CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 8.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Il presidente Raffaele RANUCCI comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Monchiero, in sostituzione del deputato Renato Balduzzi, dimissionario.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
S. 1568, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Raffaele RANUCCI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame ricordando che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in titolo in occasione della sua discussione alla Camera, esprimendo sul testo allora sottoposto alla sua attenzione, il 2 luglio 2014, un parere favorevole con due condizioni e un'osservazione.
  Nel merito, il testo detta disposizioni finalizzate – come chiarisce l'articolo 1 – a promuovere e favorire la cosiddetta agricoltura sociale, vale a dire l'insieme di quelle attività delle imprese agricole, parallele alle attività agricole vere e proprie, che risultano utili al conseguimento di fini di rilievo sociale, quali sono quelli propri dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.
  In particolare – è spiegato all'articolo 2 – si tratta di attività promosse dall'impresa agricola, e aventi quindi a che fare con l'agricoltura, ma che realizzano fini come l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati; l'accudimento dei bambini in età prescolare (cosiddetti agrinido e agriasilo); l'accoglienza e l'accompagnamento di persone in difficoltà sociale, fisica o psichica; la fornitura di servizi a carattere terapeutico, complementari Pag. 105a quelli sanitari, che coinvolgono animali (come l'ippoterapia) o piante, l'educazione ambientale e alimentare; e così via.
  Sempre l'articolo 2, al comma 2, demanda a un decreto ministeriale di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività in questione. Specifica inoltre che queste attività devono essere realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. In particolare, gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti – così prevede il provvedimento – a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale, per favorire l'aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.
  A seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera in recepimento di una condizione espressa dal parere della Commissione per le questioni regionali, sul decreto ministeriale predetto è prevista l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo di cui si è detto; in caso di inerzia delle regioni, è prevista l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, vale a dire l'intervento sostitutivo del Governo.
  All'articolo 3 è stato soppresso il comma 2 del testo già esaminato, con il quale si prevedeva che le regioni dovessero stabilire le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori di agricoltura sociale già attivi all'entrata in vigore della legge.
  L'articolo 4 prevede che gli operatori dell'agricoltura sociale possano costituire organizzazioni di produttori per i prodotti dell'agricoltura sociale.
  L'articolo 5 detta misure per favorire il reperimento di locali da destinare ad attività di agricoltura sociale, in particolare prevedendo che le regioni possano – anziché debbano, come previsto nel testo esaminato per il parere alla Camera – promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente a uso degli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale.
  L'articolo 6 reca altre misure di sostegno dell'agricoltura sociale, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano, nelle gare per le relative forniture, prevedere criteri di preferenza a favore dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale; che i comuni promuovano la presenza di tali prodotti nei mercati di vendita diretta; e che nell'assegnazione delle terre demaniali, anche delle regioni, e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia si dia preferenza agli operatori dell'agricoltura sociale. Con decreto ministeriale dovranno poi essere previste ulteriori agevolazioni, nonché i requisiti e i criteri per l'accesso alle stesse. A seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera in recepimento di una condizione espressa dal parere della Commissione per le questioni regionali, anche sul decreto ministeriale predetto è prevista l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
  Quanto alle regioni, è anche previsto che, nella predisposizione dei loro piani di sviluppo rurale, queste possano promuovere programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine le regioni sono chiamate a promuovere tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati. Inoltre, le regioni e le province autonome devono adottare appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui si tratta.
  L'articolo 7, infine, istituisce un Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere Pag. 106iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.
  Con un nuovo comma 2 è previsto che l'Osservatorio nazionale curi anche il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale. Si tratta di una disposizione che recepisce il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che conteneva una osservazione per segnalare l'opportunità di un coordinamento tra l'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali, dove istituiti.
  Dell'Osservatorio fanno parte, oltre che a cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, anche cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nominati in sede di Conferenza Stato-regioni; ne fanno parte altresì esponenti di enti e associazioni, tra cui due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore più rappresentative a livello nazionale, designati in sede di Conferenza Stato-regioni. Con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento.
  In conclusione, richiama le considerazioni svolte dall'allora presidente Balduzzi, in qualità di relatore, nella seduta del 2 luglio scorso, sui profili di compatibilità del provvedimento in titolo con le disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e sul fatto che molte regioni hanno già legiferato nella materia oggetto del provvedimento stesso.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) chiede al presidente di chiarire meglio alla Commissione in cosa consista l’«agricoltura sociale».

  Il senatore Raffaele RANUCCI, presidente e relatore, chiarisce che si tratta del coinvolgimento in attività agricole – dalla coltivazione della terra all'allevamento degli animali – di persone disabili o ammalate o comunque in condizioni di svantaggio sociale, a fini terapeutici, riabilitativi, di inserimento lavorativo o socio-assistenziali.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), dopo aver aggiunto alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla natura dell'agricoltura sociale, che conosce anche in qualità di relatore sul provvedimento nella Commissione di merito (agricoltura del Senato), informa i commissari che nella stessa Commissione si registra un ampio anche se non unanime consenso sul provvedimento e che l'intendimento che sembra al momento prevalente è quello di approvare in tempi rapidi e senza modifiche il testo deliberato dalla Camera.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), premesso di condividere lo spirito del provvedimento, che ha lo scopo di aiutare le persone più fragili e più in difficoltà nella ricerca del lavoro, tutelandone la dignità e coinvolgendole in attività aventi anche valenza terapeutica, in combinazione con gli ordinari processi di cura e di riabilitazione, richiama l'attenzione sulla necessità di non perdere di vista, quando si parla di attività imprenditoriali con valore sociale, il fatto che i fini sociali non coincidono con quelli imprenditoriali e che occorre di conseguenza disciplinare con attenzione l'attività imprenditoriale per evitare che il coinvolgimento di persone svantaggiate finisca con il dare luogo a un loro sfruttamento come manodopera sottopagata. Fa presente a questo proposito che una proposta di legge per la disciplina generale del cosiddetto «terzo settore» è all'esame della Commissione affari sociali della Camera e che nella discussione su tale provvedimento si sta affrontando anche la questione da lui richiamata.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, ricorda che – come rilevato già dal presidente – diverse regioni hanno adottato proprie normative in questa materia, rispetto alle quali la proposta di legge in esame non reca novità sostanziali. Rilevante, Pag. 107a suo avviso, è la previsione di un Osservatorio nazionale, che potrà raccordare le esperienze regionali, attraverso il coordinamento con gli osservatori regionali.
  Aggiunge che, a suo avviso, sarebbe anche il caso di introdurre nel provvedimento il modello del «laboratorio occupazionale», che è un modello di coinvolgimento che mira a inserire nel lavoro le persone che non sono gravemente disabili ma neanche completamente abili e che, in quanto tali, non possono essere inserite nelle liste di collocamento come disabili.

  Il senatore Raffaele RANUCCI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato), chiarendo che la sua proposta riprende il contenuto del parere già espresso dalla Commissione il 2 luglio scorso, per la parte che risulta ancora riferibile al testo a seguito delle modifiche apportate allo stesso nel corso dell’iter successivo a tale data.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

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