CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 novembre 2014
328.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 novembre 2014. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679 Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
C. 2680 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo, per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento. In particolare, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio Pag. 812015-2017 (Tabella n. 2), per le parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 9), nonché lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 10) per le parti di competenza. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Rileva che, in questa fase, la Commissione può approvare emendamenti e ordini del giorno, che vengono quindi trasmessi alla Commissione Bilancio in allegato alla relazione approvata.
  Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di stabilità, ricorda che devono essere presentati presso le Commissioni di settore gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti di competenza della Commissione medesima che comportino variazioni compensative in tale ambito; tuttavia, in via di prassi, è ammissibile, la presentazione dei suddetti emendamenti direttamente in Commissione bilancio. Aggiunge che presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti al disegno di legge di stabilità che determinano variazioni nell'ambito delle parti di competenza, la cui compensazione è effettuata su parti di competenza di altre Commissioni. Non possono, in ogni caso, essere presentati emendamenti «a scavalco» tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità, dovendo gli emendamenti presentati trovare la propria compensazione necessariamente all'interno del disegno di legge di stabilità. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione Bilancio e s'intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore devono essere invece ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.
  Con riferimento agli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, nel rinviare per informazioni più dettagliate alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che nel disegno di legge di stabilità è presente un numero circoscritto di disposizioni di stretta competenza della Commissione Ambiente, dal momento che molte delle questioni più urgenti hanno trovato definizione nell'ambito del decreto legge n. 133 del 2014, di recente licenziato dalla Camera e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
  Fa presente inoltre che, per effetto dello stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del Regolamento, nel testo del provvedimento non figurano più le disposizioni di cui l'articolo 17, comma 20 (Terra dei Fuochi) e l'articolo 28, comma 31 (Edilizia Scolastica), sottolineando peraltro l'esigenza che, data la rilevanza dei temi in Pag. 82essi trattati, il Governo e il Parlamento si occupino quanto prima dei provvedimenti risultanti dallo stralcio.
  Per quanto attiene alle norme concernenti le infrastrutture, segnala, le disposizioni di cui agli articoli 25, commi 7 e 8, e 30, commi 3, 4 e 5, nonché 38, commi da 12 a 14.
  L'articolo 25, ai commi 7 e 8, prevede disposizioni in tema di riconoscimento ad ANAS s.p.a. di quote di stanziamenti. In particolare il comma 7, introducendo nell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 il comma 3-bis, contempla che sia riconosciuta ad ANAS s.p.a. – per le attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade ed autostrade statali – una quota fino al 10 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto. Sempre l'articolo 25, nel comma 8, stabilisce che la disposizione dettata dal comma 7 sia applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, di cui al comma 10 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013. Non vengono chiariti l'ambito temporale e le modalità di individuazione concreta e precisa della quota di stanziamento destinata ad ANAS, quota prestabilita, come già detto, in una misura variabile fino al 10 per cento dell'importo totale dello stanziamento medesimo.
  Alla stregua dell'articolo 30, comma 3, viene ridotto il contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposto dall'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale riduzione, quantificata in 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, si somma alla riduzione di 2 milioni di euro (sempre decorrente dal 2015) già’ disposta dal comma 62 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). La riduzione complessiva è quindi pari allo stanziamento quindicennale di 5 milioni di euro (decorrente dal 2007), disposto dal citato comma 981 della legge n. 296/2006.
  Il comma 4 del medesimo articolo 30 prevede, invece, la riduzione (di 3 milioni di euro dal 2015) dell'autorizzazione di spesa concernente il contributo straordinario al comune di Reggio Calabria, disposta dall'articolo 144, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), relativamente agli interventi di risanamento e sviluppo previsti dal decreto- legge n. 166 del 1989; tale decreto-legge ha prescritto, appunto, il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, attraverso il recupero del patrimonio edilizio comunale, il completamento e la riqualificazione delle reti idriche e fognarie, la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale. Al riguardo, andrebbe chiarito se tale riduzione opera su uno o su entrambi i limiti di impegno di 10 milioni di lire (5,2 milioni di euro) autorizzati nella tabella 1, allegata alla legge n. 388 del 2000 per il finanziamento degli interventi di risanamento e sviluppo della città di Reggio Calabria, decorrenti rispettivamente dal 2002 e dal 2003.
