.Pag. 52
  Il comma 1 dell'articolo 10 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
  L'articolo 10, comma 2, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).
  Il comma 3 dell'articolo 10 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.
  L'articolo 10, comma 4, posticipa dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano i fondi di investimento alternativi nell'Unione europea, per consentire l'emanazione del regolamento necessario affinché le società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono i fondi di investimento alternativi italiani o che abbiano istituito organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
  Il comma 5 dell'articolo 10 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
  Il comma 6 dell'articolo 10, proroga anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  L'articolo 10, comma 7, proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.
  L'articolo 10, comma 8, differisce dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  Il comma 9 dell'articolo 10 sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 disposti in attuazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento. I predetti aumenti di accisa sono sostituiti dalla destinazione, a tale scopo, di parte delle risorse che deriveranno dall'introduzione dalle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 (cosiddetta voluntary disclosure). Ove l'andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 102 Pag. 53del 2013, si prevede la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, con aumento degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016.
  Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 10 recano la proroga di alcune disposizioni di natura contabile, che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.
  Il comma 12 dell'articolo 10 integra, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. In particolare, il comma 12 prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento a tali obiettivi, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.
  Il comma 1 dell'articolo 11 è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
  Il comma 2 dell'articolo 11 prevede che l'incarico del presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
  L'articolo 12, di specifico interesse per il comparto primario, posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lettera a)). Conseguentemente anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, lettera b)). Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 13 differisce ulteriormente, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate.Pag. 54
  La norma in esame ha lo scopo di garantire la proroga di tutti i contratti di servizi esternalizzati attualmente in essere a fronte di scadenze differenziate nel corso dell'anno 2015. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, infatti, la mancata proroga dei suddetti contratti metterebbe a rischio il lavoro di 1.500 addetti in diverse regioni, compromettendo il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.
  Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 60 milioni di euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) per i lavoratori a contratto delle province che, nelle more del riordino delle funzioni disposto dalla legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.
  Si riserva infine di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Luca SANI, presidente, Comunica che i deputati Carra, Lavagno, Catanoso, Fiorio e Oliverio hanno segnalato problemi di funzionamento nei dispositivi per la rilevazione della presenza dei deputati alle sedute della Commissione; dà quindi atto della loro partecipazione alla odierna seduta.
  Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.20.