CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 settembre 2014
295.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Fa presente che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione ambiente e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Al riguardo, premesso che il provvedimento in esame è qualificato come collegato alla legge di stabilità per il 2014, osserva che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha soppresso alcuni articoli presenti nel testo originario, fra i quali l'articolo 1, recante semplificazione dell'organizzazione e della gestione degli Enti parco, a cui la relazione tecnica aveva ascritto effetti di risparmio, Pag. 85ancorché non quantificati, e di razionalizzazione della spesa. In particolare, ricorda che la relazione tecnica ha affermato che dalla norma potrebbero derivare risparmi connessi allo snellimento dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure semplificate, con ricadute positive sulle economie locali. In considerazione di tali elementi, a suo avviso, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la soppressione dell'articolo 1 del testo iniziale.
  Nel passare all'esame delle norme considerate dalla relazione tecniche e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 1-bis, recante trasporto via mare di carichi inquinanti, per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni in esame sono volte a estendere le fattispecie nelle quali è previsto il recupero da parte delle autorità marittime delle spese sostenute per prevenire ed eliminare gli effetti dell'inquinamento marino.
  In merito all'articolo 2-bis, recante il programma di mobilità sostenibile, rileva, per quanto riguarda le modalità di copertura, che le stesse sono rinvenute a valere sui proventi ricavati dalle aste relative alle emissioni di gas serra. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti se la copertura in esame, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di progetti diretti ad incentivare iniziative di mobilità sostenibile dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013. A tale proposito, ricorda che la relazione tecnica allegata all'atto del Governo n. 90, recante lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione di alcune direttive europee sull'efficienza energetica, quantificava tali proventi in 200 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 e ne utilizzava solo una quota. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi la sussistenza di tali risorse. Con riferimento alla formulazione della clausola di copertura, appare necessario, a suo avviso, che la stessa sia riformulata, specificando che l'onere complessivo è pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 e che ad esso si provvede mediante quota parte dei citati proventi.
  Rileva di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 4, in materia di procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) su attività di scarico in mare e posa di cavi e condotte, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma è finalizzata a razionalizzare, all'insegna di una maggiore economicità dell'azione amministrativa, la disciplina del procedimento di VIA relativo alle attività di scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, nonché di quelle afferenti la movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte. Segnala altresì di non avere osservazioni da formulare in merito all'esclusione, dall'elenco dei progetti di competenza statale, di quelli concernenti agli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata di lunghezza superiore a 40 chilometri, disposta dal comma 2, introdotto dalla Commissione di merito.
  Rileva di non avere osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 5-bis, in materia di procedura di valutazione di impatto sanitario (VIS) per progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nel presupposto che l'Istituto superiore di sanità, al quale la norma affida l'esercizio di attività di controllo in materia di VIS, possa provvedere ai conseguenti adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili.
  Con riferimento all'articolo 7, recante modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di emissioni di gas ad effetto serra, non ha osservazioni da formulare, dal momento che lo stesso reca Pag. 86disposizioni di carattere ordinamentale, come peraltro affermato anche dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 8-bis, recante modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008, in materia di uso finale efficiente di energia, evidenzia che la norma modifica la nozione di sistema energetico efficiente di utenza, nonché le altre condizioni che regolano l'accesso al sistema elettrico, secondo specifici corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e di quelli previsti a copertura degli oneri generali di sistema e di compensazione territoriale. Sul punto, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ravvisa l'opportunità di una conferma da parte del Governo, che tali modifiche non determinano effetti per la finanza pubblica, potendo le stesse generare esclusivamente alterazioni tariffarie ammortizzabili nel quadro dei costi del servizio energetico a carico dei soggetti fruitori del medesimo servizio.
  Con riferimento all'articolo 8-ter, che consente l'impiego dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas, con l'applicazione degli specifici meccanismi di incentivo previsti dalla vigente normativa con riferimento ad altri sottoprodotti, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti di maggior onere.
  Con riferimento all'articolo 9, recante agevolazioni per il ricorso agli appalti verdi, ritiene utile acquisire chiarimenti da parte del Governo circa l'eventualità che la riduzione della quota di garanzia per talune tipologie di soggetti, in possesso degli specifici requisiti in materia di sostenibilità ambientale, possa indebolire tale istituto volto ad assicurare la sostenibilità dell'investimento prospettato.
  In merito all'articolo 9-bis, in materia di sistema comunitari in materia ambientale EMAS e ECOLABEL, rileva che le disposizioni in esame forniscono specifici criteri di priorità nell'ambito dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, secondo risorse comunque definite e non osserva di non avere rilievi da formulare per quanto attiene ai criteri di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 10, recante i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e servizi, rileva che le disposizioni in esame, disponendo l'obbligo per gli appalti di forniture di beni e di servizi di prevedere l'inserimento di specifiche tecniche e di clausole contrattuali recanti criteri ambientali minimi, appaiono suscettibili di comportare l'incremento degli oneri dei relativi appalti, anche alla luce delle ulteriori integrazioni apportate durante l'esame in sede referente. In proposito, ritiene necessario acquisire maggiori elementi di valutazione circa il possibile incremento stimato e i relativi risparmi di spesa, ipotizzati nella relazione tecnica in ragione della maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, al fine di verificare l'invarianza finanziaria della disposizione in esame.
