CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2014
361.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2014.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, per il parere alla XIII Commissione, senza tuttavia esprimere il proprio parere. In quell'occasione, il relatore ha infatti rilevato alcuni profili problematici connessi, in particolare, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, in merito ai quali il rappresentante del Governo si è riservato di fornire successivamente i chiarimenti richiesti. Tali aspetti riguardano, in particolare, l'istituzione dell'Anagrafe nazionale e del Portale nazionale della biodiversità; la gestione della Rete nazionale della biodiversità di cui all'articolo 4; gli articoli 6, 7 e 16, che prevedono l'affidamento a soggetti pubblici e privati, nonché a centri specializzati, di compiti attinenti alla conservazione delle risorse genetiche; il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 10; le attività promozionali di cui agli articoli 12 e 13, nonché la formulazione della clausola di copertura di cui all'articolo 17.
  In data 9 dicembre 2014, la Commissione agricoltura ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando alcune proposte emendative volte, tra l'altro, a recepire le osservazioni formulate nei pareri espressi da alcune Commissioni. Con riferimento a tali modifiche, si segnalano quelle apportate all'articolo 10, che hanno previsto che il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare abbia una dotazione pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le necessarie disponibilità. Le ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito non presentano invece profili problematici dal punto di vista finanziario.
  La Commissione bilancio è chiamata ora ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea sul testo del provvedimento, quale risultante dalle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente. A tal fine appare opportuno che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti nella precedente seduta e chiarisca altresì se le risorse destinate al Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 10, risultino congrue.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (vedi allegato 1) e una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), evidenzia l'esigenza di apportare modifiche all'articolo 17, prevedendo espressamente, per la copertura finanziaria degli articoli 3 e 5, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 101 del 2004, relativa al finanziamento delle attività di implementazione nazionale del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 348 e abb.-A, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    le spese di cui agli articoli 3 e 5, quantificate dall'articolo 17 in 440.0000 euro, sono da considerarsi riferite ad un'unica annualità, in quanto concernenti i soli oneri relativi alla realizzazione, rispettivamente, Pag. 30dell'Anagrafe nazionale (pari a 288 mila euro) e del Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare (pari a 152 mila euro);
    la quantificazione dei predetti oneri tiene conto di diverse tipologie di spesa: in particolare, le spese per il personale a tempo determinato che ammontano a circa 307 mila euro, mentre la restante parte degli oneri è riconducibile a spese per missioni, consulenze, attrezzature e altre attività;
    alle attività connesse al funzionamento a regime dell'Anagrafe e del Portale nonché alla gestione della Rete nazionale della biodiversità, si provvederà a carico del capitolo 1502 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, posto che tali risorse sono destinate a legislazione vigente al finanziamento delle attività di implementazione nazionale del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui alla legge n. 101 del 2004, nell'ambito delle quali rientrano direttamente o indirettamente anche quelle di cui agli articoli 3, 4 e 5;
    l'individuazione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni, nonché delle province autonome, di determinati soggetti pubblici o privati da coinvolgere nell'attività di conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 6, deve intendersi come facoltativa ossia da realizzarsi a condizione che sussistano le necessarie disponibilità finanziarie;
    l'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui all'articolo 7, sarà effettuato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
    agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, di cui all'articolo 10, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, al momento, reca le necessarie disponibilità;
    lo svolgimento delle attività promozionali di cui all'articolo 12 ha carattere facoltativo e le relative attività saranno svolte solo qualora sussistano le necessarie disponibilità finanziarie;
    la promozione delle comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare e gli accordi per la tutela della qualità della suddetta biodiversità, previsti dall'articolo 13, devono intendersi come facoltativi e le relative attività saranno svolte solo a condizione che sussistano le necessarie disponibilità finanziarie;
    l'istituzione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare, prevista dall'articolo 14, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che da essa non derivano effetti civili;
    le risorse necessarie al finanziamento dei progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, di cui all'articolo 15, comma 2, saranno reperite, per il 2015, a valere sui residui di stanziamento del capitolo 7303 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle risorse da individuare in sede di riparto di quelle di cui alla legge n. 499 del 1999, recante Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, come eventualmente rifinanziate dal disegno di legge di stabilità 2015 in corso di approvazione;
   rilevata la necessità di:
    precisare, all'articolo 6, che i soggetti pubblici o privati da coinvolgere nell'attività di conservazione delle risorse genetiche, saranno individuati, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Pag. 31dalle regioni, nonché dalle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    precisare, all'articolo 13, che l'istituzione delle comunità della biodiversità agraria e alimentare sarà promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle regioni, nonché dalle province autonome, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    riformulare, in conformità alla legge n. 196 del 2009, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, riferita agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 101 del 2004, concernente il finanziamento delle attività previste dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, prevedendo per l'attuazione delle restanti disposizioni una esplicita clausola di neutralità finanziaria;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 288.000 euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2015.
   all'articolo 17, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari complessivamente a 440.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101.;
   all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: individuano aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: promuovono aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, specificando che il ritardo nel fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione è da attribuire al concomitante impegno del Governo al Senato per l'esame del disegno di legge di stabilità. Sottolinea poi il notevole e proficuo lavoro svolto dalla Commissione agricoltura per giungere all'approvazione del testo.

