CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. – Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 8.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Il presidente Raffaele RANUCCI comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Luigi Gallo, in sostituzione della deputata Azzurra Cancelleri, dimissionaria, e la deputata Eleonora Bechis, in sostituzione del deputato Michele Dell'Orco, dimissionario.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre 2014.

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  Il presidente Raffaele RANUCCI ricorda che la Commissione ha dedicato due sedute all'esame del provvedimento e che nell'ultima seduta il relatore si era riservato di presentare una proposta di parere.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis.
(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, introduce l'esame, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato in merito alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 settembre.
  Al riguardo, ricorda che in base alla legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), il Governo è tenuto a presentare una nota di aggiornamento al DEF per dare conto dell'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica e delle eventuali integrazioni al piano nazionale delle riforme contenuto nel DEF presentato nel mese di aprile, in risposta alle raccomandazioni sulla politica economica italiana formulate dal Consiglio europeo al termine della procedura del cd. «semestre europeo».
  Ricorda che, da un punto di vista procedurale, la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte delle Assemblee di Camera e Senato con apposite risoluzioni, dopo l'esame da parte delle Commissioni bilancio, con il parere di tutte le altre commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Per quanto concerne i dati di carattere generale contenuti nel documento in esame, rileva che, se il DEF di aprile prevedeva una crescita dello 0,8 per cento del PIL nel 2014, la nota di aggiornamento prevede per l'anno in corso un calo del PIL dello 0,3 per cento. Per il 2015 si prevede una leggera crescita del PIL dello 0,6 per cento; la crescita è prevista rafforzarsi nel 2016 (con incremento dell'1 per cento) e nel 2017 (con incremento dell'1,3 per cento). Conseguentemente, la nota modifica gli obiettivi di finanza pubblica, rinviando di un anno, al 2017, il conseguimento del pareggio di bilancio strutturale, che costituisce per l'Italia l'obiettivo di medio termine di finanza pubblica fissato dalle istituzioni dell'Unione europea. Il rinvio al 2017 del pareggio strutturale di bilancio dovrà essere approvato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, a maggioranza assoluta di Camera e Senato, come già avvenuto lo scorso aprile per l'analogo rinvio dal 2015 al 2016. La nota precisa anche che «ulteriori interventi di riduzione della spesa pubblica assicureranno il parziale finanziamento delle misure descritte e il miglioramento qualitativo della spesa».
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala il paragrafo III.6, nel quale il Governo riferisce che il Commissario straordinario per la revisione della spesa (spending review) ha presentato il 7 agosto un programma di razionalizzazione delle partecipate locali. Partendo dalla constatazione che il numero delle partecipate locali (più di ottomila) è di gran lunga superiore a quello registrato in altri paesi, il Commissario ha elaborato un piano per ridurre il numero di partecipate a mille entro il 2017-18. Il Pag. 292Piano suggerisce le seguenti linee di azione: 1) limitare il perimetro di attività ammesse per società partecipate dagli enti locali, autorizzando questi ultimi a mantenere partecipazioni soltanto in relazione alle proprie finalità istituzionali; 2) inserire una serie di limiti diretti alla detenzione di partecipazioni pubbliche e accelerare la definitiva chiusura delle società non operative; 3) favorire lo sfruttamento delle economie di scala e dunque l'aggregazione di imprese di servizi pubblici a rete di rilevanza economica in modo tale che il loro bacino d'utenza coincida con gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
  A tali misure dirette alla razionalizzazione del numero di partecipate se ne affiancano altre volte al miglioramento della loro performance: ci si riferisce, ad esempio, alla proposta di utilizzare diffusamente i costi standard nei contratti di servizio e nelle analisi di benchmarking, alla spinta alla trasparenza e all'utilizzo dell'opinione pubblica come forma di controllo e stimolo al miglioramento e al piano ad hoc proposto per i servizi di trasporto pubblico locale che presentano problematiche specifiche.