  Con riferimento al comma 1 dell'articolo 10-bis, in materia di applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, rileva che tale disposizione affida il monitoraggio sull'applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, che opera nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In proposito, ritiene necessario acquisire conferma da parte del Governo che gli adempimenti connessi al monitoraggio, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 10-ter, recante il piano per la qualificazione ambientale dei prodotti, rileva preliminarmente che le norme in esame sembrano a prevalente carattere programmatico, prevedendo una serie di azioni volte a migliorare le capacità competitive delle imprese Pag. 87in materia di prodotti sostenibili. Ritiene pertanto necessario acquisire maggiori elementi al fine di determinare il livello di coinvolgimento delle amministrazioni interessate – Ministero dell'ambiente, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole e forestali, regioni, comuni – e gli eventuali oneri che potrebbero insorgere a loro carico a seguito delle svolgimento delle azioni previste del piano. Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 11, in materia di accordi di programma e incentivi per l'acquisto di prodotti post consumo, evidenzia che la norma rimanda a successivi decreti ministeriali l'individuazione delle risorse cui far fronte alla concessione degli incentivi previsti dalle disposizioni in esame. In particolare, segnala che la relazione tecnica, pur affermando in via preliminare che gli incentivi che verranno introdotti avranno evidentemente un costo, indica esclusivamente in modo programmatico quali potrebbero essere le risorse da utilizzare a copertura. Tenuto conto, inoltre, che molte delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente hanno esteso l'ambito applicativo dei suddetti incentivi, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi al fine di fornire, da un lato, una quantificazione dei costi derivanti dalla concessione dei predetti incentivi e, dall'altro, a individuare in maniera più specifica le risorse cui farvi fronte. Con riferimento all'utilizzo in prima battuta delle risorse rivenienti dall'articolo 14, rileva che le stesse derivano dalla rimodulazione, per i comuni che non rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata, della misura dell'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica. Osserva pertanto che tale rimodulazione appare delinearsi come una sanzione a carico dei comuni non in linea con il rispetto degli obiettivi. Fa presente quindi che non si può automaticamente presupporre che detta rimodulazione, avendo come finalità quella di incentivare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, possa determinare entrate certe che possano essere utilizzate come fonte di finanziamento degli incentivi previsti dalla presente disposizione. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 12-quater, in materia di pulizia dei fondali marini, stante la natura facoltativa della disposizione in esame e considerato che la stessa prevede espressamente che questa trovi comunque applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Non ha altresì osservazioni da formulare in merito all'articolo 12-quinquies, in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che le modifiche apportate alla nozione di materiale da scavo, che appare suscettibile di incidere sulla gestione ambientale del relativo ciclo di rifiuti, sia compatibile con quanto previsto a riguardo dall'ordinamento europeo; ciò al fine di escludere, nell'ambito del medesimo ordinamento, profili sanzionatori tali da determinare eventuali riflessi finanziari negativi per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di vigilanza del Ministero dell'ambiente sulla gestione dei rifiuti, osserva che il testo in esame non modifica l'onere previsto a normativa vigente, pari a 2 milioni di euro all'anno, per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della segreteria tecnica, che vengono soppressi. Segnala, infatti, che il nuovo testo, nel prevedere che le funzioni di vigilanza e controllo vengano svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi dell'ISPRA, prevede l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, prima assegnate al funzionamento della segreteria tecnica. Pertanto, ritiene che quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale possa considerarsi valido anche con riferimento al testo in esame. In sostanza, rileva che la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-bis, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati, prima Pag. 88destinata al funzionamento della segreteria tecnica, della quale era previsto il mantenimento, vale ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Osserva che il meccanismo finanziario richiamato dal testo garantisce che viene utilizzata una copertura già esistente nel bilancio del Ministero dell'ambiente, da utilizzare con la seguente procedura: incasso dei versamenti CONAI; richiesta alla Ragioneria generale dello Stato del riparto verso il capitolo di spesa; effettuazione della spesa entro il limite massimo delle risorse assegnate, già contabilmente coperte dal capitolo 3822. Nel sottolineare come, a suo avviso, andrebbero comunque acquisiti dati ed elementi volti a chiarire le esigenze di spesa poste alla base della predetta quantificazione, osserva che si tratta di esigenze che, allo stato, risulterebbero inalterate pure in presenza della soppressione dei due organismi preposti alle funzioni di vigilanza.
  Riguardo al meccanismo finanziario indicato dal testo per la copertura delle spese di funzionamento della segreteria tecnica – acquisizione dei contributi ambientali dai soggetti obbligati; versamento all'entrata; riassegnazione ad apposito capitolo di spesa –, andrebbe chiarito, a suo avviso, il coordinamento di tali previsioni rispetto ai limiti alle riassegnazioni introdotti dalla legge n. 244 del 2007. Ricorda, in particolare, che tra i provvedimenti legislativi interessati da tale regime limitativo vi è l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006). Ricorda che l'obiettivo della predetta disciplina limitativa era l'acquisizione ai saldi di finanza pubblica delle risorse non più assegnabili ai ministeri, in modo da assicurare risparmi annui pari a 300 milioni di euro in termini di indebitamento netto. Ritiene, inoltre, che andrebbe escluso che, per effetto delle modifiche in esame, la dinamica di spesa per cassa scontata a legislazione vigente risulti alterata e si possano determinare, quindi, riflessi non previsti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.
  Rileva di non avere osservazioni da formulare in merito alla disposizione di cui al comma 1, lettera b), n. 2), nel presupposto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale sono affidate le attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti, possa provvedere agli adempimenti aggiuntivi previsti dalla disposizione nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.
  Quanto alla possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente di richiedere l'inquadramento nei ruoli del medesimo Ministero, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica allegata al comma 8-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale ha elevato, in via generale, i suddetti limiti dal 10 per cento al 15 per cento e dal 5 per cento al 10 per cento, affermava che la disposizione aveva carattere ordinamentale e non comportava nuovi o maggiori oneri. Osserva che, infatti, l'aumento delle percentuali di utilizzo di dirigenti in posizione di comando non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si ha solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che la norma novella l'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, assegnando al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare le funzioni precedentemente assegnate all'Osservatorio nazionale sui rifiuti in materia di vigilanza e controllo della gestione dei rifiuti. A tal fine, la disposizione prevede che, per l'espletamento delle suddette funzioni, il medesimo Ministero si avvalga dell'ISPRA, utilizzando le risorse derivanti dai contributi versati dal Consorzio nazionale imballaggi e da altri soggetti, ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (stato di previsione del Ministero dell'ambiente, Pag. 89della tutela del territorio e del mare – capitolo 3071, piano di gestione 33). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino a legislazione vigente le predette risorse.