  Il comma 5 dell'articolo 30 dispone la riduzione della quota di spettanza ad ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali, regolato dal comma 1020 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Tale quota spettante ad ANAS, quindi, passa dal 42 per cento al 21 per cento. Per compensare i conseguenti minori introiti, lo stesso comma stabilisce che ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
  L'articolo 38, ai commi da 12 a 14, reca norme relative alle realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea. In particolare, secondo il comma 12, a favore del Comune di Milano è introdotta una serie di deroghe a norme vigenti, attinenti al contenimento delle spese per il personale. Il comma 13 estende agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato, già prevista – proprio Pag. 83per le attività funzionali ad Expo 2015- dall'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 per le società in house degli enti locali soci di Expo. È, inoltre, disposto che il termine per usufruire della predetta deroga sia fissato alla fine della conclusione delle medesime attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (il termine allo stato vigente, invece, è ancorato al 31 dicembre 2015). Il comma 14, infine, al fine di garantire la realizzazione dell'esposizione, autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per l'anno 2015, come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'evento espositivo.
  Per quanto attiene alla normativa contenuta nel disegno di legge di stabilità 2015 in materia ambientale, evidenzia che l'articolo 29 riduce di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124 per la ratifica e l'esecuzione della convenzione sulla biodiversità stipulata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
  Con riferimento all'ambito della protezione civile, rileva che l'articolo 44, al comma 30, reca una modifica alla disciplina introdotta dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) la quale, all'articolo 1, comma 373, prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fronteggiare il pagamento dei tributi e contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.
  La disposizione di cui al comma 30 dell'articolo 44, sostituendo l'ultimo periodo del sopra menzionato comma 373 della legge n. 228/2012, fa riferimento ai limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea 9853 final e 9471 final del 19 dicembre 2012, precisando che l'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. de minimis). A tale riguardo, segnalo che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Ue agli aiuti «de minimis», che contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione Ue, con effetto dal 1o gennaio 2014.
  Quanto alle disposizioni non strettamente attinenti alla sfera di competenza, ma comunque di grande e strategico interesse per l'VIII Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 8, che proroga, anche per l'anno 2015, le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
  Più in dettaglio, la lettera a) dell'articolo 8 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.
  Il novellato comma 1 prescrive che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015.
  Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione secondo cui la detrazione si applica nella misura più ridotta del 50 per cento per l'anno 2015.
  Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del Pag. 842013 sancisce l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015, prorogando pertanto di sei mesi la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente operante sino al 3 giugno 2015) ed abrogando la disposizione alla cui stregua la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.
  La lettera b) dell'articolo 8 modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.
  In particolare, il punto 1) della lettera b), sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del decreto da ultimo citato, prevedendo che per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. In sostanza, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, in origine prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione secondo cui la detrazione si applica nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.
  Il punto 2) della lettera b), novellando il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, prevede la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, della detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; forni di classe A). Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre – nel limite massimo di spesa di 96.000 euro – il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015. La norma prevede, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Si tratta della stessa disposizione inserita dall'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014 con riferimento alla precedente proroga della detrazione in esame (per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014).
  Al riguardo, osserva che la VIII Commissione ha sempre sostenuto in spirito unitario e condiviso la necessità di potenziare le agevolazioni fiscali in discorso per favorire l'indispensabile consolidamento statico e dal punto di vista delle misure di prevenzione sismica del nostro patrimonio immobiliare, sovente in condizioni critiche ed inadeguate. Ricorda, infatti, che il primo atto approvato dalla VIII Commissione all'inizio della legislatura è stato proprio una risoluzione (n. 7-00003) che impegnava il Governo a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, assumendo iniziative dirette a dare stabilità e ad incrementare l'agevolazione fiscale, allora prevista nella misura del 55 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici, in particolare estendendo gli interventi al consolidamento antisismico del patrimonio edilizio esistente. Sottolinea che, a legislazione vigente, confermata su questo punto anche dal disegno di legge in esame, è prevista nel 2015 la detrazione del 50 per cento per le opere di consolidamento antisismico. A suo avviso, l'incentivo fiscale andrebbe mantenuto nella misura del 65 per cento, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2014, anche per tutto il 2015 per le opere dirette alla sicurezza statica e antisismica del patrimonio immobiliare; andrebbe, inoltre incrementato il limite di spesa previsto dal Pag. 85comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, attualmente pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
  Richiama, inoltre, l'articolo 43, che introduce misure di razionalizzazione delle società partecipate locali, intervenendo sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL). La norma persegue l'obiettivo di rilanciare gli investimenti e di incentivare i processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, migliorandone i livelli prestazionali. Più in dettaglio, è previsto (comma 1, n. 1) l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, attribuendo, in caso di inottemperanza, al Presidente della regione l'esercizio dei poteri sostitutivi. La predisposizione della relazione, richiesta dalla legislazione vigente per l'affidamento del servizio, è, quindi, posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario. Viene, inoltre, disposto (co. 1, n. 2) il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio economico-finanziario del nuovo soggetto gestore, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere. La norma richiede, altresì (comma 1, n. 3), che i finanziamenti, concessi a valere su risorse statali e relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, siano attribuiti agli enti di governo o ai relativi gestori del servizio, purché siano risorse aggiuntive o a garanzia e a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo. Inoltre (comma 1, n. 4), le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi, derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione – di partecipazioni in società, sono escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno. È stabilito, invece, che non sono escluse dal suddetto patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.