  Segnala poi il paragrafo III.7 (contenuti del patto di stabilità interno), dove vengono illustrati gli interventi di carattere finanziario incidenti sul patto di stabilità. La Nota ricorda che successivamente alla presentazione del quadro normativo che disciplina, attraverso lo strumento del Patto di Stabilità Interno (PSI), il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali per il triennio 2014-2016, sono stati adottati dal Governo alcuni provvedimenti che hanno in parte modificato la normativa vigente. Per gli anni 2013 e 2014 è stato sospeso il meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra enti di ciascun livello di governo, fondato su un sistema di virtuosità misurata sulla base di determinati parametri che tengono conto di due indicatori socio-economici. Segnatamente, per l'anno 2014 la normativa ha previsto che il beneficio connesso alla virtuosità sia destinato agli enti in sperimentazione del nuovo sistema contabile. A decorrere dall'anno 2015, infatti, entra a regime il nuovo sistema di contabilità degli enti territoriali (decreto legislativo n. 126 del 2014), dando seguito alle disposizioni contenute nella legge di contabilità e finanza pubblica e a quelle in attuazione del federalismo fiscale in materia di armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche. Per il 2014 il processo di sperimentazione del nuovo regime contabile viene pertanto accelerato mediante la previsione di benefici nell'ambito del patto per gli enti territoriali sperimentatori. Per garantire maggiori ambiti di flessibilità al sistema delle autonomie, è stato individuato un nuovo e più ampio regime delle facoltà assunzionali per gli enti sottoposti al patto per il quinquennio 2014-2018.Per quanto riguarda il regime delle deroghe vengono escluse le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nei limiti di 122 milioni annui nel biennio 2014 e 2015. Inoltre, per il solo 2014, è stato previsto un ulteriore alleggerimento per 250 milioni a sostegno dei pagamenti in conto capitale connessi alla realizzazione di opere pubbliche già progettate e in corso di realizzazione o per le quali si possa prevedere un rapido avvio dei lavori, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Infine, è prevista l'esclusione dai vincoli del Patto dei pagamenti di debiti di parte capitale maturati al 31 dicembre 2013, nel limite di 200 milioni nel 2014 e 100 milioni nel 2015. Per le sole Regioni negli anni 2015-2018 sono escluse le spese per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, mentre per l'anno 2014 non si applicano alcune esclusioni previste dalla legge di stabilità 2014 e dalla normativa recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sono stati rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità della Regione Sicilia, con un risparmio di spesa pari a circa 400 milioni annui nel periodo 2014-2017. Tali risorse sono destinate al Fondo per i rapporti finanziari con le autonomie speciali, e parzialmente utilizzate (320 milioni Pag. 293annui) per garantire maggiori spazi finanziari alla Regione Sardegna. Le revisioni descritte sono previste dall'articolo 42 del decreto legge n. 133 del 2014 in attuazione degli Accordi sottoscritti fra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle rispettive regioni nei mesi di giugno e luglio scorso.
  Segnala altresì, tra le azioni di governo connesse alle raccomandazioni formulate dal Consiglio europeo, quanto riportato dalla Nota in relazione all'efficienza della pubblica amministrazione (raccomandazione n. 3). La raccomandazione in questione è che, nell'ambito di un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione, si precisino le competenze a tutti i livelli di governo; si garantisca una migliore gestione dei fondi dell'UE con un'azione risoluta di miglioramento della capacità di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità sia a livello nazionale sia a livello regionale, specialmente nelle Regioni meridionali. Al riguardo il Governo indica come provvedimenti adottati in linea con la raccomandazione il disegno di legge di riforma costituzionale che prevede il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
  La nota precisa che nelle more dell'approvazione della riforma e delle relative norme di attuazione, il Governo ha attuato un'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, prevedendo come data per l'effettivo passaggio dalla Provincia alla Città Metropolitana quella del 1o gennaio 2015. Le funzioni effettivamente trasferite ai nuovi organismi istituzionali e il passaggio del personale da un ente all'altro sono regolate con successivi decreti di attuazione. In particolare – riferisce la Nota – il personale della Province in via di riordino verrà trasferito all'ente che ne eredita le funzioni, mantenendo la posizione giuridica ed economica e l'anzianità. Per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni, quelle riallocate dallo Stato ad altri enti saranno oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre le Regioni provvederanno per quelle di competenza regionale. Le funzioni amministrative oggetto di riordino di competenza statale che restano alle Province saranno esercitate dall'entrata in vigore del citato decreto, mentre per le funzioni riassegnate alle città metropolitane, la data di avvio è fissata al 1o gennaio 2015. L'effettivo avvio di esercizio delle funzioni riallocate dalle Regioni sarà determinato dalle Regioni stesse. Il progetto di revisione del Titolo V – prosegue la Nota – procede secondo alcune linee direttrici che prevedono il superamento della rigida ripartizione legislativa per materie in favore di una più moderna e flessibile ripartizione anche per funzioni ispirata ad un «regionalismo cooperativo». Esso prevede: l'eliminazione delle competenze legislative «concorrenti» e la conseguente ridefinizione delle competenze «esclusive» dello Stato e di quelle «residuali» delle Regioni; l'introduzione di una «clausola di supremazia», in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, se lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o lo rende necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interesse nazionale; l'introduzione della possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva, salvo alcune eccezioni; il riordino dei criteri di riparto della potestà regolamentare.
  Secondo quanto riportato nel paragrafo V.1, poi, le azioni intraprese dal Governo italiano fanno parte di un progetto di riforma più ampio definito i «Mille Giorni» per il periodo 2014-2017, il quale, con dieci obiettivi principali, interviene, da un lato, sul profilo istituzionale, dall'altro Pag. 294su quello amministrativo. Sotto il profilo istituzionale, sono obiettivi del Governo, tra gli altri: la riforma costituzionale, con la fine del bicameralismo perfetto, il riequilibrio del ruolo delle Regioni e l'abolizione degli enti non più utili; e la riforma elettorale, con la garanzia di un vincitore e la stabilità di governo.