  Maino MARCHI (PD), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricorda la grande attenzione che è stata dedicata al provvedimento in esame e ringrazia il Governo, la Commissione di merito e il relatore per il lavoro svolto.

  Federico D'INCÀ (M5S) sottolinea la dilatazione odierna dei lavori della Commissione bilancio, dovuti, a suo dire, alla necessità strumentale di consentire ai colleghi della maggioranza di essere presenti in Commissione ai fini della votazione del parere.

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  Barbara SALTAMARTINI, presidente, evidenzia di essersi limitata a dare la parola a chi ne aveva fatto richiesta Segnala peraltro che il voto sul provvedimento in esame non presenta aspetti problematici per la maggioranza, in quanto si tratta di una proposta di legge condivisa da tutte le forze politiche nella Commissione di merito.

  Vincenzo CASO (M5S) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti e, poiché le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 2613-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge costituzionale C. 2613-A e abb., recante disposizioni volte a consentire il superamento del bicameralismo paritario e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, si compone di 41 articoli.
  Segnala che l'articolo 1 dispone modifiche all'articolo 55 della Costituzione, stabilendo che il Parlamento continui ad articolarsi nella Camera e nel Senato, ma differenziando la composizione e le funzioni dei due organi. In particolare il nuovo comma 4 dell'articolo 55 della Costituzione attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera e, ai sensi del successivo comma 5, stabilisce che il Senato, che rappresenta le istituzioni territoriali, concorra alla funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione. Ricorda che gli articoli 2 e 3 modificano gli articoli 57 e 59 della Costituzione, recanti disposizioni in materia di composizione del Senato della Repubblica. Il Senato sarà quindi composto da 100 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, i quali non saranno eletti dal popolo ma dai Consigli regionali o delle province autonome. La durata del mandato dei senatori coinciderà con quella dell'istituzione territoriale alla quale i medesimi appartengono. Rileva che l'articolo 4, intervenendo sull'articolo 60 della Costituzione, riferisce alla sola Camera dei deputati la durata di 5 anni della legislatura, mentre l'articolo 5, inserendo un nuovo comma all'articolo 63 della Costituzione, assegna al regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali. Fa presente poi che l'articolo 6 introduce due nuovi commi all'articolo 64 della Costituzione, in materia di diritti delle minoranze, statuto delle opposizioni e doveri di partecipazione ai lavori parlamentari. Prosegue ricordando che gli articoli 7 e 8 modificano gli articoli 66 e 67 della Costituzione, che disciplinano rispettivamente la verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere e il divieto del vincolo di mandato anche per i membri del Senato, e che l'articolo 9 modifica l'articolo 69 della Costituzione, limitando la corresponsione dell'indennità parlamentare ai soli membri della Camera. Pag. 33
  Segnala quindi che gli articoli 10, 11 e 12 modificano gli articoli 70, 71 e 72 della Costituzione in relazione al procedimento di approvazione dei progetti di legge e alla disciplina dell'iniziativa legislativa. In particolare l'articolo 10 dispone le leggi per le quali il procedimento legislativo rimane bicamerale (leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali, leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare, legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di comuni e città metropolitane, elezione dei membri del Senato, ratifica dei trattati relativi all'appartenenza all'Unione europea, attribuzione alle regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia). Fa presente che l'articolo 13 reca disposizioni in merito al giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali e che l'articolo 14 modifica l'articolo 74 della Costituzione in materia di rinvio presidenziale delle leggi, stabilendo che, qualora il rinvio riguardi i disegni di legge di conversione di decreti-legge, sia contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni attualmente fissato dall'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge.
  Rileva che l'articolo 15 modifica la disciplina del referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, introducendo differenti quorum per la validità dei suddetti referendum. L'articolo inoltre introduce nel nostro ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo. Segnala che l'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti-legge, «costituzionalizzando» i limiti alla decretazione d'urgenza attualmente previsti solo dalla legislazione ordinaria di cui alla legge n. 400 del 1988. Fa presente che gli articoli 17, 18 e 19 attribuiscono alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, l'approvazione delle leggi in materia di amnistia e indulto e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, mentre l'articolo 20 modifica l'articolo 82 della Costituzione in materia di istituzione di commissioni di inchiesta, stabilendo che la Camera dei deputati possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato solo su quelle concernenti le autonomie territoriali.
