CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2014
324.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 186

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 2090 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta era stato illustrato il provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) chiede che il Governo fornisca alla Commissione un quadro completo dell'insieme degli accordi bilaterali sullo scambio di informazioni in materia fiscale che l'Italia ha stipulato, nonché di quelli che si appresta a stipulare. Considera infatti necessario che siano rese note le informazioni circa l'andamento e le prospettive di tale processo di superamento dei paradisi fiscali, anche a vantaggio dei diversi operatori economici italiani.

  Marco CAUSI (PD), nell'associarsi alla richiesta del deputato Pesco, ritiene possa altresì essere utile che il Governo fornisca la lista dei Paesi che hanno aderito al recente accordo multilaterale in materia di scambio delle informazioni bancarie predisposto dall'OCSE.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime la disponibilità del Governo a illustrare i dati relativi sia agli accordi Pag. 187bilaterali, sia a quelli multilaterali, sottoscritti, o di prossima sottoscrizione, da parte dell'Italia, così da consentire alla Commissione di disporre di una visione completa circa lo stato di avanzamento di tale processo, il quale si inserisce nel quadro degli impegni assunti a livello internazionale a sostegno del potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che il Governo potrebbe fornire gli elementi richiesti dai deputati Pesco e Causi nell'ambito del Seminario istituzione sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale che la Commissione dovrebbe svolgere nella giornata di giovedì 6 novembre prossimo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
C. 2681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico GINATO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2681, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 132 del 2014, recante misure urgenti di degiurisidizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 23 articoli, suddivisi in 7 capi, fa presente come l'articolo 1 preveda il trasferimento – su base volontaria – dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso. Il comma 1 stabilisce, infatti, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile (riferite all'arbitrato). Il trasferimento è, tuttavia, soggetto ad un limite temporale e a uno di materia essendo escluso per le cause già assunte in decisione; per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili; per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine forense del circondario in cui ha sede il tribunale (ovvero la corte di appello) per la nomina: del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore a 100.000 euro; di un arbitro unico, se vi è accordo delle parti, per le liti di valore inferiore. Gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti o (in caso di disaccordo) dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni all'albo circondariale ai quali, per lo stesso periodo, non siano state inflitte condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo. Il comma 2-bis rende incompatibile la funzione di consigliere dell'ordine degli avvocati con l'incarico arbitrale; l'incompatibilità è, peraltro, estesa anche ai consiglieri uscenti per tutto il periodo della consiliatura successiva. Il comma 3 stabilisce la continuità del procedimento giudiziale con quello arbitrale, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale nonché quelli del lodo, che equivalgono a quelli della sentenza. Il comma 4 detta disposizioni per il trasferimento in sede arbitrale disposto in appello, prevedendo in tali casi, che se il procedimento Pag. 188non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di 60 giorni. Previo accordo delle parti, gli arbitri possono chiedere di prorogare il deposito del lodo di altri 30 giorni, anche in relazione alla prevista impossibilità di pronunciare il lodo una volta riassunto il processo d'appello. Il comma 5 stabilisce che, nei casi sopraindicati di trasferimento alla sede arbitrale, sia in primo grado sia in appello, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possano essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. La previsione sembra avere finalità di incentivo al ricorso all'arbitrato, anche in considerazione delle spese già sostenute dalle parti nel procedimento giudiziale. Nei medesimi casi di trasferimento alla sede arbitrale, le parti non sono tenute al pagamento in solido degli arbitri, salvo rivalsa. Il comma 5-bis prevede che il predetto il DM deve stabilire anche i criteri per l'assegnazione degli arbitrati; tra di essi, con carattere non esaustivo la disposizione esplicitamente fa riferimento: alle competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia; al principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.
  Passa quindi a illustrare gli articoli da 2 a 11, i quali hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da avvocati, introdotta nell'ordinamento dallo stesso decreto-legge.
  In particolare, segnala come l'articolo 2, comma 1, definisce tale procedura come l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati, compresi quelli cosiddetti «stabiliti», iscritti all'albo. Il comma 1-bis prevede che le amministrazioni pubbliche siano obbligate ad affidare la convenzione di negoziazione a propri avvocati (ove sia presente un'avvocatura).