  L'ambito di applicazione delle disposizioni sopra richiamate è definito al comma 1, numero 5). In particolare, viene disposto che le stesse si intendono riferite, «salvo deroghe espresse», anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente, e quindi ai settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico, dei trasporti. A tale riguardo, ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge 133/2014, in corso di conversione in legge al Senato, reca una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla gestione delle risorse idriche, prevedendo in particolare l'obbligo per gli enti locali di aderire agli enti di governo dell'ambito individuati dalle regioni e ulteriori disposizioni in materia di affidamento del servizio.
  Infine segnala l'articolo 44, che, al comma 27, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, eleva dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali, connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.
  Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, segnala che nella Tabella B, recante gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto capitale, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si registra uno stanziamento di 30,5 milioni di euro per il 2016 e di 50,5 milioni per il 2017, mentre non risultano stanziamenti per il 2015.
  Tra gli stanziamenti più consistenti che insistono nella tabella E di competenza del MIT e del MEF», segnala il finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) per un importo complessivo di 853,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Segnala, inoltre, che nella missione 19 (Casa e assetto urbanistico), programma «edilizia abitativa e politiche territoriali», sono esposti gli interventi che riguardano le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Pag. 86Abruzzo, in particolare per quanto concerne gli interventi della ricostruzione privata.
  Quanto invece alle tabelle al disegno di legge di stabilità in materia di ambiente, fa presente che nella Tabella A, per il Ministero dell'ambiente, l'accantonamento previsto è pari a 10,1 milioni per il 2015 e a 11 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Nella Tabella B, per il Ministero dell'ambiente, si registra uno stanziamento di 7,7 milioni di euro per il 2015 e di 17,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Nella Tabella C sono invece esposti gli stanziamenti per il finanziamento di interventi ed investimenti dell'ISPRA, nonché quelli concernenti la difesa del mare e i contributi ai parchi. In tale tabella è esposto, inoltre, lo stanziamento di 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per l'attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000.
  Per quanto riguarda la protezione civile, evidenzia che nella tabella C, sono indicati stanziamenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) concernenti il reintegro del Fondo di protezione civile (50,4 milioni di euro per il 2015 e 47,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017), l'integrazione del Fondo di protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità per 44,7 milioni di euro per il solo anno 2015, il Servizio nazionale della protezione civile (6,7 milioni di euro per l'anno 2015, con 6,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2017), nonché per il Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) per 140 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.
  Rileva, infine, che nella tabella E i principali importi riguardano gli stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile, con riguardo agli interventi per la ricostruzione dei territori dell'Abruzzo, nonché le somme riguardanti i crediti d'imposta per gli eventi sismici del maggio 2012.
  Passando all'esame del disegno di legge di bilancio, rileva che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2015 le principali missioni di competenza dell'VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) recano previsioni di spesa per complessivi 4.054,6 milioni di euro. La maggior parte dello stanziamento di competenza per il 2015 è rappresentato da spese in conto capitale, le quali costituiscono oltre il 90 per cento del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19.
  Lo stanziamento relativo alla missione 14 per l'anno 2015 è pari a 3.806,6 milioni di euro. Nell'ambito di tale missione, circa il 70 per cento delle risorse è concentrato nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) con 2.644,2 milioni di euro.
  Lo stanziamento relativo alla missione 19 per l'anno 2015 è pari a 248 milioni di euro ed è attribuito all'unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali).
  Relativamente alle infrastrutture, ritiene opportuno richiamare il rapporto sull'economia del Mezzogiorno 2014, presentato la settimana scorsa dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez). Dal rapporto si evince che nel nostro Paese si incrociano due grandi emergenze, quella sociale con il crollo occupazionale e quella produttiva. Le due emergenze sono avvertite nell'intero Paese e si riflettono pesantemente su tutta la comunità nazionale, ma sono ancora più’ drammatiche nei territori meridionali. Gli effetti della crisi nel Mezzogiorno si sono fatti sentire e si sentono anche al Centro-Nord; anche l'area più forte del Paese rischia di non uscire dalla crisi, in quanto una domanda così depressa proveniente dal Sud ha inevitabili effetti negativi sull'economia delle regioni centrali e settentrionali. Secondo la SVIMEZ, ed è una analisi che condivide, è giunto il momento di mettere in campo una strategia di sviluppo nazionale che ponga al centro il Mezzogiorno, proprio per il ruolo trainante che essa può svolgere non solo per il Sud, ma per tutto il Pag. 87Paese. Rileva come, in questo quadro, sia un dato obiettivo la diminuzione molto forte e negativa degli investimenti in opere pubbliche nel Sud, con una tendenza confermata anche dalla manovra economica al nostro esame. Osserva inoltre che la crescita e la modernizzazione infrastrutturale devono naturalmente interessare tutto il Paese, ma con l'attribuzione di risorse decisamente maggiori verso le aree meridionali.