  Non ha osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 13-bis, in materia di raccolta differenziata, nel presupposto che la nuova procedura di organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio affidata al Consorzio nazionale imballaggi, che non rileva ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione, sia idonea a garantire l'esecuzione dei necessari adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 14, recante misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, appaiono, a suo avviso, necessari chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle disposizioni, tenuto conto che si introducono riduzioni e/o esenzioni del tributo e dell'addizionale in relazione, rispettivamente, ai comuni che realizzano elevati obiettivi di raccolta differenziata e ai comuni che, per specifiche motivazioni, non possono raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma statale. In merito alle modalità applicative, segnala che la norma attribuisce alle regioni il compito di determinare il metodo standard per calcolare la percentuale di raccolta differenziata realizzata, sia pur sulla base delle linee guida fissate dal Ministro dell'ambiente. Ritiene che andrebbe, in proposito, valutato se possano determinarsi diversificazioni nelle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata tra le varie regioni, suscettibili di eventuali riflessi finanziari, tenuto conto che il dato ottenuto rileva ai fini di eventuali variazioni del tributo. Fa presente che andrebbe, inoltre, chiarito il coordinamento tra il comma 3-bis.1, che dispone che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti, ed il comma 3-quinquies, in base al quale l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis. Osserva che il combinato disposto delle predette disposizioni non sembra, infatti, contemplare il caso dei comuni che, oltre ad incorrere nell'ipotesi di omessa o inesatta trasmissione dei dati, non realizzano gli obiettivi fissati dalla norma statale. Ritiene vada quindi confermato che in queste ultime ipotesi trovi comunque applicazione l'addizionale di cui all'articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995. Segnala che andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito alla previsione di un adeguamento delle situazioni pregresse, da effettuare ai sensi del comma 2; andrebbe, infatti, a suo avviso, esplicitato a quali situazioni si faccia riferimento, con quali modalità si debba procedere all'adeguamento delle stesse e se detta procedura possa determinare effetti finanziari, anche di carattere retroattivo.
  Con riferimento all'articolo 14-bis, recante modifica all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chiede chiarimenti in merito al profilo finanziario relativo alla compensazione degli oneri di cui all'articolo 206-bis del codice ambientale, tenuto conto che la modifica introdotta non ribadisce la necessità che i contributi da versare, a carico dei medesimi soggetti previsti dalla normativa vigente, debbano risultare di pari importo complessivo rispetto agli oneri medesimi.
  In merito all'articolo 14-ter, in materia di trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica, al fine di escludere effetti finanziari onerosi, andrebbe chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal comma 1 trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti. Non ha nulla da osservare con riguardo al comma 2.
  Riguardo all'articolo 14-quater, concernente il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, al fine di escludere effetti finanziari onerosi, ritiene che andrebbe chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal testo del nuovo articolo 219-bis del codice dell'ambiente trovi compensazione Pag. 90nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti.
  In merito all'articolo 14-octies, in materia di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, considera necessari dei chiarimenti in merito al profilo finanziario, tenuto conto che la disposizione introduce un obbligo a carico dei comuni, cui corrispondono degli oneri la cui compensazione finanziaria è a valere sul maggior gettito di un tributo erariale (accise sui tabacchi) nonché sul gettito, di ammontare eventuale e incerto, derivante dall'applicazione delle sanzioni. Sul punto, ferma restando la necessità di chiarire le modalità di trasferimento delle somme dall'erario agli enti locali, fa presente che andrebbero fornite maggiori indicazioni sia in merito al profilo temporale sia in merito al profilo quantitativo. A suo avviso, non appare chiaro, infatti, come si intenda assicurare l'allineamento temporale tra le spese che i comuni dovranno sostenere e la relativa compensazione finanziaria a carico del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente, né secondo quali modalità saranno determinate le quote del fondo da attribuire a ciascun comune e se, a tal fine, si dovrà tener conto anche delle spese effettivamente impegnate o sostenute. Per quanto riguarda, inoltre, il profilo più strettamente quantitativo, osserva che la disposizione non individua né l'ammontare degli oneri né l'entità dell'incremento delle accise sui tabacchi. Poiché le attività a carico dei comuni sono configurate come obbligatorie, ritiene che andrebbero forniti elementi di quantificazione al fine di verificare l'effettiva possibilità di realizzare le maggiori entrate necessarie per la compensazione degli oneri previsti. A suo avviso, ulteriori chiarimenti andrebbero forniti al fine di escludere oneri per il Ministero dell'ambiente connessi alla realizzazione delle campagne di sensibilizzazione previste dal comma 2, tenuto conto che la disposizione prevede a tali fini forme di collaborazione del medesimo Ministero. Infine, poiché si dispone che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata dei bilanci dei comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e destinati, oltre che all'installazione dei raccoglitori, alle predette campagne pubblicitarie, segnala che andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento dei comuni in tale attività, considerato che il comma 2 dell'articolo 232-bis pone invece tali attività a carico dei produttori.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14-nonies, recante gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici, chiede una conferma circa l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica recati dall'applicazione del sistema di garanzia e delle procedure di smaltimento previste.