  Ai sensi del comma 2 la convenzione deve indicare:
   a) il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, fatto salvo un «rinnovo su accordo delle parti nel termine di 30 giorni»;
   b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili né le cause di lavoro.

  In base al comma 3 la convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il citato limite minimo, mentre i commi 4 e 5 precisano che essa è redatta, a pena di nullità, in forma scritta e con l'assistenza di un avvocato. Il comma 6 stabilisce che gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale, mentre il comma 7 sancisce il dovere dell'avvocato di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
  Con riferimento all'articolo 3, rileva come esso qualifichi l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene previsto quindi che chi agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Per quanto riguarda i profili connessi con gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala come, ai sensi del comma 1, ciò valga con specifico riguardo alle domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nonché alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50.000 euro. Il comma 1 indica gli ambiti materiali nei quali la predetta improcedibilità non trova invece applicazione. In tale ambito la disposizione richiama le controversie di cui all'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010 (sulla mediazione), tra le quali segnala, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Pag. 189Finanze, le liti relative ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. In forza del predetto richiamo sono inoltre escluse le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. L'ultimo periodo del comma 1 esclude inoltre le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori. I commi 3 e 7 escludono altresì l'improcedibilità: nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.
  Il comma 1 fissa alla prima udienza il limite procedurale entro il quale il convenuto (o il giudice, d'ufficio) può eccepire l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Il comma 2 indica le situazioni in cui la condizione di procedibilità si considera avverata (mancata adesione nei termini, spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento, rifiuto dell'invito di negoziazione). Il comma 4 dispone che l'esperimento della nuova forma conciliativa non possa precludere la concessione di provvedimenti cautelari o d'urgenza né la trascrizione della domanda giudiziale. Il comma 5 fa salve le disposizioni che contemplano speciali procedimenti obbligatori di mediazione e di conciliazione, comunque denominati. La disposizione specifica che il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. Il comma 6 disciplina la procedura quando una delle parti della negoziazione assistita possa essere ammessa al gratuito patrocinio, mentre il comma 8 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 3 sono efficaci decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Passando a illustrare l'articolo 4, segnala come esso regoli gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell'accordo di negoziazione assistita, prevedendo, al comma 1, che l'invito che l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (possibile condanna della parte soccombente anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in caso di mala fede o colpa grave) e 642, primo comma, del codice di procedura civile (possibile esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato). Ai sensi del comma 2 l'avvocato che formula l'invito alla negoziazione assistita provvede a certificare la firma apposta mentre il comma 3 attribuisce alla competenza degli avvocati designati la certificazione della dichiarazione di mancato accordo.
  L'articolo 5 disciplina gli effetti del raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita, prevedendo al comma 1 che l'accordo il quale definisce la lite ha valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In base al comma 2 l'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Il comma 2-bis prevede che l'accordo di negoziazione assistita – in quanto titolo esecutivo – debba essere necessariamente oggetto di trascrizione integrale nel precetto (cioè nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo), ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. Il comma 3 prevede che il processo verbale dell'accordo sia autenticato da un pubblico ufficiale Pag. 190quando l'accordo riguardi la conclusione di contratti o atti soggetti a trascrizione, mentre il comma 4 stabilisce l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugni un accordo di cui ha contribuito alla redazione.
  Illustra quindi l'articolo 6, il quale regola, al comma 1, una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, che deve essere assistita da almeno un avvocato per parte. In tale ambito il comma 2 prevede due ipotesi: il procedimento in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e quello in presenza degli stessi. Nel procedimento in presenza dei figli, l'accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente, il quale lo autorizza quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli. In caso contrario, l'accordo è trasmesso entro 5 giorni dal PM al presidente del tribunale che fissa la comparizione delle parti e provvede «senza ritardo». Nel caso in cui l'accordo è concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, esso è trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell'accordo stesso agli uffici di stato civile competenti. Il comma 3 indica che la definizione dell'accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutivo e produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La norma precisa che l'accordo deve dare atto che gli avvocati:
   anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare;
   hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori.

