CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 gennaio 2015
366.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 8 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per determinate prestazioni rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Atto n. 127.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Sara MORETTO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per determinate prestazioni rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 127).
  Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto, il quale si compone di due soli articoli, segnala innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 413 del 1991, ai sensi del quale con decreto del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi, indicati dal comma 1 del medesimo articolo 12, di rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, per i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti a fini IVA.
  Ricorda che il predetto comma 3 dell'articolo 12 ha già trovato in passato una prima attuazione con il decreto ministeriale 21 dicembre 1992, il quale ha previsto l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per 23 Pag. 47categorie di operazioni e prestazioni (operazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni; spettacoli ed altre attività soggetti all'imposta sugli spettacoli; somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza; prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia; prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi; prestazioni di custodia e amministrazione di titoli; prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli; prestazioni effettuate da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti; prestazioni rese da fumisti, ciabattini, ombrellai, arrotini ambulanti; prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici; venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate; autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente; prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente; prestazioni di parcheggio di veicoli; operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco; prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie; prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli; prestazioni aventi per oggetto utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici; prestazioni rese dai dormitori pubblici; vendite per corrispondenza; cessioni di prodotti agricoli, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti; operazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dagli enti pubblici di assistenza e beneficenza e da quelli di previdenza, delle unità sanitarie locali; prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari).
  Illustra quindi l'articolo 1, il quale prevede l'esonero dai predetti obblighi di certificazione dei corrispettivi previsti dal citato comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 13 del 1991, per due tipologie di operazioni:
   a) i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, resi nei confronti degli utenti dal soggetto concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato in materia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) i servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il medesimo Ministero.

  Ricorda che, secondo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, l'esonero è motivato dal numero molto elevato di fatture da emettersi nei confronti di soggetti diversi (il numero di recapiti dei duplicati è pari a oltre cinque milioni l'anno, mentre i pagamenti relativi alle pratiche del Dipartimento per i trasporti sono pari a circa 40 milioni di euro annui), nonché della ripetitività e della scarsa rilevanza fiscale di tali operazioni.
  In particolare, per quel che concerne le operazioni di cui alla lettera a), si tratta delle operazioni di stampa e recapito agli utenti dei duplicati di patente in caso di conversione, riclassificazione, smarrimento, sottrazione, distruzione, deterioramento o conferma di validità, per le quali è previsto un corrispettivo (pattuito contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) formato da una Pag. 48componente, relativa alla stampa della patente, a carico del Ministero, e una seconda componente, relativa al recapito all'utente del duplicato di patente (pari a 6,86 euro, inclusa l'IVA al 22 per cento per ciascun recapito), a carico dell'utente destinatario della spedizione e titolare della patente stessa.
  Per quanto riguarda invece le operazioni di cui alla lettera b), la relazione illustrativa segnala come il pagamento dei diritti (pari a 1,46 euro oltre l'IVA al 22 per cento) da parte dell'utente al concessionario per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Dipartimento per i trasporti avvenga mediante una piattaforma tecnologica avanzata che consente anche di gestire informaticamente e monitorare on line le predette pratiche automobilistiche.
  In tale ambito, segnala come la relazione tecnica allegata allo schema decreto indichi che l'esonero dagli obblighi di certificazione disposto dallo schema di decreto non comporta variazioni del gettito tributario, in quanto l'esonero stesso ha effetti meramente procedurali e non incide dunque sul pagamento dell'IVA dovuta in relazione a tali prestazioni di servizi.
  L'articolo 2 regola l'efficacia del decreto, che si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Daniele PESCO (M5S) chiede di poter approfondire il contenuto del provvedimento e di esprimere il voto sulla proposta di parere formulata dal relatore in una seduta da convocare nella giornata di martedì prossimo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, invita a considerare l'estrema brevità e semplicità del provvedimento in esame, il quale non sembra presentare aspetti problematici.

  Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame non presentino alcun profilo di criticità, auspicando pertanto che la Commissione possa esprimere il proprio parere su di esso nella seduta odierna.
  Nel rilevare, infatti, come il provvedimento sia stato predisposto ai sensi della legge n. 413 del 1991, la quale prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, nei confronti di categorie di prestazioni che rivestano i caratteri di ripetitività e scarsa rilevanza fiscale, evidenzia come le tipologie di operazioni esonerate siano del tutto conformi a tale previsione normativa, possedendo indiscutibilmente i predetti requisiti richiesti per l'esonero.

  Marco CAUSI (PD), con particolare riferimento alla tipologia di operazioni indicata dalla lettera a) dell'articolo 1 dello schema di decreto, sottolinea come il servizio di stampa e recapito dei duplicati di patente rappresenti un esempio di buona amministrazione, oltre che una misura di buon senso, che opera a vantaggio dei cittadini attraverso la semplificazione degli oneri posti a loro carico nei rapporti con la pubblica amministrazione.
  In tale contesto considera opportuno procedere all'espressione del parere sul provvedimento già nella seduta odierna, invitando inoltre i gruppi di opposizione a votare a favore della proposta di parere favorevole formulata su di esso dal relatore.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce dell'andamento del dibattito ritiene possibile procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

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