  Con riferimento all'articolo 14-decies, recante misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, osserva che la norma riproduce integralmente l'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013, con la sola differenza che il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal testo viene rinviato dal giugno 2014, come indicato dalla citata legge n. 147 del 2013, ad una data successiva: entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame. In proposito, rileva che non appaiono configurabili effetti finanziari, considerato che alla norma interessata dalla proroga, ossia il richiamato comma 667, non sono stati, a suo tempo, ascritti effetti finanziari, ma in proposito ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 16, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e rifiuti di pile e accumulatori, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame e quanto evidenziato nella relazione tecnica. Ritiene, altresì, di non avere osservazioni da formulare in merito alle disposizioni approvate in Commissione, concernenti la ripartizione delle risorse provenienti dalle tariffe previste a normativa vigente a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pile ed accumulatori per lo smaltimento dei relativi rifiuti.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 17, che reca disposizioni di semplificazione Pag. 91in materia di ordinanze contigibili ed urgenti, dal momento che le norme incidono solo sui tempi di emanazione delle predette ordinanze.
  In merito all'articolo 18, recante modifiche della disciplina della gestione degli oli e dei grassi organici esausti, pur preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, evidenzia che la norma, rendendo facoltativa la partecipazione al CONOE per talune imprese operanti nella filiera degli oli vegetali ed animali, appare potenzialmente in grado di ridurre il bacino dei soggetti partecipanti al Consorzio, con conseguente possibilità di alterazione degli equilibri di bilancio del medesimo Consorzio. Ciò premesso, pur considerato che il CONOE non rileva ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, ritiene altresì opportuno acquisire una valutazione del Governo circa i possibili effetti riflessi, anche indiretti, per la finanza pubblica che la summenzionata alterazione potrebbe determinare, soprattutto in termini di eventuali richieste di ulteriori forme di contribuzione a soggetti pubblici che il CONOE potrebbe avanzare.
  Con riferimento all'articolo 19-bis, recante misure per incrementare la raccolta differenziata, rileva preliminarmente che le misure in esame prevedono la facoltà per le regioni di introdurre incentivi per i comuni che attuano misure di prevenzione di produzione dei rifiuti e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. In proposito, non ha osservazioni da formulare attesa la facoltatività delle misure in esame, nel presupposto, su cui ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che gli incentivi in esame siano introdotti compatibilmente con gli equilibri finanziari degli enti interessati.
  Relativamente all'articolo 21, che reca disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle norme in questione e della loro compatibilità con quanto previsto dalla normativa europea.
  In merito all'articolo 22, recante norme in materia di Autorità di bacino, rileva che la normativa in esame si limita sostanzialmente a dettare una nuova disciplina che, del pari delle norme già vigenti, regoli anche la fase transitoria di passaggio dei compiti dalle vecchie alle nuove Autorità di bacino. Fa presente che le novità di maggior rilievo recate dal testo originario del provvedimento si sostanziano: nella riarticolazione degli organi delle istituende Autorità di bacino distrettuale; nel prevedere che la conferenza operativa possa essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche nominati con decreto, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; nella nomina di commissari destinati per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali delle citate Autorità di bacino distrettuale. Ricorda che tale gestione commissariale è stata espunta dal testo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
  Tanto premesso, rileva che la riarticolazione degli organi appare essere stata disposta in modo da non ampliare il numero dei soggetti complessivamente attivi negli organi direzione ed è presidiata da disposizioni volte a escludere l'insorgenza di oneri. Rileva, parimenti, che l'utilizzo di esperti da parte della conferenza operativa è configurato come una possibilità e che la norma che prevede tale possibilità richiede, in caso di utilizzo, che non siano sostenuti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per quanto concerne la modifica approvata durante l'esame presso la Commissione di merito, che prevede che il decreto interministeriale di riordino delle Autorità di bacino possa prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, quarto periodo), ritiene che dovrebbe essere chiarito se la nuova configurazione organizzativa eventualmente Pag. 92disposta sia idonea a garantire l'invarianza della spesa prevista dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge.
  Per quanto concerne le modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, che prevedono la conservazione della sede operativa situata nel bacino idrografico del fiume Serchio (comma 2-bis), non ha osservazioni da formulare, considerato che il decreto previsto dal nuovo articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che il passaggio dalle «vecchie» alle «nuove» Autorità di bacino debba avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Osserva che il Governo dovrebbe tuttavia confermare che il vincolo operativo in oggetto non pregiudichi l'effettività della richiamata clausola di invarianza. Sempre con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito e concernenti la riformulazione del comma 9, il quale prevede la predisposizione di un programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico ed il conseguente programma di manutenzione anche per la prevenzione del rischio idraulico, ritiene che dovrebbe essere chiarito se la disposizione abbia un carattere essenzialmente procedurale e organizzatorio con riferimento a adempimenti comunque già previsti a normativa vigente e riguardanti la manutenzione idrogeologica del territorio.
  Infine, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dal comma 6, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, le quali prevedono, in via transitoria, che sia fissata la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio secondo cui chi inquina paga, da destinare al finanziamento di attività volte alla tutela delle risorse idriche. Ciò in quanto l'articolo 119, modificato dal comma in questione, stabilisce espressamente il principio secondo il quale le autorità preposte sono tenute, nella determinazione delle tariffe, al recupero dei costi relativi ai servizi idrici, inclusi i costi ambientali. Sembrerebbe, dunque, a suo avviso, che le eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione delle norme siano posti a carico dell'utenza. In proposito, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la correttezza dell'interpretazione prospettata.
  In merito all'articolo 23, recante disposizioni in materia di immobili abusivi, rileva che la relazione tecnica attesta la sussistenza delle risorse appostate sul capitolo 8531 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. In proposito, considera utile acquisire conferma da parte del Governo che la nuova finalizzazione individuata per dette risorse non pregiudichi lo svolgimento di programmi già avviati a valere sulle medesime.