  Segnala quindi che gli articoli 21, 22 e 23 modificano gli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione, inerenti all'elezione del Presidente della Repubblica e ad alcune delle sue funzioni. In particolare viene modificato il sistema dei quorum per l'elezione del Capo dello Stato e viene attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la suddetta elezione quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui quest'ultimo non possa adempierle. Fa presente che l'articolo 24 riferisce il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 88 della Costituzione, alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale non sottoposto a scioglimento. Rileva poi che l'articolo 25 attribuisce alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo disciplinato dall'articolo 94 della Costituzione e l'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
  Ricorda che l'articolo 27 aggiunge il principio della trasparenza a quelli del buon andamento e dell'imparzialità già previsti per le leggi sulla pubblica amministrazione dall'articolo 97 della Costituzione, mentre l'articolo 28 abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione, che disciplina il CNEL. Fa poi presente che gli articoli da 29 a 36 recano disposizioni in materia di Titolo V della Costituzione. In particolare l'articolo 29 sopprime il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica e l'articolo 31 riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione in tema di riparto delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le Regioni, modificando notevolmente il catalogo Pag. 34delle materie rispetto a quello vigente e sopprimendo la competenza concorrente, provvedendo contestualmente ad una ampia redistribuzione delle materie tra la competenza esclusiva statale e quella regionale.
  Segnala che l'articolo 37 interviene sull'articolo 135 della Costituzione lasciando in capo al Parlamento in seduta comune la nomina di 5 giudici della Corte costituzionale. Viene, invece, modificato il settimo comma dell'articolo 135, stabilendo che per l'inserimento nell'elenco dei cittadini, compilato dal Parlamento ogni nove anni, nel quale individuare i cosiddetti giudici aggregati nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica sia sufficiente il soddisfacimento dei requisiti per l'eleggibilità a deputato e non più quelli per l'eleggibilità a senatore.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala l'articolo 33, che modifica l'articolo 119 della Costituzione, il quale disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Più specificamente sottolinea che esso prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo «quanto disposto dalla legge dello Stato» al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Esso stabilisce inoltre che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali assicurino il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno, tali da promuovere condizioni di efficienza.
  Fa presente che l'articolo 38 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento, sottolineando in particolare che il comma 6 del medesimo articolo 38 modifica i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplinano l'equilibrio tra le entrate e le spese di bilancio e la legge di bilancio, riferendo alla sola Camera dei deputati le previsioni attualmente riferite ad entrambe le Camere. Conseguentemente il ricorso all'indebitamento è consentito solo al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, della sola Camera dei deputati. Inoltre la disposizione prevede che sia quest'ultima ad approvare i disegni di legge di bilancio e di rendiconto presentati dal Governo. Infine il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Concludendo, fa presente che gli articoli 39 e 40 recano disposizioni transitorie e finali.
  Propone pertanto di esprimere, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione bilancio, un parere favorevole sul disegno di legge costituzionale in esame.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Federico D'INCÀ (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, giudicando le riforme in questione affrettate, avventate e approvate in un clima caratterizzato da una visione univoca, che non ritiene corretta, portata avanti dal Governo e più precisamente dal Presidente del consiglio dei Ministri. Concorda con quanto evidenziato dal relatore in ordine all'assenza di oneri derivanti dal provvedimento in esame, evidenziando comunque che, qualora si volesse perseguire una riduzione delle spese, si potrebbero approvare differenti riforme che andrebbero, a differenza di quella in esame, nella giusta direzione, come, ad esempio, il dimezzamento delle indennità dei parlamentari o la totale abolizione dei rimborsi elettorali. Conclude osservando che l'inadeguatezza della riforma emergerà con evidenza nei prossimi anni.

