CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2014
338.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 novembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco CAUSI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, il disegno di legge C. 2660, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
  Il provvedimento, il quale sarà discusso in Assemblea partire dalla seduta di venerdì 21 novembre prossimo, è attualmente all'esame in sede referente della Commissione Lavoro, che sta procedendo alle votazioni sugli emendamenti, alcuni dei quali sono già stati approvati.
  In linea generale il provvedimento, che si compone di un solo articolo, al comma 1 indica l'oggetto complessivo e le finalità della delega, che è volta ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando Pag. 96le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
  La delega va esercitata con uno o più decreti legislativi, da adottare entro 6 mesi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Per quanto riguarda le previsioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, nell'ambito della delega specifica di cui ai commi 8 e 9, relativa alla revisione e all'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, segnala il principio e criterio direttivo indicato dalla lettera c) del comma 9, la quale prevede l'introduzione di un credito d'imposta, volto a incentivare il lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico.
  Esprime alcuni elementi di perplessità in merito a tale disposizione, la quale non specifica l'effettiva portata normativa della disciplina che si intende introdurre, senza sciogliere il nodo relativo al rapporto tra l'introduzione dell'incentivo per l'occupazione femminile e la prevista «armonizzazione» delle detrazioni per il coniuge a carico. Evidenzia infatti come l'introduzione del credito d'imposta potrebbe sovrapporsi con le vigenti detrazioni per il coniuge a carico, ad esempio per quanto riguarda i casi in cui un soggetto, pur percependo redditi (quali i redditi da lavoro), in ragione del basso livello degli stessi rimanga a carico del coniuge (anche ai fini del diritto di quest'ultimo alle corrispondenti detrazioni).
  In tale contesto considera pertanto opportuno sottolineare alla Commissione di merito come lo strumento dei crediti d'imposta per favorire l'occupazione, in questo caso femminile, debba essere tenuto distinto dalle detrazioni per carichi di famiglia, le quali hanno una diversa natura e finalità.
  Per quanto riguarda il quadro vigente della normativa tributaria delle detrazioni per carichi di familiari, ricorda che i carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall'imposta IRPEF lorda di importo differenziato, sia in relazione al rapporto tra il contribuente e il soggetto a carico, sia in relazione al reddito percepito dal contribuente (nel senso che l'importo delle detrazioni si riduce all'aumentare del reddito). Tali agevolazioni spettano purché (ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.
  I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono (ai sensi del richiamo all'articolo 433 del codice civile):
   coniuge, figli e, in loro mancanza, i discendenti più prossimi;
   genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti più prossimi;
   fratelli e sorelle;
   suoceri, nuore, generi;
   adottanti.

  Per il coniuge e i figli la detrazione spetta se tali soggetti sono fiscalmente a carico, ancorché conviventi o residenti all'estero. Per gli altri familiari l'articolo 12, comma 1, lettera d), del TUIR prescrive che essi siano conviventi con il contribuente, ovvero che da esso percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria.
  A tale proposito rammenta inoltre che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), all'articolo 1, comma 483, ha innalzato l'importo delle detrazioni per figli a carico: è stata in particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre Pag. 97anni, nonché dal 220 a 400 euro quella spettante per ciascun figlio portatore di handicap, con le conseguenti modifiche al citato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR.
  Resta fermo che, per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
  La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
  Il comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR prevede inoltre un'ulteriore detrazione ove vi siano almeno quattro figli a carico, che ammonta a 1.200 euro.
  Il comma 4 del medesimo articolo 12 del TUIR stabilisce altresì che le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente quando i rapporti contemplati nelle varie ipotesi sono numeri maggiori di zero e minori di uno. Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o pari a uno le detrazioni non spettano.
  Ricorda altresì che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 dispone che, con la legge di stabilità per l'anno 2015, gli interventi strutturali di natura fiscale daranno priorità a misure che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico.
  Per quanto riguarda le detrazioni per il coniuge a carico, il coniuge deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
  L'ammontare della detrazione non è fisso, ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta. In sostanza, è prevista una detrazione (800 euro per i redditi fino a 15.000 euro, 690 euro per i redditi fino a 40.000 euro) sulla base della quale calcolare l'importo effettivo, il quale diminuisce all'aumentare del reddito.
  Passando a illustrare gli altri aspetti della delega non rientranti nei profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 individua i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, agli obblighi di attivazione del soggetto beneficiario e alla revisione della disciplina sanzionatoria.
  Per quanto concerne gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, la lettera a) fissa i seguenti principi e criteri direttivi:
   il numero 1), modificato da taluni emendamenti, prevede l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa;
   il numero 2), modificato anch'esso da taluni emendamenti, prevede la semplificazione delle procedure burocratiche, attraverso l'incentivo di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti, prevedendo strumenti certi ed esigibili;
   il numero 3) prevede l'accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando ai contratti di solidarietà una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione;
   il numero 4) prevede la revisione dei limiti di durata, da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento ordinario o straordinario di cassa integrazione e l'individuazione di meccanismi di incentivazione della rotazione tra i lavoratori da sospendere;
   il numero 5) prevede, sotto il profilo della contribuzione, una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie, mentre il numero 6) stabilisce la riduzione delle aliquote Pag. 98di contribuzione ordinarie, con la rimodulazione delle stesse aliquote tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego;
   il numero 7), anch'esso modificato da taluni emendamenti, indica la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIG) e straordinaria (CIGS), nonché dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dagli strumenti di integrazione salariale, con la fissazione di un termine certo per il loro avvio, anche attraverso meccanismi standardizzati di concessione, nonché prevedendo la possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a) al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo;
   il numero 8) prevede la revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riguardo a quelli cosiddetti espansivi ed alla messa a regime delle norme transitorie (in genere, oggetto di successive proroghe), le quali estendono alle imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi la possibilità di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni (in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati).

