CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.35.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendo ancora presente il rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 12.45.

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
  Ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il testo iniziale del provvedimento, esprimendo su di esso il prescritto parere in data 15 ottobre 2014 e che successivamente la Commissione Ambiente ha apportato in sede referente modifiche al testo, che sono oggetto dell'odierno esame.
  Rammenta altresì che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che tra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito solo alcuni sono corredati di relazioni tecniche.
  Passando all'esame delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, aventi rilievo sotto il profilo finanziario, segnala quanto segue.
  In relazione all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, concernente la tratta ferroviaria appenninica Apice-Orsara, ritiene Pag. 27che andrebbe chiarito se dalla modifica in esame – che richiama la previsione di una stazione ferroviaria di superficie – possa derivare un incremento degli oneri indicati nella documentazione del Ministero dell'economia con riferimento agli interventi sulla tratta appenninica Apice-Orsara.
  Riguardo all'articolo 1, comma 6, relativo all'avvalimento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, non ha osservazioni da formulare, preso atto, anche con riguardo al nuovo testo in esame, che l'avvalimento da parte del Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., verrà effettuato in condizioni di neutralità finanziaria.
  In ordine all'articolo 1, comma 8-bis, riguardante l'impiego di risorse per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, stante la formulazione letterale della norma, evidenzia che andrebbe escluso che il meccanismo di utilizzo dei finanziamenti regionali indicato dal testo possa pregiudicare il rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 10, ultimo periodo e all'articolo 4, comma 5, concernenti l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, osserva che la norma inserita all'articolo 1 non indica il limite delle spese che si intende escludere ai fini del computo del limite fissato dal patto di stabilità, mentre la provvista fornita attraverso la modifica introdotta all'articolo 4, comma 5, fissa il limite finanziabile in 5 milioni di euro per il 2014 e in 5 milioni di euro per il 2015. Reputa necessario che sia, dunque, chiarito, anche normativamente, che le spese che possono essere escluse in applicazione della norma di cui all'articolo 1, comma 10, non eccedano effettivamente tale importo. Rileva che dovrebbe anche essere confermato quanto sembra implicito nel tenore letterale delle disposizioni, ossia che le spese finanziate con la proposta in esame hanno la stessa natura di conto capitale di quelle de finanziate, onde escludere una dequalificazione della spesa. Infine, dovrebbe essere chiarito se il definanziamento di pagamenti disposto attraverso la modifica dell'articolo 4, comma 5, non interessi contratti che debbano in ogni caso essere onorati: qualora i pagamenti correlati a tali contratti non possano essere differiti, lo storno di risorse disposto è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.
  Circa l'articolo 1, comma 10-bis, riguardante il piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, osserva che, nel caso in cui la norma avesse carattere prescrittivo, e non ricognitivo o programmatico, andrebbero indicati i mezzi finanziari utilizzabili per l'attuazione del Piano di ammodernamento, considerato che la finalità di rendere le opere cantierabili nel breve termine presuppone l'effettiva disponibilità delle risorse. Ritiene che sul punto andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo.
  In merito all'articolo 1, commi da 11-bis a 11-quater, recante disposizioni in materia di tariffe aeroportuali, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione.
  Con riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 9, concernenti lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili, con riferimento allo spostamento dell'intervento relativo al tunnel del Brennero, ritiene che andrebbe chiarito se il differimento possa modificare in qualche modo le previsioni di spesa in termini di cassa, già scontate nei saldi di finanza pubblica. In merito agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina», con particolare riferimento all'annullamento delle procedure avviate, alla revocazione dei soggetti promotori nonché all'assegnazione delle funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e degli obblighi che derivano dall'adempimento delle attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo alla società ANAS Spa, osserva che andrebbe chiarito se da tali misure possano derivare esigenze finanziarie aggiuntive con riflessi negativi per la finanza pubblica.Pag. 28
  A proposito dell'articolo 4, comma 9-bis, relativo ad ulteriori anticipazioni di somme per il pagamento di debiti pregressi, giudica necessario acquisire conferma che la parziale riapertura dei termini per le richieste di anticipazioni non alteri le dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali con riferimento agli interventi in esame.
  In merito all'articolo 4, comma 9-ter, recante ulteriori norme per il pagamento dei debiti degli enti territoriali, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che la modifica introdotta non ampli la tipologia di debiti per il pagamento dei quali sono state disposte le risorse dall'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, richiamato dal predetto comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, il che potrebbe comportare una minore disponibilità nei pagamenti delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 9-quater, relativo alla deroga al patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, osserva che le norme creano degli spazi finanziari per le regioni che potranno essere utilizzati per il finanziamento di altre spese. La norma appare dunque suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento. Su tale aspetto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Circa l'articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, in materia di lavori delle reti della aree metropolitane, con riferimento alle norme recate dal comma 4-bis, rileva la necessità che sia chiarita la portata normativa della disposizione. Comunque rileva, tra l'altro, che:
   le risorse recate dal comma 9, essendo poste a copertura di oneri derivanti da altre disposizioni, non possono essere poste a «supporto» del fondo;
   dal tenore letterale della norma non è possibile individuare l'articolazione temporale degli effetti della norma;
   andrebbe chiarito se il «supporto» fornito dalle «ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa» abbia natura programmatica o sia suscettibile di determinare effetti sostanziali.

