CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2014
314.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 453

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 ottobre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che il deputato Carmelo Lo Monte ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola.
C. 1974 Chimienti.

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonella INCERTI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di ferie per il personale della scuola ed è essenzialmente volta a ripristinare le disposizioni di fonte contrattuale vigenti prima dei recenti interventi di rilegificazione della materia e, in particolare, l'articolo 19 del contratto collettivo di lavoro nazionale relativo al personale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Tale ultima disposizione, oltre a prevedere che le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, stabiliva che, qualora la Pag. 454durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse stata tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, queste fossero liquidate al termine dell'anno scolastico e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. Allo stesso tempo, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non era obbligatoria, con la conseguenza che per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non avesse chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dava luogo al pagamento sostitutivo, ossia alla monetizzazione, al momento della cessazione del rapporto. A tal fine, l'articolo 1 della proposta di legge abroga, innanzitutto, l'articolo 1, commi 54 e 56, della legge n. 228 del 2012. Il comma 54 fissa l'obbligo, per tutto il personale della scuola e, quindi, anche per il personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato, di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutativa. A tale proposito ricorda che il periodo di sospensione delle lezioni, definito con delibera regionale, comprende le feste, gli eventuali «ponti», le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1o settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno. La disposizione di cui si propone l'abrogazione stabilisce, poi, che durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 56 del medesimo articolo 1 attribuisce alle disposizioni contenute al comma 54 una particolare forza normativa, prevedendo espressamente che esse non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e che eventuali clausole contrattuali contrastanti devono essere disapplicate. L'articolo 2 della proposta di legge, intervenendo sull'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, sopprime la limitazione alla possibilità di monetizzare le ferie per il personale della scuola, docente e A.T.A., supplente breve e saltuario o docente con contratto, in relazione alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al medesimo personale è consentito fruire delle ferie. In virtù di tale soppressione, la non applicazione delle disposizioni concernenti il divieto di monetizzazione delle ferie per il richiamato personale resterebbe quindi valida fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, senza alcuna limitazione. Fa presente, poi, che l'articolo 3 prevede che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, con l'esclusione di quelli concernenti la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Anticipando taluni aspetti che potranno essere oggetto di successivi approfondimenti nel corso dell'esame della proposta, segnala alcuni profili problematici, evidenziati nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera. In primo luogo, dalla nuova formulazione dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come prevista dall'articolo 2 della proposta di legge, non appare chiaro se la deroga al divieto di monetizzazione delle ferie non godute operi per il solo personale «precario» o, anche, per il personale della scuola a tempo indeterminato. Inoltre, l'abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 avrebbe effetti anche sul regime delle ferie del personale della scuola a tempo indeterminato. Infine, per quanto attiene all'articolo 3, occorrerebbe fare riferimento non già all'allegato C-bis di cui al decreto-legge n. 98 del 2011, bensì all'allegato Pag. 455A alla nota integrativa della Tabella 1, relativa allo stato di previsione delle entrate, della legge di bilancio.

  Gessica ROSTELLATO (M5S), ringraziando la relatrice per il suo intervento introduttivo, chiede se vi sia l'intenzione da parte di altri gruppi di presentare proposte di legge che possano essere abbinate alla proposta in esame. Qualora non vi fossero altre proposte di legge da abbinare, a suo avviso, sarebbe stato opportuno individuare come relatore un deputato del MoVimento 5 Stelle, in considerazione del fatto che l'esame della proposta è stato sollecitato dal suo gruppo.

  Walter RIZZETTO, presidente, con riferimento a quanto osservato dalla collega Rostellato, fa presente che, come testimonia la prassi anche recente, nell'esame in sede referente non esiste un automatismo nell'assegnazione dell'incarico di relatore a componenti del gruppo che ha presentato la proposta di legge e ne ha sollecitato l'esame. Ritiene, comunque, che qualora la questione si ponesse con riferimento all'esame di futuri provvedimenti, essa potrà essere affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Silvia CHIMIENTI (M5S) osserva preliminarmente come sia importante che la Commissione avvii l'esame della proposta di legge di cui è prima firmataria, esprimendo apprezzamento per la sua iscrizione all'ordine del giorno in un momento nel quale nelle materie di competenza della Commissione si devono affrontare numerose problematiche particolarmente urgenti. Ritiene, tuttavia, che sia essenziale prestare una particolare attenzione ai lavoratori della scuola, considerando come gli interventi adottati negli ultimi anni nell'ambito delle manovre correttive di finanza pubblica abbiano portato ad un sostanziale congelamento di trattamenti stipendiali già particolarmente contenuti, anche in rapporto ai trattamenti riconosciuti a livello internazionale. In questo contesto già difficile, la posizione dei lavoratori precari è, a suo avviso particolarmente, debole e – come evidenziato anche nella mozione 1-00341, da lei presentata e discussa in Assemblea nello scorso mese di marzo – potrebbe porsi in contrasto con la disciplina in materia di lavoro a tempo determinato contenuta nella direttiva 1999/70/CE. Nell'attesa che sulla questione si pronunci, nei prossimi mesi, la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, a suo avviso, non potrà che sanzionare il reiterato ricorso ai contratti a tempo determinato e la perenne instabilità dei rapporti di lavoro in essere, sottolinea come vi sia una evidente disparità di trattamento a danno dei lavoratori precari, che sono, tra l'altro, sfavoriti rispetto ai colleghi con contratti a tempo indeterminato anche per quanto attiene alle progressioni di carriera. Con specifico riferimento alla materia oggetto del provvedimento in esame, ricorda come i due interventi che si propone di rettificare furono adottati nel 2012, a breve distanza di tempo tra loro, dal Governo Monti e abbiano prodotto uno scenario a suo avviso disastroso, che presenta evidenti profili di illegittimità. Il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto da tali norme determina in sostanza una riduzione di circa 1.000 euro degli stipendi dei lavoratori precari, che potranno al massimo richiedere il pagamento di pochi giorni di ferie. Osserva, peraltro, che tali somme costituivano di fatto una sorta di indennizzo per i periodi di disoccupazione. Nel ribadire pertanto l'opportunità di un intervento su questa materia, al fine di superare una condizione di assoluta iniquità, ritiene che possa essere utile acquisire quanto prima una quantificazione precisa degli oneri derivanti dalla sua proposta, anche attraverso la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

  Antonella INCERTI (PD), relatore, ritiene che l'acquisizione di una esatta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento sarebbe senz'altro utile, anche ai fini di una migliore valutazione Pag. 456dei contenuti della proposta in discussione. Ritiene, in ogni caso, che debbano essere approfonditi i temi connessi ai rapporti tra la disciplina legislativa e la regolazione prevista dalla contrattazione collettiva nella materia oggetto dell'intervento normativo.

  Silvia CHIMIENTI (M5S), nel ribadire che si pone con forza il tema del rispetto della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, osserva che gli oneri della sua proposta sono stati quantificati considerando una platea di circa 130.000 lavoratori, ai quali sono assegnati incarichi di supplenza dal 1o settembre al 30 giugno su posizioni vacanti. Potrebbe, tuttavia, porsi la necessità di prevedere una copertura finanziaria anche con riferimento alla posizione dei docenti incaricati di supplenze di minore durata.

  Walter RIZZETTO, presidente, preso atto degli esiti del dibattito, propone di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine ordinario di trenta giorni, di una relazione tecnica sulla proposta di legge in esame.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Walter RIZZETTO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 14 ottobre 2014.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.