  Maino MARCHI (PD) giudica positivamente il provvedimento in esame, sia con riferimento ai profili finanziari, di competenza Pag. 35della Commissione bilancio, sia con riferimento al suo contenuto, osservando come esso riprenda il programma elettorale presentato dall'Ulivo per le elezioni del 1996 e quindi non possa essere ritenuto una manifestazione della volontà esclusiva dell'attuale Presidente del consiglio. Prosegue sottolineando le contraddizioni dei rappresentati del MoVimento 5 Stelle i quali, pur affermando che la Costituzione non debba essere modificata, propongono strumenti, come il referendum propositivo per l'uscita dell'Italia dalla moneta unica, che non sono previsti dalla vigente Costituzione, mentre sono contemplati dalla riforma in discussione.
  Con riferimento ai profili di natura finanziaria, sottolinea gli aspetti virtuosi del provvedimento, tra i quali ricorda la riduzione dei membri del Senato e l'eliminazione dell'indennità parlamentare per gli stessi, osservando che invece il generale dimezzamento dell'indennità dei parlamentari comporterebbe che tale carica verrebbe ricoperta solo da disoccupati e da soggetti a basso reddito o, per ragioni opposte, da soggetti molto benestanti. Richiama quindi altre disposizioni del disegno di legge costituzionale che potrebbero comportare risparmi di spesa, ad esempio l'articolo 29, il quale sopprime nella Carta costituzionale il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica, e l'articolo 28, che sopprime il CNEL. Evidenzia inoltre che altre disposizioni della riforma, a parità di oneri, potrebbero comportare una maggiore efficienza e un miglior funzionamento delle istituzioni.

  Giuseppe DE MITA (AP) preannuncia il proprio voto favorevole, con esclusivo riferimento ai profili di carattere finanziario, di competenza della Commissione bilancio. Si riserva quindi di intervenire sul merito nel corso del dibattito in Aula, anticipando comunque di non ritenere il provvedimento idoneo al superamento di alcune criticità, come il riparto di competenze tra Stato e regioni, disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione. Invita infine i proponenti ad assumersi la paternità della riforma costituzionale, senza rinviare a presunti precedenti del 1996.

  Vincenzo CASO (M5S), replicando all'onorevole Marchi, ricorda che nel 1989 fu votato un referendum consultivo relativo all'attribuzione di poteri al Parlamento europeo, per cui il referendum sull'euro potrebbe aver luogo anche sulla base della Costituzione vigente. Osserva inoltre che il dimezzamento dell'indennità parlamentare non sarebbe particolarmente pregiudizievole, ricordando che i parlamentari del MoVimento 5 Stelle già restituiscono parte della loro indennità ai cittadini.

  Rocco PALESE (FI-PdL) si dichiara concorde con quanto emerso nel corso del dibattito, in ordine ai possibili risparmi derivanti dalla proposta di legge costituzionale in esame, pur sottolineando che per la realizzazione di tali risparmi, tra l'altro di modesto importo, non sarà sufficiente la semplice approvazione del provvedimento, ma la sua effettiva applicazione. Sottolinea tuttavia, sul piano del metodo, la propria contrarietà all'effettuazione di interventi di sostanziale riscrittura della Costituzione ad opera del Parlamento, ritenendo che invece ciò dovrebbe essere affidato ad un'Assemblea costituente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati.
C. 2738, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 36

