CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 novembre 2014
345.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 novembre 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 10.10.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2124 Governo.
(Esame e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ricordato l'esigenza che anche l'Italia ratifichi e dia esecuzione agli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, comunica, d'intesa con la Presidenza della Commissione Esteri, che nella prossima seduta si concluderà l'esame preliminare e sarà fissato il termine di presentazione degli emendamenti.

  Maria Chiara CARROZZA (PD), relatore per la III Commissione, illustra il complesso di emendamenti alla Convenzione del 1980 sulla protezione fisica dei materiali radioattivi, adottato a Vienna l'8 luglio 2005.
  Prima di soffermarmi sui contenuti del pacchetto emendativo, ricorda che la Convenzione del 1980 – anch'essa siglata nella capitale austriaca – ha rappresentato il primo strumento normativo predisposto in sede internazionale per definire e attuare adeguate misure di protezione per le materie nucleari dal rischio di prelievo non autorizzato: l'accordo stabiliva in particolare obblighi per gli Stati contraenti in tema di protezione fisica delle materie nucleari in fase di trasporti internazionali.
  La Convenzione – che si richiamava ai princìpi contenuti nel Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e nelle Linee guida dell'Agenzia internazionale Pag. 5per l'energia atomica (AIEA) rifletteva un compromesso tra gli Stati che volevano introdurre una disciplina generale della materia e quanti sostenevano invece l'esigenza di un accordo di portata più limitata e rimaneva quindi essenzialmente circoscritta alla regolamentazione del trasporto internazionale del materiale nucleare, disciplinando alcuni profili riguardanti l'uso, il deposito ed il trasporto del materiale nucleare nazionale.
  Al fine di adempiere a tali impegni internazionali – dopo la ratifica della convenzione autorizzata con la legge n. 704 del 1982 – il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello sviluppo economico) prese l'iniziativa di istituire, con apposito decreto del 10 aprile 1979, un Comitato interministeriale per la protezione fisica, composto da rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato competenti, che aveva compiti di guida, di istruttoria e di verifica dei piani di protezione fisica passiva (i cosiddetti «PFP») predisposti dagli operatori.
  Le azioni di vigilanza sulla protezione fisica passiva sono state negli anni svolte invece dall'autorità di sicurezza nucleare, attualmente si tratta del Dipartimento nucleare dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mentre i livelli di protezione fisica attiva sono sempre stati garantiti dalle azioni del Ministero dell'interno e segnatamente dalle forze di polizia.
  Successivamente – soprattutto all'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2011 – è emersa a livello internazionale la consapevolezza di rafforzare il regime internazionale della protezione fisica attraverso la definizione di importanti emendamenti alla Convenzione stessa, prevedendo altresì fattispecie criminose riferite alla rimozione non autorizzata e al sabotaggio delle installazioni e del materiale nucleare.
  Gli emendamenti alla Convenzione, sottoscritti dal nostro Paese l'8 luglio 2005 vanno in questa direzione, ampliando l'ambito applicativo dell'accordo dal trasporto delle materie nucleari all'impiego generale delle stesse materie ed alle installazioni, ponendo particolare attenzione al concetto di sabotaggio, sia in fase di trasporto delle materie sia riguardo alle installazioni.
  Ulteriori aspetti innovativi della Convenzione sono rappresentati dai princìpi – introdotti all'articolo 2A e fortemente sostenuti dall'Italia – del danno ambientale e della sicurezza delle informazioni classificate. Sono altresì fissati i princìpi ed obblighi generali di predisporre un adeguato regime di protezione fisica da applicare alle installazioni ed alle materie nucleari impiegate o trasportate, allo scopo di prevenire e contrastare atti illeciti, recuperare eventuale materiale trafugato nella prospettiva di mitigare o minimizzare le conseguenze di un atto di sabotaggio.
  Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge più strettamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri, ricordo che – oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione (articoli 1 e 2), l'articolo 3 richiama alcune definizioni aggiuntive introdotte dagli emendamenti del 2005, al fine di chiarire in maniera univoca le accezioni utilizzate e di individuare esattamente le competenze specifiche per le singole azioni di protezione dei materiali e degli impianti nucleari.
  L'articolo 4 individua le amministrazioni competenti per l'applicazione della Convenzione nel Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per adempimenti internazionali in capo agli Stati parte della Convenzione, nel Ministero dell'interno per la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto, il Ministero dello sviluppo economico, per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale, l'ISPRA, infine, per la formulazione di pareri tecnici alle Amministrazioni Pag. 6interessate, per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10 e per l'esercizio dei controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 1995, con il quale è stata data attuazione ad una serie di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti, di sicurezza del materiale e degli impianti nucleari e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.
  L'articolo 5 precisa le competenze per quanto attiene agli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari, quale base necessaria per la predisposizione dei piani di protezione fisica passiva, mentre l'articolo 6 definisce il quadro autorizzativo per la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari nonché per i trasporti: per le installazioni viene previsto un nulla osta per la protezione fisica passiva che sancisce a livello di legge quanto attualmente già in atto. Infatti, come accennato, il Ministero dello sviluppo economico procede all'approvazione dei PFP.
  Analogamente per i trasporti vengono introdotte specifiche autorizzazioni: l'attestato di sicurezza fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico e l'approvazione del programma di trasporto da parte del Ministero dell'interno.
  Prima di passare la parola al collega Giuseppe Guerini per l'illustrazione delle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, raccomando una celere approvazione del disegno di legge di ratifica, sottolineando che esso non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché disciplina attività istituzionali che non presentano carattere innovativo, rientrando tra quelle già correntemente svolte a legislazione vigente dalle Amministrazioni competenti.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore per la II Commissione, si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 8 del disegno di legge introduce una nuova fattispecie penale e attribuisce la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale.
