CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 dicembre 2014
364.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Aniello FORMISANO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
C. 1460.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, nel rilevare il ritardo nella ratifica della Convenzione in parola, illustra la struttura del progetto di legge, che è sottoposto all'esame del Comitato in quanto reca una delegazione legislativa al Governo per conformare l'ordinamento alla nuova disciplina. Al riguardo osserva, in particolare, che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo è fissato in modo non univoco, mediante la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», la quale consente un differimento della scadenza nel caso in cui il Governo sottoponga lo schema di decreto legislativo all'esame parlamentare in prossimità del termine per l'emanazione: tale tecnica, rispetto alla quale appare preferibile la fissazione univoca di un termine, è stata ormai più volte oggetto di rilievi da parte del Comitato, anche in casi recenti. Fa infine presente che alcune disposizioni qualificano come principi e criteri direttivi delle norme, di rango costituzionale e sovranazionale, alle quali il Governo non avrebbe comunque potuto derogare nell'esercizio della delegazione legislativa.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminata la proposta di legge n. 1460 e rilevato che:
    essa è sottoposta al parere del Comitato in quanto reca una norma di delegazione legislativa al Governo;
    la proposta di legge reca un contenuto omogeneo, essendo volta a dare applicazione nell'ordinamento interno a una fonte convenzionale europea, mediante la ratifica, l'ordine di esecuzione e il conferimento di una delega legislativa per il conseguente adeguamento e coordinamento Pag. 4dell'ordinamento nazionale; la delega ha, infatti, ad oggetto «la compiuta attuazione della Convenzione» (articolo 3);
    poiché la delega ha ad oggetto, appunto, la «compiuta attuazione» (articolo 3, comma 1) della Convenzione, i principi e criteri direttivi atti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato sono desumibili per relationem da tale fonte del diritto;
    inoltre, l'articolo 3, comma 1, elenca i principi e i criteri direttivi della delega; al riguardo benché la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, preveda che «i principi e i criteri direttivi... devono essere distinti dall'oggetto della delega» (punto 2, lettera d)):
     a) la lettera f) indica un oggetto della delega («disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero»), sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 13 della Convenzione, a sua volta sprovvisto di principi e criteri direttivi espliciti;
     b) le lettere a) e b) recano una specificazione dell'oggetto della delega, richiamando il legislatore delegato – con previsioni di carattere ricognitivo e di dubbia portata normativa – al rispetto di principi fondamentali o ai quali comunque il Governo non avrebbe potuto derogare (rispettivamente: le «norme poste a tutela della libertà individuale; i «diritti individuali» e i «principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»);
     c) le lettere c), e) e g), nello specificare ulteriormente l'oggetto della delega, richiamano semplicemente la Convenzione o nel suo insieme (lettera c)) o citandone singoli articoli (lettera e)) ovvero il Titolo III (lettera g));
    in relazione alla procedura di delega delineata all'articolo 3, il comma 1 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 2 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di sessanta giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari «scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente»,
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    all'articolo 3, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di esplicitare ulteriori princìpi e criteri direttivi, diversi da quelli comunque desumibili per relationem, comunque distinguendoli dall'oggetto della delega;
    all'articolo 3, comma 2, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco rinunciando alla cosiddetta «tecnica dello scorrimento».

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa dei rinvii, citati in premessa, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.45.