  Per quanto concerne le norme recate dal comma 4-ter non ha osservazioni da formulare, dal momento che sembrerebbe prevedersi semplicemente un diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigente. Ritiene che il Governo dovrebbe tuttavia escludere che la revoca degli interventi non possa riguardare somme oggetto di perenzione in quanto, in tale ipotesi, il riutilizzo di fondi determina effetti finanziari negativi.
  Circa l'articolo 4-bis, concernente la pubblicazione di dati, ritiene preliminarmente necessario che sia definita l'esatta portata della disposizione. Non appare evidente, infatti, per quali dati si preveda l'obbligo di pubblicazione ed andrebbero acquisiti dal Governo chiarimenti in merito agli ipotizzabili carichi amministrativi.
  In merito all'articolo 5, in materia di infrastrutture strategiche affidate in concessione, con riferimento alla defiscalizzazione prevista per i nuovi investimenti, ricorda che alle misure analoghe, già presenti nell'ordinamento, quali, ad esempio l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, non sono state associate variazioni negative di gettito tributario, in quanto esse configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Tale invarianza di effetti appare confermata solo nel caso in cui gli investimenti fossero perfettamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza delle norme in esame. Viceversa, qualora l'agevolazione fiscale determinasse uno spiazzamento di investimenti già programmati e i cui effetti fossero scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica, le misure in esame determinerebbero effetti di minor gettito fiscale. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto attiene alla destinazione degli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni a specifiche finalità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi circa la loro attuale destinazione, Pag. 29al fine di valutare la sostenibilità per gli interventi che risultassero attualmente finanziati sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 5-bis, concernente l'asse autostradale Reggiolo-Ferrara, rileva che risulterebbe possibile valutare gli eventuali effetti finanziari della disposizione in esame solo alla luce delle caratteristiche economiche e finanziarie della concessione oggetto di trasferimento. La complessità dell'operazione prospettata dovrebbe infatti essere valutata alla luce di una pluralità di aspetti quali, ad esempio, la sussistenza in capo alla Regione di oneri futuri inerenti alla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale. Tali oneri, se esistenti, determinerebbero effetti negativi sul saldo netto da finanziare, dal momento che gli oneri sarebbero trasferiti da un'amministrazione regionale ad una statale. Osserva inoltre che, nella misura in cui non fosse disposto il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie – la norma parla infatti solo di trasferimento della partecipazione finanziaria – già utilizzate dalla regione per la amministrazione della concessione, lo Stato si troverebbe gravato di attività non precedentemente finanziate a carico del proprio bilancio e viceversa la regione disporrebbe di risorse altrimenti utilizzabili: in altre parole il maggior onere statale non verrebbe compensato da risparmi, o finanziamenti, di pari importo a carico della regione Emilia-Romagna. Infine rileva, con riferimento ai risultati della gestione pregressa, che qualora la medesima risultasse deficitaria si avrebbe un accollo di poste passive a carico dello Stato che dovranno in futuro trovare un finanziamento.
  Con riferimento all'articolo 6, comma 1, in materia di agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, ricorda che la relazione tecnica riferita al testo originario affermava che il credito di imposta in esame a favore del soggetto privato che realizza l'investimento non comportava oneri per la finanza pubblica, atteso che l'agevolazione riguardava investimenti che non si realizzerebbero in assenza della norma, stanti i requisiti previsti dalla norma stessa per l'accesso all'agevolazione, ossia investimenti non già autorizzati e non sostenibili per le condizioni di mercato, in aree del territorio prive di infrastrutturazioni nonché limite massimo degli investimenti agevolabili individuato dal CIPE.
  Ritiene quindi opportuno che il Governo confermi che le modifiche introdotte garantiscano comunque l'assenza di oneri per la finanza pubblica, così come indicato nella relazione tecnica a corredo del testo originario.
  Con riguardo all'articolo 6, comma 3-bis, relativo alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo – che la norma non incida sui limiti all'indebitamento vigenti per le amministrazioni territoriali.
  In ordine all'articolo 6, comma 5-bis, concernente l'occupazione di aree o beni immobili pubblici per reti di comunicazione, osserva che dalla norma potrebbero derivare effetti finanziari negativi per le pubbliche amministrazioni nel caso in cui queste abbiano incorporato nei conti tendenziali introiti, canoni, tasse o indennizzi connessi all'utilizzo, per le finalità indicate dal testo, di aree o di beni immobili pubblici di loro proprietà e nel caso in cui le esclusioni in esame operino di fatto – sulla base di quanto previsto dall'ultimo periodo – con effetto retroattivo. In questa ipotesi, infatti, i soggetti gestori potrebbero chiedere la restituzione delle somme già corrisposte alle amministrazioni titolari dei beni.
  Circa l'articolo 6-bis, riguardante il sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine ai soggetti che dovrebbero curare la realizzazione e la gestione del nuovo Sistema informativo delle infrastrutture e alle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, a normativa vigente, ed utilizzabili per la realizzazione degli interventi previsti dal testo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pag. 30
  Per quel che concerne l'articolo 7, recante norme in materia di gestione delle risorse idriche, giudica opportuni chiarimenti, con riferimento all'affidamento del servizio idrico integrato a favore di società in house, che dallo stesso non possano derivare oneri per la finanza pubblica; con riferimento alla soppressione della disposizione di cui al decreto legislativo n. 141 del 1999, in merito alla portata applicativa della disposizione nonché ai possibili profili finanziari e con riferimento alla modifica riferita al comma 7, tenuto conto che la disposizione nel testo originario fa esplicitamente riferimento ad una procedura di infrazione o provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE, circa la possibilità che le modifiche previste siano suscettibili di determinare riflessi negativi per la finanza pubblica con riferimento alla compatibilità con l'ordinamento comunitario.
