CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 gennaio 2015
368.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.
C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Camilla SGAMBATO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010, è stato approvato dal Senato il 26 novembre 2014, ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione affari esteri. Aggiunge che l'Accordo che viene recepito con tale disegno di legge reca alcune disposizioni di diretto interesse per la VII Commissione, come di seguito sarà indicato.
  Ricorda preliminarmente che l'Accordo in esame si inserisce nell'ambito degli intensi rapporti bilaterali che trovano fondamento in numerose intese di cooperazione nei settori di reciproco interesse, già promosse dalle Amministrazioni tecniche dei settori interessati anche attraverso scambi di visite. In particolare, rileva che l'Accordo è volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine, accelerando le iniziative di collaborazione in settori quali infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell'ambiente, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità Pag. 33nonché cooperazione regionale. Precisa che, nel contesto di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione all'Unione Europea ed alla NATO.
  Con riferimento al contenuto, segnala che l'Accordo in oggetto consta di una premessa ed otto articoli. Evidenzia, quindi, che l'articolo 1 dello stesso individua le linee di sviluppo della collaborazione strategica bilaterale: in particolare, il rafforzamento dei meccanismi di consultazione in materia di integrazione europea ed euroatlantica andrà realizzato ai sensi del Memorandum di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri italiano e montenegrino, firmato a Roma il 25 luglio 2007, mentre specifiche intese individueranno programmi e progetti afferenti alle seguenti linee di collaborazione: incoraggiamento della cooperazione economica e degli investimenti; costruzione ed ammodernamento di infrastrutture; sviluppo del settore energetico; sviluppo del turismo sulla base di principi di sostenibilità e di «economia verde»; sviluppo di reti di trasporti; promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione ed altre forme di specializzazione professionale; promozione di progetti nel settore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile; rafforzamento della cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, al riciclaggio, al traffico di droga, alla tratta di esseri umani, al terrorismo e al cybercrime; cooperazione per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali; cooperazione nel campo della formazione e specializzazione professionale; sviluppo della sanità; promozione dello sviluppo delle discipline sportive e cooperazione diretta tra le associazioni sportive, l'organizzazione delle competizioni ed incontri, scambio di esperti e delle informazioni scientifiche-metodologiche; sostegno alla cooperazione bi e multilaterale nella regione anche attraverso il sostegno ad organismi quali l'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) e l'Iniziativa per il Centro Europa (InCE).
  Segnala quindi che, nel contesto della collaborazione strategica, che le parti si impegnano a sviluppare anche attraverso strumenti di assistenza previsti dall'Unione europea, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel processo di adesione all'Unione europea ed alla NATO (articolo 2 dell'Accordo).
  Aggiunge poi che l'articolo 3 del medesimo Accordo prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni competenti di entrambe le Parti e di esperti alla realizzazione dei programmi e dei progetti di collaborazione bilaterale. Con l'articolo 4 viene istituito il Comitato congiunto composto da rappresentanti degli organi competenti delle due Parti da comunicarsi vicendevolmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Evidenzia che il Comitato congiunto, che si riunirà almeno due volte all'anno alternativamente in Italia ed in Montenegro è incaricato di coordinare, proporre e seguire la realizzazione dei singoli programmi e progetti di collaborazione, redigendo e trasmettendo rapporto alle Parti; di promuovere le attività dei gruppi di lavoro e di esperti comuni coinvolti nei progetti; di formulare proposte migliorative dell'Accordo in esame; di risolvere le controversie legate all'interpretazione ed applicazione del medesimo Accordo. Osserva poi che l'articolo 5 prevede che si tengano annuali incontri bilaterali dei Capi di Governo o dei Ministri competenti finalizzati alla discussione del rapporto del Comitato congiunto sulla realizzazione di programmi e progetti di collaborazione strategica nonché per discutere sugli ulteriori sviluppi in materia.
