CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 settembre 2014
306.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 72

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 settembre 2014.

Nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Audizione dei rappresentanti del comune di Bevagna (PG).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

Audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la Pag. 73pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Massimo FIORIO, presidente, ricorda che alle ore 15 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Al riguardo, ricorda che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, la Commissione è chiamata ad esprimersi solo sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti.

  Colomba MONGIELLO (PD), relatore ricorda che il disegno di legge europea 2013 bis, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, torna all'esame della Camera per le parti ulteriormente modificate dal Senato.
  Per quanto riguarda la competenza della XIII Commissione Agricoltura, di particolare rilievo risultano le modifiche introdotte all'articolo 17, introdotto durante l'esame presso la Camera, e relativo al contenuto obbligatorio di succo di arancia richiesto per la preparazione delle bevande analcoliche a base di frutta.
  Come è noto la Commissione europea, con il caso EU Pilot n.4738/13/ENTR ha chiesto all'Italia dei chiarimenti sulla formulazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012 (commi 16, 16-bis e 16-ter) che ha previsto un contenuto minimo di succo naturale non inferiore al 20 per cento per la preparazione delle bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti.
  È stato, infatti, rilevato, che non sarebbe stata fornita giustificazione dei motivi legati all'introduzione di una misura come quella in esame, che restringe la libera circolazione delle merci, e, in assenza di regole armonizzate a livello europeo, può essere giustificata solo per motivi di interesse pubblico, quali la tutela della salute e la vita delle persone. In tal caso, secondo la Commissione, è necessario supportare le argomentazioni a favore dell'introduzione della misura con evidenze scientifiche che, nell'occasione, non sarebbero state prodotte. La normativa, inoltre, fa riferimento al succo naturale, senza più richiamare le altre alternative di succo «concentrato», «liofilizzato» o «sciroppato», con un'indebita limitazione della materia prima utilizzabile, non riscontrabile nella normativa europea di riferimento (direttiva 2001/112/UE).
  Per rispondere ai rilievi formulati, la Camera aveva, quindi, introdotto una nuova formulazione che faceva riferimento all'obbligo di produrre le bevande a base di succo di arancia con una percentuale di succo non inferiore al 20 per cento, inserendo il riferimento alle altre alternative di succo concentrato o disidratato in polvere.
  Veniva, poi prevista una limitazione nel senso che da tale obbligo risultavano escluse quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo.
  Infine veniva precisato che il quantitativo minimo del 20 per cento di succo di arancia si applicasse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, a condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni, potevano essere commercializzate entro i nove mesi successivi a tale data.
  Il Senato ha sostituito l'unità di misura, calcolando la quantità di succo di arancia non in percentuale con il liquido complessivo della bevanda ma facendo riferimento, Pag. 74come era nel testo all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, al rapporto tra grammi (20) e centimetri cubi (100); ha aggiunto altresì che l'obbligo non si applichi anche alle bevande destinate alla commercializzazione verso Paesi terzi; ha previsto che il limite introdotto viene fatto decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea; infine, il Senato ha stabilito che le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni, possano essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.
  Ulteriore modifica riguarda la soppressione dell'articolo 20, il quale prevedeva, in risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n. 2014 del 2006, che l'autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/UEE dovesse essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.
  La disposizione è stata soppressa in quanto già introdotta nell'ordinamento con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014, cosiddetto decreto competitività.
  È stato, invece, approvato nello stesso testo definito dalla Camera, e, quindi, non più oggetto di esame da parte della Commissione, l'articolo 18, che, in risposta ad alcuni rilievi della Commissione europea, apporta alcune modifiche alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. L'obbligo di riferirsi all'origine delle miscele di oli di oliva resta ma si fa riferimento ai termini usati nella legislazione comunitaria. Si dichiara, quindi, ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini. Si prevede, poi, per gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, l'obbligo di essere provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta. Viene invece meno la prescrizione per cui devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto e il lotto di produzione a cui appartiene. Infine, ai sensi del comma 2 si novella la disposizione che è volta ad assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità: finora, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte procedevano alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri. D'ora in poi, la ricerca riguarderà il contenuto di etil esteri: a esso si applicherà la pubblicazione (ed aggiornamento) mensile delle risultanze delle analisi, in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Ricordo, infine, per opportuna conoscenza che è stato approvato nello stesso identico testo, l'articolo 37, che esclude dal divieto di vendita e commercio dei prodotti della pesca non professionale quelli effettuati a fini scientifici, salvo che non sia disposto diversamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Resta, inoltre, invariata la norma di copertura di cui all'articolo 34 secondo la quale ai maggiori oneri derivanti da talune disposizioni (2,5 milioni di euro per l'anno 2014, 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016), si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. Pag. 75
  Si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Massimo FIORIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 24 settembre.

  Massimo FIORIO, presidente, ricorda che nella seduta del 23 settembre scorso il relatore ha svolto la relazione e si è avviata la discussione. Ricorda altresì che nella seduta del 24 settembre la discussione era stata rinviata per consentire al relatore di vagliare le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, fa presente di essere in attesa di ulteriori contributi da parte dei colleghi. Chiede pertanto di rinviare il seguito della discussione.

  Massimo FIORIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.