  In merito all'articolo 7, commi da 9-ter a 9-sexies, concernente lo stato di emergenza per calamità naturali, con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, rileva che le risorse stanziate, pari a 50 milioni di euro nel biennio 2015-2016, eccedono quelle originariamente stanziate. Ritiene che andrebbero quindi individuate le risorse da utilizzare per la copertura di tale onere aggiuntivo. Osserva che l'entità di quest'ultimo va peraltro quantificata tenuto conto delle somme che effettivamente residuano in bilancio con riferimento all'autorizzazione di spesa in questione. Ritiene che andrebbe inoltre verificato l'impatto sui saldi derivante dalla traslazione dell'onere dal triennio 2012-2014 agli anni 2015-2016. Con riguardo all'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, ai territori dei comuni della provincia di Bologna colpiti dal sisma del 2012 e dalla tromba d'aria del 2013 (comma 9-sexies), ritiene che andrebbe precisato a quali specifici interventi normativi tale estensione si riferisca. Ciò al fine di verificare i conseguenti effetti sui saldi.
  Circa l'articolo 7, comma 9-septies, concernente interventi per i territori colpiti da calamità del 2009, con riferimento all'incremento di 50 milioni delle quote indicate, reputa opportuno che il Governo confermi che la dinamica di spesa insita nella destinazione di tali risorse sia compatibile con quella scontata con riferimento al Fondo di provenienza, ossia il Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenuto conto della ridotta valenza di quest'ultimo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Per quanto attiene all'articolo 7, comma 9-octies, in materia di interventi per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Calabria e Basilicata, giudica opportuno che il Governo confermi che la disposizione non incida sulle previsioni di spesa già scontate ai fini saldi di finanza pubblica.
  A proposito dell'articolo 8, riguardante terre e rocce da scavo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo – che dalle procedure di consultazione non derivino oneri per la finanza pubblica.
  In ordine all'articolo 9, comma 2-bis, concernente i mutui per l'edilizia scolastica, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che non viene modificato il limite di spesa previsto dalla norma oggetto di modifica.
  Riguardo all'articolo 10, comma 1, riguardante il potenziamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti, osserva che, con riferimento al testo iniziale della norma, recante un ampliamento del perimetro delle operazioni finanziabili con la gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti, il Governo ha sottolineato che l'ampliamento della facoltà di intervento della Cassa non intacca l'autonomia della stessa e la sua conseguente classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione. Su tale aspetto ritiene che andrebbe acquisita una conferma, alla Pag. 31luce della modifica in esame che amplia ulteriormente la facoltà di intervento della Cassa.
  Circa l'articolo 10, comma 2-bis, concernente il potenziamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti, non ha osservazioni da formulare, considerato che le modifiche in esame non incidono sul limite annuo delle operazioni finanziabili ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
  In merito all'articolo 15-bis, in materia di accesso ai finanziamenti per le cooperative, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità finanziaria della norma, con riguardo all'esclusione di effetti negativi per le eventuali garanzie prestate dallo Stato sui prestiti concessi alle cooperative, in presenza dell'esclusione dei cespiti in questione dal privilegio in caso di mancato rimborso del credito concesso alle cooperative beneficiarie.
  Con riferimento all'articolo 15-bis, riguardante la cessione di crediti di impresa, non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo all'articolo 16, comma 2-bis, in materia di prestazioni sanitarie nella regione Sardegna, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo – che dalla norma non derivino obblighi di carattere oneroso per la regione Sardegna e il Ministero della salute.
  In ordine all'articolo 16-bis, concernente gli accessi su strade a gestione ANAS, rileva che le disposizioni in esame limitano l'incasso da parte di ANAS s.p.a. di somme derivanti da corrispettivi e canoni relativi alle autorizzazioni per gli accessi che confluiscono su strade dalla stessa gestite. Alle minori entrate introitate dall'ANAS, soggetto compreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma – parte servizi. In proposito, giudica necessario acquisire dal Governo elementi di quantificazione volti a definire una stima del minor gettito atteso e a valutare la capienza delle risorse indicate a copertura nonché la sostenibilità per ANAS s.p.a. di tale utilizzo in relazione agli interventi già finanziati a valere sulle medesime risorse.
  Circa l'articolo 16-ter, recante disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio, considera utile acquisire elementi di valutazione dal Governo circa i possibili riflessi per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione dei predetti adempimenti con riferimento ai soggetti pubblici interessati.
  In merito all'articolo 17, concernente le semplificazioni ed altre misure in materia edilizi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale giudica necessaria una conferma – che l'inclusione degli interventi di installazione delle predette pompe di calore tra quelli di manutenzione riguardi esclusivamente il regime dei titoli abilitativi prescritti e non possa quindi, neanche indirettamente, avere riflessi sul regime delle agevolazioni fiscali previste per le attività di manutenzione.