  Per quanto concerne gli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, la lettera b) del comma 2 reca i criteri di delega per la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), nonché per l'eventuale introduzione di un'ulteriore prestazione (dopo la fruizione dell'ASpI) destinata a lavoratori in stato di particolare disagio economico e in stato di disoccupazione.
  In particolare:
   il numero 1) prevede la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
   il numero 2) prevede l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
   il numero 3) prevede l'estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con l'esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci), fino al superamento di tale forma contrattuale, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti), l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
   il numero 4) stabilisce l'introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa;
   il numero 5) prevede l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una ulteriore prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
   il numero 6) prevede l'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.

  Le lettere c) e d) del comma 2 definiscono i principi relativi al cosiddetto obbligo di attivazione dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, prevedendo:
   alla lettera c), come sostituita da un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente, l'attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali, con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione;
   alla lettera c-bis), introdotta da un emendamento approvato nel corso dell'esame Pag. 99in sede referente, che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali può consistere anche in attività a beneficio delle comunità locali, senza aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione;
   alla lettera d), l'adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali.

  I commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro.
  In particolare, il comma 3 indica le finalità della delega, che è volta, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.
  La delega va esercitata con uno o più decreti legislativi, da adottare entro 6 mesi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (in mancanza dell'intesa nel termine di 30 giorni, il Consiglio dei ministri provvede comunque con deliberazione motivata).
  La disposizione prevede, poi, che la disciplina di delega e i successivi decreti legislativi si applicano nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, tra le quali viene specificamente richiamata la novella di cui al decreto legislativo n. 430 del 1995 (che attribuisce alle suddette Province autonome le funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego). Ricorda che, in ogni caso, per tutte le regioni a statuto speciale, il comma 14 reca un'analoga norma di garanzia per le autonomie speciali con riferimento a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge.
  Il comma 4 individua i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, che possono essere così suddivisi:
   riordino degli incentivi all'occupazione e all'imprenditorialità (lettere a) e b));
   complessiva ridefinizione delle politiche attive (lettere m), n), q) e v));
   istituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione (lettere c), d), e), h), i), l), m) e n));
   accordi per la ricollocazione (lettera p));
   revisione delle competenze istituzionali in materia di politiche attive (lettere f), t) e u));
   semplificazioni procedurali in materia di politiche attive (lettere g), z), aa) e bb));
   valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina in materia, secondo i principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità (lettera o)).

  Per quanto concerne il riordino degli incentivi all'occupazione, la lettera a) prevede la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
  La lettera b), modificata da un emendamento, prevede invece la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione di imprese in crisi da parte dei dipendenti. Pag. 100
  Per quanto attiene, in linea generale, alla ridefinizione delle politiche attive:
   la lettera m) stabilisce il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
   la lettera n), modificata nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, anche mediante lo scambio di informazioni sui curricula dei soggetti inoccupati o disoccupati, e con operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
   la lettera q) stabilisce l'introduzione di modelli sperimentali che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
   la lettera v), modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica.

  Nell'ambito del riordino delle politiche attive, si prevede inoltre la creazione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione:
   la lettera c) stabilisce l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
   la lettera d) prevede il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
   la lettera e) stabilisce l'attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
   la lettera h) prevede la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;
   la lettera i) prevede l'individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
   la lettera l) stabilisce la determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
   la lettera r), sostituita nel corso dell'esame in sede referente, prevede meccanismi di raccordo e coordinamento tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale sia a livello territoriale, per una maggiore integrazione delle politiche attive e di sostegno del reddito;
   la lettera s) prevede meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità.