  Quanto al settore ambiente, fa presente che lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il 2015 ammonta a 632,8 milioni di euro. L'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) con 499,9 milioni di euro e nella missione 17 (Ricerca e innovazione), in particolare nel programma 17.3 (Ricerca ambientale) con 82,4 milioni di euro. Nell'ambito della missione 18, per la parte di competenza del Ministero dell'ambiente, la dotazione maggiore si registra nel Programma 18.12 (Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche), con uno stanziamento di 232,5 milioni di euro.
  Rileva, inoltre, che al disegno di legge di bilancio è allegato l'ecobilancio in attuazione dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) in cui sono esposte le risultanze delle spese ambientali sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni. In tale sezione viene evidenziato che le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il disegno di legge di bilancio ammontano a circa 2,2 miliardi di euro nel 2015, pari allo 0,4 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse rimangono sostanzialmente stabili nel 2016 e subiscono una lieve riduzione nel 2017 (rispettivamente, 0,4 per cento e 0,3 per cento del bilancio dello Stato).
  Segnala, infine, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) sono collocati due soli programmi di interesse della VIII Commissione (Ambiente): 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile), che fanno parte della missione 8 (Soccorso civile) La dotazione del programma, pari a 100,5 milioni di euro, sconta una riduzione di 36,1 milioni rispetto all'assestato 2014. La dotazione complessiva del programma 8.5 è pari a 1.580,5 milioni di euro in diminuzione di 705,5 milioni rispetto al dato assestato 2014 (-30,8 per cento).
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da valutare con ogni attenzione i rilievi e le osservazioni che dovessero emergere. Fermo restando il diritto di ciascun deputato di presentare emendamenti, invita a valutare l'opportunità che la Commissione trasmetta alla Commissione Bilancio solo proposte emendative espressione di condivisione fra i gruppi della Commissione medesima. Segnala infine l'esigenza di una riflessione sulle norme del Regolamento della Camera che disciplinano la sessione di bilancio, in modo da garantire un maggior coinvolgimento delle Commissioni di settore nel procedimento.

  Ermete REALACCI, presidente, associandosi alle considerazioni del relatore in merito all'esigenza di una revisione delle norme regolamentari sulla sessione di bilancio, fa presente l'opportunità di riflettere sull'introduzione, in relazione alla sessione di bilancio, di una procedura analoga a quella già prevista dal regolamento per l'esame della legge comunitaria (ora legge europea). Segnala altresì alla Commissione l'opportunità di un ordine del giorno volto a impegnare il Governo ad evitare che i costi della BREBEMI gravino alla fine sullo Stato.

  Patrizia TERZONI (M5S ritiene necessario prevedere, nella relazione che sarà trasmessa alla Commissione bilancio, osservazioni riguardanti l'articolo 44, comma Pag. 8827, del disegno di legge di stabilità, che eleva dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico. Sottolinea inoltre come, con riferimento agli stanziamenti relativi alla protezione civile ed alle calamità naturali, collocati nella Tabella 2, sia prevista una dotazione complessiva di 1.681 milioni di euro, con una riduzione di 741,6 milioni di euro, pari a circa il 30 per cento, rispetto all'assestato 2014.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, nel rilevare che l'articolo 44, comma 27, riguarda materia di competenza della Commissione finanze, ribadisce comunque la sua disponibilità ad approfondire tutte le questioni che saranno evidenziate dai colleghi nel corso del dibattito.

  Tiziano ARLOTTI (PD), richiama l'attenzione sulla necessità di disporre, nell'ambito della legge di stabilità, la proroga delle agevolazioni tributarie relative all'adozione di misure antisismiche, in particolare per i Comuni dell'Emilia Romagna, prevedendo la detrazione del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015. Fa presente altresì la necessità di estendere le disposizioni concernenti l'efficientamento energetico alle strutture recettive e di prevedere il rifinanziamento delle disposizioni riguardanti i piani di balneazione. Osserva come tali questioni dovrebbero essere specificamente oggetto di attenzione nella relazione che sarà trasmessa alla Commissione bilancio.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 325 del 30 ottobre 2014:
  a pagina 101, quarta riga, le parole: rinunzia ad illustrare devono intendersi sostituite dalle seguenti: illustra.