CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2014
298.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.50.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03560 Busin: Vicenda relativa alle richieste di risarcimento avanzate dalla società di scommesse StanleyBet nei confronti di funzionari dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanzia a seguito di indagini in corso nei confronti della stessa società.

  Guido GUIDESI (LNA) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come essa sottoponga all'attenzione del Governo una serie di dati allarmanti relativi al complesso fenomeno delle agenzie di scommesse, il quale sfugge sempre di più al controllo e alla gestione dei governi. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, evidenzia come il numero di punti scommessa che sono fuori dal controllo statale sia pari a circa 5.000, l'importo del gettito sottratto all'Erario sia del valore di circa 530 milioni di euro e il contenzioso nazionale e comunitario che coinvolge tale settore perduri da quindici anni.
  Ricorda che, a seguito delle sentenze e decisioni degli organi di giustizia nazionale e comunitari richiamate dall'interrogazione, si sono sviluppate di fatto due categorie di punti vendita: una rete autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, composta da circa 7.400 punti vendita e un network di agenzie e internet point collegati a bookmaker e casinò offshore senza concessione italiana aventi sede all'estero, spesso in paradisi fiscali, passato da circa 3.800 a circa 5.000 punti negli ultimi due anni.
  In tale contesto sottolinea come l'aspetto più grave e insolito della vicenda sia peraltro costituito dal fatto che la società Stanleybet Malta Limited, la quale opera nel settore dei giochi e delle scommesse, a carico della quale la Procura di Roma ha avviato un'indagine, a seguito dei sequestri effettuati in alcune delle sue sedi da parte della Guardia di Finanza, ha presentato querele nei confronti dei finanzieri che hanno operato il sequestro dei materiali. Evidenzia quindi la gravità di tale strategia difensiva, in conseguenza della quale avviene che alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e militari della Guardia di Finanza ricevano dalla Stanleybet citazioni dirette in sede civile per risarcimento danni.
  L'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo se sia a conoscenza dei fatti esposti con l'atto di sindacato ispettivo e come intenda intervenire a tutela dei funzionari delle Agenzie e degli agenti della Guardia di finanza coinvolti nella vicenda.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Guido GUIDESI (LNA) ringrazia il sottosegretario per la risposta ed esprime l'auspicio che sia al più presto risolto il «cortocircuito» normativo che, come ricordato nella risposta del Governo, è causato dalla contraddizione tra il diritto comunitario e il diritto positivo nazionale, il quale esprime la volontà del legislatore di contrastare con forza la liberalizzazione fuori controllo del settore delle agenzie di scommesse.
  Ribadisce altresì come sia assolutamente prioritario che l'Esecutivo assuma idonee iniziative innanzitutto per tutelare i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza i quali sono stati destinatari di querele e citazioni civili esclusivamente per aver svolto il proprio lavoro. Ritiene inoltre che tale intervento del Governo sia necessario per ripristinare la legalità in tale settore, per combattere efficacemente la concorrenza sleale nella quale si trovano ad operare le società che agiscono nel rispetto delle norme, nonché per ottenere l'emersione delle ingenti somme che, ad oggi, risultano sottratte all'Erario per effetto dei comportamenti elusivi di Pag. 75molte società e che risulterebbero particolarmente importanti nell'attuale fase di difficoltà del bilancio pubblico.

5-03561 Barbanti: Conferimento dell'incarico di Direttore generale onorario della Banca d'Italia all’ex Ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni.

  Sebastiano BARBANTI (M5S), illustra la propria interrogazione, la quale sottopone al Governo la questione, emersa dalle notizie apparse sugli organi di stampa, della nomina dell'ex Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, a «Direttore generale onorario» della Banca d'Italia. Con riferimento a tale vicenda, rileva come essa non sia stata resa nota in alcun modo dalla Banca d'Italia e come essa abbia scatenato le proteste di associazioni di tutela di consumatori, quali in particolare l'Abusdef e la Federconsumatori, le quali hanno espresso formalmente a Governo e gruppi parlamentari le loro critiche rispetto all'istituzione di una nuova carica, che risulta incompatibile con le misure di austerità affermate dal Governatore in carica, nonché dalla Banca centrale europea. Sottolinea inoltre come, più in generale, il conferimento di cariche onorarie da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia non trovi alcun fondamento nello Statuto delle Banca stessa, e come, comunque, nel conferire questa carica, non sia stato rispettata la procedura prevista per le nomine del Direttore generale e dei Vice Direttori generali dal comma 5 dell'articolo 18, dello Statuto, il quale prevede che «Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore Generale e dei Vice Direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri».
  L'atto di sindacato ispettivo chiede quindi di sapere se il Governo sia al corrente di tale vicenda, quali notizie possa fornire al Parlamento in merito alla stessa e se sia stato coinvolto istituzionalmente nella relativa procedura di nomina, così come richiesto dalle citate norme dello statuto della Banca d'Italia.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ringrazia il Sottosegretario per l'esaustiva risposta, evidenziando tuttavia come essa non affronti il tema principale in discussione, costituito dal segnale estremamente negativo che tale vicenda lancia nei confronti dell'opinione pubblica.
  Ritiene infatti che la nomina dell'ex Ministro dell'economia a Direttore generale onorario della Banca d'Italia vada ricollegata al ruolo svolto dallo stesso ex Ministro nella definizione del decreto – legge n. 133 del 2013, con il quale l'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro.
  Nel ricordare che il Movimento 5 Stelle, in occasione del dibattito parlamentare svoltosi nel corso della conversione in legge del suddetto provvedimento, abbia denunciato con forza come tale rivalutazione del capitale della Banca d'Italia costituisse un vero e proprio regalo fatto alle banche italiane partecipanti al capitale della stessa Banca, evidenzia come la nomina conferita a Saccomanni, decisa dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, nel quale siedono anche gli esponenti delle banche private partecipanti, confermi i sospetti circa gli evidenti conflitti di interesse sottesi a quella decisione.