  Con riferimento all'articolo 24, che istituisce il Fondo di garanzia delle opere idriche, fa presente che andrebbero valutati i possibili effetti negativi in termini di gettito derivanti dalla maggiore deducibilità dalle imposte dirette e dall'IRAP per le imprese, dovuta all'incremento delle tariffe idriche previsto come fonte di alimentazione, nonché di copertura, dei costi di gestione del Fondo in esame. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 25, concernente la tariffa sociale del servizio idrico integrato, atteso che le disposizioni appaiono volte a rimodulare gli importi tariffari relativi al servizio idrico tra gli utenti di detto servizio, senza oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 26, in materia di morosità nel servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto affermato in sede di relazione tecnica allegata al testo originario, rileva che andrebbe fornito un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzazione dello strumento della leva tariffaria anche relativamente alla copertura dei possibili oneri derivanti dalle modifiche apportate in sede di esame in sede referente, con particolare riferimento all'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua di cui al comma 3 in esame.Pag. 93
  Ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai riflessi finanziari dell'articolo 26-bis, in materia di sovracanone di bacino idrico montano, e circa la neutralità finanziaria dell'articolo 26-ter, recante divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, in caso di decadenza dal titolo concessorio o dal permesso.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 28, concernente acque reflue dei frantoi oleari, nel presupposto, su cui ritiene utile acquisire conferma dal Governo, che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
  Ritiene che andrebbero precisate le modalità applicative dell'articolo 29-bis, recante riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie ed ai soggetti cui spetterebbe sostenere i costi di gestione degli spazi e delle attività previste dal testo.
  In merito all'articolo 30, in materia di Comitato per il capitale naturale, fa presente che dovrebbe essere acquisita la conferma che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà fornire i servizi di supporto logistico ed amministrativo necessari al comitato utilizzando le risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 31, concernente il catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli, pur preso di quanto di affermato dalla relazione tecnica, circa il fatto che l'istituzione ed il funzionamento del catalogo dei predetti sussidi avverrà in assenza di oneri e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, poiché questo provvede a sistematizzare attività già in corso in tale materia in varie amministrazioni e risponde ad un'esigenza di adeguamento a quanto richiesto all'Italia a livello di cooperazione internazionale e a livello europeo, ritiene opportuno un chiarimento in merito ai profili operativi e di funzionamento di siffatto catalogo. Nel silenzio della norma e della relazione tecnica, osserva che andrebbero, infatti, meglio precisati i termini relativi alle modalità, digitali o non digitali, di gestione, pubblicazione e condivisione delle informazioni, contenute nel catalogo e delle eventuali elaborazioni costruite sulla base delle medesime informazioni.
  Riguardo all'articolo 32, recante disposizioni in materia di gestione dei rifiuti sanitari, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, considerato che le modifiche in esame si limitano a semplificare, in assenza di effetti finanziari, alcuni adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti. Fa presente che andrebbe peraltro acquisita conferma della compatibilità della norma con la disciplina europea.
  Relativamente all'articolo 33, che reca l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, osserva che lo stesso è volto a promuovere una serie di interventi per la tutela ambientale essenzialmente basati sulla valorizzazione e sulla remunerazione dei servizi ecosistemici. Rileva che non si dispone peraltro di elementi in ordine alle modalità applicative della norma, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento del sistema e ai soggetti sui quali dovrebbero gravare i costi dei corrispettivi economici da riconoscere agli operatori. Su tali aspetti, a suo avviso, andrebbero acquisite precisazioni, al fine di escludere eventuali effetti onerosi. Segnala che il testo prevede, inoltre, misure di incentivazione che potrebbero richiedere un intervento pubblico, nonché forme di premialità a beneficio dei comuni.
  Anche per tali norme fa presente che andrebbero precisate le modalità applicative, al fine di verificare se: l'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento, cui si fa riferimento al comma 2, lettera b), possa avvenire compatibilmente con gli equilibri patrimoniali e di bilancio degli enti titolari dei beni, anche in considerazione di eventuali flussi finanziari derivanti dallo sfruttamento dei beni; la remunerazione Pag. 94degli imprenditori agricoli, cui si riferisce il comma 2, lettera e), possa determinare effetti onerosi per la finanza pubblica; possano configurarsi, tra le forme di premialità previste dal comma 2, lettera h), misure di carattere finanziario gravanti su enti della pubblica amministrazione.
  Non formula osservazioni in merito all'articolo 34, concernente le aree «Oil Free», nel presupposto, sul quale, a suo avviso, andrebbe acquisita la conferma del Governo, che la facoltà, attribuita alle regioni e alle province autonome, di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste dal testo sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 35, in materia di strategia nazionale Green Communities, tenuto conto del carattere facoltativo del comma 3 e considerato, pertanto, che i finanziamenti previsti dalla norma potranno essere attivati compatibilmente con gli equilibri finanziari delle regioni interessate.
  Con riferimento all'articolo 36, concernente il fondo italiano investimenti green communities, relativamente al primo dei due meccanismi di finanziamento del Fondo indicati dal testo – con apposito stanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti per almeno 510 milioni di euro – ritiene che andrebbero forniti elementi in merito alla compatibilità di tali previsioni rispetto all'attuale configurazione della Cassa depositi e prestiti ai fini dei conti europei, al fine di evitare la possibilità di un'eventuale riclassificazione con conseguenti effetti onerosi per la finanza pubblica. Riguardo al secondo meccanismo di finanziamento – mediante risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020-, fa presente che andrebbe verificata l'effettiva disponibilità di tali risorse nonché la sussistenza di eventuali vincoli già operanti per il loro utilizzo.
