CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2014
360.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
S. 1638, approvato dalla Camera.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il provvedimento in occasione della sua discussione alla Camera, esprimendo parere favorevole con due osservazioni, la prima delle quali è stata recepita dalla Commissione di merito.
  Illustra quindi brevemente il contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 dispone una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada. Sugli schemi dei decreti è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 2, comma 1, indica i principi e criteri direttivi della delega, che sono moltissimi e tendono alla riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e degli enti locali.
  Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in una serie di materie tecniche: veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; massa limite e sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti; segnaletica stradale; manutenzione delle segnalazioni stradali luminose; classificazione dei veicoli, al fine di adeguarla alle nuove tipologie; procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione; classificazione e utilizzazione dei veicoli in Pag. 77relazione all'uso; disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico; uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive; istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili.
  Il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie oggetto di delegificazione con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.
  Il comma 4 prevede che il Governo modifichi il regolamento di esecuzione del codice al fine di adeguarlo al contenuto dei decreti legislativi di attuazione della delega.
  Il comma 5 attribuisce a decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire le istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice.
  L'articolo 3 prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi e reca le clausole di invarianza finanziaria.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), che riprende, nella parte in cui è ancora attuale, il parere già approvato dalla Commissione in occasione della discussione del provvedimento alla Camera.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) condivide la proposta di parere formulata dal relatore.
  Con riferimento alla osservazione di cui alla lettera a), osserva tuttavia – in qualità di relatore sul provvedimento presso la 8a Commissione – che la mancata previsione dei medici di base tra i soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente è motivata dalla preoccupazione che i medici di base, per il loro rapporto con la persona oggetto di esame, possano non essere del tutto imparziali nelle loro valutazioni.
  Ove tale indicazione fosse accolta dalla 8a Commissione, occorrerebbe pertanto prevedere procedure che garantiscano la piena terzietà di tali figure professionali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

  Giovanni MONCHIERO (SCpI) condivide le preoccupazioni manifestate dal collega Borioli e richiama il particolare rapporto di dipendenza che spesso lega il medico di base al proprio paziente, che può revocarlo in qualsiasi momento; sarebbe quindi estremamente cauto nell'estendere a tale categoria professionale le competenze ipotizzate.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, pur comprendendo le osservazioni dei colleghi, rileva come in assenza del medico di base si espongano gli esaminandi ad una valutazione da parte di un medico che nulla conosce della persona e che non è quindi in grado di giudicare l'idoneità o meno alla guida; tanto varrebbe allora non prevedere affatto l'accertamento dei requisiti psico-fisici. Ritiene che presso la Commissione di merito si possano definire le opportune misure di garanzia in tale ambito.

  Raffaele RANUCCI, presidente, considera ragionevoli entrambe le posizioni espresse dai colleghi. Ritiene tuttavia che solo la partecipazione del medico di base alla procedura valutativa possa garantire un'effettiva ed efficace valutazione dei soggetti richiedenti; auspica pertanto che la Commissione di merito, ove decida di tenere conto dell'osservazione formulata, individui le opportune misure volte a fugare le preoccupazioni di parzialità manifestate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

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