5-03562 Causi: Questioni relative agli strumenti di finanziamento del sistema bancario posti in essere dalla Banca centrale europea.

  Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

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  Marco CAUSI (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta, che ritiene ampiamente soddisfacente, in quanto fornisce utili e interessanti dettagli sulla questione posta dall'interrogazione, finora non resi noti attraverso gli organi di stampa.
  Accoglie, infatti, con favore sia le notizie relative alla posizione della BCE per l'attuazione del nuovo programma di acquisto di titoli, sia gli elementi forniti dalla risposta in relazione al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito della riunione dell'Ecofin che ha avuto recentemente luogo a Milano e, in linea più generale, nell'ambito delle iniziative che intende assumere nel corso del semestre di Presidenza europea.
  Concorda in particolare con la considerazione del Governo in base alla quale, oltre ad azioni della BCE, sono necessari interventi di natura politica e finanziaria, di carattere strutturale, a favore dell'economia reale, ritenendo a tale riguardo urgente attuare il più rapidamente possibile tali misure. In tale contesto ritiene altresì opportuno che l'Esecutivo valuti la questione del coordinamento tra l'attività legislativa comunitaria, che dovrà intervenire al fine di rivitalizzare il mercato azionario e obbligazionario per le PMI, con i tempi di attuazione delle operazioni effettuate dalla BCE.
  Concorda inoltre con l'intento, espresso nella parte finale della risposta, di perseguire un'armonizzazione dei sistemi fiscali e del diritto societario dei Paesi dell'Unione europea, che costituiscono il presupposto per il superamento dei comportamenti elusivi posti in essere da molte società.
  Reputa tuttavia opportuno che il Governo svolga un ulteriore approfondimento della questione, sollevata nella parte finale dell'interrogazione, circa il possibile impatto indesiderato degli strumenti che la BCE intende mettere in atto nei prossimi mesi sulla domanda di titoli dei debiti sovrani. Ritiene infatti che, poiché con la nuova operazione di prestito LTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) si immetteranno risorse che verranno sterilizzate al fine di garantire che vengano effettivamente utilizzate per l'erogazione del credito a favore delle imprese e delle famiglie, evitando che vengano utilizzate per l'acquisto di titoli di Stato, sussista il rischio di un effetto negativo di tale operazione finanziaria della BCE sulla domanda di titoli del debito pubblico.

5-03563 Sottanelli: Questioni relative al calcolo del patrimonio di vigilanza dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.

  Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale è volta a evidenziare la necessità di rafforzare la patrimonializzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, favorendo la raccolta di risorse da parte dei Confidi stessi, i quali rappresentano, nel momento di grave difficoltà attraversato dalle piccole e medie imprese ad accedere al credito, uno strumento importante a sostegno dell'economia reale.
  Rileva tuttavia come, secondo l'impostazione dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia, che si basa sul presupposto di estendere ai Confidi i principi dettati per la valutazione della patrimonializzazione delle banche e degli enti finanziari al fine di presidiare i rischi del cosiddetto shadow banking, i Confidi medesimi potrebbero risultare non adeguatamente patrimonializzati.
  In tale ambito, l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo di assumere, nell'ambito dell'attuazione della delega per la riforma della normativa in materia di Confidi, iniziative volte a stabilire linee di indirizzo che consentano alla Banca d'Italia di individuare le modalità tecniche per computare i fondi pubblici concessi ai Confidi, e dagli stessi utilizzati per sostenere le piccole e medie imprese nell'accesso al credito bancario, tra gli elementi dei fondi propri del patrimonio di vigilanza.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

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  Salvatore MATARRESE (SCpI), ringrazia il sottosegretario per la risposta, che ritiene molto esaustiva e puntuale.
  Dichiara, in particolare, di accogliere con favore la decisione del Ministero dell'economia e delle finanze di innalzare da 75 a 150 milioni la soglia relativa al volume di attività finanziaria in presenza della quale i Confidi saranno tenuti a chiedere l'iscrizione all'albo degli intermediari vigilati, ritenendo che tale misura costituisca un segnale dell'intenzione del Governo di sostenere concretamente il sistema dei Confidi.
  Auspica quindi che in tempi brevi si possa addivenire ad una sistemazione organica della normativa in materia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.
C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pelillo, ha illustrato il provvedimento ed ha proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pelillo, ha illustrato il provvedimento e che nella mattinata odierna lo stesso relatore ha predisposto e trasmesso via mail a tutti i componenti della Commissione una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 5), la quale riprende tutti i dubbi e le perplessità sugli aspetti del provvedimento di competenza della VI Commissione emersi nel corso della precedente seduta.

  Daniele PESCO (M5S), nel rilevare come la condizione di cui al n. 1) della proposta di parere rilevi opportunamente come l'articolo 11 del provvedimento preveda incentivi, anche fiscali, all'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, senza tuttavia specificare nella norma legislativa criteri, condizioni e limiti di tali misure agevolative, ritiene che analoga condizione dovrebbe essere formulata con riferimento all'articolo 14-quater, il quale prevede agevolazioni in favore delle utenze commerciali che utilizzano Pag. 78imballaggi in vetro per la distribuzione di bevande e applicano il sistema del vuoto a rendere.