  Segnala inoltre che, in linea con quanto stabilito dal Memorandum di collaborazione tra i due Ministeri degli affari esteri del 2007, già citato, sono previste consultazioni periodiche di esperti in materia di questioni bilaterali ed internazionali, europee o regionali di comune interesse Pag. 34(articolo 6). Osserva che, ai sensi dell'articolo 7, l'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato, potrà essere modificato consensualmente dalle Parti nonché denunciato in ogni momento con effetto a tre mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e senza pregiudizio per il completamento delle attività in corso. Per le controversie che non potessero essere risolte dal Comitato congiunto si ricorrerà alle vie diplomatiche. Precisa quindi che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento delle procedure di ratifica (articolo 8 del medesimo Accordo).
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cui sopra, ricorda che lo stesso si compone di quattro articoli. Evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e che l'articolo 3 del disegno di legge reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 dello stesso individua gli oneri del provvedimento – derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 4 dell'Accordo – in 620 euro (annui) a decorrere dal 2014. Precisa che a tali oneri di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed una apposita clausola di salvaguardia. Segnala, infine, che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo ROSSI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, concernente norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, è stato approvato dal Senato il 25 novembre 2014, ed è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite III affari esteri e VI finanze della Camera. Precisa che esso disciplina i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan con specifico riguardo all'applicazione delle imposte sul reddito.
  Segnala quindi che il testo del disegno di legge, composto di 31 articoli, pur avendo – in primis – le medesime finalità delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate e ratificate dall'Italia, essendo stato assunto in seguito a negoziazioni avvenute tra le amministrazioni finanziarie dei due Paesi, non ha formalmente la veste di un disegno di legge di ratifica, tenendo conto della mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma e, ispirandosi a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati (ad esempio con riguardo alla tassazione del reddito delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità). Ricorda che il varo della nuova disciplina dovrebbe agevolare l'inclusione del territorio predetto all'interno delle cosiddette white lists previste dalla legge n. 244 del 2007 e favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale. Aggiunge che le disposizioni hanno altresì, come accennato, la finalità di eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori; l'effetto Pag. 35giuridico, stante l'impossibilità di perfezionare una convenzione internazionale ad hoc, è la risultante dell'auto-delimitazione degli ambiti della potestà impositiva nazionale condizionata all'adozione, da parte di Taiwan, di una regolamentazione interna dai contenuti analoghi (come indicato dall'articolo 30 del testo).
  Con riferimento al contenuto del provvedimento in esame, di squisita natura fiscale, segnala che appaiono essere d'interesse per la VII Commissione l'articolo 12 in materia di canoni – in particolare – per l'utilizzo del diritto d'autore; l'articolo 17 concernente gli artisti e gli sportivi; l'articolo 20 relativo a professori e insegnanti e l'articolo 21 che riguarda gli studenti.
  Entrando nel dettaglio dei suddetti articoli, osserva che l'articolo 12 prevede, per quanto riguarda i canoni, fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente beneficiario effettivo, la possibilità di tassazione anche nell'altro territorio, con aliquota di ritenuta alla fonte non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei redditi in oggetto. Si specifica che con il termine canoni ci si riferisce ai compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, e così via.
  In relazione poi all'articolo 17, segnala che questo prevede che, in via generale, l'imposizione dei redditi di sportivi ed artisti dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, nonché dei musicisti, avvenga nel territorio in cui si presta l'attività. L'articolo 20, inoltre, prevede che un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca. Evidenzia quindi che l'articolo 21 dispone che le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.
  Segnala, infine, che l'articolo 31, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, dispone che, alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri: ricorda che la relazione tecnica annessa al testo iniziale del provvedimento (A.S. 1327) indicava che tali minori entrate derivavano per la massima parte da disposizioni diverse da quelle di nostro diretto interesse, imputandosi solo alle disposizioni di cui all'articolo 12, in materia di canoni, una perdita di gettito stimata in 13.000 euro annui.
  Rimanda quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per un approfondimento sull'intero disegno di legge all'attenzione della Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.