  Il comma 3 obbliga inoltre l'avvocato a trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (se religioso). Il comma 4 prevede, a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di trasmissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato civile. Il comma 5 interviene su alcuni articoli del regolamento di stato civile (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) per coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni introdotte dall'articolo, prevedendo che gli accordi raggiunti tra le parti o autorizzati dal PM sono annotati negli atti di nascita; sono iscritti o trascritti nell'archivio informatico dello stato civile; sono annotati negli atti di matrimonio.
  Ricorda che l'articolo 7, soppresso dal Senato, conteneva una specifica disciplina della conciliazione avente ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, mentre l'articolo 8 regola gli effetti sulla prescrizione e la decadenza dall'azione giudiziale determinati dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. In particolare è previsto che l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita interrompe il corso della prescrizione. Analoghi effetti conseguono dal momento della sottoscrizione della convenzione tra le parti. Dalla stessa data di comunicazione dell'invito a stipulare la Pag. 191convenzione, per una sola volta, è impedita la decadenza dall'azione. Se l'invito non è accettato nel termine stabilito dall'articolo 4, comma 1 (30 giorni dalla ricezione dell'invito) o è rifiutato, la domanda in giudizio, affinché non operi la decadenza prevista dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza; detto termine decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
  Con riferimento all'articolo 9, segnala come esso individui gli obblighi dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita. In particolare, i commi 1 e 2 vietano agli avvocati di essere nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione di negoziazione (o connesse) e vincolano gli stessi avvocati e le parti ad obblighi di lealtà e riservatezza sul contenuto delle informazioni ricevute, precisando che le dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della negoziazione (in caso di fallimento di quest'ultima) non possono essere utilizzate in un eventuale, successivo giudizio. In connessione con tali previsioni il comma 3 applica sia agli avvocati sia a tutti coloro che partecipano al procedimento le disposizioni sul diritto di non testimoniare in merito alle citate dichiarazioni ed informazioni. Il comma 4 estende a tutti coloro che partecipano al procedimento di negoziazione assistita le previsioni in materia di segreto d'ufficio (di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale) e di garanzie di libertà del difensore (di cui all'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale relative ai limiti alle ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici del difensore). Il comma 4-bis qualifica come illecito disciplinare dell'avvocato l'incompatibilità con l'assunzione della qualità di arbitro (nelle controversie aventi il medesimo oggetto della negoziazione assistita), nonché la violazione dei citati obblighi di lealtà e riservatezza.
  Per quel che concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 10, il quale, integrando l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio, esclude, in capo all'avvocato, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette imposto ai professionisti dalla predetta normativa, anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita.
  L'articolo 11 disciplina la raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita, prevedendo al comma 1 che i difensori sono tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto, ovvero al consiglio presso cui è iscritto uno degli avvocati che hanno prestato assistenza nella convenzione, nel caso in cui l'accordo venga concluso fuori dal territorio nazionale. Il comma 2 stabilisce che il Consiglio nazionale forense provvede, annualmente, a monitorare le procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, per una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto, mentre il comma 2-bis stabilisce che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, ogni anno, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della nuova disciplina.