  Michele PELILLO (PD), relatore, con riferimento alla richiesta del deputato Pesco, rileva come sussista una differenza fondamentale tra le previsioni agevolative dell'articolo 11 e quelle recate dall'articolo 14-quater, in quanto, mentre la prima disposizione si riferisce esplicitamente a crediti d'imposta, detrazioni fiscali o riduzioni dell'IVA, l'articolo 14-quater prevede agevolazioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, riferendosi dunque ad un aspetto applicativo di un tributo locale che dovrà necessariamente essere specificato successivamente dagli enti locali.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene complessivamente ragionevoli le condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, esprimendo tuttavia perplessità sulla prima parte della condizione di cui al n. 4), dove si chiede la soppressione dell'articolo 36 motivando tale richiesta con il fatto che la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti all'istituendo Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR Spa rischierebbe di far computare il patrimonio del Fondo stesso nel debito del settore pubblico allargato. Non considera infatti opportuno che la Commissione, sostituendosi in qualche modo alla Ragioneria generale dello Stato, si erga ad arcigno difensore dell'ortodossia dei vincoli di bilancio, intervenendo su un aspetto che è affidato principalmente alle competenze della Commissione Bilancio.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva di essersi a sua volta posto la questione sollevata dal deputato Paglia, rilevando, tuttavia, come, rispetto alla definizione del contenuto dell'articolo 36, rilevi sia il parere della Commissione Finanze, sia quello che sarà espresso dalla Commissione Bilancio. In tale contesto, nel rilevare come la Cassa Depositi e Prestiti abbia espresso una valutazione negativa sull'articolo medesimo, chiedendo di sopprimerlo, ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione della condizione n. 4), pur riconoscendo che, in presenza del parere della V Commissione, sarebbe stato possibile affrontare in termini più puntuali e specifici tali ordini di questioni.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
Atto n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).
  Al riguardo ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega legislativa conferita dalla legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi, la quale, reca, all'articolo 13, comma 2, una delega specifica Pag. 79al Governo per introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995), oltre che delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti (argomenti non trattati dal presente schema).
  Rammenta che tale delega indica i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
   b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
   c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale (tale ultimo criterio sembra peraltro riferirsi alle imposte non trattate dallo schema di decreto legislativo in esame).

  In tale ambito ricorda che, per quanto riguarda la materia delle accise (ma non con riguardo ai tabacchi), l'articolo 15 della legge n. 23, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
  Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 2 articoli, fa presente che l'articolo 1 interviene innanzitutto sulla tassazione delle sigarette.
  Al riguardo ritiene opportuno descrivere in via preliminare il quadro normativo vigente, rammentando che il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, in applicazione delle previsioni del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è ripartito tra le seguenti componenti:
   aggio al rivenditore, che ai sensi dell'articolo 39-septies del TUA è pari al 10 per cento del prezzo di vendita;
   imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 39-sexies del TUA, che è pari al 18,03 per cento del prezzo di vendita al pubblico (cosiddetta «aliquota di scorporo», corrispondente all'aliquota del 22 per cento applicata alla base imponibile, cioè al prezzo di vendita al netto della stessa imposta);
   accisa (articolo 39-octies del TUA);
   ricavo del fornitore, che è residuale ed è pari al prezzo di vendita dedotte tutte le altre componenti.

  In tale ambito, ricorda che l'attuale struttura delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base delle Direttive comunitarie (da ultimo dalla Direttiva n. 2011/64/UE) ed è di tipo misto, ovvero vi è una componente specifica (in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una componente ad Pag. 80valorem (calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto) e che, a seconda della predominanza dell'una o dell'altra componente, si favoriscono le classi di prezzo più alte oppure l'accisa risulta neutrale. È preponderante la componente ad valorem nei Paesi ex monopolisti, quali Italia e Spagna, ed è invece preponderante quella specifica nei Paesi non monopolisti (UK). Un altro elemento di raffronto fra l'accisa (o la componente) specifica e l'accisa (o la componente) ad valorem riguarda l'effetto moltiplicatore presente nell'imposta ad valorem e non in quella specifica. Questo effetto si verifica quando i prodotti hanno prezzi di fabbrica diversi, in quanto l'accisa (componente) ad valorem «moltiplica» le differenze fra i prezzi finali di vendita e i prezzi di fabbrica.
  Sottolinea come l'ordinamento italiano adotti un sistema di tassazione delle sigarette prevalentemente ad valorem, ossia in prevalenza commisurato al prezzo delle sigarette: di conseguenza, e come tale combinazione comporti una diversa incidenza dell'accisa secondo il prezzo di vendita del prodotto. Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 2, del TUA) l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base, attualmente pari al 58,6 per cento, al prezzo di vendita al pubblico: tale importo costituisce «l'importo di base».
  In tale contesto, ricorda che la misura dell'aliquota di base è stata elevata dal 58,5 al 58,6 per cento a decorrere dal 15 luglio 2014, in virtù della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli adottata nella medesima data, in ottemperanza all'articolo 14, comma 3, del decreto – legge n. 91 del 2013. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
   elemento specifico, cioè fisso per unità di prodotto. L'elemento specifico dal 1o gennaio 2014 è pari al 7,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa ed IVA) gravante sul «prezzo medio ponderato» (cosiddetto «WAP» o «PMP») di tutte le sigarette (attualmente pari a euro 228 il chilogrammo). Tale componente specifica è pari a circa 13 euro per 1.000 sigarette (corrispondente ad 1 chilogrammo convenzionale).
   elemento ad valorem, cioè rapportato al prezzo di vendita, espresso in un valore percentuale: tale elemento si calcola applicando alla «classe di prezzo più richiesta» (MPPC, pari a euro 215,00 il chilogrammo) l'aliquota di base. Dall'importo così ottenuto viene poi tolto l'elemento specifico; l'ammontare risultante viene rapportato alla classe di prezzo più richiesta e il rapporto così determinato costituisce la misura dell'accisa.