  Relativamente all'articolo 17, comma 1, in materia di comunicazione di inizio dei lavori, non ha nulla da osservare, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Circa l'articolo 17, comma 2-quater, concernente l'aliquota IVA per le spese di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, rileva che gli effetti finanziari recati dalla norma in esame non sembrerebbero in grado di assicurare la compensatività degli effetti finanziari. Osserva infatti che la riduzione dell'aliquota IVA dal 10 per cento al 4 per cento sulle spese di ristrutturazione e riqualificazione edilizia determina un minor gettito e che l'applicazione dell'aliquota IVA del «10 per cento per le nuove costruzioni» non determina necessariamente effetti positivi di gettito. Infatti, in base alla normativa vigente, l'IVA non si applica nelle cessioni tra privati; se la cessione è effettuata tra impresa di costruzione e soggetto privato acquirente si applica l'aliquota IVA del 4 per cento se l'immobile viene adibito ad abitazione Pag. 32principale; negli altri casi si applica l'aliquota IVA del 10 per cento ovvero del 22 per cento nel caso di immobili di lusso. Pertanto, la formulazione utilizzata determina: a) maggior gettito per le cessioni da parte dell'impresa di costruzione di abitazioni principali; b) invarianza di gettito per le cessioni tra privati ovvero da imprese di costruzione se si tratta di immobili non di lusso; c) una perdita di gettito per le cessioni da parte delle imprese di costruzioni di immobili di lusso. Sul punto considera pertanto necessario l'avviso del Governo. Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla decorrenza e all'ambito di applicazione delle nuove aliquote. In particolare, ritiene che andrebbe confermato che la minore aliquota IVA trovi applicazione per gli interventi che saranno eseguiti a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in commento, e che siano in ogni caso esclusi gli interventi già effettuati in relazione ai quali il contribuente sta fruendo della detrazione IRPEF. Segnala, infine, la necessità di verificare la compatibilità con la disciplina comunitaria della disposizione in esame, tenuto conto che l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA del 4 per cento è ammessa solo per specifiche tipologie di interventi.
  A proposito dell'articolo 19, comma 2-bis, in materia di esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo facoltativo per il comune il riconoscimento di una aliquota IMU ridotta.
  Riguardo all'articolo 20, comma 4, lettera c)-bis, riguardante gli immobili INPS, giudica opportuno che venga fornita una stima dell'ammontare complessivo degli sconti di prezzo che si renderanno applicabili grazie alla norma e una valutazione diretta a verificare se ciò incida rispetto alle previsioni di gettito già scontate in relazione agli immobili in questione ovvero a valutazioni già effettuate da soggetti privati eventualmente coinvolti in tali procedure.
  In ordine all'articolo 20, comma 4-bis, recante disposizioni interpretative, tenuto conto che la norma in questione assume carattere interpretativo e quindi esplica effetti retroattivi, ritiene che andrebbe stimato l'impatto delle previsioni medesime rispetto all'erogazione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, al fine di escludere che le stesse possano eccedere le disponibilità effettive del Fondo medesimo. Giudica necessari tali chiarimenti al fine di escludere che debba farsi luogo ad un'integrazione del Fondo con oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito all'articolo 20, comma 4-ter, relativo alle agevolazioni tributarie per atti di trasferimento immobiliare, rileva che il ripristino di alcune agevolazioni in materia di trasferimento di immobili appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti elementi di quantificazione e di valutazione volti a verificare se detti effetti siano di entità apprezzabile.
  Con riferimento all'articolo 20, comma 4-quinquies, concernente la dismissione di immobili pubblici, non ha osservazioni da formulare, considerato che alla norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Relativamente all'articolo 21, recante misure per l'incentivazione del mercato immobiliare, evidenzia che le modifiche illustrate sono state introdotte con singoli emendamenti e che, in particolare, l'intervento operato non sembrerebbe coordinato con le restanti disposizioni dell'articolo modificato. Infatti, mentre il citato emendamento sopprime – tra i requisiti richiesti per fruire della deduzione – l'obbligo di procedere alla locazione dell'immobile per almeno otto anni, contestualmente modificando anche la rubrica da «misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione» in «misure per l'incentivazione del mercato immobiliare», altri commi del medesimo articolo fanno espresso riferimento al canone di locazione e talvolta anche ad un periodo minimo di locazione, quali, ad Pag. 33esempio, il comma 4-bis, che reca il riferimento ad un periodo minimo di otto anni e il comma 5, non modificato, che ripartisce la deduzione in otto quote annuali. Sul punto considera necessario acquisire chiarimenti, in considerazione del fatto che, qualora il beneficio dovesse intendersi esteso a tutti gli acquisti di immobili residenziali, anche non destinati alla locazione, ovvero destinati a locazioni senza definizione di un periodo minimo, gli oneri finanziari quantificati dalla relazione tecnica originaria risulterebbero verosimilmente sottostimati e tali da richiedere un'ulteriore copertura finanziaria. Evidenzia che le ulteriori modifiche comportano effetti finanziari di segno opposto. In particolare segnala che la precisazione che il beneficio è rivolto agli immobili invenduti alla data di entrata in vigore della norma in esame appare restringere l'ambito di applicazione e pertanto potrebbe essere suscettibile di ridurre gli oneri stimati e che le ulteriori modifiche – estensione agli immobili oggetto di restauro e risanamento conservativo, estensione della deduzione agli interessi su mutui, inclusione nell'ambito di applicazione degli immobili dati in usufrutto – appaiono invece suscettibili di recare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In base a quanto indicato, giudica necessario disporre di elementi di quantificazione riferiti al testo, come modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente, al fine di verificare l'effettiva idoneità della copertura finanziaria a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni.
  In merito all'articolo 22, relativo al conto termico, osserva che le modifiche in esame sembrano volte ad estendere la platea di potenziali beneficiari degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico. Ritiene che andrebbe chiarito se da tale intervento di incentivazione possa derivare un incremento degli oneri di sistema, nonché, al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica, se il predetto intervento debba intendersi sottoposto al meccanismo ordinario di finanziamento delle componenti di costo collegate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a valere sulla generalità delle tariffe della bolletta energetica.