  Rileva quindi come l'articolo 12 introduca una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto a quanto già previsto dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di concludere dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Tale possibilità è comunque esclusa dal comma 2 nel caso in cui siano presenti figli Pag. 192minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Ai sensi del comma 3 il sindaco dovrà ricevere la dichiarazione personale delle due parti sulla loro volontà di concludere l'accordo sulla base delle condizioni concordate. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dalle parti, che possono farsi assistere da un avvocato. L'accordo concluso davanti al sindaco – che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (possibili invece nella negoziazione assistita in relazione alla specifica competenza professionale dell'avvocato) – tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che i coniugi debbano comparire dinanzi al sindaco per confermare l'accordo che riguardi condizioni concordate di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio. Il comma 4 adegua il contenuto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1970 sul divorzio (casi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio), integrandolo con le nuove possibilità offerte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge. Il comma 5 apporta alcune modifiche al regime delle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio analoghe a quelle previste dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 6, il quale integra la tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) inserendovi un nuovo punto 11-bis, in cui si stabilisce che il diritto fisso spettante ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi (di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) non può superare l'imposta di bollo in misura fissa prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Il comma 7 prevede che la nuova disciplina introdotta dall'articolo trovi applicazione decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 13 delimita i casi in cui il giudice può compensare le spese tra le parti, al fine di disincentivare l'abuso del processo. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 92 del codice di procedura civile prevedendo che la compensazione, parziale o per intero, delle spese possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto «questioni dirimenti», escludendo il richiamo, precedentemente previsto dal predetto articolo 92, ad altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Il comma 2 disciplina la transizione al nuovo regime della compensazione delle spese, stabilendo che la nuova disciplina si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale consente il passaggio d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario nel processo civile. In particolare, il comma 1 introduce un nuovo articolo 183-bis nel codice di procedura civile, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione previsto dall'articolo 702-ter. La nuova previsione consente, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio al rito sommario, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, prevedendo che il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, possa disporre con ordinanza non impugnabile che si proceda con il rito sommario e inviti le parti a indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza, i mezzi di prova – ivi compresi i documenti – di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, il giudice può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali Pag. 193e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni introdotte dall'articolo si applichino ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Ricorda che l'articolo 15, che recava disposizioni in materia di dichiarazioni al difensore nell'ambito delle procedure di assunzione delle prove, è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato, mentre l'articolo 16 riduce il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, prevedendo, al comma 1, che il termine di sospensione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, in precedenza fissato dal 1o agosto al 15 settembre, decorra dal 1o agosto al 31 agosto. Il comma 2 modifica la legge n. 97 del 1979 (Disposizioni riguardanti il personale di magistratura e gli avvocati dello Stato), introducendovi un nuovo articolo 8-bis che fissa in trenta giorni il periodo annuale di ferie per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono, per tutti i dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, il recupero delle festività soppresse. Il comma 3 prevede che la riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato produrrà effetto a decorrere dall'anno 2015, mentre il comma 4 demanda agli organi di governo delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato il compito di adottare le misure organizzative conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni, in particolare quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede.
  L'articolo 17, comma 1, modificando l'articolo 1284 del codice civile, aumenta dall'1 all'8,15 per cento il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale, al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato. In particolare, inserendo due nuovi commi nel predetto articolo 1284, è previsto che da quando è proposta la domanda giudiziale, e se le parti non hanno pattuito diversamente, il tasso da applicare non sia più quello legale, ma il più alto tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In merito ricorda che, ai sensi del decreto-legislativo n. 231 del 2002, nelle transazioni commerciali gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, che vengono definiti come «interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali». Dal momento che per il secondo semestre 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,15 per cento, il tasso di interesse moratorio per le transazioni commerciali è dunque pari all'8,15 per cento. Inoltre la novella stabilisce che tale tasso di interesse si applica anche in caso di procedimento arbitrale.
  Il comma 2 stabilisce che il nuovo tasso di interesse moratorio sarà applicato nelle controversie civili instaurate a partire dal 30o giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Segnala come l'articolo 18 modifichi il codice di procedura civile per introdurre, a carico del creditore, l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell'esecuzione. A partire dal prossimo 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. In particolare, il comma 1, modificando gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile, i quali, nell'ambito, rispettivamente, della disciplina dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dell'espropriazione presso terzi e dell'espropriazione immobiliare, disciplinano Pag. 194gli adempimenti che preludono alla formazione del fascicolo dell'esecuzione prevede, in tutte e tre le procedure: 1) che l'ufficiale giudiziario debba consegnare gli atti di pignoramento al creditore; 2) che il creditore debba depositare tutti gli atti in cancelleria entro un termine perentorio, pena la perdita d'efficacia del pignoramento; 3) che solo a seguito dell'iniziativa del creditore, la cancelleria debba procedere alla formazione del fascicolo. Il comma 2 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per definire il contenuto della nota di iscrizione a ruolo che, in base al comma 1, il creditore procedente deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per ottenere la formazione del fascicolo dell'esecuzione. Il comma 2-bis introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile un nuovo articolo 164-ter, rubricato «Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo», il quale ribadisce che ogni obbligo del debitore e del terzo cessa se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei termini indicati (ovvero 15 giorni in caso di espropriazione mobiliare e immobiliare e 30 giorni in caso di espropriazione presso terzi) e che il creditore dovrà comunque notificare al debitore e al terzo, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il deposito, la dichiarazione di non aver proceduto al deposito stesso. Inoltre viene stabilito che la cancellazione della trascrizione del pignoramento è eseguita dietro ordine del giudice ovvero quando il creditore pignorante dichiara di non aver proceduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo. Il comma 3 posticipa al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge l'efficacia delle nuove disposizioni sul deposito da parte del creditore procedente della nota di iscrizione a ruolo introdotte dall'articolo. Il comma 4, modificando l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, individua nel 31 marzo 2015 il termine a decorrere dal quale il deposito della nota di iscrizione a ruolo nel procedimento di espropriazione forzata dovrà essere effettuato con modalità telematiche. Con le medesime modalità telematiche, a partire da tale data, sarà obbligatorio depositare anche le copie conformi di titolo esecutivo, precetto, atto di citazione, atto di pignoramento e nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari. È previsto inoltre che, ai fini di tale deposito telematico, il difensore possa attestare la conformità delle copie informatiche agli originali.