  Accanto al regime ordinario, appena descritto, l'articolo 39-octies, comma 4, del TUA stabilisce il regime dell'accisa minima, il quale ha sostituito il criterio del prezzo minimo, che è stato ritenuto non compatibile con il diritto UE dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione (Causa C-571/08 del 24 giugno 2010).
  Con riguardo al regime dell'accisa minima, evidenzia come essa risponda sostanzialmente alla finalità di tutelare anche la salute pubblica applicandosi alle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, in misura pari al centoquindici per cento del richiamato importo di base (ai sensi del comma 4 del vigente articolo 39-octies del TUA). Ricorda che, tuttavia, il regime dell'accisa minima, nella formulazione adottata dal citato articolo 39-octies, è stato sospettato di non compatibilità comunitaria dalla Commissione europea che, per questo, ha avviato una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia. Dall'altro lato il giudice nazionale (Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza n. 3885/2013 del 17 luglio 2013, su appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione n. 3142 del 5 aprile 2012, già sfavorevole Pag. 81all'Amministrazione e pronunciata su ricorso di un produttore) ha rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità comunitaria del regime dell'accisa minima. In particolare, fa presente che il Consiglio di Stato ha osservato come l'articolo 8, n. 2, della direttiva n. 95179/CE e l'articolo 7, n. 2, della direttiva 2011/64/CE sanciscano che l'accisa proporzionale (ora accisa «ad valorem»), oltre che l'importo dell'accisa specifica, devono essere eguali per tutte le sigarette. Si deve intendere dunque che l'aliquota di applicazione dell'accisa (ossia il rapporto tra la misura dell'accisa e il prezzo base) non possa divergere a seconda della classe di prezzo delle sigarette. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che, stante l'esplicita possibilità per gli Stati membri di fissare una misura minima dell'accisa, occorre chiarire se tale misura possa essere fissata in misura più che proporzionale (115 per cento) rispetto all'importo di base, gravante sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Tale regime determina, a parte dei giudici, un duplice effetto:
   costringe i produttori a vendere a prezzi più elevati di quelli che potrebbero altrimenti praticare, e quindi di rinunciare a eventuali vantaggi concorrenziali connessi alla propria organizzazione tecnico-produttiva e alla capacità di approvvigionarsi di materie prime a costi inferiori e/o di sostenere costi inferiori di lavorazione;
   rende relativamente indifferenti per i consumatori l'acquisto delle sigarette aventi prezzo di vendita inferiore a quelle delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, in funzione della minore convenienza del loro prezzo d'acquisto connesso al correlato aumento in misura pari alla più elevata accise imposta. Ciò finisce per orientarli, quale effetto indiretto, verso le sigarette di classe di prezzo più elevata.