  Nel quadro della ridefinizione delle politiche attive la lettera p) prevede la promozione di un collegamento tra misure Pag. 101di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale.
  La ridefinizione delle politiche attive passa anche per la revisione delle competenze istituzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   la lettera f) stabilisce la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
   la lettera t) prevede l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
   la lettera u) prevede il mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.

  La semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative, anche con riferimento al collocamento obbligatorio dei disabili, in materia di politiche attive, è definita dai seguenti principi e criteri direttivi:
   la lettera g), modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro nonché l'inclusione sociale, valorizzando le competenze delle persone;
   la lettera z), modificata anch'essa nel corso dell'esame in sede referente, prevede la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, in coordinamento con la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino prevista dalla lettera i) del comma 6;
   la lettera aa) contempla l'integrazione del sistema informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato, nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
   la lettera bb) stabilisce la semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal Codice dell'amministrazione digitale, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

  I commi 5 e 6 recano una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti Pag. 102di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
  Anche in tal caso la delega va esercitata entro 6 mesi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  Altri aspetti procedurali per l'esercizio della delega, applicabili a tutte le deleghe previste dal provvedimento, sono definiti ai commi da 10 a 14.
  Per quel che riguarda i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega:
   la lettera a) del comma 6, modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede la razionalizzazione e la semplificazione (anche mediante abrogazione di norme) delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
   la lettera b) prevede l'eliminazione e la semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
   la lettera c) stabilisce l'unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e l'obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
   la lettera d) sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse siano già in possesso;
   la lettera e) contempla il rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e l'abolizione della tenuta di documenti cartacei;
   la lettera h) prevede l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
   la lettera f) stabilisce la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
   la lettera g), modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'adozione di modalità semplificate per garantire la data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
   la lettera i), a sua volta modificata nel corso dell'esame in sede referente, indica la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la già prevista dorsale informativa unica e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
   la lettera l) prevede la promozione del principio di legalità ed il conferimento di priorità alle politiche intese a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, ai sensi di alcune recenti risoluzioni del Parlamento europeo in materia.

  Il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva.
  La delega va esercitata con uno o più decreti legislativi, di cui uno contenente un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, da adottare entro 6 mesi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.Pag. 103
  Per quanto concerne gli specifici principi e criteri direttivi della delega, i quali peraltro non forniscono espresse indicazioni, né in ordine alle forme contrattuali sulle quali intervenire, né in relazione agli interventi di riordino da operare su ciascuna di esse; sulla base di una interpretazione sistematica, in quanto l'unico limite sembrerebbe derivare dal richiamo, all'interno del disegno di legge, a interventi di regolamentazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro accessorio, ciò da cui può desumersi la volontà del legislatore di non addivenire, comunque, a un integrale «superamento» di tali forme contrattuali, essi prevedono:
   alla lettera a), l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, al fine di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
   alla lettera b), la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
   alla lettera c), la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;
   alla lettera d), la revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
   alla lettera e), la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
   alla lettera f), l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   alla lettera g), la previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva;
   alla lettera h), l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
   alla lettera i), la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Pag. 104Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
  I commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  La delega va esercitata con uno o più decreti legislativi, da adottare entro 6 mesi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  Con riferimenti agli specifici principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega:
   la lettera a) del comma 9 prevede la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
   la lettera b) prevede l'estensione alle lavoratrici madri «parasubordinate» del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (cosiddetto principio di automaticità della prestazione);
   la lettera d) prevede l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

   la lettera e) prevede l'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi (rispetto a quelli previsti dalle norme statali) spettanti in base al contratto collettivo nazionale, in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
   la lettera f) stabilisce la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
   la lettera g) contempla la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;
   la lettera h) stabilisce l'estensione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 9, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato ed alle misure organizzative intese al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

  I commi da 10 a 14 dettano disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe.
  Il comma 10 prevede che i decreti legislativi vengano adottati nel rispetto della procedura per l'emanazione dei decreti legislativi prevista dall'articolo 14 della legge n. 400 del 1988.Pag. 105
  Il comma 11 dispone innanzitutto che gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati di relazione tecnica (che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura). Gli schemi dei decreti, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  Il comma 12 prevede che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
  Si prevede, inoltre, che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Il comma 13 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  Il comma 14 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole con un'osservazione relativa alla lettera c) del comma 9, nella quale segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di mantenere una netta distinzione tra il credito d'imposta per l'occupazione femminile che dovrà essere introdotto ai sensi di tale criterio di delega e le detrazioni per i carichi familiari già contemplate dalla normativa tributaria vigente.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.