  Sempre con riferimento alla raccomandazione n. 3, rilievo viene dato nella Nota anche al disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che è all'esame del Senato e sul quale la Commissione dovrà esprimere il parere. Il provvedimento delega il Governo ad adottare decreti legislativi per – tra l'altro – riordinare, nell'ottica del buon andamento e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica locale, la disciplina in materia di conferenza di servizi, ridefinendo i tipi di conferenza, i meccanismi decisionali e i casi di convocazione obbligatoria.
  Per quanto riguarda la riorganizzazione delle amministrazioni – riferisce ancora la Nota – il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per attuare una riforma della dirigenza pubblica, compresa quella regionale, nonché di quella delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, e di quella degli enti locali.
  In particolare, in materia di governance delle aziende sanitarie, il disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di favorire scelte trasparenti e basate sul merito, volte a selezionare professionalità competenti ed adeguate.
  Nel paragrafo V2, si ricorda che a luglio 2014 è stata sancita l'intesa sul Patto per la salute 2014-2016, che ha definito il quadro finanziario per il triennio di vigenza e ha disciplinato alcune misure finalizzate a una più efficiente programmazione del Servizio sanitario nazionale, al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni. A tal fine, si è convenuto di procedere all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale dei farmaci rimborsabili; di incentivare l'uso di dispositivi medici più efficaci e moderni che consentano il miglioramento della qualità della vita; di procedere all'approvazione del regolamento sugli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi per l'assistenza ospedaliera; di riorganizzare l'assistenza territoriale e domiciliare; di rafforzare il sistema di governance nelle Regioni impegnate nei piani di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario regionale; di promuovere la digitalizzazione in campo sanitario; e di fissare standard generali di qualità.
  In conclusione, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere il seguente parere:

  «La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
Nuovo testo C. 2397 Capezzone.
(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Roberto RUTA (PD), relatore, riferisce che il provvedimento in esame è il nuovo testo della proposta di Pag. 295legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Il provvedimento interviene sulla tassazione sui veicoli, in sostanza prevedendo l'esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni e per i primi cinque anni nel caso di veicoli ecologici (alimentati a metano, a GPL oppure ibridi); nonché l'elevazione per gli automezzi aziendali della percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione. Si prevede inoltre una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) in base al livello di emissione del veicolo.
  L'intervento è finalizzato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; e ridurre la pressione tributaria complessiva.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'esenzione per tre anni dalle tasse automobilistiche per i veicoli a motore immatricolati nuovi. Per i veicoli nuovi alimentati anche o esclusivamente a metano, a GPL ovvero ibridi l'esenzione dalle tasse automobilistiche è estesa a cinque anni, in modo da incentivare l'acquisto di veicoli a basso tasso di inquinamento.
  Il comma 2 prevede una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche, che dovrà essere basata sul livello di emissioni del veicolo. La disposizione specifica altresì che rimane ferma l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dalla normativa vigente.
  Il comma 3 affida ad un decreto ministeriale la determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei nuovi criteri, nonché le relative disposizioni di attuazione necessarie per la definizione di tutti gli aspetti tecnici di dettaglio.
  Dal momento che le tasse automobilistiche sono ormai devolute alle regioni a statuto ordinario fin dal 1993, la proposta di legge (articolo 1, comma 3, ultimo periodo) fa salva la facoltà, riconosciuta a ciascuna regione, di variare le tariffe delle tasse (ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992), ma prevede che tale facoltà possa esercitata solo a decorrere dall'anno successivo, in analogia con quanto previsto dall'articolo 17, comma 16, della legge n. 449 del 1997, che aveva innovato il criterio di determinazione delle tasse automobilistiche, passando dai cavalli fiscali alla potenza effettiva.
  Il citato articolo 24, comma 1, prevede che entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione possa determinare con legge gli importi dei tributi regionali individuati dalla legge, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.
  L'articolo 2 – che è stato soppresso dalla Commissione di merito in sede di esame degli emendamenti – prevedeva la disapplicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) alle immatricolazioni di veicoli a motore nuovi effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 2 (già articolo 3) eleva dall'attuale 20 al 40 per cento la misura della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi per i veicoli aziendali, limitatamente a quattro anni dall'immatricolazione.
  L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dalla proposta di legge, attraverso un intervento di riduzione di agevolazioni, incentivi e contributi alle imprese. Si prevede un meccanismo di compensazione della diminuzione di gettito per le regioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1. In particolare, il comma 1 prevede che la perdita di gettito per le regioni sia compensata attraverso trasferimenti annuali il cui ammontare dovrà essere determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.Pag. 296
  In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 ottobre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

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