  In merito all'articolo 22-bis, che dispone l'esclusione degli enti locali e delle scuole dalla ridefinizione degli incentivi fotovoltaici, considera opportuno chiarire se l'esclusione degli enti locali e delle scuole dalla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui tali soggetti sono responsabili, rimodulazione alla quale erano ascritti effetti di risparmio nel primo periodo di applicazione, possa avere effetti negativi sulla finanza pubblica o possa essere compensata da una minore diminuzione della componente A3 destinata a reperire la provvista per l'erogazione dell'incentivo, di cui era pur prevista una diminuzione dall'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
  Riguardo all'articolo 26, che prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, ritiene opportuno acquisire conferma dell'effettiva possibilità per l'Agenzia del demanio di far fronte ai compiti indicati entro il termine fissato, sulla base delle risorse disponibili a normativa vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 27, relativo al patrimonio immobiliare dell'INAIL, rileva che le disposizioni in esame sono volte a fornire uno strumento per la definizione degli investimenti immobiliari dell'INAIL, nell'ambito di quelli autorizzati nel piano triennale 2014-2016. In proposito, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere procedimentale delle disposizioni e tenuto conto che l'Istituto utilizza le risorse già autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016.
  In merito all'articolo 28, comma 8-bis, in materia di accordi bilaterali del trasporto aereo, rileva che le disposizioni in esame sembrano porre in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un generico Pag. 34obbligo volto alla definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o alla modifica di quelli vigenti. In proposito non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 30-bis, relativo al registro delle associazioni nazionali delle città di identità, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine ai soggetti che dovrebbero curare la realizzazione e la gestione del registro delle associazioni nazionali delle città di identità e alle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, a normativa vigente, ed utilizzabili per la realizzazione degli interventi previsti dal testo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 32-bis, recante disposizioni in materia di autotrasporto, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel comma 2, tenuto conto che la fruizione del credito d'imposta è a valere su risorse stanziate per gli anni 2013 e 2014. Sul punto, pur considerando che la disposizione consente la suddetta fruizione «nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro» considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che la fruizione determina effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento che potrebbero interessare anche le annualità future. Inoltre, sempre per quanto concerne il comma 2, andrebbe precisato se l'estensione agli incentivi per la formazione professionale disposta nell'ultimo periodo debba considerarsi inclusa nel limite di spesa individuato nel primo periodo. In caso contrario, infatti, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla relativa copertura finanziaria.
  Riguardo all'articolo 33, commi da 13-bis a 13-quater, concernente il comprensorio Bagnoli-Coroglio, con riferimento al comma 13-quater rileva preliminarmente che dal tenore letterale della norma non si evince l'introduzione di un obbligo a trasferire il personale della Bagnoli SpA dichiarato in mobilità presso il soggetto attuatore o la società da quest'ultimo costituita. Il testo, infatti, impegna genericamente il commissario ad assumere ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. Ciò premesso, considera comunque necessario acquisire conferma che dalla previsione in esame non scaturiscano obblighi assunzionali per soggetti ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Ricorda che il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, ha affermato che la natura del soggetto attuatore potrà essere determinata solo all'atto del decreto di nomina, mentre la natura della società per azioni sarà definita al momento della sua costituzione. Il Governo ha comunque escluso qualsiasi coinvolgimento di enti o soggetti rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 33-bis, recante disposizioni per la bonifica da amianto da realizzare nei territori di Casale Monferrato, osserva che, qualora la disposizione intendesse escludere le spese in oggetto dalla determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, la stessa sarebbe suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica: gli enti locali, infatti, hanno un vincolo di saldo e l'esclusione di alcune spese dal computo del saldo medesimo determina la creazione di spazi finanziari che potrebbero essere utilizzati in altro modo, con conseguente potenziale peggioramento dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno. Qualora, invece, la proposta intendesse solo autorizzare la regione Piemonte ad erogare somme ai comuni, che potrebbero utilizzarle esclusivamente nell'ambito dei vincoli per loro già fissati a legislazione vigente, la modifica andrebbe riferita all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011. Infatti l'articolo 31 disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali, mentre per le regioni e le province autonome il patto è regolato con il successivo articolo 32. Inoltre l'assenza di oneri potrebbe essere riscontrata solo nel caso in Pag. 35cui fosse assicurato, dal Governo, che le spese in questione risultano già scontate negli attuali conti tendenziali.
  Riguardo all'articolo 34, commi da 7 a 7-ter, recante disposizioni sulla bonifica di siti inquinati, per quanto concerne i profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere indicato dal comma 7-ter è configurato quale limite di spesa. Ciò premesso, osserva che non si dispone di informazioni circa gli interventi che si intende finanziare. Pertanto non è chiaro se la spesa autorizzata consenta la completa realizzazione degli interventi previsti ovvero rappresenti la prima quota di un finanziamento più ampio. Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, osserva che il comma 7 prevede un'esclusione dal patto di stabilità non sottoposta a limiti temporali, mentre la norma di copertura, di cui al comma 7-ter, circoscrive l'onere al triennio 2014-2016.
  In merito all'articolo 34, comma 7-bis, concernente le procedure in materia di bonifica di siti contaminati, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, atteso che la disposizione – di carattere facoltativo – non implica modifiche ai limiti finanziari vigenti per le regioni.
  Riguardo all'articolo 34, comma 10-bis, che prevede una procedura semplificata per le operazioni di bonifica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene i profili di quantificazione, atteso che le modifiche in esame appaiono di natura ordinamentale.