  In tale contesto, rammenta che, in attesa della ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia, i giudici nazionali hanno tuttavia già provveduto a disapplicare il regime dell'accisa minima e che, a causa della dovuta ottemperanza alle decisioni del giudice nazionale l'accisa minima sulle sigarette, nella misura prevista dalla normativa vigente (cioè pari attualmente ad euro 144,65 il chilogrammo per tutti i prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta) è di fatto disapplicata nella quasi generalità dei casi; trova dunque applicazione l'accisa minima pari a 125,78 euro, calcolata secondo il sistema previgente (pari al 100 per cento, e non al 115 per cento, dell'accisa sulla classe di prezzo più richiesta).
  In materia ricorda che la già richiamata determinazione direttoriale del 15 luglio 2014 ha poi fissato l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE in misura pari a 126,80 euro per chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo, a decorrere dal 1o agosto 2014.
  In quest'ambito segnala altresì come la struttura dell'accisa vigente in Italia abbia influenzato profondamente le tendenze del mercato dei tabacchi e, di conseguenza, anche l'andamento delle entrate erariali derivanti dalla vendita delle sigarette.
  A tale riguardo segnala che, secondo le indicazioni contenute nella Relazione illustrativa dello schema di decreto, la storica tendenza di tali entrate è stata caratterizzata (fino al 2011) da un costante incremento, registratosi anche in presenza di un calo nei consumi: dal 2006 al 2011 il consumo delle sigarette è diminuito di circa 8,3 milioni di chilogrammi (dell'8,89 per cento) mentre il gettito, a titolo di accisa, è aumentato del 10,65 per cento, con un maggior gettito, nei sei anni, di 1.025 milioni di euro. Agli aumenti di prezzo, tuttavia, sono corrisposte contenute ripercussioni sui volumi venduti, comunque in costante calo. Sottolinea come dal 2011 al 2013 in poi è stata invece rilevata una riduzione dei consumi di circa 11,5 milioni di chilogrammi, cui è conseguita una contrazione del gettito, a titolo di accisa, di circa 500 milioni di euro. Nel luglio del 2011 i produttori di sigarette hanno chiesto un incremento generalizzato Pag. 82dei prezzi di euro 0,10 il pacchetto, cui hanno fatto seguito aumenti di euro 0,20 e di euro 0,10 il pacchetto; tali aumenti sono stati indotti, rispettivamente, dall'aumento dal 20 al 21 per cento (settembre 2011) dell'aliquota ordinaria dell'IVA e della tassazione per effetto della modifica della classe di prezzo più richiesta (febbraio-marzo 2012). In relazione a tali aumenti di prezzo il mercato ha successivamente registrato una forte riduzione dei consumi e, di conseguenza, la diminuzione delle entrate erariali.
  Segnala quindi come la Relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto imputi ulteriori conseguenze negative per le entrate erariali alla richiamata disapplicazione comunitaria dell'accisa minima, operata dal giudice nazionale. Infatti le vicende giudiziarie sulla accisa minima e la nuova misura applicata non si sono dimostrate un efficace contrasto alla riduzione dei prezzi. Quasi tutti i produttori hanno ridotto i prezzi di alcune marche di sigarette. Tale riduzione dei prezzi non è stata limitata alle sigarette assoggettate ad accisa minima (nel qual caso non si sarebbero registrate conseguenze per l'Erario particolarmente rilevanti, poiché l'accisa dovuta sarebbe stata comunque pari a quella minima e il minor prezzo di vendita avrebbe solo diminuito le entrate da IVA). Essa ha invece riguardato anche importanti marche di sigarette (il cui prezzo è stato abbassato da 4,60 a 4 euro per pacchetto da 20 sigarette), cui si applicava un'accisa superiore a quella minima, con un pregiudizio erariale rilevante.
  In tale contesto normativo, e nel quadro della crisi del mercato del tabacco e del contenzioso relativo all'accisa minima, pone in evidenza come le modifiche apportate dallo schema di decreto in tale settore abbiano la finalità esplicita di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, di porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e di generare nuove entrate per l'Erario. In estrema sintesi, rileva come si intenda incidere sulla struttura dell'accisa sulle sigarette, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, innalzando le aliquote dell'accisa globale e della componente specifica e riferendo le modalità di calcolo dell'accisa al solo prezzo medio ponderato per le sigarette. Per effetto delle modifiche proposte la variazione dell'imposta dovrebbe – complessivamente – risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.
  In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), modifica il comma 2 dell'articolo 39-quinquies del TUA, il quale definisce le modalità con cui vengono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, eliminando il riferimento al parametro della «classe di prezzo più richiesta» («MPPC») che viene sostituito con quello del «prezzo medio ponderato» («PMP» o «WAP») di vendita per chilogrammo convenzionale. Dal momento che si trasfonde nel comma 2 il contenuto dell'attuale comma 2-bis del medesimo articolo 39-quinquies del TUA (in relazione alle modalità di calcolo del PMP), tale comma è conseguentemente soppresso dal numero 2) della lettera b).
  Fa presente quindi come, alla luce di tali modifiche, le tabelle di riparto dei prezzi di vendita saranno stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto (in euro) tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette. Il comma 1, lettera c), sostituendo integralmente l'articolo 39-octies del TUA, modifica la struttura dell'accisa sulle sigarette – in quanto incide sul rapporto tra componente fissa e proporzionale – innalza le aliquote dell'accisa globale e della componente specifica e semplifica le modalità di calcolo dell'accisa, riferendola al solo PMP. Per effetto delle modifiche proposte, Pag. 83la variazione dell'imposta diventa complessivamente meno influenzata dalla variazione del prezzo.
  Rileva infatti come, in primo luogo, siano modificate le modalità di calcolo della cosiddetta accisa globale (attraverso la novella dell'articolo 39-octies, comma 4, del TUA), elemento che – alla luce delle modifiche proposte – sarà utilizzato nel calcolo dell'accisa complessiva. L'accisa globale verrà calcolata applicando l'aliquota di base, la cui misura è fissata nel 58,7 per cento (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1), dello schema di decreto) al prezzo medio ponderato vigente per le sigarette (in base al novellato comma 4 dell'articolo 39-octies del TUA).
  Al riguardo rammenta, come già indicato in precedenza, che la norma vigente (di cui all'articolo 39-octies, comma 3, del TUA) fissa il cosiddetto «importo di base» come elemento per il calcolo dell'accisa combinata, che si ottiene applicando l'aliquota di base alle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Tale accisa globale (ai sensi del novellato articolo 39-octies, comma 10) non potrà comunque essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal PMP delle sigarette.
  In secondo luogo, evidenzia che la composizione dell'accisa sulle sigarette continuerà ad essere mista, ossia costituita dalla somma di una componente fissa e di una ad valorem, venendo tuttavia eliminato il riferimento alle diverse modalità di calcolo riferita alla classe di prezzo dei vari prodotti.
  Per quanto riguarda la componente specifica (disciplinata dal novellato articolo 39-octies, comma 3, lettera a) per unità di prodotto, essa sarà pari al 10 per cento (soglia così innalzata dall'attuale 7,5 per cento) della somma di accisa globale ed IVA, calcolate con riferimento al «PMP-sigarette», con modalità di computo analoghe alla legislazione vigente. Per tale componente, dunque, l'elemento innovativo consiste nell'innalzamento dell'aliquota.
  Segnala quindi come venga altresì innovata la modalità di computo della componente ad valorem. In particolare (ai sensi del novellato articolo 39-octies, comma 3, lettera b), l'importo di tale elemento verrà calcolato applicando un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, che corrisponde all'incidenza percentuale sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP) dell'accisa globale sul medesimo PMP, diminuita della componente fissa.
  Rammenta che, anche a legislazione vigente, la componente proporzionale deriva dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, con una sostanziale differenza: attualmente essa corrisponde all'incidenza percentuale del cosiddetto «importo di base» (aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, diminuito dell'importo specifico fisso. Di conseguenza, per la determinazione della componente ad valorem lo schema di decreto intende superare il parametro della «classe di prezzo più richiesta» («MPPC») sostituendolo con quello del «prezzo medio ponderato» («PMP» o «WAP») di vendita per chilogrammo convenzionale, ovvero del medesimo parametro che, ai sensi del citato articolo 39-quinquies, comma 2-bis, rileva per il calcolo dell'elemento specifico, in coerenza con l'articolo 8, comma 1, della direttiva 2011/64/UE. Tale modifica comporta un aumento della fiscalità (intorno a 0,3 punti percentuali) su tutti i prezzi non gravati dall'onere fiscale minimo (introdotto in sostituzione dell'accisa minima).
  A tale proposito, ritiene che l'opportunità della modifica risieda anche nella possibilità di calcolare le due componenti della tassazione delle sigarette con riferimento ad un unico oggettivo parametro (WAP), in linea con la maggioranza dei Paesi UE.
  Passando a illustrare le disposizioni dei commi da 6 a 8 del novellato articolo 39-octies del TUA, rileva come esse introducano poi un cosiddetto «onere fiscale Pag. 84minimo» per le sigarette, in luogo della vigente «accisa minima», per contemperare le esigenze di gettito fiscale con la necessità sia di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea sia di evitare la disapplicazione della normativa vigente da parte delle autorità nazionali.
  In merito ricorda che, secondo la legislazione vigente, l'accisa minima corrisponde al centoquindici per cento dell'imposta di base e grava sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato precedentemente richiamata, tale misura è di fatto stata disapplicata, ripristinando il sistema previgente (100 per cento dell'importo di base, 125,78 euro). La determinazione direttoriale del 15 luglio 2014 ha poi fissato la misura dell'accisa minima sulle sigarette in 128,6 euro a decorrere dal 1o agosto 2014.
  In particolare, segnala che, per effetto del comma 6 del novellato articolo 39-octies, le sigarette sono colpite da un onere fiscale minimo pari a 170 euro per chilogrammo convenzionale (1.000 sigarette), il quale si applica, in base al comma 7 del medesimo articolo 39-octies, ai prodotti i cui prezzi di vendita per i quali la somma dell'IVA (ad «aliquota di scorporo» del 18,03 per cento del prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell'articolo 39-sexies del TUA, non modificato dalle norme in commento) e dell'accisa, sia inferiore a 170 euro/chilo (cioè fino al prezzo di circa 220 euro/chilogrammo). In base al comma 8 del citato articolo 39-octies l'accisa su tali prezzi di vendita è quindi pari alla differenza tra l'onere fiscale minimo e l'importo dell'IVA.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto introduce altresì un meccanismo di modificabilità delle aliquote così previste, consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto. Tale variazione riguarda:
   a) le aliquote di base sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del TUA, nella nuova formulazione) fino a 0,5 punti percentuali;
   b) la misura della componente fissa dell'accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
   c) le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.

  Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che per il solo 2015 le variazioni previste dal comma 2 potranno essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con le norme in commento; dal 2016 le variazioni potranno essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.
  Rileva come lo schema di decreto apporti inoltre alcune modifiche concernenti la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.
  Al riguardo ricorda che il vigente il comma 2-bis dell'articolo 39-octies del TUA fissa un valore minimo di imposta di consumo, gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che riguarda i prodotti aventi un prezzo inferiore alla classe di prezzo più richiesta: essa è pari al centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. Per i sigari e sigaretti di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato è fissata, ai sensi del comma 2-quater del citato articolo 39-octies nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo.
  In tale contesto illustra l'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, il quale, nel novellare il predetto articolo 39-octies del TUA, al nuovo comma 5 prevede l'applicazione di un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo, Pag. 85per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al chilogrammo dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per chilogrammo).
  Ricorda che anche tali aliquote sono modificabili (ai sensi del già descritto articolo 1, comma 2, dello schema di decreto) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.
  Segnala inoltre come l'articolo 1 dello schema di decreto intervenga altresì sulla disciplina dei «tabacchi da inalazione senza combustione». In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), integra l'articolo 39-bis del TUA in materia di tabacchi lavorati, inserendo in tale ambito (con la nuova lettera e-bis) del comma 1 del citato articolo 39-bis), la nuova categoria dei «tabacchi da inalazione senza combustione». Attraverso una integrazione al comma 2 dell'articolo 39-bis (operata dal comma 1, lettera a), numero 2) tali tabacchi sono definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione. Evidenzia come si tratti di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa.
  In merito segnala come le nuove tecnologie e le ricerche industriali stiano facendo emergere taluni prodotti che, con diverse modalità, consentono di inalare prodotti del tabacco senza combustione. Quella contemplata dalla lettera a) costituisce dunque una nuova categoria merceologica diversa sia dalle normali sigarette (pur essendo costituita da tabacco lavorato), sia dalle cosiddette «sigarette elettroniche» (le quali consentono l'inalazione di sostanze liquide diverse dal tabacco lavorato), sia dal tabacco da fiuto (già contemplato dal vigente articolo 39-bis del TUA). In particolare dovrebbe trattarsi di una nuova sigaretta elettronica a cialda di tabacco senza combustione, in arrivo sul mercato dal 2015 (prodotta da Philips Morris).
  Passando a illustrare l'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, rileva come, in relazione alla nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione contemplata dal comma 1, lettera a), esso introduca nel TUA il nuovo articolo 39-terdecies, il quale, al comma 1, prevede che per i predetti tabacchi da inalazione senza combustione non si applicano le norme previste per i tabacchi lavorati in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, IVA, aggio ai rivenditori e accise (di cui agli articoli da 39-quater a 39-octies del TUA). Per quanto riguarda l'etichettatura tali prodotti sono assimilati ai prodotti del tabacco «non da fumo», e pertanto devono recare sulla parte più visibile della confezione, e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, solo l'avvertenza: «Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza». Non soggiacciono, invece, agli obblighi di avvertenze previste per i prodotti da fumo (avvertenze generali: «Il fumo uccide» oppure «Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno»; oltre alle avvertenze supplementari).
  Al riguardo evidenzia l'opportunità di chiarire, per tale nuova tipologia di prodotto, le norme applicabili in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici.
  In tale contesto, sottolinea che il comma 2 del nuovo articolo 39-terdecies del TUA stabilisce che il livello di tassazione della nuova categoria di tabacchi viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette. Tali prodotti sono quindi sottoposti ad accisa in misura fissa per unità di prodotto, pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento Pag. 86al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013. La disposizione, quindi, sottopone ad accisa solo le cosiddette «cialde di tabacco», e non le sigarette elettroniche utilizzate per la loro inalazione.
  Rileva come, ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 39-duodecies del TUA, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, vale a dire colui che la immette in commercio (depositi fiscali), sia tenuto a dichiarare, prima dell'immissione in consumo, l'equivalenza del tabacco ad un chilogrammo convenzionale di sigarette. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli verrà stabilito a quanto equivale un determinato quantitativo di prodotto, rispetto ad un chilogrammo convenzionale di sigarette, in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette. L'equivalenza dichiarata può essere rettificata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e la maggiore accisa dovuta è versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora.
  In tale ambito, evidenzia come la minore tassazione rispetto a quella gravante sulle sigarette sia giustificata dalla minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali, dovuta alla mancanza di combustione (senza produzione di catrame e sostanze similari) e come l'articolo 1 dello schema di decreto intervenga anche sul regime delle sigarette elettroniche, integrando, al comma 1, lettera e), numero 1), l'articolo 62-quater del TUA.
  In merito al quadro normativo vigente in materia rammenta che l'articolo 11, comma 22, del decreto – legge n. 76 del 2013 ha introdotto, nell'ambito del TUA, l'articolo 62-quater, prevedendo un'imposta di consumo del 58,5 per cento sia sui dispositivi, e relative parti di ricambio, sia sui liquidi. In attuazione del predetto articolo 62-quater, sono stati adottati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 e quello 12 febbraio 2014 di modificazione del primo. L'applicazione di tale tributo, prevista dal 1o gennaio 2014, non ha ancora trovato concreta attuazione, in quanto i citati decreti attuativi sono stati sospesi dal giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), a seguito di ricorso presentato da alcuni soggetti che producono o commercializzano i prodotti in esame.
  In particolare, il TAR Lazio, con ordinanza n. 4510 del 29 aprile 2014, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 62-quater. A tale proposito ricorda che secondo il TAR l'emittente tale norma si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto non individua in maniera oggettiva, ovvero secondo categorie tecnico-giuridiche, i «prodotti succedanei dei prodotti da fumo» colpiti dall'imposta. Il TAR sostiene, inoltre, che l'indeterminatezza del precetto normativo lede anche il diritto di libera iniziativa economica, in quanto gli operatori del settore si trovano nell'impossibilità di pianificare correttamente i propri investimenti e di adeguare le strutture aziendali alla nuova imposizione, per cui risulterebbero violati anche gli articoli 23, 41 e 97 della Costituzione.
  Evidenzia inoltre che il 30 aprile 2014 è entrata in vigore la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. La direttiva fissa le norme relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Questi comprendono le sigarette, il tabacco da arrotolare, il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, il tabacco non da fumo, le sigarette elettroniche e i prodotti da fumo a base di erbe.
  Con riferimento, in particolare alle sigarette elettroniche, la direttiva fissa una serie di requisiti di sicurezza e di qualità. Le nuove regole sono volte ad assicurare la Pag. 87parità di trattamento nell'UE per le sigarette elettroniche contenenti nicotina (i prodotti che non contengono nicotina non rientrano nel campo di applicazione della direttiva).
  La direttiva contiene una definizione di «sigaretta elettronica»: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio; le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso.
  In tale contesto normativo illustra il nuovo comma 1-bis del predetto articolo 62-quater, il quale sottopone ad un'imposta di consumo pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette anche i liquidi, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, immessi nelle sigarette elettroniche. Evidenzia come si tratti, in pratica, di quelle sostanze prodotte con l'obiettivo di fornire un'alternativa al fumo di tabacchi lavorati, che funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria. La norma, analogamente a quanto sopra previsto per i tabacchi da inalazione senza combustione, prevede, attraverso il rinvio a criteri oggettivi che saranno fissati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un procedimento per «misurare» l'equivalenza con un chilogrammo convenzionale di sigarette e, da qui, determinare l'imposta di consumo pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette sui liquidi, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette «sigarette elettroniche». Ai sensi del nuovo comma 1-ter l'equivalenza di consumo del prodotto da inalazione senza combustione ad un chilogrammo convenzionale di sigarette deve essere dichiarato dal soggetto autorizzato alla commercializzazione prima della commercializzazione stessa. Anche per tali prodotti l'equivalenza dichiarata può essere rettificata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e la maggiore accisa dovuta è versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora.
  Con riferimento all'ultimo periodo del nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-quater, rileva quindi come l'imposta di consumo del 58,5 per cento sui dispositivi, relative parti di ricambio e sui liquidi (prevista dal comma 1 dell'articolo 62-quater) non venga abrogata: continua ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma 1 e cessa di avere applicazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  Il comma 2, lettera b), dello schema di decreto prevede che con decreto ministeriale possa essere variata l'aliquota prevista per l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e per l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione (60 per cento dell'accisa sulle sigarette) fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dallo schema di decreto. Il comma 3 dello schema prevede che nel 2015 tali variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il decreto in esame. Dal 2016, invece, le variazioni saranno effettuate sulla base delle aliquote, della misura percentuale e degli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione. In tale contesto il comma 6 dell'articolo 1 prevede espressamente che i dispositivi meccanici ed elettronici per il consumo delle sostanze sono sottratti all'imposizione, che la norma vigente invece sottopone Pag. 88a tassazione. Viene, inoltre, ancorata l'equivalenza con le sigarette tradizionali a criteri oggettivi fissati con determinazione direttoriale.
  L'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema, attraverso l'abrogazione degli articoli 62-bis e 62-ter del TUA, elimina l'imposta di consumo sui fiammiferi e il regime di tariffe di vendita degli stessi: conseguentemente si prevede la liberalizzazione della produzione e della vendita dei fiammiferi.
  Al riguardo ricorda che la normativa vigente prevede per i fiammiferi un regime di tariffe di vendita stabilito dallo Stato. L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi è costituita da un elenco di aliquote (contenuto nell'allegato I del TUA) che si applicano al prezzo di vendita. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto il gettito di tale imposta ha subito negli anni una continua contrazione, attestandosi nel 2013 in circa 2,5 milioni di euro. La relazione tecnica stima una perdita di gettito derivante dalla abrogazione dell'imposta sui fiammiferi di 3 milioni di euro.
  Segnala quindi come, in conseguenza dell'abrogazione recata dalla lettera f), la lettera g), numero 2), venga eliminato dal citato Allegato I del TUA il riferimento ai fiammiferi.
  Evidenzia quindi come il comma 4 dell'articolo 1 intenda rafforzare il contrasto ai fenomeni di elusione nel settore dei tabacchi lavorati, prevedendo che con regolamento del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE (che abroga la direttiva 2001/37/CE), la quale, all'articolo 15, ha appunto introdotto un sistema europeo di tracciabilità e di rintracciabilità per combattere il traffico illecito di prodotti del tabacco. In tale ambito sono definite le caratteristiche di sicurezza visibili e invisibili (come gli ologrammi) che dovrebbero agevolare l’enforcement e aiutare le autorità e i consumatori a riconoscere i prodotti illeciti. Le misure previste dalla direttiva contribuiranno a ricondurre il commercio del tabacco sui percorsi legali e potranno anche aiutare gli Stati membri a recuperare il gettito fiscale perduto. La tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco verranno introdotte progressivamente: dapprima saranno le sigarette e il tabacco da arrotolare a dover rispettare le relative regole, quindi seguiranno tutti gli altri prodotti del tabacco.
  Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto prevede l'abrogazione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale, delle disposizioni attinenti ai contrassegni tradizionali, disciplinati dall'articolo 39-duodecies del TUA, e alla tracciabilità, di cui all'articolo 6 del decreto – legge n. 417 del 1991.
  L'articolo 2 dello schema completa il quadro della riforma delle accise, con norme di coordinamento e disposizioni finanziarie.
  Il comma 1, in virtù delle modifiche apportate dallo schema di decreto, dispone che non siano aggiornate sino al 31 dicembre 2014 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (rileva come si tratti, in particolare, delle tabelle in cui sono ripartite le sigarette con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare).
  Il comma 2 recepisce, fino al 31 dicembre 2014, le modifiche alla misura delle accise già disposte con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 luglio 2014 (prot. 4691), la quale è stata assunta in ottemperanza a quanto previsto dal decreto – legge n. 91 del 2013 (articolo 14, comma 3, modificato dal decreto – legge n. 66 del 2014), e dispone l'incremento dal 1o agosto 2014 del prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, a copertura delle disposizioni finanziarie ivi recate. Pag. 89
  In sostanza, in forza di tale recepimento lo schema di decreto, con efficacia decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014, recepisce i seguenti aumenti di accisa:
   ai sensi della lettera a) del comma 2, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, si fissa l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, in misura pari a 108,00 euro per chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;
   ai sensi della lettera b) per le sigarette, come già visto in precedenza, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa rimane elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE è pari a 126,80 euro per chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo.