  L'articolo 19, intervenendo sia sul codice di procedura civile sia sulle relative disposizioni di attuazione, modifica vari aspetti della disciplina dell'espropriazione forzata. In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b), attribuisce la competenza per l'esecuzione forzata di crediti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, mantenendo il principio previgente, della competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore, nei soli casi di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione. La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 492 del codice di procedura civile, che definisce in generale, per tutte le procedure di espropriazione forzata, l'atto di pignoramento, abrogando il settimo comma dell'articolo, che consente all'ufficiale giudiziario – quando non individua beni utilmente pignorabili oppure quando valuta che le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti – su richiesta del creditore procedente, di rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. A tal fine l'ufficiale giudiziario può fare ricorso alla forza pubblica per vincere eventuali resistenze del gestore della banca dati medesima. La lettera d) inserisce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 492-bis, il quale introduce un procedimento autonomo attraverso il quale il creditore che intende promuovere il processo di espropriazione (senza l'instaurazione del contraddittorio) rivolge al presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, sede o dimora del debitore esecutato, la richiesta di autorizzazione affinché l'ufficiale Pag. 195giudiziario possa compiere le ricerche su tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni da cui è possibile individuare l'esistenza dei beni del debitore da assoggettare a pignoramento (primo comma). Rispetto al settimo comma dell'articolo 492 del codice, abrogato dalla lettera c) del comma 1, la nuova disposizione subordina l'attività di ricerca dell'ufficiale giudiziario all'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.
  In tale ambito richiama, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il secondo comma del nuovo articolo 492-bis, ai sensi del quale sono oggetto di consultazione l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché il pubblico registro automobilistico, i registri degli enti previdenziali, i registri dei rapporti trattenuti dal debitore con gli istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In base al terzo comma, una volta terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se i beni si trovano in territori al di fuori della sua competenza, l'ufficiale giudiziario dovrà rilasciare copia del verbale al creditore che si rivolgerà, entro 15 giorni, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Secondo il quarto comma se, a fronte dell'individuazione del bene in banca dati, la cosa non viene materialmente rinvenuta, l'ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare il luogo ove la stessa di trova, pena la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 516 euro per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ai sensi del quinto comma, se i beni individuati con modalità telematiche sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica il verbale di pignoramento a debitore e terzo; quest'ultimo viene intimato a non disporre delle cose o delle somme dovute. Secondo il sesto e il settimo comma, se la ricerca con modalità telematiche ha consentito di individuare più beni o crediti la scelta tra i diversi beni da aggredire è rimessa al creditore. In connessione con l'introduzione del nuovo articolo 492-bis del codice di procedura civile, operata dalla lettera d) del comma 1, il comma 2, lettera a), dell'articolo 19 inserisce nelle disposizioni di attuazione del predetto codice i seguenti articoli:
   l'articolo 155-bis, il quale, attuando quanto previsto dal nuovo articolo 492-bis, precisa che l'archivio dei rapporti finanziari cui fa riferimento il codice va inteso come la sezione dell'anagrafe tributaria (di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973) in cui gli operatori finanziari debbono archiviare tutte le operazioni di natura finanziaria (ad esclusione di quelle effettuate con bollettini di conto corrente postale) di importo unitario superiore a 1.500 euro;
   l'articolo 155-ter, il quale stabilisce che il creditore può partecipare anche alla ricerca telematica dei beni da pignorare; se la ricerca telematica ha consentito di individuare più beni, l'ufficiale giudiziario sottoporrà la ricerca al creditore che, entro 10 giorni della comunicazione, potrà indicare all'ufficiale giudiziario quali beni intenda sottoporre ad esecuzione; trascorso invano tale termine, il pignoramento perde efficacia;
   l'articolo 155-quater, il quale demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia, e sentito il Garante della privacy, l'individuazione delle modalità di accesso alle banche dati ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare; con il medesimo decreto potranno essere individuate ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni, o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare;
   l'articolo 155-quinquies, il quale specifica che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da Pag. 196parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione del presidente del tribunale, può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.