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante disciplina della responsabilità civile dei magistrati, già approvato dal Senato, si compone di 7 articoli e non è corredato di relazione tecnica. Passando all'illustrazione dei contenuti specifici, segnala quanto segue.
  L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, volto a rendere effettiva la disciplina della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  L'articolo 2, intervenendo sull'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, la cosiddetta legge Vassalli, relativo alla responsabilità del giudice per dolo o colpa grave, estende la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di privazione della libertà personale per un atto compiuto dal magistrato, delimitando, tra l'altro, l'ambito di applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia – la quale attualmente prevede che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove – e ridefinendo le fattispecie di colpa grave individuate dal comma 3 del citato articolo. Resta fermo l'eventuale giudizio di responsabilità del magistrato per danno erariale davanti alla Corte dei conti, ai sensi del decreto-legge n. 543 del 1996. L'articolo 3 innalza da due a tre anni i termini, previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 della citata legge n. 117 del 1988, per la proposizione della domanda di risarcimento contro lo Stato, abrogando altresì l'articolo 5 della medesima legge, relativo al filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento davanti al tribunale del distretto di corte d'appello. A tale proposito, ricorda che l'articolo 5 della legge n. 117 del 1988 prevede che vi sia una delibazione preliminare di ammissibilità della domanda di risarcimento verso lo Stato – relativa al controllo dei presupposti, al rispetto dei termini e ad una valutazione circa la manifesta infondatezza – da parte del tribunale distrettuale.
   L'articolo 4 modifica l'articolo 7 della legge Vassalli, relativo all'azione di rivalsa dello Stato verso il magistrato spettante al Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo tra l'altro che la predetta azione debba essere esercitata entro due anni – anziché uno come attualmente stabilito dalla normativa vigente – dal risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale nei riguardi dello Stato. La disposizione in commento rende inoltre espressamente obbligatoria la rivalsa verso il magistrato nei casi di diniego di giustizia ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea o il travisamento del fatto o delle prove siano stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. Essa prevede, altresì, che gli estranei alla magistratura membri di organi giudiziari collegiali rispondano, oltre che per dolo, per negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.
  L'articolo 5 interviene sull'articolo 8 della legge n. 117 del 1988 ridefinendo i limiti quantitativi della rivalsa, che non si applicano tuttavia per il fatto commesso con dolo. In tale quadro, viene stabilito che la rivalsa non può eccedere una somma pari alla metà di un'annualità di stipendio – laddove la normativa vigente fissa un limite di un terzo – al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui è proposta l'azione risarcitoria. L'esecuzione della rivalsa, invece, se effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo, e non più ad un quinto come attualmente previsto, dello stipendio netto. L'articolo 6 modifica quindi l'articolo 9 della legge Vassalli, coordinando la disciplina dell'azione disciplinare a carico del magistrato con la soppressione del filtro di ammissibilità della domanda disposta dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame.
  L'articolo 7, infine, prevede la responsabilità contabile per il mancato esercizio dell'azione di regresso dello Stato verso il magistrato. Pag. 37
  Poiché le disposizioni illustrate non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, non avendo, con riferimento alle eventuali implicazioni di carattere finanziario, nulla da osservare sul testo del provvedimento, concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2014.

   Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI conferma che gli adempimenti amministrativi a carico delle autorità nazionali, previsti dall'Accordo, saranno svolti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo, rileva altresì la necessità di aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2425 Governo recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli adempimenti amministrativi a carico delle autorità nazionali, previsti dall'Accordo, saranno svolti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   rilevata la necessità di aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

Pag. 38

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.
C. 2090 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cayman per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Evidenziate preliminarmente le positive finalità dell'Accordo, suscettibile di assicurare una sempre maggiore trasparenza in materia, nel passare all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In riferimento agli articoli da 1 a 13 dell'Accordo, concernenti lo scambio di informazioni in materia fiscale, osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle relazioni allegate al provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione. Ciò premesso, giudica opportuna una conferma circa l'effettiva disponibilità – a legislazione vigente – delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, come indicato dalla relazione tecnica. Prende inoltre atto del carattere eventuale e non prevedibile evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento ai costi straordinari per l'assistenza fiscale, rispetto ai quali la stessa relazione afferma che l'emergere di oneri richiederà l'individuazione di un'autonoma copertura finanziaria mediante l'approvazione di apposite norme legislative. Ritiene utile, peraltro, una precisazione al fine di chiarire se fra tali costi rientrino anche le eventuali spese di missione collegate alle verifiche fiscali all'estero previste dall'articolo 6 ovvero se si ritiene che queste ultime debbano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, alla stregua delle altre attività ordinarie di competenza dell'amministrazione fiscale.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel sottolineare come dall'attuazione dell'Accordo in oggetto dovrebbero derivare nuove o maggiori entrate, assicura che allo svolgimento delle attività previste dall'Accordo stesso, ivi comprese quelle derivanti dall'articolo 6, concernente le verifiche fiscali all'estero, si provvederà a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, dopo aver espresso soddisfazione per la tempestività con la quale il Parlamento italiano ha avviato l’iter di ratifica dell'Accordo in esame, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2090 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, allo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, ivi comprese quelle derivanti dall'articolo 6, concernente le verifiche fiscali all'estero, si provvederà a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

