CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2014
344.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 26 novembre 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.
C. 2727 Governo.

(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, nell'illustrare il provvedimento in esame, premette di lamentare la circostanza che sia stato necessario un ulteriore rinvio delle elezioni dei Comites, e segnala, al riguardo, che il decreto, nel rinviare le elezioni dal 19 dicembre del 2014 al 17 aprile 2015, non abbia disciplinato esplicitamente la correlata questione della permanenza in carica dei Comites e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero.
  Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2727 e rilevato che:
    il provvedimento si compone di tre articoli, dei quali due, di contenuto sostanziale, dispongono il rinvio delle votazioni per il rinnovo dei «Comites» (articolo 1) e un differimento in materia di adempimenti per armi sceniche e di cosiddetto «paintball» (articolo 2) nonché uno recante la clausola di entrata in vigore (articolo 3);
    nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2014 è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo all'articolo 1, comma 2, del decreto in titolo per correggere una disposizione di copertura finanziaria;
   sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
    il provvedimento reca due disposizioni che intervengono, come accade anche Pag. 4nel caso dei decreti-legge cosiddetti «milleproroghe», su distinti ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti;
    al riguardo, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha rilevato che: «I cosiddetti decreti «milleproroghe», che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»;
   sotto il profilo del coordinamento con la normativa vigente:
    nel prorogare nuovamente i termini per l'elezione dei Comites fissando d'autorità una nuova data, l'articolo 1 non chiarisce esplicitamente come il rinvio delle elezioni comporti una correlativa proroga degli attuali comitati nonché del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) oltre la loro naturale scadenza, né tale circostanza appare indicata dal preambolo del decreto o dagli altri atti che lo corredano (AIR, ATN, relazione illustrativa), mentre nei precedenti decreti-legge che hanno già prorogato o differito la data delle elezioni dei Comites, era stato esplicitato che «Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi» (così, in maniera identica, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 67 del 2012 e l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2010); di conseguenza, il provvedimento in esame è suscettibile di incidere, in assenza degli opportuni coordinamenti, sulla legge n. 286 del 2003, recante Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero e, conseguentemente, sull'articolo 5, comma 1, della legge n. 368 del 1989 secondo cui: «I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)»; pertanto la Commissione di merito, previa valutazione circa la proroga degli attuali Comites e del CGIE, dovrebbe:
     a) in ogni caso, esplicitare gli effetti del rinvio delle elezioni sulla durata degli attuali Comites e sul CGIE oltre la loro naturale scadenza;
     b) esplicitare il carattere derogatorio del provvedimento in esame rispetto all'articolo 8, comma 1, della citata legge del 2003, secondo cui: «I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi»;
    il rinvio è disposto senza novellare l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 2012, in base al quale «Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014»;
    la scadenza quinquennale per il rinnovo dei Comites e del CGIE è stata più volte prorogata con decreto-legge anche in occasione delle precedenti elezioni, svoltesi nel 2004, a conferma di una evidente difficoltà nel dare puntuale attuazione alla legge istitutiva, cui si è cercato di ovviare con il regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 67 del 2012, che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Da ultimo, è intervenuto l'articolo 10 del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, convertito, con modificazioni, dalla recentissima legge 1o ottobre 2014, n. 141. La nuova disciplina ha Pag. 5ingenerato ulteriori criticità, segnalate nella relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione;
    infine, il disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
    alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    per quanto detto in premessa, la Commissione di merito – valutata in via preliminare la proroga della durata in carica degli attuali Comites e del CGIE – dovrebbe procedere a chiarire esplicitamente la fattispecie e, in caso affermativo, assicurare il coordinamento con le pertinenti disposizioni della legge n. 286 del 2003 e del decreto-legge n. 67 del 2012».

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, dà conto che al Comitato è stato richiesto di esprimere un parere sul testo delle riforme costituzionali, attualmente all'esame della I Commissione.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.45.