  La lettera c) del comma 2 dispone inoltre la sostituzione delle tabelle allegate a precedenti determinazioni direttoriali in materia di accise con quelle allegate allo schema di decreto.
  Il comma 3 descrive gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento. In particolare, l'obiettivo di gettito (50 milioni di euro) di cui al citato articolo 14, comma 3, del decreto – legge n. 91 del 2013 è assicurato dalle maggiori entrate conseguenti alla riforma recata dallo schema di decreto.
  Ulteriori maggiori entrate rispetto a detta quota sono quantificate in 163 milioni di euro, che confluiranno nell'apposito fondo disciplinato dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge delega (legge n. 23 del 2014). A tale ultimo proposito ricorda che il richiamato articolo 16 della legge n. 23 stabilisce l'invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Inoltre, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.
  A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Di conseguenza il comma 3, con finalità di coordinamento, abroga il richiamato articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, nonché la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione (prot. 4691 del 15 luglio 2014).
  Il comma 4 stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto dal 1o gennaio 2015.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando in tale contesto che il Seminario istituzionale previsto ai fini dell'approfondimento dei contenuti dello schema di decreto, al quale parteciperanno il Direttore all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, il dottor Vieri Ceriani, esperti del settore, rappresentanti degli operatori della produzione e distribuzione, nonché dell'Istituto superiore di sanità, si svolgerà lunedì 22 settembre prossimo, a partire dalle ore 16.