  Sull'articolo 34, comma 10-ter, in materia di curriculum del soggetto affidatario, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene i profili di quantificazione, atteso che le modifiche in esame appaiono di natura ordinamentale e non suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 35, che reca norme per la realizzazione su scala nazionale di un sistema di gestione dei rifiuti urbani, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dei contributi di riciclaggio e per la partecipazione al consorzio, evidenziando gli eventuali riflessi per gli enti pubblici interessati e per la funzionalità del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. Andrebbe inoltre acquisita conferma circa la conformità della disciplina con quella europea al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni.
  Riguardo all'articolo 36, commi 1 e 2, che reca misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca degli idrocarburi, ritiene opportuno che il Governo confermi la neutralità finanziaria della disposizione anche con riferimento al nuovo testo in esame, considerato che le modifiche apportate ampliano la portata applicativa della prevista esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno. Sul punto rammenta che la relazione tecnica, con riguardo al testo originario della disposizione in esame, afferma che questa, contenuta nel comma 1, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica atteso che l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di specifiche spese nelle aree in cui si svolgono ricerche e coltivazioni di idrocarburi, è subordinata e limitata agli importi stabiliti con decreto interministeriale e trova compensazione nelle maggiori entrate riscosse dalle regioni. Con riguardo al comma 2, evidenzia che, secondo la relazione tecnica, la disposizione ha carattere programmatico e dalla stessa non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, posto che il limite dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote – di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 625 del 1996 – potrà essere stabilito con la legge di stabilità per il 2015 compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 36, comma 2-bis, che reca norme per la destinazione ai comuni della linea di costa di quota dei proventi fiscali derivanti dalle attività di coltivazione offshore, al fine di escludere effetti di maggior onere, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa la compatibilità della norma in esame – che destina il 50 per Pag. 36cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti offshore – con le finalità di spesa alle quali i medesimi proventi risultino eventualmente già preordinati a normativa vigente.
  In merito all'articolo 36, comma 2-quater, che prevede misure di sviluppo economico nelle regioni di estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, evidenzia che la norma destina a nuove finalità – quali la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi – le risorse del Fondo di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 che, a normativa vigente, sono preordinate alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle medesime regioni. La nuova finalizzazione è interamente sostitutiva di quella prevista a legislazione vigente e, pertanto, l'intervento normativo è adottato nel presupposto che esso operi in condizioni di neutralità finanziaria. In proposito considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa tale ipotesi. In merito ad eventuali effetti indiretti, ritiene utile valutare se possano determinarsi apprezzabili riflessi sul gettito in connessione ad una possibile contrazione dei consumi di tali idrocarburi nelle medesime regioni.
  Riguardo all'articolo 36-bis, concernente il curriculum del soggetto affidatario, osserva preliminarmente che andrebbe chiarito il coordinamento fra la norma in esame e il decreto ministeriale 12 settembre 2013, che in base al testo continuerebbe a trovare applicazione «per le parti non modificate dal presente articolo». Tale chiarimento appare necessario in quanto il decreto ministeriale delinea un'articolata procedura per il calcolo e la contabilizzazione delle somme da versare, nonché per il rispetto del limite delle risorse disponibili, mentre la norma in esame sembrerebbe limitarsi, da una parte, ad incrementare la quota delle entrate utilizzabili per gli interventi di sviluppo, dall'altra, a prolungare il periodo di operatività del meccanismo finanziario. Sotto il primo profilo, quello dell'incremento della quota delle entrate utilizzabili, osserva che il decreto ministeriale prevede una doppia aliquota, del 30 e del 15 per cento, da applicare a due scaglioni, il primo fino a 130 milioni di euro ed il secondo oltre tale somma. La norma in esame, invece, sembrerebbe unificare le due aliquote verso l'alto, ossia al 30 per cento, superando di fatto la suddivisione in scaglioni. Sotto il secondo profilo, quello dei tempi di operatività del finanziamento, osserva che mentre il decreto trova applicazione per i dieci periodi di imposta successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti, la norma in esame fa riferimento a «dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti» e, quindi, possibilmente ad un periodo più lungo. Nell'ambito del predetto chiarimento, ritiene necessario precisare se – con l'entrata in vigore della norma in esame – continuerebbero a trovare applicazione le disposizioni del decreto ministeriale che regolano le modalità di determinazione della quota di imposte utilizzabile: si fa riferimento, per esempio, all'esclusione dalla base di calcolo delle predette aliquote dei crediti IRES portati in compensazione ovvero rimborsati dall'Agenzia delle entrate. Ciò premesso, osserva che – come detto – la modifica del meccanismo di determinazione delle somme utilizzabili sembrerebbe unificare al 30 per cento, ossia verso l'alto, le due aliquote attualmente vigenti. Da tale modifica potrebbe quindi derivare un incremento della spesa non previsto nei tendenziali a normativa vigente. Sul punto considera necessario acquisire un chiarimento del Governo. Anche dal prolungamento del periodo di operatività del finanziamento – in precedenza descritto – sembrerebbero derivare possibili effetti di incremento della spesa, tenuto conto che il meccanismo di finanziamento non si fermerebbe più, come previsto a normativa vigente, dopo il decimo periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione, ma si estenderebbe Pag. 37fino al decimo periodo d'imposta successivo all'entrata in esercizio degli impianti. Ricorda, infine, che la relazione tecnica riferita all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 aveva previsto effetti netti di segno positivo, sia pure non quantificati, tenuto conto che sarebbe stata destinata a finalità di spesa soltanto una parte delle maggiori entrate correlate all'attivazione dei nuovi investimenti. Ritiene pertanto che andrebbe chiarito – anche sulla base dei dati disponibili dopo il primo periodo di applicazione – se tali effetti positivi si siano effettivamente riscontrati e se la norma in esame possa pregiudicarne l'ulteriore conseguimento.