   l'articolo 115-sexies, il quale prevede l'applicabilità delle modalità telematiche di ricerca dei beni anche nei procedimenti per l'esecuzione del sequestro conservativo; nelle procedure concorsuali; nei procedimenti in materia di famiglia; nei procedimenti di gestione dei patrimoni altrui.

  La lettera d-bis) del comma 1 modifica l'articolo 503 del codice di procedura civile, relativamente ai modi della vendita forzata, specificando che l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che attraverso tali modalità sarà possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato in base all'articolo 568 del medesimo codice. La lettera d-ter) del comma 1 inserisce nel codice di procedura civile l'articolo 521-bis, volto a disciplinare il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La disposizione prevede che:
   il pignoramento di tali beni si esegue mediante notificazione al debitore di un atto che indica esattamente i beni e i diritti che si sottopongono a esecuzione;
   con il pignoramento il debitore è nominato custode dei beni, senza diritto a compenso;
   l'ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione del pignoramento, consegna i relativi atti al creditore affinché provveda alla trascrizione nei pubblici registri;
   il pignoramento contiene l'intimazione al debitore a consegnare i suddetti beni (con i relativi documenti che ne attestano la proprietà) entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario del tribunale competente;
   se il termine per la consegna è violato e viene accertata la circolazione dei beni che dovevano essere consegnati, la polizia deve ritirarne la carta di circolazione e consegnare i beni stessi all'istituto vendite giudiziarie;
   alla consegna dei beni è l'istituto vendite giudiziarie a divenire custode dei beni, dovendo darne comunicazione al creditore pignorante;
   entro 30 giorni da questa comunicazione, pena la perdita d'efficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi di tutti gli atti (copie la cui conformità con gli originali può essere attestata dall'avvocato) e solo a questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

  La lettera e) modifica l'articolo 543 del codice di procedura civile per coordinare la disciplina del pignoramento nell'espropriazione presso terzi con le nuove modalità di ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. In particolare, le modifiche si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi, articolo 545, commi terzo e quarto), facendo in modo che la dichiarazione sia resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La lettera f) modifica, con finalità di coordinamento, l'articolo 547 del codice di procedura civile che, sempre nell'ambito dell'espropriazione forzata presso terzi, disciplina la dichiarazione con la quale il terzo specifica di quali cose o di quali somme è debitore rispetto all'esecutato. In particolare, la novella elimina ogni riferimento alla comparizione in udienza, essendo previsto che la dichiarazione sia resa attraverso posta elettronica certificata. La lettera g) interviene sull'articolo 548 del codice di procedura civile, che disciplina l'ipotesi della mancata dichiarazione del terzo. La novella, con finalità di coordinamento, abroga il primo comma e riformula il Pag. 197secondo comma, prevedendo che, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva; l'ordinanza deve essere notificata al terzo con almeno 10 giorni di preavviso. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato. Le lettere h-bis) e h-ter) novellano, rispettivamente, gli articoli 569 (sul provvedimento per l'autorizzazione della vendita da parte del giudice) e 572 (in tema di deliberazione sull'offerta nella vendita senza incanto) del codice di procedura civile, per affermare il principio per cui il giudice deve ricorrere alla vendita con incanto del bene immobile solo se ritiene che attraverso tali modalità sarà probabile raggiungere un prezzo di acquisto superiore della metà rispetto al valore dell'immobile. La lettera i) riformula l'articolo 609 del codice di procedura civile, delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il nuovo articolo 164-bis, con il quale si stabilisce che, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