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  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.
C. 2625 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 e che esso è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni del Trattato che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 22 del Trattato, concernenti il trasferimento delle persone condannate, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica nonché di quanto evidenziato in note tecniche fornite dal Governo in occasione dell'esame di provvedimenti di contenuto analogo.
  In particolare, evidenzia che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, ai fini della quantificazione dell'onere per le spese di trasferimento in Italia, afferma che agli accompagnatori spetta un'indennità supplementare sulle spese di viaggio ai sensi della legge n. 863 del 1973. A tale riguardo osserva che la norma richiamata dalla predetta relazione è stata soppressa, nella sua portata generale, ai sensi della legge n. 266 del 2005. Ricorda tuttavia che nel corso dell'esame di un precedente analogo provvedimento (C. 2080) il Governo ha precisato che il personale delle Forze di Polizia incaricato di accompagnare i detenuti continua a beneficiare della predetta maggiorazione, non essendo stata questa soppressa con specifico riguardo a tale personale. Rammenta che il Governo ha inoltre chiarito che alle spese di pernottamento dei funzionari stranieri inviati in Italia per il trasferimento dei propri concittadini – spese che l'Italia sarebbe tenuta a sostenere in virtù del principio di reciprocità nell'applicazione dei Trattati – si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Giudica comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo sugli aspetti richiamati, anche in relazione a quanto previsto dal provvedimento in esame.
  Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, riguardante la copertura finanziaria, osserva che la norma, al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese pari a 4.500 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Evidenzia che il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, il Pag. 40Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  Segnala che il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2 e che il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, osserva che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle spese di viaggio per il trasferimento dei detenuti, alle spese di missione dei relativi accompagnatori, nonché alle spese di traduzione degli atti e dei documenti.
  Rileva, inoltre, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, a cui vengono imputati i predetti oneri, reca le necessarie disponibilità; in secondo luogo, segnala che il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo, nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene altresì opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti.
  Ritiene, infine, che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, ai sensi dell'articolo 23 del Trattato, esso entrerà in vigore «il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il personale di polizia incaricato di accompagnare i detenuti continua a beneficiare della maggiorazione dell'indennità calcolata sul prezzo del biglietto aereo, in quanto trattasi di personale della polizia penitenziaria escluso dalla soppressione della citata maggiorazione disposta dalla legge n. 266 del 2005.
  Avverte, altresì, che alle spese di pernottamento dei funzionari stranieri inviati in Italia per il trasferimento dei propri concittadini si provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri previsti a carico del bilancio dello Stato.
  In considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo, rileva infine la necessità di aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2625 Governo, recante Ratifica ed esecuzione Pag. 41del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il personale di polizia incaricato di accompagnare i detenuti continua a beneficiare della maggiorazione dell'indennità calcolata sul prezzo del biglietto aereo, in quanto trattasi di personale della polizia penitenziaria escluso dalla soppressione della citata maggiorazione disposta dalla legge n. 266 del 2005;
    alle spese di pernottamento dei funzionari stranieri inviati in Italia per il trasferimento dei propri concittadini si provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri previsti a carico del bilancio dello Stato;
   rilevata la necessità di aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della difesa d'ufficio.
Atto n. 123.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo dispone il riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e che lo stesso è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare sugli articoli da Pag. 421 a 5, concernenti il riordino della disciplina della difesa d'ufficio, atteso il carattere ordinamentale della disciplina, sottolineato anche dalla relazione tecnica.
  Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

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