CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 dicembre 2014
364.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 11.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Riferisce quindi sul disegno di legge in esame – recante disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti tra il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale del Ministero delle finanze di Taipei – che disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due territori.
  Fa quindi presente che l'iniziativa costituisce un favorevole quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nel territorio amministrato dall'Agenzia fiscale del Ministero delle finanze di Taipei. Le disposizioni riproducono nella sostanza gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), a parte taluni aspetti, dovuti a particolarità dei sistemi fiscali dei due territori, in particolare la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità e la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.
  Relativamente agli specifici aspetti tecnici, osserva che la sfera soggettiva di applicazione del disegno di legge è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori. Per quanto riguarda le imposte considerate figurano, per il territorio italiano, all'articolo 2, comma 3, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.Pag. 28
  Osserva quindi che, in merito al concetto di residente di un territorio, di cui all'articolo 4, in conformità al modello OCSE, è stato previsto il criterio prevalente della direzione effettiva che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Agricoltura, ricorda che la tassazione dei redditi immobiliari di cui si tratta all'articolo 6 è prevista a favore del territorio in cui sono situati gli immobili. Per redditi immobiliari si intendono i redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali. L'espressione beni immobili ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria.
  Rileva, da ultimo, all'articolo 23, l'eliminazione della doppia imposizione e, all'articolo 24, il principio di non discriminazione.
  Ciò premesso, preannuncia l'espressione di un parere favorevole.
  Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.05.