  In merito all'articolo 37, recante delega al Governo in materia di inquinamento acustico, al fine di verificare l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare effetti onerosi, ritiene che andrebbero acquisiti elementi circa i profili applicativi della nuova disciplina sull'abbattimento dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento degli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni. Osserva, inoltre, che l'impiego per nuove finalità dei proventi di sanzioni già previste a normativa vigente potrebbe determinare effetti onerosi nel caso in cui tali risorse siano attualmente acquisite al bilancio dello Stato, per il miglioramento dei saldi o per il finanziamento di altre spese. In proposito, a suo avviso, andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Atto n. 109.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Pag. 95

  Dario PARRINI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. Tali modifiche vengono proposte in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), che ha introdotto una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Tale comma è infatti intervenuto sull'articolo 48, primo comma, della legge n. 222 del 1985, aggiungendo alle quattro finalità ivi previste di destinazione della quota di competenza statale (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), una ulteriore finalità relativa alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.
  Segnala quindi che lo schema in esame, conseguentemente, interviene sulla disciplina vigente, come recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, apportandovi le integrazioni necessarie a ricomprendere nella stessa anche la nuova finalità, e, nel contempo, operando anche alcune ulteriori circoscritte modifiche. Tra queste ultime in particolare segnala:
   la previsione (articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema, che introduce all'articolo 2 del regolamento un nuovo comma 5.2) che in caso di intervento ricadente potenzialmente in più di una delle cinque tipologie previste, la domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille riguardante può essere presentata soltanto per una di queste;
   quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema in ordine alla eventualità di concentrare le risorse per specifici interventi, eventualità che viene consentita, oltre che nei casi già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76, anche qualora l'importo delle risorse disponibili sia inferiore ad un milione di euro;
   la possibilità, recata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema, che qualora le domande presentate per le singole finalità di intervento siano superiori a mille, possano istituirsi, per ciascuna delle finalità eventualmente interessate, in aggiunta alla unica commissione tecnica già prevista, una o più commissioni ulteriori;
   la modifica operata in tema di modalità di corresponsione del contributo, prevedendo una maggiore erogazione iniziale qualora il finanziamento accordato riguardi un importo superiore a 30.000 euro (articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema);
   la previsione secondo la quale ai fini della predisposizione dello schema di ripartizione delle risorse dell'otto per mille, la Presidenza del Consiglio dei ministri – che in base al vigente testo del decreto n. 76 costituisce il soggetto che procede alla valutazione delle singole iniziative – debba ora, invece, procedere all'acquisizione della valutazione delle commissioni tecniche (articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema).

  Passando più in particolare ai singoli articoli dello schema di decreto, fa presente che l'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Al comma 1 viene aggiunto, tra gli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille, quelli finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico Pag. 96degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti locali territoriali). Sono esplicitamente ricompresi dalla norma anche gli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto destinati ad uso scolastico, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno.
  L'articolo inoltre riformula il comma 3, prevedendo che gli interventi riferibili alle calamità naturali possano ricomprendere anche quelli destinati agli edifici di proprietà pubblica e del Fondo edifici di culto adibiti all'istruzione scolastica, qualora questi vengano danneggiati o distrutti da tali fenomeni. Analogamente nel comma 5 vengono inclusi gli immobili adibiti ad uso scolastico che presentino un particolare interesse storico e artistico tra quelli meritevoli di interventi ammessi alla ripartizione della quota a diretta gestione statale.
  Vengono altresì introdotti due nuovi commi (numerati 5.1 e 5.2): il primo che indica le caratteristiche che devono avere gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, mentre il secondo specifica che la domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille riguardante uno specifico intervento ricadente potenzialmente in più di una delle tipologie previste può essere presentata soltanto per una di queste.
  I commi 5-bis e 6 vengono aggiornati ed adeguati, includendo la nuova tipologia di intervento nelle relative disposizioni, specificando che il principio di straordinarietà degli interventi ammessi per l'edilizia scolastica è rintracciabile quando tali interventi non siano oggetto di altre linee di finanziamento o siano insufficienti a coprire l'intero intervento.
  Segnala come lo schema di decreto non intervenga sul comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto n. 76 del 1998, nel quale si prescrive che gli interventi per le quattro finalità previste dall'articolo – ora divenute cinque a norma dello schema in esame – devono essere eseguiti sul territorio italiano, tranne quella relativa alla fame nel mondo. Ne deriva che tale vincolo non dovrebbe sussistere per la nuova finalità, ma sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Rileva inoltre che l'articolo 2 dello schema di decreto interviene sull'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, modificandone in particolare i commi 3 e 5. Viene in proposito stabilito che, ai fini del giudizio di valutazione sugli interventi e ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, occorre tenere conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza e della tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. Inoltre, la possibilità di concentrare le risorse viene consentita, oltre che nei casi già previsti nel testo vigente, anche qualora l'importo delle risorse disponibili sia inferiore ad un milione di euro.
  Fa presente che l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'omologo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 al comma 1, precisando che l'Allegato A vigente costituisce il modello di domanda per le quattro categorie già previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), mentre per la nuova categoria dell'edilizia scolastica ora introdotta viene previsto (comma 1-bis) un diverso modello di domanda, costituito dall'Allegato A-bis, stabilendo che i soggetti abilitati a presentare la domanda sono i comuni, le province e le pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all'istruzione scolastica.
  Osserva che l'articolo 4 dello schema di decreto interviene sull'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che reca la disciplina della valutazione e dell'acquisizione dei pareri occorrenti alle singole iniziative che apposite Commissioni tecniche predispongono in merito a ciascuna domanda. Al comma 1 le modifiche apportate dallo schema in esame stabiliscono che la Presidenza del Consiglio, ai fini della predisposizione dello schema di ripartizione delle risorse dell'otto per mille, debba ora procedere all'acquisizione sulle singole iniziative Pag. 97della valutazione delle Commissioni tecniche, anziché procedere autonomamente alla valutazione delle iniziative medesime, come previsto nell'attuale testo vigente.