Sui lavori della Commissione.

  Carla RUOCCO (M5S) segnala come il gruppo M5S chieda di procedere ad un ciclo di audizioni sui temi dell'evasione fiscale, nel corso del quale ascoltare anche il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento alla proposta avanzata dal deputato Ruocco, Pag. 90evidenzia come il gruppo del PD sia assolutamente disponibile a chiedere l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Segnala inoltre l'esigenza di procedere prossimamente ad un'audizione del Sottosegretario dell'economia e delle finanze, Pier Paolo Baretta, sulle tematiche relative al patrimonio immobiliare pubblico, rilevando come da diversi mesi fosse prevista l'audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio che, tuttavia, non è stato finora possibile svolgere, a causa delle vicende che hanno riguardato la conferma del precedente Direttore e, quindi, la nomina di un nuovo Direttore dell'Agenzia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come non sussistano ostacoli rispetto alle proposte avanzate dai deputati Ruocco e Causi, le quali potranno peraltro essere ulteriormente precisate in occasione della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Informa quindi che nelle giornate del 29 e del 30 settembre prossimi si terrà presso la Camera dei deputati, nel quadro del Semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, la Conferenza interparlamentare di cui all'articolo 13 del Fiscal Compact. Alla Conferenza, che si svilupperà in quattro sessioni, articolate in interventi di relatori e in dibattiti aperti a tutti i rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, potranno partecipare rappresentanze delle Commissioni Finanze e delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento alla Conferenza interparlamentare del 29 e 30 settembre prossimo, considera importante capire quale sarà la partecipazione degli altri Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede se i gruppi possano indicare nominativi per la definizione dei relatori delle sessioni in cui si articolerà la Conferenza.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nel rilevare, in risposta alla questione posta dal deputato Barbanti, come la definizione dei relatori delle diverse sessioni non sia nella disponibilità delle Commissioni, precisa inoltre che è già confermata la partecipazione alla Conferenza di rappresentanze di tutti i Parlamenti nazionali della UE e del Parlamento europeo.
  Si riserva quindi di trasmettere nei prossimi giorni ai componenti della Commissione il programma definitivo della Conferenza, al fine di consentire ai gruppi di designare i componenti della rappresentanza della Commissione.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 297 del 16 settembre, a pagina 65, prima colonna, ventunesima riga, sostituire le parole: «del demanio» con le seguenti «delle dogane e dei monopoli».

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