  Riguardo all'articolo 38, che reca disposizioni per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 38, comma 11-ter, che riguarda sempre la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ritiene peraltro che sarebbe utile disporre degli elementi posti alla base dell'incremento del contributo in esame, in relazione all'attività istruttoria per gli uffici interessati.
  Riguardo all'articolo 38, comma 11-quinquies, che reca disposizioni sulla cogenerazione ad alto rendimento, ritiene necessario chiarire se la maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione prevista dal testo debba essere finanziata nell'ambito del sistema tariffario a carico della generalità dell'utenza e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sull'articolo 38-bis, recante disposizioni sull'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, osserva che la norma è volta ad ampliare l'utilizzo delle risorse del Fondo con finalità di garanzia. Ritiene opportuno al riguardo valutare se l'ampliamento delle operazioni che beneficiano del Fondo possa accrescere i rischi di escussione delle garanzie e possa quindi richiedere un'integrazione delle risorse preordinate a fronteggiare tali rischi.
  In merito all'articolo 39, recante incentivi per i veicoli a basse emissioni, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo che la nuova finalità, che prevede l'impiego di mezzi idonei e strutture per il monitoraggio, sia compatibile con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente, delle quali alcune sono correlate al rispetto di impegni internazionali e comunitari.
  Riguardo all'articolo 42, commi 14-bis e 14-ter, in materia di pubblicazione di dati, non ha osservazioni da formulare in quanto la quota premiale è ricompresa nel livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Per quanto riguarda l'articolo 42, commi da 14-quater a 14-sexies, in materia di debiti commerciali della regione Sardegna, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle considerazioni contenute nella relazione tecnica.
  In merito all'articolo 42-bis, recante disposizioni sull'ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria, ritiene necessario escludere che il meccanismo di proroga dei termini per accedere ai finanziamenti destinati alle regioni ed alle province autonome per i programmi di edilizia sanitaria possa pregiudicare la revoca di impegni di spesa già assunti per determinati interventi non realizzati con conseguenti effetti sulla finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 43, comma 3-bis, che reca sanzioni per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno 2013, rileva che le disposizioni appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari la cui entità non appare determinabile in base al tenore letterale delle disposizioni medesime. Ritiene quindi necessario disporre di elementi di quantificazione riferiti all'incidenza delle modifiche apportate rispetto alla definizione degli obiettivi del patto per gli enti interessati e alle eventuali conseguenze ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 43, comma 5-bis, sul Fondo di solidarietà comunale 2013, evidenzia che la disposizione in esame comporta, per i comuni a credito nei confronti del Fondo di solidarietà comunale per effetto delle variazioni Pag. 38delle assegnazioni IMU 2013 sui fabbricati categoria D, uno slittamento della riscossione di somme dal 2014 al triennio 2015-2017. Ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari negativi recati dalla minore disponibilità di liquidità per tali soggetti.
  In merito all'articolo 43, comma 5-ter, che dispone ulteriori anticipazioni di somme per il pagamento di debiti pregressi, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita ad agevolare l'utilizzo di somme già stanziate.
  Riguardo all'articolo 43-bis, che prevede l'applicabilità delle norme del decreto alle regioni a statuto speciale, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le quantificazioni recate dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame siano state determinate in conformità di quanto disposto dall'articolo in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 43-ter, che reca disposizioni sulla realizzazione di opere pubbliche da parte di enti disciolti per infiltrazioni della criminalità, per garantire la neutralità finanziaria della norma, ritiene opportuno acquisire elementi volti a verificare la compatibilità degli effetti ascrivibili agli interventi da finanziare nei comuni disciolti per infiltrazioni della criminalità rispetto alle dinamiche di spesa scontate nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012.
  Esaminando i profili di copertura, fa presente quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 3, commi 12-bis e 12-ter, sul completamento di interventi infrastrutturali di viabilità per l'integrale attuazione della Convenzione Italia-Francia, ritiene necessario che il Governo chiarisca, in primo luogo, se le risorse di cui si prevede l'utilizzo siano effettivamente disponibili e, in caso affermativo, in quale capitolo esse siano state allocate; in secondo luogo, se tali risorse siano congrue dal punto di vista dei saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.
  In merito all'articolo 3, commi 12-quater e 12-quinquies, recante disposizioni sul funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus, considera opportuno che il Governo chiarisca se vi siano sufficienti risorse disponibili per far fronte ai maggiori oneri previsti sul fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166 (capitolo 7301 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Inoltre, giacché la norma prevede l'utilizzo per pagamenti non più dovuti e, quindi, verosimilmente di risorse iscritte come residui passivi, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la copertura prevista risulti congrua anche con riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Infine, per quanto concerne la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (capitolo 7532 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), considera necessario che il Governo chiarisca se tale riduzione sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 4, comma 4-bis, relativo al Fondo per le aree metropolitane, segnala che il comma 9 reca una esplicita clausola di compensazione finanziaria degli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 4 e non può, quindi, essere utilizzato, come previsto dalla presente disposizione per la copertura degli oneri connessi all'istituzione del fondo per il completamento delle aree metropolitane. Segnala, inoltre, che non appare conforme alla vigente disciplina contabile il finanziamento del predetto fondo attraverso un generico rinvio alle risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa.