  Il comma 3 dell'articolo 19 interviene sul Testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per fissare in 43 euro l'importo del contributo unificato dovuto dal creditore che faccia istanza per essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; tale contributo dovrà essere corrisposto contestualmente al deposito dell'istanza. Il comma 4 dell'articolo 19 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, che reca l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. In particolare, modificando gli articoli 107 e 122, la novella stabilisce che quando si procede alla ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare o ad operazioni di pignoramento mobiliare, agli ufficiali giudiziari spetta un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione e che è stabilito dal giudice dell'esecuzione in base ad alcuni parametri indicati dalla norma.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 5 dell'articolo 19, il quale interviene sull'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, prevedendo che attraverso l'ufficiale giudiziario e con le modalità previste per la ricerca telematica dei beni da pignorare (ai sensi del nuovo articolo 492-bis del codice di procedura civile, introdotto dalla lettera d) del comma 1), l'autorità giudiziaria possa accedere all'anagrafe tributaria per ricostruire la situazione patrimoniale di soggetti interessati dai medesimi procedimenti (concorsuali, in materia di famiglia, di gestione dei patrimoni altrui). Il comma 6 specifica che anche a queste ricerche con modalità telematiche si applica l'articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (inserito dal comma 2, lettera a) dell'articolo 19), in base al quale, in caso di mal funzionamento dei dispositivi telematici impone, i gestori delle banche dati sono tenuti a comunicare con modalità diverse le informazioni richieste.
  Il comma 6-bis differisce l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30o giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ad eccezione:
   delle disposizioni che consentono la ricerca con modalità telematiche anche per l'esecuzione del sequestro conservativo, Pag. 198per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito delle procedure concorsuali, nei procedimenti di famiglia e in quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui (ai sensi del nuovo articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 19, e dell'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, novellato dal comma 5 dell'articolo 19);
   della procedura che consente la chiusura anticipata del processo esecutivo in caso di presumibile infruttuosità dell'espropriazione forzata (ai sensi del nuovo articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 19).

  Pertanto, tali disposizioni saranno efficaci già a patire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama l'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, il quale, al comma 1, sancisce l'impignorabilità dei depositi bancari o postali a disposizione delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere quando, preventivamente, il capo della rappresentanza diplomatica abbia comunicato al Ministero degli affari esteri e all'ente di credito, che quelle depositate sono somme destinate esclusivamente all'espletamento delle funzioni diplomatiche. La norma specifica che la nullità degli atti di espropriazione forzata è rilevabile d'ufficio. Il comma 2 specifica che una volta effettuata la comunicazione da parte del capo della rappresentanza diplomatica, le somme depositate su tali conti non potranno essere utilizzate per eseguire pagamenti per titoli diversi da quelli per i quali le somme sono state vincolate. In base al comma 3, anche se viene effettuato un pignoramento di tali somme la banca non ha l'obbligo di accantonare le somme e le rappresentanze diplomatiche o consolari mantengono la piena disponibilità delle somme.
