CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 77

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.05.

D.L. 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, fa notare che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva il decreto legge n. 119 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
  Osserva che il provvedimento reca un insieme di misure finalizzate anzitutto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nell'ambito delle manifestazioni sportive, in modo da garantirne la regolarità, nonché a gestire inoltre i flussi dei richiedenti lo status di protezione internazionale, potenziando la capacità degli organismi preposti all'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale e disponendo altresì il rifinanziamento delle misure di accoglienza, e misure volte a innalzare il livello di funzionalità delle strutture del ministero dell'interno, prevedendo risorse finanziarie indispensabili per garantire l'adeguamento delle capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  Evidenzia che il decreto-legge è composto da 11 articoli e suddiviso in quattro capi.
  Il capo I, composto dai primi quattro articoli, contiene misure urgenti per il contrasto della frode nelle competizioni sportive, inasprendo le pene previste dal vigente regime (articolo 1) e individuando altresì i casi in cui è consentito l'arresto in flagranza di reato (articolo 4, comma 1, Pag. 78lettera b)). Sottolinea inoltre le disposizioni modificative della disciplina del c.d. DASpo – provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive – (articolo 2), che provvedono ad ampliare le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento e la durata dello stesso in relazione ai recidivi e ai responsabili di episodi di violenza di gruppo, disciplinando altresì il procedimento per ottenere la riabilitazione dell'interessato alla cessazione del DASpo (articolo 6). Ricorda inoltre che l'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 per ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza (comma 1, lettera a)) e prevedendo misure che estendono il divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni, nonché distribuire o vendere titoli di accesso a determinati soggetti (articolo 3, comma 1, lettere b) e c)).
  Aggiunge che il capo II (articoli 5 e 6) reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, modificando in più parti il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/CE, recante norme per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. In particolare è aumentato da 10 a 20 il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, insediate presso le prefetture e coordinate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (articolo 5), e sono individuate ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale (articolo 6).
  Il capo III (articoli 7-9), all'articolo 7, interviene in favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto: i comuni usufruiranno, entro determinati limiti, dell'esclusione delle spese effettuate per tali finalità da quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. All'articolo 8, comma 1, sono stanziate risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco, e, al comma 2, è differito il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di autocertificazione per i cittadini non UE, intervenendo sull'articolo 17, comma 4-quater del decreto-legge n. 5 del 2012. L'articolo 9 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti, nonché di Commissioni tecniche a livello territoriale.
  Il capo IV, infine, reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento d'urgenza e la relativa copertura finanziaria (articolo 10), oltre a disporne l'entrata in vigore (articolo 11).
  Per quanto attiene più propriamente agli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 4, comma 3, lettera a), recante misure relative alle procedure per l'adeguamento degli impianti sportivi, il quale estende la disciplina semplificata – già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori – agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali.
  A tal fine, il numero 2) della lettera a) del comma 3 introduce un nuovo comma 5-ter all'articolo 1-quater del decreto-legge n. 28 del 2003, ai sensi del quale viene estesa la procedura delineata dal precedente comma 5-bis, secondo la quale l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 48 ore dalla richiesta, deve rilasciare i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto ovvero convocare entro lo stesso termine un'apposita conferenza di servizi che deciderà nelle successive 24 ore, ritenendosi accolta l'istanza, in assenza di decisione.
  Ricorda che, in tal caso, restano ferme le competenze della Commissione tecnica Pag. 79prevista dall'articolo 80 del TULPS (regio decreto n. 773 del 1931), che stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo in caso di incendio.
  Segnala, infine, che il numero 1) della lettera a) del comma 3, prevede che anche per gli interventi di adeguamento previsti dai citati commi 5-bis e 5-ter le società calcistiche debbano procedere in accordo con i proprietari degli stadi, accordo peraltro già previsto per gli interventi riguardanti la bigliettazione, i varchi di accesso, video sorveglianza e barriere di separazione tra tifoserie.
  Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da poter valutare a tal fine eventuali rilievi e osservazioni che dovessero essere evidenziati.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 290 del 3 settembre 2014:
   a pagina 47, prima colonna, dopo la 6a riga, deve intendersi inserito:

«ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 100. I relatori.».