  Riguardo all'articolo 6, comma 5-septies, che reca disposizioni sul programma strategico nazionale per la banda ultralarga, segnala che l'autorizzazione di spesa Pag. 39alla quale la disposizione fa riferimento destinava al Piano nazionale Banda larga 150 milioni di euro nell'anno 2013. Tuttavia, poiché tale esercizio risulta ormai concluso, la disposizione dovrebbe in realtà far riferimento al rifinanziamento del medesimo piano previsto, nella misura di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014, dall'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013. Ricorda che le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato presenta una disponibilità di competenza di circa 18 milioni di euro. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca se le risorse oggetto di utilizzo siano quelle testé menzionate e se tale utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente. In caso di risposta affermativa, considera opportuno riformulare la disposizione in termini di novella all'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013, destinando le relative risorse non solo al Piano nazionale Banda larga, ma anche al progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. Sul punto, ritiene necessario comunque acquisire l'avviso da parte del Governo.
  Riguardo all'articolo 9, comma 2-quinquies, che reca norme sul rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per interventi di edilizia e sull'acquisizione di attrezzature da parte delle Accademie, segnala preliminarmente che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo nel quale sono iscritte le risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013, recante premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (capitolo 1780 – stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) reca le necessarie risorse. Ciò posto, considera necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti.
  In merito all'articolo 32-bis, comma 2, che prevede disposizioni in materia di autotrasporto, segnala che il comma 2 riconosce la fruizione, mediante credito d'imposta, dei contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, relative all'esercizio finanziario 2013, e all'articolo 1, comma 89, della legge n. 147 del 2013, relative all'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre l'importo complessivo di 39 milioni di euro. In merito all'utilizzo di tali risorse ricorda che quelle relative al 2013 sono iscritte in un capitolo di conto capitale (7420 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), mentre quelle relative all'anno 2014 sono iscritte in un capitolo di parte corrente (1337 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò posto, in primo luogo considera necessario che il Governo chiarisca se, per la parte di copertura che richiama l'esercizio 2013, siano venute meno le ragioni dell'impegno che giustificava l'iscrizione delle risorse come residui passivi, anche al fine di verificare la congruità della copertura con particolare riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. In secondo luogo, per quanto riguarda la parte di copertura che richiama l'esercizio finanziario 2014, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'impiego delle predette risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui suddetti stanziamenti.
  Riguardo all'articolo 34, comma 7-ter, che reca misure urgenti in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal Patto di stabilità di interventi e opere di bonifica di cui al comma 7, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 402014, 2015 e 2016, non reca, sulla base delle tabelle allegate alla legge di stabilità per il 2014, le necessarie disponibilità per il medesimo anno 2014.
  Riguardo all'articolo 36, comma 2-ter, che reca disposizioni per la destinazione di somme versate all'entrata in materia di ambiente, fermo rimanendo che le norme non sembrano mutare le finalità alle quali sono destinate le risorse versate dai titolari delle concessioni di coltivazioni in mare e dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, segnala, tuttavia, che le medesime norme, autorizzando il mantenimento in bilancio di somme di parte corrente anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento, dispongono deroghe al principio di annualità del bilancio suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, con particolare riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 42, comma 14-quinquies, che reca norme sulla riduzione dei debiti commerciali della Regione Sardegna, ritiene opportuno che il Governo confermi che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 2.376.000 euro per l'anno 2016, di 2.299.024 euro per l'anno 2017, di 2.221.123 euro per l'anno 2018 e di 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo nella misura di 384 mila euro a decorrere dall'anno 2016 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che lo stesso, sulla base delle dotazioni previste dalla legge di stabilità per il 2014, reca le necessarie disponibilità. Infine, considera necessario modificare la formulazione della copertura finanziaria di cui al comma 14-quinquies, indicando esplicitamente che gli oneri pari a 2 milioni e 376 mila euro e a 384 mila euro hanno carattere annuo e che le proiezioni alle quali si fa riferimento sono quelle relative all'anno 2016. In proposito, considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Sull'articolo 43-ter, recante misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata, segnala che la norma introduce una deroga al principio di annualità del bilancio non prevista dalla vigente disciplina contabile, posto che la norma stessa consente la destinazione delle eventuali economie formatesi sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (capitolo 1365 – stato di previsione del Ministero dell'interno) alle finalità di realizzazione o manutenzione di opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 707, della legge n. 296 del 2006. Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo chiarisca gli effetti derivanti dalla suddetta disposizione con particolare riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, in considerazione del fatto che interventi di conto capitale sono finanziati con economie di parte corrente.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti sulle molteplici questioni richiamate dal relatore con riferimento ai profili finanziari delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, dichiarando che è intenzione del Governo predisporre la relativa documentazione nel più breve tempo possibile, presumibilmente entro il tardo pomeriggio della giornata odierna.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel prendere atto di quanto testé comunicato dal sottosegretario Baretta, avvisa che la Commissione sarà pertanto nuovamente convocata per l'esame del provvedimento nella giornata di domani, in un orario che sarà definito in relazione al momento Pag. 41della effettiva trasmissione della predetta documentazione da parte del Governo.
  Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.
C. 275-A ed emendamenti.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
Nuovo testo C. 2428.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Atto n. 99-
bis.

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.
C. 2648 Boccia ed altri.