  Illustra quindi l'articolo 20 il quale, al comma 1, introduce l'obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell'ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di consentire oltre che il controllo da parte del giudice preposto, al Ministero della giustizia e al Ministero delle attività produttive, di verificare l'esito e l'efficienza di tali procedure a fini statistici. In particolare, inserendo i nuovi commi 9-quater (sulla chiusura del fallimento), 9-quinquies (sul concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale) e 9-sexies (sulla vendita nell'espropriazione immobiliare), nell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, viene stabilito che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo e per le procedure esecutive individuali su beni immobili vige l'obbligo – a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, del delegato alla vendita dell'immobile – di elaborare e depositare il rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico. Inoltre, inserendo un nuovo comma 9-septies nel predetto articolo 16-bis del decreto-legge n. 179, è previsto che tutti tali rapporti siano depositati con modalità telematiche. Il comma 5 precisa che le disposizioni del comma 1 sono efficaci anche rispetto alle procedure in corso, ma solo a partire dal 90o giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali con le specifiche tecniche. Il comma 2, modificando il decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo alle procedure straordinarie per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi, prevede che il commissario straordinario debba redigere semestralmente, e inviare con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e l'andamento della sua gestione, in base a Pag. 199modelli standard definiti dallo stesso Ministero; analogamente si dovrà provvedere per il bilancio finale della procedura e il conto della gestione. Il comma 3 specifica che i dati trasmessi dovranno poi essere estratti e elaborati dal Ministero dello sviluppo economico mentre il comma 6 indica che le disposizioni dei commi 2 e 3 saranno efficaci anche rispetto alle procedure di amministrazione straordinaria in corso, ma solo a partire dal 90o giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministero della sviluppo economico con le specifiche tecniche. Il comma 4 precisa che sia il Ministero della giustizia sia il Ministero dello sviluppo economico dovranno provvedere all'attuazione dell'articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 21, evidenzia come esso rechi misure per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di ridurre al massimo i tempi di scopertura dei posti vacanti in tale ambito, all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale (cioè quei trasferimenti successivi all'assegnazione di sede dopo il tirocinio iniziale e che non prevedono né il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi né il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina). In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo articolo 10-bis all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, nel quale si prevede:
   che il Ministro della giustizia adotti un unico decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura;
   che il CSM debba espletare due volte all'anno le procedure di tramutamento dei magistrati esaurendole nel termine di 4 mesi.

  Per evitare che gli uffici giudiziari a forte scopertura (non inferiore al 35 per cento) aumentino la predetta carenza di personale di magistratura per effetto delle delibere di tramutamento, è previsto inoltre che la stessa delibera non produca effetto sino a quando il CSM non abbia deliberato la copertura del posto lasciato vacante. È tuttavia stabilito un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento, stabilendosi che la sospensione degli effetti cessa decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Nella stessa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quando l'ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
  Segnala l'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, che apporta alcune modifiche alla recente riforma della geografia giudiziaria che ha interessato l'organizzazione ed il dislocamento sul territorio degli uffici del giudice di pace. In particolare, la disposizione, ai commi 1 e 2, ripristina due uffici del giudice di pace già soppressi all'esito della riforma:
   il primo ad Ostia, nel comune di Roma (circondario del tribunale di Roma);
   il secondo a Barra, nel comune di Napoli (circondario del tribunale di Napoli).

  Conseguentemente, la norma provvede alle necessarie sostituzioni nell'ambito delle tabelle recanti l'elencazione degli uffici giudiziari. I commi da 3 a 9 recano una serie di disposizioni organizzative conseguenti al ripristino dei due uffici, relativamente alla copertura del personale di magistratura onoraria degli uffici di Ostia e Barra, alla determinazione delle piante organiche del giudice di pace, alle procedure di trasferimento dei giudici di pace presso i predetti uffici, alla determinazione delle piante organiche del personale amministrativo e al trasferimento del personale stesso, in merito all'entrata in funzione dei due nuovi uffici, nonché circa le connesse spese.
  L'articolo 22, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, pari a 4.364.500 euro annui per le minori entrate derivanti dagli articoli 3, 6 e 12, e pari a euro Pag. 200550.000 per il 2014 e a euro 417.000 dal 2015 per gli oneri derivanti dagli articoli 18, 20 e 20-bis, ai quali si provvede:
   a) quanto a euro 550.000 per il 2014, euro 481.500 per il 2015 ed euro 100.000 dal 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   b) quanto a euro 381.500 dal 2016 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente, all'interno della missione «Fondi da ripartire» nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»;
   c) quanto a euro 4,3 milioni annui attraverso le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

  Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia effettui un monitoraggio semestrale delle minori entrate e riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo, nel caso di scostamenti, che con decreto del Ministro della giustizia siano aumentati gli importi del contributo unificato, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate.
  Il comma 3 vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire alle Camere, con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sulle misure adottate.
  L'articolo 23 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Nel rilevare, quindi, come le disposizioni contenute nel provvedimento in esame incidano in modo del tutto marginale sulle materie di competenza della Commissione Finanze, preannuncia la propria intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, pur dichiarandosi disponibile a valutare gli eventuali rilievi che emergessero nel corso del dibattito.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, segnala come la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento domani, atteso che la Commissione Giustizia terminerà l'esame in sede referente nella medesima giornata.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.50.