  Rileva che con la modifica del comma 2 le commissioni vengono portate da quattro a cinque – in conseguenza della ulteriore finalità di intervento introdotta dal provvedimento – e viene previsto che i sei rappresentanti che fanno parte di ciascuna commissione possano essere i rappresentanti delle amministrazioni competenti per materia, anziché di una unica amministrazione, come prevede la norma vigente. Viene al contempo prevista la possibilità di istituire, oltre ad una sola commissione per ciascuna delle cinque finalità di spesa, anche ulteriori commissioni aggiuntive, qualora le domande presentate per una tipologia di interventi siano superiori a mille.
  Rileva che l'articolo 5 dello schema di decreto introduce, intervenendo sull'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il riferimento al nuovo modello di domanda (Allegato A-bis) riguardante gli interventi della nuova categoria «edilizia scolastica», modificando il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.
  Fa presente inoltre che l'articolo 6 dello schema di decreto modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 in ordine alle disposizioni relative alla corresponsione del contributo ammesso e ai collaudi degli interventi finanziati. Si interviene in particolare sulle modalità di corresponsione del contributo di importo superiore a 30 mila euro, per i quali la vigente normativa prevede una prima erogazione pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro, mentre la nuova disciplina dispone che tale erogazione iniziale sia pari a 30 mila euro più la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro medesimi. Inoltre si estende alla categoria degli interventi riguardanti gli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica l'obbligo – già ora previsto per gli interventi di conservazione dei beni culturali e per le opere relative agli interventi per calamità naturali – di presentare insieme alla relazione conclusiva il certificato di collaudo delle opere o il certificato di regolare esecuzione, nonché si aggiunge l'eventuale obbligo di presentare la verifica di conformità nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
  Rileva che l'articolo 7 dello schema di decreto modifica il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, per precisare il limite temporale per le richieste di utilizzo dei risparmi di spesa, stabilendo che l'utilizzazione dei risparmi conseguiti, al fine di completare l'intervento originario, può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.
  Rileva inoltre che l'articolo 8 dello schema, attraverso l'aggiunta dell'Allegato A-bis, introduce il modello di domanda per l'accesso al contributo previsto per la nuova categoria dell'edilizia scolastica delineato in base alla specificità degli interventi.
  Evidenzia infine che il provvedimento non presenta profili problematici da punto di vista finanziario, dal momento che le norme in esso contenute recano la disciplina di dettaglio derivante dall'inclusione – effettuata con la legge di stabilità per il 2014 – di una nuova finalità fra i settori di intervento finanziabili con i proventi dell'otto per mille di pertinenza statale; al riguardo segnala che alla previsione, introdotta con la legge di stabilità, non erano stati ascritti effetti finanziari. Osserva, peraltro, che la partecipazione alle Commissioni tecniche di valutazione e alle Commissioni tecniche di monitoraggio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alla questione richiamata dal relatore circa l'ambito di applicazione dell'articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, alla luce delle novità introdotte dallo schema di decreto in esame, precisa che Pag. 98gli interventi relativi alla nuova tipologia dell'edilizia scolastica potranno essere effettuati anche su edifici siti al di fuori del territorio italiano, quali le scuole italiane all'estero di proprietà dello Stato.

  Francesco CARIELLO (M5S), in relazione a quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiene che l'eventuale estensione degli interventi anche agli edifici siti al di fuori del territorio nazionale non corrisponda allo ratio dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, disposizione con la quale è stata introdotta la nuova tipologia dell'edilizia scolastica tra gli interventi straordinari ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, allo scopo precipuo di affrontare la questione complessiva dell'edilizia scolastica con precipuo riferimento agli edifici ubicati nel territorio nazionale.
  Osserva, inoltre, come le modifiche apportate all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 dal provvedimento in esame eludano, di fatto, attraverso l'inclusione del Fondo edifici di culto tra i soggetti cui è riconducibile la proprietà pubblica degli immobili adibiti all'istruzione scolastica, la volontà originariamente espressa dal Parlamento, sulla base di una convergenza d'intenti tra tutte le forze politiche, con l'approvazione della citata disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2014. Tale inclusione appare, a suo avviso, ancor più impropria alla luce del fatto che, stando alle informazioni in suo possesso, il citato Fondo, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno, non risulta essere proprietario di alcun edificio adibito all'istruzione scolastica. Fa presente, inoltre, che le finalità statutarie perseguite dal predetto Fondo essenzialmente consistono in interventi di manutenzione ordinaria e conservazione di immobili di culto, essendo privi di quel carattere di straordinarietà, cui invece la disciplina vigente subordina l'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.
  Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti circa le ragioni per cui il Fondo edifici di culto sia stato inserito tra i soggetti cui è riconducibile la proprietà pubblica degli immobili, nonché in ordine al fatto se lo stesso risulti essere effettivamente proprietario di edifici adibiti all'istruzione scolastica.
  Ritiene, altresì, opportuno, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del presente provvedimento, prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente previsto al 30 settembre dalla vigente normativa, per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo. Evidenzia, inoltre, come il tema dell'edilizia scolastica rappresenti una reale urgenza per il Paese, che necessiterebbe dello stanziamento di risorse ingenti, quantificate dall'Unione delle province italiane in 700 milioni di euro, ben superiori comunque a quelle che pure potrebbero derivare dalla ripartizione della quota dell'otto per mille.