  In particolare, il comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo delitto di «attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari» e lo punisce con la reclusione da 2 a 6 anni. Se dalla condotta di pericolo deriva un disastro, la pena è la reclusione da 4 a 12 anni.
  La nuova fattispecie è inserita all'articolo 433-bis che, tra i delitti di comune pericolo mediante violenza, punisce con la reclusione da uno a cinque anni gli attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni (se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni). In base alla normativa vigente, peraltro, l'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari potrebbe essere ricondotto anche all'ipotesi del cosiddetto «disastro innominato» di cui all'articolo 434 c.p. Si tratta della fattispecie che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque commette un fatto diretto a cagionare un disastro, se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità; se il disastro avviene si applica la pena della reclusione da 3 a 12 anni.
  In base al disegno di legge, il delitto può essere commesso da «chiunque», per cui si tratta di reato comune. Questo consiste nell'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla conservazione o al trasporto di materie nucleari; presuppone che da tale condotta derivi un pericolo per la pubblica incolumità. Se la condotta, oltre a mettere in pericolo la pubblica incolumità, produce un disastro, la pena è aggravata (reato di pericolo aggravato dall'evento e reclusione da 4 a 12 anni).
  Il comma 2 dell'articolo 8 modifica invece l'articolo 33-bis del codice di procedura penale per inserire il nuovo delitto tra quelli attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale.
  L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni: il comma 1 Pag. 7prevede che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite – ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo articolo 10, comma 3.
  Il comma 2 stabilisce che, in difetto di adempimento delle prescrizioni impartite, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il titolare del provvedimento autorizzativo e delle connesse prescrizioni, d'intesa con il Ministero dell'interno e su segnalazione dell'ISPRA, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.
  Il comma 3 prevede che, qualora si sia in presenza di gravi e reiterate inosservanze, si proceda alla revoca dell'autorizzazione, che viene operata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previo parere obbligatorio dell'ISPRA.
  Infine, in base al comma 4, nei provvedimenti di sospensione o revoca di cui ai due commi precedenti vanno indicate ove necessario le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioattivi, la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.
  Gli articoli 10 e 11 del disegno di legge sanzionano, tanto con previsione di illeciti penali quanto di illeciti amministrativi, l'uso non autorizzato di materiale nucleare, con le conseguenze che ciò può provocare nell'uomo e nell'ambiente.
  Ad oggi, si tratta di condotte riconducibili all'articolo 3 della legge n. 704 del 1982 (di ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari), che viene dunque abrogato dall'articolo 11. L'articolo 3 della legge 704/1982 prevede che chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.
  L'articolo 10, comma 1, disciplina così l'illecito penale, prevedendo come condotta l'acquisto, la ricezione, la detenzione, la cessione a terzi, l'utilizzazione, il trasporto, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione, l'alienazione, la dispersione nell'ambiente di materie nucleari di qualsiasi tipo senza autorizzazione dell'autorità competente. Il reato è configurato come un reato di pericolo astratto per l'incolumità pubblica derivante dall'idoneità del materiale nucleare a cagionare la morte di una o più persone o rilevanti danni alle cose o all'ambiente. La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro. La pena detentiva è identica a quella prevista per l'attentato alle installazioni nucleari; è aggiunta la multa.
  Il comma 2 aggrava il reato quando il pericolo da astratto diviene concreto e riguarda un danno all'ambiente. In questo caso la pena è la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro. In particolare, si applica l'aggravante quando dalla condotta di cui al comma 1 deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero della flora o della fauna selvatica.
  Occorre valutare se il nuovo reato di mero pericolo debba considerarsi assorbito dal reato di danno eventualmente verificatosi (es. la morte di una persona a seguito della dispersione di materiale nucleare) ovvero se – come parrebbe più corretto – si debba configurare un concorso di reati. Si consideri in particolare che, con l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 724/1982, è venuta meno la clausola Pag. 8espressa di salvaguardia delle disposizioni sull'omicidio colposo e sulle lesioni personali colpose. Peraltro, le pene previste per questi due reati di danno sono meno gravi rispetto a quelle previste per i nuovi reati di pericolo.
  Infine, il comma 3 dell'articolo 10 introduce due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare: in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione, sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito dell'accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione, ovvero delle disposizioni volte a ripristinare le condizioni previste nell'autorizzazione stessa, sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
C. 1460 Verini e C. 2440 Migliore.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver comunicato che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato) alla proposta di legge C. 1460, adottata come testo base, avverte che il rappresentante del Governo ha chiesto di intervenire.

  Il viceministro Enrico COSTA, chiede alle Commissioni riunite di non procedere oggi all'esame degli emendamenti per consentire nei prossimi giorni l'abbinamento di un disegno di legge del Governo sulla stessa materia oggetto delle proposte abbinate, che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri la prossima settimana. A tale proposito, ricorda che il Consiglio dei Ministri aveva già approvato, il 29 agosto scorso, un disegno di legge sulla medesima materia, che poi non è stato presentato alle Camere non avendo ottenuto la cosiddetta bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato.

  Vincenzo AMENDOLA (PD), dopo aver preso atto della prossima presentazione di un disegno di legge da parte del Governo sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, ritiene che tale novità debba essere verificata e valutata dai Gruppi anche al fine di evitare che possa tradursi in un rallentamento dell’iter legislativo.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, ritiene che la richiesta del Governo debba essere accolta. Fa presente che qualora il Governo non possa presentare in tempi celeri un disegno di legge, potrà comunque presentare degli emendamenti.

  Walter VERINI (PD) dichiara di condividere l'intervento del presidente e relatore per la II Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.25.

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