  Giulio MARCON (SEL) richiama l'attenzione sulla questione, già più volte sollevata nel corso dei mesi passati, concernente l'utilizzo improprio delle risorse connesse alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, troppo spesso distratte dalle finalità espressamente previste dalla legge per essere impiegate a copertura dei più svariati provvedimenti, e ciò nonostante l'impegno più volte manifestato dal Governo a procedere ad una integrazione delle risorse medesime. Condivide, inoltre, le considerazioni svolte dall'onorevole Cariello circa l'inopportunità di prevedere nell'ambito di applicazione delle norme anche il Fondo edifici di culto, dal momento che ciò potrebbe di fatto costituire un aggiramento delle scelte consapevolmente compiute dai cittadini all'atto della devoluzione allo Stato, e non alle confessioni religiose, della quota dell'otto per mille dell'IRPEF.

  Maino MARCHI (PD) rileva come lo schema di decreto in esame abbia essenzialmente lo scopo di adeguare talune Pag. 99disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 alle modifiche già introdotte in materia dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale anche con riferimento alla nuova tipologia degli interventi connessi all'edilizia scolastica. In tale contesto, auspica che la Commissione possa procedere all'espressione del parere di competenza nei tempi prescritti, ferma restando la facoltà in capo alla stessa di apportare al testo le modifiche eventualmente ritenute opportune. Posto che il tema dell'edilizia scolastica, attesa la sua oggettiva rilevanza, necessita di un programma di interventi strategico e di risorse ben più ingenti di quelle, pure importanti, che potranno derivare dal parziale utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, osserva come le modifiche apportate all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 dal provvedimento in esame si muovano sostanzialmente nel solco di quanto già stabilito dalla legge di stabilità per il 2014, limitandosi la norma a meglio specificare i soggetti pubblici proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica, contemplando tra di essi, oltre allo Stato e agli enti locali territoriali, anche il Fondo edifici di culto. Rimarca peraltro come, qualora tale Fondo risultasse non essere in possesso di alcun immobile adibito all'istruzione scolastica, lo stesso non potrà evidentemente presentare istanza per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale; nulla per altro esclude che tale possesso possa verificarsi in futuro. Ciò premesso, ricorda che è in facoltà della Commissione, qualora lo ritenesse opportuno, acquisire sulla questione chiarimenti da parte del Governo.

  Dario PARRINI (PD), relatore, nell'associarsi alle osservazioni svolte dall'onorevole Marchi, ritiene che la formulazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come novellato dal provvedimento in esame, non sembra tradire la volontà del Parlamento espressasi con l'approvazione dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, poiché l'ulteriore finalità di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale deve comunque riguardare immobili di proprietà pubblica ed adibiti all'istruzione scolastica. Evidenzia, infatti, che, qualora il Fondo edifici di culto non possedesse alcun immobile adibito a tale finalità, lo stesso non avrebbe titolo a presentare istanza per l'attribuzione delle risorse.

  Francesco CARIELLO (M5S), nel ribadire per le ragioni sopra esposte la propria contrarietà rispetto all'inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come previsto dallo schema di regolamento in esame, auspica che la Commissione possa modificare tale disposizione al fine di ricondurla allo spirito originario della norma approvata con la legge di stabilità per il 2014.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, osserva, come già evidenziato dal collega Marcon, che le risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione statale troppo spesso risultano distratte dalle finalità proprie previste dalla legge per essere utilizzate, nel corso dell'esercizio finanziario, a copertura di provvedimenti del tutto estranei all'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI fa presente che, qualora le questioni poste dall'onorevole Cariello in ordine al Fondo edifici di culto fossero ritenute dirimenti per la prosecuzione dell’iter del provvedimento, il Governo dovrebbe disporre di tempo ulteriore per poter svolgere gli approfondimenti istruttori. Evidenzia, in ogni caso, come l'articolo 2 del decreto del Pag. 100Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dallo schema di decreto in esame, ha di fatto ribadito i presupposti della proprietà pubblica degli immobili e della destinazione degli stessi all'istruzione scolastica, come già definiti dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014. Rileva, altresì, che il Consiglio di Stato, nel parere allegato allo schema di decreto in esame, ha precisato, con riferimento agli interventi attinenti gli immobili adibiti all'istruzione scolastica che potranno beneficiare della ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, che tali immobili siano quelli di proprietà dello Stato, inclusi, se destinati all'uso scolastico, quelli di proprietà del Fondo edifici di culto, e degli enti territoriali. Rileva come nel medesimo parere il Consiglio di Stato abbia altresì ritenuto utili, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, «i richiami espliciti agli immobili scolastici di proprietà del Fondo edifici di culto, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno».

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, preso atto delle diverse sensibilità manifestate sulla questione dai gruppi parlamentari intervenuti nella discussione, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di consentire al Governo di predisporre ogni utile elemento di informazione rispetto ai chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel concordare con la proposta del presidente, si riserva di fornire in tempi brevi i chiarimenti richiesti.

  Dario PARRINI (PD), relatore, preso atto dell'impegno testé assunto dal rappresentante del Governo, concorda con la proposta del presidente di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 103.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reca ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in tema di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  Relativamente alle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché alle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva che il provvedimento introduce misure di semplificazione e di alleggerimento degli oneri amministrativi sostenuti per la produzione della documentazione antimafia. Al riguardo, posto che le norme in esame intervengono sulle modalità e sui criteri da seguire per il rilascio di una certificazione già prevista a legislazione vigente, ritiene che andrebbe comunque escluso, sotto il profilo applicativo, che la riduzione dei termini massimi per il rilascio della comunicazione antimafia possa determinare un apprezzabile incremento dei volumi di attività amministrativa, con eventuali riflessi di carattere finanziario.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in risposta al quesito testé formulato dal relatore, anche alla luce delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate Pag. 101assicura che dalle attività amministrative previste dal provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 103);
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che dalle attività amministrative previste dal provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.